SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

9 dicembre 2009

Causa T‑377/08 P

Commissione europea

contro

Gerhard Birkhoff

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Rimborso delle spese mediche – Annullamento in primo grado della decisione recante diniego dell’autorizzazione preventiva per il rimborso delle spese di acquisto di una sedia a rotelle – Snaturamento di un elemento di prova»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 8 luglio 2008, causa F‑76/07, Birkhoff/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 8 luglio 2008, causa F‑76/07, Birkhoff/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata. La decisione dell’ufficio liquidatore dell’8 novembre 2006 è annullata. Il sig. Gerhard Birkhoff e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese relative alla presente causa. La Commissione è condannata a sopportare l’insieme delle spese relative al procedimento in primo grado.

Massime

1.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Spese mediche – Rimborso – Diniego – Reclamo – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

2.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Spese mediche – Rimborso – Diniego – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 72)

3.      Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Presa in considerazione degli interessi del funzionario

(Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 35, n. 2)

1.      Si presume che la motivazione della decisione di rigetto di un reclamo coincida con la decisione contro la quale tale reclamo è stato diretto.

Pertanto, qualora l’ufficio liquidatore, su parere sfavorevole del medico di fiducia, neghi la presa a carico di talune spese mediche in forza dell’art. 20 della regolamentazione comune e l’interessato presenti un reclamo contestando il carattere troppo generico o succinto della motivazione sulla quale tale diniego si fonda, l’amministrazione, al fine di rispondere a tale reclamo, può legittimamente fornire una motivazione più esplicita nel corso del procedimento precontenzioso. Si presume che tale motivazione specifica relativa al caso individuale, comunicata prima della proposizione del ricorso giurisdizionale, coincida con la decisione di diniego e deve quindi essere considerata come un elemento di informazione pertinente per valutare la legittimità di tale decisione.

(v. punti 55 e 56)

Riferimento: Corte 9 dicembre 1993, causa C‑115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I‑6549, punto 22); Corte 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento (Racc. pag. I‑8691, punti 47‑49); Tribunale 22 marzo 1995, causa T‑586/93, Kotzonis/CES (Racc. pag. II‑665, punto 105); Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑66/98, Gaspari/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑287, punti 30‑33); Tribunale 11 maggio 2000, causa T‑34/99, Pipeaux/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑337, punti 18 e 19); Tribunale 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903, punto 107)

2.      Il sindacato del giudice non si estende alle valutazioni mediche in senso proprio che vanno considerate definitive qualora siano intervenute in condizioni regolari.

I pareri di un medico di fiducia e di un consulente medico, a fronte della sola questione, di ordine puramente tecnico, di stabilire se una sedia a rotelle difettosa, alla luce del materiale utilizzato nella sua fabbricazione e della causa della rottura del suo schienale, potesse ragionevolmente formare oggetto di riparazione o se fosse giustificato, per motivi di sicurezza, finanziare l’acquisto di una nuova sedia a rotelle, non esprimono alcuna valutazione medica in senso proprio. Di conseguenza, la giurisprudenza in materia di sindacato giurisdizinale limitato dei pareri medici non trova applicazione in una fattispecie del genere.

(v. punti 68-70)

Riferimento: Corte 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti (Racc. pag. 143, punto 8); Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T‑33/89 e T‑74/89, Blackman/Parlamento (Racc. pag. II‑249, punto 44); Tribunale 12 maggio 2004, causa T‑191/01, Hecq/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑147 e II‑659, punto 62)

3.      Il dovere di sollecitudine incombente all’amministrazione, che esprime l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci creati dallo Statuto nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i dipendenti della funzione pubblica, implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’amministrazione tenga conto non soltanto dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato.

L’autorità che ha il potere di nomina viene meno al suo dovere di sollecitudine qualora non tenga conto della situazione di un ricorrente, funzionario in pensione, che chiede il rimborso delle spese di sostituzione della sedia a rotelle difettosa della figlia, mentre la detta autorità non ignora né il fatto che il ricorrente vive in uno Stato membro diverso da quello della figlia né che la sedia a rotelle è stata acquistata nel primo Stato membro e riparata nel secondo. Tale situazione non manca di rendere particolarmente difficile il compito del ricorrente che consiste nel dimostrare la causa del malfunzionamento della sedia a rotelle e nel provare che la figlia paraplegica necessita di una nuova sedie a rotelle al fine di condurre una vita privata e professionale decorosa.

Di conseguenza, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta a svolgere un ruolo più attivo nell’istruzione della causa, disponendo, in particolare, un’applicazione per analogia dell’art. 35, n. 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, ai sensi del quale l’amministrazione, prima di pronunciarsi su un reclamo, può, qualora il conflitto sia di ordine medico, chiedere il parere di un perito medico «[restando] le spese della perizia a carico del regime comune». Poiché tale conflitto è di ordine tecnico, la detta autorità deve chiedersi, quindi, se sia preferibile, sotto un profilo finanziario, unirsi al ricorrente nella ricerca di un perito tecnico, a spese del regime comune di assicurazione malattia, o prevedere il rimborso delle spese di acquisto di una nuova sedia a rotelle, eventualmente limitato ad un determinato massimale.

(v. punti 87-89)

Riferimento: Corte 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (Racc. pag. 1677, punto 22); Corte 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 38); Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑156/05, Lantzoni/Corte di giustizia (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑189 e II‑A‑2‑969, punto 88)