SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

28 aprile 2009 ( *1 )

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Protocollo n. 10 su Cipro — Sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nelle zone sulle quali il governo cipriota non esercita alcun controllo effettivo — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Decisione pronunciata da un giudice cipriota avente sede nella zona su cui il suddetto governo esercita un controllo effettivo e relativa ad un bene immobile situato al di fuori di tale zona — Artt. 22, punto 1, 34, punti 1 e 2, 35, n. 1, e 38, n. 1, di detto regolamento»

Nel procedimento C-420/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 28 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 13 settembre 2007, nella causa

Meletis Apostolides

contro

David Charles Orams,

Linda Elizabeth Orams,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič e A. Ó Caoimh, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 settembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Apostolides, dal sig. T. Beazley, QC, e dal sig. C. West, barrister, incaricati dal sig. S. Congdon, solicitor, e dal sig. C. Candounas, advocate,

per il sig. e la sig.ra Orams, dalla sig.ra C. Booth e dal sig. N. Green, QC, nonché dai sigg. A. Ward e B. Bhalla, barristers;

per il governo cipriota, dal sig. P. Clerides, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Anderson, QC, e dalla sig.ra M. Demetriou, barrister;

per il governo greco, dalle sig.re A. Samoni-Rantou e S. Chala nonché dal sig. G. Karipsiadis, in qualità di agenti;

per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Hoffmeister e dalla sig.ra A.-M. Rouchaud, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La questione pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, del Protocollo n. 10 su Cipro dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 955; in prosieguo: il «Protocollo n. 10») nonché, dall’altro, di taluni aspetti del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Apostolides, cittadino cipriota, e i coniugi Orams, una coppia di cittadinanza britannica (in prosieguo: i «coniugi Orams»), in merito al riconoscimento e all’esecuzione nel Regno Unito, sulla scorta del regolamento n. 44/2001, di due decisioni pronunciate dall’Eparchiako Dikastirio tis Lefkosias (Tribunale distrettuale di Nicosia, Cipro).

Contesto normativo

Il diritto comunitario

Il Protocollo n. 10

3

Il Protocollo n. 10 è così formulato:

«LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

ribadendo il loro impegno a raggiungere una soluzione globale della questione di Cipro, coerente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché il loro fermo sostegno agli sforzi compiuti a tal fine dal Segretario Generale delle Nazioni Unite,

considerando che tale soluzione globale della questione di Cipro non è stata ancora raggiunta,

considerando che è pertanto necessario prevedere la sospensione dell’applicazione dell’acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo,

considerando che, qualora si pervenga ad una soluzione della questione di Cipro, tale sospensione sarà revocata,

considerando che l’Unione europea è pronta a prendere in considerazione i termini di una siffatta soluzione conformemente ai principi che sono alla base dell’Unione europea,

considerando che è necessario prevedere a quali condizioni le pertinenti disposizioni di diritto comunitario si applicheranno alla linea tra le summenzionate zone, da un lato e entrambe le zone in cui il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altro,

desiderando che l’adesione di Cipro all’Unione europea sia proficua per tutti i cittadini ciprioti e promuova la pace e la riconciliazione civili,

considerando pertanto che nulla nel presente Protocollo osta all’adozione di misure finalizzate a tale scopo,

considerando che siffatte misure non pregiudicano l’applicazione dell’acquis alle condizioni stabilite nel trattato di adesione in nessuna altra parte della Repubblica di Cipro,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1.   L’applicazione dell’acquis è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

2.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, decide in merito alla revoca della sospensione di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali le disposizioni di diritto comunitario si applicano alla linea che separa le zone di cui all’articolo 1 e le zone sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

2.   I confini tra la zona orientale di sovranità e le zone di cui all’articolo 1 sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità ai fini della parte IV dell’allegato del Protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro per tutta la durata della sospensione dell’applicazione dell’acquis ai sensi dell’articolo 1.

Articolo 3

1.   Nulla nel presente Protocollo osta all’adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone di cui all’articolo 1.

2.   Siffatte misure non pregiudicano l’applicazione dell’acquis alle condizioni stabilite nel trattato di adesione in qualsiasi altra parte della Repubblica di Cipro.

Articolo 4

Qualora sia trovata una soluzione, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti dei termini relativi all’adesione di Cipro all’Unione europea riguardo la comunità turco-cipriota».

Il regolamento n. 44/2001

4

I ‘considerando’ dal sedicesimo al diciottesimo del regolamento n. 44/2001 enunciano quanto segue:

«(16)

La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17)

La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.

(18)

Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività».

5

L’art. 1, n. 1, del suddetto regolamento prevede che:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

6

A termini dell’art. 2 dello stesso regolamento:

«1.   Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

2.   Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».

7

L’art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 6, intitolata «Competenze esclusive», del capo II dello stesso, dispone quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1)

in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Tuttavia in materia di contratti d’affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l’affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l’affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro».

8

L’art. 34 del suddetto regolamento così recita:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2)

se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

3)

se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

4)

se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».

9

L’art. 35 dello stesso regolamento ha il seguente tenore:

«1.   Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.

2.   Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.

3.   Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».

10

L’art. 38 del regolamento n. 44/2001 prevede che:

«1.   Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

2.   Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata».

11

L’art. 45 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«1.   Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.

2.   In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

Il diritto nazionale

12

In base alla normativa nazionale i diritti di proprietà fondiaria afferenti alle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di tale Stato membro non esercita un controllo effettivo (in prosieguo: la «zona nord») restano validi e attuali nonostante l’invasione del territorio cipriota ad opera delle milizie turche nel 1974 e dell’occupazione militare di una parte del suddetto Stato che ne è seguita.

13

In forza dell’art. 21, n. 2, della legge 14/60 sui tribunali, nella sua versione applicabile alla causa principale, allorché un ricorso verte su una qualsiasi materia afferente ad un bene immobile, «tale ricorso viene proposto dinanzi all’Eparchiako Dikastirio del distretto ove il bene di cui è causa è ubicato».

14

Con ordinanza dell’Anotato Dikastirio tis Kypriakis Dimokratias (Corte suprema della Repubblica di Cipro) pubblicata il 13 settembre 1974 nell’Episimi Efimerida tis Kypriakis Dimokratias (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro), cioè dopo l’invasione della zona nord, i distretti di Cirene e di Nicosia sono stati accorpati.

15

In forza della normativa cipriota, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio a un coniuge mediante la consegna di tale atto all’altro coniuge è valida. Se il convenuto non si costituisce entro dieci giorni dalla notifica dell’atto introduttivo, il ricorrente ha la facoltà di chiedere la pronuncia di una sentenza in contumacia. La costituzione in giudizio è un atto che non implica la presentazione di motivi di difesa.

16

Il ricorso per annullamento di una sentenza contumaciale impone al ricorrente l’onere di dimostrare che dispone di una difesa prima facie ammissibile («arguable defence»).

Causa principale e questioni pregiudiziali

17

Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio verte sul riconoscimento e sull’esecuzione nel Regno Unito, in base al regolamento n. 44/2001, di due sentenze dell’Eparchiako Dikastirio tis Lefkosias (in prosieguo: le «sentenze controverse») emesse relativamente all’azione intentata contro i coniugi Orams dal sig. Apostolides attinente a un bene immobile (in prosieguo: il «bene immobile»).

18

Il bene immobile è ubicato a Lapta, nel distretto di Cirene, che fa parte della zona nord. Esso era di proprietà della famiglia del sig. Apostolides, la quale l’occupava prima che le milizie turche invadessero Cipro nel 1974. In quanto appartenente alla comunità greco-cipriota, la famiglia del sig. Apostolides fu costretta ad abbandonare la propria abitazione e a stabilirsi nella zona dell’isola effettivamente controllata dal governo cipriota (in prosieguo: la «zona controllata dal governo»).

19

I coniugi Orams affermano di aver acquistato il bene immobile nel 2002 in buona fede da un terzo, il quale lo aveva a sua volta acquistato dalle autorità della Repubblica turca di Cipro del Nord, soggetto che, finora, non è stata riconosciuta da nessuno Stato ad eccezione della Repubblica di Turchia. I successivi trasferimenti del bene sarebbero stati conformi alle leggi di questo soggetto. Sul bene immobile i coniugi Orams hanno costruito una villa ove trascorrono frequenti soggiorni, divenuta la loro dimora di vacanza.

20

Fino al mese di aprile dell’anno 2003 la circolazione delle persone tra la zona nord e la zona controllata dal governo è stata limitata.

21

Il 26 ottobre 2004 l’Eparchiako Dikastirio tis Lefkosias, giudice cipriota avente sede nella zona controllata dal governo, ha emesso gli atti introduttivi del giudizio relativi all’azione intentata dal sig. Apostolides nei confronti dei coniugi Orams. I suddetti atti, ossia uno per ciascun coniuge, sono stati notificati in loco lo stesso giorno, presso l’indirizzo di ubicazione del bene immobile, da un ufficiale giudiziario del predetto organo giurisdizionale. Gli atti sono stati entrambi notificati mediante consegna alla sig.ra Orams in persona, la quale si è rifiutata di sottoscrivere la relata di notifica di cui all’atto in discorso.

22

L’ufficiale giudiziario ha omesso di informare la sig.ra Orams della propria qualità nonché della natura dei documenti dallo stesso consegnati che erano redatti in greco, lingua che i coniugi Orams non comprendono. La sig.ra Orams si è peraltro resa conto che i documenti in parola avevano carattere ufficiale ed erano di natura legale.

23

Sul frontespizio dell’atto e in lingua greca ciascuno degli atti introduttivi del giudizio indicava che, per scongiurare la pronuncia di una sentenza contumaciale, era necessario costituirsi entro dieci giorni dalla notifica dinanzi all’Eparchiako Dikastirio tis Lefkosias.

24

Nonostante le difficoltà incontrate per reperire nella zona nord un avvocato che conoscesse il greco e che fosse abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici della zona controllata dal governo, la sig.ra Orams è riuscita a procurarsi l’assistenza di un avvocato con tali caratteristiche, il quale ha assunto l’incarico di comparire in giudizio a suo nome l’8 novembre 2004. Questi però non si è presentato dinanzi al predetto giudice alla data indicata, bensì soltanto il giorno successivo.

25

Il 9 novembre 2004, non risultando alcuna costituzione in giudizio per i coniugi Orams, l’Eparchiako Dikastirio tis Lefkosias ha pronunciato una sentenza contumaciale in merito alla domanda del sig. Apostolides. Lo stesso giorno detto giudice ha respinto il mandato presentato dall’avvocato della sig.ra Orams, poiché era redatto in inglese anziché in greco o turco.

26

In base alla decisione di rinvio, la sentenza pronunciata in contumacia dall’Eparchiako Dikastirio tis Lefkosias ingiunge ai coniugi Orams di:

demolire la villa, la piscina e la recinzione costruiti sul bene immobile;

immettere immediatamente il sig. Apostolides nel libero possesso del bene immobile;

versare al sig. Apostolides diversi importi a titolo di risarcimento dei danni a titolo straordinario e a titolo di risarcimento per il mancato guadagno mensile, vale a dire i canoni d’affitto, comprensivi degli interessi, fino al completo adempimento della sentenza;

astenersi dal protrarre illeciti accessi al bene immobile, personalmente o tramite propri mandatari, e

corrispondere diversi importi a titolo di spese del procedimento comprensivi degli interessi.

27

Il 15 novembre 2004 i coniugi Orams hanno impugnato tale sentenza. Con sentenza 19 aprile 2005, sentite le argomentazioni e assunte le prove presentate da questi ultimi e dal sig. Apostolides, l’Eparchiako Dikastirio tis Lefkosias ha respinto l’opposizione dei coniugi Orams con la motivazione, essenzialmente, che essi non avevano delineato una difesa prima facie ammissibile per contestare il titolo di proprietà del sig. Apostolides. Le spese del ricorso sono state poste a carico dei coniugi Orams.

28

Questi ultimi hanno presentato appello avverso la sentenza di rigetto della loro opposizione, appello che è stato a sua volta respinto dall’Anotato Dikastirio tis Kypriakis Dimokratias con sentenza 21 dicembre 2006.

29

Il 18 ottobre 2005 il sig. Apostolides ha prodotto i documenti necessari in Inghilterra per chiedere, ai sensi del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze di cui è causa. Con ordinanza 21 ottobre 2005 un Master della High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Magistrato di secondo grado d’Inghilterra e del Galles per questioni di diritto civile, commerciale e della navigazione) ha dichiarato l’esecutorietà delle decisioni in Inghilterra in forza dello stesso regolamento.

30

A seguito dell’impugnazione di tale ordinanza ad opera dei coniugi Orams ai sensi dell’art. 43 del regolamento n. 44/2001, un giudice della High Court of Justice ne ha pronunciato l’annullamento con decisione 6 settembre 2006. Il sig. Apostolides ha interposto appello avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio in forza dell’art. 44 del predetto regolamento.

31

In tale contesto, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Corte d’appello civile d’Inghilterra e del Galles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

(…) Se il fatto di sospendere l’applicazione dell’acquis comunitario nella zona nord, invocando l’art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 (…), precluda a un giudice di uno Stato membro di riconoscere e di eseguire una decisione, emessa da un giudice della Repubblica di Cipro avente sede nella zona controllata dal governo locale, riguardante un bene immobile ubicato nella zona nord, quando il riconoscimento e l’esecuzione in questione sono richiesti ai sensi del regolamento (…) n. 44/2001 (…) che rientra nell’acquis comunitario;

2)

Se l’art. 35, n. 1, del regolamento n. 44/2001 autorizzi o obblighi un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa dai giudici di un altro Stato membro riguardante un bene immobile ubicato in una zona di quest’ultimo Stato membro sulla quale il governo di tale Stato non esercita un controllo effettivo. In particolare, se una siffatta decisione sia in contrasto con l’art. 22 del regolamento n. 44/2001;

3)

Se ad una decisione di un giudice di uno Stato membro, avente sede in una zona di quello Stato sulla quale il governo di tale Stato esercita un controllo effettivo, relativa a un bene immobile ubicato in una zona sulla quale il governo di detto Stato non esercita un controllo effettivo, possa essere negato riconoscimento o esecuzione ai sensi dell’art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, adducendo che da un punto di vista pratico alla decisione non può essere data esecuzione nel territorio sul quale si trova il bene immobile, sebbene essa abbia efficacia esecutiva nella zona dello Stato membro soggetta al controllo del governo;

4)

Qualora

sia stata emessa una sentenza in contumacia nei confronti di un convenuto;

il convenuto abbia quindi impugnato dinanzi al giudice d’origine la sentenza in contumacia; ma

la sua domanda non sia stata accolta, dopo un contraddittorio completo ed equo, con la motivazione che il convenuto non aveva presentato una difesa prima facie ammissibile (necessaria ai sensi del diritto prima di ottenere l’annullamento di una siffatta sentenza),

se il convenuto possa opporsi all’esecuzione dell’originaria sentenza in contumacia o della pronuncia relativa alla domanda di annullamento ai sensi dell’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001, adducendo che la domanda giudiziale non gli è stata notificata in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese prima dell’emanazione dell’originaria sentenza in contumacia. Se rilevi il fatto che in sede di udienza ci si sia limitati ad esaminare i motivi che il convenuto opponeva alla domanda;

5)

Quali fattori siano rilevanti ai fini dell’applicazione del criterio previsto all’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 rispetto alla questione se al convenuto contumace «la domanda giudiziale od un atto equivalente [fosse] stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese». In particolare:

a)

se, quando la notifica ha effettivamente portato all’attenzione del convenuto la domanda giudiziale, sia utile prendere in considerazione le azioni (o le omissioni) del convenuto o dei suoi avvocati successive alla notifica;

b)

quale sia l’impatto di una determinata condotta del convenuto o dei suoi avvocati o delle difficoltà da questi incontrate;

c)

se incida il fatto che l’avvocato del convenuto avrebbe potuto costituirsi in giudizio prima che venisse emanata la sentenza in contumacia».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

32

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nella zona nord, previsto dall’art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10, osti all’applicazione del regolamento n. 44/2001 ad una decisione pronunciata da un giudice cipriota avente sede nella zona controllata dal governo, ma relativa ad un bene immobile ubicato nella suddetta zona nord.

33

Anzitutto occorre rilevare che l’atto di adesione di un nuovo Stato membro si fonda essenzialmente sul principio generale dell’applicazione immediata e integrale delle disposizioni del diritto comunitario a tale Stato, mentre deroghe sono ammesse solo e in quanto previste espressamente da disposizioni transitorie (v., in tal senso, sentenza 9 dicembre 1982, causa 258/81, Metallurgiki Halyps/Commissione, Racc. pag. 4261, punto 8).

34

A questo riguardo il Protocollo n. 10 costituisce una deroga transitoria al principio illustrato al punto precedente, avente il suo fondamento nell’eccezionalità della situazione presente a Cipro.

35

Tuttavia, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 35 delle sue conclusioni, le disposizioni contenute in un atto di adesione che consentono deroghe alle norme del Trattato CE devono essere interpretate restrittivamente alla luce delle disposizioni del Trattato interessate ed essere limitate a quanto assolutamente necessario per conseguire l’obiettivo che si prefiggono (v., per analogia, sentenze 29 marzo 1979, causa 231/78, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 1447, punto 13; 23 marzo 1983, causa 77/82, Peskeloglou, Racc. pag. 1085, punto 12; 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 26; 14 dicembre 1989, causa C-3/87, Agegate, Racc. pag. 4459, punto 39, nonché 3 dicembre 1998, causa C-233/97, KappAhl, Racc. pag. I-8069, punto 18.)

36

Nella causa principale la deroga prevista dal Protocollo n. 10 non può essere interpretata nel senso che osta all’applicazione del regolamento n. 44/2001 alle sentenze in questione pronunciate dal giudice cipriota.

37

Difatti, da un’interpretazione letterale dell’art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 si evince che la sospensione che esso contempla è circoscritta all’applicazione dell’acquis comunitario nella zona nord. Invece, le sentenze oggetto della causa principale e rispetto alle quali il sig. Apostolides ha presentato istanza di riconoscimento sono state pronunciate da un giudice avente sede nella zona controllata dal governo.

38

La circostanza che tali sentenze riguardino un bene immobile posto nella zona nord non osta all’interpretazione di cui al punto precedente, atteso che, da un lato, essa non annulla l’obbligo di applicare il regolamento n. 44/2001 nella zona soggetta al controllo del governo e, dall’altro, essa non implica neppure che detto regolamento venga per tale motivo applicato nella predetta zona nord (v., per analogia, sentenza 1o marzo 2005, causa C-281/02, Owusu, Racc. pag. I-1383, punto 31).

39

Alla luce di quanto precede occorre risolvere la prima questione dichiarando che la sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nella zona nord, prevista dall’art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10, non osta all’applicazione del regolamento n. 44/2001 ad una decisione pronunciata da un giudice cipriota avente sede nella zona controllata dal governo, ma relativa ad un bene immobile situato in tale zona nord.

Sulla seconda, terza, quarta e quinta questione

40

Per quanto attiene alla seconda, terza, quarta e quinta questione, si deve precisare che la Commissione prospetta la possibilità che la causa non rientri nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001. Una simile affermazione pone la necessità di verificare se la causa principale possa considerarsi «materia civile e commerciale» ai sensi dell’art. 1 di detto regolamento.

41

In proposito è d’uopo rammentare che, per assicurare nella misura del possibile l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento n. 44/2001 per gli Stati membri e per le persone interessate, la nozione di «materia civile e commerciale» non deve essere intesa come un mero rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro Stato coinvolto. Tale nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, alla ratio ed all’impianto sistematico del predetto regolamento e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali (v. sentenze 14 ottobre 1976, causa 29/76, LTU, Racc. pag. 1541, punto 3; 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer, Racc. pag. 3807, punto 7; 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag, Racc. pag. I-1963, punto 18; 15 maggio 2003, causa C-266/01, Préservatrice foncière TIARD, Racc. pag. I-4867, punto 20; 18 maggio 2006, causa C-343/04, ČEZ, Racc. pag. I-4557, punto 22, nonché 15 febbraio 2007, causa C-292/05, Lechouritou e a., Racc. pag. I-1519, punto 29).

42

L’interpretazione autonoma della nozione di «materia civile e commerciale» porta ad espungere talune decisioni giurisdizionali dall’ambito d’applicazione del regolamento n. 44/2001, in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite (v. sentenze citate LTU, punto 4; Rüffer, punto 14; Préservatrice foncière TIARD, punto 21; ČEZ, punto 22, nonché Lechouritou e a., punto 30).

43

La Corte ha altresì dichiarato che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano essere sussunte nella nozione in discorso, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio (v. sentenze citate LTU, punto 4; Rüffer, punto 8; Sonntag, punto 20; Préservatrice foncière TIARD, punto 22, nonché Lechouritou e a., punto 31).

44

Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio da parte di questa di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla materia civile e commerciale ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenze citate LTU, punto 4; Rüffer, punti 9 e 16; Sonntag, punto 22; Préservatrice foncière TIARD, punto 30, nonché Lechouritou e a., punto 34).

45

La causa principale verte su una controversia tra soggetti privati in ordine al risarcimento danni per occupazione illegittima di un bene immobile, al rilascio ed al ripristino dello status quo ante dello stesso nonché alla cessazione di ogni ulteriore illecito. L’azione in tal modo intentata è diretta non già nei confronti di condotte o di procedure che presuppongono una manifestazione di prerogative dei pubblici poteri proveniente da una delle parti della controversia, bensì nei confronti di atti compiuti da soggetti privati.

46

Di conseguenza si deve ritenere che la causa principale si ricolleghi ad una «materia civile e commerciale» ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 44/2001.

Sulla seconda questione

47

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se possa ritenersi che il fatto che una decisione sia pronunciata da un giudice di uno Stato membro, relativamente ad un bene immobile ubicato in una zona di tale Stato sulla quale il governo dello stesso non esercita un controllo effettivo, configuri una violazione della norma sulla competenza enunciata dall’art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e, pertanto, possa giustificare un diniego di riconoscimento o di esecuzione di una simile decisione in applicazione dell’art. 35, n. 1, di detto regolamento.

48

A tale riguardo occorre rilevare che l’art. 22 del regolamento n. 44/2001 contiene un elenco imperativo ed esaustivo dei fori di competenza giurisdizionale internazionale esclusiva degli Stati membri. Tale articolo si limita a designare lo Stato membro i cui giudici sono competenti ratione materiae, senza però ripartire le competenze all’interno dello Stato membro in questione. Spetta a ciascuno Stato membro determinare la propria organizzazione giurisdizionale.

49

Inoltre, il principio del divieto del controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine, di cui all’art. 35, n. 3, del suddetto regolamento — essendo tale controllo ammesso solo rispetto alle disposizioni del n. 1 dello stesso articolo —, preclude che nella causa principale si effettui un controllo della competenza interna dei giudici dello Stato membro d’origine interessato.

50

Conseguentemente, la regola del forum rei sitae prevista dall’art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 riguarda la competenza giurisdizionale internazionale degli Stati membri e non la competenza giurisdizionale interna di questi ultimi.

51

Nella causa principale è pacifico che il bene immobile è sito sul territorio della Repubblica di Cipro e che, pertanto, la regola della competenza prevista dall’art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 sia stata rispettata. Il fatto che il bene immobile si trovi nella zona nord può eventualmente incidere sulla competenza interna dei giudici ciprioti, ma non può aver alcuna rilevanza ai fini del suddetto regolamento.

52

Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 35, n. 1, del regolamento n. 44/2001 non autorizza un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata dai giudici di un altro Stato membro relativamente ad un bene immobile situato in una zona di quest’ultimo Stato sulla quale il governo dello stesso non esercita un controllo effettivo.

Sulla terza questione

53

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il fatto che una decisione pronunciata dai giudici di uno Stato membro relativamente ad un bene immobile situato in una zona di tale Stato sulla quale il governo di quest’ultimo non esercita un controllo effettivo non possa, in pratica, essere eseguita nel luogo in cui si trova il bene immobile configuri un motivo di diniego di riconoscimento o di esecuzione ai sensi dell’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

— Sull’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001

54

A termini dell’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, le decisioni non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto. L’art. 45, n. 1, dello stesso regolamento prevede un’identica fattispecie di diniego d’exequatur.

55

In via preliminare occorre ricordare che l’art. 34 del regolamento n. 44/2001, in quanto configura un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento, deve essere interpretato restrittivamente (v. sentenze 2 giugno 1994, causa C-414/92, Solo Kleinmotoren, Racc. pag. I-2237, punto 20; 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach, Racc. pag. I-1935, punto 21, e 11 maggio 2000, causa C-38/98, Renault, Racc. pag. I-2973, punto 26). Per quanto attiene più in particolare al ricorso alla clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 34, punto 1, di tale regolamento, essa deve applicarsi soltanto in casi eccezionali (v. sentenze 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punto 21; 10 ottobre 1996, causa C-78/95, Hendrikman e Feyen, Racc. pag. I-4943, punto 23; Krombach, cit., punto 21, nonché Renault, cit., punto 26).

56

Sebbene in linea di principio gli Stati membri restino liberi di determinare, in forza della riserva di cui all’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, le esigenze del proprio ordine pubblico, in conformità delle loro concezioni nazionali, i confini di tale nozione rientrano nell’interpretazione di detto regolamento (v. sentenze citate Krombach, punto 22, e Renault, punto 27).

57

Pertanto, benché non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato contraente, essa è, però, tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato membro (sentenze citate Krombach, punto 23, e Renault, punto 28).

58

Al riguardo, occorre rilevare che, vietando la revisione della decisione straniera nel merito, gli artt. 36 e 45, n. 2, del regolamento n. 44/2001 ostano a che il giudice dello Stato richiesto neghi il riconoscimento o l’esecuzione di tale decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se fosse stato investito della controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato di origine (v. sentenze citate Krombach, punto 36, e Renault, punto 29).

59

È ammissibile ricorrere alla clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 solo ove il riconoscimento o l’esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto della revisione della decisione straniera nel merito, la lesione dovrebbe costituire una manifesta violazione di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico (v. sentenze citate Krombach, punto 37, e Renault, punto 30).

60

A tale riguardo, il giudice dello Stato richiesto non può, a pena di rimettere in discussione la finalità del regolamento n. 44/2001, negare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che, in tale decisione, il diritto nazionale o il diritto comunitario sia stato male applicato. Deve invece ritenersi che, in siffatte ipotesi, il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 CE, fornisca una garanzia sufficiente ai soggetti di diritto (v. sentenza Renault, cit., punto 33). In simili ipotesi la clausola dell’ordine pubblico assumerebbe rilevanza solo qualora tale errore di diritto implicasse che il riconoscimento o l’esecuzione della decisione nello Stato richiesto sia ritenuta una violazione manifesta di una regola di diritto fondamentale nell’ordinamento giuridico di detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza Renault, cit., punto 34).

61

Nella causa principale, come rilevato dal sig. Apostolides nonché dai governi cipriota e greco, il giudice del rinvio non ha menzionato alcun principio fondamentale dell’ordinamento giuridico del Regno Unito suscettibile di essere leso dal riconoscimento o dall’esecuzione delle sentenze di cui trattasi.

62

Di conseguenza, dal momento che difetta un principio fondamentale nell’ordinamento giuridico del Regno Unito che possa risultare leso dal riconoscimento o dall’esecuzione delle sentenze di cui trattasi, non sarebbe giustificato alcun diniego di riconoscimento delle stesse in forza dell’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 per il motivo che una decisione — pronunciata dai giudici di uno Stato membro relativamente ad un bene immobile ubicato in una zona di tale Stato sulla quale il governo di questo non esercita un controllo effettivo — non possa in pratica essere eseguita nel luogo in cui si trova il bene immobile. Del pari, non potrebbe essere opposto alcun diniego di esecuzione sul fondamento della disposizione citata, in applicazione dell’art. 45, n. 1, dello stesso regolamento.

— Sull’art. 38, n. 1, del regolamento n. 44/2001

63

Nonostante le considerazioni che precedono, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 234 CE essa può ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati da questi esposti, gli elementi attinenti all’interpretazione del diritto comunitario onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (v. sentenze 28 gennaio 1992, cause riunite C-330/90 e C-331/90, López Brea e Hidalgo Palacios, Racc. pag. I-323, punto 5; 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, Racc. pag. I-10239, punto 60, nonché 9 novembre 2006, causa C-346/05, Chateignier, Racc. pag. I-10951, punto 18).

64

Orbene, nella causa principale, sebbene la circostanza che le sentenze di cui si discute non possano essere eseguite nello Stato membro d’origine non sia idonea a giustificare il diniego del riconoscimento o dell’esecuzione di esse, in forza dell’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, resta nondimeno il fatto che una simile circostanza potrebbe essere rilevante ai fini dell’art. 38, n. 1, dello stesso regolamento.

65

A termini di quest’ultima disposizione, le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

66

Pertanto, il carattere esecutivo della decisione nello Stato membro d’origine costituisce un presupposto dell’esecuzione di tale decisione nello Stato membro richiesto (v. sentenza 29 aprile 1999, causa C-267/97, Coursier, Racc. pag. I-2543, punto 23). In proposito, sebbene il riconoscimento debba avere l’effetto, in linea di principio, di attribuire alle decisioni l’autorità e l’efficacia che esse rivestono nello Stato membro in cui esse sono state pronunciate (v. sentenza Hoffmann, cit., punti 10 e 11), non vi è tuttavia alcun motivo per accordare ad una sentenza, all’atto della sua esecuzione, diritti che non le spettano nello Stato membro d’origine [(v. relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dal sig. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 48)] o effetti che una sentenza dello stesso tipo pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe.

67

Tuttavia, nella causa principale, non può essere validamente sostenuto che le sentenze in causa sono prive di carattere esecutivo nello Stato membro d’origine.

68

Infatti, si tratta di sentenze di condanna di cui l’attestato previsto dall’art. 54 del regolamento n. 44/2001 constata il carattere esecutivo nello Stato membro d’origine alla data di rilascio di detto attestato.

69

In proposito è d’uopo rilevare che il regolamento n. 44/2001 si limita a disciplinare il procedimento d’exequatur relativamente ai titoli esecutivi stranieri e non si occupa dell’esecuzione propriamente detta, la quale resta soggetta al diritto nazionale del giudice adito (v. sentenze 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank, Racc. pag. 1981, punto 18; 3 ottobre 1985, causa 119/84, Capelloni e Aquilini, Racc. pag. 3147, punto 16, nonché Hoffmann, cit., punto 27), senza che l’applicazione delle norme di procedura dello Stato membro richiesto nell’ambito dell’esecuzione possa pregiudicare l’effetto utile del sistema previsto dal suddetto regolamento in materia di exequatur mettendo in discussione i principi posti in materia, in modo espresso o tacito, dal regolamento stesso (v., in tal senso, sentenze Capelloni e Aquilini, cit., punto 21; Hoffmann, cit., punto 29, nonché 15 maggio 1990, causa C-365/88, Hagen, Racc. pag. I-1845, punto 20).

70

La circostanza che i ricorrenti possano incontrare difficoltà nell’ottenere l’esecuzione delle sentenze di cui trattasi nella zona nord non può privare le stesse del loro carattere esecutivo e, pertanto, non preclude ai giudici dello Stato membro richiesto di dichiararne l’exequatur.

71

Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la terza questione sollevata dichiarando che il fatto che una decisione - pronunciata dai giudici di uno Stato membro relativamente ad un bene immobile situato in una zona di tale Stato sulla quale il governo dello stesso non esercita un controllo effettivo - non possa, in pratica, essere eseguita nel luogo in cui il bene immobile si trova non costituisce un motivo di diniego di riconoscimento o di esecuzione, ai sensi dell’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, e non implica neppure che tale decisione sia priva di carattere esecutivo, ai sensi dell’art. 38, n. 1, di detto regolamento.

Sulla quarta questione

72

Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia possano essere rifiutati ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 per il fatto che la domanda giudiziale o un atto equivalente non sia stato comunicato o notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale che questi possa difendersi, qualora il convenuto abbia potuto impugnare la suddetta decisione dinanzi ai giudici dello Stato membro d’origine.

73

Al riguardo, dai ‘considerando’ dal sedicesimo al diciottesimo del regolamento n. 44/2001 risulta che il sistema di ricorsi avverso il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione da esso contemplato è volto a stabilire un giusto equilibrio tra, da un lato, la reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione, che giustifica che le decisioni pronunciate in uno Stato membro siano, in linea di principio, riconosciute e dichiarate esecutive di pieno diritto in un altro Stato membro, e, dall’altro, il rispetto dei diritti della difesa, che esige che il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio avverso la dichiarazione di esecutività, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione.

74

Nella sua sentenza 14 dicembre 2006, causa C-283/05, ASML (Racc. pag. I-12041), la Corte ha avuto l’occasione di evidenziare le differenze tra l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 e l’art. 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

75

Il suddetto art. 34, punto 2, a differenza dell’art. 27, punto 2, non richiede necessariamente la regolarità della notificazione o della comunicazione della domanda giudiziale, bensì piuttosto il rispetto effettivo dei diritti della difesa (sentenza ASML, cit., punto 20).

76

Infatti, a termini degli artt. 34, punto 2, e 45, n. 1, del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia deve essere rifiutato, in caso di ricorso, se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato detta decisione dinanzi ai giudici dello Stato membro d’origine.

77

Dal testo di queste disposizioni risulta che una decisione pronunciata in contumacia in base a una domanda giudiziale non notificata al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese dev’essere riconosciuta qualora quest’ultimo, pur avendone la possibilità, non abbia assunto l’iniziativa di presentare un ricorso avverso tale decisione.

78

A maggior ragione, i diritti della difesa che il legislatore comunitario ha voluto salvaguardare tramite l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 sono rispettati qualora il convenuto abbia effettivamente proposto un ricorso avverso la decisione pronunciata in contumacia e tale ricorso gli abbia consentito di far valere che la domanda giudiziale o l’atto equivalente non gli era stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese.

79

Nella causa principale è pacifico che i coniugi Orams hanno proposto un siffatto ricorso nello Stato membro d’origine avverso la sentenza pronunciata in contumacia il 9 novembre 2004. Pertanto, l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 non può essere validamente invocato.

80

Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la quarta questione dichiarando che il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia non possono essere negati ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 qualora il convenuto abbia potuto proporre un ricorso avverso la decisione pronunciata in contumacia e tale ricorso gli abbia consentito di far valere che la domanda giudiziale o l’atto equivalente non gli era stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale che egli potesse presentare le proprie difese.

Sulla quinta questione

81

In considerazione della soluzione fornita alla quarta questione, non è necessario risolvere la quinta.

Sulle spese

82

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

La sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di tale Stato membro non esercita un controllo effettivo, prevista dall’art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 su Cipro dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea non osta all’applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ad una decisione pronunciata da un giudice cipriota avente sede nella zona dell’isola effettivamente controllata dal governo cipriota, ma relativa ad un bene immobile situato nelle predette zone.

 

2)

L’art. 35, n. 1, del regolamento n. 44/2001 non autorizza un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata dai giudici di un altro Stato membro relativamente ad un bene immobile situato in una zona di quest’ultimo Stato sulla quale il governo dello stesso non esercita un controllo effettivo.

 

3)

Il fatto che una decisione - pronunciata dai giudici di uno Stato membro relativamente ad un bene immobile situato in una zona di tale Stato membro sulla quale il governo dello stesso non esercita un controllo effettivo - non possa, in pratica, essere eseguita nel luogo in cui il bene immobile si trova non costituisce un motivo di diniego di riconoscimento o di esecuzione ai sensi dell’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e non implica neppure che tale decisione sia priva di carattere esecutivo, ai sensi dell’art. 38, n. 1, di detto regolamento.

 

4)

Il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia non possono essere negati ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 qualora il convenuto abbia potuto proporre un ricorso avverso la decisione pronunciata in contumacia e tale ricorso gli abbia consentito di far valere che la domanda giudiziale o l’atto equivalente non gli era stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale che egli potesse presentare le proprie difese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.