SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 giugno 2009

Causa T‑498/07 P

Erika Krcova

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Prolungamento del periodo di prova – Rapporto sul periodo di prova – Licenziamento in esito al periodo di prova – Art. 34 dello Statuto – Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 18 ottobre 2007, causa F‑112/06, Krcova/Corte di giustizia (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Erika Krcova sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Procedura – Motivazione delle sentenze – Portata – Obbligo di pronunciarsi su ciascuna asserita violazione di diritto

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36, e allegato  I, art. 7, n. 1)

2.      Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Redazione tardiva

(Statuto dei funzionari, art. 34)

3.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Atto preparatorio – Rapporto di fine periodo di prova – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 34, 90 e 91)

1.      Anche se l’obbligo, per il Tribunale della funzione pubblica, di motivare le sue decisioni non implica che esso risponda in dettaglio a tutti gli argomenti fatti valere dalle parti, in particolare qualora essi non presentino un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si basino su elementi di prova circostanziati, esso impone, quanto meno, che lo stesso esamini tutte le violazioni di diritti dinanzi ad esso asserite.

(v. punto 35)

Riferimento: Corte 25 ottobre 2007, causa C‑167/06 P, Komninou e a./Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 22)

2.      L’obiettivo dell’art. 34 dello Statuto è quello di garantire che il funzionario in prova possa far valere le sue osservazioni sulle valutazioni del suo valutatore e che l’istituzione disponga poi di un periodo di tempo sufficiente per prendere una decisione relativa alla nomina in ruolo dell’interessato in una data coincidente, per quanto possibile, con la data di scadenza del periodo di prova. Pur se l’inosservanza dei termini fissati all’art. 34 dello Statuto costituisce un’irregolarità alla luce degli obblighi espressi dello Statuto, tale irregolarità, per quanto sia deprecabile, non è tuttavia tale, qualora l’obiettivo perseguito dall’art. 34 dello Statuto sia rispettato, da mettere in discussione la validità di una decisione di licenziamento per insufficienza professionale del funzionario in prova. Ciò non pregiudica a quest’ultimo la possibilità, qualora la detta irregolarità gli abbia causato un danno, di chiederne il risarcimento all’istituzione interessata.

(v. punto 45)

Riferimento: Corte 12 luglio 1973, cause riunite 10/72 e 47/72, di Pillo/Commissione (Racc. pag. 763, punti 23‑25); Corte 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/Commissione (Racc. pag. 1155, punti 8‑10); Tribunale 1° aprile 1992, causa T‑26/01, Kupka-Floridi/CES (Racc. pag. II‑1615, punto 20); Tribunale 5 marzo 1997, causa T‑96/95, Rozand-Lambiotte/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑35 e II‑97, punto 68), e Tribunale 21 settembre 1999, causa T‑98/98, Trigari-Venturin/Centre de traduction (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑821, punto 74)

3.      Il rapporto di fine periodo di prova ha carattere di atto preparatorio dato che si inserisce nell’ambito di una procedura che ha il solo scopo di consentire all’autorità che ha il potere di nomina di adottare una decisione riguardante la nomina in ruolo del funzionario in prova in esito al suo periodo di prova o, eventualmente, il licenziamento di questo per insufficienza professionale. Di conseguenza, la regolarità di un rapporto di fine periodo di prova può essere messa in discussione dall’interessato solo in via incidentale, a sostegno di un ricorso diretto contro la decisione, eventualmente adottata dall’autorità che ha il potere di nomina, di licenziarlo in esito al suo periodo di prova alla luce delle valutazioni negative contenute nel detto rapporto di fine periodo di prova.

(v. punto 56)