18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-49/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Adesione successiva di Stati membri - Disposizioni transitorie - Applicazione nel tempo - Applicazione di un’aliquota ridotta - Abbigliamento e accessori di abbigliamento per neonati e calzature per bambini)

2010/C 346/15

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz e A. Rutkowska, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 98, letto in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Applicazione di un’aliquota ridotta di IVA agli indumenti ed accessori di abbigliamento per neonati ed alle calzature per bambini

Dispositivo

1)

Applicando un’aliquota ridotta sull’imposta sul valore aggiunto pari al 7 % alle cessioni, all’importazione e all’acquisto intracomunitario di articoli di abbigliamento e di accessori di moda per neonati nonché di calzature per bambini, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell’art. 98 e dell’allegato III della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.