Causa C‑407/08 P

Knauf Gips KG

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Intese — Cartongesso — Accesso al fascicolo — Elementi di prova a carico e a discarico — Nozione di “impresa” — Unità economica — Società responsabile per l’azione dell’unità economica — Argomento dedotto per la prima volta in sede giurisdizionale»

Massime della sentenza

1.        Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Portata — Diniego di comunicazione di un documento — Conseguenze

2.        Concorrenza — Intese — Prova — Grado di precisione richiesto degli elementi di prova forniti dalla Commissione

(Art. 81, n. 1, CE)

3.        Concorrenza — Intese — Impresa — Nozione — Unità economica — Esistenza deducibile da un complesso di elementi concordanti — Società madre che non detiene il 100% del capitale di una controllata — Circostanza che non esclude l’esistenza di un’unità economica

(Art. 101, n. 1, TFUE)

4.        Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Prova dell’infrazione — Onere della prova

(Art. 81, n. 1, CE)

5.        Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Persone fisiche o giuridiche — Impresa destinataria di una comunicazione degli addebiti di cui non ha contestato gli elementi di fatto o di diritto nel corso del procedimento amministrativo — Limitazione dell’esercizio del diritto di proporre ricorso — Violazione dei principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 263, quarto comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, n. 1)

6.        Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Gruppo di società il cui vertice è composto da più persone giuridiche

(Art. 81 CE)

1.        Corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, il diritto di accesso al fascicolo implica, in un procedimento amministrativo in materia di applicazione delle norme di concorrenza, che la Commissione debba concedere all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame della totalità dei documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa. Questi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e le altre informazioni riservate.

Nondimeno, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata dimostra, da un lato, che la Commissione si è basata su tale documento per suffragare il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, dall’altro, che tale addebito può essere provato solo facendo riferimento a detto documento. In particolare, spetta ad essa dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la Commissione si è basata per incriminare tale impresa. Quanto, invece, alla mancata comunicazione di un documento a discarico, l’impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione abbia potuto influenzare, a detrimento di quest’ultima, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della Commissione, dal momento che la suddetta impresa avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate dalla Commissione.

(v. punti 13, 22-23)

2.        Per poter dimostrare l’esistenza di un’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE, è necessario che la Commissione deduca prove serie, precise e concordanti. Tuttavia, non occorre che ogni singola prova dedotta dall’istituzione debba necessariamente rispondere a tali criteri con riguardo ad ogni singolo elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso di indizi addotti dall’istituzione, complessivamente valutati, risponda a tale esigenza.

Pertanto, anche ammesso che nessuno dei singoli elementi dell’infrazione di cui è causa costituisca, isolatamente considerato, un accordo o una pratica concertata vietati dall’art. 81, n. 1, CE, tale conclusione non impedisce che gli elementi stessi, complessivamente considerati, costituiscano un accordo o una pratica di tal genere.

Infatti, poiché sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche e accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete, spesso in un paese terzo, e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche se la Commissione scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza.

(v. punti 47-49)

3.        Il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese. La nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento. Nell’ambito di tale contesto, tale nozione dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche. L’esistenza di un’unità economica può essere quindi dedotta da un complesso di elementi concordanti, ancorché nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, sia sufficiente per dimostrare l’esistenza di tale unità.

La circostanza che una società madre non detenga il 100% del capitale di una controllata non esclude l’eventuale esistenza di un’unità economica ai sensi del diritto della concorrenza.

(v. punti 64-65, 82)

4.        Incombe alla parte o all’autorità che asserisce un’infrazione delle regole sulla concorrenza l’onere di provare l’esistenza di tale infrazione e spetta all’impresa o all’associazione di imprese che invocano il beneficio della difesa contro l’accertamento di un’infrazione di tali regole l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione di tale difesa siano soddisfatte, di modo che detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova. Così, per quanto, secondo tali principi, l’onere legale della prova gravi vuoi sulla Commissione, vuoi sull’impresa o sull’associazione interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto.

(v. punto 80)

5.        Per quanto attiene all’applicazione delle norme di concorrenza, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone al destinatario della comunicazione degli addebiti di contestare i suoi singoli elementi di fatto o di diritto nel corso della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poterlo più fare successivamente in sede giurisdizionale. Infatti, pur se il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un’impresa durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla Commissione può costituire un elemento di prova integrativo ai fini dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale, esso non può limitare l’esercizio stesso del diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale, diritto attribuito ad una persona fisica o giuridica dall’art. 263, quarto comma, TFUE.

In assenza di fondamento normativo espressamente previsto al riguardo, una limitazione del genere è in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa. D’altronde, il diritto ad un ricorso effettivo e all’accesso ad un giudice imparziale è garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che, a termini dell’art. 6, n. 1, primo comma, TUE, possiede lo stesso valore giuridico dei Trattati. Ai sensi dell’art. 52, n. 1, di tale Carta, qualsiasi limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà da essa riconosciuti dev’essere prevista ex lege.

(v. punti 89-91)

6.        Nell’ambito di un procedimento per infrazione delle regole del diritto della concorrenza, al fine di stabilire se una società determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano la società stessa e quella del gruppo medesimo considerata responsabile per le azioni del gruppo, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono quindi essere elencati in modo tassativo.

Nel caso di un gruppo di società al vertice del quale si trovano più persone giuridiche, la Commissione non incorre in un errore di valutazione laddove ritenga una di tali società l’unica responsabile per l’azione delle società del gruppo stesso, che costituiscono complessivamente un’unità economica. Il fatto che alla testa del gruppo non vi sia una sola persona giuridica non osta infatti a che una società sia considerata responsabile per le azioni del gruppo. La struttura giuridica propria di un gruppo di società, caratterizzata dall’assenza di una sola persona giuridica che si trovi al vertice del gruppo stesso, non è determinante qualora tale struttura non rifletta il funzionamento effettivo e la reale organizzazione del gruppo stesso. In particolare, l’assenza di rapporti giuridici di subordinazione tra due società al vertice del gruppo non rimette in discussione la conclusione secondo cui una di queste due società dev’essere considerata responsabile per le azioni del gruppo ove, in realtà, la seconda società non determini autonomamente la propria condotta sul mercato di cui trattasi.

(v. punti 95, 98-100, 107-109)







SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

1° luglio 2010 (*)

«Impugnazione – Intese – Cartongesso – Accesso al fascicolo – Elementi di prova a carico e a discarico – Nozione di “impresa” – Unità economica – Società responsabile per l’azione dell’unità economica – Argomento dedotto per la prima volta in sede giurisdizionale»

Nel procedimento C‑407/08 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 19 settembre 2008,

Knauf Gips KG, già Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, con sede in Iphofen (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e S. Thomas, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Knauf Gips KG, già Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (in prosieguo: la «Knauf» o la «ricorrente»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2008, causa T‑52/03, Knauf Gips/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della Knauf diretto all’annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell’art. 81 del Trattato CE nei confronti di BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 – Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        L’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81] e [82] dal Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), prevede quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettano un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [81] paragrafo 1 o dell’articolo [82] del Trattato,

(…)».

 I fatti all’origine della controversia

3        Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha riassunto nei termini seguenti il contesto di fatto all’origine della controversia:

«1      La ricorrente, Knauf (…), produce e vende materiali edili a base di gesso.

2      La ricorrente è una società in accomandita di diritto tedesco. Tutte le quote societarie sono possedute da 21 soci della famiglia Knauf nonché da una società detentrice delle quote di altri 4 soci. I soci amministratori personalmente responsabili sono i sigg. B e C.

3      Sulla base delle informazioni di cui era venuta a conoscenza, il 25 novembre 1998 la Commissione effettuava accertamenti improvvisi presso otto imprese operanti nel settore del cartongesso, tra cui la ricorrente ed altre imprese del gruppo Knauf. Il 1° luglio 1999 l’istituzione estendeva le indagini ad altre due imprese.

4      Successivamente, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 (...), la Commissione rivolgeva una serie di richieste di informazioni alle diverse imprese interessate. La Commissione chiedeva informazioni relative a documenti rinvenuti nei locali delle dette imprese nel corso delle verifiche effettuate nel novembre 1998 e nel luglio 1999. La Knauf rispondeva a tale richiesta il 14 settembre 1999.

5      Il 18 aprile 2001 la Commissione avviava il procedimento amministrativo ed emanava una comunicazione degli addebiti nei confronti delle imprese BPB plc [in prosieguo: la «BPB»], Knauf, société Lafarge SA (in prosieguo: la «Lafarge»), Etex SA e Gyproc Benelux NV (in prosieguo: la «Gyproc») [in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»]. Le imprese interessate presentavano le proprie osservazioni scritte ed avevano accesso al fascicolo istruttorio della Commissione sotto forma di copia su CD-ROM, ad esse inviata il 17 maggio 2001.

6      La ricorrente rispondeva alla comunicazione degli addebiti con lettera 6 luglio 2001.

7      In data 17 luglio 2001 si svolgevano audizioni delle parti. La BPB e la Gyproc presentavano parte delle loro memorie in versione confidenziale.

8      Con lettera 10 agosto 2001, il consigliere-uditore trasmetteva alla ricorrente versioni non confidenziali di documenti della BPB e della Gyproc.

9      Con lettera 20 agosto 2001, la ricorrente chiedeva di poter accedere a tutti gli elementi del fascicolo ivi aggiunti successivamente all’invio del menzionato CD-ROM e, in particolare, alle risposte alla comunicazione degli addebiti delle altre imprese interessate dal procedimento amministrativo.

10      In data 7 settembre 2001 il consigliere-uditore trasmetteva alla ricorrente tre documenti supplementari che la Lafarge aveva inviato alla Commissione a seguito dell’audizione svoltasi il 17 luglio 2001.

11      In data 11 settembre 2001, la Commissione respingeva la domanda della ricorrente del 20 agosto 2001 volta ad ottenere l’accesso ad altri elementi del fascicolo.

12      Il 19 novembre 2002, il consigliere-uditore emanava la propria relazione.

13      Il 27 novembre 2002 la Commissione adottava la decisione [controversa]:

14      Il dispositivo della decisione controversa stabilisce quanto segue:

“Articolo 1

BPB (…), il gruppo Knauf, (…) Lafarge (…) e Gyproc (…) hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] prendendo parte ad un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore del cartongesso.

L’infrazione ha avuto la seguente durata:

a)      BPB (…): dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;

b)       [il gruppo] Knauf: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;

c)       (…) Lafarge (…): dal 31 agosto 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;

d)      Gyproc (…): dal 6 giugno 1996, al più tardi, al 25 novembre 1998.

(…)

Articolo 3

Per l’infrazione di cui all’art. 1, alle seguenti imprese vengono inflitte le ammende qui di seguito indicate:

a)      BPB (…): 138,6 milioni di EUR;

b)      (…) Knauf (…): 85,8 milioni di EUR;

c)      (…) Lafarge (…): 249,6 milioni di EUR;

d)      Gyproc (…): 4,32 milioni di EUR;

(…)”.

15      Nella decisione [controversa], la Commissione ritiene che le imprese di cui trattasi abbiano partecipato ad un’infrazione unica e continuata manifestatasi attraverso i comportamenti qui di seguito indicati, costitutivi di accordi o di pratiche concordate:

–        i rappresentanti della BPB e della Knauf si sono incontrati a Londra (Regno Unito) nel 1992 [in prosieguo: la “riunione di Londra”] ed hanno espresso la volontà comune di stabilizzare i mercati del cartongesso in Germania, nel Regno Unito, in Francia e nel Benelux;

–        i rappresentanti della BPB e della Knauf hanno organizzato, a partire dal 1992, sistemi di scambio di informazioni, ai quali hanno aderito la Lafarge e, in seguito, la Gyproc, relativamente ai volumi di vendite sul mercato tedesco, francese, britannico e del Benelux;

–        i rappresentanti della BPB, della Knauf e della Lafarge, in svariate occasioni, si sono scambiati informazioni in anticipo sugli aumenti dei prezzi nel mercato del Regno Unito;

–        in considerazione di particolari sviluppi nel mercato tedesco, i rappresentanti della BPB, della Knauf, della Lafarge e della Gyproc si sono incontrati a Versailles (Francia) nel 1996, a Bruxelles (Belgio) nel 1997 e all’Aia (Paesi Bassi) nel 1998, al fine di ripartirsi o almeno di stabilizzare il mercato tedesco;

–        i rappresentanti della BPB, della Knauf, della Lafarge e della Gyproc si sono scambiati informazioni in svariate occasioni e si sono accordati per aumentare i prezzi nel mercato tedesco tra il 1996 e il 1998.

16      Ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, la Commissione ha applicato il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).

17      Per stabilire l’importo di base delle ammende, determinato in funzione della gravità dell’infrazione, la Commissione ha innanzitutto considerato che le imprese interessate avevano commesso un’infrazione molto grave per sua stessa natura, dal momento che le pratiche in esame avevano avuto lo scopo di porre fine alla guerra dei prezzi e di stabilizzare il mercato attraverso lo scambio di informazioni riservate. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che le suddette pratiche avessero avuto un impatto sul mercato, in quanto le imprese interessate rappresentavano la quasi totalità dell’offerta di cartongesso e le diverse manifestazioni dell’intesa erano state messe in atto su di un mercato molto concentrato e oligopolistico. Per quanto riguarda l’estensione del mercato geografico interessato, la Commissione ha ritenuto che l’intesa avesse coperto i quattro principali mercati in seno alla Comunità europea, ossia la Germania, il Regno Unito, la Francia e il Benelux.

18      Considerando poi che vi fosse una notevole disparità fra le imprese interessate, la Commissione ha effettuato un trattamento differenziato basandosi a tal fine sul fatturato ricavato dalla vendita del prodotto in oggetto sui mercati interessati durante tutto l’ultimo anno in cui l’infrazione ha avuto luogo. Su questa base, l’importo di partenza delle ammende è stato fissato a EUR 80 milioni per la BPB, EUR 52 milioni per la Knauf e per la Lafarge, e EUR 8 milioni per la Gyproc.

19      Al fine di garantire un effetto sufficientemente deterrente dell’ammenda inflitta, in considerazione della dimensione e delle risorse complessive delle imprese, l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla Lafarge è stato aumentato del 100%, giungendo a EUR 104 milioni.

20      Al fine di tener conto della durata dell’infrazione, l’importo di partenza è stato poi aumentato del 65% per la BPB e per la Knauf, del 60% per la Lafarge e del 20% per la Gyproc: nel caso della Knauf, della Lafarge e della BPB la Commissione ha qualificato l’infrazione come infrazione di lunga durata e nel caso della Gyproc come infrazione di durata media.

21      Quanto alle circostanze aggravanti, l’importo iniziale delle ammende inflitte alla BPB e alla Lafarge è stato aumentato del 50% a titolo di recidiva.

22      Inoltre, la Commissione ha ridotto del 25% l’ammenda comminata alla Gyproc a titolo di circostanze attenuanti, in quanto essa era stata un elemento destabilizzante che aveva contribuito a limitare gli effetti dell’accordo nel mercato tedesco e non era stata presente nel mercato del Regno Unito.

23      Infine, la Commissione ha ridotto del 30% l’importo dell’ammenda inflitta alla BPB e del 40% quello dell’ammenda inflitta alla Gyproc, in applicazione della sezione D, n. 2, della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Di conseguenza, l’importo finale delle ammende inflitte era di EUR 138,6 milioni per la BPB, EUR 85,8 milioni per la Knauf, EUR 249,6 milioni per la Lafarge e EUR 4,32 milioni per la Gyproc».

 La sentenza impugnata

4        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2003, la Knauf ha proposto ricorso di annullamento avverso la decisione impugnata, chiedendo al Tribunale, in subordine, di ridurre l’importo dell’ammenda inflittale.

5        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in toto.

 Conclusioni delle parti

6        Con la sua impugnazione la Knauf chiede alla Corte:

–        di annullare la sentenza impugnata;

–        in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, affinché si pronunci nuovamente in merito;

–        in via di ulteriore subordine, di ridurre adeguatamente, in misura tuttavia non inferiore a EUR 54,51 milioni, l’ammenda inflittale a termini dell’art. 3 della decisione controversa, e

–        di condannare la Commissione alle spese.

7        La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Knauf alle spese.

 Sull’impugnazione

8        A sostegno della propria impugnazione, la Knauf deduce tre motivi, relativi alla violazione, in primo luogo, dei diritti della difesa, in secondo luogo, dell’art. 81 CE e, in terzo luogo, dell’art. 15 del regolamento n. 17.

 Sul primo motivo di impugnazione, relativo alla violazione dei diritti della difesa

9        Il presente motivo si articola in due capi distinti, che appare opportuno esaminare in successione.

 Sul primo capo del primo motivo, relativo al diniego di accesso a mezzi di prova a carico

–       Argomenti delle parti

10      La Knauf contesta, sostanzialmente, i punti 49 e 50 della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale avrebbe illegittimamente violato il proprio obbligo di esaminare le conseguenze derivanti dal diniego della Commissione di consentirle l’accesso a taluni elementi di prova a suo carico. A parere della ricorrente, atteso che essa aveva individuato gli elementi di prova a carico non comunicati ed i passi della decisione controversa fondati esclusivamente su tali elementi, nessuna indicazione supplementare sarebbe stata necessaria per giungere alla conclusione che, se tali elementi fossero stati respinti, le corrispondenti parti della decisione medesima sarebbero risultate differenti. Considerato che queste ultime riguardano l’elemento sostanziale della violazione complessivamente intesa, il risultato cui la decisione sarebbe giunta sarebbe stato diverso.

11      La Commissione ritiene che il primo capo del primo motivo sia inoperante, essendo volto a censurare un argomento ultroneo, come emergerebbe dal punto 63 della sentenza impugnata. L’istituzione fa inoltre valere che la Knauf non ha dimostrato che il risultato cui la decisione controversa è giunta sarebbe stato diverso qualora la ricorrente avesse avuto accesso ai documenti a carico non comunicati.

–       Giudizio della Corte

12      Si deve rilevare che, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, eccezion fatta per qualche esempio più dettagliato, la ricorrente non ha fatto altro che enumerare i punti della decisione controversa in cui vengono menzionati i documenti cui l’accesso è stato negato affermando, in conclusione, che un’elencazione del genere non era sufficiente per soddisfare l’obbligo, sancito dalla giurisprudenza, secondo cui la ricorrente deve dimostrare che il risultato, cui la Commissione è giunta nella decisione stessa, sarebbe risultato differente qualora i documenti di cui trattasi fossero stati respinti quali elementi di prova a carico. Conseguentemente, come emerge dal punto 50 della sentenza medesima, il Tribunale ha proceduto all’esame della pretesa violazione dell’accesso ai documenti intesi quali mezzi di prova contenenti elementi a carico unicamente alla luce delle censure espressamente dedotte dalla ricorrente.

13      A tal riguardo si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata dimostra, da un lato, che la Commissione si è basata su tale documento per suffragare il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, dall’altro, che tale addebito può essere provato solo facendo riferimento al detto documento. In presenza di altre prove documentali, di cui le parti abbiano preso conoscenza durante il procedimento amministrativo, che sostengano specificamente le conclusioni della Commissione, l’eliminazione dai mezzi di prova del documento a carico non comunicato non inficerebbe la fondatezza degli addebiti accertati nella decisione contestata. Spetta quindi all’impresa interessata dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la Commissione si è basata per incriminare tale impresa (sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punti 71-73).

14      Orbene, la semplice elencazione dei punti della decisione controversa in cui sono menzionati i documenti cui è stato negato l’accesso non è di per sé idonea a dimostrare che il risultato cui la Commissione è giunta nella decisione medesima sarebbe risultato differente qualora tali documenti fossero stati respinti quali mezzi di prova a carico.

15      Pertanto, il primo capo del primo motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo capo del primo motivo, relativo al diniego di accesso ai mezzi di prova a discarico

–       Argomenti delle parti

16      In primo luogo, la Knauf contesta al Tribunale di aver riassunto in termini erronei, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, i suoi argomenti relativi al diniego della Commissione di concederle l’accesso a taluni mezzi di prova a discarico.

17      In secondo luogo, la Knauf ritiene che, ai punti 70-78 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia operato un’erronea applicazione della giurisprudenza della Corte relativa agli elementi di prova a discarico. La ricorrente sarebbe quindi tenuta a dimostrare non che la decisione controversa avrebbe assunto un contenuto diverso qualora la ricorrente stessa avesse avuto accesso alle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite dalle altre imprese interessate, bensì unicamente che essa avrebbe potuto utilizzare tali documenti a propria difesa. Orbene, il Tribunale avrebbe esaminato se i mezzi di prova a discarico invocati dalla ricorrente avessero potuto avere ripercussioni sul risultato della decisione de qua.

18      In terzo luogo, la Knauf contesta il giudizio del Tribunale secondo cui la risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti non comportava mezzi di prova a discarico. Essa fa valere che, conformemente ai principi generali in materia di prova, le dichiarazioni effettuate dalle altre imprese interessate costituiscono elementi di prova. Inoltre, il fatto che la ricorrente abbia sollevato, nel corso della fase amministrativa del procedimento, gli stessi argomenti non modificherebbe la natura di tali dichiarazioni.

19      Infine, la ricorrente contesta al Tribunale di aver omesso di tener conto di taluni passi della risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti da essa invocati quali elementi a discarico non comunicati.

20      La Commissione ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione della giurisprudenza della Corte in materia e non abbia snaturato l’argomento della ricorrente.

21      L’istituzione fa parimenti valere che la Knauf si limita a insistere sugli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, cercando in tal modo di ottenere da parte della Corte un nuovo esame delle proprie censure, il che renderebbe il secondo capo del primo motivo irricevibile. La ricorrente non avrebbe peraltro dimostrato sotto quale profilo gli elementi di prova non divulgati nella specie avrebbero potuto risultare utilizzati a sua difesa.

–       Giudizio della Corte

22      Il diritto di accesso al fascicolo, quale corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, implica che la Commissione debba concedere all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame della totalità dei documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa. Questi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e le altre informazioni riservate (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 68 e giurisprudenza ivi richiamata).

23      Per quanto attiene alla mancata comunicazione di un documento a discarico, secondo costante giurisprudenza, l’impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione abbia potuto influenzare, a detrimento di quest’ultima, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della Commissione. È quindi sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare tali documenti a discarico per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate in quello stadio dalla Commissione e avrebbe potuto, pertanto, influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte dall’istituzione nell’eventuale decisione, quanto meno con riguardo alla gravità e alla durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, all’entità dell’ammenda (v. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, citata supra, punti 74 e 75 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

24      Spetta pertanto alla ricorrente non solo provare il mancato accesso a taluni elementi di prova a discarico, bensì parimenti che essa avrebbe potuto utilizzarli a propria difesa.

25      Il Tribunale ha rilevato a tal riguardo, ai punti 72‑77 della sentenza impugnata, che la ricorrente non ha dimostrato che avrebbe potuto utilizzare a propria difesa i documenti non divulgati di cui trattasi, considerato che, nel corso della fase amministrativa del procedimento, essa aveva sollevato lo stesso argomento contenuto in tali documenti e che quest’ultimo era stato respinto dalla Commissione nella decisione impugnata. È alla luce di tale rilievo che, al punto 78 della sentenza stessa, il Tribunale ha potuto concludere che, anche se la ricorrente avesse potuto avvalersi dei detti documenti nell’ambito della fase amministrativa del procedimento, le valutazioni operate dalla Commissione non avrebbero potuto risultarne influenzate.

26      Orbene, si deve rilevare che la ricorrente non rimette in discussione le valutazioni del Tribunale secondo cui essa non ha dimostrato che avrebbe potuto utilizzare a propria difesa i documenti non divulgati nell’ambito della fase amministrativa del procedimento.

27      Conseguentemente, anche ammesso che i documenti di cui trattasi costituiscano, come pretende la ricorrente, elementi di prova a discarico, tale rilievo non è tale da determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

28      Parimenti, se è pur vero che, come dedotto dalla ricorrente, il Tribunale ha erroneamente applicato, al punto 74 della sentenza impugnata, la giurisprudenza richiamata supra al punto 23, ritenendo che le informazioni contenute in un documento a discarico non comunicato, vale a dire il punto 4.2.1 della risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti, non avrebbero potuto modificare il «risultato finale» della decisione controversa, tale errore non è idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, considerato che la ricorrente non ha cercato di dimostrare che essa avrebbe potuto utilizzare tali informazioni a propria difesa alla luce, segnatamente, del rilievo operato dal Tribunale, secondo cui la Commissione aveva già tenuto conto di tali argomenti nella decisione stessa.

29      Tale censura dev’essere conseguentemente respinta in quanto inoperante.

30      Non può tanto meno trovare accoglimento la censura relativa al preteso snaturamento degli argomenti dedotti dalla Knauf in primo grado, i quali sarebbero stati riassunti in modo erroneo al punto 65 della sentenza impugnata.

31      Infatti, il ricorrente, qualora deduca uno snaturamento dei propri argomenti, deve indicare, conformemente agli artt. 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale (v., per analogia, la sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, citata supra, punto 50). Orbene, la ricorrente non ha individuato in modo preciso quali dei propri argomenti sarebbero stati snaturati nella sentenza impugnata.

32      D’altronde, considerato che la ricorrente non contesta al Tribunale di aver omesso di rispondere ai propri motivi e alle proprie domande formulati in primo grado, la questione se il Tribunale abbia riassunto in modo erroneo gli argomenti della ricorrente resta irrilevante ai fini dell’esito del presente giudizio.

33      Non può nemmeno trovare accoglimento la censura secondo cui il Tribunale avrebbe asseritamente omesso di tener conto di taluni passi della risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti e, in particolare, dei punti 4.1.16 e 4.2.3 della risposta stessa.

34      Per quanto attiene al punto 4.1.16 di tale risposta, si deve rilevare che la sua incidenza principale risiede nell’affermazione secondo cui «la concorrenza restava intensa all’interno dei singoli mercati europei», malgrado il «preteso impegno» assunto nel corso della riunione di Londra. Orbene, la questione della permanenza della concorrenza è stata esaminata dal Tribunale ai punti 72‑75 della sentenza impugnata.

35      Quanto al punto 4.2.3 della risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti, vi si afferma che i dati scambiati tra tale società e i suoi concorrenti non ricadevano nel processo di pianificazione della società stessa. Tuttavia, il Tribunale, avendo esaminato, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, le affermazioni relative all’oggetto di tale scambio di informazioni nonché il preteso fatto che le informazioni così scambiate sarebbero state conosciute solamente dal sig. D, amministratore della Gyproc e presidente-direttore generale della BPB, ha implicitamente risposto all’argomento della ricorrente.

36      Conseguentemente, il secondo capo del primo motivo di impugnazione dev’essere respinto.

37      Pertanto, il primo motivo dedotto dalla Knauf a sostegno della propria impugnazione dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo d’impugnazione, relativo alla violazione dell’art. 81, n. 1, CE

 Argomenti delle parti

38      La Knauf deduce che il Tribunale ha concluso nel senso dell’esistenza di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, fondandosi, ai punti 140‑298 della sentenza impugnata, su rilievi relativi ad elementi di prova a carico non divulgati. In tal modo, il Tribunale si sarebbe discostato dalla propria dichiarazione contenuta nel punto 63 della sentenza medesima, secondo cui, nell’esame del merito della controversia, esso non avrebbe tenuto conto di tali elementi a carico.

39      La ricorrente ritiene inoltre che, pur tenendo conto degli elementi di prova a carico non divulgati, nessuno dei cinque elementi di infrazione contestatile, vale a dire la riunione di Londra nel 1992, gli scambi di informazioni sui quantitativi venduti in Germania, in Francia, nel Benelux e nel Regno Unito nel periodo compreso tra il 1992 ed il 1998, gli scambi di informazioni sui rialzi dei prezzi nel Regno Unito nel corso dello stesso periodo, gli accordi sulle quote di mercato in Germania (riunioni di Versailles, di Bruxelles e dell’Aia) a decorrere dal giugno del 1996 e gli accordi sui rialzi dei prezzi in Germania a decorrere dal 1996, risponda ai criteri necessari per poter dichiarare l’esistenza di una violazione ex art. 81, n. 1, CE.

40      La Commissione sostiene che il secondo motivo è irricevibile in toto, in quanto riguarderebbe unicamente rilievi di fatto operati dal Tribunale.

41      L’istituzione rileva, inoltre, che la Knauf non contesta la sussistenza di un’infrazione unica e continuata su cui la decisione controversa si fonda. Orbene, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dovrebbe essere dedotta da una serie di coincidenze e di indizi i quali, complessivamente considerati, potrebbero costituire, in assenza di altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme in materia di concorrenza.

 Giudizio della Corte

42      Per quanto attiene, in primo luogo, alla censura secondo cui il Tribunale si sarebbe fondato, nel concludere nel senso dell’esistenza di un’infrazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, su accertamenti tratti da elementi di prova a carico non divulgati, si deve necessariamente rilevare che la ricorrente si è richiamata solo sommariamente ai punti 140‑298 della sentenza impugnata, senza indicare in termini precisi su quali elementi di prova a carico non divulgati il Tribunale avrebbe fondato il proprio ragionamento.

43      Orbene, dagli artt. 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punto 34; 8 gennaio 2002, causa C‑248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione, Racc. pag. I‑1, punto 68, nonché 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, British Aggregates/Commissione, Racc. pag. I‑10515, punto 121).

44      Tale censura è, conseguentemente, irricevibile.

45      Per quanto attiene, in secondo luogo, alla censura relativa alla natura di infrazione dei singoli cinque elementi della condotta contestata alla ricorrente, si deve rilevare che il Tribunale ha dichiarato, al punto 306 della sentenza impugnata, che dalla decisione controversa emerge che «tutti gli accordi e le pratiche concertate nella specie si collocavano in una serie di azioni poste in essere dalle imprese di cui trattasi e volte ad un solo fine economico, vale a dire la restrizione della concorrenza, costituendo manifestazioni diverse di un accordo complesso e continuo che ha avuto ad oggetto e ad effetto di restringere la concorrenza. Ritenendo che gli accordi e le pratiche concertate menzionate supra avessero concretizzato, in modo ininterrotto a decorrere dal 1992 fino al 1998, la manifesta volontà comune delle imprese medesime di stabilizzare e, pertanto, restringere la concorrenza quanto meno sui mercati del cartongesso tedesco, francese, del Regno Unito e del Benelux, la Commissione ha qualificato l’infrazione come unica, complessa e continuata». Al punto 321 della sentenza stessa, il Tribunale ha respinto le censure della ricorrente volte contro la qualificazione dell’intesa come infrazione unica e continuata.

46      La Knauf non contesta la conclusione cui il Tribunale è giunto in ordine all’esistenza di un’infrazione unica e continuata, limitandosi ad affermare che nessuno degli elementi costitutivi dell’infrazione imputatile dimostrerebbe una violazione dell’art. 81, n. 1, CE.

47      Si deve rammentare, a tal riguardo, che, per poter dimostrare l’esistenza di un’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE, è necessario che la Commissione deduca prove serie, precise e concordanti (v., in tal senso, sentenza 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/05, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I‑1307, punto 127). Tuttavia, non occorre che ogni singola prova dedotta dall’istituzione debba necessariamente rispondere a tali criteri con riguardo ad ogni singolo elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso di indizi addotti dall’istituzione, complessivamente valutati, risponda a tale esigenza.

48      Pertanto, anche ammesso che nessuno dei singoli elementi dell’infrazione di cui è causa costituisca, isolatamente considerato, un accordo o una pratica concertata vietati dall’art. 81, n. 1, CE, come sostenuto dalla ricorrente, tale conclusione non impedisce che gli elementi stessi, complessivamente considerati, costituiscano un accordo o una pratica di tal genere.

49      Infatti, come la Corte ha già avuto modo di affermare, poiché sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche e accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete, spesso in un paese terzo, e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche se la Commissione scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, citata supra, punti 55‑57).

50      Tale censura risulta, conseguentemente, destituita di fondamento.

51      Il secondo motivo dedotto dalla Knauf a sostegno della propria impugnazione dev’essere, conseguentemente, in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo di impugnazione, relativo alla violazione degli artt. 15 del regolamento n. 17 e 81 CE

 Argomenti delle parti

52      La Knauf deduce, in limine, che dal tenore del punto 348 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale non ha dato prova di obiettività né di imparzialità, muovendo per contro dal preconcetto che alla ricorrente dovesse essere inflitta un’ammenda per le azioni compiute dalla Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG (in prosieguo: la «GKV») e dalle sue controllate, laddove l’affermazione secondo cui queste ultime avrebbero tratto vantaggio dall’infrazione di cui è causa sarebbe totalmente carente di motivazione.

53      La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia parimenti violato l’art. 15 del regolamento n. 17 laddove ha concluso nel senso dell’esistenza di un’unità economica tra la ricorrente stessa e le altre società detenute dalla famiglia Knauf (in prosieguo: il «gruppo Knauf»), nonché imputandole la responsabilità delle azioni delle società medesime.

54      La Knauf censura gli elementi sui quali il Tribunale si è fondato per giungere alla conclusione dell’esistenza di un’unità economica tra la Knauf, la GKV e le sue controllate. In particolare, non sarebbe applicabile nella specie la sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. I‑9925), in quanto la ricorrente non costituirebbe una società controllata né controllerebbe altre società. Inoltre, nemmeno la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑66/99, Minoan Lines/Commissione (Racc. pag. II‑5515), cui il Tribunale si è richiamato ai punti 350, 351 e 355 della sentenza impugnata, sarebbe applicabile nella specie, atteso che tale sentenza riguarda rapporti di licenza commerciale. Lo stesso ragionamento varrebbe con riguardo alla sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione (Racc. pag. II‑1487), considerato che l’esistenza di un’unità economica si fondava, in tale sentenza, sulla detenzione, da parte dello stesso soggetto, in qualità di socio, di tutte le quote delle varie società, laddove, nella specie, la ricorrente e la GKV sarebbero detenute da 22 soggetti, ognuno titolare di una partecipazione minoritaria.

55      L’esistenza di un’unità economica non potrebbe essere nemmeno dedotta dal fatto che i molteplici soci della famiglia Knauf esercitano un controllo comune sulla ricorrente e sulle altre società del gruppo omonimo, dovendo tale controllo comune restare escluso qualora risultino possibili tra gli associati mutamenti di maggioranza ovvero maggioranze variabili. Il patto di sindacato familiare 9 dicembre 1994 (in prosieguo: il «patto di sindacato familiare»), menzionato dal Tribunale al punto 349 della sentenza impugnata, non assoggetterebbe le società di cui trattasi ad un controllo comune. La Knauf ritiene, in proposito, che la sentenza impugnata si ponga in contrasto con la giurisprudenza della Corte e, segnatamente, con la sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/Commissione (Racc. pag. I‑11005), in cui sarebbe stato affermato che la mera circostanza che il capitale di due società commerciali distinte sia detenuto da uno stesso soggetto o da una stessa famiglia non sarebbe di per sé sufficiente per dimostrare l’esistenza di un’unità economica tra le due società medesime.

56      Inoltre, il fatto che gli stessi due soci fossero i gestori di tutte le società del gruppo Knauf e che questi le abbiano rappresentate nel periodo in cui l’infrazione è stata accertata sarebbe irrilevante. Lo stesso ragionamento varrebbe per quanto attiene agli scambi di informazioni tra le società di tale gruppo, alla comunicazione dei volumi d’affari nell’ambito della fase amministrativa del procedimento, al fatto che la maggior parte dei documenti reperiti durante le verifiche fosse stato redatto su carta intestata della Knauf con i suoi dati e al suo status di interlocutore nel corso della fase amministrativa del procedimento.

57      Quanto all’imputazione alla ricorrente della responsabilità per le azioni delle società del gruppo Knauf, essa censura il punto 356 della sentenza impugnata, sostenendo che la circostanza che essa sia l’unica società non gestita dalla GKV non spieghi le ragioni per cui l’ammenda è stata inflitta non a quest’ultima, bensì ad essa medesima.

58      La Knauf afferma che sussiste una contraddizione tra, da un lato, la dichiarazione contenuta al punto 357 della sentenza impugnata, secondo cui essa avrebbe coordinato le attività operative del gruppo Knauf sul mercato pertinente e, dall’altro, quella contenuta al precedente punto 337, secondo cui «non vi è un soggetto giuridico che, alla testa (del gruppo Knauf), avrebbe potuto, quale responsabile del coordinamento dell’azione del gruppo, essere imputabile per le infrazioni commesse dalle singole società componenti».

59      La ricorrente censura, infine, i punti 359 e 360 della sentenza impugnata, a termini dei quali essa avrebbe dovuto contestare, nel corso della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poter più sollevare tale contestazione dinanzi al Tribunale, la conclusione secondo cui essa costituiva un’unità economica con le altre società del gruppo Knauf. A parere della ricorrente, tale conclusione violerebbe il principio «in dubio pro reo».

60      La Commissione contesta tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito del terzo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione, sostenendo che gli accertamenti effettuati dal Tribunale con riguardo all’esistenza di un’unità economica sono privi di errori di diritto.

 Giudizio della Corte

61      Per quanto attiene, in primo luogo, alla censura relativa alla pretesa assenza di obiettività e di imparzialità del Tribunale laddove questo ha dichiarato, al punto 348 della sentenza impugnata, che le società controllate della GKV avrebbero tratto vantaggio dall’infrazione di cui è causa, si deve rammentare che la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova dedotti dinanzi al Tribunale non costituisce quindi una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v. sentenza 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, Racc. pag. I‑7191, punto 52 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

62      Atteso che la ricorrente non ha dedotto uno snaturamento degli elementi di prova sui quali il Tribunale si è fondato per giungere alla conclusione, contenuta nel punto 348 della sentenza impugnata, secondo cui le società controllate della GKV avrebbero tratto vantaggio dall’infrazione di cui è causa, tale censura mira, in realtà, ad ottenere un riesame di tali elementi di prova, il che esula dalla competenza della Corte. Tale censura dev’essere pertanto dichiarata irricevibile.

63      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura relativa alla violazione dell’art. 15 del regolamento n. 17, si deve rilevare che la Knauf contesta tanto la conclusione del Tribunale secondo cui la GKV e le sue controllate, da un lato, ed essa ricorrente, dall’altro, costituirebbero un’unità economica ai sensi del diritto della concorrenza nonché quella secondo cui la ricorrente stessa costituirebbe la società responsabile per le azioni del gruppo Knauf.

64      Per quanto concerne la questione dell’esistenza di un’unità economica, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento. La nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. I‑8237, punti 54 e 55 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

65      L’esistenza di un’unità economica può essere quindi dedotta da un complesso di elementi concordanti, ancorché nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, sia sufficiente per dimostrare l’esistenza di tale unità.

66      Nella specie, il Tribunale è giunto alla conclusione dell’esistenza di un’unità economica basandosi su una serie di elementi, In tal senso, al punto 344 della sentenza impugnata, esso ha rilevato, in primo luogo, che i soci della ricorrente nonché delle altre società detenute dalla famiglia Knauf, in particolare quelli della GKV, sono gli stessi, vale a dire 21 persone fisiche appartenenti alla medesima famiglia ed una società che riunisce altri quattro componenti della famiglia stessa.

67      In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato, al punto 345 della sentenza impugnata, che i due soci gestori della Knauf, vale a dire i sigg. B e C, sono parimenti soci amministratori di tutte le società del gruppo Knauf.

68      In terzo luogo, rilevando, al punto 347 della sentenza impugnata, che la GKV detiene partecipazioni in più società attive sul mercato del cartongesso e controllate dalla famiglia Knauf, il Tribunale ha sottolineato al contempo, al successivo punto 348, che la società stessa è solo una holding, senza personale, che gestisce, per conto dei suoi 22 soci, le società di partecipazione da essa detenute e che tale holding si avvale degli amministratori e dei locali della ricorrente.

69      In quarto luogo, il Tribunale ha tenuto conto, al punto 349 della sentenza impugnata, del patto di sindacato familiare, il cui art. 1, secondo comma, stabilisce che il suo oggetto consiste nel garantire un’unica direzione e gestione delle società del gruppo Knauf. A termini dei successivi commi 3 e 4, l’oggetto di tale patto consiste parimenti nell’assicurare, da un lato, un esercizio unico e concentrato dei diritti societari in tutto il gruppo e, dall’altro, l’adozione di decisioni relative alla direzione, alla gestione, all’organizzazione e alla forma giuridica della società in modo che tali decisioni non possano essere ostacolate da un solo socio o da un piccolo gruppo di essi. Tra le dette società figurano, in particolare, come si legge nell’art. 2 del patto medesimo, la Knauf e la GKV.

70      In quanto luogo, il Tribunale ha rilevato, al punto 346 della sentenza impugnata, che i dati relativi al fatturato delle vendite della ricorrente scambiati nell’ambito dell’infrazione di cui trattasi si riferivano al complesso delle società del gruppo Knauf operanti sul mercato del cartongesso e che da nessun documento emergeva che i sigg. B e C non avrebbero rappresentato detto gruppo nell’ambito delle singole manifestazioni dell’infrazione.

71      Infine, dal punto 347 della sentenza impugnata emerge che la ricorrente stessa, nella sua risposta del 19 settembre 2002 alla richiesta di informazioni della Commissione effettuata ex art. 11 del regolamento n. 17, ha trasmesso il volume complessivo del fatturato del gruppo Knauf, senza che l’istituzione abbia formulato una domanda in tal senso.

72      Alla luce del complesso di tali elementi il Tribunale ha potuto correttamente concludere, al punto 350 della sentenza impugnata, che le società appartenenti alla famiglia Knauf costituivano un’entità economica unica.

73      Per quanto attiene alla circostanza, espressamente invocata dalla Knauf, secondo cui tanto essa quanto la GKV sarebbero detenute da 22 soci, di cui nessuno titolare di una maggioranza delle quote o dei voti, il che renderebbe possibile la formazione di maggioranze variabili nell’ambito delle singole società del gruppo Knauf, si deve necessariamente rilevare che il Tribunale ha tenuto conto del fatto che tutte queste società sono detenute dagli stessi 22 soci, peraltro appartenenti alla famiglia Knauf, solo con riguardo ad un unico elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un’unità economica. D’altronde, la possibilità di formazione di maggioranze variabili in seno ad un gruppo di società non esclude, di per sé, l’esistenza di un’entità economica unica.

74      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Knauf, il Tribunale non ha nemmeno agito in contrasto con la menzionata sentenza Aristrain/Commissione. Infatti, al punto 99 di tale sentenza, la Corte ha affermato che la mera circostanza che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga ad una stessa persona o ad una stessa famiglia non è di per sé sufficiente per dimostrare l’esistenza, tra le dette due società, di un’unità economica. Orbene, come rilevato al punto precedente, il Tribunale non si è fondato unicamente sul fatto che le società del gruppo Knauf sono detenute da una stessa famiglia per giungere alla conclusione dell’esistenza di un’unità economica.

75      La Knauf contesta parimenti la pertinenza del contratto di sindacato familiare cui il Tribunale ha fatto riferimento al punto 349 della sentenza impugnata. A suo parere, tale patto mira unicamente a consentire che, in futuro, le partecipazioni costitutive del capitale delle società del gruppo Knauf restino di proprietà dei membri della famiglia Knauf. Il patto sarebbe inoltre volto ad impedire che tali società siano controllate da taluni soci o gruppi di soci.

76      Anche ammesso che detto patto di sindacato familiare persegua effettivamente gli obiettivi menzionati al punto precedente, si deve necessariamente rilevare che la ricorrente non contesta che l’oggetto di tale patto, come espressamente indicato al suo art. 1, comma 2, consista nel «garantire un’unica direzione e gestione delle imprese Knauf».

77      La ricorrente ritiene, inoltre, che la circostanza che i sigg. B e C siano amministratori di tutte le società del gruppo Knauf resti irrilevante per quanto attiene all’esistenza di un’unità economica, considerato che tale circostanza non escluderebbe che le singole società del gruppo stesso siano autonome con riguardo al diritto della concorrenza. Tuttavia, il fatto che tali società siano amministrate dagli stessi due soci consente effettivamente di assicurare una direzione ed una gestione unica delle medesime ai sensi dell’art. 1, comma 2, del patto di sindacato familiare.

78      Quanto agli scambi dei dati inerenti alle vendite di tutte le società del gruppo Knauf operanti sul mercato del cartongesso nell’ambito dell’infrazione di cui trattasi, si deve sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale circostanza costituisce una prova supplementare da cui si può desumere che le società stesse agissero, quanto meno durante il periodo dell’infrazione, quale unità economica con un interesse comune.

79      L’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe violato il principio «in dubio pro reo» laddove, al punto 346 della sentenza impugnata, ha ritenuto che da nessun documento risultasse che i sigg. B e C non rappresentassero il gruppo Knauf nell’ambito dell’infrazione, non può tanto meno trovare accoglimento. Infatti, al detto punto 346, il Tribunale ha semplicemente rilevato che gli elementi di prova sottoposti al suo esame evidenziavano come i sigg. B e C avessero svolto un ruolo di rappresentanza in tale gruppo nell’ambito dell’infrazione senza che dinanzi al Tribunale sia stato prodotto alcun documento atto a provare un diverso stato delle cose.

80      Si deve rammentare, a tal riguardo, la giurisprudenza della Corte secondo cui incombe alla parte o all’autorità che asserisce un’infrazione delle regole sulla concorrenza l’onere di provare l’esistenza di tale infrazione e spetta all’impresa o all’associazione di imprese che invocano il beneficio della difesa contro l’accertamento di un’infrazione l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione di tale difesa siano soddisfatte, di modo che la detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova. Così, per quanto, secondo tali principi, l’onere legale della prova gravi vuoi sulla Commissione vuoi sull’impresa o sull’associazione interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto (v. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punti 78 e 79).

81      La Knauf sostiene parimenti che talune sentenze richiamate dal Tribunale nella sentenza impugnata non siano pertinenti.

82      Per quanto attiene alla sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, citata supra, si deve rilevare che il Tribunale non vi ha fatto riferimento per concludere nel senso dell’esistenza di un’unità economica. Inoltre, il fatto che, nella presente controversia, non si tratti di una controllata al 100% da una società madre, contrariamente alla fattispecie oggetto della menzionata sentenza, non esclude l’eventuale esistenza di un’unità economica ai sensi del diritto della concorrenza.

83      Quanto alla sentenza Minoan Lines/Commissione, citata supra, si deve sottolineare che il Tribunale l’ha richiamata solo quale elemento di riferimento a sostegno di considerazioni di applicazione generale in materia di concorrenza, senza operare qualsivoglia analogia tra le circostanze specifiche oggetto della detta sentenza e quelle della specie.

84      Infatti, ai punti 350, 351 e 355 della sentenza impugnata, il Tribunale, richiamandosi a costante giurisprudenza, ha ricordato che la nozione di impresa, nell’ambito del diritto della concorrenza, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo, anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche e qualora tale entità economica consista in un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista dall’art. 81, n. 1, CE. Il Tribunale ha parimenti rilevato che, quando un gruppo di società costituisce una sola ed unica impresa, la Commissione può imputare la responsabilità di un’infrazione commessa dall’impresa stessa ed infliggere un’ammenda alla società responsabile dell’azione del gruppo nell’ambito dell’infrazione.

85      Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda la sentenza HFB e a./Commissione, citata supra, considerato che dal punto 343 della sentenza impugnata emerge come il Tribunale abbia fatto riferimento a tale sentenza unicamente a titolo di esempio al fine di illustrare la pertinenza, ai fini della valutazione della sussistenza di un’unità economica, di taluni elementi di fatto, quali, in particolare, lo svolgimento da parte della stessa persona di funzioni chiave in seno agli organi di amministrazione delle società del gruppo nonché il fatto che tale persona rappresentasse, in occasione delle riunioni del club dei direttori, le singole società, e che a queste ultime sia stata attribuita un’unica quota nell’ambito dell’intesa.

86      Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto laddove ha affermato che le società appartenenti alla famiglia Knauf costituiscono un’entità economica.

87      Per quanto attiene al ruolo della ricorrente in seno al gruppo Knauf, il Tribunale ha rilevato, al punto 358 della sentenza impugnata, che nel corso della fase amministrativa del procedimento essa si è presentata quale unico interlocutore della Commissione, senza mai contestare tale status nell’ambito di tale procedimento. Al successivo punto 359 il Tribunale ha constatato che, sebbene emergesse che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva considerato che l’infrazione riguardasse l’intero gruppo Knauf e che, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione medesima, la ricorrente non potesse ignorare di poter essere la destinataria di una decisione finale dell’istituzione, essa ha tuttavia risposto a quest’ultima senza rimettere in discussione il suo ruolo di società responsabile per l’azione del detto gruppo nell’ambito dell’infrazione.

88      Al punto 360 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che, alla luce di tale situazione, spettava alla ricorrente reagire nell’ambito della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poterlo più fare in seguito, dimostrando che, malgrado gli elementi rilevati dalla Commissione, l’infrazione commessa dalle società del gruppo Knauf non le era imputabile.

89      Si deve osservare a tal riguardo, come correttamente fatto valere dalla ricorrente, che, per quanto attiene all’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone al destinatario della comunicazione degli addebiti di contestare i suoi singoli elementi di fatto o di diritto nel corso della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poterlo più fare successivamente in sede giurisdizionale.

90      Infatti, pur se il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un’impresa durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla Commissione può costituire un elemento di prova integrativo ai fini dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale, esso non può limitare l’esercizio stesso del diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale, diritto attribuito ad una persona fisica o giuridica dall’art. 263, quarto comma, TFUE.

91      In assenza di fondamento normativo espressamente previsto al riguardo, una limitazione del genere risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa. Si deve rilevare, d’altronde, che il diritto ad un ricorso effettivo e all’accesso ad un giudice imparziale è garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che, a termini dell’art. 6, n. 1, primo comma, TUE, possiede lo stesso valore giuridico dei Trattati. Ai sensi dell’art. 52, n. 1, di tale Carta, qualsiasi limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà da essa riconosciuti dev’essere prevista ex lege.

92      Conseguentemente, il Tribunale, laddove ha affermato che spettava alla Knauf reagire nel corso della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poterlo più fare successivamente dinanzi ai giudici dell’Unione, è incorso in un errore di diritto.

93      Conseguentemente, si deve, da un lato, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato, al punto 362 della sentenza medesima, che la ricorrente era la società responsabile del gruppo Knauf nell’ambito dell’infrazione e, dall’altro, respingere l’impugnazione quanto al resto.

 Sul motivo di ricorso dinanzi al Tribunale relativo alla violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

94      Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Tale ipotesi ricorre nella specie.

95      Per quanto attiene al ruolo della ricorrente in seno al gruppo Knauf, occorre esaminare se la Commissione sia incorsa in un errore di valutazione laddove l’ha ritenuta unica responsabile per l’azione delle società del gruppo stesso, che costituiscono complessivamente un’unità economica, come rilevato supra al punto 86.

96      Dall’organigramma fornito dalla ricorrente in risposta ad un quesito scritto del Tribunale emerge che, nel 2001, al vertice del detto gruppo si trovavano tre società, vale a dire la ricorrente, la GKV e la Knauf Fiber Glass GmbH. Quest’ultima, il cui centro di attività è collocato negli Stati Uniti, non era tuttavia attiva sul mercato del cartongesso.

97      Lo stesso organigramma rivela che la GKV detiene, direttamente o indirettamente, decine di società, di cui molte attive sul mercato medesimo.

98      Occorre quindi verificare se la Commissione potesse fondatamente imputare la responsabilità dell’infrazione di cui trattasi alla Knauf e non alla GKV.

99      La questione troverebbe risposta affermativa se quest’ultima non potesse determinare in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato di cui trattasi.

100    Al fine di stabilire se una società determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano la società stessa e quella del gruppo medesimo considerata responsabile per le azioni del gruppo, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo tassativo (v., per analogia, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, citata supra, punto 74).

101    Nella specie, in primo luogo, è pacifico che la GKV è solo una società holding, senza personale, che amministra le società di partecipazione da essa detenuta per conto dei 22 soci suoi titolari, ove tale constatazione non è stata censurata dalla Knauf.

102    In secondo luogo, dal punto 497 della decisione controversa emerge che la GKV dipende, quanto meno in parte, dalla Knauf tanto con riguardo ai suoi locali quanto al suo personale, ove nemmeno tale rilievo è stato contestato dalla ricorrente.

103    In terzo luogo, è pacifico che la Knauf costituisce la sola società del gruppo omonimo attivo sul mercato di cui trattasi non gestita dalla GKV.

104    In quarto luogo, la maggior parte dei documenti del gruppo Knauf reperiti dalla Commissione durante le verifiche è stata redatta su carta intestata della ricorrente che ne riporta i recapiti. Anche ammesso che tale società possa fondatamente sostenere, come essa ha sostenuto nell’ambito dell’impugnazione, che tali documenti siano stati fotocopiati casualmente o selezionati intenzionalmente dai funzionari della Commissione incaricati delle verifiche, resta il fatto che essa non ha prodotto agli atti alcun elemento idoneo ad avvalorare tale tesi.

105    In quinto luogo, secondo l’organigramma menzionato supra al punto 96, tra le società del gruppo Knauf operanti sul mercato del cartongesso la ricorrente rappresenta la società il cui fatturato pertinente è di gran lunga il più elevato. Tale circostanza evidenzia che la ricorrente svolge un ruolo di importanza preponderante in seno al gruppo, quanto meno per quanto attiene al mercato di cui trattasi.

106    Dalle suesposte considerazione emerge che, in realtà, la GKV non determina in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma dipende al riguardo dalla Knauf.

107    Contrariamente a quanto preteso da quest’ultima, il fatto che alla testa del gruppo Knauf non vi sia una sola persona giuridica non osta a che la ricorrente sia considerata responsabile per le azioni del gruppo.

108    Infatti, la struttura giuridica propria di un gruppo di società, caratterizzata dall’assenza di una sola persona giuridica che si trovi al vertice del gruppo stesso, non è determinante qualora tale struttura non rifletta il funzionamento effettivo e la reale organizzazione del gruppo stesso.

109    Conseguentemente, l’assenza di rapporti giuridici di subordinazione tra la ricorrente e la GKV non può rimettere in discussione la conclusione secondo cui la prima delle dette due società dev’essere considerata responsabile per le azioni del gruppo Knauf, atteso che è pacifico che, in realtà, la GKV non determina autonomamente la propria condotta sul mercato del cartongesso.

110    Ne consegue che la Commissione, laddove ha ritenuto che la ricorrente dovesse essere considerata responsabile di tutte le azioni del gruppo Knauf, non è incorsa in alcun errore di valutazione.

111    Conseguentemente, il quarto motivo di ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, attinente alla violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dev’essere respinto.

 Sulle spese

112    A termini dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

113    A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento medesimo, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto del successivo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento stesso, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

114    Nella specie, considerato che la Knauf e la Commissione sono rimaste parzialmente soccombenti nell’ambito dell’impugnazione, appare opportuno decidere che ognuna delle parti sopporti le proprie spese inerenti al presente grado di giudizio.

115    Per contro, considerato che il ricorso di annullamento proposto dalla Knauf è stato respinto, dev’essere confermato il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte concernente le spese relative al primo grado del giudizio.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2008, causa T‑52/03, Knauf Gips/Commissione, è annullata nella parte in cui imputa alla Knauf Gips KG la responsabilità per le azioni commesse dalle società appartenenti al gruppo Knauf.

2)      L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)      Il ricorso della Knauf Gips KG diretto all’annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE nei confronti di BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 – Cartongesso), è respinto.

4)      Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese inerenti al presente grado di giudizio, mentre tutte le spese relative al giudizio di primo grado sono mantenute a carico della Knauf Gips KG.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.