15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/13


Impugnazione proposta il 12 giugno 2009 dall’Anheuser-Busch, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-191/07, Anheuser-Busch, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Budějovický Budvar, národní podnik

(Causa C-214/09 P)

2009/C 193/18

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anheuser-Busch, Inc. (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e B. Goebel)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Budějovický Budvar, národní podnik

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 marzo 2009, causa T-191/07 e

condannare la ricorrente in primo grado alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Anheuser-Busch deduce tre motivi di ricorso, precisamente, in primo luogo, una violazione dell’art. 41, n. 2, terza frase, del regolamento n. 207/2009 (1) in combinato disposto con le regole 16, nn. 1 e 3, e 20, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (2) del Consiglio sul marchio comunitario, (3) in secondo luogo, una violazione dell’art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009, e, in terzo luogo, una violazione dell’art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

I primi due motivi riguardano questioni procedurali, le quali secondo la Anheuser-Busch sono rilevanti nel caso di specie. La commissione di ricorso non avrebbe potuto statuire in ordine all’opposizione basata sull’art. 8, lett. a), del regolamento 207/2009, per quanto concerne le birre soltanto tenendo conto della registrazione antecedente n. 238 203. Questo significherebbe anche che sono stati ignorati gli argomenti precedentemente addotti nel corso del procedimento di opposizione quanto alla questione se la parola «Budweiser» dominasse i marchi figurativi della Budvar.

Il Tribunale di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la Budvar non fosse obbligata ad apportare la prova della continuata validità (cioè del «rinnovo») della sua registrazione n. 238 203. Tale obbligo risulterebbe dall’art. 41, n. 2, terza sentenza, del regolamento n. 207/2009 letto in combinato disposto con le regole 61, nn. 1 e 3, e 20, n. 2, del regolamento di attuazione del 1995, e dalla comunicazione notificata dall’UAMI in data 18 gennaio 2002, che reiterava l’invito alla Budvar di presentare «fatti, prove e argomenti a sostegno della sua opposizione». L’obbligo riguardava il deposito di una siffatta prova entro il termine fissato in tale comunicazione, vale a dire il 26 febbraio 2002. Nondimeno, tale prova veniva depositata solo il 21 gennaio 2004.

Di conseguenza, anche l’affermazione del Tribunale di primo grado secondo cui l’art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009 non trovava applicazione al deposito del certificato di rinnovo, non esistendo per detta presentazione un «tempo utile», sarebbe stata erronea e avrebbe provocato una violazione di tale disposizione. Infatti sarebbe esistito un «tempo utile» e la commissione di ricorso avrebbe almeno dovuto esercitare la sua discrezione ai sensi dell’art. 76, n. 2, nel decidere se tenere conto della prova. Il Tribunale di primo grado avrebbe interpretato la decisione della commissione di ricorso nel senso che il certificato di rinnovo era stato depositato in tempo utile. Ne risulterebbe che la violazione dell’art. 76, n. 2, consiste nel mancato uso della discrezione da parte della commissione di ricorso, e nella sua conferma da parte del Tribunale di primo grado.

Il Tribunale di primo grado non avrebbe neppure riconosciuto che la prova dell’uso presentata dalla Budvar a sostegno della sua opposizione era insufficiente e si riferiva, inoltre, a marchi diversi da quello su cui si sarebbero basate la sentenza impugnata e la sottostante decisione della commissione di ricorso, con violazione, pertanto, dell’art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento 207/2009.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995 n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).