ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

10 dicembre 2008

Causa F‑46/08

Thérèse Nicole Thoss

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Corte dei conti – Trattamento economico dei membri – Pensioni – Pensione di reversibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 230 CE, con il quale la sig.ra Thoss, vedova del sig. Thoss, ex membro della Corte dei conti, chiede in particolare al Tribunale di annullare la decisione della Corte dei conti 20 marzo 2006, con cui le è stata negata la concessione della pensione di reversibilità prevista dall’art. 16, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 18 ottobre 1977, n. 2290, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268, pag. 1).

Decisione: Il ricorso registrato con il numero F‑46/08, Thoss/Corte dei conti, è rinviato al Tribunale di primo grado. Le spese giudiziali sono riservate.

Massime

Procedura – Ripartizione delle competenze tra i vari giudici comunitari – Ricorso di annullamento proposto da un membro di un’istituzione comunitaria contro una decisione di tale istituzione

(Artt. 225, n. 1, primo comma, CE, 230 CE, 236 CE e 247, n. 8, CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1; regolamento del Consiglio n. 2290/77)

Poiché la Corte dei conti è un’istituzione comunitaria e non un «organo» o un «organismo» ai sensi dell’art. 1 dell’allegato dello Statuto della Corte di giustizia, il Tribunale della funzione pubblica è competente a statuire su un ricorso proposto da un membro della Corte dei conti contro tale istituzione solo qualora lo si possa considerare proposto sul fondamento dell’art. 236 CE.

Nel caso di una domanda di annullamento di una decisione della Corte dei conti con cui viene negata la concessione di una pensione di reversibilità alla vedova di un ex membro di tale istituzione, occorre determinare se un siffatto membro possa essere considerato un «agente» ai sensi dell’art. 236 CE, ossia una «persona indicata nel[lo] (…) statuto». Orbene, in primo luogo, le disposizioni del Trattato CE distinguono molto chiaramente la situazione dei membri delle istituzioni comunitarie da quella dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee. In secondo luogo, l’art. 247, n. 8, CE non prevede che le condizioni d’impiego dei membri della Corte dei conti rientrino nello Statuto o nel Regime applicabile agli altri agenti, bensì che siano stabilite in un regolamento specifico, il regolamento n. 2290/77, relativo al trattamento economico dei membri della Corte dei conti. Infine, lo Statuto e il Regime applicabile agli altri agenti non sono direttamente applicabili ai membri della Corte dei conti, dato che lo Statuto incide sulla situazione di questi ultimi solo in maniera indiretta, in quanto ad esso rinvii il regolamento n. 2290/77. I membri della Corte dei conti non possono quindi essere considerati come «persone indicate nel[lo] (…) statuto» ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto e, pertanto, come «agenti» ai sensi dell’art. 236 CE. Di conseguenza, l’art. 1 dell’allegato dello Statuto della Corte di giustizia non è applicabile al ricorso proposto da un membro della Corte dei conti sul fondamento dell’art. 236 CE. Un siffatto ricorso non rientra dunque nella competenza del Tribunale della funzione pubblica.

Un ricorso di annullamento proposto da un membro della Corte dei conti, o dal suo coniuge superstite, contro una decisione di tale istituzione relativa, in particolare, alle condizioni del suo impiego fissate in forza dell’art. 247, n. 8, CE rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 230 CE.

Una decisione della Corte dei conti può essere contestata sul fondamento dell’art. 230 CE quand’anche la Corte dei conti non sia espressamente menzionata nel suo primo comma, il quale stabilisce le istituzioni i cui atti possono formare oggetto di un controllo di legittimità da parte della Corte di giustizia.

In forza dell’art. 225, n. 1, primo comma, CE, il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui, fra l’altro, all’art. 230 CE, ad eccezione di quelli che lo Statuto della Corte di giustizia riserva a quest’ultima.

(v. punti 21, 25, 26, 29, 31-34, 42, 46 e 47)

Riferimento:

Corte: 11 maggio 1989, cause riunite 193/87 e 194/87, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti (Racc. pag. 1045, punto 42, e conclusioni dell’avvocato generale Darmon per tale sentenza, paragrafi 50-57), e 17 maggio 1994, causa C‑416/92, H./Corte dei conti (Racc. pag. I‑1741)

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. I‑3885)