6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 232/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Staat der Nederlanden/Denkavit Nederland BV e a.

(Causa C-346/09) (1)

(Agricoltura - Polizia sanitaria - Direttiva 90/425/CEE - Normativa nazionale provvisoria diretta a lottare contro la propagazione dell’encefalopatia spongiforme bovina vietando la produzione e la commercializzazione delle proteine animali trasformate nell’alimentazione degli animali da allevamento - Applicazione di tale normativa prima dell’entrata in vigore della decisione 2000/766/CE che prevede un siffatto divieto - Applicazione di tale normativa a due prodotti che possono essere esentati dal divieto previsto da tale decisione - Compatibilità con la direttiva 90/425/CEE e con le decisioni 94/381/CE e 2000/766/CE)

(2011/C 232/07)

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Staat der Nederlanden

Convenuti: Denkavit Nederland BV, Cehave Landbouwbelang Voeders BV, Arie Blok BV, Internationale Handelsmaatschappij «Demeter» BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof ’s-Gravenhage — Interpretazione della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), della decisione della Commissione 27 giugno 1994, 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (GU L 172, pag. 23), della decisione del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali (GU L 306, pag. 32) e della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/9/CE, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali (GU L 2, pag. 32) — Normativa nazionale che la produzione e la commercializzazione delle proteine animali trasformate nell’alimentazione degli animali da allevamento — Data di entrata in vigore e periodo transitorio

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, nonché le decisioni della Commissione 27 giugno 1994, 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di protein[e] derivat[e] da mammiferi, e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell’alimentazione degli animali, non osta ad una normativa nazionale che, a titolo di protezione contro l’encefalopatia spongiforme bovina, vietasse temporaneamente la produzione e la commercializzazione di proteine animali trasformate nell’alimentazione degli animali da allevamento, purché la situazione nello Stato membro interessato presentasse un carattere di urgenza che giustificasse l’adozione immediata di siffatte misure per gravi motivi di salvaguardia della sanità pubblica o della salute animale. Spetta al giudice del rinvio verificare se ricorra quest’ultimo presupposto e se sia stato osservato il principio di proporzionalità.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.