Causa C‑518/08

Fundación Gala-Salvador Dalí

e

Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

contro

Société des auteurs dans les arts graphiques e plastiques (ADAGP) e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris)

«Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale — Direttiva 2001/84/CE — Beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell’autore dell’opera — Nozione di “aventi causa” — Normativa nazionale che mantiene, per un periodo di settant’anni dopo l’anno della morte, il diritto sulle successive vendite a favore dei soli eredi dell’autore, ad esclusione di ogni legatario e avente causa — Compatibilità con la direttiva 2001/84»

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/84 — Diritto sulle successive vendite di un’opera d’arte a favore degli aventi causa dell’autore dopo la sua morte

(Art. 95 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/84, art. 6, n. 1)

L’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/84, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione di diritto nazionale che riservi il beneficio del diritto sulle successive vendite ai soli eredi ex lege dell’artista, ad esclusione dei legatari testamentari. Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio, ai fini dell’applicazione della disposizione nazionale che recepisce il suddetto art. 6, n. 1, tenere in debito conto tutte le regole pertinenti intese a risolvere i conflitti di legge in materia di devoluzione ereditaria del diritto sulle successive vendite di un’opera d’arte.

Infatti, l’adozione della direttiva 2001/84 persegue un duplice obiettivo, cioè, da un lato, assicurare agli autori di opere d’arte figurative la partecipazione economica al successo delle loro opere e, dall’altro lato, porre termine alle distorsioni della concorrenza sul mercato dell’arte, in quanto il pagamento di un diritto sulle successive vendite in taluni Stati membri può portare a delocalizzare le vendite di opere d’arte negli Stati membri dove tale diritto non viene applicato. Il legislatore dell’Unione, anche se ha auspicato che gli aventi causa dell’autore beneficino pienamente del diritto sulle successive vendite dopo la sua morte, non ha, per contro, conformemente al principio di sussidiarietà, ritenuto opportuno intervenire mediante la detta direttiva nel settore del diritto delle successioni degli Stati membri, lasciando così a ciascuno di questi il compito di definire le categorie di soggetti che possono essere qualificati, nel loro diritto nazionale, come aventi causa. Conseguentemente, gli Stati membri sono legittimati ad operare la loro propria scelta legislativa per stabilire le categorie di persone che possono beneficiare del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell’autore di un’opera d’arte.

(v. punti 27, 32-33, 36 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 aprile 2010 (*)

«Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale – Direttiva 2001/84/CE – Beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell’autore dell’opera – Nozione di “aventi causa” – Normativa nazionale che mantiene, per un periodo di settant’anni dopo l’anno della morte, il diritto sulle successive vendite a favore dei soli eredi dell’autore, ad esclusione di ogni legatario e avente causa – Compatibilità con la direttiva 2001/84»

Nel procedimento C‑518/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal de grande instance di Parigi (Francia) con decisione 29 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 27 novembre 2008, nella causa

Fundación Gala-Salvador Dalí,

Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

contro

Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP),

Juan-Leonardo Bonet Domenech,

Eulalia-María Bas Dalí,

María del Carmen Domenech Biosca,

Antonio Domenech Biosca,

Ana-María Busquets Bonet,

Mónica Busquets Bonet,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Fundación Gala-Salvador Dalí e la Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), dal sig. P.‑F. Veil, avocat;

–        per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. Krämer e dalla sig.ra C. Vrignon, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 dicembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 8, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272, pag. 32).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Fundación Gala-Salvador Dalí e la Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (in prosieguo: la «VEGAP») alla Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (in prosieguo: l’«ADAGP») nonché al sig. Bonet Domenech, alle sig.re Bas Dalí e Domenech Biosca, al sig. Domenech Biosca, nonché alle sig.re Ana‑María Busquets Bonet e Mónica Busquets Bonet, che sono i membri della famiglia del pittore Salvador Dalí, vertente su somme inerenti al diritto sulle successive vendite delle opere d’arte di quest’ultimo.

 Ambito normativo

 La direttiva 2001/84

3        Il terzo e il quarto ‘considerando’ della direttiva 2001/84 sono così formulati:

«(3)      Il diritto sulle successive vendite mira ad assicurare agli autori d’opere d’arte figurativa la partecipazione economica al successo delle loro opere. Detto diritto tende a ristabilire l’equilibrio tra la situazione economica degli autori d’opere d’arte figurative e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle successive utilizzazioni delle loro opere.

(4)      Il diritto sulle successive vendite è parte integrante del diritto d’autore e costituisce una prerogativa essenziale degli autori. L’imposizione di un tale diritto in tutti gli Stati membri risponde alla necessità di garantire ai creatori un livello di tutela adeguato e uniforme».

4        A tenore del nono e decimo ‘considerando’ della detta direttiva:

«(9)      Il diritto sulle successive vendite di opere d’arte è attualmente previsto dal diritto nazionale della maggior parte degli Stati membri. Quando esistono norme in questo settore, esse presentano caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda le opere cui si applica, i beneficiari del diritto, le percentuali applicate, le operazioni soggette a tale diritto, nonché la base per il calcolo. L’applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto l’esistenza o l’inesistenza dell’obbligo di versamento sulla base del diritto sulle successive vendite di opere d’arte deve essere presa in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un’opera d’arte. Questo diritto è pertanto uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all’interno della Comunità.

(10)      Tali disparità sul piano dell’esistenza del diritto sulle successive vendite di opere d’arte e della relativa applicazione da parte degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno delle opere d’arte, previsto dall’articolo 14 del Trattato. In una tale situazione, l’articolo 95 del Trattato costituisce la base giuridica appropriata».

5        I ‘considerando’ tredicesimo‑sedicesimo della medesima direttiva sono così formulati:

«(13)È opportuno sopprimere le attuali differenze legislative che hanno un effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno ed impedire che emergano nuove differenze, dello stesso tipo. Non occorre peraltro eliminare o impedire il manifestarsi di differenze che non sono tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno.

(14)      Un presupposto per il corretto funzionamento del mercato interno è l’esistenza di condizioni di concorrenza non falsate. Le differenze esistenti nelle disposizioni nazionali in materia di diritto sulle successive vendite di opere d’arte danno luogo a distorsioni di concorrenza nonché a fenomeni di delocalizzazione delle vendite all’interno della Comunità e comportano disparità di trattamento tra gli artisti a seconda di dove sono vendute le loro opere. La questione in esame presenta quindi aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in modo soddisfacente dall’azione degli Stati membri. La carenza di un’iniziativa comunitaria contravverrebbe all’obbligo previsto dal Trattato di correggere le distorsioni di concorrenza e le disparità di trattamento.

(15)      Data l’importanza delle divergenze esistenti tra le disposizioni nazionali, è quindi necessario adottare misure di armonizzazione per ovviare alle disparità esistenti tra le normative degli Stati membri in settori nei quali tali disparità potrebbero creare o mantenere condizioni di concorrenza falsate. Non occorre tuttavia armonizzare ogni disposizione delle legislazioni degli Stati membri in materia di diritto sulle successive vendite di opere d’arte e, nell’intento di lasciare il più ampio margine possibile a decisioni nazionali, è sufficiente limitare l’armonizzazione alle disposizioni nazionali che più direttamente si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno.

(16)      La presente direttiva è del tutto rispondente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del Trattato».

6        Il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/84 recita:

«È necessario determinare i beneficiari del diritto sulle successive vendite di opere d’arte nel rispetto del principio di sussidiarietà. Non è opportuno intervenire con la presente direttiva sul diritto di successione degli Stati membri. Tuttavia, gli aventi causa dell’autore devono poter beneficiare pienamente del diritto sulle successive vendite di opere d’arte dopo la sua morte, almeno dopo la scadenza del citato periodo transitorio».

7        L’art. 1 della detta direttiva, intitolato «Oggetto del diritto sulle successive vendite di opere d’arte», al n. 1 così dispone:

«Gli Stati membri prevedono a favore dell’autore di un’opera d’arte un diritto sulle successive vendite dell’originale dell’opera stessa, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, ad un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell’autore».

8        Sotto il titolo «Beneficiari del diritto sulle successive vendite di opere d’arte», l’art. 6 della medesima direttiva contiene il n. 1, il quale è così formulato:

«I compensi previsti all’articolo 1 spettano all’autore dell’opera e, fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, dopo la sua morte, agli aventi causa».

9        Sotto il titolo «Durata di protezione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte», l’art. 8, nn. 1‑3, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1.      La durata di protezione del diritto corrisponde a quella stabilita dall’articolo 1 della direttiva [del Consiglio 29 ottobre 1993,] 93/98/CEE, [concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9), a tenore della quale i diritti d’autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte (...)].

2.      In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d’arte al [data di entrata in vigore di cui all’articolo 13] non sono tenuti, per un periodo che termina non oltre il 1° gennaio 2010, ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell’artista dopo la sua morte.

3.      Uno Stato membro al quale sia applicabile il paragrafo 2 può disporre di altri due anni al massimo, se necessario, per permettere agli operatori economici in detto Stato membro di adeguarsi gradualmente al sistema del diritto sulle successive vendite di opere d’arte mantenendo nel contempo la loro validità economica prima che sia tenuto ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell’artista dopo la sua morte. (...)».

10      Sotto il titolo di «Attuazione», al n 1, primo comma, l’art. 12 della direttiva 2001/84 così dispone:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

 La normativa nazionale

11      La legge 1° agosto 2006, n. 2006-961, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nella società dell’informazione (JORF 3 agosto 2006, pag. 11529), che ha trasposto nel diritto nazionale francese la direttiva 2001/84, ha modificato l’art. L. 122‑8 del codice della proprietà intellettuale (in prosieguo: il «CPI»), il cui primo comma ora così dispone:

«Gli autori di opere d’arte figurative originali che siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato parte dell’Accordo sullo spazio economico europeo godono di un diritto sulle successive vendite, che è un diritto inalienabile a partecipare alle vendite di un’opera successive alla prima cessione effettuata dall’autore o dai suoi aventi causa, qualora intervenga in qualità di venditore, acquirente o intermediario un operatore del mercato dell’arte (...)».

12      A tenore dell’art. L. 123‑7 del CPI, che non è stato modificato all’atto della trasposizione della direttiva 2001/84:

«Dopo il decesso dell’autore, il diritto sulle successive vendite di opere d’arte menzionato all’art. L. 122‑8 spetta agli eredi e, per l’usufrutto previsto all’art. L. 123‑6, al coniuge, ad esclusione di tutti i legatari e aventi causa, per l’anno in corso e i successivi settant’anni».

 La controversia di cui alla causa principale e le questioni pregiudiziali

13      Il pittore Salvador Dalí decedeva il 23 gennaio 1989 a Figueras (Spagna), lasciando quali successori ex lege cinque eredi. Con testamento del 20 settembre 1982, aveva nominato lo Stato spagnolo legatario universale, ai sensi del diritto ereditario francese, dei suoi diritti di proprietà intellettuale. Tali diritti sono amministrati dalla Fundación Gala-Salvador Dalí, fondazione di diritto spagnolo istituita nel 1983 su iniziativa e sotto il controllo del pittore.

14      La Fundación Gala-Salvador Dalí affidava nel 1997 alla VEGAP, società di diritto spagnolo, un mandato esclusivo, valido per il mondo intero, di gestione collettiva e di esercizio dei diritti di autore sull’opera di Salvador Dalí.

15      La VEGAP è peraltro contrattualmente vincolata alla sua omologa francese, l’ADAGP, la quale è incaricata dello sfruttamento dei diritti d’autore di Salvador Dalí per la Francia.

16      A partire dal 1997, l’ADAGP riscuoteva i diritti di sfruttamento relativi all’opera di Salvador Dalì, che venivano trasferiti, tramite la VEGAP, alla Fundación Gala-Salvador Dalí, ad eccezione del diritto sulle successive vendite. Infatti, in applicazione dell’art. L. 123‑7 del CPI, che riserva il beneficio del diritto sulle successive vendite ai soli eredi, ad esclusione dei legatari e degli aventi causa, l’ADAGP versava direttamente le somme inerenti al diritto sulle successive vendite agli eredi di Salvador Dalí.

17      Ritenendo che, in forza del testamento di Salvador Dalí e del diritto spagnolo, il diritto sulle successive vendite percepito in occasione delle vendite all’asta in Francia delle opere dell’artista dovesse essere a lei trasferito, la Fundación Gala-Salvador Dalí nonché la VEGAP, in data 28 dicembre 2005, citavano in giudizio l’ADAGP dinanzi al Tribunal de grande instance de Paris per il pagamento di tale diritto. Quest’ultima ha chiamato in causa gli eredi del pittore affinché l’emananda sentenza fosse dichiarata loro comune.

18      In tale contesto il Tribunal de grande instance de Paris ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      (...) Se, successivamente all’entrata in vigore della direttiva [2001/84], la [Repubblica francese] possa mantenere un diritto sulle successive vendite di opere d’arte riservato agli eredi, ad esclusione dei legatari o aventi causa.

2)      Se le disposizioni transitorie di cui all’art. 8, nn. 2 e 3, della direttiva [2001/84] consentano alla [Repubblica francese] di applicare un regime derogatorio».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

19      Il governo spagnolo nonché gli attori nella causa principale contestano, nelle loro osservazioni scritte, la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

20      Essi sostengono a questo proposito che, alla luce dei fatti di cui alla causa principale, la determinazione degli aventi causa dell’autore dell’opera, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/84, non dipende dal diritto francese, ma esclusivamente dal diritto spagnolo in materia di successioni, poiché il pittore Salvador Dalí, cittadino spagnolo, è deceduto nel suo domicilio di Figueras, ubicato in Spagna. Così, di conseguenza, essi considerano che la questione circa la compatibilità dell’art. L. 123‑7 del CPI con la direttiva 2001/84 è priva di pertinenza ai fini della soluzione della controversia di cui alla causa principale, la quale dovrebbe essere risolta alla luce del solo diritto spagnolo.

21      Tuttavia non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, sull’interpretazione di disposizioni nazionali, in particolare di quelle rientranti nel diritto internazionale privato, né di giudicare se l’interpretazione che di queste norme dà il giudice del rinvio sia corretta. Infatti, la Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il contesto di fatto e normativo, come definito dal provvedimento di rinvio, nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali (v., in tal senso, sentenza 14 febbraio 2008, causa C‑244/06, Dynamic Medien, Racc. pag. I‑505, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

22      Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che questa si fonda sulla premessa secondo cui il diritto francese, in particolare l’art. L. 123‑7 del CPI, sia applicabile alla controversia di cui alla causa principale. Dal momento che il giudice del rinvio si interroga circa l’interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 8, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/84 per valutare la compatibilità dell’art. L. 123‑7 del CPI con le citate disposizioni della direttiva, la domanda di pronuncia pregiudiziale non appare manifestamente priva di pertinenza ai fini della soluzione della controversia di cui alla causa principale.

23      Tenuto conto di quanto precede, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile.

 Nel merito

 Sulla prima questione

24      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/84 debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione di diritto interno, quale l’art. L. 123‑7 del CPI, che riserva il beneficio del diritto sulle successive vendite ai soli eredi ex lege dell’artista, ad esclusione dei legatari testamentari.

25      Si deve ricordare, in limine, la giurisprudenza costante della Corte secondo cui, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12; 14 ottobre 1999, causa C‑223/98, Adidas, Racc. pag. I‑7081, punto 23; 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a., Racc. pag. I‑4983, punto 41, nonché 10 settembre 2009, causa C‑199/08, Eschig, Racc. pag. I‑8295, punto 38).

26      Si deve a questo proposito innanzitutto rilevare che la formulazione della direttiva 2001/84 non contiene alcuna indicazione circa la nozione, menzionata all’art. 6, n. 1, di «aventi causa» dell’autore dell’opera. In assenza di ogni espressa definizione di tale nozione, occorre esaminare gli obiettivi che sono alla base dell’adozione della direttiva 2001/84.

27      Si deve a questo proposito ricordare che l’adozione della direttiva 2001/84 persegue un duplice obiettivo, cioè, da un lato, come risulta dal terzo e quarto ‘considerando’ della stessa, assicurare agli autori di opere d’arte figurative la partecipazione economica al successo delle loro opere. Si tratta, dall’altro lato, come precisato al nono e decimo ‘considerando’ di tale direttiva, di porre termine alle distorsioni della concorrenza sul mercato dell’arte, in quanto il pagamento di un diritto sulle successive vendite in taluni Stati membri può portare a delocalizzare le vendite di opere d’arte negli Stati membri dove tale diritto non viene applicato.

28      Il primo obiettivo è inteso ad assicurare un certo livello di remunerazione agli artisti. È per tale ragione che il diritto sulle successive vendite è definito come inalienabile e non può costituire oggetto di una rinuncia anticipata, conformemente all’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/84.

29      Orbene, la realizzazione di tale primo obiettivo non risulta assolutamente compromessa dalla devoluzione del diritto sulle successive vendite a talune categorie di soggetti di diritto con esclusione di altre dopo il decesso dell’artista, devoluzione che riveste carattere accessorio rispetto a tale obiettivo.

30      Per quanto riguarda il secondo obiettivo, è apparso indispensabile prevedere un’armonizzazione relativamente alle opere d’arte e alle vendite gravate dal diritto sulle successive vendite nonché alla base di calcolo e alla relativa aliquota. Infatti, come chiaramente risulta dal nono ‘considerando’ del preambolo della direttiva, il legislatore dell’Unione ha inteso porre rimedio ad una situazione nella quale le vendite di opere d’arte erano concentrate negli Stati membri dove il diritto sulle successive vendite non era applicato o lo era ad un’aliquota inferiore a quella vigente in altri Stati membri, con danno degli istituti di vendita all’asta o dei mercanti d’arte stabiliti nel territorio di questi ultimi.

31      Questo secondo obiettivo spiega la scelta della base giuridica sul cui fondamento è stata adottata la direttiva 2001/84, cioè l’art. 95 CE. La detta scelta conferma che tale adozione si inserisce nell’ambito del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno ad oggetto l’istituzione ed il funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, come risulta dal tredicesimo e dal quindicesimo ‘considerando’ della medesima direttiva, non occorre sopprimere le differenze tra le normative nazionali che non sono tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno e, al fine di lasciare il più ampio margine possibile all’adozione di decisioni nazionali, è sufficiente limitare l’armonizzazione alle disposizioni nazionali che più direttamente si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno.

32      Tale analisi è confortata dal ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/84, da cui risulta che il legislatore dell’Unione, anche se ha auspicato che gli aventi causa dell’autore beneficino pienamente del diritto sulle successive vendite dopo la sua morte, non ha, per contro, conformemente al principio di sussidiarietà, ritenuto opportuno intervenire mediante la detta direttiva nel settore del diritto delle successioni degli Stati membri, lasciando così a ciascuno di questi il compito di definire le categorie di soggetti che possono essere qualificati, nel loro diritto nazionale, come aventi causa.

33      Da quanto precede consegue che, alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/84, gli Stati membri sono legittimati ad operare la loro propria scelta legislativa per stabilire le categorie di persone che possono beneficiare del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell’autore di un’opera d’arte.

34      Ciò premesso, nulla nella direttiva 2001/84 consente di considerare che il legislatore dell’Unione abbia voluto discostarsi dall’applicazione delle regole che disciplinano il coordinamento tra i differenti diritti interni in materia di successione, in particolare quelle rientranti nel diritto internazionale privato e intese a regolare un conflitto di leggi quale quello che si pone nella controversia di cui alla causa principale.

35      Da ciò consegue che spetta al giudice del rinvio, ai fini dell’applicazione della disposizione nazionale che traspone l’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/84, tenere in debito conto tutte le regole pertinenti intese a risolvere i conflitti di legge in materia di devoluzione ereditaria del diritto sulle successive vendite.

36      Ciò considerato, la prima questione sollevata va risolta dichiarando che l’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/84 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto della causa principale, che riservi il beneficio del diritto sulle successive vendite ai soli eredi ex lege dell’artista, ad esclusione dei legatari testamentari. Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio, ai fini dell’applicazione della disposizione nazionale che recepisce il detto art. 6, n. 1, tenere in debito conto tutte le regole pertinenti intese a risolvere i conflitti di legge in materia di devoluzione ereditaria del diritto sulle successive vendite di un’opera d’arte.

 Sulla seconda questione

37      La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio è intesa ad accertare se le disposizioni di deroga previste dall’art. 8, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/84 debbano essere interpretate nel senso che autorizzano, in via transitoria, il mantenimento della disposizione di cui trattasi del CPI.

38      Tenuto conto tuttavia della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere tale seconda questione.

 Sulle spese

39      Nei confronti delle parti di cui alla causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto della causa principale, che riservi il beneficio del diritto sulle successive vendite ai soli eredi ex lege dell’artista, ad esclusione dei legatari testamentari. Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio, ai fini dell’applicazione della disposizione nazionale che recepisce il detto art. 6, n. 1, tenere in debito conto tutte le regole pertinenti intese a risolvere i conflitti di legge in materia di devoluzione ereditaria del diritto sulle successive vendite di un’opera d’arte.

Firme


* Lingua processuale: il francese.