4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/21


Impugnazione proposta il 6 febbraio 2009 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008, causa T-339/06, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-54/09 P)

(2009/C 82/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e M. Tassopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;

accogliere il ricorso della Repubblica ellenica in conformità delle sue conclusioni.

condannare la Commissione alla totalità delle spese

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica sostiene: 1) che il Tribunale di primo grado ha erroneamente interpretato l'art. 16, nn. 1 e 2, e 17 del regolamento n. 1227/2000, considerando che il termine previsto al n. 1 di tale articolo è tassativo, mentre tale termine è indicativo, come risulta dall'interpretazione del n. 2 degli artt. 16 e 17 dello stesso regolamento; 2) che il Tribunale di primo grado ha erroneamente interpretato l'art. 10 del Trattato e i principi generali del diritto, dal momento che la Commissione europea ha ammesso che era a conoscenza dei dati corretti 23 giorni prima di adottare la decisione impugnata, ma non ne ha tenuto conto, e ha ammesso elementi presentati fuori termine dagli altri Stati membri, rifiutando di procedere nello stesso modo nel caso della Grecia, così violando il principio di leale cooperazione, il principio di buona amministrazione e di parità di trattamento e 3) che la decisione impugnata del Tribunale di primo grado contiene una motivazione contraddittoria poiché l'affermazione del carattere tassativo del termine è in contraddizione con l'affermazione e l'ammissione del fatto che la Commissione ammette elementi presentati anche successivamente alla decorrenza del termine.