15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Regno Unito) il 19 maggio 2009 — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

(Causa C-182/09)

2009/C 193/05

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division

Parti

Ricorrente: Seaport (NI) Limited

Convenuto: Department of the Environment for Northern Ireland

Questioni pregiudiziali

1)

Quale sia la portata del potere discrezionale conferito agli Stati membri dall’art. 13, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE (1), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente («direttiva VAS») di decidere che non è possibile procedere alla valutazione ambientale di un piano o programma il cui primo atto preparatorio formale sia precedente al 21 luglio 2004, nonché i fattori di cui le autorità nazionali possono tenere conto, caso per caso, nel giungere a una siffatta decisione;

2)

se l’autorità nazionale di uno Stato membro, che nel 2004 abbia deciso che era possibile conformare un piano ai requisiti della direttiva VAS [e che abbia mantenuto tale posizione successivamente e dinanzi al giudice nazionale], potesse riesaminare tale decisione e decidere nel novembre 2007 che non era possibile conformare tale piano alla direttiva VAS;

3)

se la procedura di decisione descritta nella seconda questione corrisponda a una decisione ex tunc di non fattibilità e, in caso di risposta affermativa, se l’art. 13, n. 3, della direttiva VAS consenta tali decisioni retroattive e, in caso di risposta affermativa, in quali condizioni;

4)

se i fattori di cui l’autorità nazionale ha tenuto conto nel caso di specie nel decidere il 6 novembre 2007 che non era possibile effettuare una valutazione ambientale del progetto del Northern Area Plan costituissero motivi di cui aveva il diritto di tenere conto nel prendere tale decisione ai sensi dell’art. 13, n. 3, della direttiva VAS.


(1)  GU L 197, pag. 30.