Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera prestazione dei servizi — Tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato — Direttiva 98/84 — Dispositivo illecito — Nozione — Dispositivi di decodificazione legalmente immessi sul mercato di uno Stato membro e utilizzati in un altro Stato membro — Esclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/84, art. 2, lett. e)]

2. Libera prestazione dei servizi — Tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato — Direttiva 98/84 — Ambito di applicazione —Normativa nazionale che vieta l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri — Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/84, art. 3, n. 2)

3. Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione delle merci — Normativa nazionale che si ricollega a queste due libertà fondamentali — Esame alla luce di quella tra di esse che presenta carattere principale

(Art. 56 TFUE)

4. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Dispositivi di decodificazione legalmente immessi sul mercato di uno Stato membro e utilizzati in un altro Stato membro per la diffusione di incontri sportivi

(Art. 56 TFUE)

5. Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Lesione della concorrenza — Licenza esclusiva tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale e un ente di radiodiffusione — Divieto di fornire dispositivi di decodificazione di tale diffusione al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza — Inammissibilità

(Art. 101 TFUE)

6. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Riproduzione parziale — Portata

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 2, lett. a)]

7. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, n. 1)

8. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Comunicazione al pubblico — Nozione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 3, n. 1)

9. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 93/83 — Effetti — Liceità degli atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo — Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 93/83)

Massima

1. La nozione di «dispositivo illecito», ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva 98/84, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende né i dispositivi di decodificazione stranieri – che consentono l’accesso ai servizi di radiodiffusione via satellite di un ente di radiodiffusione, che sono fabbricati e commercializzati con l’autorizzazione dell’ente medesimo ma vengono utilizzati, in contrasto con la volontà del medesimo, al di fuori della zona geografica per cui sono stati rilasciati –, né quelli ottenuti o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un falso recapito, né quelli che siano stati utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta l’utilizzazione unicamente a fini privati.

Infatti, tale disposizione definisce la nozione di dispositivo illecito nel senso di qualsivoglia apparecchiatura o programma per elaboratore elettronico «concepiti» o «adattati» al fine di rendere possibile l’accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l’autorizzazione del prestatore dei servizi. Il tenore di tale disposizione si limita quindi alle sole apparecchiature che abbiano costituito oggetto di operazioni manuali o automatizzate anteriormente al loro impiego e che consentano la ricezione di servizi protetti senza il consenso del prestatore dei servizi medesimi. Conseguentemente, tale disposizione riguarda unicamente apparecchiature che siano state fabbricate, manipolate, adattate o riadattate senza l’autorizzazione del prestatore dei servizi e non ricomprende l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri.

I summenzionati dispositivi, invece, sono fabbricati ed immessi sul mercato con l’autorizzazione del prestatore del servizio, non consentono un accesso gratuito ai servizi protetti e non rendono possibile o più agevole eludere una misura tecnologica adottata per proteggere la remunerazione dei servizi stessi, atteso che, nello Stato membro di immissione sul mercato, il corrispettivo è stato assolto.

(v. punti 63-64, 66-67, dispositivo 1)

2. L’art. 3, n. 2, della direttiva 98/84, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, non osta ad una normativa nazionale che impedisca l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un falso recapito, ovvero quelli utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta l’utilizzazione unicamente a fini privati, atteso che una normativa di tal genere non ricade nel settore coordinato da tale direttiva.

(v. punto 74, dispositivo 2)

3. Quando un provvedimento nazionale si ricollega sia alla libera circolazione delle merci sia alla libera prestazione dei servizi, la Corte l’esamina, in linea di principio, con riferimento ad una sola di queste due libertà fondamentali qualora emerga che una delle due è del tutto secondaria rispetto all’altra e possa esserle ricollegata. Sebbene, in materia di telecomunicazioni, questi due aspetti siano spesso strettamente connessi, senza che l’uno possa essere considerato del tutto secondario rispetto all’altro, ciò non vale nel caso in cui una normativa nazionale non sia volta a disciplinare i dispositivi di decodificazione al fine di stabilire i requisiti cui essi devono rispondere ovvero di fissare le condizioni in presenza delle quali essi possono essere venduti, ma li disciplini solamente nella loro qualità di strumenti che consentono agli abbonati di beneficiare dei servizi di radiodiffusione codificati.

(v. punti 78-79, 82)

4. L’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro per effetto della quale siano illecite l’importazione, la vendita e l’utilizzazione, nello Stato membro medesimo, di dispositivi di decodificazione stranieri che consentano l’accesso ad un servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato membro e contenente oggetti protetti dalla normativa di tale primo Stato. Tale conclusione non è inficiata né dalla circostanza che il dispositivo di decodificazione straniero sia stato ottenuto o attivato mediante l’indicazione di una falsa identità e di un falso recapito, con l’intento di eludere la restrizione territoriale in questione, né dalla circostanza che tale dispositivo venga utilizzato a fini commerciali pur essendo riservato ad un uso a fini privati.

Tale restrizione non può essere giustificata con riguardo all’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

È pur vero che gli incontri sportivi rivestono, in quanto tali, un carattere unico e, sotto tal profilo, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di tutela analoga alla tutela delle opere. Tuttavia, dato che la tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto della proprietà intellettuale di cui trattasi garantisce ai titolari di diritti interessati solamente un compenso adeguato, e non il compenso più elevato possibile, per lo sfruttamento commerciale degli oggetti protetti, una simile tutela è garantita qualora i titolari di diritti in questione ricevano un compenso per la radiodiffusione degli oggetti protetti a partire dallo Stato membro di emissione in cui si presume che l’atto di radiodiffusione abbia avuto luogo, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 93/83, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, ed in cui tale compenso adeguato è quindi dovuto, e qualora detti titolari possano richiedere, in tale Stato membro, un importo che tenga conto del numero effettivo e potenziale di telespettatori tanto nello Stato membro di emissione quanto in tutti gli altri Stati membri in cui vengano parimenti ricevute le emissioni contenenti gli oggetti protetti.

Per quanto attiene al supplemento versato dagli enti di radiodiffusione per la concessione di un’esclusiva territoriale, esso è idoneo a determinare differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati, dato che una siffatta compartimentazione ed una tale differenza artificiosa di prezzi sono inconciliabili con lo scopo essenziale del Trattato, consistente nella realizzazione del mercato interno. Ciò premesso, tale supplemento non può più essere considerato quale parte di quell’adeguato compenso che dev’essere garantito ai titolari dei diritti di cui trattasi e, di conseguenza, la sua corresponsione va al di là di quanto è necessario per garantire a tali titolari un adeguato compenso.

(v. punti 100, 106-108, 113-117, 125, 131, dispositivo 3)

5. Le clausole insite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE laddove impongano a detto ente l’obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l’accesso agli oggetti protetti del titolare medesimo ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza stesso.

(v. punto 146, dispositivo 4)

6. L’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione dev’essere interpretato nel senso che il diritto di riproduzione si estende ai frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a condizione che tali frammenti contengano elementi che siano espressione della creazione intellettuale propria degli autori interessati, ove, al fine di verificare la sussistenza di tali elementi, occorre esaminare l’insieme composto dei frammenti simultaneamente riprodotti.

(v. punto 159, dispositivo 5)

7. Gli atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo rispondono ai requisiti indicati all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e possono essere quindi compiuti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore di cui trattasi.

(v. punto 182, dispositivo 6)

8. La nozione di «comunicazione al pubblico», di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che comprende la trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di uno schermo televisivo ed altoparlanti, ai clienti presenti in un bar-ristorante.

Infatti, nel momento in cui una trasmissione di un’opera radiodiffusa viene effettuata in un luogo accessibile al pubblico e rivolta ad un pubblico ulteriore rispetto ai detentori di apparecchi televisivi che, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, ricevono il segnale e seguono le trasmissioni, pubblico ulteriore al quale viene consentito, dal detentore dell’apparecchio televisivo, di godere dell’ascolto o della visualizzazione dell’opera, tale intervento deliberato dev’essere considerato quale atto con cui l’opera in questione viene comunicata ad un pubblico nuovo. Ciò si verifica nel caso della trasmissione di opere radiodiffuse da parte del proprietario di un bar-ristorante ai clienti presenti nel proprio locale, in quanto detti clienti costituiscono un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione dagli autori all’atto dell’autorizzazione della radiodiffusione delle loro opere.

Inoltre, per quanto riguarda la trasmissione dell’opera radiodiffusa ad un «pubblico non presente nel luogo in cui le comunicazioni hanno origine», come si legge nel ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, tale direttiva, analogamente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, non comprende «le rappresentazioni o esecuzioni dirette», vale a dire l’interpretazione di opere dinanzi al pubblico che si trovi in contatto fisico e diretto con l’autore o l’esecutore delle opere stesse. Orbene, tale elemento di contatto fisico e diretto è appunto assente in caso di trasmissione, in un luogo quale un bar-ristorante, di un’opera radiodiffusa per mezzo di uno schermo televisivo ed altoparlanti, al pubblico presente nel luogo della trasmissione ma non presente nel luogo di origine della comunicazione ai sensi del ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva sul diritto d’autore, vale a dire nel luogo della rappresentazione radiodiffusa.

(v. punti 198-203, 207, dispositivo 7)

9. La direttiva 93/83, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, dev’essere interpretata nel senso che essa non incide sulla liceità di atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo.

(v. punto 210, dispositivo 8)