SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 luglio 2009 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”»

Nel procedimento C-189/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 4 aprile 2008, pervenuta in cancelleria l’, nella causa

Zuid-Chemie BV

contro

Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits (relatore) e J.-J. Kasel, giudici

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta e in seguito all’udienza del 23 aprile 2009,

considerate le osservazioni presentate:

per la Zuid-Chemie BV, dall’avv. P. Knijp, advocaat;

per la Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA, dall’avv. M. Polak, advocaat;

per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud-Joët e dal sig. P. van Nuffel, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra la Zuid-Chemie BV (in prosieguo: la «Zuid-Chemie»), un’impresa di produzione di fertilizzanti con sede in Sas van Gent (Paesi Bassi) e la Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA (in prosieguo: la «Philippo’s»), con sede in Essen (Belgio), vertente sulla consegna, effettuata da quest’ultima alla Zuid-Chemie, di un prodotto contaminato utilizzato per la produzione di fertilizzante.

Contesto normativo

3

Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nel suo capo II, sezione 1, recante il titolo «Disposizioni generali»:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

4

L’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento così recita:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

5

L’art. 5 del citato regolamento, contenuto nella sezione 2 dello stesso capo II, dal titolo «Competenze speciali», così dispone:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

3)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

6

La Zuid-Chemie è un’impresa che produce fertilizzanti la quale ha acquistato, nel mese di luglio del 2000, due partite di un prodotto denominato «micromix» dalla HCI Chemicals Benelux BV (in prosieguo: la «HCI»), impresa avente sede a Rotterdam (Paesi Bassi).

7

La HCI, non essendo in grado di produrre essa stessa il micromix, ha ordinato lo stesso alla Philippo’s, fornendole le materie prime necessarie alla fabbricazione di tale prodotto, tranne una di esse. D’accordo con la HCI, la Philippo’s ha acquistato tale materia prima mancante, vale a dire il solfato di zinco, dalla G. J. de Poorter, che agiva col nome di Poortershaven, a Rotterdam.

8

La Philippo’s ha prodotto il micromix nella sua fabbrica situata in Belgio, dove la Zuid-Chemie è andata a ritirare tale prodotto.

9

La Zuid-Chemie ha trasformato detto micromix per produrre varie partite di fertilizzante nella sua fabbrica sita nei Paesi Bassi e ne ha poi venduto e spedito una parte ai propri clienti.

10

È emerso in seguito che il tenore in cadmio del solfato di zinco acquistato dalla Poortershaven era eccessivamente elevato, sicché il fertilizzante non poteva più essere utilizzato o poteva essere utilizzato solo in misura minima, il che, secondo la Zuid-Chemie, le avrebbe cagionato un danno.

11

Il 17 gennaio 2003 la Zuid-Chemie ha citato in giudizio la Philippo’s dinanzi al Rechtbank Middelburg (Paesi Bassi), cui ha chiesto di dichiarare la Philippo’s responsabile del danno di cui è stata vittima e di condannare tale impresa a versarle varie somme a titolo di risarcimento del danno subìto, aumentato degli interessi e delle spese.

12

Con sentenza 10 dicembre 2003 il Rechtbank Middelburg si è dichiarato incompetente a conoscere della controversia di cui era stato investito in quanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» include sia il luogo del fatto generatore del danno («Handlungsort») sia il luogo in cui si è verificato il danno iniziale («Erfolgsort»). Orbene, per quanto riguarda il luogo in cui si è verificato il danno, tale giudice ha ritenuto che il danno iniziale subìto dalla Zuid-Chemie si sia verificato ad Essen, posto che detta impresa ha ivi ritirato il prodotto contaminato.

13

Dinanzi al Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (Corte d’appello dell’Aja), le parti non hanno contestato il fatto che Essen sia il luogo del fatto generatore del danno, dal momento che il micromix contaminato è stato ivi prodotto. Per quanto concerne il luogo in cui è intervenuto il danno, tale giudice ha confermato la sentenza di primo grado. A tal proposito, esso ha ritenuto che l’elemento decisivo fosse il presunto comportamento colposo della Philippo’s e non il fatto che il micromix contaminato avesse provocato la contaminazione del fertilizzante prodotto dalla Zuid-Chemie nei Paesi Bassi. Così, il danno (iniziale) subìto da quest’ultima sarebbe intervenuto ad Essen, posto che il prodotto contaminato le è stato consegnato «franco fabbrica».

14

La Zuid-Chemie ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gerechtshof te ‘s-Gravenhage dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo ha ritenuto che il dibattito vertesse sulla nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, e che fosse necessaria un’interpretazione di tale nozione ai fini della soluzione della controversia di cui era stato investito.

15

In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

In caso di comportamento illecito come quello posto a fondamento della domanda della Zuid-Chemie, quale danno debba essere considerato come il danno iniziale conseguente al comportamento stesso: il danno prodotto a causa della consegna del prodotto difettoso o il danno prodotto con l’uso normale del prodotto, per lo scopo a cui esso era destinato.

2)

In quest’ultima ipotesi, se il luogo in cui si è prodotto siffatto danno possa essere considerato come “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, ai sensi dell’art. 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento [n. 44/2001], solo se il danno consiste in danno fisico a persone o a cose, oppure anche se sia stato subìto (per il momento) soltanto un danno patrimoniale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

16

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una controversia quale quella di cui alla causa principale, i termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» designino il luogo della consegna all’acquirente del prodotto difettoso, ovvero se essi facciano riferimento al luogo in cui è intervenuto il danno iniziale in ragione della normale utilizzazione del prodotto ai fini cui esso è destinato.

17

Per risolvere detta questione occorre ricordare che, da un lato, secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema e delle loro finalità (v., in particolare, sentenze 2 ottobre 2008, causa C-372/07, Hassett e Doherty, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17, nonché , causa C-167/08, Draka NK Cables e a., Racc. pag. I-3477, punto 19).

18

D’altro lato, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce ormai, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti comunitari possono essere qualificate come equivalenti.

19

Orbene, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 rilevanti nella presente causa riflettono la stessa sistematica delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e sono, oltretutto, redatte in termini quasi identici. Alla luce di una siffatta equivalenza, si deve garantire, in conformità al diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, la continuità nell’interpretazione di tali due atti (v. sentenze Draka NK Cables e a., cit., punto 20, nonché 14 maggio 2009, causa C-180/06, Ilsinger, Racc. pag. I-3961, punto 58).

20

Si deve quindi rammentare che la Corte ha già rilevato, nell’interpretare l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, che il sistema delle attribuzioni di competenze di diritto comune, di cui al titolo II di tale Convenzione, è fondato sul principio, sancito dall’art. 2, primo comma, della stessa, in forza del quale le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato (sentenza 10 giugno 2004, causa C-168/02, Kronhofer, Racc. pag. I-6009, punto 12).

21

Solo in deroga a tale principio fondamentale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto il titolo II, sezione 2, della Convenzione di Bruxelles prevede talune competenze speciali, tra cui quella dell’art. 5, punto 3, della Convenzione stessa (sentenza Kronhofer, cit., punto 13).

22

La Corte ha stabilito altresì che tali regole relative alle competenze speciali devono essere interpretate in modo restrittivo, in quanto non consentono un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dalla Convenzione (v. sentenze 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis, Racc. pag. 5565, punto 19; , causa C-433/01, Blijdenstein, Racc. pag. I-981, punto 25, e Kronhofer, cit., punto 14).

23

Tuttavia, per costante giurisprudenza, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un’eventuale responsabilità da delitto o quasi-delitto non coincida con il luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso; ne consegue che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro luogo (v., in particolare, sentenze 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier, detta «Mines de potasse d’Alsace», Racc. pag. 1735, punti 24 e 25; , causa C-167/00, Henkel, Racc. pag. I-8111, punto 44; causa C-18/02, DFDS Torline, Racc. pag. I-1417, punto 40, e Kronhofer, cit., punto 16).

24

In proposito, la Corte ha precisato che la regola di competenza speciale enunciata all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a quest’ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (v. in tal senso, segnatamente, sentenze Mines de potasse d’Alsace, cit., punto 11; 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punto 17; , causa C-68/93, Shevill e a., Racc. pag. I-415, punto 19, e , causa C-364/93, Marinari, Racc. pag. I-2719, punto 10). Infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è normalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (v. sentenza Henkel, cit., punto 46).

25

Se per le parti della causa principale è pacifico, come rilevato al punto 13 di questa sentenza, che Essen è il luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno («Handlungsort»), esse controvertono quanto alla determinazione del luogo in cui il danno si è verificato («Erfolgsort»).

26

Quest’ultimo è, secondo la giurisprudenza citata al punto 23 di questa sentenza, il luogo in cui il fatto implicante un’eventuale responsabilità da delitto o quasi-delitto ha causato un danno.

27

Orbene, il luogo in cui si è prodotto il danno non può essere confuso con quello in cui si è verificato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso, trattandosi in questo caso, infatti, del luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno. Al contrario, il luogo in cui «il danno si è concretato» (v. citate sentenze, Mines de potasse d’Alsace, punto 15, nonché Shevill e a., punto 21) è quello in cui il fatto generatore esplica i suoi effetti dannosi, vale a dire quello in cui il danno cagionato dal prodotto difettoso si manifesta concretamente.

28

Infatti, deve rammentarsi che la giurisprudenza distingue chiaramente tra il danno e il fatto da cui tale danno trae la propria origine, stabilendo in proposito che una responsabilità in materia di delitti o quasi-delitti può esistere solo a condizione che sia possibile accertare un nesso causale fra tali due elementi (v. sentenza Mines de potasse d’Alsace, cit., punto 16).

29

Alla luce delle considerazioni che precedono, il luogo in cui è intervenuto il danno può essere solo la fabbrica della Zuid-Chemie sita nei Paesi Bassi, dove il micromix, che è il prodotto difettoso, è stato trasformato in fertilizzante, cagionando allo stesso un danno materiale che è stato subìto dalla Zuid-Chemie e che va oltre il danno inerente al micromix in quanto tale.

30

Si deve inoltre rilevare che la facoltà attribuita alla Zuid-Chemie di adire i giudici olandesi fa sì, proprio per le ragioni indicate al punto 24 di questa sentenza, che sia il giudice più idoneo a pronunciarsi, consentendo pertanto alla regola di competenza speciale di cui all’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 di produrre il suo effetto utile.

31

È utile ricordare in proposito che la Corte ha ritenuto, nell’interpretare l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles nel senso che tale disposizione ha ad oggetto non solo il luogo dell’evento generatore del danno, ma anche quello in cui il danno è intervenuto, che l’adottare come unico criterio quello del luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno avrebbe come conseguenza la possibile confusione, in un ragguardevole numero di casi, fra i criteri di competenza rispettivamente contemplati dagli artt. 2 e 5, punto 3, della citata Convenzione, di guisa che quest’ultima disposizione risulterebbe priva, sotto tale profilo, di ogni effetto utile (v. citate sentenze Mines de potasse d’Alsace, punti 15 e 20, nonché Shevill e a., punto 22). Infatti, una tale considerazione relativa alla confusione tra criteri di competenza può essere svolta, parimenti, con riferimento all’eventuale assenza di considerazione di un luogo in cui si verifichi il danno che sia diverso da quello del fatto generatore del danno.

32

Dalle considerazioni che precedono risulta che l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una controversia quale quella di cui alla causa principale, i termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» designano il luogo in cui si è verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è destinato.

Sulla seconda questione

33

Nell’ipotesi in cui si risolvesse la prima questione affermando che l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che i termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferiscono al luogo in cui si è verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è destinato, il giudice del rinvio chiede, inoltre, se tale danno debba consistere in un danno fisico alle persone o alle cose o se si possa trattare (in tale fase) di un danno puramente patrimoniale.

34

Deve rammentarsi in proposito, come affermato ai punti 9 e 10 di questa sentenza, che la trasformazione, ad opera della Zuid-Chemie, del micromix contaminato in fertilizzante ha reso quest’ultimo utilizzabile in misura minima, se non addirittura inutilizzabile, il che, a dire della stessa, le ha cagionato un danno.

35

Poiché il danno iniziale subìto dalla Zuid-Chemie consiste quindi in un danno fisico alle cose, si deve necessariamente rilevare che la questione se un danno puramente patrimoniale sarebbe stato sufficiente, in questa fase, per condurre all’interpretazione di cui al punto 32 della presente sentenza presenta natura ipotetica.

36

Alla luce di tale constatazione e tenuto conto della funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (sentenza 18 dicembre 2007, causa C-62/06, ZF Zefeser, Racc. pag. I-11995, punto 15), non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale.

Sulle spese

37

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una controversia quale quella di cui alla causa principale, i termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» designano il luogo in cui si è verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è destinato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.