Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 – Commissione / Belgio

(causa C‑292/07)

«Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Trasposizione non corretta o incompleta – Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1.                     Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 2004/18) (v. punti 68‑70, 120, 122)

2.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 100, 155, 166)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre, o per trasporre in modo completo e/o corretto, l’art. 1, n. 2, lett. b), letto in combinato disposto con l’allegato I, nonché l’art. 9, nn. 1, seconda frase, e 8, lett. a), i) e iii), l’art. 23, n. 2, l’art. 30, nn. 2‑4, l’art. 31, n. 1, lett. c), l’art. 38, n. 1, l’art. 43, primo comma, lett. d), l’art. 44, nn. 2, secondo comma, 3 e 4, l’art. 46, primo comma, l’art. 48, n. 2, lett. f), l’art. 55, nn. 1, secondo comma, lett. d) ed e), e 3, l’art. 67, n. 2, secondo e terzo comma, l’art. 68, lett. a), primo comma, l’art. 72 e l’art. 74, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 2005, n. 2083, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva stessa.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.