SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 gennaio 2009 ( *1 )

«Imposta sulle società — Disposizioni transitorie — Deduzione del deprezzamento di partecipazioni in società non residenti»

Nel procedimento C-377/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione 4 aprile 2007, pervenuta in cancelleria l’8 agosto 2007, nella causa

Finanzamt Speyer-Germersheim

contro

STEKO Industriemontage GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet e E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e W. Mölls, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 56 CE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Finanzamt Speyer-Germersheim (in prosieguo: il «Finanzamt») e la STEKO Industriemontage GmbH (in prosieguo: la «STEKO») in ordine alla determinazione della base imponibile ai fini della tassa di esercizio e dell’imposta sulle società della STEKO per gli anni 2001 e 2002.

Contesto normativo nazionale

3

Conformemente all’art. 8b, n. 2, prima frase, della legge del 1999 relativa all’imposta sulle società (Körperschaftsteuergesetz 1999), nella sua versione modificata il 14 settembre 2000 (in prosieguo: la «KStG precedente versione»), per le società assoggettate in via principale all’imposta di cui a tale disposizione che detenevano una partecipazione in una società non residente, gli utili derivanti dalla cessione di detta partecipazione non venivano conteggiati nel calcolo del reddito imponibile. Dalla suddetta disposizione, in combinato disposto con gli artt. 8b, n. 5, o 26, nn. 2 e 3, della stessa legge, risultava che requisito necessario a tal fine era una partecipazione minima del 10%.

4

In presenza dei medesimi presupposti, l’art. 8b, n. 2, seconda frase, del KStG precedente versione sanciva il divieto di dedurre le perdite realizzate in occasione della vendita di partecipazioni. A tale riguardo, il giudice del rinvio segnala che detto divieto non aveva ad oggetto le riduzioni di utili connesse all’iscrizione di tali partecipazioni con il loro valore parziale inferiore (ammortamento parziale).

5

Nei casi in cui una società residente deteneva partecipazioni in società residenti — e ciò indipendentemente dall’ammontare di dette partecipazioni — o partecipazioni in società non residenti inferiori al 10%, gli utili erano determinati in base alle disposizioni combinate degli artt. 8, n. 2, del KStG precedente versione e 4, n. 1, della legge relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz).

6

Dalle disposizioni citate risultava che gli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni da parte di una società di capitali residente erano assoggettabili ad imposta e che le perdite sulla cessione delle suddette partecipazioni, nonché le perdite derivanti dall’ammortamento parziale sul valore delle medesime, potevano essere prese in considerazione ai fini fiscali.

7

Nell’ambito del passaggio dal regime dell’imputazione, applicabile in precedenza, a quello dell’abbattimento del 50% del reddito ai fini della tassazione delle società, la legge relativa all’imposta sulle società è stata modificata dalla legge sulla riduzione delle aliquote e sulla riforma della tassazione delle imprese per gli anni 2001-2002 (Gesetz zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung 2001/2002) 23 ottobre 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 1433).

8

Attualmente, ai sensi dell’art. 8b, n. 2, prima frase, della legge relativa all’imposta sulle società, così come modificata il 23 ottobre 2000 (in prosieguo: il «KStG nuova versione»), gli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni nelle società ed associazioni non sono presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni in società residenti o non residenti, e a prescindere dal loro ammontare.

9

L’art. 8b, n. 3, del KStG nuova versione prevede che le riduzioni di utili derivanti dalla presa in considerazione del valore parziale inferiore di tali partecipazioni (ammortamento parziale) o dalla cessione delle stesse non siano prese in considerazione in sede di determinazione dell’utile imponibile.

10

L’art. 34, n. 4, prima frase, punto 2, del KStG nuova versione è una disposizione transitoria relativa all’applicazione dell’art. 8b, nn. 2 e 3, della stessa legge.

11

Conformemente a tale disposizione, se la partecipazione è detenuta in una società residente, l’art. 8b, nn. 2 e 3, del KStG nuova versione è applicabile di regola per la prima volta all’esercizio fiscale 2002, mentre per l’esercizio fiscale 2001 la sua applicazione è consentita solo se, nel corso del 2001, la società di capitali ha spostato il proprio esercizio sociale di modo che esso non coincide più con l’anno civile.

12

Per contro, secondo il giudice del rinvio, nel caso di partecipazioni in una società non residente, quando l’esercizio sociale della società di capitali coincide con l’anno civile, l’art. 8b, nn. 2 e 3, del KStG nuova versione è applicabile all’esercizio fiscale 2001.

Causa principale e questione pregiudiziale

13

La STEKO, una società a responsabilità limitata stabilita in Germania, nel 2001 deteneva nel proprio capitale fisso azioni di società non residenti. Tali partecipazioni erano inferiori al 10%. Il giudice del rinvio afferma di ignorare se le partecipazioni in parola fossero detenute in società stabilite in altri Stati membri oppure in Stati terzi.

14

La STEKO ha iscritto le suddette azioni nel bilancio del proprio esercizio chiuso il 31 dicembre 2001 non già per il loro valore contabile precedente pari a un importo di DEM 220021,09, bensì, a causa di un calo delle quotazioni, per un valore parziale inferiore di DEM 139775,35. Ne sarebbe risultata una riduzione degli utili tassabili di DEM 80245,74.

15

Il Finanzamt (Ufficio delle imposte) ha ammesso l’iscrizione del summenzionato valore parziale inferiore, in quanto il calo delle quotazioni delle azioni configurava una minusvalenza duratura. Tuttavia, a suo giudizio, la riduzione degli utili non poteva essere presa in considerazione ai fini fiscali, atteso che l’art. 8b, n. 3, del KStG nuova versione e, quindi, la non deducibilità di una siffatta minusvalenza stabilita da tale disposizione si applicava alle partecipazioni detenute in società non residenti a partire dall’esercizio fiscale 2001.

16

Avendo il Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Sezione tributaria del Tribunale Rheinland-Pfalz) accolto, con sentenza 29 settembre 2005, il ricorso introdotto dalla STEKO avverso l’avviso d’imposta emesso in base ai suesposti motivi dal Finanzamt, quest’ultimo ha proposto ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) contro la predetta sentenza.

17

Il giudice del rinvio rileva che, per quanto riguarda l’anno 2001, in forza dell’art. 8b, n. 3, del KStG nuova versione, la STEKO non poteva dedurre una somma corrispondente alla riduzione degli utili afferenti alle sue partecipazioni in società non residenti. Viceversa, relativamente a partecipazioni in società residenti, la disposizione citata si applicava, in linea di principio, a partire non prima dell’anno 2002. Gli ammortamenti parziali operati dalla STEKO sarebbero stati considerati al fine di una riduzione dell’importo delle imposte dovute se avessero riguardato partecipazioni in società residenti, dato che la deduzione di simili ammortamenti non era oggetto di divieto.

18

Ad avviso del Bundesfinanzhof, le partecipazioni in società non residenti, per le quali è presumibile che la minusvalenza sia durevole, sono state oggetto, nel 2001, di una tassazione svantaggiosa rispetto alle partecipazioni analoghe detenute in società residenti. Tuttavia detto giudice si chiede se, considerate le circostanze specifiche del caso di specie, tale distinzione configuri una violazione della libera circolazione dei capitali.

19

In primo luogo, il Bundesfinanzhof dubita che una disparità di trattamento di durata relativamente breve possa impedire o dissuadere i contribuenti dall’investire in società non residenti.

20

In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che un’eventuale restrizione della libera circolazione dei capitali possa essere ammessa in via transitoria, in quanto il passaggio dal sistema dell’imputazione, applicabile anteriormente, a quello dell’abbattimento del 50% del reddito è vantaggioso rispetto alle partecipazioni in società non residenti.

21

In terzo luogo, detto giudice si chiede se, relativamente a partecipazioni detenute in società stabilite in Stati terzi, una simile restrizione non sia giustificata dalla necessità di assicurare il controllo fiscale, pur osservando che tale aspetto potrebbe essere determinante nel caso in cui la riduzione degli utili in discorso si fondasse su una mera diminuzione del valore delle partecipazioni detenute in una determinata società, posto che una diminuzione del genere, di regola, dipende soltanto da condizioni regnanti nella società in cui tali partecipazioni sono detenute, ma probabilmente non avrebbe alcuna rilevanza qualora una tale minusvalenza derivasse da un calo delle quotazioni delle azioni.

22

In tale contesto, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 56 CE osti alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un divieto di dedurre le riduzioni di utili afferenti alla partecipazione di una società di capitali in un’altra società di capitali entra in vigore prima per le partecipazioni estere che per le partecipazioni in società residenti».

Sulla questione pregiudiziale

23

Occorre rammentare che le misure vietate dall’art. 56, n. 1, CE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal farne in altri Stati (v. sentenze 23 febbraio 2006, causa C-513/03, Van Hilten-van der Heijden, Racc. pag. I-1957, punto 44; 25 gennaio 2007, causa C-370/05, Festersen, Racc. pag. I-1129, punto 24, e 18 dicembre 2007, causa C-101/05, A, Racc. pag. I-11531, punto 40).

24

Le misure nazionali che possono essere qualificate come «restrizioni» ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE comprendono non solo misure idonee a impedire o a limitare l’acquisizione di azioni di società stabilite in altri Stati membri (sentenza 23 ottobre 2007, causa C-112/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I-8995, punto 19 e giurisprudenza ivi citata), ma anche misure idonee a dissuadere il mantenimento di tali partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri (v., per analogia, sentenze 12 dicembre 2002, causa C-324/00, Lankhorst-Hohorst, Racc. pag. I-11779, punto 32, e 13 marzo 2007, causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, Racc. pag. I-2107, punto 61).

25

Per quanto riguarda la causa principale, dalla decisione di rinvio risulta che, nel 2001, una società residente non poteva dedurre dai propri redditi imponibili le riduzioni di utili derivanti da un ammortamento parziale delle partecipazioni detenute in società non residenti. Per lo stesso anno, invece, ed in condizioni identiche per il resto, una società residente poteva dedurre dai propri redditi imponibili tali riduzioni di utili, qualora esse fossero relative a partecipazioni detenute in società residenti.

26

Come il giudice del rinvio ha osservato, le società residenti titolari di partecipazioni che hanno subito un deprezzamento in società non residenti si trovavano, nel 2001, in una situazione meno favorevole rispetto a quelle titolari di simili partecipazioni in società residenti.

27

Ora, una tale disparità di trattamento fondata sul luogo di investimento dei capitali, introdotta dal KStG nuova versione per il periodo precedente all’esercizio fiscale durante il quale detta legge è divenuta applicabile, era idonea a dissuadere un azionista dall’investire i propri capitali in una società stabilita in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania e a produrre altresì un effetto restrittivo nei confronti delle società stabilite in altri Stati membri, creando nei loro riguardi un ostacolo alla raccolta di capitali in Germania.

28

Inoltre, come ha rilevato la Commissione delle Comunità europee, il fatto di sapere che la possibilità di ridurre l’ammontare degli utili assoggettabili ad imposta, mediante ammortamenti parziali, si estinguerà prima per una partecipazione in una società non residente che per una partecipazione in una società residente era idoneo a dissuadere la società interessata dal mantenere partecipazioni in una società non residente, e a indurla a disfarsene più rapidamente rispetto a quanto avrebbe fatto in relazione a partecipazioni detenute in società residenti.

29

Poco importa, a tal riguardo, che la disparità di trattamento sia esistita soltanto per un periodo di tempo limitato (sentenza 18 dicembre 2007, causa C-436/06, Grønfeldt, Racc. pag. I-12357, punto 15). Infatti, tale circostanza di per sé non impedisce che la disparità di trattamento produca effetti rilevanti, come peraltro dimostrano i fatti di cui alla causa principale, e che, quindi, la restrizione alla libertà di circolazione dei capitali sia reale.

30

Dalla giurisprudenza risulta che, affinché una normativa tributaria nazionale operante una distinzione tra i contribuenti in funzione del luogo di investimento dei loro capitali possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la disparità di trattamento riguardi situazioni non oggettivamente paragonabili o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (v. sentenza 20 maggio 2008, causa C-194/06, Orange European Smallcap Fund, Racc pag. I-3747, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

31

Il governo tedesco fa valere che nel corso dell’esercizio fiscale 2001 era in vigore non un unico regime tributario, dal quale erano escluse le società titolari di partecipazioni in società non residenti, bensì due distinti regimi di sgravi fiscali. Infatti, le società titolari di partecipazioni in società residenti erano ancora assoggettate al precedente sistema di sgravi fiscali, laddove le società titolari di partecipazioni in società non residenti erano assoggettate ad un nuovo regime, ossia quello dell’abbattimento del 50%.

32

Pertanto, a giudizio di detto governo, la situazione di una società titolare di partecipazioni in una società residente e quella di una società titolare di partecipazioni in una società non residente non potevano essere obiettivamente comparabili.

33

Tale argomentazione non può essere accolta. L’applicazione di regimi tributari diversi ad una società residente a seconda che essa detenga partecipazioni in società residenti o non residenti non può costituire un criterio valido per valutare l’obiettiva comparabilità di situazioni e, di conseguenza, per stabilire una differenza obiettiva tra esse. Infatti, proprio l’applicazione di regimi tributari differenti è all’origine della disparità di trattamento di cui si deve giudicare se sia giustificata o meno.

34

Occorre inoltre rammentare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, per quanto riguarda le perdite subite dalle società controllanti residenti in Germania per gli ammortamenti realizzati sul valore di loro partecipazioni in società controllate, queste società si trovano in una situazione analoga, che si tratti di partecipazioni possedute in società controllate stabilite in Germania o in altri Stati membri. La Corte ha evidenziato che, in entrambi i casi, da un lato, le perdite di cui è richiesta la deduzione sono sostenute dalle società controllanti e, dall’altro, gli utili di queste controllate, che provengano da controllate soggette ad imposizione in Germania o da quelle che lo sono in altri Stati membri, non sono imponibili in capo alle società controllanti (sentenza 29 marzo 2007, causa C-347/04, Rewe Zentralfinanz, Racc. pag. I-2647, punto 34).

35

Il passaggio al regime dell’abbattimento del 50% relativamente alle società residenti titolari di partecipazioni in società non residenti non ha modificato tali aspetti. Si deve quindi ritenere che, in relazione alla possibilità riconosciuta ad una società residente di dedurre dai propri redditi imponibili le riduzioni di utili derivanti da un ammortamento parziale di proprie partecipazioni, a seconda che queste siano detenute in una società residente o in una società non residente, la disparità di trattamento non si fonda su un’obiettiva differenza di situazioni.

36

Occorre quindi esaminare se una disparità di trattamento come quella di cui alla causa principale sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

37

In primo luogo, al pari del giudice del rinvio, il governo tedesco ritiene che la disparità di trattamento sopra descritta debba essere ammessa in quanto elemento di un regime transitorio, applicabile durante un periodo circoscritto, dato che il fatto che l’entrata in vigore del nuovo regime fosse spostata nel tempo era dovuto alla progressiva sostituzione del regime della deduzione integrale da parte di quello dell’abbattimento del 50%, effettuata allo scopo di assicurare la compatibilità del regime dell’imposta sulle società con il diritto comunitario.

38

Il governo tedesco chiarisce che, conformemente al regime della deduzione integrale, una società di capitali in linea di principio era assoggettata ad imposta con aliquota del 40%. Il profitto da essa distribuito ai suoi azionisti era soggetto all’aliquota solo del 30%. L’azionista doveva nuovamente pagare l’imposta sul reddito sugli utili distribuiti in base alla propria aliquota d’imposta personale. Peraltro, egli poteva dedurre totalmente dal proprio debito d’imposta personale l’imposta sulle società già versata in Germania dalla società di capitali. Veniva in tal modo evitata una doppia imposizione degli utili.

39

Per quanto attiene, invece, al sistema dell’abbattimento del 50% dei redditi, ad avviso di questo stesso governo, la società di capitali è adesso tassata sui suoi utili solo con un’aliquota uniforme del 25%, indipendentemente dal fatto che essa distribuisca o meno il profitto realizzato ai suoi azionisti. La doppia imposizione dei dividendi distribuiti viene evitata integrando soltanto la metà dei dividendi nella base imponibile dell’imposta sul reddito dell’azionista, mentre le distribuzioni di utili da parte di una società ad un’altra società beneficiano in linea di principio di un’esenzione generale dei dividendi. Si evita così che gli utili di una società, già assoggettati ad un’imposta sulle società uniforme del 25%, siano assoggettati nuovamente all’imposta sulle società in caso di redistribuzione ad un’altra società.

40

Dal momento che, secondo il governo tedesco, la cessione di partecipazioni corrisponde, dal punto di vista economico, ad una distribuzione integrale, tale cessione viene trattata alla stregua di una distribuzione di utili. Pertanto, come per l’esenzione dei dividendi di cui all’art. 8b, n. 1, del KStG nuova versione, l’esenzione dei profitti ottenuti dalla cessione di partecipazioni ai sensi del n. 2 del medesimo articolo mira anch’essa ad evitare una doppia imposizione economica quando si tratta di partecipazioni a cascata. Viceversa, le perdite relative alla cessione di partecipazioni e le minusvalenze risultanti dal deprezzamento delle stesse non possono più, a termini del n. 3 del predetto articolo, essere prese in considerazione ai fini fiscali.

41

Il governo tedesco precisa che il regime dell’abbattimento del 50%, per quanto riguarda una società distributrice di utili, è entrato in vigore, in linea di principio, a partire dal 2001.

42

Tuttavia, allo scopo di garantire che gli utili che erano stati tassati al livello di una società di capitali in base al regime della deduzione siano nuovamente assoggettati ad imposizione in base allo stesso regime al livello del titolare di partecipazioni e per consentire a quest’ultimo di dedurre per l’ultima volta dal suo debito fiscale personale l’imposta pagata dalla suddetta società, si è deciso di mantenere in vigore tale regime per il 2001 al livello del titolare di partecipazioni, quando i dividendi risultavano da distribuzioni ordinarie da parte di una società residente per il 2000.

43

Orbene, considerato che il regime della deduzione non era applicabile ai dividendi distribuiti da società di capitali non residenti, il nuovo regime dell’abbattimento del 50% del reddito poteva applicarsi al livello del titolare di partecipazioni a decorrere dal 2001.

44

Il governo tedesco aggiunge che uno Stato membro deve disporre di un certo margine di manovra allorché intende istituire un regime di tassazione compatibile con il diritto comunitario, e che di conseguenza non sussiste l’obbligo di configurare il sistema transitorio in modo diverso da come esso lo ha configurato e, in particolare, di estendere, per il suo ultimo anno di applicabilità, alle partecipazioni detenute in società non residenti il regime applicato alle partecipazioni in società residenti.

45

In secondo luogo, il governo tedesco ritiene che le disposizioni in vigore per l’esercizio fiscale 2001 siano giustificate da motivi connessi alla coerenza del regime tributario complessivamente considerato. A suo avviso, la normativa tributaria nazionale sarebbe strutturata in modo da offrire vantaggi e svantaggi del tutto simmetrici alle società di capitali, a prescindere dal fatto che le partecipazioni delle stesse siano detenute in società non residenti o in società residenti.

46

Infatti, a giudizio del suddetto governo, se una società di capitali cedeva, nel corso dell’esercizio fiscale 2001, una partecipazione in una società di capitali non residente realizzando un profitto, essa poteva incassare tale profitto in forza dell’art. 8b, n. 2, del KStG nuova versione grazie allo sgravio dell’imposta sulle società, ma doveva in cambio accettare che una perdita corrispondente — vuoi direttamente all’atto della cessione delle sue partecipazioni, vuoi mediante l’iscrizione del valore parziale inferiore di esse — non fosse più presa in considerazione ai fini della predetta imposta. In base alla stessa logica, se una società di capitali realizzava un profitto in occasione della cessione di partecipazioni in società residenti, questo era assoggettabile ad imposizione, ma tale imposizione era compensata dal fatto che una perdita relativa a tali partecipazioni poteva essere imputata per ridurre la base imponibile. Il regime fiscale sopra illustrato sarebbe pertanto strutturato in modo coerente.

47

In terzo luogo, il governo tedesco ritiene che, per le partecipazioni detenute in società stabilite in Stati terzi, la disparità di trattamento possa essere giustificata dalla necessità di assicurare l’effettività del controllo fiscale.

48

Le giustificazioni in tal modo addotte dal governo tedesco non possono essere accolte.

49

Per quanto riguarda l’argomento secondo cui uno Stato membro, avente l’obiettivo di rendere il regime nazionale dell’imposta sulle società compatibile con il diritto comunitario e di sopprimere eventuali discriminazioni, deve poter disporre di un certo margine di manovra per l’attuazione di un regime transitorio, basta rispondere che la Corte ha già dichiarato che questo margine di manovra trova sempre i suoi limiti nel rispetto delle libertà fondamentali e, in particolare, nel rispetto della libera circolazione dei capitali (v. sentenza Grønfeldt, cit., punto 32).

50

Orbene, anche se un regime transitorio, come quello di cui alla causa principale, può spiegarsi con un intento legittimo di assicurare una transizione senza interruzioni dal regime precedente verso il nuovo regime e, quindi, anche se gli argomenti del governo tedesco consentono di chiarire la ragione per cui il nuovo regime dell’abbattimento del 50% dei redditi sia stato introdotto soltanto a partire dal 2002 per le società titolari di partecipazioni in società residenti, tali argomenti non possono giustificare una disparità di trattamento a danno di società titolari di partecipazioni in società non residenti, come quella di cui alla causa principale.

51

Infatti, sebbene, come afferma il governo tedesco, le società titolari di partecipazioni in società non residenti non fossero soggette al regime della deduzione integrale, tuttavia dalle osservazioni di questo stesso governo emerge che, sino all’anno fiscale 2001, una società residente le cui partecipazioni in una società non residente erano inferiori al 10% era assoggettata, per quanto attiene alla deduzione del valore parziale delle stesse che poteva essere presa in considerazione a fini fiscali, allo stesso trattamento di una società residente titolare di partecipazioni in una società residente.

52

Quanto all’argomento relativo alla necessità di preservare la coerenza del regime tributario nel suo complesso, si deve rammentare che la Corte ha dichiarato che, affinché una tale giustificazione possa essere accolta, occorre dimostrare l’esistenza di un nesso diretto tra il beneficio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale beneficio con un determinato prelievo fiscale (v. sentenza 28 febbraio 2008, causa C-293/06, Deutsche Shell, Racc. pag. I-1129, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

53

Inoltre, il carattere diretto di un tale nesso va determinato, alla luce della finalità della normativa fiscale di cui trattasi, a livello dei contribuenti interessati in base ad una correlazione rigorosa tra l’elemento deducibile e quello relativo all’imposizione (sentenza Deutsche Shell, cit., punto 39).

54

Ora, per quanto attiene alla determinazione del reddito imponibile delle società residenti titolari di partecipazioni in società non residenti, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che il fatto che, successivamente, sia possibile ottenere un’esenzione delle plusvalenze realizzate in caso di cessione, nell’ipotesi in cui sia realizzato un utile di livello sufficiente, non costituisce un argomento di coerenza fiscale atto a giustificare un diniego di deduzione immediata delle perdite subite dalle società che detengono partecipazioni in società non residenti (v., per analogia, sentenza Rewe Zentralfinanz, cit., punto 67).

55

Infine, quanto all’argomento attinente all’esigenza di garantire l’effettività dei controlli fiscali, ammesso che esso configuri un motivo imperativo d’interesse generale idoneo ad essere invocato per giustificare le restrizioni della libertà di circolazione dei capitali provenienti da o destinati a Stati terzi, si deve constatare che un simile motivo imperativo d’interesse generale è in ogni caso privo di rilevanza allorché il deprezzamento del valore delle partecipazioni detenute in società non residenti risulta, come nella causa principale, da un calo delle quotazioni in Borsa.

56

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, ove una società di capitali residente detiene in un’altra società di capitali una partecipazione inferiore al 10%, l’art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che osta a che un divieto di dedurre le riduzioni di utili connesse a tale partecipazione entri in vigore prima per la partecipazione in una società non residente che per la partecipazione in una società residente.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

In circostanze come quelle di cui alla causa principale, ove una società di capitali residente detiene in un’altra società di capitali una partecipazione inferiore al 10%, l’art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che osta a che un divieto di dedurre le riduzioni di utili connesse a tale partecipazione entri in vigore prima per la partecipazione in una società non residente che per la partecipazione in una società residente.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.