Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 ottobre 2008 – Commissione / Paesi Bassi
(causa C‑230/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/22/CE – Comunicazioni elettroniche – Numero d’emergenza unico europeo – Ubicazione del chiamante – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punti 16-21)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») (GU L 108, pag. 51). |
Dispositivo
1) |
Non avendo, con riguardo alle chiamate al numero di emergenza europeo «112», messo le informazioni relative all’ubicazione del chiamante a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 26, n. 3, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»). |
2) |
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. |
3) |
La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese. |