ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

11 dicembre 2007

Causa F‑60/07

Joaquin Martin Bermejo

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio alle Comunità – Trasferimento al regime comunitario – Calcolo delle annualità – Art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Abrogazione di disposizioni relative alla conversione monetaria dell’importo trasferito»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Martin Bermejo chiede l’annullamento della decisione della Commissione 27 settembre 2006 con cui è fissato l’abbuono di annualità di pensione comunitaria risultante dal trasferimento dei diritti a pensione da lui maturati prima di entrare in servizio alle Comunità.

Decisione: Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Identità di petitum e di causa petendi

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio alle Comunità – Trasferimento al regime comunitario

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, n. 2; regolamento del Consiglio n. 1103/97, art. 3)

1.      Anche se la norma sancita all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che risulti manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura che si applica, in quanto tale, sin dalla data della sua entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, lo stesso non vale per le norme sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, considerare manifestamente irricevibile un ricorso e che possono essere solo quelle applicabili alla data di presentazione del ricorso.

(v. punto 25)

2.      Sotto pena di irricevibilità, le conclusioni del ricorso devono contenere censure fondate sulla stessa causa di quelle dedotte nel reclamo e un motivo sollevato dinanzi al giudice comunitario deve essere già stato fatto valere nell’ambito del procedimento precontenzioso.

La regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso non deve tuttavia essere applicata in maniera restrittiva, ma in uno spirito di apertura. In particolare, il contenuto del reclamo non ha lo scopo di vincolare, in modo rigoroso e definitivo, la fase contenziosa, a condizione che l’atto introduttivo del giudizio non modifichi la causa petendi né il petitum del reclamo, e le censure fatte valere nel reclamo possano essere sviluppate mediante motivi e argomenti non figuranti necessariamente nel reclamo ma ad esso strettamente ricollegati.

(v. punti 35-37 e 39)

Riferimento:

Corte: 23 aprile 2002, causa C‑62/01 P, Campogrande/Commissione (Racc. pag. I‑3793, punto 35)

Tribunale di primo grado: 30 marzo 1993, causa T‑4/92, Vardakas/Commissione (Racc. pag. II‑357, punto 16); 8 giugno 1995, causa T‑496/93, Allo/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑127 e II‑405, punto 27); 9 luglio 1997, causa T‑4/96, S/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑1125, punto 99); 1° aprile 2004, causa T‑312/02, Gussetti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑547, punti 47 e 48), e 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑465, punto 90)

3.      La caratteristica propria di una nuova norma è quella di operare una distinzione tra le persone che rientravano nell’ambito di applicazione della norma anteriore e le persone che rientrano nell’ambito di applicazione di tale nuova norma a partire dall’entrata in vigore di quest’ultima. Una siffatta distinzione non viola, in quanto tale, il principio di non discriminazione, salvo rendere impossibile ogni modifica della legge. Dato che la Commissione poteva modificare, senza che vi ostasse il regolamento sull’introduzione dell’euro, le disposizioni generali di esecuzione dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in particolare per precisare le modalità di applicazione delle disposizioni dello Statuto entrate in vigore il 1° maggio 2004, la disparità di trattamento tra i funzionari che hanno beneficiato di un meccanismo di conversione monetaria, abrogato dalle dette disposizioni generali di esecuzione, e quelli che, a seguito di tale abrogazione, sono stati privati del detto meccanismo non può, in quanto tale – in mancanza di qualsiasi contestazione circostanziata degli effetti giuridici delle norme in questione nel tempo o sulla situazione dei funzionari ad esse assoggettati – configurare una violazione del principio di uguaglianza.

(v. punti 55 e 56)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 16 febbraio 2007, causa F‑115/05, Vienne e a./Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59)