5.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spagna) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)/Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(Cause riunite C-261/08 e C-348/08) (1)

(Visti, asilo, immigrazione - Misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne - Art. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE - Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen - Artt. 6 ter e 23 - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Artt. 5, 11 e 13 - Presunzione riguardante la durata del soggiorno - Cittadini di paesi terzi in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro - Normativa nazionale che consente di imporre, a seconda delle circostanze, o una sanzione pecuniaria o l’espulsione)

2009/C 297/11

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Parti

Ricorrenti: María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)

Convenuta: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Interpretazione dell’art. 62, nn. 1 e 2, lett. a), CE e degli artt. 5, 11 e 13 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 502, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1) — Normativa nazionale che consente di sostituire la sanzione di espulsione con il pagamento di un’ammenda

Dispositivo

Gli artt. 6 ter e 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 13 dicembre 2004, n. 2133, che stabilisce l’obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all’apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e del manuale comune, nonché l’art. 11 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perché non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di soggiorno di breve durata ivi applicabili, tale Stato membro non è obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti.


(1)  GU C 209 del 15.8.08

GU C 260 del 11.10.08