7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) il 20 luglio 2009 — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-276/09)

2009/C 267/52

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales)

Parti

Ricorrente: T-Mobile (UK) Ltd.

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

Questioni pregiudiziali

1)

Quali siano le caratteristiche di un servizio esente che è «idone[o] ad operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche».

In particolare:

a)

se l’esenzione sia applicabile a servizi che, altrimenti, non dovrebbero essere prestati da nessuna delle istituzioni finanziarie che: i) effettuano un addebito su un conto, ii) effettuano un corrispondente accredito su un altro conto, iii) eseguono un’operazione intermedia tra i) e ii).

b)

se detta esenzione sia applicabile a servizi che non comportano l’esecuzione di operazioni di addebito su un conto corrente e del corrispondente accredito su un altro conto corrente ma che, nel caso in cui il trasferimento di fondi sia eseguito, possono essere considerati la causa di tale trasferimento.

2)

Se l’esenzione prevista all’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della Sesta Direttiva (1) per le «operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi al servizio di riscuotere ed eseguire pagamenti mediante carte di credito o Bancomat, come quelli svolti dal soggetto d’imposta nel presente caso. In particolare, qualora la trasmissione dei files di saldo al termine di ogni giorno da parte del soggetto d’imposta abbia l’effetto automatico di causare l’addebito sul conto del cliente e l’accredito sul conto del soggetto d’imposta, se tali servizi ricadano nell’ambito di applicazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 3.

3)

Se la soluzione da fornirsi alla questione sub 2) dipenda dalla circostanza che il soggetto d’imposta ottenga da sé i codici di autorizzazione per la successiva trasmissione oppure ottenga tali codici mediante l’agenzia della sua banca accettante.

4)

Se l’esenzione di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della Sesta Direttiva per la «negoziazione di crediti» si applichi a servizi come quelli offerti dal soggetto d’imposta nella fattispecie, con riferimento ai pagamenti effettuati mediante carte di credito, attraverso e come risultato dei quali, il conto della carta di credito del cliente subisca l’addebito di ulteriori importi.

5)

Se l’esenzione per le «operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi a servizi di accettazione e di esecuzione di pagamenti effettuati avvalendosi di agenti di parte terza, come quelli nella fattispecie offerti dal soggetto d’imposta mediante l’Ufficio postale e la PayPoint.

6)

Se l’esenzione prevista per le «operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi ai servizi di riscossione e di esecuzione dei pagamenti effettuati mediante assegno inviato al soggetto d’imposta o al suo agente, qualora tali pagamenti debbano essere eseguiti dal soggetto d’imposta e dalla sua banca.

7)

Se l’esenzione prevista per le «operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi a servizi, come quelli offerti dal soggetto d’imposta nella fattispecie, consistenti nel riscuotere ed eseguire pagamenti effettuati allo sportello di una banca, per accredito, da svolgersi mediante il sistema bancario, sul conto bancario del soggetto d’imposta.

8)

Quali particolari fattori debbano essere presi in considerazione nel decidere se un addebito (come l’onere di esecuzione del pagamento nel presente caso) che viene applicato da un soggetto d’imposta al suo cliente in rapporto alla scelta di quest’ultimo di effettuare il pagamento a suo vantaggio utilizzando a questo scopo una particolare modalità, e che viene specificamente indicato nel testo del contratto ed iscritto separatamente nelle fatture inviate al cliente, costituisca una controprestazione separata ai fini IVA.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme