Parole chiave
Massima

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Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE

(Art. 267 TFUE)

Massima

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sottopostale dalla Camera di ricorso delle scuole europee.

Per valutare se l’organo del rinvio possegga le caratteristiche di una giurisdizione ai sensi dell’art. 267 TFUE, questione che è esclusivamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.

Orbene, anche se la citata Camera di ricorso soddisfa tutti i citati requisiti e deve, di conseguenza, essere qualificata come giurisdizione ai sensi dell’art. 267 TFUE, essa non promana tuttavia, come richiesto da tale articolo, da uno degli Stati membri, bensì dalle Scuole europee, le quali costituiscono, come enunciato nei considerando primo e terzo della Convenzione sulle Scuole europee, un sistema sui generis che attua, mediante un accordo internazionale, una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e l’Unione. Essa costituisce quindi un organo di un’organizzazione internazionale la quale, nonostante i legami funzionali che essa intrattiene con l’Unione, resta formalmente distinta da quest’ultima e dai suoi Stati membri. Pertanto, la mera circostanza che la Camera di ricorso debba applicare i principi generali del diritto dell’Unione qualora sia adita di una controversia non è sufficiente a ricondurla alla nozione di giurisdizione di uno degli Stati membri e dunque all’ambito di applicazione dell’art. 267 TFUE.

(v. punti 37-39, 42-43, 46 e dispositivo)