SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

21 settembre 2011 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti – Contratto di assunzione a tempo determinato – Rifiuto di concludere un nuovo contratto di assunzione o di rinnovare un contratto di assunzione per una durata indeterminata – Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Art. 88 del RAA – Decisione della Commissione relativa alla durata massima del ricorso a personale non permanente nei suoi servizi»

Nel procedimento T‑325/09 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 4 giugno 2009, cause riunite F‑134/07 e F‑8/08, Adjemian e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),

Vahan Adjemian, residente in Angera (Italia), e i 175 agenti ed ex agenti della Commissione i cui nomi figurano nell’allegato, rappresentati dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis e É. Marchal,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bauer e dalla sig.ra K. Zieleśkiewicz, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra I. Pelikánová (relatore) e dal sig. L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 febbraio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con impugnazione a norma dell’art. 9 dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia, i ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 4 giugno 2009, cause riunite F‑134/07 e F‑8/08, Adjemian e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha respinto i ricorsi aventi ad oggetto, da un lato, l’annullamento di decisioni della Commissione delle Comunità europee recanti rigetto della domanda di stipulare nuovi contratti di assunzione o di rinnovare i precedenti contratti di assunzione dei ricorrenti quali agenti contrattuali ausiliari, ai sensi dell’art. 3 ter del regime applicabile agli altri agenti (RAA) per una durata indeterminata (in prosieguo: le «decisioni individuali contestate»), nonché, dall’altro, la dichiarazione di illegittimità della decisione della Commissione 28 aprile 2004, C(2004) 1597, relativa alla durata massima del ricorso a personale non permanente nei suoi servizi, pubblicata nel bollettino Informazioni amministrative n. 75-2004, del 24 giugno 2004 (in prosieguo: la «decisione 28 aprile 2004»), e, per quanto necessario, dell’art. 88 del RAA.

 Fatti

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 11-21 della sentenza impugnata.

 Procedimento in primo grado e sentenza impugnata

3        Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica il 3 dicembre 2007, i ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi figurano negli allegati I, II e III della sentenza impugnata, chiedono, in primo luogo, di dichiarare l’illegittimità delle decisioni della Commissione, tra cui quella del 28 aprile 2004, relative alla durata massima del ricorso a personale non permanente nei suoi servizi e, per quanto necessario, dell’art. 88 del RAA, nella misura in cui limita la durata dei contratti di assunzione degli agenti contrattuali ausiliari; in secondo luogo, l’annullamento delle decisioni della Commissione 22 agosto, 5 settembre, 30 ottobre e 28 novembre 2007, recanti rigetto della domanda di stipulare nuovi contratti di assunzione o di rinnovare i loro precedenti contratti di assunzione per una durata indeterminata e, in terzo luogo, per quanto necessario, l’annullamento delle decisioni della Commissione recanti fissazione delle loro rispettive condizioni di lavoro in quanto i loro nuovi contratti di assunzione o i rinnovi dei loro precedenti contratti di assunzione erano a tempo determinato.

4        Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica il 22 gennaio 2008, la sig. ra Renier chiede, nella causa F‑8/08, l’annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2007, in quanto limitava la durata del suo nuovo contratto di assunzione come agente contrattuale ausiliario al periodo compreso tra il 16 aprile 2007 ed il 15 dicembre 2008.

5        Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 18 gennaio 2008, nella causa F‑134/07, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità. Il 15 febbraio 2008 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito a tale eccezione. Con ordinanza 8 maggio 2008, il Tribunale della funzione pubblica ha deciso di riunire l’eccezione di irricevibilità al merito della causa.

6        Con istanza pervenuta alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 14 febbraio 2008, il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto di intervenire nella causa F‑8/08 a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha accolto tale domanda con ordinanza 14 aprile 2008.

7        Con memoria d’intervento sul merito della causa, pervenuta alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 26 maggio 2008, il Consiglio ha chiesto, nella causa F‑8/08, il rigetto dell’eccezione di illegittimità dell’art. 88 del RAA, sollevata nel ricorso, giudicandola infondata. Le osservazioni della ricorrente sulla memoria d’intervento sono pervenute alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica l’8 settembre 2008. La Commissione non ha depositato osservazioni sulla memoria d’intervento.

8        Con istanza pervenuta alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 4 aprile 2008, il Consiglio ha chiesto d’intervenire nella causa F‑134/07 a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica ha accolto tale domanda con ordinanza 7 maggio 2008.

9        Con memoria d’intervento pervenuta alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 23 luglio 2008, il Consiglio ha chiesto, nella causa F‑134/07, il rigetto dell’eccezione di illegittimità sollevata nel ricorso relativamente all’art. 88 del RAA, considerandola irricevibile con riguardo a quattro dei ricorrenti, e infondata in ogni caso o con riguardo agli altri ricorrenti. Nelle sue osservazioni sulla memoria d’intervento, pervenute alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 5 settembre 2008, la Commissione ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato. Le osservazioni dei ricorrenti sulla stessa memoria sono pervenute alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica l’8 settembre 2008.

10      Con ordinanza 18 novembre 2008, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica, sentite le parti, ha riunito le cause F‑134/07 e F‑8/08 ai soli fini della fase orale.

11      Nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha riunito le cause F‑134/07 e F‑8/08, ha respinto i ricorsi proposti dinanzi ad esso e ha condannato i ricorrenti a sopportare la totalità delle loro spese nonché le spese sostenute dalla Commissione, nei loro rispettivi procedimenti.

 Sull’impugnazione

 Procedimento

12      La ricorrente ha presentato l’impugnazione in esame con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2009.

13      Il 7 settembre e 7 ottobre 2009 l’atto introduttivo dell’impugnazione è stato oggetto, rispettivamente, di una rettifica e poi di una regolarizzazione.

14      Il 30 ottobre 2009, in seguito alla rinuncia agli atti di tre ricorrenti, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha emesso un’ordinanza di cancellazione parziale.

15      Il 15 gennaio 2010 la Commissione ha depositato la comparsa di risposta.

16      Il 10 febbraio 2010 il Consiglio ha depositato la comparsa di risposta, ai sensi dell’art. 141 del regolamento di procedura del Tribunale.

17      La fase scritta del procedimento è stata chiusa il 15 febbraio 2010 e i ricorrenti ne sono stati informati il 23 febbraio 2010. Questi ultimi non hanno formulato alcuna domanda volta alla presentazione di una replica ai sensi dell’art. 143 del regolamento di procedura.

18      Con lettera del 25 febbraio 2010, i ricorrenti hanno formulato una domanda motivata, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura, per essere sentiti nell’ambito della fase orale del procedimento.

19      Sulla base della relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura, ha posto per iscritto taluni quesiti alle parti. Le parti hanno risposto nel termine impartito.

20      Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 18 febbraio 2011.

 Conclusioni delle parti

21      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        accogliere le loro conclusioni di annullamento presentate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

–        condannare la Commissione alle spese relative al presente procedimento e a quello avviato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

22      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto infondata;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

23      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto infondata;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

24      La presente impugnazione è diretta all’annullamento della sentenza impugnata in tutti i suoi punti. A sostegno della loro impugnazione i ricorrenti deducono cinque motivi.

25      Il primo motivo attiene ad un errore di diritto ed ad una violazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») nonché ad una violazione del diritto ad un ricorso effettivo che vizia la motivazione della sentenza impugnata per la parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha stabilito che il ricorso nella causa F‑134/07 poteva essere diretto contro le sole decisioni avverso le quali erano stati presentati reclami e non anche contro le decisioni di rigetto di tali reclami.

26      Il secondo motivo attiene ad un errore di diritto che vizia la motivazione della sentenza impugnata per la parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha deciso che la direttiva 28 giugno 1999, 1990/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) (in prosieguo: «l’accordo quadro»), non poteva, in quanto tale, né imporre obblighi alla Commissione, né servire come fondamento per l’eccezione di illegittimità dell’art. 88 del RAA e della decisione 28 aprile 2004.

27      Il terzo motivo riguarda un errore di diritto che vizia la motivazione della sentenza impugnata per la parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le eccezioni di illegittimità dell’art. 88 del RAA e della decisione 28 aprile 2004 basate sull’inosservanza delle finalità e delle prescrizioni minime dell’accordo quadro relative al lavoro a tempo determinato, attuato attraverso la direttiva 1999/70, in conformità dell’art. 139, n. 2, CE.

28      Il quarto motivo verte su un errore di diritto che vizia la motivazione della sentenza impugnata per la parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto l’eccezione di illegittimità dell’art. 88 del RAA, relativa all’inosservanza dell’obbligo di motivazione.

29      Il quinto motivo attiene ad errori di diritto che invalidano la motivazione della sentenza impugnata per la parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le censure che mettevano direttamente in questione la legittimità delle decisioni individuali contestate.

 Sul primo motivo

30      Con il primo motivo, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto e ha violato gli artt. 90 e 91 dello Statuto nonché il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, quando, al punto 40 della sentenza impugnata, ha statuito che le decisioni di rigetto dei reclami non costituivano atti che arrecavano loro pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, in quanto avevano carattere meramente confermativo delle decisioni individuali contestate e, di conseguenza, erano prive di contenuto autonomo.

31      Secondo una giurisprudenza costante, dagli artt. 90 e 91 dello Statuto discende che il ricorso di una persona cui esso si applica, avente ad oggetto vuoi una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») vuoi la mancata adozione, da parte di tale autorità, di una misura imposta dallo Statuto, è ricevibile soltanto se l’interessato ha precedentemente presentato reclamo all’APN e se tale reclamo è stato oggetto, almeno parzialmente, di una decisione esplicita o implicita di rigetto. In forza dell’art. 117 del RAA, tale giurisprudenza risulta applicabile, per analogia, anche al ricorso di un agente avente ad oggetto una decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») ovvero la mancata adozione, da parte di tale autorità, di una misura imposta dal RAA.

32      Il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono quindi entrambi parti integranti di una procedura complessa e costituiscono unicamente una condizione preliminare per agire in giudizio. Pertanto, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punti 7 e 8), salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto che è stato oggetto del reclamo (sentenza del Tribunale 25 ottobre 2006, causa T‑281/04, Staboli/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑251 e II‑A‑2‑1303, punto 26). È stato dichiarato più volte che una decisione esplicita di rigetto del reclamo può, tenuto conto del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato (sentenze del Tribunale di primo grado 10 giugno 2004, causa T‑258/01, Eveillard/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑747, punto 31; 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑673, punti 63‑66, nonché 9 dicembre 2009, causa T‑377/08 P, Commissione/Birkhoff, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 50‑59 e 64), o lo considera un atto lesivo che si sostituisce ad esso (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677, punto 9; sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, cause riunite T‑338/00 e T‑376/00, Morello/Commissione, Racc. FP pag. I‑A‑301 e II‑1457, punto 35, e 14 ottobre 2004, causa T‑389/02, Sandini/Corte di giustizia, Racc. FP pag. I‑A‑295 e II‑1339, punto 49).

33      Dato che, nel sistema previsto dallo Statuto o dal RAA, l’interessato deve presentare un reclamo contro la decisione che egli contesta e proporre un ricorso contro la decisione che respinge tale reclamo, la Corte ha considerato il ricorso ricevibile, indipendentemente dal fatto che esso sia diretto contro la sola decisione oggetto del reclamo, contro la decisione con cui è stato respinto il reclamo o, congiuntamente, contro queste due decisioni, purché il reclamo ed il ricorso siano stati presentati nei termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (sentenza della Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione, Racc. pag. 99, punto 7). Tuttavia, conformemente al principio di economia processuale, il giudice può decidere di non pronunciarsi specificamente sulle conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo, qualora constati che sono prive di contenuto autonomo e si confondono, in realtà, con le conclusioni dirette avverso la decisione oggetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza Vainker/Parlamento, cit. al punto 32 supra, punti 7 e 8). In particolare, ciò può accadere qualora il giudice constati che la decisione di rigetto del reclamo, eventualmente perché implicita, è meramente confermativa della decisione oggetto del reclamo e che, di conseguenza, l’annullamento della prima non potrebbe produrre sulla situazione giuridica della persona interessata un effetto diverso da quello derivante dall’annullamento di quest’ultima.

34      Nella specie, dal punto 40 della sentenza impugnata si evince che il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, sostanzialmente, alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza Vainker/Parlamento, cit. al punto 32 supra, che non fosse necessario statuire sulle conclusioni formulate dai ricorrenti nella causa F‑134/07 avverso le decisioni di rigetto dei loro reclami, in quanto tali conclusioni erano prive di contenuto autonomo.

35      Con il primo motivo, i ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi sono elencati in allegato, addebitano al Tribunale della funzione pubblica precisamente il fatto di non aver statuito sulle conclusioni avverso le decisioni di rigetto dei lori reclami. Essi sostengono che queste ultime avrebbero costituito decisioni nuove, in quanto sarebbero state adottate dall’AACC in esito ad un esame approfondito sulle situazioni amministrative, giuridiche e personali dei ricorrenti.

36      Come ha giustamente rilevato la Commissione, i ricorrenti interessati non adducono alcun argomento o elemento di prova a sostegno del primo motivo d’impugnazione, che permetta di stabilire che, per quanto riguarda il contenuto, le decisioni esplicite di rigetto dei loro reclami non avevano carattere confermativo delle decisioni individuali contestate. Tale affermazione, tuttavia, non esenta il Tribunale della funzione pubblica dall’obbligo di motivare le sue sentenze, in conformità all’art. 36 dello statuto della Corte, applicabile al detto Tribunale in forza dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello statuto medesimo, nonché all’art. 79 del regolamento di procedura di quest’ultimo. Inoltre, dalla giurisprudenza si evince che le sentenze del Tribunale della funzione pubblica devono essere sufficientemente motivate, per consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono stati respinti i loro argomenti e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., per analogia, sentenze della Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. I‑4429, punto 60, e 4 ottobre 2007, causa C‑311/05 P, Naipes Heraclio Fournier/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punti 51‑53).

37      È vero che i ricorrenti interessati non hanno dedotto, a sostegno dell’impugnazione, alcun motivo attinente al difetto o all’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata sul punto in questione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, pronunciarsi sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico. Orbene, secondo costante giurisprudenza, il difetto o l’insufficienza di motivazione rientra nell’inosservanza delle forme sostanziali e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice (v. sentenza della Corte 2 dicembre 2009, causa C‑89/08 P, Commissione/Irlanda e a., Racc. pag. I‑11245, punto 34 e giurisprudenza ivi citata), purché quest’ultimo abbia prima invitato le parti a presentare le proprie osservazioni (v. sentenza della Corte 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX-II, riesame M/EMEA, Racc. pag. I‑12033, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

38      In risposta al quesito scritto posto dal Tribunale (punto 19 supra), i ricorrenti interessati hanno sostenuto che il Tribunale della funzione pubblica aveva violato l’obbligo di motivazione di cui all’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello statuto della Corte, in quanto, nella sentenza impugnata, non aveva indicato gli elementi di cui aveva tenuto conto per decidere, da un lato, che i ricorrenti avevano un interesse a chiedere l’annullamento delle decisioni di rigetto dei loro reclami e, dall’altro, che il ricorso poteva essere diretto contro le sole decisioni facenti oggetto dei reclami, ossia, le decisioni individuali contestate.

39      La Commissione ha sostenuto che il Tribunale della funzione pubblica non era tenuto a motivare in maniera particolare, con riferimento ad elementi di fatto o di diritto, la propria conclusione secondo cui le decisioni di rigetto dei reclami erano prive di contenuto autonomo. Tali ultime decisioni non avrebbero riesaminato la situazione degli interessati, in funzione di elementi di fatto e di diritto nuovi. Inoltre, la motivazione supplementare contenuta in tali decisioni non avrebbe avuto altro scopo se non quello di confermare le decisioni individuali contestate, pur rispondendo ai motivi dedotti dagli interessati nei loro reclami.

40      Il Consiglio ha risposto che il Tribunale della funzione pubblica non era tenuto ad esporre le ragioni per cui riteneva che le decisioni di rigetto dei reclami fossero prive di contenuto autonomo, in mancanza di elementi di fatto e di diritto atti ad indicare che, nella specie, potessero esistere dubbi al riguardo. In ogni caso, l’asserito difetto di motivazione non potrebbe portare all’annullamento della sentenza impugnata, in quanto non inciderebbe minimamente sul tenore di quest’ultima.

41      Contrariamente a quanto sostengono, nella presente causa, la Commissione ed il Consiglio, il Tribunale della funzione pubblica era tenuto ad indicare, nella sentenza impugnata, gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali aveva deciso, sostanzialmente, di non statuire su una parte delle conclusioni del ricorso di cui era investito. Orbene, al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non ha esposto le ragioni che lo hanno indotto a giudicare che «le conclusioni di annullamento formalmente dirette» dai ricorrenti nella causa F‑134/07 contro i provvedimenti di rigetto dei loro reclami erano «prive di contenuto autonomo» rispetto alle conclusioni dirette, da tali stessi ricorrenti, contro le decisioni individuali contestate.

42      D’altra parte, quando ha indicato, al punto 40 della sentenza impugnata, che «non si può negare che i ricorrenti appena menzionati abbiano un interesse a chiedere l’annullamento delle decisioni di rigetto dei loro reclami, parallelamente all’annullamento degli atti che li pregiudicano [che corrispondono alle decisioni individuali contestate]» il Tribunale della funzione pubblica ha lasciato intendere che, nelle circostanze del caso di specie, anche solo l’annullamento delle prime decisioni poteva procurare un beneficio ai ricorrenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 6 ottobre 2009, cause riunite C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., Racc. pag. I‑9291, punto 23), per definizione diverso da quello che avrebbe prodotto l’annullamento delle seconde decisioni.

43      In considerazione della motivazione insufficiente, o contraddittoria, contenuta nella sentenza impugnata, il Tribunale non è in grado di verificare se il Tribunale della funzione pubblica abbia potuto legittimamente pronunciare un non luogo a statuire sulle conclusioni dirette dai ricorrenti interessati contro i provvedimenti di rigetto dei loro reclami e, quindi, non è in grado di pronunciarsi sul primo motivo.

44      Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per violazione dell’obbligo di motivazione, nei limiti in cui ha pronunciato un non luogo a statuire sulle conclusioni dirette dai ricorrenti nel procedimento F‑134/07, i cui nomi compaiono in allegato alla presente sentenza, contro i provvedimenti di rigetto dei loro reclami.

 Sul secondo motivo

45      Con il secondo motivo, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto basando, segnatamente, ai punti 85‑87 della sentenza impugnata, il rigetto delle eccezioni di illegittimità sollevate dai ricorrenti in relazione all’art. 88 del RAA e alla decisione 28 aprile 2004, nei limiti in cui permettono alle istituzioni di concludere una successione di contratti di assunzione a tempo determinato, sull’osservazione che una direttiva, in generale e la direttiva 1999/70, in particolare, non potevano, in quanto tali, imporre obblighi alle istituzioni e, nella specie, alla Commissione.

46      È necessario statuire in primo luogo sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione e dal Consiglio relativamente al presente motivo secondo le quali tale motivo muoverebbe, da un lato, una censura, basata su una violazione dell’art. 10 CE, espressamente diretta contro la riforma amministrativa proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio con il regolamento (CE) 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto nonché il RAA (GU L 124, pag. 1), e non contro la sentenza impugnata e, dall’altro, una censura relativa ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica, che non sarebbe supportata da alcun argomento giuridico.

47      Come è stato esposto supra, al punto 45, dall’atto di impugnazione si evince tuttavia che il secondo motivo è diretto contro la sentenza impugnata e poggia su argomenti di diritto che soddisfano i requisiti di cui all’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

48      Di conseguenza, le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione e dal Consiglio devono essere respinte perché infondate.

49      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il merito del presente motivo, si deve sottolineare che, conformemente all’art. 283 CE, il Consiglio ha adottato il RAA con regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il RAA, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), più volte modificato. Come si evince dall’art. 1 di tale regolamento, quest’ultimo mira a disciplinare i rapporti giuridici tra le Comunità europee ed i loro agenti. Ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, le disposizioni di tale regolamento, e in particolare l’art. 88 del RAA, hanno portata generale, sono obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

50      Analogamente, la decisione 28 aprile 2004, come si deduce dal suo primo ‘considerando’, è stata adottata ai fini dell’applicazione delle disposizioni che disciplinano i rapporti della Commissione con il suo personale contrattuale non permanente. Tale decisione è diretta a stabilire regole per l’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione, in qualità di AACC, nell’ambito fissato dalle disposizioni del RAA e, in quanto tale, costituisce una direttiva interna, anche se non può essere considerata una disposizione generale di attuazione ai sensi dell’art. 126 del RAA. Di conseguenza, la decisione 28 aprile 2004 deve essere considerata come norma di comportamento indicativa che la Commissione si è autoimposta e dalla quale essa non può discostarsi senza precisare le ragioni che l’abbiano spinta a ciò, incorrendo altrimenti nell’infrazione del principio della parità di trattamento (v. per analogia, sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, causa T‑2/90, Ferreira de Freitas/Commissione, Racc. pag. II‑103, punti 56 e 61 e giurisprudenza ivi citata).

51      In compenso, come osserva giustamente il Tribunale della funzione pubblica al punto 86 della sentenza impugnata, la direttiva 1999/70 è rivolta agli Stati membri e non alle istituzioni. Di conseguenza, non si può ritenere che le disposizioni di tale direttiva, in quanto tali, impongano obblighi alle istituzioni, nell’esercizio del loro potere legislativo o decisionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 9 settembre 2003, causa C‑25/02, Rinke, Racc. pag. I‑8349, punto 24, e sentenza del Tribunale 21 maggio 2008, causa T‑495/04, Belfass/Consiglio, Racc. pag. II‑781, punto 43).

52      Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 1999/70, che danno attuazione all’accordo quadro, non possono costituire, in quanto tali, una fonte di obblighi incombenti al Consiglio o alla Commissione nell’esercizio dei loro poteri legislativi o decisionali, al fine di disciplinare i rapporti delle Comunità europee con i loro agenti. Esse non possono neppure, in quanto tali, essere poste a fondamento di un’eccezione di illegittimità dell’art. 88 del RAA o della decisione 28 aprile 2004.

53      Si deve dunque respingere il secondo motivo in quanto infondato.

 Sul terzo motivo

54      Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto quando, al punto 118 della sentenza impugnata, ha respinto le eccezioni di illegittimità dell’art. 88 del RAA e della decisione 28 aprile 2004, adducendo che questi ultimi non disattendono le finalità e le prescrizioni minime sul lavoro a tempo determinato stabilite dall’accordo quadro, cui è stata data attuazione con la direttiva 1999/70.

55      Tale motivo pone sostanzialmente la questione di stabilire se e a quali condizioni la direttiva 1999/70, che ha dato attuazione all’accordo quadro, possa essere invocata per identificare l’esistenza o per precisare la portata di un obbligo incombente alle istituzioni, obbligo sul quale possa fondarsi un’eccezione di illegittimità dell’art. 88 del RAA e della decisione 28 aprile 2004, quale fondamento delle decisioni contestate, in quanto queste ultime disposizioni impedirebbero all’AACC di trasformare una successione di contratti di assunzione a tempo determinato aventi ad oggetto l’esecuzione continuativa di mansioni permanenti in un contratto a tempo indeterminato.

56      Al riguardo, occorre precisare che, anche se le disposizioni della direttiva 1999/70, attuative dell’accordo quadro, non possono, in quanto tali, costituire una fonte di obblighi per il Consiglio o per la Commissione, nell’esercizio dei loro poteri legislativi o decisionali finalizzati a disciplinare i rapporti tra le Comunità europee ed i loro agenti, e sebbene tali disposizioni non possano neppure essere poste a fondamento di un’eccezione di illegittimità dell’art. 88 del RAA o della decisione 28 aprile 2004 (v. supra, punto 52), nondimeno le regole o i principi stabiliti o sviluppati nell’ambito di tale direttiva possono essere invocati nei confronti delle predette istituzioni quando essi stessi appaiono solo come l’espressione specifica di norme fondamentali del Trattato CE e di principi generali che si impongono direttamente alle dette istituzioni (v., in tal senso, sentenza Rinke, cit. al punto 51 supra, punti 24‑28). Difatti, in una comunità di diritto, l’applicazione uniforme del diritto costituisce un’esigenza fondamentale (sentenza della Corte 6 dicembre 2005, cause riunite C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04, e C‑194/04, ABNA e a., Racc. pag. I‑10423, punto 104) e ogni soggetto di diritto è assoggettato al principio del rispetto della legalità. Pertanto, le istituzioni sono tenute a rispettare le regole del Trattato CE e i principi generali del diritto loro applicabili, allo stesso modo di ogni altro soggetto di diritto (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punti 18‑21, e sentenza del Tribunale 10 dicembre 2009, causa T‑195/08, Antwerpse Bouwwerken/Commissione, Racc. pag. II‑4439, punto 55).

57      Dalla giurisprudenza succitata si desume che il RAA e la decisione 28 aprile 2004 dovrebbero essere interpretati nella misura del possibile nel senso dell’applicazione uniforme del diritto e della loro conformità con le prescrizioni generali dell’accordo quadro, attuate dalla direttiva 1999/70, come ha affermato il Tribunale della funzione pubblica ai punti 117 e 118 della sentenza impugnata, solo nei limiti in cui essi stessi appaiono come l’espressione specifica di norme fondamentali del Trattato CE e di principi generali del diritto che si impongono direttamente alle istituzioni.

58      Nella specie, ai punti 122 e 123 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che «l’accordo quadro intende[va] delimitare il ripetuto ricorso alla categoria dei rapporti di lavoro [a tempo determinato], considerata come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti» e altresì che «la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro [era] specificamente volta a “prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”».

59      Il principio del divieto dell’abuso di diritto, in base al quale nessuno può avvalersi abusivamente di norme giuridiche, fa parte dei principi generali del diritto di cui il giudice garantisce il rispetto (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 maggio 2008, causa C‑162/07, Ampliscientifica e Amplifin, Racc. pag. I‑4019, punti 27, 30 e 32, e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 8 maggio 2007, causa T‑271/04, Citymo/Commissione, Racc. pag. II‑1375, punto 107, e giurisprudenza ivi citata).

60      È inoltre opportuno osservare che la predisposizione di un quadro giuridico atto a prevenire l’abuso di diritto derivante dal ricorso ad una successione di contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato è un obiettivo che è stato riconosciuto e incoraggiato dal legislatore con la direttiva 1999/70. La lotta contro l’abuso di diritto in quest’area risponde, inoltre, agli obiettivi che la Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, si sono prefissi all’art. 136 CE, tra i quali figurano il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nonché una protezione sociale adeguata di quest’ultimi.

61      Ne consegue che il legislatore, nell’esercizio del potere legislativo che gli è conferito dall’art. 283 CE al fine di adottare il RAA, e l’AACC, nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone nell’ambito fissato dalle disposizioni del RAA, sono tenuti, al momento di adottare o di applicare norme che disciplinano i rapporti tra le Comunità europee e i loro agenti, a prevenire gli abusi di diritto che potrebbero derivare dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, conformemente agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nonché di una protezione sociale adeguata di questi ultimi, enunciati all’art. 136 CE.

62      Poiché il Tribunale della funzione pubblica aveva quindi dichiarato, nella sentenza impugnata, che le finalità e le prescrizioni minime dell’accordo quadro, cui è stata data attuazione con la direttiva 1999/70, e più precisamente, della clausola n. 5, punto 1, dell’accordo medesimo, costituivano espressioni specifiche del principio del divieto dell’abuso di diritto, che è un principio generale di diritto, il detto Tribunale poteva validamente esaminare, nell’ambito della valutazione di merito delle eccezioni di illegittimità dell’art. 88 del RAA e della decisione 28 aprile 2004, in che misura la disposizione e la decisione in parola potessero essere interpretate in maniera conforme alle finalità e alle prescrizioni minime dell’accordo quadro e, infine, al principio del divieto dell’abuso di diritto.

63      Di conseguenza, gli argomenti contrari sollevati dalla Commissione e dal Consiglio devono essere respinti perché infondati.

64      Rimane ora da esaminare se, come sostengono i ricorrenti, il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore di diritto quando, al punto 118 della sentenza impugnata, ha respinto le eccezioni di illegittimità dell’art. 88 del RAA e della decisione 28 aprile 2004, in quanto, secondo i ricorrenti, la disposizione e la decisione in parola non sarebbero interpretati, e in ogni caso non potrebbero essere interpretati, in conformità delle finalità e delle prescrizioni minime relative al lavoro a tempo determinato di cui all’accordo quadro, attuato dalla direttiva 1999/70, poiché non rispondono all’obbligo incombente alle istituzioni, nell’esercizio del loro potere legislativo o decisionale, di evitare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di assunzione a tempo determinato nella funzione pubblica.

65      Tuttavia, si deve tenere conto del fatto che i ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’art. 88 del RAA e della decisione 28 aprile 2004, sollevando un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’art. 241 CE, nell’ambito di una controversia vertente sulla legittimità delle decisioni individuali contestate, con cui l’AACC ha respinto la richiesta di concludere nuovi contratti di assunzione o di rinnovare i loro precedenti contratti di impiego come agenti contrattuali ausiliari a tempo indeterminato. Orbene, la facoltà offerta dall’art. 241 CE di invocare l’inapplicabilità di un regolamento o di un atto di portata generale che costituisce il fondamento normativo dell’atto di applicazione impugnato non costituisce un autonomo diritto di azione e non può essere esercitata se non in via incidentale. In mancanza di un diritto d’impugnazione principale, il detto art. 241 CE non può essere invocato (sentenze della Corte 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2141, punto 17, e 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523, punto 36; sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T‑154/94, CSF e CSME/Commissione, Racc. pag. II‑1377, punto 16). Ne deriva che il presente motivo d’impugnazione può concernere unicamente la questione se il Tribunale della funzione pubblica abbia inficiato la sentenza impugnata incorrendo in un errore di diritto nel dichiarare che l’art. 88 del RAA e la decisione 28 aprile 2004 non violano l’obbligo incombente al Consiglio e alla Commissione, nell’esercizio dei loro poteri legislativi o decisionali, di prevenire gli abusi di diritto derivanti dal ricorso ad una successione di contratti di assunzione a tempo determinato, in quanto non imporrebbero all’AACC di trasformare in un contratto a tempo indeterminato una successione di contratti di assunzione a tempo determinato aventi ad oggetto l’esecuzione continuativa di mansioni permanenti.

66      Al riguardo, si deve sottolineare che, se è vero che il legislatore è tenuto a prevenire efficacemente l’utilizzazione abusiva, da parte dell’AACC, di una successione di contratti di assunzione a tempo determinato, è altrettanto vero che, in forza dell’art. 249, secondo comma, CE, quest’ultimo gode di piena libertà nella scelta delle forme e dei mezzi più appropriati a tal fine. Così, dalle disposizioni della direttiva 1999/70, come precisate dalla giurisprudenza, si evince che l’obbligo di prevenire gli abusi di diritto derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato può essere soddisfatto in diversi modi, in particolare, mediante l’adozione di misure che prevedano che il rinnovo di tali contratti o di tali rapporti di lavoro debba essere giustificato per ragioni oggettive, ovvero che limitino la durata massima totale dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in successione, o, ancora, che limitino il numero dei rinnovi di tali contratti o rapporti di lavoro. Per contro, è stato constatato che il rispetto dell’obbligo in parola non richiedeva una misura che prevedesse la trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, per lo meno quando la normativa in questione contiene misure destinate a prevenire efficacemente l’utilizzazione abusiva di una successione di contratti a tempo determinato, nonché misure che permettano di sanzionare debitamente tale abuso, eliminando le conseguenze dannose subite dalla persona interessata (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I‑6057, punti 91 e 102, e 7 settembre 2007, causa C‑53/04, Marrosu e Sardino, Racc. pag. I‑7213, punti 47 e 53).

67      Tuttavia, come emerge dai successivi punti 77‑86, le disposizioni del RAA che disciplinano la conclusione ed il rinnovo dei contratti di assunzione in qualità di agente temporaneo, di agente ausiliario, di agente contrattuale o di agente contrattuale ausiliario, vietano all’AACC di far ricorso ad una successione di contratti di assunzione a tempo determinato aventi ad oggetto l’esecuzione continuativa di mansioni permanenti. Inoltre, dal successivo punto 87 si evince che, se l’AACC facesse ricorso ad una successione di contratti di assunzione a tempo determinato per l’esecuzione continuativa di mansioni permanenti, tale abuso potrebbe essere corretto e le conseguenze negative subite dall’interessato potrebbero essere eliminate procedendo ad una riqualificazione del contratto di assunzione conforme alle disposizioni del RAA, riqualificazione che può portare, precisamente, alla trasformazione di una successione di contratti di assunzione a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

68      Quindi, nella sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in errore di diritto, come hanno sostenuto i ricorrenti, dichiarando che l’art. 88 del RAA e la decisione 28 aprile 2004 non violavano l’obbligo incombente al Consiglio e alla Commissione di prevenire e di sanzionare efficacemente gli abusi di diritto che possono derivare dall’utilizzazione, da parte dell’AACC, di una successione di contratti di assunzione a tempo determinato, aventi ad oggetto l’esecuzione continuativa di mansioni permanenti.

69      Conseguentemente, il terzo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo

70      Con il quarto motivo i ricorrenti fanno valere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto respingendo l’eccezione di illegittimità dell’art. 88 del RAA attinente all’inosservanza dell’obbligo di motivazione, in quanto la motivazione contenuta nel trentaseiesimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004 era sufficiente per giustificare l’obiettivo perseguito dalla creazione della nuova categoria di agenti contrattuali ausiliari e, inoltre, una motivazione specifica non era necessaria, poiché l’art. 88 del RAA, in combinato disposto con l’art. 3 ter dello stesso, a sua volta letto alla luce della clausola n. 5 dell’accordo quadro, non era in contrasto con gli obiettivi o con le prescrizioni minime relative al lavoro a tempo determinato di cui all’accordo quadro.

71      Tenuto conto del fatto che i ricorrenti contestano il rifiuto dell’AACC di concludere nuovi contratti di assunzione o di rinnovare i loro precedenti contratti per un tempo indeterminato, si deve rilevare che, con tale eccezione di illegittimità attinente ad un difetto di motivazione dell’art. 88 del RAA, i ricorrenti rimproveravano al legislatore la mancata esposizione dei motivi che lo avevano spinto a non imporre all’AACC un obbligo generale di trasformare in contratti a tempo indeterminato una successione di contratti di assunzione a tempo determinato aventi ad oggetto l’esecuzione continuativa di mansioni permanenti.

72      Al fine di respingere la detta eccezione di illegittimità, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato, al punto 141 della sentenza impugnata, che nella specie una motivazione specifica era ancor meno necessaria, in quanto, come era stato rilevato al punto 134 della medesima sentenza, l’art. 88 del RAA non si pone in contrasto con le finalità o con le prescrizioni minime relative al lavoro a tempo determinato stabilite nell’accordo quadro.

73      Nei limiti in cui si può ritenere che il quarto motivo d’impugnazione deduca, sostanzialmente, un errore di diritto in cui il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso non avendo riconosciuto, nella sentenza impugnata, che il legislatore era tenuto, in forza dell’obbligo di motivazione previsto all’art. 253 CE, ad esporre le ragioni che lo avevano indotto a non stabilire un obbligo generale dell’AACC a trasformare in contratto a tempo indeterminato una successione di contratti di assunzione a tempo determinato aventi ad oggetto l’esecuzione continuativa di mansioni permanenti, è opportuno sottolineare che, come emerge dal punto 67, supra, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente considerato, in sostanza, al punto 134 della sentenza impugnata, che il legislatore non fosse tenuto a decretare siffatto obbligo generale, poiché le disposizioni del RAA permettono di prevenire e di sanzionare efficacemente gli abusi di diritto che possono derivare dall’utilizzo, da parte dell’AACC, di una successione di contratti di assunzione a tempo determinato aventi ad oggetto l’esecuzione continuativa di mansioni permanenti e che le stesse disposizioni possono anche, eventualmente, portare alla trasformazione di tali contratti di assunzione in un contratto a tempo indeterminato. Pertanto, anche in questo caso, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente statuito, ai punti 141 e 142 della sentenza impugnata, che il legislatore non era tenuto ad esporre i motivi per cui non aveva decretato l’obbligo generale in questione.

74      Di conseguenza, il quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quinto motivo

75      Nell’ambito del quinto motivo, i ricorrenti addebitano al Tribunale della funzione pubblica di avere inficiato con svariati errori di diritto la motivazione della sentenza impugnata, con la quale ha respinto le censure che mettevano direttamente in questione la legittimità delle decisioni individuali contestate, con cui l’AACC aveva rifiutato di concludere nuovi contratti di assunzione o di rinnovare i precedenti contratti di assunzione dei ricorrenti per un tempo indeterminato.

76      Al fine di rispondere agli addebiti formulati dai ricorrenti nell’ambito del quinto motivo, occorre ricordare o precisare le rispettive nozioni e caratteristiche delle diverse tipologie dei contratti di assunzione nell’ambito della funzione pubblica, come sono previsti dallo Statuto o dal RAA.

77      Anzitutto, si deve sottolineare che la nozione di «impiego permanente presso un’istituzione», ai sensi dell’art. 1 bis, n. 1, dello Statuto, comprende soltanto gli impieghi espressamente contemplati come «permanenti» o denominati in modo analogo nel bilancio (sentenza della Corte 19 marzo 1964, causa 18/63, Schmitz/CEE, Racc. pag. 163, a pag. 192, e sentenza del Tribunale 11 luglio 2002, cause riunite T‑137/99 e T‑18/00, Martinez Paramo e a./Commissione, Racc.FP, pag. I‑A‑119 e II‑639, punto 96). Qualsiasi interpretazione contraria porterebbe ad aumentare considerevolmente il numero degli impieghi permanenti autorizzati dalle autorità di bilancio frustrando in tal modo tanto le attribuzioni quanto le intenzioni di queste ultime (sentenza Schmitz/CEE, cit., pag. 192).

78      Inoltre, dal combinato disposto dell’art. 1 bis, n. 1, dello Statuto e degli artt. 2‑5 del RAA si evince che gli impieghi permanenti presso le istituzioni sono destinati, in linea di principio, ai funzionari e che quindi solo in via eccezionale possono essere occupati da agenti.

79      Così, l’art. 2, lett. b) e d), del RAA se, da un lato, prevede espressamente che un agente temporaneo possa essere assunto per occupare un impiego permanente, dall’altro precisa anche che ciò può aver luogo solo a titolo temporaneo. Inoltre, l’art. 8, secondo comma, del RAA, dispone che un contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo non può avere durata superiore a quattro anni ed è rinnovabile una sola volta per un periodo massimo di due anni. Al termine di questo periodo viene posta obbligatoriamente fine alle funzioni dell’agente, o mediante la cessazione delle sue funzioni, o mediante la nomina dell’agente in qualità di funzionario alle condizioni fissate dallo Statuto. Tale eccezione al principio secondo cui gli impieghi permanenti devono essere coperti con la nomina di funzionari non può avere altro scopo di quello di provvedere alle esigenze del servizio, in un determinato caso (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, van der Stijl e Cullington/Commissione, Racc. pag. 511, punti 28 e 33). Inoltre, tale eccezione è applicabile solamente qualora l’istituzione disponga di un posto permanente vacante, precedentemente previsto dal bilancio (sentenza Martinez Paramo e a./Commissione, cit. al punto 77 supra, punto 97).

80      Inoltre, se è vero che gli artt. 3, lett. b), e 3 ter, primo comma, lett. b), del RAA prevedono, rispettivamente, che gli agenti ausiliari e gli agenti contrattuali ausiliari possano essere assunti per sostituire, dopo che sono state esaminate le possibilità di affidare incarichi ad interim a funzionari dell’istituzione, determinati funzionari o agenti temporanei che occupano un impiego permanente, è altrettanto vero che gli artt. 51 e 53 del RAA da una parte, e l’art. 88 del medesimo, dall’altra, precisano che il contratto di assunzione dei suddetti agenti deve essere concluso a tempo determinato e, al contempo, limitano le possibilità di rinnovo del contratto di assunzione nonché la durata effettiva possibile di quest’ultima. Tali limitazioni conferiscono all’assunzione in parola un carattere precario, che corrisponde all’obiettivo stesso per cui è stata prevista, cioè quello di sostituire un funzionario titolare o ad interim, temporaneamente indisponibile (v., in tal senso, sentenza della Corte 1º febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione, Racc. pag. 189, punto 37).

81      Per quanto riguarda gli impieghi compresi nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e ai quali le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo, essi devono, in forza degli artt. 2, lett. a), e 9, del RAA, essere coperti da agenti temporanei. Poiché sono compresi nella tabella degli organici, tali impieghi si riferiscono a funzioni permanenti definite dal servizio pubblico, che, tuttavia, in virtù di scelte operate dall’autorità competete in materia di bilancio, non corrispondono ad un «impiego permanente», ai sensi della definizione data supra, punto 77, che, per sua natura, dovrebbe essere occupato da un funzionario, conformemente al principio enunciato supra, punto 78. È quindi possibile prevedere che i contratti di assunzione relativi a tali impieghi possano, conformemente alle disposizioni dell’art. 8, primo comma, del RAA, essere conclusi a tempo indeterminato. Quando viene concluso a tempo determinato, il contratto di assunzione può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata e diventa di durata indeterminata qualora venga rinnovato ulteriormente.

82      Infine, per quanto riguarda gli impieghi non compresi nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione e che sono quindi retribuiti con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione del bilancio relativa all’istituzione, conformemente all’art. 3 e all’art. 79, n. 1, del RAA, essi non corrispondono a mansioni permanenti e definite del pubblico impiego, né, di conseguenza, ad un «impiego permanente», come definito supra, punto 77, o ad un impiego temporaneo, nel senso definito supra, punto 81. Prima dell’applicazione delle nuove disposizioni del RAA, previste dal regolamento n. 723/2004, tali impieghi dovevano essere occupati da agenti ausiliari, conformemente all’art. 3 del RAA. Dopo il 31 dicembre 2006, conformemente all’art. 52 del RAA, non possono più essere assunti nuovi agenti ausiliari, e gli impieghi non permanenti e non temporanei, precedentemente occupati da agenti ausiliari, devono essere coperti da agenti contrattuali o da agenti contrattuali ausiliari, conformemente alle disposizioni degli artt. 3 bis, n. 1 e 3 ter, primo comma, lett. a), del RAA.

83      Quanto agli impieghi non permanenti e non temporanei, disponibili presso le istituzioni all’interno dell’Unione europea, occorre ormai distinguere gli impieghi che riguardano l’esecuzione di funzioni o mansioni manuali o di servizio ausiliario da quelli che implicano l’esecuzione di altre funzioni o mansioni. I primi devono essere coperti dagli agenti contrattuali, conformemente all’art. 3 bis, lett. a), del RAA, mentre i secondi devono essere occupati da agenti contrattuali ausiliari, conformemente all’art. 3 ter, primo comma, lett. a), del RAA. Quest’ultima tipologia di impieghi, che devono essere coperti da agenti contrattuali ausiliari, corrispondono in linea di principio ad impieghi, per natura, precari, in quanto si associano allo svolgimento di compiti dell’istituzione interessata che presentano un carattere provvisorio o che rispondono ad una necessità urgente, senza che sia prevista la disponibilità immediata del relativo posto in organico, ovvero di compiti che non sono esattamente definiti (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte Deshormes/Commissione, cit. al punto 80 supra, punto 37; 19 novembre 1981, causa 106/80, Fournier/Commissione, Racc. pag. 2759, punto 9, e 23 febbraio 1983, cause riunite 225/81 e 241/81, Toledano Laredo e Garilli/Commissione, Racc. pag. 347, punto 6).

84      Conformemente alla loro stessa natura, si prevede che i contratti di assunzione in qualità di agenti contrattuali ausiliari abbiano una durata determinata. D’altra parte, le possibilità di rinnovo di tali contratti, come anche la durata effettiva possibile del rapporto di lavoro instauratosi in forza di tali contratti, sono limitate.

85      Per contro, gli impieghi non permanenti e non temporanei che, in forza dell’art. 3 bis, lett. a), del RAA, devono essere coperti dagli agenti contrattuali, sono impieghi che non hanno carattere precario, in quanto corrispondono a mansioni manuali o di servizio ausiliario proprie dell’istituzione interessata, che possono avere carattere permanente ed essere esattamente definite, come emerge dall’art. 80, n. 3, del RAA. Pertanto, se è vero che l’art. 85, nn. 1 e 2, del RAA prevede che i contratti di assunzione in qualità di agente contrattuale abbiano una durata determinata, è pur vero che esso dispone anche che la durata totale del contratto a tempo determinato non possa essere superiore a dieci anni e che, dopo uno o più rinnovi, a seconda dei casi, detto contratto possa essere rinnovato solo a tempo indeterminato.

86      Ne deriva che la caratteristica principale dei contratti di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario è la loro precarietà nel tempo, corrispondente alla finalità propria di tali contratti, che è quella di far svolgere compiti precari, per natura o a causa della mancanza di un titolare, a personale temporaneo. Tale regime non può pertanto essere applicato dall’AACC allo scopo di affidare per lunghi periodi compiti corrispondenti ad un «impiego permanente», nel senso definito supra, punto 77, ovvero compiti spettanti ad un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e al quale le autorità competenti in materia di bilancio hanno conferito carattere temporaneo (v. supra, punto 81), o, ancora, mansioni manuali o di servizio ausiliario ai sensi dell’art. 3 bis, lett. a), del RAA, a detto personale, che verrebbe così impiegato in modo anormale e sottoposto a prolungate condizioni di incertezza (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte Deshormes/Commissione, cit. al punto 80 supra, punti 37 e 38, e 11 luglio 1985, causa 43/84, Maag/Commissione, Racc. pag. 2581, punti 18 e 19). Difatti, tale applicazione sarebbe contraria al principio del divieto dell’abuso di diritto, applicato al ricorso, da parte dell’AACC, ad una successione di contratti di assunzione a tempo determinato nella funzione pubblica (v. supra, punti 71 e segg.). Essa sarebbe altresì contraria al principio della parità di trattamento nell’ambito della funzione pubblica (sentenze della Corte 11 settembre 2007, causa C‑227/04 P, Lindorfer/Consiglio, Racc. pag. I‑6767, punto 63, e 17 luglio 2008, causa C‑71/07 P, Campoli/Commissione, Racc. pag. I‑5887, punto 50), secondo cui gli agenti che si trovano in condizioni o in situazioni oggettivamente uguali devono essere sottoposti alle stesse regole.

87      Se è contrario alle disposizioni statutarie e del RAA il fatto che gli agenti possano essere qualificati come funzionari ai sensi dell’art. 1 bis, n. 1, dello Statuto, per la sola ragione che hanno svolto, per periodi prolungati, compiti corrispondenti ad un «impiego permanente» nel senso definito supra, punto 77, nulla osta invece a che il giudice chiamato a statuire su un ricorso proposto a norma dell’art. 117 del RAA e dell’art. 91 dello Statuto, tenuto conto delle mansioni svolte da un agente e dei dati di fatto, qualifichi giuridicamente come contratto di agente temporaneo un contratto formalmente presentato come contratto di assunzione in qualità di agente ausiliario, di agente contrattuale o di agente contrattuale ausiliario, nell’ambito in cui l’agente ha effettivamente svolto compiti corrispondenti ad un impiego permanente (v., in tal senso, sentenza Deshormes/Commissione, cit. al punto 80 supra, punti 44‑53) o corrispondenti ad un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione, e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito carattere temporaneo (v. supra, punto 81). Analogamente, nulla impedisce che, tenuto conto dei compiti svolti da un agente e dei dati di fatto, il giudice qualifichi giuridicamente come contratto di assunzione in qualità di agente contrattuale, ai sensi dell’art. 3 bis del RAA, un contratto, formalmente presentato come contratto di agente contrattuale ausiliario, ai sensi dell’art. 3 ter del RAA, nell’ambito del quale l’agente abbia, in realtà, svolto mansioni manuali o di servizio ausiliario, a tenore dell’art. 3 bis, lett. a), del RAA. In quest’ultima ipotesi, potrebbe sorgere anche la questione di un’eventuale riqualificazione dei contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in successione come un contratto a tempo indeterminato, in qualità effettiva di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a) o c), del RAA, ovvero di agente contrattuale ai sensi dell’art. 3 bis del RAA, e ciò in applicazione delle disposizioni dell’art. 8, primo comma, o dell’art. 85 del RAA.

88      Tuttavia, ciò presuppone che l’agente interessato abbia presentato all’AACC una domanda in cui chiede, da una parte, che il periodo di servizio formalmente prestato in esecuzione di un contratto di assunzione in qualità di agente ausiliario, di agente contrattuale o di agente contrattuale ausiliario, venga assimilato ad un periodo di servizio compiuto in qualità di agente temporaneo o che il periodo di servizio formalmente compiuto in esecuzione di un contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo, di agente ausiliario o di agente contrattuale ausiliario gli venga riconosciuto come periodo di servizio compiuto come agente contrattuale e, d’altra parte, che i suoi contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in successione vengano riqualificati come un contratto a tempo indeterminato in qualità effettiva di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a), o c), del RAA, ovvero di agente contrattuale, ai sensi dell’art. 3 bis del RAA, e ciò in applicazione dell’art. 8, primo comma, del RAA ovvero dell’art. 85 del medesimo. D’altronde, spetta all’agente interessato provare, da un lato, che i posti corrispondenti alle funzioni da lui effettivamente esercitate, figuravano, all’epoca considerata, nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata e che tali posti erano vacanti e, dall’altro, che le funzioni esercitate in qualità di agente ausiliario, di agente contrattuale o di agente contrattuale ausiliario corrispondevano a mansioni permanenti definite, inerenti al pubblico impiego (v., in tal senso, sentenza Toledano Laredo e Garilli/Commissione, cit. al punto 83 supra, punti 7 e 12), ovvero che corrispondevano a mansioni manuali o di servizio ausiliario, ai sensi dell’art. 3 bis, lett. a), del RAA. In mancanza di qualsiasi disposizione del RAA che stabilisca particolari modalità di prova, l’agente interessato può dimostrare in base a qualsiasi elemento concludente che ha svolto compiti permanenti inerenti al pubblico impiego (sentenza Toledano Laredo e Garilli/Commissione, cit. al punto 83 supra, punto 13) ovvero di aver svolto mansioni manuali o di servizio ausiliario, ai sensi dell’art. 3 bis del RAA. Spetta ugualmente all’interessato dimostrare, in base a qualsiasi elemento, che, per quanto lo riguarda, sono soddisfatte le condizioni stabilite dagli artt. 8, primo comma, o 85 del RAA per la trasformazione di un contratto di assunzione a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

89      È alla luce del quadro giuridico appena esposto che si deve rispondere alle censure mosse dai ricorrenti nell’ambito del quinto motivo d’impugnazione.

90      In primo luogo, si deve rispondere agli addebiti formulati nell’ambito del quinto motivo d’impugnazione, in ordine al fatto che nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto gli addebiti formulati dalla ricorrente nel procedimento F‑8/08 avverso una delle decisioni individuali contestate, ossia la decisione che aveva limitato la durata del suo nuovo contratto di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario con scadenza al 15 dicembre 2008.

91      Nei limiti in cui i ricorrenti addebitano al Tribunale della funzione pubblica, in sostanza, il fatto di non aver escluso, nell’ambito dell’esame di legittimità della misura controversa, l’applicazione della regola dei sei anni, risultante dalla decisione 28 aprile 2004, in quanto tale regola avrebbe illegittimamente limitato la facoltà dell’AACC di stipulare il nuovo contratto di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario per l’intero periodo previsto dall’art. 88 del RAA, si deve rilevare che, come emerge dal punto 54 della sentenza impugnata, la ricorrente nella causa F‑8/08 ha addebitato alla Commissione di averla privata del beneficio di un contratto a tempo indeterminato e di una reale prospettiva di carriera, poiché, con la decisione controversa, tale istituzione le aveva offerto solamente un nuovo contratto di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario a tempo determinato che sarebbe scaduto il 15 dicembre 2008. Inoltre, dai punti 41‑57 della sentenza impugnata non risulta che la ricorrente nella causa F‑8/08 abbia sollevato un’eccezione di illegittimità nei confronti della regola dei sei anni derivante dalla decisione 28 aprile 2004, per il fatto che l’applicazione di tale regola avrebbe limitato la facoltà dell’AACC di stipulare il nuovo contratto di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario per tutto il periodo previsto dall’art. 88 del RAA. Ne consegue che i ricorrenti non possono validamente addebitare al Tribunale della funzione pubblica, nell’ambito del quinto motivo, di aver commesso un errore di diritto per non aver statuito sulla legittimità della regola dei sei anni derivante dalla decisione 28 aprile 2004, alla luce dell’art. 88 del RAA.

92      D’altra parte, quando i ricorrenti addebitano al Tribunale della funzione pubblica di non aver dichiarato che la decisone controversa era viziata da un difetto di motivazione alla luce dell’art. 88 del RAA, si deve rilevare che, come gli stessi ricorrenti ammettono nelle loro memorie, la durata del nuovo contratto di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario della ricorrente nel procedimento F‑8/08 è stata limitata al 15 dicembre 2008 in applicazione della regola dei sei anni derivante dalla decisione 28 aprile 2004. Orbene, non è compito del Tribunale della funzione pubblica verificare se l’applicazione della detta regola, nella specie, dovesse essere esclusa, in quanto avrebbe limitato la facoltà dell’AACC di stipulare un nuovo contratto di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario per tutto il periodo previsto dall’art. 88 del RAA.

93      Infine, per quanto riguarda la censura secondo cui il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe esaminato se, dall’insieme dei contratti di assunzione e delle modifiche di questi ultimi prodotti dinanzi ad esso, risultasse che la ricorrente nella causa F‑8/08 svolgeva mansioni permanenti legate alla normale attività della Commissione, si deve sottolineare che, conformemente ai principi enunciati supra, punto 88, era compito della ricorrente formulare una domanda diretta ad ottenere che il periodo di servizio formalmente compiuto in esecuzione di un contratto di assunzione in qualità di agente ausiliario o di agente contrattuale ausiliario venisse assimilato ad un periodo di servizio compiuto in qualità di agente temporaneo o di agente contrattuale e quindi dimostrare, in base a qualsiasi elemento, che tutte le condizioni richieste per trasformare la successione dei suoi contratti di assunzione a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato erano soddisfatte, per quanto la riguardava. Orbene, dalle stesse constatazioni del Tribunale della funzione pubblica contenute nel punto 144 della sentenza impugnata, emerge che ciò non è accaduto nel caso di specie. Inoltre, come ha giustamente ricordato il Tribunale della funzione pubblica ai punti 77 e 144 della sentenza impugnata, non spettava a lui ricercare e individuare negli allegati all’atto introduttivo elementi che fossero atti a colmare le lacune di quest’ultimo, atteso che gli allegati assolvono una funzione meramente probatoria e strumentale (sentenze del Tribunale 18 ottobre 2001, causa T‑333/99, X/BCE, Racc. pag. II‑3021, punto 190; 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione, Racc. pag. II‑1881, punto 113, e 15 ottobre 2008, causa T‑345/05, Mote/Parlamento, Racc. pag. II‑2849, punto 75). Ne consegue che la presente censura dei ricorrenti è infondata.

94      In secondo luogo, si deve rispondere congiuntamente agli addebiti formulati nell’ambito del quinto motivo d’impugnazione riguardanti il fatto che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le censure mosse dai ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi figurano in allegato, nei confronti delle decisioni individuali che stabilivano le loro condizioni di assunzione, in quanto tali decisioni limitavano la durata dei loro contratti di assunzione in applicazione dell’art. 88 del RAA e della regola dei sei anni, derivante dalla decisione 28 aprile 2004, e/o avevano respinto la loro domanda di prorogare i detti contratti di assunzione per un tempo indeterminato.

95      Nei limiti in cui i ricorrenti addebitano sostanzialmente al Tribunale della funzione pubblica di aver violato l’art. 253 CE, non avendo rilevato, al punto 148 della sentenza impugnata, un difetto o un’insufficienza di motivazione, alla luce dei principi generali o delle prescrizioni minime relative al lavoro a tempo determinato di cui all’accordo quadro, delle decisioni con cui l’AACC ha respinto le richieste di concludere nuovi contratti di assunzione o di rinnovare i precedenti contratti di assunzione in qualità di agenti contrattuali ausiliari, per una durata indeterminata, tenuto conto dei limiti stabiliti dall’art. 88 del RAA e della regola dei sei anni derivante dalla decisione 28 aprile 2004, si deve ricordare che il RAA e la decisione 28 aprile 2004 rispondono alle esigenze che derivano dal principio del divieto dell’abuso di diritto applicato all’utilizzazione di contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in successione nell’ambito della funzione pubblica (v. supra, punto 67), in quanto consentono di prevenire efficacemente l’utilizzazione abusiva di successioni di contratti a tempo determinato per l’esecuzione continuativa di mansioni permanenti e di sanzionare debitamente tale genere di abusi, eliminando le conseguenze dannose subite dall’interessato. Pertanto, in caso di successione dei contratti di assunzione a tempo determinato, l’AACC non è tenuta a motivare ogni rifiuto di concludere un nuovo contratto di assunzione o di rinnovare il contratto di assunzione precedente per una durata indeterminata se non con un riferimento alle pertinenti disposizioni del RAA e, eventualmente, alla decisione 28 aprile 2004. Di conseguenza, i ricorrenti non possono validamente addebitare al Tribunale della funzione pubblica di non aver rilevato un difetto o un’insufficienza di motivazione delle decisioni con cui l’AACC ha respinto la richiesta dei ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi figurano in allegato, di stipulare nuovi contratti di assunzione o di rinnovare i loro precedenti contratti di assunzione per una durata indeterminata, tenuto conto dei limiti stabiliti al riguardo dall’art. 88 del RAA e dalla decisione 28 aprile 2004, alla luce del principio del divieto dell’abuso di diritto applicato all’utilizzazione di successioni di contratti a tempo determinato nell’ambito della funzione pubblica.

96      Nei limiti in cui i presenti addebiti dovrebbero inoltre essere interpretati nel senso che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe illegittimamente omesso di tenere conto del fatto che i ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi figurano in allegato, avrebbero svolto mansioni permanenti di servizio pubblico in qualità di agenti ausiliari, di agenti contrattuali o di agenti contrattuali ausiliari, ovvero mansioni manuali o di servizio ausiliario ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, lett. a), del RAA, in qualità di agenti contrattuali ausiliari, dagli argomenti sviluppati nei precedenti punti discende che, nell’ambito del sistema fissato dal RAA, la sanzione dell’abuso di diritto dedotto dai ricorrenti implica una riqualificazione della loro successione di contratti di assunzione a tempo determinato in considerazione delle mansioni che essi hanno effettivamente svolto nei rispettivi periodi di servizio nonché della durata di tali periodi. Ciò presuppone che i ricorrenti dimostrino che, per quanto li riguarda, tutte le condizioni richieste per la detta riqualificazione sono soddisfatte (v. supra, punto 88). Nella specie, né dalla sentenza impugnata né dal quinto motivo emerge che i ricorrenti abbiano formulato domande dirette ad ottenere che i periodi di servizio formalmente compiuti in esecuzione di un contratto di assunzione in qualità di agente ausiliario, di agente contrattuale o di agente contrattuale ausiliario, vengano assimilati a periodi di servizio compiuti in qualità di agente temporaneo, ovvero che i periodi di servizio formalmente compiuti in esecuzione di un contratto di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario siano assimilati a periodi di servizio compiuti in qualità di agenti contrattuali, né risulta che i ricorrenti abbiano invocato l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 8, primo comma, o 85, del RAA, affinché i loro contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in successione vengano trasformati in contratti a tempo indeterminato o che, a sostegno di tali domande, essi abbiano presentato tutti gli elementi di prova richiesti a tal fine.

97      Ne consegue che il quinto motivo deve essere respinto.

98      Dall’insieme delle considerazioni che precedono si deduce che la sentenza impugnata deve essere annullata nei limiti in cui ha pronunciato un non luogo a statuire sulle conclusioni dei ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi figurano in allegato, volte all’annullamento delle decisioni recanti rigetto dei loro reclami.

99      Per il resto, l’impugnazione deve essere respinta.

 Sulle conseguenze di un annullamento parziale della sentenza impugnata

100    Conformemente all’art. 13, n. 1, dell’allegato I allo Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale, in caso di annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica, può statuire esso stesso sulla controversia quando quest’ultima è matura per la decisione. Tale caso ricorre nella specie, in ordine alle conclusioni dei ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi figurano in allegato, volte all’annullamento delle decisioni recanti rigetto dei loro reclami (v. i precedenti punti 44 e 98).

101    Dal fascicolo di causa emerge che le decisioni esplicite di rigetto dei reclami presentati dai ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi figurano in allegato, prendono espressamente posizione su questioni di diritto e di fatto che non erano state esaminate nelle decisioni individuali contestate. Infatti, è in tali decisioni che, al fine di rispondere alle eccezioni di illegittimità sollevate nei reclami, l’amministrazione ha preso posizione, per la prima volta, in merito alla legittimità delle decisioni individuali contestate alla luce del RAA e della decisione 28 aprile 2004, e all’impossibilità di applicare le clausole dell’accordo quadro, attuate dalla direttiva 1999/70, ai rapporti di lavoro esistenti tra la Commissione ed i ricorrenti interessati. Per poter contestare la fondatezza di tali valutazioni, i detti ricorrenti avevano quindi un interesse a chiedere l’annullamento delle decisioni recanti rigetto dei loro reclami.

102    Si deve tuttavia osservare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito sull’insieme dei motivi e delle eccezioni invocati in primo grado dai ricorrenti interessati a sostegno tanto delle rispettive domande di annullamento delle decisioni recanti rigetto dei loro reclami quanto delle domande di annullamento delle decisioni individuali contestate. Inoltre, nei limiti in cui i motivi di impugnazione erano diretti a contestare il rigetto di detti motivi ed eccezioni da parte del Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata, essi sono stati respinti dalla presente sentenza.

103    Le ragioni che, nella sentenza impugnata, hanno giustificato il rigetto dei motivi e delle eccezioni invocati dai ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi figurano in allegato, o che, nella presente sentenza, giustificano la conferma del rigetto da parte del Tribunale della funzione pubblica di tali medesimi motivi ed eccezioni, in quanto diretti all’annullamento delle decisioni individuali contestate, giustificano altresì il rigetto di detti motivi ed eccezioni nella misura in cui sono diretti a contestare le decisioni di rigetto dei reclami dei ricorrenti.

104    Si deve pertanto respingere il ricorso presentato dai ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi figurano in allegato, nei limiti in cui esso è volto all’annullamento delle decisioni recanti rigetto dei loro reclami.

 Sulle spese

105    Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene decisa dal Tribunale, quest’ultimo statuisce sulle spese.

106    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

107    Poiché la Commissione e il Consiglio ne hanno fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dal Consiglio nell’ambito del presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale della funziona pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 4 giugno 2009, Adjemian e a./Commissione (cause riunite F‑134/07 e F‑8/08), è annullata nella parte in cui pronuncia il non luogo a statuire sulle conclusioni formulate dai ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi figurano in allegato, avverso le decisioni recanti rigetto dei loro reclami.

2)      L’impugnazione è respinta per il resto.

3)      Il ricorso presentato dai ricorrenti nella causa F‑134/07, i cui nomi figurano in allegato, è respinto, nei limiti in cui è diretto all’annullamento delle decisioni recanti rigetto dei loro reclami.

4)      Il sig. Vahan Adjemian e i 175 agenti ed ex agenti della Commissione europea i cui nomi figurano in allegato devono sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.


Jaeger

Pelikánová

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 settembre 2011.

Firme

Allegato

Matteo Ambietti, residente in Gallarate (Italia),

Elisabetta Avanti, residente in Vedano Olona (Italia),

Daniela Baiguera, residente in Cadrezzate (Italia),

Douglas James Beare, residente in Azzale (Italia),

Valentina Benzi, residente in Varese (Italia),

Maria Nicoletta Berta, residente in Buguggiate (Italia),

Conrad Bielsky, residente in Ispra (Italia),

Maria Bielza Diaz‑Caneja, residente in Ispra,

Roberta Bino, residente in Ispra,

Kristin Boettcher, residente in Ranco (Italia),

Valeria Boschini, residente in Taino (Italia),

Mounir Bouhifd, residente in Arolo di Leggiuno (Italia),

Cristina Brovelli, residente in Ispra,

Daniela Brovelli, residente in Ranco,

Clementine Burnley, residente in Taino,

Daniela Buzica, residente in Ispra,

Giovanni Calderone, residente in Leggiuno (Italia),

Marco Canonico, residente in Refrancore (Italia),

Stefano Casalegno, residente in Angera (Italia),

Javier Castro Jimenez, residente in Ispra,

Denise Cecconello, residente in Cocquio Trevisago (Italia),

Francesca Cellina, residente in Varese,

Francesca Cenci, residente in Travedona Monate (Italia),

Laura Cerotti, residente in Dairago (Italia),

Houtai Choumane, residente in Laveno (Italia),

Graziella Cimino Reale, residente in Guidonia Montecelio (Italia),

Marco Clerici, residente in Legnano (Italia),

Bruno Combal, residente in Besozzo (Italia),

Costanza Giulia Conte, residente in Ispra,

Tatiana Conti, residente in Vedano Olona,

Domenica Cortellini, residente in Brebbia (Italia),

Orna Cosgrove, residente in Varese,

Giulio Cotogno, residente in Rovellesca (Italia),

Cristina Croera, residente in Taino,

Ana Maria Cruz Naranjo, residente in Cardana di Besozzo (Italia),

Barbara Cuniberti, residente in Angera,

Bianca D’Alimonte, residente in Sesto Calende (Italia),

Miranta Dandoulaki, residente in Atene (Grecia),

Alexander De Meij, residente in Leggiuno,

Wim Decoen, residente in Brebbia,

Christiane Deflandre, residente in Travedona Monate,

Riccardo Del Torchio, residente in Gemonio (Italia),

Elena Demicheli, residente in Sesto Calende,

Manuela Di Lorenzo, residente in Sangiano (Italia),

Stefano Donadello, residente in Arsago Seprio (Italia),

Anna Donato, residente in Taino,

Bruno Duarte De Matos E Sousa Pereira, residente in Ispra,

Sami Dufva, residente in Biandronno (Italia),

Wesley Duke, residente in Gavirate (Italia),

Diego Escudero Rodrigo, residente in Taino,

Claudio Forti, residente in Malgesso (Italia),

Monica Gandini, residente in Buguggiate,

Aliki Georgakaki, residente in Alkmaar (Paesi Bassi),

Giovanni Giacomelli, residente in Laveno,

Alessandra Giallombardo, residente in Gavirate,

Nadia Giboni, residente in Brebbia,

Maria Giovanna Giordanelli, residente in Vergiate (Italia),

Maria Giuseppina Grillo, residente in Sangiano,

Manuela Grossi, residente in Ranco,

Laurence Guy-Mikkelsen, residente in Angera,

Rachel Margaret Harvey-Kelly, residente in Cardana di Besozzo,

Paul Hasenohr, residente in Arolo di Leggiuno,

Ulla Marjaana Helminen, residente in Laveno,

Gea Huykman, residente in Anna Paulowna (Pays-Bas),

Elisabeth Marie Cecile Joossens, residente in Biandronno,

Lyudmila Kamburska, residente in Ranco,

Maria Cristina La Fortezza, residente in Arsago Seprio,

Debora Lacchin, residente in Brebbia,

Rafal Leszczyna, residente in Varese,

Amin Lievens, residente in Taino,

Silvia Loffelholz, residente in Gavirate,

Davide Lorenzini, residente in Varese,

Chiara Macchi, residente in Casalzuigno (Italia),

Andrew John Edgar MacLean, residente in Varese,

Andrea Magistri, residente in Ispra,

Alessia Maineri, residente in Varese,

Simone Malfara, residente in Ispra,

Adriana Marino, residente in Taino,

Patrizia Masoin, residente in Bruxelles (Belgio),

Matteo Mazzuccato, residente in Legnano,

Stefania Minervino, residente in Cittiglio (Italia),

Eduardo Luis Montes Torralbo, residente in Ispra,

Davide Moraschi, residente in Siviglia (Spagna),

Claudio Moroni, residente in Besozzo,

Giovanni Narciso, residente in Ispra,

Andrew Darren Nelson, residente in Angera,

Elisa Nerboni, residente in Angera,

Isabella Claudia Neugebauer, residente in Arolo di Leggiuno,

Francesca Nicoli, residente in Laveno,

Victor Alexander Nievaart, residente in Alkmaar,

Magdalena Novackova, residente in Alkmaar,

Joanna Nowak, residente in Ispra,

Victoria Wendy O’Brien, residente in Angera,

Davide Orto, residente in Gallarate,

Alessio Ossola, residente in Brebbia,

Silvia Parnisari, residente in Arona (Italia),

Manuela Pavan, residente in San Felice (Italia),

Immaculada Pizzaro Moreno, residente in Siviglia,

Marina Pongillupi, residente in Ranco,

Marsia Pozzato, residente in Sesto Calende,

Elisa Pozzi, residente in Taino,

Giovanna Primavera, residente in Angera,

Michele Rinaldin, residente in Sesto Calende,

Alice Ripoli, residente in Gavirate,

Emanuela Rizzardi, residente in Laveno,

Michela Rossi, residente in Taino,

Andrew Rowlands, residente in Bodio (Italia),

Helen Salak, residente in Cocquio Trevisago,

Jaime Sales Saborit, residente in Ispra,

Maria Sonia Salina, residente in Vergiate,

Anne Marie Sanchez Cordeil, residente in Besozzo,

Ferruccio Scaglia, residente in Oleggio (Italia),

Niels Schulze, residente in Sesto Calende,

Francesca Serra, residente in Cadrezzate,

Penka Shegunova, residente in Geel (Belgio),

Donatella Soma, residente in Ispra,

Monica Squizzato, residente in Inarco (Italia),

Alan Steel, residente in Laveno,

Robert Oleij Strobl, residente in Ranco,

Marcel Suri, residente in Brebbia,

Malcolm John Taberner, residente in Monvalle (Italia),

Martina Telo, residente in Vicence (Italia),

Saara Tetri, residente in Cittiglio,

Barbara Claire Thomas, residente in Cocquio Trevisago,

Donatella Turetta, residente in Ranco,

Adamo Uboldi, residente in Cardana di Besozzo,

Monica Vaglica, residente in Osmate (Italia),

Paulo Valente De Jesus Rosa, residente in Travedona Monate,

Corinna Valli, residente in Leggiuno,

Federica Vanetti, residente in Cittiglio,

Christophe Vantongelen, residente in Besozzo,

Irene Vernacotola, residente in Legnano,

Ottaviano Veronese, residente in Segrate (Italia),

Patricia Vieira Lisboa, residente in Angera,

Maria Pilar Vizcaino Martinez, residente in Monvalle,

Giulia Zerauschek, residente in Trieste (Italia),

Marco Zucchelli, residente in Ternate (Italia),

Erika Adorno, residente in Travedona Monate,

Valeria Bossi, residente in Comerio (Italia),

Barbara Cattaneo, residente in Leggiuno,

Claudia Cavicchioli, residente in Caravate (Italia),

Fatima Doukkali, residente in Varese,

Orla Huryley, residente in Ranco,

Romina La Micela, residente in Besozzo,

Lucia Martinez Simon, residente in Ranco,

Daniela Piga, residente in Roggiano (Italia),

Pamela Porcu, residente in Cittiglio,

Silvia Sciacca, residente in Varese,

Sarah Solda, residente in Brebbia,

Cristina Zocchi, residente in Bregano (Italia),

Angela Baranzini, residente in Besozzo,

Elly Bylemans, residente in Balen (Belgio),

Sabrina Calderini, residente in Solbiate Arno (Italia),

Davide Capuzzo, residente in Vergiate,

Ivano Caravaggi, residente in Besozzo,

Elisa Dalle Molle, residente in Ranst (Belgio),

Wendy De Vos, residente in Grand-Bigard (Belgio),

Volkmar Ernst, residente in Weingarten (Germania),

Matteo Fama, residente in Sangiano (Italia),

Arianna Farfaletti Casali, residente in Varese,

Sasa Gligorijevic, residente in Monvalle,

Raffaella Magi Galluzzi, residente in Varese,

Sophie Mühlberger, residente in Karlsruhe (Germania),

Pamela Muscillo, residente in Varese,

Jan Paepen, residente in Balen,

Marco Paviotti, residente in Bagnaria Arsa (Italia),

Slavka Prvakova, residente in Alkmaar (Paesi Bassi),

Andreas Ratzel, residente in Linkenheim (Germania),

Thierry Romero, residente in Strasburgo (Francia),

Jose Pablo Solans Vila, residente in Monvalle,

Susan Wray, residente in Tuitjenhorn (Paesi Bassi),

Sven Wurzer, residente in Linkenheim,

Sylvia Zamana, residente in Castricum (Paesi Bassi),

Uwe Zweigner, residente in Leopoldshafen (Germania),

Colette Renier, residente in Bruxelles.


* Lingua processuale: il francese.