SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 luglio 2009 ( *1 )

«Impugnazione — Misure di agevolazione fiscale relative ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Nozione di “interessato” — Sindacato dei lavoratori — Ricevibilità del ricorso»

Nel procedimento C-319/07 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 9 luglio 2007,

3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), con sede in Copenaghen (Danimarca), rappresentata dal sig. A. Bentley, QC, e dall’avv. A. Worsøe, advokat,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. N. Khan e H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Regno di Danimarca,

Regno di Norvegia,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh (relatore), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2008,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione il 3F (in prosieguo: il «ricorrente»), già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), il sindacato generale dei lavoratori della Danimarca, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 aprile 2007, causa T-30/03, SID/Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione , C (2002) 4370 def., di non sollevare obiezioni avverso le misure fiscali danesi applicabili ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2

L’art. 4, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1), è così formulato:

«3.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 1, [CE], la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata “decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del Trattato.

4.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [88], paragrafo 2, [CE] (in seguito denominata “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”)».

3

Gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU 1997, C 205, pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti comunitari») sono diretti, in conformità al punto 2.2, intitolato «Obiettivi generali dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato», a migliorare la trasparenza e a chiarire quali regimi di aiuti di Stato possano essere introdotti a sostegno degli interessi marittimi della Comunità. Ai sensi del medesimo punto:

«(…) Tale politica dovrebbe:

salvaguardare l’occupazione comunitaria (…),

preservare il know-how marittimo nella Comunità e sviluppare le qualificazioni della gente di mare, e

migliorare la sicurezza

(…)».

4

Il punto 3.2 degli orientamenti comunitari, intitolato «Costo del lavoro», stabilisce quanto segue:

«(…)

Le misure di sostegno a favore del settore marittimo dovrebbero (…) mirare in linea prioritaria a ridurre i costi fiscali ed altri costi e gli oneri sostenuti dagli armatori comunitari e dai marittimi della CE (vale a dire quelli soggetti alle imposte e/o tenuti al versamento dei contributi di sicurezza sociale in uno Stato membro) verso livelli allineati a quelli del resto del mondo. Tali misure dovrebbero incentivare direttamente lo sviluppo del settore e l’occupazione, piuttosto che fornire un sostegno finanziario di tipo generico.

Coerentemente con tale obiettivo, quindi, per i trasporti marittimi della CE dovrebbe essere autorizzata la seguente azione mirata al costo del lavoro:

(…)

aliquote di imposta ridotte per i marittimi CE occupati a bordo di navi immatricolate in uno Stato membro.

(…)».

Fatti

5

Il 1o luglio 1988 il Regno di Danimarca ha adottato la legge n. 408, entrata in vigore il , che ha instaurato un registro marittimo internazionale danese (in prosieguo: il «registro DIS»). Quest’ultimo registro ha affiancato il normale registro marittimo danese (in prosieguo: il «registro DAS»). Il registro DIS si propone di contrastare l’indebito abbandono delle bandiere marittime comunitarie a favore di bandiere di convenienza. Il vantaggio principale del registro DIS consiste nella possibilità per gli armatori con navi iscritte in tale registro d’impiegare sulle dette navi marittimi di Stati terzi, retribuendoli conformemente a quanto disposto dal diritto nazionale di questi ultimi.

6

Il medesimo giorno il Regno di Danimarca ha adottato le leggi nn. 361, 362, 363 e 364, entrate in vigore il 1o gennaio 1989, le quali hanno previsto svariate misure fiscali relative ai marittimi occupati su navi immatricolate nel registro DIS (in prosieguo: le «misure fiscali in discussione»). In particolare, tali marittimi sono stati esentati dalle imposte sui redditi, mentre i marittimi che lavorano su navi annoverate nel registro DAS erano soggetti a detta imposizione.

7

Il 28 agosto 1998 il ricorrente ha presentato una denuncia alla Commissione nei confronti del Regno di Danimarca riguardo alle misure fiscali in discussione, deducendo che sarebbero contrarie agli orientamenti comunitari e, di conseguenza, all’art. 87 CE.

8

Nella sua denuncia il ricorrente faceva valere che le misure fiscali in discussione costituivano aiuti di Stato non conformi agli orientamenti comunitari in quanto, da un lato, l’esenzione fiscale era concessa a tutti i marittimi e non unicamente ai marittimi comunitari e che, dall’altro, tali misure non erano state notificate alla Commissione.

9

Il 13 novembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione controversa, in base alla quale decideva di non sollevare obiezioni «nei confronti delle misure fiscali applicate a partire dal ai marittimi occupati sulle navi immatricolate in Danimarca, sia nel registro DAS che nel registro DIS, dato che, sebbene costituissero aiuti di Stato, erano tuttavia state o erano ancora compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE» (punto 46, secondo trattino, della decisione in parola).

Procedimento dinanzi al Tribunale

10

Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2003, il ricorrente ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa e alla condanna della Commissione alle spese.

11

Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2003, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, chiedendogli di respingere il ricorso propostogli in quanto manifestamente irricevibile e di condannare il ricorrente alle spese.

12

Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, presentate il 16 maggio 2003, il ricorrente ha concluso per il rigetto di tale eccezione e per la condanna della Commissione alle spese afferenti alla medesima.

13

Con ordinanza 18 giugno 2003 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale, sentite le parti, ha autorizzato gli interventi del Regno di Danimarca e del Regno di Norvegia a sostegno della Commissione. Gli intervenienti hanno rinunciato a depositare una memoria limitata alla ricevibilità del ricorso.

Ordinanza impugnata

14

A sostegno del suo ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa il ricorrente ha dedotto tre motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dell’art. 88, n. 2, CE e al principio di buon andamento dell’amministrazione, in quanto la Commissione non aveva avviato la procedura d’indagine di cui alla citata disposizione; in secondo luogo, alla violazione dell’art. 87, n. 3, CE, interpretato alla luce degli orientamenti comunitari e del principio di tutela del legittimo affidamento, e, in terzo luogo, ad un errore manifesto di valutazione.

15

Al punto 24 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ricordato che, qualora, senza promuovere il procedimento d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, che un aiuto è compatibile con il mercato comune, il giudice comunitario dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi del menzionato n. 2, quando l’autore di tale ricorso intenda, con l’introduzione dello stesso, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione.

16

Il Tribunale, al punto 25 dell’ordinanza impugnata, ha precisato che gli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, i quali possono quindi, conformemente all’art. 230, quarto comma, CE, proporre ricorsi di annullamento, sono le persone, imprese o associazioni eventualmente toccate nei loro interessi dall’erogazione dell’aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (sentenze della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16, e , causa C-78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I-10737, punto 36).

17

In seguito, al punto 26 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha osservato che, per contro, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, egli deve allora dimostrare di avere una qualità particolare ai sensi della giurisprudenza scaturita dalla sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 197). Questo è quanto in particolare si verificherebbe nel caso in cui la posizione sul mercato del ricorrente fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della decisione in discussione.

18

Al punto 28 dell’ordinanza impugnata il Tribunale si è così pronunciato:

«Qualora un ricorrente intenda, come nella fattispecie con il suo primo motivo, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano dall’art. 88, n. 2, CE al fine di ottenere l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, il giudice comunitario dichiara ricevibile il ricorso purché detto ricorrente sia un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE (sentenza Commissione/[Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum], [cit.], punti 35 e 36)».

19

Ai punti 30-33 dell’ordinanza impugnata il Tribunale si è espresso nei termini seguenti:

«30

(…) È stato dichiarato che un ricorso di annullamento proposto ex art. 230 CE avverso una decisione in materia di aiuti di Stato adottata senza avviare la procedura d’indagine formale è irricevibile se la posizione concorrenziale del ricorrente sul mercato non è pregiudicata dalla concessione dell’aiuto (sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione, Racc. pag. II-3713, punto 62, e v., in tal senso, sentenza del Tribunale , causa T-69/96, Hamburger Hafen- und Lagerhaus e a./Commissione, Racc. pag. II-1037, punto 41). È stato inoltre statuito che un ricorrente, il quale non sia un’impresa la cui posizione concorrenziale sia stata danneggiata dalle misure statali denunciate come aiuti, non dimostra un interesse personale ad invocare, nell’ambito di un ricorso contro il mancato avvio da parte della Commissione della procedura ex art. 88, n. 2, CE, gli asseriti effetti anticoncorrenziali di dette misure (v., in tal senso, sentenza del Tribunale , causa T-178/94, ATM/Commissione, Racc. pag. II-2529, punto 63, e ordinanza [del Tribunale , causa T-41/01,] Pérez Escolar/Commissione, [Racc. pag. II-2157,] punto 46).

31

Orbene, né il ricorrente, come associazione sindacale dei marittimi, né i suoi membri sono concorrenti dei beneficiari dell’aiuto in discussione, così come questi ultimi sono identificati nella decisione controversa, ossia gli armatori iscritti nel registro DIS.

32

Dunque, per quanto concerne il ricorrente, esso non può sostenere che la propria posizione concorrenziale sia pregiudicata dagli aiuti di cui trattasi. In primo luogo, è stato statuito che un’associazione dei dipendenti dell’impresa che si asserisce beneficiaria di un aiuto pubblico non è in alcun modo una concorrente di questa impresa (sentenza ATM/Commissione, [cit.], punto 63). In secondo luogo, quanto al fatto che il ricorrente invoca la propria posizione concorrenziale rispetto agli altri sindacati di marittimi nell’ambito della negoziazione dei contratti collettivi nel settore in questione, basta sottolineare che gli accordi conclusi nell’ambito di trattative collettive non rientrano nella sfera di applicazione del diritto della concorrenza [v., relativamente alla disapplicazione dell’art. 3, lett. g), CE e dell’art. 81 CE ai contratti collettivi, sentenza della Corte 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punti 52-60].

33

Allo stesso modo, relativamente ai membri del ricorrente, nel fascicolo nulla indica che detti marittimi non siano ricompresi nell’ambito di applicazione della nozione di lavoratori ai sensi dell’art. 39 CE, vale a dire le persone che forniscono, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni in contropartita delle quali ricevono una retribuzione. Nella loro qualità di lavoratori non rappresentano pertanto di per sé imprese (sentenza della Corte 16 settembre 1999, causa C-22/98, Becu e a., Racc. pag. I-5665, punto 26)».

20

Inoltre, al punto 35 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha fatto presente che non è escluso che organismi che rappresentano i lavoratori dell’impresa beneficiaria di un aiuto possano, in quanto interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, presentare alla Commissione le loro osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione dalla stessa, riferendosi, a tal proposito, all’ordinanza del Tribunale 18 febbraio 1998, causa T-189/97, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione (Racc. pag. II-335, punto 41). Tuttavia, al punto 36 dell’ordinanza in parola, esso ha rilevato che gli aspetti sociali connessi al registro DIS sono originati principalmente dall’istituzione del registro stesso con la legge n. 408 e non da misure fiscali di accompagnamento, e che la Commissione ha ritenuto che l’istituzione del menzionato registro non costituisse un aiuto di Stato, limitando quindi la verifica della compatibilità con il mercato comune delle misure statali alle sole misure fiscali in discussione. Il Tribunale ha concluso, sempre al punto 36, che gli aspetti sociali del registro DIS sono collegati solo indirettamente all’oggetto della decisione controversa e che, di conseguenza, il ricorrente non può invocare tali aspetti sociali al fine di dimostrare che la questione lo riguarda individualmente.

21

Il Tribunale, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, ha parimenti respinto l’argomento del ricorrente in base al quale esso potrebbe essere considerato interessato individualmente per il solo fatto che l’aiuto in discussione viene trasferito ai destinatari per mezzo di una riduzione delle rivendicazioni salariali dei marittimi che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sui redditi stabilita dalle misure fiscali in discussione. Secondo il Tribunale, la decisione controversa si basa sui vantaggi ricevuti dai beneficiari dell’aiuto e non sulle modalità di trasferimento del detto aiuto.

22

Infine, il Tribunale ha dichiarato che il ricorrente non ha dimostrato che i suoi interessi di negoziatore potessero essere direttamente pregiudicati dalle misure fiscali in discussione. Detto giudice, riferendosi alle sentenze 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (Racc. pag. 219), e , causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I-1125), ha considerato, ai punti 39 e 40 dell’ordinanza impugnata, che il semplice fatto che il ricorrente avesse inoltrato alla Commissione una denuncia contro l’aiuto in discussione non significava che esso fosse interessato individualmente. Inoltre, pur ammettendo il ruolo di negoziatore del ricorrente nelle trattative per i contratti collettivi dei marittimi a bordo di navi immatricolate in uno dei registri danesi e, in quanto tale, la sua partecipazione alla definizione del meccanismo di trasferimento degli aiuti agli armatori, il Tribunale ha constatato che il ricorrente non aveva affatto dimostrato di aver preso parte ai negoziati con la Commissione per la stesura degli orientamenti comunitari, fatti valere nel caso di specie, né a quelli per l’adozione delle misure fiscali in discussione con la Commissione o con il governo danese.

23

Il Tribunale ha da ciò concluso, ai punti 41 e 42 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa non riguarda direttamente né il ricorrente né i suoi membri e che, pertanto, il ricorso proposto dal ricorrente era irricevibile stante la mancanza di legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 230 CE.

Impugnazione

24

Con la sua impugnazione il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente l’ordinanza impugnata;

dichiarare ricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese dell’impugnazione.

25

La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna del ricorrente alle spese.

26

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi. Il primo è relativo alla circostanza che il Tribunale avrebbe operato un’applicazione troppo ampia della citata sentenza Albany per concludere che la posizione concorrenziale del ricorrente non era pregiudicata dall’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione. Il secondo motivo consiste nell’affermare che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che il ricorrente non potesse far valere gli aspetti sociali connessi agli orientamenti comunitari per dimostrare che la decisione controversa lo riguardava individualmente. Il terzo motivo è relativo all’errata applicazione delle citate sentenze Plaumann/Commissione e Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non potesse essere considerato individualmente interessato per il solo fatto che l’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione viene trasferito ai destinatari per mezzo di una riduzione delle rivendicazioni salariali dei marittimi che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sui redditi. Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale ha scorrettamente applicato la giurisprudenza scaturita dalle citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./Commissione e CIRFS e a./Commissione, poiché ha concluso che gli interessi di negoziatore del ricorrente non erano pregiudicati dalle misure fiscali in discussione.

Osservazioni preliminari

27

Prima di esaminare i motivi invocati a sostegno dell’impugnazione, occorre ricordare le norme pertinenti relative alla legittimazione ad agire contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato di un soggetto diverso dallo Stato membro destinatario di tale decisione.

28

In conformità all’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un altro soggetto soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente.

29

Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare, sentenze Plaumann/Commissione, cit., pag. 220; 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 20; , causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 14; Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 33, nonché , causa C-487/06 P, British Aggregates/Commissione, Racc. 2008, pag. I-10505, punto 26).

30

Tenuto conto che il ricorso in primo grado verte su una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, va rilevato che, nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi, e, dall’altro, la fase di esame prevista al n. 2 del medesimo articolo. È solo nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire alla Commissione di disporre di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (v. sentenze Cook/Commissione, cit., punto 22; Matra/Commissione, cit., punto 16; 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punto 38; Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 34, e British Aggregates/Commissione, cit., punto 27).

31

Ne deriva che, qualora la Commissione, senza promuovere il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, rilevi, con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali diritti procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la proposizione dello stesso, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (citate sentenze Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, e British Aggregates/Commissione, punto 28).

32

La Corte ha avuto occasione di precisare che simili interessati sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (citate sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 41; Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 36, e British Aggregates/Commissione, punto 29).

33

A tale proposito non è da escludersi che un’associazione sindacale di lavoratori sia considerata come «interessata» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE quando dimostri che i suoi stessi interessi o quelli dei suoi aderenti sarebbero eventualmente pregiudicati dalla concessione di un aiuto. È ciò nondimeno necessario che detta associazione sindacale dimostri, nella misura che il diritto richiede nel caso specifico, che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella dei marittimi che rappresenta.

34

La Corte ha inoltre precisato che, al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Esso deve quindi provare di beneficiare di uno status particolare ai sensi della citata sentenza Plaumann/Commissione. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso in cui la posizione del ricorrente sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in discussione (sentenze 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391, punti 22-25; Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 37; , cause riunite C-75/05 P e C-80/05 P, Germania e a./Kronofrance, Racc. 2008, pag. 6619, punto 40, e British Aggregates/Commissione, cit., punto 35).

35

È certo vero, come risulta dall’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, che una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni è presa da quest’ultima allorché constata che la misura notificata non suscita dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. Quando un ricorrente domanda l’annullamento di una decisione del genere, esso mette in discussione essenzialmente la circostanza che la decisione relativa all’aiuto sia stata adottata senza che la Commissione aprisse il procedimento d’indagine formale, violando, così facendo, i suoi diritti procedurali. Al fine di un esito positivo della sua azione, il ricorrente può tentare di dimostrare che la compatibilità della misura in discussione avrebbe dovuto suscitare dubbi. L’uso di tali argomenti non può comunque avere quale conseguenza la trasformazione dell’oggetto del ricorso né la modifica delle condizioni di ricevibilità.

36

Occorre constatare che, nella fattispecie in esame, come emerge chiaramente sia dall’ordinanza impugnata sia dal fascicolo del procedimento di primo grado, il primo motivo del ricorso proposto dal ricorrente mirava a far rispettare i diritti procedurali che gli derivano dall’art. 88, n. 2, CE, rimettendo in discussione, nelle circostanze del caso di specie, il mancato avvio del procedimento d’indagine formale previsto dalla menzionata disposizione, il che è stato esplicitamente riconosciuto dal Tribunale al punto 28 dell’ordinanza in parola.

37

Dal punto 8 dell’ordinanza impugnata risulta anche che il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale, dopo avere sentito le parti, aveva, con ordinanza 16 febbraio 2005, sospeso il procedimento relativo al ricorso di cui era investito il Tribunale in attesa della decisione della Corte nella causa all’origine della citata sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, constatando che detto ricorso era diretto contro una decisione della Commissione adottata senza avviare la procedura d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE.

38

Inoltre, a seguito della citata sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, il Tribunale, con lettera del 24 gennaio 2006, ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni su tale sentenza e, segnatamente, sull’applicazione al ricorso del sindacato ricorrente della citata sentenza Cook/Commissione, cui la Corte aveva fatto riferimento ai punti 35 e 36 della stessa sentenza, relativamente alla ricevibilità del ricorso in parola, così come sullo status del ricorrente quale soggetto interessato ai sensi del menzionato punto 36.

39

Ne deriva che, per quanto concerne il primo motivo dedotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale, relativo al fatto che non sia stata avviata la procedura d’indagine formale, tale giudice ha cercato di stabilire, come emerge esplicitamente dal punto 28 dell’ordinanza impugnata, se si potesse ritenere il ricorrente soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.

40

È quindi alla luce di siffatte considerazioni che occorre esaminare i quattro motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

41

Il ricorrente, con riferimento alla citata sentenza Albany, asserisce che, per concludere che non può fare valere la sua posizione concorrenziale rispetto agli altri sindacati di marittimi nell’ambito della negoziazione dei contratti collettivi, il Tribunale ha dato un’interpretazione eccessivamente lata di detta sentenza. La Corte non avrebbe indicato nulla a tale proposito nella menzionata sentenza, che riguardava l’art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), quale applicato alle imprese pubbliche in forza dell’art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), quanto ad un qualsivoglia rapporto che potrebbe sussistere fra i contratti collettivi e l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato contenute negli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE).

42

La Commissione è del parere che il primo motivo debba essere respinto in quanto inconferente o, in subordine, infondato. Essa fa valere che la giurisprudenza citata dal Tribunale nella prima parte del punto 32 dell’ordinanza impugnata, ossia la citata sentenza ATM/Commissione, costituiva una base sufficiente per la sua conclusione relativa all’irricevibilità di tale parte del ricorso del sindacato ricorrente per ciò che concerneva la sua posizione concorrenziale. In siffatte circostanze, essa sostiene che l’argomento di quest’ultimo relativo all’irrilevanza della citata sentenza Albany è inconferente e che è inutile che la Corte esamini nel merito detto motivo d’impugnazione.

43

In ogni caso, per quanto riguarda la seconda parte del punto 32 dell’ordinanza impugnata, la Commissione afferma che la citata sentenza Albany e l’insieme delle sentenze che l’hanno confermata mostrerebbero che la negoziazione di contratti collettivi non rientra nelle norme sulla concorrenza previste dal Trattato, incluse le norme in materia di aiuti di Stato. I contratti collettivi di lavoro non sarebbero «prodotti» ai sensi dell’art. 81 CE e non potrebbero essere qualificati «produzioni» ai sensi dell’art. 87 CE. Quando negoziano tali contratti collettivi i sindacati non sarebbero quindi nemmeno «imprese» attive nella produzione di «prodotti» ai sensi delle menzionate disposizioni.

Giudizio della Corte

44

Al fine di accertare se il ricorrente dovesse essere considerato quale soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e se, di conseguenza il suo ricorso dovesse essere dichiarato ricevibile, il Tribunale ha, in primo luogo, esaminato la questione se la concessione dell’aiuto incidesse sulla posizione concorrenziale del ricorrente sul mercato.

45

L’argomento della Commissione secondo cui la citata sentenza ATM/Commissione sarebbe stata sufficiente per respingere gli argomenti del ricorrente relativi alla sua posizione concorrenziale non può essere accolto. La prima parte del punto 32 dell’ordinanza impugnata concerne, infatti, l’asserita posizione concorrenziale del ricorrente rispetto ai datori di lavoro dei suoi membri, ossia gli armatori beneficiari dell’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione, e non la sua asserita posizione concorrenziale rispetto ad altri sindacati nel corso della negoziazione dei contratti collettivi, la quale costituisce un argomento distinto, oggetto della seconda parte del medesimo punto 32.

46

Anche qualora il ricorrente avesse fatto valere di essere in una posizione concorrenziale rispetto agli armatori — il che esso ha negato in udienza - gli sarebbe stato sempre possibile, nonostante la citata sentenza ATM/Commissione, tentare di dimostrare la sua legittimazione ad agire derivante dall’eventuale pregiudizio arrecato ai suoi interessi dalla concessione dell’aiuto a causa dell’incidenza delle misure in parola sulla sua posizione concorrenziale rispetto ad altri sindacati, i cui membri lavorino su navi immatricolate nel registro DIS.

47

Quanto all’interpretazione della citata sentenza Albany, operata dal Tribunale al punto 32 dell’ordinanza impugnata, occorre ricordare che, nella causa all’origine della citata sentenza, era in discussione un accordo concluso nella forma di un contratto collettivo che realizzava un regime pensionistico integrativo gestito da un fondo previdenziale del settore dell’industria tessile, l’affiliazione al quale poteva essere resa obbligatoria dall’autorità pubblica. L’Albany International BV, un’impresa del settore tessile, aveva rifiutato di versare al fondo in parola i contributi per un determinato periodo in quanto l’iscrizione obbligatoria a detto fondo, per cui le si richiedevano tali contributi, era contraria, in particolare, all’art. 85, n. 1, del Trattato.

48

Prima di concludere per l’inapplicabilità, nelle menzionate circostanze, dell’art. 85, n. 1, del Trattato, la Corte, al punto 54 della citata sentenza Albany, ha, da un lato, ricordato che, a termini dell’art. 3, n. 1, lett. g) e i), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g) e j), CE], l’azione della Comunità comporta non solo «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno», ma anche «una politica nel settore sociale». L’art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), stabilisce infatti che la Comunità ha il compito di promuovere, in particolare, «uno sviluppo armonioso ed equilibrato (…) delle attività economiche», nonché «un elevato livello di occupazione e di protezione sociale».

49

Inoltre, dall’art. 136, primo comma, CE risulta che la Comunità e gli Stati membri hanno come obiettivi, in particolare, la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale. A termini dell’art. 138, n. 1, CE, la Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario, la quale può sfociare, se esse lo ritengono opportuno, in piattaforme contrattuali. La Commissione adotta parimenti ogni misura utile al fine di facilitare il loro dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti [v., in tal senso, sentenza Albany, cit., punti 55-58, relativamente alle disposizioni del Trattato CEE e dell’accordo sulla politica sociale concluso tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU 1992, C 191, pag. 91) prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam].

50

Nella citata sentenza Albany, la Corte ha riconosciuto che taluni effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti agli accordi collettivi stipulati tra organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tuttavia, a suo avviso, gli obiettivi di politica sociale perseguiti da tali accordi sarebbero gravemente compromessi se le parti sociali fossero soggette all’art. 85, n. 1, del Trattato nella ricerca comune di misure volte a migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro. In tale contesto la Corte ne ha dedotto che gli accordi conclusi nell’ambito di trattative collettive tra parti sociali con il fine di conseguire detti obiettivi debbono essere considerati, per la loro natura ed il loro oggetto, esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione in parola. La Corte, d’altro canto, ha esaminato se la natura e l’oggetto dell’accordo in discussione nella causa decisa con la menzionata sentenza Albany giustificassero il fatto che esso fosse sottratto alla sfera di applicazione di tale disposizione del Trattato e ha concluso che, nel caso di specie, l’esclusione dell’accordo dall’ambito di applicazione del menzionato art. 85, n. 1, era giustificato (v. sentenza Albany, cit., punti 59-64).

51

Dalla menzionata sentenza Albany, nonché dalle sentenze che l’hanno confermata in seguito, deriva quindi che spetta alle autorità e agli organi giurisdizionali competenti verificare, in ogni fattispecie, se la natura e l’oggetto dell’accordo in discussione e gli obiettivi di politica sociale perseguiti dal medesimo giustifichino la sua esclusione dalla sfera di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE (v., in tal senso, in particolare, sentenza 21 settembre 2000, causa C-222/98, van der Woude, Racc. pag. I-7111, punto 23).

52

Nella fattispecie in esame, come risulta dal punto 34 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori, è creato, per definizione, al fine di promuovere gli interessi collettivi dei suoi membri. In base alle osservazioni presentate al Tribunale, riportate ai punti 17 e 20 dell’ordinanza impugnata, esso è un operatore economico che negozia i termini e le condizioni secondo cui la forza lavoro è prestata alle imprese. A suo avviso, l’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione inciderebbe sulla capacità dei suoi membri a porsi in concorrenza con i marittimi extracomunitari nella ricerca di un’occupazione presso le compagnie di navigazione, ossia le beneficiarie di detto aiuto, e, di conseguenza, la posizione del ricorrente in quanto tale sul mercato sarebbe pregiudicata nella sua capacità concorrenziale sul mercato della fornitura di forza lavoro alle compagnie in parola e, pertanto, relativamente alla sua capacità di attirare aderenti.

53

Va altresì ricordato che il ricorrente si è opposto alla disciplina danese applicabile al registro DIS, segnatamente alle misure fiscali in discussione, poiché, da un lato, tale registro consentiva agli armatori le cui navi erano ivi registrate di assumere marittimi cittadini di Stati terzi versando loro una retribuzione conforme al diritto nazionale di questi ultimi e poiché, dall’altro, le misure fiscali in parola, costituenti l’oggetto della decisione controversa, hanno consentito di esentare dall’imposta sui redditi tutti i marittimi occupati sulle navi immatricolate nel registro DIS, senza operare una distinzione fra i marittimi cittadini di Stati membri e quelli provenienti da Stati terzi.

54

Ne risulta che, a differenza della causa all’origine della citata sentenza Albany, nel caso di specie è controverso non tanto il carattere restrittivo della concorrenza dei contratti collettivi conclusi fra il ricorrente o altri sindacati e gli armatori beneficiari dell’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione, ma piuttosto la questione se la posizione concorrenziale del ricorrente rispetto a quella di altri sindacati sia stata compromessa dalla concessione dell’aiuto in parola, così che esso dovrebbe essere considerato persona interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e pertanto, in siffatte circostanze, il suo ricorso di annullamento contro la decisione controversa risulterebbe ricevibile.

55

Orbene, non si può dedurre dalla circostanza che un accordo possa essere escluso, a causa della sua natura, del suo oggetto e degli obiettivi di politica sociale perseguiti, dall’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE, che le trattative collettive o le parti in queste coinvolte siano anch’esse, interamente e automaticamente, sottratte alle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato o che un ricorso di annullamento eventualmente proposto dalle parti in parola sarebbe pressoché automaticamente considerato irricevibile a causa del loro coinvolgimento nelle menzionate trattative.

56

È infatti difficile ravvisare in che modo gli obiettivi di politica sociale perseguiti da contratti collettivi possano essere seriamente compromessi — siffatto rischio costituisce appunto la ratio dell’esclusione di accordi del genere dall’ambito di applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato nella citata sentenza Albany - dal fatto di riconoscere che, quando negozia i termini e le condizioni di lavoro dei suoi membri, un’associazione sindacale qual è il ricorrente possa trovarsi in una posizione concorrenziale rispetto ad altri sindacati i cui membri godano di condizioni salariali diverse a causa della creazione di un registro come il registro DIS.

57

Al contrario, invece, escludere a priori la possibilità, in un caso come quello all’origine della presente controversia, che un sindacato possa dimostrare di essere un soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, facendo valere il suo ruolo nel corso di trattative collettive e gli effetti su tale ruolo delle misure fiscali nazionali considerate dalla Commissione come aiuti compatibili con il mercato comune, sarebbe idoneo a pregiudicare gli stessi obiettivi di politica sociale che hanno indotto la Corte a escludere dall’applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato il contratto collettivo in discussione nella citata sentenza Albany.

58

Siffatta conclusione è corroborata dalla circostanza che, in quanto la Comunità non ha soltanto una finalità economica ma anche una finalità sociale, i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato e alla concorrenza devono, eventualmente, essere bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali figurano, in particolare, come risulta dall’art. 136, primo comma, CE, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale (v., in tal senso, relativamente alle disposizioni del Trattato sulla libertà di stabilimento, sentenza 11 dicembre 2007, causa C-438/05, International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union, Racc. pag. I-10779, punto 79).

59

È ben vero che, come risulta dal punto 33 della presente sentenza, il ricorrente deve sempre dimostrare, adeguatamente al caso specifico quanto al profilo del diritto, l’eventuale pregiudizio causato ai suoi interessi dalla concessione dell’aiuto, il che gli è possibile fare dimostrando di essere, concretamente, in una posizione concorrenziale rispetto ad altri sindacati attivi sul medesimo mercato. Tuttavia, una possibilità del genere non può essere esclusa a priori riferendosi alla giurisprudenza derivante dalla citata sentenza Albany, o ad un’interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di «mercato» nell’ambito dell’esame dello status d’interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE di un’organizzazione, come un’associazione sindacale, che cerchi di far valere la ricevibilità del proprio ricorso di annullamento.

60

Dal momento che il Tribunale ha interpretato scorrettamente la citata sentenza Albany e, pertanto, non ha risposto all’argomento del ricorrente relativo alla posizione concorrenziale dello stesso rispetto ad altri sindacati nell’ambito della negoziazione di contratti collettivi applicabili ai marittimi, occorre di conseguenza annullare l’ordinanza impugnata su detto punto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

61

Il ricorrente, relativamente ai punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata, sostiene che il Tribunale, dopo aver richiamato la citata ordinanza del Tribunale Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, ha a torto tralasciato di esaminare gli aspetti sociali che discendono implicitamente dalle condizioni normative di autorizzazione delle riduzioni fiscali per i marittimi della Comunità, ossia gli orientamenti comunitari, e ha concluso che esso non poteva far valere il principio elaborato nella menzionata ordinanza.

62

Secondo il ricorrente, gli orientamenti comunitari operano una distinzione implicita fra i «marittimi della Comunità» e gli altri marittimi. Tale distinzione costituirebbe una forma di riconoscimento dell’esistenza di un «quid pro quo» sociale da soddisfare come contropartita dell’autorizzazione dell’aiuto di Stato alle società di trasporto marittimo. L’esenzione fiscale di cui gode la retribuzione dei marittimi sarebbe giustificata dalla necessità di compensare il costo più elevato rappresentato dall’assunzione di marittimi della Comunità rispetto a quello di marittimi di Stati terzi. Sarebbe dunque in questo modo che si potrebbe raggiungere l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione comunitaria, che era uno degli obiettivi degli orientamenti comunitari. Gli aspetti sociali degli orientamenti in parola riguarderebbero le condizioni stesse in base alle quali l’aiuto può essere approvato o meno. Nella sua qualità di rappresentante dei marittimi danesi, il ricorrente avrebbe potuto presentare osservazioni sugli aspetti sociali dell’aiuto derivanti dalle misure fiscali in discussione qualora la Commissione avesse avviato un procedimento conformemente all’art. 88, n. 2, CE.

63

La Commissione asserisce che, sebbene il secondo motivo, contrariamente al primo, non vada respinto in quanto inconferente, esso è in ogni caso infondato. Il Tribunale avrebbe del tutto a ragione considerato che gli aspetti sociali presentavano una connessione meramente indiretta con l’oggetto della decisione controversa. Da un lato, la Commissione fa valere che, come il Tribunale ha correttamente osservato, il registro DIS non concede un aiuto di Stato. Dall’altro, il ricorrente, la cui impugnazione è diretta avverso un’ordinanza d’irricevibilità, con il motivo di cui trattasi tenterebbe di impegnare la discussione nel merito tramite affermazioni relative alla portata degli orientamenti comunitari. L’oggetto di dette asserzioni sarebbe semplicemente irrilevante al fine di stabilire la ricevibilità di un siffatto ricorso.

Giudizio della Corte

64

In via preliminare occorre rilevare che, in occasione della valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato nel settore del trasporto marittimo come quello in discussione nel caso di specie, gli aspetti sociali degli orientamenti comunitari possono essere presi in considerazione dalla Commissione nell’ambito di una valutazione complessiva che comprenda un gran numero di considerazioni di diversa natura, collegate in particolare alla tutela della concorrenza, alla politica marittima della Comunità, alla promozione dei trasporti marittimi comunitari o ancora alla promozione dell’occupazione (v., in tal senso, sentenza 23 maggio 2000, causa C-106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, Racc. pag. I-3659, punto 52).

65

Inoltre, come emerge dal punto 33 della presente sentenza, non è da escludersi che un’associazione sindacale di lavoratori sia considerata come soggetto «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE quando dimostri che i suoi stessi interessi o quelli dei suoi aderenti possano essere eventualmente pregiudicati dalla concessione di un aiuto.

66

Al punto 36 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato che gli aspetti sociali relativi al registro DIS sono collegati solo indirettamente all’oggetto della decisione controversa e al ricorso di annullamento propostogli dal ricorrente. Ne ha pertanto concluso che quest’ultimo non può invocare tali aspetti sociali al fine di sostanziare la sua posizione di soggetto individualmente interessato.

67

Non è in discussione che il registro DIS non costituisca di per sé un aiuto di Stato. Infatti, come risulta dalla sentenza 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun (Racc. pag. I-887), un regime come quello realizzato dal registro DIS, che consente di assoggettare i contratti di lavoro stipulati con marinai cittadini di paesi terzi, non domiciliati né residenti nello Stato membro di cui si tratti, a condizioni di lavoro e di retribuzione diverse da quelle previste dal diritto di detto Stato membro e sensibilmente più sfavorevoli rispetto a quelle dei marinai cittadini del medesimo Stato, non è da considerare aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

68

È per tale ragione che il ricorso di annullamento presentato dal ricorrente non era diretto contro il registro DIS, bensì contro le misure fiscali in discussione, che sono applicabili ai marittimi occupati sulle navi immatricolate nel registro in parola.

69

Invece di accertare, come fatto al punto 36 dell’ordinanza impugnata, se gli aspetti sociali del registro DIS presentassero un collegamento sufficientemente diretto con l’oggetto della decisione controversa, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare gli aspetti sociali derivanti dalle misure fiscali in discussione alla luce degli orientamenti comunitari — dal momento che questi ultimi fissano le condizioni normative per valutare la compatibilità del regime fiscale danese, come fatto valere dal ricorrente — al fine di verificare se gli argomenti dedotti dal ricorrente dai citati orientamenti fossero sufficienti per stabilire la sua qualità di soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.

70

Considerato che non può essere escluso che organismi i quali rappresentano i lavoratori delle imprese beneficiarie di un aiuto possano, in quanto interessati ai sensi della menzionata disposizione del Trattato, presentare alla Commissione le loro osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione dalla stessa, la circostanza che il Tribunale non abbia effettivamente risposto all’argomento del ricorrente relativo agli aspetti sociali derivanti dalle misure fiscali in discussione tenuto conto degli orientamenti comunitari deve condurre all’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente a tale punto.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

71

Con il suo terzo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, respingendo in quanto irrilevante l’argomentazione sulle modalità di erogazione dell’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione, ossia la circostanza che venga trasferito agli armatori tramite i membri del ricorrente.

72

A tal proposito quest’ultimo fa valere che, nella citata sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, la Corte ha dichiarato che un’associazione, costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di persone, può essere considerata individualmente interessata ai sensi della citata giurisprudenza Plaumann/Commissione solo se la posizione sul mercato dei suoi membri è sostanzialmente compromessa dal regime di aiuti che costituisce oggetto della decisione in discussione. La Corte ha analizzato l’espressione «posizione sul mercato» dal punto di vista degli «operatori economici». Secondo il ricorrente, non sussisterebbero ragioni di principio perché i lavoratori non possano essere considerati operatori economici dal momento che la legislazione nazionale o gli orientamenti comunitari accordano loro un’attenzione particolare, stabilendo le condizioni in cui si può ritenere l’aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE.

73

La Commissione fa innanzitutto valere che la citata sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, pronunciata in una controversia riguardante un aiuto diretto concesso agli agricoltori, non presenta alcun rapporto con la constatazione svolta dal Tribunale al punto 37 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la decisione controversa sarebbe fondata sui vantaggi ricevuti dai beneficiari dell’aiuto, ossia gli armatori, e non sulle modalità di erogazione dello stesso. Inoltre, detta sentenza non sarebbe pertinente nel caso di specie, poiché concerneva l’adozione di una decisione in materia di aiuti di Stato da parte della Commissione dopo che quest’ultima aveva avviato la procedura ex art. 88, n. 2, CE. Infine, anche se la menzionata sentenza fosse pertinente nella fattispecie, la Commissione ricorda che ciò non significa che i lavoratori siano individualmente interessati da una decisione della Commissione che autorizza un aiuto. Il punto 72 della medesima sentenza si baserebbe esplicitamente sull’affermazione secondo cui «taluni membri [dell’Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum sono] operatori economici che possono essere considerati come concorrenti diretti dei beneficiari degli aiuti». Per contro, gli aderenti del ricorrente sono marittimi che non possono essere considerati concorrenti diretti degli armatori e non sono «operatori economici» ai sensi della sentenza in parola.

74

In tale contesto la Commissione ritiene che il terzo motivo d’impugnazione debba essere considerato infondato.

Giudizio della Corte

75

Va ricordato che, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che il ricorrente non può essere considerato individualmente interessato per il solo fatto che l’aiuto in discussione viene erogato ai destinatari per mezzo di una riduzione delle rivendicazioni salariali dei marittimi, che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sui redditi stabilita dalle misure fiscali in discussione. A suo avviso, infatti, la decisione controversa si basa sui vantaggi ricevuti dai beneficiari dell’aiuto e non sulle modalità di erogazione del detto aiuto.

76

Diversamente dal ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale dal ricorrente, che addebita alla Commissione di non aver avviato la procedura d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE e diretto, in ultima analisi, a far rispettare i diritti procedurali attribuiti da quest’ultima disposizione, il ricorso di annullamento nella controversia decisa dalla citata sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum riguardava la decisione della Commissione che concludeva tale procedura.

77

Ne consegue che, in detta causa, la Corte si proponeva di accertare se la posizione sul mercato dei membri dell’Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti, fosse pregiudicata in maniera sostanziale dal regime di aiuti oggetto della decisione in discussione.

78

Nel caso di specie, come risulta dal punto 28 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente doveva dimostrare al Tribunale la propria qualità di soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, dal momento che l’applicazione della giurisprudenza derivata dalla citata sentenza Plaumann/Commissione, come nella citata sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, non era di primo acchito pertinente.

79

Anche volendo ipotizzare che il Tribunale avrebbe dovuto considerare le modalità di erogazione dell’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione e il relativo ruolo dei dipendenti degli armatori, membri del ricorrente, va ricordato che, ai punti 31-33 dell’ordinanza impugnata, tale organo giurisdizionale aveva già dichiarato nella fattispecie in parola che né esso, in quanto associazione sindacale dei marittimi, né i suoi aderenti, in quanto lavoratori dipendenti dei beneficiari dell’aiuto, sono concorrenti di questi ultimi. Riguardo, segnatamente, ai membri del sindacato di cui trattasi, il Tribunale ha constatato che, in quanto apparivano come soggetti corrispondenti alla definizione di lavoratori ai sensi dell’art. 39 CE, essi non rappresentano di per sé imprese.

80

Tranne l’errata applicazione nel caso di specie della citata sentenza Albany, nella seconda parte del punto 32 dell’ordinanza impugnata - che rappresenta l’oggetto del primo motivo d’impugnazione - il ricorrente non ha contestato le conclusioni cui il Tribunale è giunto ai menzionati punti 31-33 della stessa. In tali circostanze, non può far valere la qualità di operatori economici dei suoi membri, la cui posizione sul mercato è pregiudicata, per contestare la conclusione alla quale è giunto il Tribunale al punto 37 dell’ordinanza impugnata, in base a cui il ricorso è irricevibile per il solo fatto che l’aiuto viene erogato agli armatori per mezzo di una riduzione delle rivendicazioni salariali dei membri citati dato che essi beneficiano dell’esenzione dall’imposta sui redditi stabilita dalle misure fiscali in discussione.

81

Tenuto conto di tali circostanze, occorre respingere il terzo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

82

Il ricorrente sostiene che, concludendo che non aveva dimostrato che i suoi interessi di negoziatore potessero essere direttamente pregiudicati dall’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione e distinguendo la sua situazione nella fattispecie in esame da quella del Landbouwschap, un ente di diritto pubblico che agiva in quanto rappresentante degli interessi del settore dell’orticultura in serra nei Paesi Bassi nella citata sentenza Kwekerij van der Kooy e a./Commissione, e da quella del Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) nella citata sentenza CIRFS e a./Commissione, il Tribunale ha operato un’interpretazione eccessivamente restrittiva di dette sentenze.

83

Il ricorrente afferma di svolgere un ruolo di negoziatore con le società di trasporto marittimo e che, in tale veste, negozia le condizioni di assunzione dei propri aderenti e, di conseguenza, le condizioni secondo cui l’aiuto accordato è erogato dallo Stato danese ai beneficiari. In questo senso ritiene di espletare una funzione analoga a quella del Landbouwschap, il quale negoziava le condizioni secondo cui l’aiuto doveva essere erogato dallo Stato olandese agli orticultori, come riconosciuto dal Tribunale al punto 40 dell’ordinanza impugnata, dove riferisce che il ricorrente ha partecipato «[alla definizione del] meccanismo di trasferimento degli aiuti agli armatori». Analogamente, benché non abbia negoziato le condizioni previste dagli orientamenti comunitari, esso rappresenterebbe ciò nondimeno un gruppo chiaramente identificato di marittimi della Comunità che occupa una posizione particolare in forza di detti orientamenti.

84

La Commissione sostiene che il quarto motivo deve essere respinto. Essa fa valere, segnatamente, che il Tribunale ha giustamente considerato che la situazione di cui trattasi nel caso di specie non può essere paragonata a quelle delle controversie decise dalle citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./Commissione e CIRFS e a./Commissione. In tali cause, infatti, il ricorrente occupava una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata allo scopo stesso della decisione in discussione, tale da collocarlo in una situazione di fatto che lo caratterizzava rispetto a qualsiasi altro soggetto. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, esso non avrebbe affatto negoziato le condizioni in base alle quali l’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione viene trasferito dallo Stato danese ai beneficiari del medesimo e nemmeno ha negoziato le condizioni previste dagli orientamenti comunitari.

Giudizio della Corte

85

In via preliminare si deve ricordare che, nella causa all’origine della citata sentenza Van der Kooy e a./Commissione, il Landbouwschap aveva negoziato con il fornitore la tariffa preferenziale del gas criticata dalla Commissione e figurava, inoltre, fra i firmatari dell’accordo che aveva stabilito tale tariffa. Sempre per questo motivo era stato obbligato ad intavolare nuovi negoziati tariffari con il fornitore e a stipulare un nuovo accordo per attuare la decisione della Commissione.

86

Nella controversia decisa con la citata sentenza CIRFS e a./Commissione, il CIRFS era stato l’interlocutore della Commissione per quanto riguardava l’istituzione di una «disciplina» in materia di aiuti nel settore delle fibre sintetiche, nonché per la proroga e l’adeguamento della stessa, e aveva attivamente trattato con la Commissione, durante il procedimento precedente la lite, in particolare presentandole osservazioni scritte e tenendosi in stretto contatto con gli uffici competenti di detta istituzione.

87

Secondo la giurisprudenza della Corte, le cause all’origine delle citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./Commissione e CIRFS e a./Commissione riguardavano così situazioni particolari, nelle quali il ricorrente occupava una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata allo scopo stesso della decisione, tale da posizionarlo in una situazione di fatto che lo caratterizzava rispetto a qualsiasi altra persona (sentenza Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, cit., punto 45).

88

Occorre precisare che la Corte è stata indotta a prendere in considerazione l’applicazione di tale giurisprudenza in ricorsi diretti all’annullamento di una decisione della Commissione che concludeva un procedimento avviato ex art. 88, n. 2, CE. A suo parere, talune associazioni di operatori economici che abbiano partecipato attivamente ad un procedimento in forza di detta disposizione devono considerarsi individualmente interessate da una decisione di questo genere, in quanto essa le riguarda nella loro qualità di negoziatrici della disciplina (v., in tal senso, sentenza Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, cit., punti 40-42).

89

La Corte, verificando la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dal CIRFS, ha anche constatato che esso doveva essere interpretato come diretto all’annullamento del rifiuto della Commissione di instaurare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE.

90

Ne risulta che la menzionata giurisprudenza potrebbe trovare applicazione, nei limiti precisati dalla Corte, ai ricorsi diretti all’annullamento sia di una decisione della Commissione che conclude un procedimento avviato ex art. 88, n. 2, CE, sia di una decisione di non sollevare obiezioni e, pertanto, di non avviare la procedura d’indagine formale prevista da tale disposizione.

91

Quanto alla questione se, applicando detta giurisprudenza alla situazione del ricorrente nel caso di specie, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, occorre ricordare che la decisione controversa concerne misure fiscali adottate dal legislatore danese e relative ai marittimi occupati su navi immatricolate nel registro DIS, che tale registrazione consente, come emerge dal punto 5 della presente sentenza, di corrispondere a detti marittimi una retribuzione conforme al diritto nazionale dei medesimi e che la denuncia presentata dal ricorrente alla Commissione concerneva la compatibilità delle misure fiscali in parola con gli orientamenti comunitari, adottati dalla Commissione senza la benché minima partecipazione del ricorrente.

92

Tenuto conto di tali circostanze, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto considerando che la situazione del ricorrente non può essere paragonata a quella del Landbouwschap o della CIRFS, situazioni che, correttamente, ha qualificato come del tutto particolari, di fatto eccezionali. Il ricorrente, infatti, che è solo una fra le numerose associazioni sindacali dell’Unione europea che rappresentano, nello specifico, i marittimi, così come solo uno fra gli svariati sindacati attivi in Danimarca, e che non è l’unico rappresentante dei marittimi, non ha ricoperto una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata allo scopo stesso della decisione controversa. Il ricorrente non è stato direttamente coinvolto dal legislatore danese nell’adozione delle misure fiscali in discussione e rispetto alle quali la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni, per cui la sua opposizione alle stesse non è sufficiente per qualificarlo come negoziatore ai sensi delle citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./Commissione nonché CIRFS e a./Commissione.

93

Detta associazione sindacale non è nemmeno stata intrinsecamente associata all’iter di adozione da parte della Commissione degli orientamenti comunitari, dal cui contenuto, a suo parere, risulterebbe l’incompatibilità delle misure fiscali in discussione con il mercato comune.

94

Sebbene il ricorrente abbia presentato una denuncia alla Commissione riguardo alle menzionate misure fiscali, tuttavia tale circostanza, di per sé, non gli consente, come ammesso dal ricorrente stesso nel contesto della sua impugnazione, di provare la propria posizione di negoziatore ai sensi delle citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./Commissione e CIRFS e a./Commissione.

95

Anche se un ricorso diretto all’annullamento di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni, e quindi di non avviare la procedura d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE, è dichiarato ricevibile, e ciò quando il ricorrente dimostri di essere un soggetto interessato ai sensi di detta disposizione — dato che i criteri più rigorosi derivanti dalla giurisprudenza originata dalla citata sentenza Plaumann/Commissione non sono applicabili in tal caso —, interpretare la giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza come concernente qualsivoglia soggetto che abbia presentato una denuncia alla Commissione equivarrebbe a privare del suo contenuto essenziale la giurisprudenza esaminata nell’ambito del primo motivo, e citata al punto 30 dell’ordinanza impugnata, relativa all’incidenza sulla posizione concorrenziale del ricorrente.

96

Alla luce delle considerazioni che precedono si deve respingere il quarto motivo d’impugnazione.

Sul ricorso di primo grado

97

Ai sensi dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, qualora lo stato degli atti lo consenta, statuire definitivamente sulla controversia.

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Benché la Corte, in questa fase del procedimento, non sia in grado di decidere sul merito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, essa dispone per contro degli elementi necessari per statuire definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nel giudizio di primo grado.

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Alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie occorre respingere l’eccezione di cui trattasi.

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Quanto all’adeguatezza degli elementi prodotti dal ricorrente idonei a dimostrare, nelle circostanze del caso di specie, che la decisione controversa rischiasse di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella dei marittimi che rappresenta, va ricordato che il ricorrente è un organismo che rappresenta lavoratori e che negozia i termini e le condizioni in base alle quali la forza lavoro è prestata alle imprese, compresi gli armatori le cui navi sono immatricolate nel registro DIS.

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Secondo il ricorrente, l’esenzione fiscale di cui gode la retribuzione dei marittimi sarebbe giustificata dalla necessità di compensare il costo più elevato rappresentato dall’assunzione di marittimi della Comunità rispetto a quello di marittimi provenienti da Stati terzi. Sarebbe dunque in questo modo che si potrebbe raggiungere l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione comunitaria, che era uno degli obiettivi degli orientamenti comunitari. Gli aspetti sociali degli orientamenti in parola riguarderebbero le condizioni stesse in base alle quali l’aiuto può essere approvato o meno.

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Come emerge dal punto 70 della presente sentenza, non può escludersi che, in quanto rappresentante in particolare dei marittimi danesi, il ricorrente potesse presentare alla Commissione le sue osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione da detta istituzione qualora avesse avviato la procedura d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE.

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Gli orientamenti comunitari medesimi riconoscono, nel contesto specifico della riduzione del costo del lavoro nel settore marittimo, il ruolo particolare svolto dai rappresentanti sindacali nel corso delle trattative salariali. Dal punto 3.2, sesto comma, di detti orientamenti risulta che «[g]li sgravi fiscali non eliminerebbero l’interesse dell’armatore a negoziare un idoneo pacchetto salariale con i membri di un potenziale equipaggio e i loro rappresentanti sindacali. I marittimi degli Stati membri in cui i livelli salariali sono inferiori avrebbero quindi ancora un vantaggio competitivo rispetto a quelli di altri Stati membri in cui le pretese salariali sono più elevate. In ogni caso i marittimi CE continuerebbero a rappresentare un onere più elevato rispetto ai marittimi meno costosi disponibili sul mercato globale».

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Poiché il ricorrente ha chiarito in che modo le misure fiscali in discussione potrebbero incidere sulla sua posizione e su quella dei suoi membri nel corso delle trattative collettive con gli armatori le cui navi sono immatricolate nel registro DIS, e avendo gli orientamenti comunitari riconosciuto il ruolo delle organizzazioni sindacali, quali il ricorrente, nel corso di dette trattative, si deve rilevare che quest’ultimo ha dimostrato adeguatamente sotto il profilo giuridico l’eventuale pregiudizio dei propri interessi e di quelli dei suoi membri ad opera della decisione controversa.

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Occorre inoltre ricordare che il ricorrente, nella fattispecie in esame, aveva presentato una denuncia alla Commissione nei confronti del Regno di Danimarca concernente le misure fiscali in discussione, sostenendo la loro contrarietà agli orientamenti comunitari e, di conseguenza, all’art. 87 CE. Benché il fatto di presentare una denuncia del genere alla Commissione non sia sufficiente, di per sé, a dimostrare la qualità di soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, va tuttavia osservato che le misure in parola non sono state notificate alla Commissione dallo Stato membro in questione e che è stata la presentazione della denuncia del ricorrente a consentire alla citata istituzione di esaminare la compatibilità delle stesse con il mercato comune. Inoltre, la Commissione ha impiegato quasi quattro anni per concludere per la compatibilità di dette misure, e durante quest’intero lasso di tempo il ricorrente è stato a stretto contatto con la Commissione.

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Va altresì segnalato che la presente controversia si differenzia da quella all’origine della citata sentenza Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione. In quest’ultima causa i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso una decisione della Commissione che, dopo aver avviato il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato, ha dichiarato l’aiuto incompatibile con il mercato comune. Il presente ricorso, invece, è diretto contro una decisione della Commissione in cui essa, senza avere avviato la procedura d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE, constata che un aiuto è compatibile con il mercato comune. Si aggiunga che, nella controversia decisa con la citata sentenza Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, i ricorrenti non hanno partecipato al procedimento avviato ex art. 93, n. 2, del Trattato, mentre, nella presente causa, la Commissione ha omesso di avviare la procedura d’indagine formale nonostante la denuncia presentata dal ricorrente ed i contatti intercorsi fra il ricorrente e la Commissione fino alla data in cui quest’ultima ha concluso per la compatibilità di dette misure.

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La situazione descritta, relativamente alla presente controversia, mostra che gli interessi sia del ricorrente che dei suoi aderenti apparivano tali da essere eventualmente pregiudicati dalla concessione dell’aiuto.

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Tutto ciò premesso, occorre respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione relativamente al ricorso proposto al Tribunale dal ricorrente. Quest’ultimo, nelle circostanze peculiari del caso di specie, può essere considerato soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e, pertanto, il suo ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

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In tale contesto la causa deve essere rinviata al Tribunale di primo grado affinché si pronunci sulle conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento della decisione controversa.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 aprile 2007, causa T-30/03, SID/Commissione, è parzialmente annullata, in quanto non ha risposto agli argomenti del 3F relativi, da un lato, alla posizione concorrenziale dello stesso rispetto ad altri sindacati nell’ambito della negoziazione di contratti collettivi applicabili ai marittimi e, dall’altro, agli aspetti sociali derivanti dalle misure fiscali concernenti i marittimi occupati su navi immatricolate nel registro marittimo internazionale danese.

 

2)

L’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinta.

 

3)

La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché si pronunci sulle conclusioni del 3F dirette all’annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2002, C (2002) 4370 def., di non sollevare obiezioni avverso le misure fiscali danesi applicabili ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese.

 

4)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.