26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien

(Causa C-208/09) (1)

(Cittadinanza europea - Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri - Legge di rango costituzionale di uno Stato membro che dispone l’abolizione della nobiltà in quest’ultimo - Cognome di una persona maggiorenne, cittadina di tale Stato, ottenuto tramite adozione in un altro Stato membro, nel quale essa risiede - Titolo di nobiltà e particella nobiliare facenti parte del cognome - Iscrizione nel registro dello stato civile da parte delle autorità del primo Stato membro - Rettifica d’ufficio di tale iscrizione - Soppressione del titolo e della particella nobiliari)

2011/C 63/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Convenuto: Landeshauptmann von Wien

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 18 CE — Legge costituzionale di uno Stato membro avente ad oggetto l’abolizione della nobiltà in tale Stato e che vieta ai suoi cittadini di portare titoli nobiliari stranieri — Rifiuto delle autorità di tale Stato membro di iscrivere nel registro delle nascite un titolo di nobiltà e una particella nobiliare facenti parte di un cognome che un adulto, cittadino di tale Stato, ha ottenuto in un altro Stato membro, in cui esso risiede, in seguito alla sua adozione da parte di un cittadino di quest’ultimo Stato

Dispositivo

L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità di uno Stato membro possano, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, rifiutare di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il cognome di un cittadino di tale Stato, quale determinato in un altro Stato membro — dove il predetto risiede — al momento della sua adozione in età adulta da parte di un cittadino di questo secondo Stato, per il fatto che tale cognome comprende un titolo nobiliare non consentito nel primo Stato in base al suo diritto costituzionale, qualora le misure adottate in tale contesto dalle citate autorità siano giustificate da motivi attinenti all’ordine pubblico, vale a dire siano necessarie per la tutela degli interessi che esse mirano a garantire e siano proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009.