SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 luglio 2009 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giudiziaria ed esecuzione delle sentenze — Ambito di applicazione — Fallimenti»

Nel procedimento C-111/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia) con decisione 4 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

SCT Industri AB i likvidation

contro

Alpenblume AB,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

per la SCT Industri AB i likvidation, dall’avv. F. Lüning, jur. kand.;

per l’Alpenblume AB, dall’avv. L.-O. Svensson, advokat;

per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, dal sig. J. López-Medel Bascones, in qualità di agente;

per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e D. Pires, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Henshaw, barrister;

per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.-M. Rouchaud-Joët e P. Dejmek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra due società svedesi, la SCT Industri AB (in prosieguo: la «SCT Industri») e l’Alpenblume AB (in prosieguo: l’«Alpenblume»), in merito ad un’azione di rivendicazione della proprietà delle quote sociali di una società austriaca detenute dalla SCT Industri e vendute all’Alpenblume, azione facente seguito ad una sentenza pronunciata da un giudice austriaco che ha dichiarato nullo l’acquisto delle dette quote sociali da parte dell’Alpenblume.

Contesto normativo

3

Il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 così prevede:

«Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

4

Ai sensi del settimo ‘considerando’ del detto regolamento, «[s]i deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti».

5

Il quindicesimo ‘considerando’ di questo stesso regolamento così dichiara:

«Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera “pendente”. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

6

Il diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 dichiara quanto segue:

«È opportuno garantire la continuità tra la [Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»)] e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 [relativo al lavoro d’interpretazione della Corte, nella sua versione riveduta e modificata (GU 1998, C 27, pag. 28)] dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

7

L’art. 1 del detto regolamento definisce il campo di applicazione di tale regolamento. Ai sensi del n. 1 dell’art. 1, il regolamento n. 44/2001 comprende tutte le materie civili e commerciali e non concerne la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

8

L’art. 1, n. 2, lett. b), del detto regolamento così prevede:

«Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(…)

b)

i fallimenti, i concordati e l[e] procedure affini».

9

L’art. 25 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), intitolato «Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni», dispone, ai nn. 1 e 2, quanto segue:

«1.   Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l’articolo 34, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a detta Convenzione.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d’apertura di una procedura d’insolvenza.

2.   Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della Convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi».

10

Ai sensi dell’art. 43 del regolamento n. 1346/2000, «[l]e disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento».

Causa principale e questione pregiudiziale

11

Nel corso del 1993, il Malmö tingsrätt (Tribunale di primo grado di Malmö) ha aperto una procedura concorsuale avverso la SCT Industri. È stato nominato un curatore. Nel corso di tale procedura il curatore ha venduto le quote sociali, cioè il 47%, detenute dalla SCT Industri nel capitale della SCT Hotelbetrieb GmbH, società austriaca cui è succeduta la Scaniahof Ferienwohnungen GmbH (in prosieguo: la «Scaniahof»), all’Alpenblume per l’importo di SEK 2. Quest’ultima società è stata registrata in Austria come proprietaria delle dette quote sociali.

12

Il procedimento collettivo si è concluso nel 1997 senza attivo risultante dalla liquidazione. Il 19 marzo 2002, il Malmö tingsrätt ha ordinato la liquidazione della SCT Industri.

13

Dopo essere stato adito dalla SCT Industri, un tribunale austriaco ha dichiarato che il curatore, nominato in Svezia, non aveva il potere di disporre di beni situati in Austria e ha, di conseguenza, dichiarato nullo l’acquisto delle quote sociali da parte dell’Alpenblume. Pertanto, tale tribunale ha ordinato alla Scaniahof di registrare la SCT Industri come proprietaria delle quote sociali cedute dalla massa fallimentare. L’Alpenblume era presente nel procedimento austriaco come interveniente («Nebenintervenientin»). L’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione; Austria) ha respinto il ricorso («außerordentliche Revision») dell’interveniente il 17 maggio 2004.

14

Il 24 agosto 2004, l’Alpenblume ha adito un tribunale svedese con un’azione di rivendicazione diretta contro la SCT Industri, relativa alle stesse quote sociali, richiedendo che fosse ordinato alla SCT Industri di adottare tutte le misure necessarie, pena l’applicazione di una sanzione, ai fini della registrazione dell’Alpenblume quale legittimo proprietario delle dette quote sociali. Con sentenza , il Malmö tingsrätt, in seguito all’opposizione della convenuta nel procedimento principale, ha constatato che non sussistevano ragioni che ostassero all’esame di tale domanda.

15

La SCT Industri ha impugnato tale decisione, chiedendo il rigetto della domanda. L’Alpenblume ha chiesto la sua conferma. Con sentenza 26 luglio 2005, lo Hovrätt för Skåne och Blekinge (Corte d’appello di Skåne e Blekinge) ha respinto l’appello.

16

Investito dell’impugnazione della SCT Industri, lo Högsta domstolen (Corte di cassazione svedese) ha deciso, con ordinanza 4 marzo 2008, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’esclusione di fallimenti, concordati e procedure affini dal campo di applicazione del regolamento [n. 44/2001], prevista al suo art. 1, n. 2, lett. b), debba essere interpretata nel senso che essa si applica ad una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro (A), relativa alla registrazione di diritti di proprietà su quote sociali di una società con sede nello Stato membro (A), che sono state cedute dal curatore fallimentare di una società con sede nello Stato membro (B), nel caso in cui il giudice abbia fondato la sua decisione sul fatto che lo Stato membro (A), in mancanza di una convenzione internazionale sul mutuo riconoscimento delle procedure di insolvenza, non ammette il potere del curatore fallimentare di disporre di beni situati nel suo territorio».

Sulla questione pregiudiziale

17

Con la sua questione, il giudice del rinvio si interroga, sostanzialmente, in merito al riconoscimento, tra gli Stati membri, di una decisione giudiziaria resa in una causa civile connessa con una procedura d’insolvenza che ha avuto luogo in un altro Stato membro. Più precisamente, tale questione verte sul problema se una decisione con la quale un giudice di uno Stato membro ha dichiarato nulla una cessione di quote sociali effettuata nel contesto di una procedura di insolvenza, in quanto il curatore che aveva ceduto tali quote non era legittimato a disporre degli attivi che si trovavano in tale Stato membro, sia compresa nell’eccezione dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001 applicabile in materia di fallimenti, concordati ed altre procedure simili.

18

Preliminarmente, va rilevato che il regolamento n. 1346/2000 non è applicabile alla procedura oggetto della causa principale, in quanto quest’ultima è stata aperta prima dell’entrata in vigore del detto regolamento.

19

Pertanto, si tratta solo di determinare se una decisione, come quella pronunciata nella causa principale dal tribunale austriaco, ricada sotto il regolamento n. 44/2001, di modo che essa si imporrebbe al giudice del rinvio.

20

A tal proposito, si deve anzitutto rammentare che, per quanto concerne più particolarmente i fallimenti e le altre procedure simili, queste sono state escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles a causa tanto della specificità della materia interessata, la quale necessita di norme particolari, quanto delle profonde divergenze fra le legislazioni degli Stati contraenti [v., in tal senso, sentenza 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain, Racc. pag. 733, punto 3, e relazione del sig. Jenard sulla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1)].

21

Nel contesto della sua giurisprudenza relativa alla Convenzione di Bruxelles, la Corte ha anche dichiarato che un’azione è connessa ad una procedura fallimentare qualora essa derivi direttamente dal fallimento e si inserisca strettamente nell’ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione controllata (v. sentenza Gourdain, cit., punto 4). Un’azione che presenti siffatte caratteristiche non rientra, pertanto, nel campo di applicazione di tale Convenzione.

22

Dalla giurisprudenza risulta anche che, in quanto il regolamento n. 44/2001 ha ormai sostituito la Convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, fatta eccezione per il Regno di Danimarca, l’interpretazione fornita dalla Corte in riferimento a tale Convenzione vale anche per detto regolamento, qualora le sue disposizioni e quelle della Convenzione di Bruxelles possano essere qualificate come equivalenti (v., in particolare, sentenza 14 maggio 2009, causa C-180/06, Ilsinger, Racc. pag. I-3961, punto 41).

23

Orbene, nel sistema istituito dal detto regolamento, l’art. 1, n. 2, lett. b), di quest’ultimo si colloca allo stesso posto e soddisfa la stessa funzione dell’art. 1, secondo comma, punto 2, della Convenzione di Bruxelles. In più, queste due disposizioni sono formulate in termini identici.

24

In considerazione di una simile equivalenza tra una disposizione della Convenzione di Bruxelles e di una disposizione del regolamento n. 44/2001, va osservata, conformemente al diciannovesimo ‘considerando’ di quest’ultima, la continuità dell’interpretazione di questi due strumenti, costituendo una siffatta continuità anche il mezzo per assicurare il rispetto del principio della certezza giuridica che costituisce uno dei loro fondamenti (sentenza Ilsinger, cit., punto 58).

25

Alla luce di quano precede, è quindi l’intensità del legame esistente, ai sensi della giurisprudenza Gourdain, citata, tra un’azione giurisdizionale come quella oggetto della causa principale e la procedura d’insolvenza che è determinante al fine di decidere se trovi applicazione l’esclusione enunciata all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001.

26

Orbene, va constatato che, nella causa principale, tale legame risulta particolarmente stretto.

27

Infatti, da una parte, dalla decisione di rinvio risulta che la controversia principale verte esclusivamente sulla proprietà delle quote sociali che sono state cedute, nell’ambito di una procedura d’insolvenza, da un curatore sulla base di disposizioni, come quelle stabilite dalla legge svedese sulle procedure concorsuali (Konkurslagen) n. 672 del 1987 (SFS 1987, n. 672), che derogano alle norme generali del diritto civile e, particolarmente, del diritto della proprietà. Segnatamente, siffatte disposizioni prevedono che, in caso di insolvenza, il debitore perda il diritto di disporre liberamente dei suoi beni e che spetti al curatore amministrare, per conto dei creditori, i beni che compongono la massa fallimentare, anche effettuando le necessarie operazioni di cessione.

28

In altri termini, la cessione oggetto della causa principale, e l’azione di rivendicazione della proprietà alla quale essa ha dato luogo, sono la diretta e indissociabile conseguenza dell’esercizio da parte del curatore, cioè di un soggetto giuridico che interviene unicamente in seguito all’apertura di una procedura concorsuale, di una prerogativa che gli viene attribuita, specificatamente, da disposizioni del diritto nazionale che disciplinano tale tipo di procedura.

29

Questo si riflette, del resto, in particolare nella circostanza che, nella causa principale, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, l’attivo dell’impresa oggetto della procedura d’insolvenza si è accresciuto a seguito della vendita da parte del curatore delle quote sociali in questione.

30

D’altra parte, è pacifico che il motivo per il quale il giudice austriaco, tramite la decisione di cui viene chiesto il riconoscimento dinanzi al giudice del rinvio, ha dichiarato nulla la cessione delle quote sociali oggetto della causa principale concerne proprio e unicamente l’estensione dei poteri del detto curatore nell’ambito di una procedura fallimentare e, particolarmente, la possibilità che egli disponga dei beni che si trovano in Austria. Il contenuto e la portata di tale decisione sono, quindi, intimamente legati allo svolgimento della procedura fallimentare. Tale legame non viene del resto indebolito dal fatto che, nella causa principale, la detta procedura si fosse conclusa alla data dell’introduzione dell’azione di rivendicazione della proprietà dinanzi ai tribunali austriaci.

31

Alla luce di ciò, si deve ritenere che un’azione come quella oggetto della causa principale derivi direttamente da una procedura d’insolvenza e vi si inserisca strettamente, di modo che essa non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 44/2001.

32

In considerazione della specifica situazione giuridica in questione nella causa principale e tenuto conto dello stretto legame esistente tra l’azione pendente dinanzi al giudice del rinvio e la procedura d’insolvenza, i principi enunciati nel secondo, settimo e quindicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 non incidono su tale valutazione.

33

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta che l’eccezione prevista all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretata nel senso che essa si applica ad una decisione resa da un giudice di uno Stato membro A relativamente all’iscrizione del diritto di proprietà sulle quote sociali emesse da una società con sede sociale nello Stato membro A, secondo la quale la cessione delle dette quote deve essere considerata nulla in quanto il giudice dello Stato membro A non riconosce i poteri di un curatore di uno Stato membro B nel quadro di una procedura fallimentare svolta e conclusa nello Stato membro B.

Sulle spese

34

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’eccezione prevista all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che essa si applica ad una decisione resa da un giudice di uno Stato membro A relativamente all’iscrizione del diritto di proprietà sulle quote sociali emesse da una società con sede sociale nello Stato membro A, secondo la quale la cessione delle dette quote deve essere considerata nulla in quanto il giudice dello Stato membro A non riconosce i poteri di un curatore di uno Stato membro B nel quadro di una procedura fallimentare svolta e conclusa nello Stato membro B.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.