18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Idryma Typou AE/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Causa C-81/09) (1)

(Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Diritto delle società - Prima direttiva 68/151/CEE - Società per azioni appartenente al settore della stampa e della televisione - Società e azionista che detiene più del 2,5 % delle azioni - Ammenda amministrativa congiunta e solidale)

2010/C 346/19

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Idryma Typou AE

Convenuto: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell’art. 1, della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8) — Disposizione nazionale che istituisce una responsabilità in solido tra la società per azioni del settore della stampa e della televisione e i suoi azionisti che detengano più del 2,5% del capitale sociale per il pagamento delle ammende amministrative inflitte in connessione con l’attività della società

Dispositivo

1)

La prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale come l’art. 4, n. 3, della legge n. 2328/1995, «Regime giuridico delle televisioni private e delle radio locali, regolamentazione delle questioni connesse al mercato radiotelevisivo e altre disposizioni», come modificata dalla legge n. 2644/1998, «relativa alla prestazione di servizi radiofonici e televisivi a pagamento», secondo cui le ammende previste ai commi precedenti di tale articolo per la violazione della normativa e delle regole deontologiche a disciplina del funzionamento delle emittenti televisive vengono inflitte, congiuntamente e solidalmente, non soltanto alla società titolare della licenza di costituire e gestire un’emittente televisiva, ma anche a tutti i soci detentori di un pacchetto azionario superiore al 2,5% del capitale.

2)

Gli artt. 49 TFUE e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a tale normativa nazionale.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.