1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/29


Ricorso proposto il 15 maggio 2009 — Granducato di Lussemburgo/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-176/09)

2009/C 180/50

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: C. Schiltz, agente, P. Kinsch, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

In via principale, annullare il passaggio così redatto: «e all’aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro», all’interno dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2009, 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali (1);

in via subordinata, annullare integralmente la direttiva;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Granducato di Lussemburgo invoca due motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce una violazione del principio di non discriminazione, in quanto un aeroporto quale quello di Lussemburgo-Findel, per via dell’estensione del campo di applicazione della direttiva 2009/12/CE agli aeroporti «con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro», risulterebbe sottoposto ad obblighi amministrativi e finanziari a cui sfuggono altri aeroporti che si trovano in una situazione paragonabile, senza che una simile differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata. A tale proposito esso richiama, più in particolare, la situazione degli aeroporti di Hahn e di Charleroi, che servono il medesimo bacino di utenza dell’aeroporto di Findel e che generano ciascuno un volume di passeggeri maggiore di quest’ultimo, ma che non sarebbero sottoposti agli stessi obblighi. La presenza di frontiere fra questi tre aeroporti non può in alcun modo giustificare l’applicazione di un diverso trattamento nei loro confronti.

Con il secondo motivo, il ricorrente afferma peraltro che la disposizione in esame non rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Da un lato, infatti, non sarebbe necessario l’intervento a livello europeo per disciplinare una situazione che avrebbe potuto essere perfettamente disciplinata a livello nazionale fintantoché non è raggiunta la soglia dei 5 milioni di passeggeri. Dall’altro, l’applicazione della direttiva condurrebbe a procedure e a costi supplementari ingiustificati per un aeroporto come quello di Findel, la cui sola peculiarità è quella di essere un aeroporto con il maggior traffico passeggeri in uno Stato membro, senza che questo fattore abbia un’effettiva pertinenza alla luce degli obiettivi della direttiva.


(1)  GU L 70, pag. 11.