4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/30


Ricorso proposto il 23 gennaio 2009 — dm-drogerie markt/UAMI — Distribuciones Mylar (dm)

(Causa T-36/09)

(2009/C 82/54)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Bludovsky e C. Mellein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Distribuciones Mylar, SA (Gelves, Spagna)

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1 e, in riforma della stessa, respingere integralmente l'opposizione;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1, e rinviare il procedimento dinanzi all'UAMI;

in ulteriore subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «dm» per i prodotti delle classi 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32, 34, e per i servizi della classe 40

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola del marchio n. 2 561 742 per il marchio figurativo «DM» per prodotti e servizi delle classi 9 e 39

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 57 e 59 del regolamento del Consiglio, n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che la lettera del convenuto 8 giugno 2007 non aveva sospeso il termine per il ricorso; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che esisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi, dovuto alla somiglianza dei prodotti contrassegnati; violazione delle regole 17, nn. 2 e 4, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), poiché la commissione di ricorso si è astenuta dal considerare che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non aveva esposto i dettagli essenziali dell'opposizione.


(1)  Regolamento della Commissione (CE) 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).