CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 24 giugno 2010 1(1)

Causa C‑168/09

Flos SpA

contro

Semeraro Casa e Famiglia SpA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia)]

«Direttiva 98/71/CE – Proprietà industriale e commerciale – Protezione giuridica dei disegni e dei modelli – Applicazione del diritto d’autore a disegni e modelli divenuti di pubblico dominio – Direttiva 93/98/CEE – Diritti acquisiti – Periodo transitorio»





1.        Il contesto normativo del presente procedimento è costituito dalla direttiva 98/71/CE (2) che sancisce, al suo art. 17, il principio della cumulabilità della protezione specifica dei disegni e modelli registrati con quella offerta dalla legge sul diritto d’autore. Tale disposizione, infatti, prevede che i disegni e modelli beneficino della protezione della legge sul diritto d’autore fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma.

2.        La controversia, riguardante la riproduzione della celebre lampada Arco, frutto dell’immaginazione dei fratelli Castiglioni, vede contrapposte la società Flos SpA (in prosieguo: la «Flos»), che dichiara di detenere tutti i diritti patrimoniali relativi a tale lampada, e la società Semeraro Casa e Famiglia SpA (in prosieguo: la «Semeraro»).

3.        In conformità della normativa nazionale in vigore all’epoca, il modello della lampada Arco è divenuto di pubblico dominio e la Semeraro ha quindi potuto produrre, importare dalla Cina e commercializzare la lampada Fluida che imita la forma del modello Arco.

4.        Con l’entrata in vigore della direttiva 98/71 e la sua trasposizione nell’ordinamento giuridico italiano, la Flos ritiene che sul modello Arco si debbano applicare i diritti d’autore. Essa contesta, quindi, alla Semeraro la produzione e la commercializzazione della lampada Fluida e domanda al giudice italiano di vietarne la commercializzazione.

5.        Nel presente procedimento si tratta quindi di chiarire, in primo luogo, se un disegno o un modello divenuto di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della direttiva 98/71 benefici della protezione della legge sul diritto d’autore.

6.        In caso di risposta affermativa a tale prima questione, il giudice a quo chiede, in secondo luogo, se il fatto che un terzo abbia legittimamente fabbricato e commercializzato un prodotto che imita la forma di un modello divenuto di pubblico dominio incida sul beneficio della protezione del diritto d’autore su tale modello e, all’occorrenza, se sia possibile istituire un periodo transitorio durante il quale tale protezione sia esclusa.

7.        Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di dichiarare che l’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale prevede che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva non beneficino della protezione della legge sul diritto d’autore.

8.         Indicherò poi i motivi per i quali ritengo che l’art. 17 della direttiva 98/71 non osti all’istituzione di un ragionevole periodo transitorio durante il quale i soggetti che avevano potuto legittimamente produrre e commercializzare un prodotto che imitava la forma di un modello divenuto di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva possono continuare a commercializzare tale prodotto.

I –    Contesto normativo

A –    Il diritto dell’Unione

1.      La direttiva 93/98/CEE

9.        La direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (3), è entrata in vigore il 1° luglio 1995 (4).

10.      Tale direttiva prevede la protezione dei diritti d’autore di un’opera letteraria o artistica per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte (5).

11.      Ai sensi dell’art. 10, n. 2, della direttiva 93/98, «[l]a durata di protezione di cui alla presente direttiva si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro alla data [dell’entrata in vigore di quest’ultima] ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d’autore o diritti connessi, o che soddisfi ai criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100/CEE [(6)]».

12.      Ai sensi dell’art. 10, n. 3, della direttiva 93/98, essa lascia impregiudicata l’utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi.

2.      La direttiva 98/71/CE

13.      La direttiva 98/71 mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali in materia di protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

14.       Segnatamente, tale direttiva sancisce il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dalla legge sul diritto d’autore.

15.      L’art. 17 di tale direttiva prevede, infatti, che «disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

16.      Ai sensi dell’art. 19 della direttiva 98/71, gli Stati membri dovevano conformarsi ad essa entro il 28 ottobre 2001.

B –    Il diritto nazionale

17.      Anteriormente alla trasposizione della direttiva 98/71 nell’ordinamento giuridico italiano, la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (7), stabiliva, al suo art. 2, comma 1, n. 4, che godevano della protezione di tale diritto le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempreché il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate.

18.      Dopo la trasposizione di tale direttiva nell’ordinamento giuridico italiano, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71 (8), ha modificato tale disposizione sopprimendo la condizione della scindibilità. Quindi, alla luce di tale modifica, il n. 4 dell’art. 2, comma 1, della legge 633/41 è stato abrogato ed è stato aggiunto un n. 10. Ai sensi di tale nuovo paragrafo, sono protette dal diritto d’autore le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Il decreto legislativo 95/2001 è entrato in vigore il 19 aprile 2001.

19.      Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, recante applicazione della direttiva 98/71 (9), ha inserito nel decreto legislativo 95/2001 l’art. 25 bis, il quale ha previsto una moratoria decennale decorrente dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto, durante la quale la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 10, della legge 633/41 non opera più soltanto nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.

20.      Tutte queste disposizioni sono state inserite nel codice italiano della proprietà industriale. In particolare, l’art. 239 di tale codice riprendeva la moratoria decennale istituita dall’art. 25 bis del decreto legislativo 95/2001. Analogamente, l’art. 44 del detto codice limitava la durata della protezione conferita dal diritto d’autore al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell’autore, invece del settantesimo anno richiesto.

21.      Nel frattempo, la Commissione delle Comunità europee ha avviato un procedimento per infrazione nei confronti della Repubblica italiana per violazione degli artt. 17 e 18 della direttiva 98/71, in quanto il periodo di moratoria decennale e la limitazione della protezione al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell’autore erano, a parere della Commissione, contrari a tali articoli.

22.      Al fine di conformarsi al diritto dell’Unione, la Repubblica italiana ha adottato l’art. 4, comma 4, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, intitolato «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» (10). Tale disposizione prevede di portare la durata della protezione del diritto d’autore relativo alle creazioni del design industriale a 70 anni e modifica l’art. 239 del codice italiano della proprietà industriale. Ai sensi di tale articolo, infatti, la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell’art. 2, primo comma, n. 10, della legge 633/41, come modificata, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 95/2001, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.

II – Fatti e causa principale

23.      La Flos è una società italiana che opera nel settore degli apparecchi di illuminazione di pregio dall’inizio degli anni ’60. Essa ha dichiarato di detenere tutti i diritti patrimoniali sul noto modello di lampada Arco, creato dai designer italiani Achille e Pier Giacomo Castiglioni.

24.      La Flos contesta alla Semeraro di aver importato dalla Cina e commercializzato in Italia il modello di lampada denominato Fluida, che imita tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche della lampada Arco, violando i diritti d’autore che essa afferma di detenere su tale lampada. La Flos ritiene che la Semeraro le abbia causato un danno patrimoniale sull’opera di design industriale costituita dalla lampada Arco e che abbia quindi violato il diritto della concorrenza.

25.      La Semeraro ha contestato che il modello Arco potesse avere di per sé un qualsiasi valore artistico, condizione necessaria richiesta dall’art. 2, comma 1, punto 10, della legge 633/41 per poter beneficiare della protezione del diritto d’autore. Essa, inoltre, ha negato che vi fosse una qualsiasi identità di forma tra i due modelli di lampada.

26.      Va precisato che la Semeraro poteva legittimamente aver copiato il modello di lampada Arco, in quanto era divenuto di pubblico dominio in conformità della legislazione nazionale in vigore all’epoca.

27.      La Assoluce (associazione nazionale delle imprese degli apparecchi di illuminazione) è intervenuta a sostegno della Flos.

28.      Previamente al giudizio di merito, la Flos ha proposto un ricorso in via cautelare e d’urgenza chiedendo il sequestro della lampada Fluida e l’inibitoria di ogni ulteriore importazione o commercializzazione di tale lampada da parte della Semeraro.

29.      Con ordinanza 29 dicembre 2006, il giudice italiano ha constatato che la lampada Arco beneficiava del diritto d’autore sulle opere di design industriale e che il modello di lampada Fluida ne copiava pedissequamente la forma. Pertanto, egli ha ordinato il sequestro delle lampade Fluida e ha vietato alla Semeraro la loro ulteriore commercializzazione. Tale ordinanza è stata confermata in appello.

30.      Il Tribunale di Milano manifesta i propri dubbi sulla conformità con il diritto dell’Unione delle successive modifiche normative intervenute nel corso del procedimento.

III – Questioni pregiudiziali

31.      Il Tribunale di Milano ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli artt. 17 e 19 della direttiva 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che – in forza di tale direttiva – ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d’autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l’esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che – pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d’autore – dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del diritto d’autore per i disegni e modelli, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta.

2)      In caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della direttiva 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che – in forza di tale direttiva – ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d’autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l’esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che – pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela del diritto d’autore – dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del diritto d’autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d’autore su tali disegni e modelli – avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli.

3)      In caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della direttiva 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che – in forza di tale direttiva – ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d’autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l’esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che – pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela del diritto d’autore – dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del diritto d’autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d’autore su tali disegni e modelli – avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia determinata per un periodo sostanziale (pari a dieci anni)».

IV – Analisi

32.      Al pari della Commissione, penso che l’art. 19 della direttiva 98/71 non sia pertinente nel presente procedimento. Tale articolo, infatti, si limita a fissare la data entro la quale gli Stati membri dovevano conformarsi alle disposizioni di tale direttiva, vale a dire il 28 ottobre 2001. Ebbene, nel presente procedimento non si tratta di stabilire se la Repubblica italiana abbia trasposto la direttiva entro i termini.

33.      La controversia nella causa principale è volta a chiarire se la Semeraro, la quale all’epoca aveva legittimamente acquisito il diritto di produrre e commercializzare il modello di lampada Fluida, possa essere costretta oggi ad interrompere tale produzione e commercializzazione in quanto la normativa nazionale, che ha trasposto la direttiva 98/71, ha ripristinato i diritti d’autore sul modello Arco, la cui forma è stata copiata dal modello Fluida.

34.      In particolare, il giudice a quo domanda se l’art. 17 di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale prevede che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva non beneficino della protezione del diritto d’autore.

35.      In caso di risposta affermativa, il giudice a quo si chiede in sostanza se il fatto che un terzo abbia legittimamente acquisito il diritto di produrre e commercializzare un prodotto che imita la forma di un modello divenuto di pubblico dominio incida sul beneficio della protezione del diritto d’autore su tale modello e, all’occorrenza, se sia possibile istituire un periodo transitorio durante il quale tale protezione sia esclusa.

A –    Sull’applicazione del diritto d’autore ai disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della direttiva 98/71

36.      L’art. 17 della direttiva 98/71 prevede che i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma (11).

37.      Tale direttiva non precisa se un disegno o un modello divenuto di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa possa beneficiare di tale protezione.

38.      Dato che l’art. 17, seconda frase, di tale direttiva prevede che «[c]iascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa», il giudice a quo si chiede allora se gli Stati membri dispongano di un certo margine di manovra che consenta loro di escludere dalla protezione del diritto d’autore il disegno o il modello divenuto di pubblico dominio anteriormente all’entrata in vigore della normativa nazionale che ha trasposto la direttiva 98/71.

39.      Non penso sia così, per i seguenti motivi.

40.      Dai lavori preparatori che hanno portato all’elaborazione della direttiva 98/71 emerge che essa è volta ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di disegni e modelli affinché diventino compatibili tra loro nei loro elementi essenziali e diventino altresì compatibili con il futuro sistema di tutela comunitaria (12).

41.      Viene precisato, inoltre, che il ravvicinamento di tali legislazioni non deve riguardare tutti gli aspetti delle normative nazionali, ma che è sufficiente ravvicinare le caratteristiche necessarie per la coesistenza della protezione nazionale specifica con la protezione comunitaria dei disegni e modelli e, segnatamente, quelle riguardanti la portata e la durata della protezione (13).

42.      Viene altresì indicato in tali lavori preparatori che «non v’è ragione d’interferire con aspetti quali le disposizioni nazionali vigenti in materia di procedure ufficiali e di esame dell’esistenza dei requisiti necessari ai fini dell’ottenimento della protezione» (14). Per tale motivo, a mio parere, l’art. 17, seconda frase, della direttiva 98/71 prevede che l’estensione della protezione conferita dal diritto d’autore e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere, sono determinate da ciascuno Stato membro.

43.      Per contro, la durata della protezione del diritto d’autore e l’applicazione di quest’ultima nel tempo sono state oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione europea nella direttiva 93/98, in vigore all’epoca dei fatti nella causa principale (15).

44.      Ai sensi della direttiva 93/98, tale protezione dura per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte (16). L’art. 10, n. 2, di tale direttiva prevede, inoltre, che tale durata si applichi a qualsiasi opera e oggetto che siano protetti in almeno uno Stato membro alla data di entrata in vigore della detta direttiva.

45.      Ritengo quindi che l’art. 17 della direttiva 98/71 vada letto in combinato disposto con le norme della direttiva 93/98 e, segnatamente, con l’art. 10, n. 2, di quest’ultima.

46.      Tale disposizione ha già costituito oggetto d’interpretazione da parte della Corte in una causa che riguardava il ripristino di diritti d’autore su un’opera musicale.

47.      Nella sua sentenza 29 giugno 1999, Butterfly Music (17), infatti, la Corte ha dichiarato che risulta chiaramente da tale disposizione che l’applicazione delle durate di protezione previste dalla direttiva 93/98 può avere la conseguenza, negli Stati membri la cui legislazione prevedeva una durata di protezione meno lunga, di proteggere nuovamente opere ed oggetti caduti in pubblico dominio (18).

48.      La Corte indica che tale soluzione è stata accolta al fine di raggiungere il più rapidamente possibile l’obiettivo dell’armonizzazione delle normative nazionali che disciplinano le durate di protezione del diritto d’autore e di evitare che taluni diritti siano estinti in alcuni Stati membri mentre sono protetti in altri (19).

49.      Penso che tale giurisprudenza sia applicabile per analogia alla presente causa.

50.      Uno dei principali contributi della direttiva 98/71 è quello di sancire il principio della cumulabilità della protezione specifica dei disegni e dei modelli registrati con la protezione della legge sul diritto d’autore, al fine di eliminare le disparità esistenti nelle normative degli Stati membri in tale settore. Nei lavori preparatori la Commissione aveva indicato che tale cumulabilità relativa alla protezione dei disegni e dei modelli era obbligatoria e che ciò significava che la normativa nazionale, quando prevedeva che la protezione della legge del diritto d’autore non era cumulabile – o poteva esserlo solo a determinate condizioni – con la protezione prevista dalla normativa specifica relativa ai disegni e ai modelli, doveva essere modificata (20).

51.      La cumulabilità della protezione specifica dei disegni e dei modelli registrati con la protezione della legge sul diritto d’autore non è quindi una possibilità offerta agli Stati membri, bensì un obiettivo da conseguire al fine di porre fine alle disparità esistenti tra le varie normative.

52.      A mio parere, tale obiettivo verrebbe vanificato se si lasciasse agli Stati membri la possibilità di applicare o meno la protezione del diritto d’autore ai disegni e ai modelli divenuti di pubblico dominio. Infatti, ciò determinerebbe la conseguenza che un disegno o un modello creato anteriormente all’entrata in vigore della direttiva 98/71 potrebbe trovarsi protetto in taluni Stati membri ma non in altri. Continuerebbero a sussistere le disparità che tale direttiva mira ad eliminare e il commercio tra gli Stati membri ne sarebbe pregiudicato. Inoltre, ciò contrasterebbe con l’obiettivo principale della direttiva 93/98 che mira ad armonizzare la durata e l’applicazione nel tempo della protezione del diritto d’autore (21).

53.      La soluzione formulata nella citata sentenza Butterfly Music sembra l’unica in grado di garantire un’applicazione uniforme della direttiva 98/71 in tutto il territorio dell’Unione.

54.      Alla luce di tali considerazioni, ritengo che l’art. 17 della direttiva 98/71 debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale prevede che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva non beneficino della protezione del diritto d’autore.

55.       Si tratta ora di chiarire se il fatto che terzi abbiano legittimamente prodotto e commercializzato un prodotto che copia la forma di un disegno o di un modello divenuto di pubblico dominio incida sull’applicazione della protezione del diritto d’autore su tale disegno o tale modello.

B –    L’incidenza dei diritti che i terzi hanno legittimamente acquisito sull’applicazione della protezione del diritto d’autore sui disegni e sui modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della direttiva 98/71

56.      Abbiamo visto che, a mio parere, la protezione del diritto d’autore dei disegni o dei modelli ha effetto dal momento della loro creazione, e ciò anche se, al momento dell’entrata in vigore della direttiva 98/71, essi erano divenuti di pubblico dominio.

57.      Nella seconda e terza questione, il giudice a quo si chiede se la soluzione non dovrebbe essere diversa, o se, almeno, non si dovrebbe istituire un periodo transitorio durante il quale tale protezione sia esclusa, allorché un terzo, quale la Semeraro, ha prodotto e commercializzato legittimamente un modello che imita la forma di un altro modello divenuto di pubblico dominio.

58.      La direttiva 98/71 non precisa quale sia l’incidenza che potrebbe avere l’applicazione del diritto d’autore sui diritti acquisiti da terzi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva.

59.      A mio parere, al fine di fornire al giudice a quo una soluzione utile, occorre, ancora una volta, far riferimento alle disposizioni della direttiva 93/98 che disciplinano le modalità di applicazione nel tempo della protezione del diritto d’autore, segnatamente al suo art. 10, n. 3.

60.      Tale disposizione stabilisce che la direttiva 93/98 lascia impregiudicata l’utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa e che gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi.

61.      Nella citata sentenza Butterfly Music, la Corte, dopo aver dichiarato che l’applicazione delle durate di protezione previste da tale direttiva poteva avere la conseguenza di proteggere nuovamente opere ed oggetti caduti in pubblico dominio, ricorda che ai sensi del ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 93/98 «i diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell’ambito dell’ordinamento giuridico comunitario [e che] è opportuno che gli Stati membri possano segnatamente prevedere che in determinate circostanze i diritti d’autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico» (22).

62.      La Corte prosegue indicando che la direttiva ha sancito la possibilità della reviviscenza dei diritti d’autore e dei diritti connessi estinti, senza pregiudizio degli atti di utilizzazione svolti prima della data della sua entrata in vigore, e ha lasciato agli Stati membri il compito di adottare misure destinate a proteggere i diritti acquisiti dai terzi (23).

63.      La Corte ricorda che le leggi modificative di un’altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni nate sotto l’impero della vecchia legge. Dal momento che la reviviscenza dei diritti d’autore e dei diritti connessi non ha incidenza sugli atti di utilizzazione definitivamente compiuti da un terzo prima della data alla quale è intervenuta, essa non può essere considerata avere effetti retroattivi. La sua applicazione agli effetti futuri di situazioni non del tutto esaurite significa, per contro, che essa incide sui diritti di un terzo a continuare nello sfruttamento di un supporto sonoro i cui esemplari già fabbricati non siano stati ancora commercializzati e smerciati entro la detta data (24).

64.      La Corte ricorda altresì che il principio del legittimo affidamento non può essere esteso fino a impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore (25).

65.      La Corte ha poi considerato che la previsione di un periodo limitato entro il quale i terzi che avessero legittimamente riprodotto e commercializzato supporti sonori per i quali i diritti di utilizzazione erano scaduti in virtù della precedente normativa potevano distribuire tali supporti era conforme alle prescrizioni della direttiva 93/98 (26). La previsione di un siffatto periodo rispetta, da un lato, l’obbligo imposto agli Stati membri di adottare misure intese alla protezione dei diritti acquisiti dai terzi e, dall’altro, la necessità di applicare le nuove durate di protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla data prevista dalla citata direttiva, il che ne costituisce l’obiettivo principale (27).

66.      A mio parere, il medesimo ragionamento va seguito nel presente procedimento.

67.      Occorre ricercare, infatti, un giusto equilibrio tra, da una parte, il rispetto di uno dei principali obiettivi della direttiva 98/71, vale a dire l’applicazione della protezione del diritto d’autore ai disegni e modelli e, dall’altra, la necessità di garantire i diritti acquisiti in buona fede dai terzi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva. La proprietà intellettuale è, infatti, un settore nel quale devono coesistere interessi che a volte possono sembrare del tutto contrapposti. È essenziale incentivare la creazione garantendo che le opere, i disegni e i modelli siano protetti da qualsiasi contraffazione. Analogamente, è importante permettere un’adeguata concorrenza su tale tipo di mercato affinché i cittadini dell’Unione possano avere accesso ai benefici della creazione, tanto nel settore della tecnologia quanto in quello dell’informazione o anche del design.

68.      In conformità della giurisprudenza ricordata al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, l’applicazione del diritto d’autore sui disegni o sui modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 98/71 non può incidere sulle situazioni definitivamente stabilite anteriormente a tale data. Questo significa, a mio parere, che il diritto d’autore di cui gode il modello di lampada Arco non è opponibile alle lampade Fluida che sono state fabbricate e commercializzate anteriormente a tale data.

69.      Per contro, dato che gli Stati membri dispongono di una certa discrezionalità nella protezione dei diritti acquisiti dai terzi (28), le autorità nazionali competenti possono prevedere un periodo transitorio decorrente dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che traspongono la direttiva 98/71, durante il quale i terzi che abbiano legittimamente acquisito il diritto di commercializzare un prodotto che imita un modello divenuto di pubblico dominio prima di tale data possono continuare a commercializzarlo.

70.      Nelle sue osservazioni, la Flos indica del resto che «sembra ammissibile prevedere una disciplina transitoria che attenui il brusco passaggio alla protezione sulla base del diritto d’autore introdotto dalla implementazione della direttiva 98/71/CE».

71.      La Corte, nella citata sentenza Butterfly Music, ha precisato che il termine del periodo transitorio dev’essere ragionevole (29). Si tratta, infatti, di tener conto non solo degli interessi legittimi dei terzi in buona fede, ma altresì degli interessi dei detentori dei diritti d’autore e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi.

72.      Il giudice a quo dovrà, a mio parere, tener conto di più elementi nell’esaminare in concreto la fattispecie per valutare, all’occorrenza, la necessità di istituire un periodo transitorio durante il quale la lampada Arco non fruisca della protezione del diritto d’autore.

73.       Abbiamo visto, infatti, che l’art. 17 della direttiva 98/71 non precisa se la protezione del diritto d’autore sia applicabile ai disegni e ai modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di quest’ultima.

74.      Ricordo che, in un primo tempo, la legge italiana di trasposizione della direttiva 98/71 prevedeva un periodo transitorio decennale durante il quale i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio non beneficiavano della protezione del diritto d’autore. In un secondo tempo, a seguito del procedimento per infrazione avviato dalla Commissione, il legislatore italiano ha modificato nuovamente tale legge, la quale attualmente prevede che la protezione del diritto d’autore non è applicabile ai disegni e ai modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 95/2001, che ha attuato la direttiva 98/71.

75.      Alla luce di tali elementi e del silenzio della citata direttiva sull’applicazione del diritto d’autore ai disegni e ai modelli divenuti di pubblico dominio, penso che l’entrata in vigore di tale direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale sia stata idonea a creare in capo alla Semeraro un legittimo affidamento nel mantenimento della normativa nazionale in vigore all’epoca, vale a dire nel fatto che tutti i diritti sulla lampada Arco fossero estinti e che, pertanto, essa poteva continuare a produrre e commercializzare le lampade Fluida.

76.      Gli operatori economici possono legittimamente aver avuto un dubbio, a mio parere, sull’interpretazione dell’art. 17 della direttiva 98/71 che propongo alla Corte, vale a dire che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva beneficiano della protezione del diritto d’autore.

77.      Riguardo alla durata medesima del periodo transitorio, il giudice a quo si interroga sull’opportunità di istituire un termine decennale, come inizialmente previsto dal legislatore italiano.

78.      A mio parere, la durata del periodo transitorio dovrebbe essere abbastanza lunga da garantire gli interessi economici delle imprese che, in buona fede, abbiano investito nella produzione di disegni e modelli che imitano quelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della direttiva 98/71. Si tratta, infatti, di proteggere quelle imprese che vedono diventare quasi istantaneamente illegale la loro attività economica a causa della trasposizione di tale direttiva.

79.       Tuttavia, ricordo che tale periodo transitorio non può nemmeno avere la conseguenza di impedire che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore (30).

80.      Nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Butterfly Music, la Corte ha giudicato che un termine di tre mesi durante i quali i terzi, che avevano legittimamente acquisito dei diritti, potevano distribuire i supporti sonori poteva essere considerato ragionevole alla luce dell’obiettivo perseguito e tenuto conto delle condizioni nelle quali aveva avuto luogo la trasposizione della direttiva 93/98. Tale termine può sembrare assai breve e severo, ma nella realtà, come rilevato dalla Corte, quella trasposizione aveva lasciato ai terzi pressoché un anno dopo la data di entrata in vigore di tale direttiva per continuare a commercializzare detti supporti sonori (31).

81.      Riguardo al presente procedimento, un termine di 10 anni su una protezione, dopo la morte dell’autore, di 70 anni sembra eccessivo. Del resto, la Commissione aveva avviato un procedimento d’infrazione nei confronti della Repubblica italiana proprio perché la normativa nazionale prevedeva un periodo transitorio decennale.

82.      Per contro, sono incline a ritenere che il termine di cui ha beneficiato la Semeraro tra il 28 ottobre 2001, data alla quale gli Stati membri dovevano conformarsi alla direttiva 98/71 (32), e il 29 dicembre 2006, data alla quale il giudice italiano ha disposto il sequestro della lampada Fluida e il divieto in capo alla Semeraro di commercializzarla, sia un termine ragionevole.

83.      Nel corso di tale periodo di poco più di cinque anni, la Semeraro ha, infatti, potuto produrre e smerciare le proprie lampade.

84.      Tale termine mi sembra un giusto equilibrio tra il rispetto dei diritti che i terzi hanno legittimamente acquisito e la necessità di garantire uno degli obiettivi della direttiva 98/71, vale a dire l’applicazione del diritto d’autore ai disegni e ai modelli.

85.      È quindi alla luce delle circostanze del presente procedimento e tenendo conto degli obiettivi delle normative di cui trattasi che il giudice a quo dovrà valutare in quale misura la previsione di un ragionevole periodo transitorio sia necessaria per garantire la protezione dei diritti acquisiti dai terzi.

86.      In considerazione di quanto esposto, ritengo che l’art. 17 della direttiva 98/71 non osti alla previsione di un ragionevole periodo transitorio durante il quale coloro che avevano legittimamente potuto fabbricare e commercializzare un prodotto che imitava la forma di un modello divenuto di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva possono continuare a commercializzare detto prodotto.

V –    Conclusione

87.      Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dal Tribunale di Milano come segue:

«1)       L’art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale prevede che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva non beneficino della protezione del diritto d’autore.

2)      L’art. 17 della direttiva 98/71 non osta alla previsione di un ragionevole periodo transitorio durante il quale coloro che avevano legittimamente potuto fabbricare e commercializzare un prodotto che imitava la forma di un modello divenuto di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva possono continuare a commercializzare detto prodotto».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).


3 – GU L 290, pag. 9.


4 – V. art. 13, n. 1, della direttiva 93/98.


5 – V. art. 1, n. 1, della detta direttiva.


6 – Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).


7 – GURI n. 166 del 16 luglio 1941 (in prosieguo: la «legge 633/41»).


8 – GURI n. 79 del 4 aprile 2001 (in prosieguo: il «decreto legislativo 95/2001»).


9 – GURI n. 125 del 31 maggio 2001.


10 – GURI n. 38 del 15 febbraio 2007.


11 – Il corsivo è mio.


12 – V. punto 1.4 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela giuridica dei disegni e dei modelli [COM(93) 344 def.].


13 – V. punto 1.5 di tale proposta.


14 – Ibidem.


15 – La direttiva 93/98/CEE è stata codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12).


16 – V. art. 1, n. 1, di tale direttiva.


17 – Causa C‑60/98 (Racc. pag. I‑3939).


18 – Ibidem (punto 18).


19 – Ibidem (punto 20).


20 – V. art. 18 della proposta di direttiva menzionata alla nota 12.


21 – V. secondo ‘considerando’ di tale direttiva.


22 – Sentenza Butterfly Music, citata (punto 22).


23 – Ibibem (punto 23).


24 – Ibidem (punto 24).


25 – Ibidem (punto 25 e giurisprudenza citata).


26 – Ibidem (punto 26).


27 – Ibidem (punti 27 e 28).


28 – Ibidem (punto 23).


29 – Ibidem (punto 27).


30 – Ibidem (punti 25 e 28).


31 – Ibidem (punti 27 e 28).


32 – V. art. 19, n. 1, di tale direttiva.