20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/49


Ricorso proposto l’8 aprile 2009 — Francia/Commissione

(Causa T-139/09)

2009/C 141/103

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A.-L. During, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 28 gennaio 2009, C (2009) 2003 def., relativa ai piani di campagna nel settore ortofrutticolo attuati dalla Francia, nella parte in cui è diretta contro quelle tra le azioni realizzate nell’ambito dei piani di campagna che sono state finanziate mediante le quote professionali;

in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenga che tale domanda di annullamento parziale non sia ricevibile, annullare in toto la decisione C (2009) 2003 def.;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione 28 gennaio 2009, C (2009) 203 def. (1), con la quale quest’ultima aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica francese ai produttori ortofrutticoli nell’ambito dei «piani di campagna» diretti a facilitare la commercializzazione di prodotti agricoli raccolti in Francia.

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione aveva ritenuto che talune misure concesse ai produttori ortofrutticoli costituissero aiuti di Stato, mentre tali misure erano in parte finanziate mediante contributi volontari dei professionisti che non costituivano, secondo la ricorrente, risorse di Stato o riconducibili allo Stato.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi relativi:

ad una violazione dell’obbligo di motivazione, nei limiti in cui la Commissione non avrebbe giustificato l’estensione della qualificazione di aiuto di Stato a misure finanziate mediante contributi volontari dei professionisti del settore considerato;

ad un errore di diritto, poiché la Commissione ha qualificato come aiuti di Stato misure finanziate mediante risorse private versate volontariamente e senza intervento dell’autorità pubblica. Tali misure non potrebbero essere considerate vantaggi concessi tramite risorse di Stato.


(1)  Questo è il numero indicato sulla decisione impugnata, mentre la ricorrente si riferisce costantemente al n. C (2009) 2003 def..