Causa C‑19/09

Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

contro

Silva Trade SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien)

«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino — Fornitura di servizi — Contratto di agenzia — Esecuzione del contratto in una pluralità di Stati membri»

Massime della sentenza

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio — Contratto di prestazione di servizi — Pluralità dei luoghi di prestazione dei servizi in Stati membri diversi — Applicabilità del regolamento

[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino]

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio — Contratto di prestazione di servizi — Agenzia commerciale — Competenza del giudice del luogo della prestazione principale dei servizi

[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino]

1.        L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile nel caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri. Infatti, gli obiettivi di prossimità e di prevedibilità, che vengono perseguiti con la concentrazione della competenza giurisdizionale nel luogo della fornitura dei servizi, ai termini del contratto di cui trattasi, e con la determinazione di una competenza giurisdizionale unica per tutte le pretese fondate su tale contratto, non possono essere trattati diversamente in caso di pluralità dei luoghi di fornitura di detti servizi in Stati membri differenti.

(v. punti 27, 29, dispositivo 1)

2.        L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri, il giudice competente a conoscere di tutte le pretese fondate sul contratto è quello nella cui circoscrizione si trova il luogo della fornitura principale dei servizi. Riguardo ad un contratto di agenzia commerciale, tale luogo è quello della fornitura principale dei servizi dell’agente, quale risultante dalle disposizioni del contratto. Infatti, la determinazione del luogo di fornitura principale dei servizi in base alla scelta contrattuale delle parti risponde all’obiettivo di prossimità, dal momento che tale luogo presenta, per sua natura, un collegamento con la materia della lite.

Qualora le disposizioni del contratto non consentano di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi ma l’agente abbia già fornito siffatti servizi, occorre, in via subordinata, prendere in considerazione il luogo in cui l’agente ha effettivamente svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto, a condizione che la fornitura dei servizi in tale luogo non sia contraria alla volontà delle parti quale risultante dalle disposizioni del contratto. A tal fine, è possibile tener conto degli aspetti di fatto del caso di specie e, in particolare, del tempo trascorso in tali luoghi nonché dell’importanza dell’attività ivi svolta.

Infine, in caso di impossibilità di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi su tali basi, occorre prendere il luogo in cui l’agente commerciale è domiciliato. Infatti, tale luogo è sempre identificabile con certezza ed è dunque prevedibile. Inoltre, esso presenta un legame di prossimità con la controversia, in quanto l’agente, con tutta probabilità, vi fornirà una parte non trascurabile dei propri servizi.

(v. punti 36, 38-43, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

11 marzo 2010 (*)

«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001– Competenze speciali – Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino – Fornitura di servizi – Contratto di agenzia – Esecuzione del contratto in una pluralità di Stati membri»

Nel procedimento C‑19/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Oberlandesgericht Wien (Austria) con decisione 23 dicembre 2008, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 2009, nella causa

Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

contro

Silva Trade SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, nonché dai sigg. J. Malenovský, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 ottobre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH, dall’avv. J. Zehetner, Rechtsanwalt;

–        per la Silva Trade SA, dagli avv.ti K.U. Janovsky e T. Berend, Rechtsanwälte;

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Henshaw, barrister;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud‑Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della regola di competenza speciale stabilita, per i contratti di prestazione di servizi, dall’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH (in prosieguo: la «Wood Floor»), con sede in Amstetten (Austria), e la Silva Trade SA (in prosieguo: la «Silva Trade»), con sede in Wasserbillig (Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di indennizzo per lo scioglimento anticipato di un contratto di agenzia commerciale eseguito in una pluralità di Stati membri.

 Contesto normativo

3        Il primo ‘considerando’ del regolamento così recita:

«La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno».

4        Il secondo ‘considerando’ del regolamento enuncia quanto segue:

«Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

5        A mente dell’undicesimo ‘considerando’ del regolamento, «[l]e norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento».

6        Le regole di competenza dettate dal regolamento sono contenute nel capo II del medesimo, composto dagli artt. 2‑31.

7        L’art. 2, n. 1, del regolamento, contenuto nella sezione 1 del capo II, intitolata «Disposizioni generali», dispone quanto segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

8        L’art. 3, n. 1, del regolamento, collocato nella medesima sezione 1, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

9        L’art. 5 del regolamento, contenuto nel capo II del medesimo, e più precisamente nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», dispone quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–      nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–      nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(...)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

10      Risulta dalla decisione di rinvio che, il 21 agosto 2007, la Wood Floor ha convenuto la Silva Trade dinanzi al Landesgericht Sankt Pölten (Austria) al fine di ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di un importo di EUR 27 864,65 a titolo di risarcimento per lo scioglimento anticipato di un contratto di agenzia, nonché di un importo di EUR 83 593,95 a titolo di indennità di fine rapporto.

11      Per fondare la competenza del giudice adito, la Wood Floor ha invocato l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento, sostenendo di aver svolto la propria attività esclusivamente nel luogo della propria sede, vale a dire Amstetten, sicché la ricerca e l’acquisizione di clienti avrebbero avuto luogo in Austria.

12      La Silva Trade ha contestato la competenza del giudice adito, facendo valere che più dei tre quarti del fatturato della Wood Floor erano stati realizzati in paesi diversi dall’Austria e che l’art. 5, punto 1, del regolamento non conteneva alcuna espressa disposizione disciplinante tale ipotesi. Ad avviso della Silva Trade, qualora sia impossibile stabilire il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, per il fatto che tale obbligazione ha carattere geograficamente illimitato, il suddetto art. 5, punto 1, è inapplicabile e la competenza deve essere determinata sulla base dell’art. 2 del medesimo regolamento.

13      L’eccezione di incompetenza è stata respinta dal Landesgericht Sankt Pölten, il quale ha ritenuto, da un lato, che i contratti di agenzia rientrino nella nozione di «prestazione di servizi», ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, e, dall’altro, che, in base alla giurisprudenza austriaca, occorra considerare quale luogo di fornitura dei servizi, nel caso in cui questi vengano forniti in una pluralità di paesi, il luogo in cui si colloca il centro dell’attività del fornitore.

14      La Silva Trade ha interposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht Wien, dinanzi al quale essa fa valere che la giurisprudenza austriaca di cui trattasi si riferisce unicamente al caso in cui i differenti luoghi di fornitura dei servizi siano situati in un unico e medesimo Stato membro. A suo avviso, qualora i diversi luoghi di fornitura siano situati in più Stati membri, ciascun tribunale è competente soltanto per l’obbligazione o la parte di obbligazione che deve essere eseguita nella sua circoscrizione. L’attore che intendesse sottoporre l’insieme delle proprie pretese alla cognizione di un unico giudice, come nel caso di specie, potrebbe farlo unicamente sulla base dell’art. 2 del regolamento, sicché, nella presente controversia, i giudici austriaci sarebbero privi di competenza.

15      Secondo il giudice del rinvio, il quale intende confermare la decisione di primo grado, i principi enunciati nella sentenza 3 maggio 2007, causa C‑386/05, Color Drack (Racc. pag. I‑3699), valgono anche qualora i differenti luoghi di esecuzione della prestazione di servizi si trovino in più Stati membri e il «luogo di esecuzione», ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, debba essere stabilito in base al luogo della prestazione principale od al centro dell’attività del fornitore dei servizi.

16      A questo proposito, il giudice del rinvio rileva che, nel caso di specie, l’agente commerciale ha svolto le proprie attività in misura largamente prevalente a partire da Amstetten e che questo sarebbe dunque il luogo in cui si colloca il centro della sua attività di fornitura di servizi, determinato in base al tempo dedicato e all’importanza dell’attività ivi svolta.

17      Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea, anzitutto, che, nella citata sentenza Color Drack, la Corte ha precisato che le risposte fornite in quella causa erano limitate al solo caso di una pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro e non pregiudicavano la soluzione da rendere per il caso di luoghi di consegna differenti in più Stati membri.

18      Il giudice del rinvio si chiede poi in che modo possa stabilirsi il luogo di fornitura dei servizi e, ove non sia possibile stabilire un unico luogo di fornitura, se l’attore possa, a sua scelta, far valere l’insieme delle sue pretese dinanzi a qualsiasi giudice nella cui circoscrizione sia stata effettuata una fornitura di servizi.

19      Il giudice del rinvio si interroga infine sulla questione se la lettera a) dell’art. 5, punto 1, del regolamento sia applicabile qualora la Corte statuisca che la lettera b), secondo trattino, del medesimo art. 5, punto 1, non si applica in caso di prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri.

20      Sulla scorta di tali premesse, l’Oberlandesgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)     Se l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (...) sia applicabile, nel caso di un contratto di prestazione di servizi, anche quando i servizi vengono prestati, come da accordi, in una pluralità di Stati membri.

In caso di risposta affermativa a tale questione, se la disposizione di cui sopra debba essere interpretata nel senso che:

         b)     il luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica deve essere determinato in base al luogo in cui si colloca il centro dell’attività del prestatore dei servizi, da stabilirsi alla luce del tempo dedicato a tale attività e dell’importanza della stessa;

         c)     nel caso in cui risulti impossibile determinare un centro dell’attività, la domanda intesa a far valere tutte le pretese derivanti dal contratto può essere proposta, a scelta dell’attore, in ciascun luogo di prestazione dei servizi all’interno della Comunità.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione:

se, nel caso di un contratto di prestazione di servizi, l’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento (...) sia applicabile anche quando i servizi vengono prestati, come da accordi, in una pluralità di Stati membri».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione, sub a)

21      Con la sua prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento sia applicabile in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri.

22      A tale proposito, occorre in primo luogo ricordare che, nella citata sentenza Color Drack, la Corte ha statuito che la regola di competenza speciale in materia contrattuale prevista dall’art. 5, punto 1, del regolamento – la quale completa la regola di competenza generale del foro del domicilio del convenuto – risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sulla stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (sentenze Color Drack, cit., punto 22; 9 luglio 2009, causa C‑204/08, Rehder, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32, e 25 febbraio 2010, causa C‑381/08, Car Trim, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48).

23      La Corte ha poi osservato che, per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle obbligazioni nascenti da contratti di compravendita di beni, il regolamento, all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, definisce tale criterio di collegamento in modo autonomo, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione delle regole di competenza giurisdizionale e di prevedibilità. Dunque, in simili ipotesi, il luogo di consegna dei beni assurge a criterio di collegamento autonomo, destinato ad applicarsi a tutte le domande fondate sul medesimo contratto di compravendita (citate sentenze Color Drack, punti 24 e 26; Rehder, punto 33, e Car Trim, punti 49 e 50).

24      Alla luce degli obiettivi di prossimità e di prevedibilità, la Corte ha dichiarato che la regola dettata dall’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento si applica anche in caso di pluralità di luoghi di consegna dei beni in un unico Stato membro, fermo restando che un solo giudice deve essere competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto (citate sentenze Color Drack, punti 36 e 38, e Rehder, punto 34).

25      In secondo luogo, occorre ricordare che la Corte ha successivamente statuito che le considerazioni su cui essa si è basata per pervenire all’interpretazione formulata nella citata sentenza Color Drack sono valide altresì per i contratti di fornitura di servizi, inclusi i casi in cui tale fornitura non sia effettuata in un unico Stato membro (sentenza Rehder, cit., punto 36).

26      Infatti, le regole di competenza speciale previste dal regolamento in materia di contratti di vendita di beni e di fornitura di servizi hanno la stessa genesi, perseguono la stessa finalità e occupano la stessa posizione nel sistema istituito da tale regolamento (sentenza Rehder, cit., punto 36).

27      Gli obiettivi di prossimità e di prevedibilità, che vengono perseguiti con la concentrazione della competenza giurisdizionale nel luogo della fornitura dei servizi, ai termini del contratto di cui trattasi, e con la determinazione di una competenza giurisdizionale unica per tutte le pretese fondate su tale contratto, non possono essere trattati diversamente in caso di pluralità dei luoghi di fornitura di detti servizi in Stati membri differenti (sentenza Rehder, cit., punto 37).

28      Una tale distinzione, infatti, oltre a non trovare alcun fondamento nelle disposizioni del regolamento, sarebbe pure in contraddizione con la ratio che ha presieduto alla sua adozione, che è quella di contribuire, con l’unificazione delle norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale, allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché a un corretto funzionamento del mercato interno in seno alla Comunità, così come risulta dal primo e dal secondo ‘considerando’ del regolamento suddetto (sentenza Rehder, cit., punto 37).

29      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione, sub a), dichiarando che l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile nel caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri.

 Sulla prima questione, sub b)

30      Con la sua prima questione, sub b), il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, sulla base di quali criteri debbano essere determinati, in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri, il luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica e, quindi, il giudice competente a conoscere di tutte le pretese fondate sul contratto, in conformità all’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento. Tenuto conto del contesto fattuale della causa principale, occorre intendere tale questione come volta a stabilire, in particolare, sulla base di quali criteri si debba determinare tale luogo nel caso di un contratto di agenzia commerciale.

31      A questo proposito, occorre in primo luogo ricordare che, nella citata sentenza Color Drack, la Corte ha statuito, ai fini dell’applicazione della regola di competenza speciale in materia contrattuale, enunciata all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, riguardante la vendita di beni, che, in caso di pluralità di luoghi di consegna dei beni, occorre in linea di principio intendere per luogo di esecuzione il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente, tenendo presente che tale collegamento più stretto si concretizza, di norma, nel luogo della consegna principale (sentenza Color Drack, cit., punto 40).

32      Orbene, per i motivi illustrati ai punti 25‑28 della presente sentenza, la medesima soluzione è applicabile, mutatis mutandis, nel contesto dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento.

33      Di conseguenza, ai fini dell’applicazione della regola di competenza speciale in materia contrattuale, enunciata all’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, riguardante la fornitura di servizi, occorre, in caso di pluralità di luoghi di fornitura dei servizi, intendere per luogo di esecuzione, in linea di principio, il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente, tenendo presente che tale collegamento più stretto si concretizza, di norma, nel luogo della fornitura principale.

34      In secondo luogo, occorre precisare che, in un contratto di agenzia commerciale, la parte che esegue la prestazione caratteristica di tale contratto e che, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, effettua la fornitura dei servizi è l’agente.

35      Infatti, ai termini dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17), l’agente commerciale è incaricato di trattare la vendita o l’acquisto di merci per il preponente ed, eventualmente, di concludere tali operazioni in nome e per conto di questi. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 della medesima direttiva, l’agente commerciale «deve (...) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato[,] comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone [e] attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente».

36      Pertanto, per applicare la regola di competenza speciale in materia contrattuale, enunciata all’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, occorre, in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi da parte dell’agente, intendere per «luogo di esecuzione», in linea di principio, il luogo della fornitura principale dei servizi effettuata dall’agente.

37      In terzo luogo, è importante stabilire in base a quali criteri debba determinarsi il luogo della fornitura principale dei servizi, nel caso in cui questi ultimi vengano forniti in Stati membri differenti.

38      Alla luce dell’obiettivo di prevedibilità, enunciato dal legislatore nell’undicesimo ‘considerando’ del regolamento, e tenuto conto del testo dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, di quest’ultimo – ai sensi del quale è determinante il luogo di uno Stato membro in cui «in base al contratto» i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati –, il luogo della fornitura principale dei servizi deve essere individuato, nella misura del possibile, sulla scorta delle disposizioni del contratto stesso. Pertanto, nell’ambito di un contratto di agenzia commerciale, occorre identificare, sulla base di tale contratto, il luogo in cui l’agente era tenuto a svolgere in via principale la propria attività per conto del preponente, consistente in particolare nella preparazione, nella negoziazione ed, eventualmente, nella conclusione delle operazioni di cui egli era incaricato.

39      La determinazione del luogo di fornitura principale dei servizi in base alla scelta contrattuale delle parti risponde all’obiettivo di prossimità, dal momento che tale luogo presenta, per sua natura, un collegamento con la materia della lite.

40      Qualora le disposizioni del contratto non consentano di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi – o perché esse prevedano una pluralità di luoghi di fornitura, o perché non prevedano esplicitamente alcuno specifico luogo per tale fornitura – ma l’agente abbia già fornito siffatti servizi, occorre, in via subordinata, prendere in considerazione il luogo in cui l’agente ha effettivamente svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto, a condizione che la fornitura dei servizi in tale luogo non sia contraria alla volontà delle parti quale risultante dalle disposizioni del contratto. A tal fine, è possibile tener conto degli aspetti di fatto del caso di specie e, in particolare, del tempo trascorso in tali luoghi nonché dell’importanza dell’attività ivi svolta. Spetta al giudice nazionale adito determinare la propria competenza sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame (v. sentenza Color Drack, cit., punto 41).

41      In quarto luogo, in caso di impossibilità di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi tanto sulla base delle disposizioni del contratto stesso quanto alla luce della sua esecuzione effettiva, occorre individuare tale luogo in un altro modo che rispetti al tempo stesso gli obiettivi di prevedibilità e di prossimità perseguiti dal legislatore.

42      In tale ottica, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, occorrerà considerare come luogo della fornitura principale dei servizi prestati da un agente commerciale il luogo in cui questi è domiciliato. Infatti, tale luogo è sempre identificabile con certezza ed è dunque prevedibile. Inoltre, esso presenta un legame di prossimità con la controversia, in quanto l’agente, con tutta probabilità, vi fornirà una parte non trascurabile dei propri servizi.

43      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione, sub b), dichiarando che l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri, il giudice competente a conoscere di tutte le pretese fondate sul contratto è quello nella cui circoscrizione si trova il luogo della fornitura principale dei servizi. Riguardo ad un contratto di agenzia commerciale, tale luogo è quello della fornitura principale dei servizi dell’agente, quale risultante dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di impossibilità di stabilirlo su tale base, il luogo in cui l’agente è domiciliato.

 Sulla prima questione, sub c), e sulla seconda questione

44      Tenuto conto delle soluzioni fornite alla prima questione, sub a) e b), non occorre rispondere alla prima questione, sub c), né alla seconda questione.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile nel caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri.

2)      L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri, il giudice competente a conoscere di tutte le pretese fondate sul contratto è quello nella cui circoscrizione si trova il luogo della fornitura principale dei servizi. Riguardo ad un contratto di agenzia commerciale, tale luogo è quello della fornitura principale dei servizi dell’agente, quale risultante dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di impossibilità di stabilirlo su tale base, il luogo in cui l’agente è domiciliato.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.