21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/53


Impugnazione proposta il 3 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione

(Causa T-526/08 P)

(2009/C 44/93)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Krämer e B. Eggers)

Altra parte nel procedimento: Guido Strack (Colonia, Germania)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede:

l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione;

la condanna della parte ricorrente nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alle spese del relativo procedimento, nonché alle spese del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione viene proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione. Con tale sentenza veniva annullata la decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di rigetto della candidatura del sig. Strack al posto di capo dell'unità «Concorsi e contratti» e la Commissione veniva condannata al pagamento di 2 000 EUR a titolo di risarcimento del danno immateriale.

A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduce due motivi.

1.   Violazione del diritto comunitario a causa del riconoscimento di un interesse a proporre il ricorso

La Commissione lamenta, in primo luogo, che sia stata dichiarata ammissibile la domanda di annullamento della decisione negativa, nonostante la mancanza di un interesse del sig. Strack a ricorrere avverso la decisione di nomina, in ragione della contemporanea presentazione di una domanda di danni. Questo comportamento sarebbe errato in diritto e potrebbe causare incertezze in merito ai provvedimenti di esecuzione ai sensi dell'art. 233 CE. La norma secondo cui l'inammissibilità di un ricorso comporterebbe automaticamente l'inammissibilità di una domanda di danni ad esso immediatamente connessa non sarebbe applicabile qualora non sussista il rischio che con la domanda di risarcimento dei danni si possa eludere il necessario procedimento preventivo o altre condizioni di ammissibilità, così che la detta domanda di danni potrebbe essere ammissibile anche se il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse a ricorrere.

2.   Difetto di motivazione nell'interpretazione e dell'applicazione della nozione di danni immateriali

In secondo luogo il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore al punto 219 della sentenza impugnata dichiarando che il sig. Strack avrebbe realmente subito un danno immateriale in quanto privato di un esame della sua candidatura eseguito in condizioni conformi al diritto. Tale conclusione implicherebbe necessariamente che l'illegittimità di una decisione che respinge una candidatura provochi di per sé un danno immateriale. Una siffatta interpretazione trascura il fatto che la responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che siano soddisfatte cumulativamente tre condizioni, ovverosia, in primo luogo, l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, in secondo luogo, la reale sussistenza del danno asserito e, in terzo luogo, un nesso di causalità tra i due elementi.