CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 18 dicembre 2008 ( 1 )

Causa C-420/07

Meletis Apostolides

contro

David Charles Orams

e

Linda Elizabeth Orams

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Protocollo n. 10 su Cipro — Sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nelle zone sulle quali il governo cipriota non esercita alcun controllo effettivo — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Decisione pronunciata da un giudice cipriota avente sede nella zona su cui il suddetto governo esercita un controllo effettivo e relativa ad un bene immobile situato al di fuori di tale zona — Artt. 22, punto 1, 34, punti 1 e 2, 35, n. 1, e 38, n. 1, di detto regolamento»

I — Introduzione

1.

L’Isola di Cipro è, a seguito dell’intervento delle truppe turche nel 1974, divisa di fatto in una zona sud, greco-cipriota, ed una zona nord, turco-cipriota. La Repubblica di Cipro è riconosciuta come Stato sul piano del diritto internazionale dalla comunità degli Stati e, pur rappresentando de jure Cipro nella sua interezza, essa tuttavia controlla de facto solo la zona sud dell’isola. Nella zona nord si è stabilita la Repubblica turca di Cipro Nord (RTCN), riconosciuta solo dalla Turchia ( 2 ).

2.

Nonostante il fallimento delle trattative sulla riunificazione, sostenute dalle Nazioni Unite e dall’UE, la Repubblica di Cipro ha aderito, nel 2004, all’Unione europea. Attraverso un Protocollo separato all’Atto di adesione è stata sospesa l’applicazione dell’acquis comunitario per le zone dell’isola sulle quali la Repubblica di Cipro non esercita alcun potere sovrano.

3.

Nel corso della divisione è avvenuta la fuga e l’espulsione di un numero elevato di persone appartenenti ad entrambe le popolazioni. Molti profughi rivendicano la proprietà di terreni che erano stati costretti ad abbandonare ( 3 ). I terreni abbandonati dai ciprioti greci nella RTCN sono ivi considerati come passati di proprietà allo Stato. Le autorità della RTCN hanno trasferito molti di questi terreni a privati. Come ci si deve porre nei confronti dei diritti di proprietà dei profughi è una delle questioni che non sono state chiarite in occasione delle trattative sulla riunificazione.

4.

In questo delicato contesto si inserisce la controversia fra il sig. Apostolides e i coniugi britannici Orams. Questi ultimi hanno acquistato da un venditore privato un terreno nella zona nord di Cipro. Il sig. Apostolides, la cui famiglia era stata espulsa dal nord, rivendica la proprietà di tale terreno. Su domanda del medesimo, il Tribunale distrettuale di Nicosia, avente sede nella zona greco-cipriota, ha condannato gli Orams a sgombrare il terreno e a pagare diverse prestazioni pecuniarie. Il sig. Apostolides ha presentato istanza di riconoscimento ed esecutorietà di tale decisione nel Regno Unito.

5.

La Court of Appeal (Corte d’appello britannica), investita del procedimento esecutivo, chiede adesso se i giudici del Regno Unito siano a ciò obbligati in forza del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 4 ). Dubbi al riguardo sussistono in quanto, da una parte, la decisione si riferisce ad un terreno ubicato in una zona di Cipro in cui la Repubblica di Cipro non esercita alcun potere sovrano e in cui l’applicazione del diritto comunitario è pertanto in ampia misura sospesa. Dall’altra, si sono verificate irregolarità in occasione della notifica della domanda giudiziale presso il domicilio degli Orams nella zona turco-cipriota.

II — Contesto normativo

A — Protocollo n. 10 su Cipro

6.

Il Protocollo n. 10 su Cipro, allegato all’Atto di adesione del 2003 ( 5 ) così recita:

«LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RIBADENDO il loro impegno a raggiungere una soluzione globale della questione di Cipro, coerente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché il loro fermo sostegno agli sforzi compiuti a tal fine dal Segretario Generale delle Nazioni Unite,

CONSIDERANDO che tale soluzione globale della questione di Cipro non è stata ancora raggiunta,

CONSIDERANDO che è pertanto necessario prevedere la sospensione dell’applicazione dell’acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo,

CONSIDERANDO che, qualora si pervenga ad una soluzione della questione di Cipro, tale sospensione sarà revocata,

CONSIDERANDO che l’Unione europea è pronta a prendere in considerazione i termini di una siffatta soluzione conformemente ai principi che sono alla base dell’Unione europea,

CONSIDERANDO che è necessario prevedere a quali condizioni le pertinenti disposizioni di diritto comunitario si applicheranno alla linea tra le summenzionate zone, da un lato, e entrambe le zone in cui il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altro,

DESIDERANDO che l’adesione di Cipro all’Unione europea sia proficua per tutti i cittadini ciprioti e promuova la pace e la riconciliazione civili,

CONSIDERANDO pertanto che nulla nel presente Protocollo osta all’adozione di misure finalizzate a tale scopo,

CONSIDERANDO che siffatte misure non pregiudicano l’applicazione dell’acquis alle condizioni stabilite nel trattato di adesione in nessuna altra parte della Repubblica di Cipro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   L’applicazione dell’acquis è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

2.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, decide in merito alla revoca della sospensione di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali le disposizioni di diritto comunitario si applicano alla linea che separa le zone di cui all’articolo 1 e le zone sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

2.   I confini tra la zona orientale di sovranità e le zone di cui all’articolo 1 sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità ai fini della parte IV dell’allegato del Protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro per tutta la durata della sospensione dell’applicazione dell’acquis ai sensi dell’articolo 1.

Articolo 3

1.   Nulla nel presente Protocollo osta all’adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone di cui all’articolo 1.

2.   Siffatte misure non pregiudicano l’applicazione dell’acquis alle condizioni stabilite nel trattato di adesione in qualsiasi altra parte della Repubblica di Cipro.

Articolo 4

Qualora sia trovata una soluzione, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti dei termini relativi all’adesione di Cipro all’Unione europea riguardo la comunità turco-cipriota».

B — Regolamento n. 44/2001

7.

Ai sensi del suo art. 1, n. 1, il regolamento n. 44/2001 si applica in materia civile e commerciale.

8.

Nel capitolo II del regolamento sono contenute le disposizioni concernenti la competenza giurisdizionale. Nella sezione 6 di tale capitolo figurano le disposizioni sulla competenza esclusiva. In particolare, ai sensi dell’art. 22, «[i]ndipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1.

in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato (…)».

9.

Gli artt. 33-37 del regolamento disciplinano il riconoscimento delle decisioni. Al riguardo l’art. 33 fissa innanzi tutto il principio secondo il quale le decisioni emesse da un giudice di un altro Stato membro sono riconosciute senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Gli artt. 34 e 35 disciplinano i motivi in base ai quali, in via eccezionale, può essere rifiutato il riconoscimento.

10.

L’art. 34 così recita per estratto:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2)

se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

(…)».

11.

L’art. 35 disciplina l’importanza che l’osservanza delle disposizioni concernenti la competenza riveste per il riconoscimento:

«1.   Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.

(…)

3.   Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».

III — Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

12.

In forza delle leggi della Repubblica di Cipro, il sig. Apostolides è proprietario di un terreno ubicato a Lapithos (Lapta), nel distretto di Cirene (Girne), che si trova nella zona della Repubblica di Cipro sulla quale il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Gli Orams asseriscono di avere acquistato tale terreno da un terzo nel 2002. Vi hanno costruito una villa in cui soggiornano regolarmente durante le vacanze.

13.

Il sig. Apostolides ha citato i signori Orams dinanzi al Tribunale distrettuale di Nicosia. Il tribunale ha invitato i convenuti a comparire con atto datato 26 ottobre 2004. Gli atti di citazione, sui quali figurava l’indirizzo degli Orams nel Regno Unito, venivano consegnati alla sig.ra Orams il giorno stesso presso il terreno a Lapta da parte di un ufficiale giudiziario del Tribunale distrettuale di Nicosia. L’ufficiale giudiziario non si presentava come tale ma comunicava alla sig.ra Orams di essere un «messo» e di ignorare la natura dei documenti.

14.

Gli atti di citazione erano redatti in lingua greca, la quale, sebbene non sia parlata diffusamente nella zona nord, costituisce tuttavia una delle lingue ufficiali della Repubblica di Cipro. Gli Orams non comprendono il greco. La sig.ra Orams si era tuttavia resa conto che i documenti avevano natura legale ed ufficiale.

15.

In forza delle leggi della Repubblica di Cipro, se il convenuto non si costituisce entro dieci giorni dalla notifica della domanda giudiziale, il ricorrente può chiedere la pronuncia di una sentenza in contumacia. A questa eventualità veniva fatto riferimento in greco sul frontespizio dell’atto processuale. La costituzione in giudizio è un atto processuale che non esige la presentazione di motivi di difesa.

16.

Secondo le informazioni da lei stessa fornite, la sig.ra Orams, il venerdì 29 ottobre 2004, intraprendeva iniziative per cercare un avvocato che potesse rappresentarla. Ella otteneva un appuntamento per una consulenza presso l’avvocato Liatsos solo per il 2 novembre. In tale data il sig. Liatsos le traduceva a grandi linee la domanda giudiziale, ma la informava di non poterla rappresentare in sede processuale giacché non era abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici della Repubblica di Cipro. Egli consigliava alla sig.ra Orams il sig. Osman, il quale aveva partecipato in qualità di avvocato all’asserita vendita del terreno; questi aveva tuttavia cessato di esercitare. Il 3 novembre 2004, la sig.ra Orams riusciva ad incontrare la figlia del medesimo, la quale aveva rilevato lo studio legale. Ella informava la sig. Orams di non essere abilitata al patrocinio dinanzi ai giudici della Repubblica. La sig.ra Orams veniva allora indirizzata all’avv. Gunes Mentes.

17.

Solo per il venerdì 5 novembre 2004, alle 17.00, la sig.ra Orams riusciva ad ottenere un appuntamento con il sig. Mentes, il quale, secondo quanto da ella asserito, era uno dei pochi avvocati nella zona nord abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici della Repubblica di Cipro e con una certa conoscenza della lingua greca. La sig.ra Orams conferiva al sig. Mentes l’incarico di rappresentare legalmente lei ed il marito in questa pratica. Il sig. Mentes comunicava alla sig.ra Orams che si sarebbe costituito in giudizio il successivo lunedì 8 novembre 2004 dinanzi al Tribunale distrettuale di Nicosia.

18.

Poiché il martedì 9 novembre 2004 non risultava presso il Tribunale alcuna costituzione in giudizio, quest’ultimo condannava i convenuti in contumacia a

1.

demolire la villa, la piscina e la recinzione costruiti sul terreno,

2.

immettere immediatamente il sig. Apostolides nel libero possesso del terreno,

3.

versare al sig. Apostolides diversi importi a titolo di particolare risarcimento dei danni e a titolo di risarcimento per il mancato guadagno mensile (in particolare canoni d’affitto), comprensivi di interessi, fino al completo adempimento della sentenza,

4.

astenersi dal protrarre illeciti accessi al terreno, personalmente o tramite propri mandatari e

5.

corrispondere diversi importi a titolo di spese del procedimento (oltre a interessi su tali somme).

19.

Il 15 novembre 2004, si procedeva alla costituzione in giudizio dei coniugi Orams e venivano presentate istanze di annullamento delle sentenze contumaciali.

20.

Per ottenere l’annullamento di una sentenza contumaciale, il convenuto, in forza delle leggi della Repubblica di Cipro, deve delineare una difesa ammissibile («arguable defence») rispetto alla domanda presentata nei suoi confronti. Il 19 aprile 2005 il Tribunale distrettuale di Nicosia, a seguito dell’assunzione delle prove e dell’udienza, decideva che non era stata presentata una difesa ammissibile rispetto alla domanda. Il ricorso esperito dagli Orams avverso tale decisione veniva respinto il 21 dicembre 2006 dalla Corte suprema della Repubblica di Cipro.

21.

Il 18 ottobre 2005, il sig. Apostolides domandava, ai sensi del regolamento n. 44/2001, l’esecuzione della sentenza contumaciale del 9 novembre 2004 e della decisione del Tribunale distrettuale di Nicosia del 19 aprile 2005. Il 21 ottobre 2005 un Master of the Queens Bench Division of the High Court of England and Wales dichiarava le decisioni esecutive in Inghilterra.

22.

Gli Orams impugnavano con successo tale provvedimento presso la High Court (giudice Jack) ai sensi dell’art. 43 del regolamento n. 44/2001. Avverso tale decisione il sig. Apostolides ricorreva, ai sensi dell’art. 44 del regolamento n. 44/2001, dinanzi alla Court of Appeal, la quale, con ordinanza 19 giugno 2007 (pervenuta in cancelleria il 14 settembre 2007), ha proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali.

1)

Se il fatto di sospendere l’applicazione dell’acquis comunitario nella zona nord, invocando l’art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 all’Atto di adesione del 2003 che ha previsto l’entrata di Cipro nell’Unione europea, precluda ad un giudice di uno Stato membro di riconoscere e di eseguire una decisione, emessa da un giudice della Repubblica di Cipro avente sede nella zona controllata dal governo locale, riguardante un terreno ubicato nella zona nord, quando il riconoscimento e l’esecuzione in questione sono richiesti ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che rientra nell’acquis comunitario.

2)

Se l’art. 35, n. 1, del regolamento n. 44/2001 autorizzi o obblighi un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa dai giudici di un altro Stato membro riguardante un terreno ubicato in una zona di quest’ultimo Stato membro sulla quale il governo di tale Stato non esercita un controllo effettivo. In particolare, se una siffatta decisione sia in contrasto con l’art. 22 del regolamento n. 44/2001.

3)

Se ad una decisione di un giudice di uno Stato membro, avente sede in una zona di quello Stato sulla quale il governo locale non esercita un controllo effettivo, relativa ad un terreno situato in una zona di detto Stato sulla quale il governo locale non esercita un controllo effettivo, possa essere negato riconoscimento o esecuzione ai sensi dell’art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, adducendo che da un punto di vista pratico alla decisione non può essere data esecuzione nel territorio sul quale insiste il terreno, sebbene essa abbia efficacia esecutiva nella zona dello Stato membro soggetta al controllo del governo.

4)

Qualora

sia stata emessa una sentenza in contumacia nei confronti di un convenuto;

il convenuto abbia quindi impugnato dinanzi al giudice d’origine la sentenza in contumacia; ma

la sua domanda non sia stata accolta, dopo un contraddittorio completo e equo, con la motivazione che il convenuto non aveva presentato una difesa prima facie ammissibile (necessaria ai sensi del diritto nazionale prima che la sentenza potesse essere annullata),

se il convenuto possa opporsi all’esecuzione dell’originaria sentenza in contumacia o della pronuncia relativa alla domanda di annullamento ai sensi dell’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001, adducendo che la domanda giudiziale non gli è stata notificata o comunicata in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese prima dell’emanazione dell’originaria sentenza in contumacia. Se rilevi il fatto che in sede di udienza ci si sia limitati ad esaminare i motivi che il convenuto opponeva alla domanda.

5)

In applicazione del criterio previsto all’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 in merito a se al convenuto «la domanda giudiziale od un atto equivalente [fosse] stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese» quali fattori siano rilevanti ai fini della valutazione. In particolare:

a)

se, quando la notifica ha effettivamente portato all’attenzione del convenuto la domanda giudiziale, sia utile prendere in considerazione le azioni (o le omissioni) del convenuto o dei suoi avvocati successive alla notifica;

b)

quale sia l’eventuale impatto di una determinata condotta del convenuto o delle difficoltà incontrate da quest’ultimo o dai suoi avvocati;

c)

se incida il fatto che l’avvocato del convenuto avrebbe potuto costituirsi in giudizio prima che venisse emanata la sentenza in contumacia.

23.

Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni il sig. Apostolides, i coniugi Orams, i governi greco, polacco e cipriota nonché la Commissione delle Comunità europee.

IV — Valutazione giuridica

A — Prima questione pregiudiziale

24.

Con la prima questione pregiudiziale la Court of Appeal chiede se la sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nella zona nord di Cipro ai sensi dell’art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 osti al riconoscimento e all’esecuzione di una sentenza in base al regolamento n. 44/2001, riguardante diritti di proprietà su un terreno ubicato in tale zona.

25.

Per risolvere tale questione occorre innanzi tutto richiamare la distinzione fra il campo di applicazione territoriale del regolamento n. 44/2001 e il territorio di riferimento dei procedimenti ovvero delle decisioni per le quali il regolamento adotta delle disposizioni.

26.

Il campo di applicazione territoriale del diritto comunitario coincide, ai sensi dell’art. 299 CE, con il territorio degli Stati membri, fatta eccezione per talune regioni indicate in tale disposizione. Le disposizioni del titolo IV della terza parte del Trattato CE sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia si applicano tuttavia, in conformità dell’art. 69 CE, nel rispetto dei protocolli ivi citati in vigore per il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca. Il Regno Unito e l’Irlanda hanno optato, su tale fondamento, per l’applicazione del regolamento n. 44/2001, la Danimarca contro ( 6 ). Il regolamento trova pertanto applicazione nel Regno Unito e — fatto salvo il Protocollo n. 10 — nella Repubblica di Cipro.

27.

Il regolamento n. 44/2001 disciplina, da una parte, la competenza dei giudici nel suo ambito di applicazione territoriale, dall’altra, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni pronunciate da tali giudici in uno Stato membro diverso da quello in cui la decisione è stata emessa. Il regolamento non contiene invece alcuna disposizione sul riconoscimento e l’esecuzione nella Comunità di sentenze pronunciate in Stati terzi o sul riconoscimento e l’esecuzione negli Stati terzi di decisioni emesse dai giudici degli Stati membri.

28.

Dal campo di applicazione territoriale del regolamento n. 44/2001 deve essere distinto il suo territorio di riferimento, ossia il territorio a cui possono fare riferimento le decisioni di un giudice di uno Stato membro le quali vengono riconosciute ed eseguite sulla base del regolamento. Il territorio di riferimento va oltre il campo di applicazione, estendendosi fino agli Stati terzi. Il regolamento si applica pertanto anche a controversie che coinvolgono Stati terzi.

29.

Ciò è stato confermato dalla Corte nella sentenza Owusu ( 7 ) e nel parere sulla Convenzione di Lugano ( 8 ). In base ad essi, un carattere internazionale rilevante per l’applicazione del regolamento può sussistere anche in quanto il luogo dell’evento controverso è situato in uno Stato terzo ( 9 ). Il regolamento deve infatti eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno che possono derivare dalle disparità esistenti tra le normative nazionali sulla competenza giurisdizionale internazionale e sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere. Secondo la Corte, tali disparità si ripercuotono negativamente sul mercato interno anche qualora riguardino decisioni presentanti solo un collegamento con uno Stato terzo ( 10 ).

30.

Occorre chiarire adesso l’effetto esplicato dal Protocollo n. 10 in relazione al campo di applicazione e al territorio di riferimento del regolamento n. 44/2001.

31.

È pacifico tra le parti che la sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nelle parti della Repubblica di Cipro in cui il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, prevista dall’art. 1, n. 1 del Protocollo, limita il campo di applicazione territoriale del regolamento n. 44/2001. Di conseguenza, il riconoscimento e l’esecuzione nella zona nord di Cipro di una decisione di un giudice di uno Stato membro non possono essere fondati sul regolamento. Né tantomeno sembra possibile riconoscere ed eseguire in un altro Stato membro, sulla base del regolamento, una decisione pronunciata da un giudice di tale zona di Cipro.

32.

La Court of Appeal non è stata tuttavia investita di nessuna di queste fattispecie. Essa è piuttosto chiamata a decidere sull’istanza di esecutorietà nel Regno Unito di una sentenza di un giudice che si trova nel territorio controllato dal governo della Repubblica di Cipro. La limitazione del campo di applicazione territoriale del regolamento n. 44/2001 da parte del Protocollo n. 10 non interessa pertanto il caso presente.

33.

Solo i coniugi Orams sostengono che il Protocollo osta anche all’applicazione del regolamento alle sentenze emesse nel suo campo di applicazione territoriale e che devono ivi anche essere riconosciute ed eseguite, ma che riguardano un rapporto giuridico che presenta un collegamento con le zone del paese non controllate dal governo della Repubblica di Cipro.

34.

Come sottolineato dalle altre parti coinvolte, già il testo dell’art. 1, n. 1, del Protocollo depone contro una siffatta interpretazione. In tale norma si parla infatti della sospensione dell’acquis comunitario in questa zona e non in riferimento a questa zona.

35.

A ciò si aggiunge che le disposizioni contenute in un atto di adesione le quali consentono eccezioni o deroghe alle disposizioni del Trattato, devono, secondo giurisprudenza costante, essere interpretate restrittivamente prendendo in considerazione le disposizioni del Trattato di cui trattasi, ed essere limitate a quanto assolutamente necessario ( 11 ).

36.

Anche se la sospensione dell’acquis comunitario non riguarda direttamente, nel caso presente, il diritto comunitario primario bensì il regolamento n. 44/2001, tale constatazione è ad esso trasponibile. È vero che gli atti di adesione (protocolli inclusi) sono norme gerarchicamente sovraordinate al diritto secondario. Il regolamento, tuttavia, mira in definitiva al conseguimento degli obiettivi del Trattato CE stesso ( 12 ).

37.

Così, l’art. 65, sul quale è fondato il regolamento n. 44/2001, autorizza espressamente l’adozione di misure dirette al miglioramento e alla semplificazione del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno. Di fatto, la chiara delimitazione delle competenze delle autorità giurisdizionali nella Comunità, così come il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, promuove l’esercizio delle libertà fondamentali. Essa agevola infatti l’attuazione di pretese connesse a forniture di merci, prestazioni di servizi o trasferimenti di capitali internazionali nonché l’esercizio della libera circolazione delle persone.

38.

Di conseguenza, il Protocollo n. 10 deve essere interpretato nel senso che la sospensione dell’applicazione del regolamento n. 44/2001 viene limitato a quanto strettamente necessario. Al riguardo occorre tenere conto, in particolare, della ratio e dell’obiettivo del Protocollo.

39.

Le parti coinvolte concordano sul fatto che la sospensione dell’acquis comunitario mira a consentire alla Repubblica di Cipro l’ingresso nell’UE, nonostante il precedente esito negativo delle trattative sulla riunificazione. Si deve evitare che la Repubblica di Cipro, quale Stato membro, violi il diritto comunitario in quanto non è di fatto in grado di far applicare le disposizioni dell’acquis comunitario su tutto il territorio nazionale.

40.

Come sottolineato in particolare dalla Commissione, non tutte le previsioni di diritto comunitario che presentano un collegamento con le zone soggette al controllo della comunità turco-cipriota dovrebbero tuttavia essere escluse. Così, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del Protocollo, la sospensione dell’acquis comunitario non osta all’adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone menzionate ( 13 ). Inoltre, sulla base dell’art. 2 del Protocollo sono state adottate, attraverso il regolamento (CE) del Consiglio n. 866/2004 ( 14 ), regole concernenti la circolazione delle merci e delle persone fra le diverse zone.

41.

Siffatte regole non sono in contraddizione con l’obiettivo del Protocollo, consistente nel consentire alla Repubblica di Cipro di aderire all’Unione nonostante il limitato controllo effettivo sul proprio territorio nazionale, bensì promuovono la crescita congiunta di entrambe le zone del paese.

42.

Il summenzionato obiettivo del Protocollo non impone una sospensione dell’applicazione del regolamento n. 44/2001 neanche nella fattispecie in oggetto. Il riconoscimento e l’esecuzione nel Regno Unito delle decisioni del Tribunale distrettuale di Nicosia non creano in particolare obblighi ineseguibili della Repubblica di Cipro in riferimento alla zona nord di Cipro, i quali la mettano in conflitto con il diritto comunitario. Sono piuttosto solo i giudici del Regno Unito che devono attivarsi.

43.

I coniugi Orams rinviano tuttavia all’ulteriore obiettivo del Protocollo, consistente nel raggiungere una soluzione globale della questione di Cipro coerente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ( 15 ), ed espresso in particolare nel suo primo ‘considerando’. La sentenza controversa pronunciata dal Tribunale distrettuale di Nicosia anticiperebbe una soluzione globale delle questioni relative alla proprietà. Il suo riconoscimento e la sua esecuzione sarebbero pertanto in contraddizione con gli obiettivi del Protocollo e delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite.

44.

Siffatta censura non può tuttavia portare a disapplicare, in linea di principio, negli Stati membri il regolamento n. 44/2001 qualora le decisioni di un giudice di uno Stato membro presentino collegamenti con la zona nord di Cipro.

45.

È vero che il Consiglio di sicurezza ha fatto ripetutamente appello alla salvaguardia della pace a Cipro e dell’integrità territoriale del paese. In tale contesto, esso ha anche esortato la comunità degli Stati ad astenersi da qualsiasi comportamento che inasprisca tale conflitto ( 16 ). Da tali esortazioni, formulate in maniera piuttosto generica, non si può tuttavia ricavare alcun obbligo di non riconoscere le sentenze pronunciate da giudici greco-ciprioti concernenti i diritti di proprietà su terreni ubicati nella zona turco-cipriota.

46.

Non è inoltre affatto accertato che l’applicazione del regolamento inasprisca nel complesso il conflitto cipriota. Essa può in egual modo esplicare l’effetto contrario e promuovere la normalizzazione dei rapporti commerciali. Proprio a fronte dell’apertura della linea di separazione fra le due zone di Cipro per la libera circolazione delle persone e delle merci ( 17 ), è immaginabile una pluralità di rapporti giuridici in cui il riconoscimento e l’esecuzione in altri Stati membri delle sentenze dei giudici della Repubblica di Cipro nonché l’applicazione dei criteri di competenza del regolamento rivestono interesse anche per le parti che abitano nella zona nord.

47.

Fra le parti è dunque anche controverso se il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza in oggetto sia dannosa o utile per una disciplina definitiva delle questioni in materia di proprietà. Così, il sig. Apostolides argomenta che la vendita di terreni espropriati ubicati nella RTCN a cittadini di altri Stati membri renderebbe più difficoltosa la loro restituzione nel corso di una successiva soluzione concordata. Se le persone nella sua situazione potessero attuare in altri Stati membri diritti basati sulla proprietà di tali terreni, ciò spaventerebbe potenziali acquirenti.

48.

Non è necessario pronunciarsi in questa sede in via definitiva sull’effetto esplicato sul processo politico di soluzione del conflitto dalla sospensione dell’applicazione del regolamento ai casi che presentano collegamenti con la zona nord di Cipro. L’applicazione del regolamento, infatti, non può essere fatta dipendere da valutazioni politiche a tal punto complesse. Ciò sarebbe in contraddizione con il principio della certezza del diritto, la cui osservanza rientra fra gli obiettivi del Trattato ( 18 ). Così, le norme del regolamento sulla competenza devono consentire in modo univocamente prevedibile la determinazione di un foro competente ( 19 ). Inoltre, il ricorrente in una controversia pendente dinanzi ai giudici di uno Stato membro deve poter prevedere con un sufficiente grado di certezza se una sentenza definitiva fondata sul regolamento possa essere dichiarata esecutiva in un altro Stato membro, sempreché non sussista alcun motivo di diniego previsto nel regolamento.

49.

Il sig. Apostolides si spinge addirittura oltre. Egli ritiene che l’applicazione del regolamento n. 44/2001 sia necessaria al fine di tenere conto dei precetti esposti nella sentenza Loizidou della Corte europea dei diritti dell’uomo ( 20 ).

50.

In questa e in altre decisioni, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato che le espropriazioni eseguite in conseguenza dell’occupazione della zona nord di Cipro sono inefficaci e non mettono in discussione le posizioni proprietarie dei profughi ( 21 ). Il diniego dell’accesso e del godimento della proprietà viola pertanto l’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e il diritto all’inviolabilità del domicilio (art. 8, n. 1, CEDU), allorché le persone colpite possiedano un’abitazione sul terreno ( 22 ). La Corte europea dei diritti dell’uomo ha tuttavia recentemente riconosciuto anche che la Commissione sulla proprietà, istituita nel frattempo dalla RTCN, è conforme, in linea di principio, alle prescrizioni della Corte europea dei diritti dell’uomo; ciononostante, essa ha accordato alla ricorrente di tale procedimento addirittura un indennizzo per la violazione dei suoi diritti derivanti dalla CEDU ( 23 ).

51.

Al riguardo occorre innanzi tutto rilevare che nessuna delle decisioni citate riguardava il caso del sig. Apostolides stesso. Di conseguenza, non sussiste alcuna constatazione della Corte europea dei diritti dell’uomo inerente ai suoi concreti diritti di proprietà, la quale debba essere direttamente osservata.

52.

Occorrerebbe semmai considerare se il diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’art. 6, n. 1, CEDU, imponga addirittura che la decisione del Tribunale distrettuale di Nicosia, la quale riguarda direttamente i diritti del sig. Apostolides, venga eseguita ( 24 ). La Corte europea dei diritti dell’uomo ha tuttavia finora riconosciuto un corrispondente diritto — per quanto è dato vedere — solo in relazione all’esecuzione nello Stato d’origine stesso ( 25 ). Si può tuttavia soprassedere qui alla questione se l’art. 6, n. 1, CEDU obblighi anche al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni straniere, in quanto il regolamento n. 44/2001 è, in forza delle ragioni esposte, comunque applicabile, e conferisce un corrispondente diritto. In ogni caso, l’art. 6, n. 1, CEDU non condurrebbe ad un risultato diverso da un’applicazione del regolamento corretta e conforme ai diritti dell’uomo.

53.

In conclusione, la prima questione pregiudiziale deve essere risolta nel modo seguente:

La sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nelle zone della Repubblica di Cipro, sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, non preclude ad un giudice di un altro Stato membro di riconoscere e di eseguire sulla base del regolamento n. 44/2001 una decisione di un giudice della Repubblica di Cipro che presenta collegamenti con la zona non controllata dal governo della medesima.

B — Sulle questioni pregiudiziali dalla seconda alla quinta

54.

Con le questioni dalla seconda alla quinta, la Court of Appeal chiede di interpretare gli artt. 35, n. 1, e 34, nn. 1 e 2 del regolamento n. 44/2001 in relazione ad eventuali ostacoli al riconoscimento e all’esecuzione nel senso di queste disposizioni. Prima di poter risolvere tali questioni occorre chiarire se il campo di applicazione del regolamento sia operante. La Commissione non è infatti certa che si versi in materia civile e commerciale ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento.

1. Osservazione preliminare sul campo di applicazione del regolamento

55.

È vero che la Commissione ammette che la controversia fra il sig. Apostolides e i coniugi Orams interessa persone private. Essa sostiene tuttavia che occorrerebbe inserirla in un contesto più ampio e tenere conto della circostanza che le liti relative a terreni di profughi greci di Cipro sono riconducibili all’occupazione militare della zona nord di Cipro.

56.

Sarebbe conforme alla prassi internazionale trasferire, a seguito di conflitti armati, ad istituzioni speciali la soluzione di controversie individuali aventi ad oggetto diritti di proprietà, come avrebbe previsto il piano Annan per la riunificazione di Cipro. A seguito del suo fallimento, la RTCN avrebbe adottato regole conformi alle prescrizioni della Corte europea dei diritti dell’uomo ( 26 ) al fine di fare luce sui diritti all’indennizzo e avrebbe istituito una Commissione sulla proprietà. I diritti da essa presi in considerazione, aventi ad oggetto la restituzione di beni di proprietà e l’indennizzo dovuto alla privazione del loro godimento, rivestirebbero carattere pubblicistico.

57.

Nell’applicare il regolamento n. 44/2001 occorrerebbe tenere conto della circostanza che opererebbe un rimedio giurisdizionale alternativo conforme alla CEDU. L’art. 71, n. 1, del regolamento lascerebbe impregiudicate le convenzioni che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari. Il sistema di indennizzo introdotto sotto il controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo potrebbe essere inteso come una siffatta convenzione.

58.

Al riguardo occorre innanzitutto rinviare alla giurisprudenza costante, secondo la quale la nozione di «materia civile e commerciale» dev’essere considerata come una nozione autonoma di diritto comunitario, da interpretare facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e al sistema del regolamento n. 44/2001, ovvero della Convenzione di Bruxelles, e, dall’altro, ai principi generali di diritto desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali ( 27 ).

59.

Dal campo di applicazione del regolamento esulano solamente le controversie tra una pubblica autorità e un soggetto di diritto privato, qualora detta autorità agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio ( 28 ). Così, la causa Lechouritou ( 29 ), alla quale fa riferimento la Commissione, riguardava il ricorso presentato da un soggetto di diritto privato contro la Repubblica federale di Germania per i danni subiti a causa di crimini di guerra commessi dalla Wehrmacht.

60.

Nel caso presente, il sig. Apostolides non fa valere alcun diritto alla restituzione o all’indennizzo nei confronti di un’autorità statale, bensì una pretesa di diritto civile avente ad oggetto la restituzione di un terreno e ulteriori pretese legate alla privazione del godimento del terreno nei confronti dei coniugi Orams.

61.

Tali pretese non mutano la loro natura per il fatto che al sig. Apostolides spettano forse pretese alternative o aggiuntive di natura pubblicistica nei confronti delle autorità della RTCN. Non è pertanto necessario decidere in questa sede se tali pretese alternative o aggiuntive sussistevano di fatto già nel momento in cui il sig. Apostolides otteneva dal Tribunale distrettuale di Nicosia la sentenza da eseguire ( 30 ).

62.

È vero che la Corte ha deciso che il fatto che alla base di un ricorso vi sia una pretesa che trova la sua origine in un atto di pubblico imperio è sufficiente ad escludere la sua azione, a prescindere dalla natura del procedimento che gli è offerto in questo senso dal diritto nazionale, dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles ( 31 ). Si potrebbe in tal senso pensare che la violazione del diritto di proprietà debba essere originariamente ricondotta alle misure delle forze armate turche ovvero delle autorità della RTCN. La citata constatazione della Corte vale tuttavia solo in presenza di una controversia fra una pubblica autorità e un soggetto di diritto privato ( 32 ).

63.

In caso di pluralità di rapporti instauratisi, in parte tra un ente pubblico ed un soggetto di diritto privato, in parte unicamente tra soggetti di diritto privato, occorre fare riferimento al rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia e al fondamento nonché alle modalità d’esercizio dell’azione intentata ( 33 ). Nella controversia principale, un ricorrente privato fa valere pretese civilistiche dinanzi ad un tribunale civile nei confronti di un altro soggetto di diritto privato, cosicché, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, si è evidentemente in presenza di una controversia di diritto civile.

64.

Sarebbe probabilmente possibile escludere siffatte pretese civilistiche attraverso una norma statale o di diritto internazionale e riconoscere ai soggetti colpiti solo una pretesa restitutoria o risarcitoria nei confronti dello Stato. Ciò potrebbe implicare il venir meno dell’operatività dell’azione civile.

65.

La Repubblica di Cipro non ha tuttavia fatto evidentemente uso di tale possibilità. Finora manca inoltre una corrispondente convenzione internazionale. In ogni caso, il Tribunale distrettuale di Nicosia e le istanze successive non hanno preso in considerazione, nelle loro sentenze, una siffatta esclusione di pretese civilistiche o dell’azione civile. Anche se ciò fosse viziato da un errore di diritto, la Court of Appeal non potrebbe verificare, in linea di principio, nell’ambito del procedimento di esecuzione, né la competenza del Tribunale distrettuale di Nicosia (art. 34, n. 3, del regolamento n. 44/2001), né la legittimità sostanziale della sentenza da riconoscere (artt. 36 e 45, n. 2, del regolamento).

66.

La Commissione pare tuttavia sostenere l’opinione che l’esclusione delle pretese civilistiche è avvenuta in certo qual modo attraverso il diritto internazionale, allorché la RTCN ha adottato una disciplina in materia di indennizzo approvata, in linea di principio, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

67.

Non posso condividere tale ricostruzione.

68.

Dalla sentenza Xenides-Arestis III ( 34 ), in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa positivamente sulla compatibilità con la CEDU del regime di indennizzo, non è dato ricavare alcun indizio secondo cui tale disciplina esclude efficacemente il perseguimento di pretese di diritto civile secondo il diritto della Repubblica di Cipro. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha al contrario negato espressamente che la ricorrente fosse obbligata a rivolgersi alla Commissione sulla proprietà per la questione concernente l’indennizzo, accordandoglielo invece essa stessa ( 35 ).

69.

È inoltre dubbio se sia sostenibile un’altra posizione. La Corte europea dei diritti dell’uomo stessa, infatti, nega, in linea di principio, alle espropriazioni poste in essere dalla RTCN una qualsiasi efficacia, data l’assenza del suo riconoscimento internazionale ( 36 ). Essa riconosce solamente che talune normative di strutture statali non riconosciute a livello internazionale possono essere considerare efficaci al fine di evitare svantaggi per la popolazione interessata ( 37 ). La circostanza che la disciplina risarcitoria escluda efficacemente, a scapito dei soggetti colpiti e in assenza di concerto con la Repubblica di Cipro, il perseguimento di pretese di diritto civile andrebbe ben oltre ( 38 ).

70.

Non è parimenti sostenibile la tesi della Commissione secondo la quale, sul regolamento n. 44/2001, prevarrebbe, ai sensi del suo art. 71, n. 1, la disciplina risarcitoria approvata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

71.

Tale disposizione prevede che il regolamento lascia impregiudicate «le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari».

72.

La disciplina risarcitoria della RTCN, le relative sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo o addirittura la CEDU stessa non rientrano manifestamente in tale definizione. La CEDU, pur essendo una convenzione, non contiene tuttavia alcuna regola speciale sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni in materie particolari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento. Le normative unilaterali della RTCN non costituiscono una convenzione. E le relative sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo non si pronunciano sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile.

73.

Occorre pertanto constatare che la decisione da riconoscere nel procedimento principale è stata pronunciata in materia civile ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento 44/2001 e rientra pertanto nell’ambito di applicazione del medesimo.

2. Sulla seconda questione pregiudiziale

74.

La seconda questione pregiudiziale è intesa a chiarire se il combinato disposto dell’art. 35, n. 1, e dell’art. 22, n. 1, del regolamento n. 44/2001, autorizzi o obblighi un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa dai giudici di un altro Stato membro qualora essa riguardi un terreno ubicato in una zona di quest’ultimo Stato membro sulla quale il governo di tale Stato non esercita un controllo effettivo.

75.

La soluzione di tale questione deve essere preceduta dalla considerazione che, ai sensi del suo secondo, sesto, sedicesimo e diciassettesimo ‘considerando’, il regolamento è volto a garantire la libera circolazione delle decisioni emesse dagli Stati membri in materia civile e commerciale semplificando le formalità affinché siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice ( 39 ).

76.

In conformità a tale obiettivo, l’art. 33, n. 1, del regolamento n. 44/2001, prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Il riconoscimento può essere rifiutato solo nei casi previsti dagli artt. 34 e 35.

77.

Ai sensi dell’art. 38, n. 1, del regolamento n. 44/2001, le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. L’art. 45, n. 1, del regolamento legittima il giudice adito a rigettare la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli artt. 34 e 35.

78.

Al riguardo, l’art. 35, n. 3, del regolamento sancisce il principio secondo il quale non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Una deroga sussiste, ai sensi dell’art. 35, n. 1, con riguardo alla violazione di taluni fori esclusivi, fra i quali quello, disciplinato dall’art. 22, n. 1, del regolamento, relativo al luogo in cui è situato un bene immobile.

79.

Ai sensi dell’art. 22, n. 1, hanno competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, indipendentemente dal domicilio, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Tale disposizione verrebbe violata ai sensi dell’art. 35, n. 1, qualora la decisione riguardi diritti reali su un terreno che non è ubicato nello Stato d’origine, ossia nella Repubblica di Cipro, bensì in un altro Stato membro.

80.

Come sostenuto a ragione dal sig. Apostolides, dai governi greco e cipriota nonché dalla Commissione, la Repubblica di Cipro rappresenta, sotto il profilo del diritto internazionale, l’unico Stato sull’isola di Cipro che sia riconosciuto ( 40 ). Il suo territorio nazionale comprende anche la zona nord dell’isola, nella quale è ubicato il terreno controverso ( 41 ). La RTCN, la quale controlla di fatto tale zona, non è stata riconosciuta da nessun altro Stato al di fuori della Turchia ( 42 ). Dal Protocollo n. 10 risulta che anche gli Stati contraenti dell’Atto di adesione hanno considerato la zona nord di Cipro come parte del territorio nazionale della Repubblica di Cipro e dunque come parte della zona di adesione. Sarebbe stato altrimenti superfluo sospendere l’applicazione dell’acquis comunitario in questa zona dell’isola.

81.

La decisione sulla cui esecutività il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi riguarda perlomeno anche ( 43 ) diritti reali, e precisamente la proprietà su un terreno ubicato nella Repubblica di Cipro. Nel caso di un’interpretazione letterale dell’art. 22, n. 1, del regolamento n. 44/2001 non sussiste dunque alcun dubbio sulla competenza esclusiva dei giudici di tale Stato membro.

82.

I coniugi Orams ritengono tuttavia che a questa conclusione osterebbero la ratio e l’obiettivo di tale disposizione.

83.

Per giurisprudenza costante, il motivo essenziale dell’attribuzione della competenza esclusiva ai giudici dello Stato contraente in cui è situato l’immobile è la circostanza che il tribunale del luogo di ubicazione dell’immobile è quello maggiormente in grado di dirimere le controversie in materia di diritti reali immobiliari ( 44 ). Infatti, siffatte controversie devono essere in generale giudicate secondo le regole dello Stato in cui l’immobile è situato. Esse inoltre necessitano spesso indagini sui fatti che devono essere eseguite sul posto. Di conseguenza, risponde all’interesse di una buona amministrazione della giustizia attribuire la competenza esclusiva al giudice del luogo in cui si trova l’immobile, vista la prossimità del medesimo ( 45 ).

84.

Da ciò gli Orams deducono che l’art. 22, n. 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato restrittivamente e che esso non fondi alcuna competenza dei giudici della Repubblica di Cipro per le domande relative ai diritti su terreni ubicati nella zona nord. In assenza di un controllo effettivo su tale zona, i giudici della Repubblica di Cipro non avrebbero infatti il vantaggio della particolare prossimità.

85.

Non è in definitiva necessario pronunciarsi sulla correttezza o meno di tale opinione, la quale non trova alcun fondamento nel testo della disposizione. L’art. 22, n. 1, del regolamento n. 44/2001, infatti, verrebbe violato solo se, invece dei giudici della Repubblica di Cipro, i giudici di un altro Stato membro fossero competenti in applicazione del forum rei sitae. Non è dato vedere quale Stato membro dovrebbe esserlo. Nonostante la situazione di diritto internazionale, la RTCN sarebbe, nel migliore dei casi, equiparabile ad uno Stato terzo. Poiché l’art. 22, n. 1, non fonda tuttavia direttamente alcuna competenza esclusiva dei giudici di uno Stato terzo, tale disposizione non può venire violata neanche sulla base di tale premessa.

86.

È vero che, in dottrina, si controverte se l’art. 22, n. 1, esplichi un effetto riflesso a favore degli Stati terzi ( 46 ). La Corte sembra tuttavia negare un siffatto effetto. Così, nel parere su Lugano, essa ha esposto che il foro esclusivo del luogo in cui è situato un immobile in uno Stato terzo prevale sul foro del domicilio di un convenuto in uno Stato membro ai sensi dell’art. 2 del regolamento solo in quanto la Convenzione di Lugano contiene una disposizione identica all’art. 22 del regolamento; solo sulla base del regolamento verrebbe mantenuto il foro del domicilio nella Comunità ( 47 ).

87.

In ogni caso sarebbe inesatto far ripercuotere un siffatto effetto riflesso anche sull’art. 35, n. 1, del regolamento n. 44/2001. Dal combinato disposto dei nn. 1 e 3 dell’art. 35 risulta infatti che il diniego del riconoscimento e dell’esecuzione dovuto alla violazione delle norme sulla competenza è ammissibile solo in casi eccezionali. Il campo di applicazione dell’art. 35, n. 1, non può pertanto essere esteso considerando quale ostacolo al riconoscimento anche la violazione delle competenze dei giudici di Stati terzi che non sono parti contraenti della Convenzione di Lugano.

88.

Solo per ragioni di completezza si tenga presente quali conseguenze risulterebbero se la RTCN dovesse essere trattata — contrariamente all’opinione qui sostenuta — in maniera analoga ad uno Stato terzo. In questo caso non sussisterebbe, per le controversie relative ad un terreno ivi ubicato, alcuna competenza esclusiva dei giudici della Repubblica di Cipro ai sensi dell’art. 22, n. 1, del regolamento n. 44/2001. Si applicherebbero pertanto le regole generali sulla competenza. L’effettiva competenza o meno del Tribunale distrettuale di Nicosia in base a tali regole ( 48 ) sarebbe, ai sensi dell’art. 35, n. 3, del regolamento, questione priva di rilievo per il riconoscimento e l’esecuzione della sua decisione.

89.

La seconda questione deve dunque essere risolta nel senso che l’art. 35, n. 1, nel combinato disposto con l’art. 22, n. 1, del regolamento n. 44/2001 non autorizza un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa dai giudici di un altro Stato membro qualora tale decisione riguardi un terreno ubicato in una zona di quest’altro Stato membro sulla quale il governo di tale Stato non esercita un controllo effettivo.

3. Sulla terza questione pregiudiziale

90.

La terza questione pregiudiziale concerne l’interpretazione della riserva di ordine pubblico contenuta nell’art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001. Il giudice del rinvio chiede se ad una decisione possa essere negato il riconoscimento o l’esecuzione facendo riferimento a tale riserva, qualora tale decisione, dal punto di vista pratico, non possa essere eseguita nello Stato d’origine stesso, in quanto relativa ad un terreno situato in una zona di detto Stato sulla quale il governo locale non esercita un controllo effettivo.

91.

L’art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001 prevede che una decisione non viene riconosciuta qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

92.

Nella fondamentale sentenza Krombach ( 49 ), la Corte ha rilevato che l’art. 27 della Convenzione di Bruxelles — norma che ha preceduto l’art. 34 del regolamento n. 44/2001 — deve essere interpretato restrittivamente. Questa disposizione costituisce infatti un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione, consistente nella realizzazione di un sistema autonomo e completo il quale garantisca la circolazione delle sentenze nella Comunità. Specialmente la clausola di ordine pubblico di cui all’art. 27, n. 1, della Convenzione di Bruxelles deve applicarsi dunque soltanto in casi eccezionali ( 50 ).

93.

Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che ( 51 ):

«Un ricorso alla clausola dell’ordine pubblico contenuta all’art. 27, punto 1, della Convenzione è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l’esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrastasse in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto fosse lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto della revisione nel merito della decisione straniera, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico».

94.

Infine la Corte ha rilevato anche che, sebbene gli Stati contraenti restino, in linea di principio, liberi di determinare, in forza della riserva di cui all’art. 27, n. 1, della Convenzione, conformemente alle loro concezioni nazionali, le esigenze del loro ordine pubblico, la delimitazione di tale nozione rientra tuttavia nell’interpretazione della Convenzione ( 52 ). Pertanto, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato contraente, essa sarebbe però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione pronunciata da un giudice di un altro Stato contraente ( 53 ).

95.

Alla luce di tali constatazioni occorre verificare se l’inesecutività di fatto di una decisione nello Stato d’origine possa essere considerata quale violazione manifesta dell’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, che esclude il riconoscimento e l’esecuzione in un altro Stato membro.

96.

Come evidenziato a ragione dal governo greco e dalla Commissione, l’esecutività di una decisione nello Stato d’origine costituisce, già ai sensi dell’art. 38, n. 1, del regolamento n. 44/2001, il presupposto per la dichiarazione di esecutività da parte di un giudice di un altro Stato membro. Un titolo non può cioè esplicare nello Stato richiesto un effetto più ampio che nel suo Stato d’origine ( 54 ).

97.

Nella sentenza Coursier ( 55 ), la Corte ha interpretato il brano corrispondente dell’art. 31 della Convenzione di Bruxelles nel senso che il termine «esecutive» riguarda unicamente il carattere esecutivo dal punto di vista formale delle decisioni straniere e non le condizioni alle quali tali decisioni possono essere eseguite nello Stato d’origine. L’esecutività formale difetta se la decisione è stata impugnata ovvero può ancora esserlo, e non è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva.

98.

Sarebbe in contrasto con lo scopo del regolamento n. 44/2001, consistente nell’assicurare la libera circolazione delle decisioni attraverso un sistema semplice di riconoscimento ed esecuzione ( 56 ), far dipendere la dichiarazione di esecutività dai presupposti di fatto per l’esecuzione della decisione nello Stato d’origine. Diversamente dall’esecutività in senso formale, non sarebbe possibile confermare automaticamente, attraverso un attestato ai sensi dell’art. 54 del regolamento, se e a quali condizioni una decisione sia concretamente esecutiva nello Stato d’origine. Inoltre, i concreti motivi di diniego dell’esecuzione non influiscono sull’efficacia giuridica della sentenza.

99.

Il caso presente illustra anche le possibili alee che un riferimento all’esecutività effettiva implicherebbe. È vero che alcuni crediti assistiti da titolo esecutivo non sono attualmente esecutivi a Cipro, in quanto la Repubblica di Cipro non può esercitare alcun potere sovrano sulla zona in cui è ubicato il terreno controverso. A causa dei crediti pecuniari si potrebbe tuttavia procedere senz’altro ad esecuzione nella zona dell’isola controllata dalla Repubblica di Cipro, allorché gli Orams dispongano ivi di beni patrimoniali, come per esempio depositi bancari o altri crediti.

100.

Poiché l’esecutività della decisione straniera nello Stato d’origine, quale presupposto per la dichiarazione di esecutività da parte dei giudici di un altro Stato membro, è disciplinata in via tassativa nell’art. 38, n. 1, del regolamento, non si può ricorrere alla medesima condizione con un altro significato nell’ambito della riserva di ordine pubblico. Sulla base di corrispondenti considerazioni, anche l’art. 35, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 44/2001, esclude per esempio espressamente che i difetti di competenza, i quali non possono essere soggetti a controllo ai sensi dell’art. 35, vengano tuttavia considerati quale violazione dell’ordine pubblico ai sensi dell’art. 34, n. 1.

101.

La Commissione e, allacciandosi ad essa, anche gli Orams, sollevano inoltre la questione se non possa essere eccepito all’esecuzione un altro motivo di ordine pubblico. Essi ritengono che il riconoscimento e l’esecuzione della decisione del Tribunale distrettuale di Nicosia potrebbero essere contrari all’«ordine pubblico internazionale», in quanto essi minerebbero gli sforzi della comunità internazionale per risolvere la questione di Cipro.

102.

Al riguardo occorre innanzi tutto constatare che il giudice del rinvio stesso non ha preso in considerazione un siffatto motivo per negare il riconoscimento e l’esecuzione nel Regno Unito. In linea di principio, la Corte è tuttavia vincolata all’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, fissato dal giudice a quo nella sua ordinanza di rinvio. Le parti coinvolte nel procedimento non sono normalmente autorizzate a sottoporre alla Corte ulteriori questioni ( 57 ).

103.

Ciò vale in particolare in sede di interpretazione della nozione di ordine pubblico di cui all’art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, in quanto spetta agli Stati membri determinare, conformemente alle loro concezioni nazionali, le esigenze del loro ordine pubblico ( 58 ). A ciò si aggiunge la circostanza che il governo del Regno Unito non ha partecipato al presente procedimento. Alla Corte mancano pertanto informazioni attendibili che potrebbero consentire di valutare se i motivi sollevati dalla Commissione debbano essere considerati quale parte dell’ordine pubblico di tale Stato membro.

104.

La Commissione si fonda peraltro espressamente sull’ordine pubblico internazionale. Essa ammette effettivamente che l’art. 34, n. 1, si riferisce solo all’ordine pubblico dello Stato membro in cui la decisione deve essere riconosciuta. A suo avviso, tuttavia, nulla impedisce di considerare allo stesso tempo i motivi di ordine pubblico internazionale anche quale parte dell’ordine pubblico nazionale.

105.

Nel caso in cui la Corte ritenga opportuno esaminare tale punto di vista, nonostante esso non sia oggetto del rinvio pregiudiziale, la mia opinione al riguardo è la seguente.

106.

Nella sentenza Krombach la Corte ha ritenuto essere suo compito controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente della Convenzione di Bruxelles può ricorrere alla nozione di ordine pubblico per non riconoscere una decisione emessa da un giudice di un altro Stato contraente ( 59 ). Poiché i diritti fondamentali comunitari, come espressi nella CEDU, fanno parte integrante dei principi generali del diritto, essa è pervenuta alla conclusione che uno Stato membro è legittimato a negare il riconoscimento ad una sentenza straniera alla cui pronuncia si è pervenuti violando manifestamente i diritti fondamentali ( 60 ).

107.

In tal senso, la Corte ha dunque instaurato effettivamente un collegamento fra i diritti fondamentali tutelati a livello internazionale attraverso la CEDU e l’ordine pubblico nazionale. Un diniego del riconoscimento di una sentenza straniera è ad ogni modo conforme all’art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, quando i requisiti dell’ordine pubblico nazionale sopperiscono ad una violazione manifesta dei diritti fondamentali sanciti nella CEDU.

108.

Non è stato ancora definitivamente chiarito se i giudici siano non solo autorizzati bensì addirittura obbligati a negare l’esecuzione di una sentenza straniera la quale violi manifestamente i diritti fondamentali. A favore depone la circostanza che i giudici nazionali, secondo giurisprudenza costante, sono tenuti al rispetto dei diritti fondamentali quando sono confrontati con una fattispecie che rientra nell’ambito di applicazione del diritto comunitario ( 61 ).

109.

Nel caso presente la Commissione non sostiene tuttavia che la sentenza da eseguire violi diritti fondamentali. Piuttosto, ciò che ad essa interessa sono i precetti della politica internazionale in relazione alla questione di Cipro. Tali precetti hanno acquistato in una certa misura un carattere giuridicamente vincolante, allorché essi sono stati riprodotti in risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ( 62 ). Ciò vale, per esempio, per l’obbligo degli Stati di astenersi da qualsiasi comportamento che inasprisca il conflitto cipriota.

110.

Il mantenimento della pace e il ripristino dell’integrità territoriale di Cipro sono certamente beni di valore elevato. È tuttavia oltremodo dubbio se si possa considerare tali obiettivi come «una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico» conformemente alla giurisprudenza Krombach ( 63 ).

111.

Come già illustrato, i precetti e gli appelli contenuti nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza concernenti Cipro sono, in ogni caso, tuttavia troppo generici per derivarne l’obbligo concreto di non riconoscere alcuna sentenza di un giudice della Repubblica di Cipro, la quale riguardi diritti di proprietà su un terreno ubicato nella zona nord di Cipro. Indipendentemente da ciò, non è neanche chiaro se il riconoscimento della sentenza incentivi o disincentivi, nel presente contesto, la soluzione della questione di Cipro, e se esso non sia addirittura necessario per la tutela dei diritti fondamentali del sig. Apostolides ( 64 ).

112.

La terza questione deve quindi essere risolta nel senso che un giudice di uno Stato membro non può negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione invocando la riserva di ordine pubblico prevista dall’art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, in quanto la decisione, pur formalmente esecutiva nello Stato d’origine, non può essere ivi eseguita per motivi di fatto.

4. Sulla quarta questione pregiudiziale

113.

La quarta questione mira a chiarire se il riconoscimento di una sentenza contumaciale possa essere negato ai sensi dell’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 a causa di irregolarità nella notifica della domanda giudiziale, qualora la sentenza sia stata oggetto di verifica nell’ambito di un ricorso introdotto dal convenuto.

114.

Ai sensi dell’art. 34, n. 2, una decisione non viene riconosciuta se la domanda giudiziale od un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Siffatti vizi inerenti la notifica non possono tuttavia essere fatti valere ai sensi di tale disposizione se il convenuto, pur avendone avuto la possibilità, non ha impugnato la decisione.

115.

Gli Orams, nel caso presente, hanno effettivamente impugnato la sentenza in contumacia dinanzi al Tribunale distrettuale di Nicosia. Il loro ricorso è stato rigettato a seguito di un contraddittorio completo e equo, con la motivazione che essi non avevano presentato una difesa prima facie ammissibile (arguable defence). Essi espongono tuttavia una serie di circostanze legate alla notifica dell’atto di citazione, che avrebbero reso loro difficile una difesa tempestiva, e rimandano al riguardo alla giurisprudenza sull’art. 27, n. 2 della Convenzione di Bruxelles ( 65 ).

116.

Nella sentenza ASML ( 66 ) la Corte ha tuttavia sottolineato le differenze fra l’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 e l’art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles. Ai sensi dell’art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, una decisione non viene riconosciuta «se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese».

117.

La regolarità della notifica o della comunicazione della domanda giudiziale non è invece necessariamente decisiva ai sensi dell’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 ( 67 ). Piuttosto, ciò che rileva è il rispetto effettivo dei diritti della difesa. Se il convenuto contumace, pur avendone avuto la possibilità, non ha impugnato la decisione, l’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 presume adesso che i diritti della difesa siano stati garantiti nonostante i vizi inerenti la notifica.

118.

Di conseguenza, la giurisprudenza citata in relazione all’art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles non può essere trasposta all’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 ( 68 ).

119.

La nuova versione della disposizione tiene maggiormente conto dell’obiettivo dell’agevolazione del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, senza che vengano tuttavia pregiudicati i diritti della difesa, i quali formano parte integrante, secondo constante giurisprudenza, dei diritti fondamentali dei quali la Corte deve garantire l’osservanza ( 69 ).

120.

Nella fattispecie sussisteva la possibilità di impugnare la sentenza in contumacia dinanzi al Tribunale distrettuale di Nicosia, e gli Orams ne hanno fatto uso. Per questo caso risulta dall’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001, che il riconoscimento e l’esecuzione non possono a maggior ragione essere negati invocando irregolarità nella notifica della domanda giudiziale.

121.

Ciò vale in ogni caso qualora il diritto alla difesa venga pregiudicato anche se non in forza di circostanze particolari, come per esempio la configurazione del procedimento di impugnazione. Non vi sono tuttavia elementi in tal senso nel procedimento di rinvio. Secondo le allegazioni del giudice del rinvio, gli Orams hanno potuto esporre la loro tesi nell’ambito di un contraddittorio completo e equo. Avverso la decisione sull’impugnazione era addirittura possibile un ulteriore ricorso dinanzi alla Corte suprema, esperito — peraltro senza successo — dagli Orams.

122.

Anche la circostanza che il convenuto, secondo il diritto cipriota, deve presentare una difesa ammissibile al fine di ottenere l’annullamento di una sentenza contumaciale, non ha pregiudicato in maniera significativa, per quanto è dato vedere, i diritti della difesa degli Orams. La circostanza che essi non hanno potuto persuadere della loro tesi i giudici ciprioti in tale causa non deve essere presa in considerazione nel procedimento di riconoscimento ed esecuzione ai sensi degli artt. 36 e 45, n. 2, del regolamento.

123.

La quarta questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta come segue: l’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza contumaciale non possono essere negati invocando irregolarità nella notifica o nella comunicazione della domanda giudiziale, qualora il convenuto, in un primo momento contumace, aveva potuto impugnare la sentenza contumaciale, i giudici dello Stato d’origine hanno conseguentemente sottoposto a verifica la decisione in un procedimento completo e equo e non sussistono elementi che indichino il mancato rispetto del diritto alla difesa del convenuto.

5. Sulla quinta questione pregiudiziale

124.

Alla luce della soluzione della quarta questione, la quinta questione non deve essere risolta.

V — Conclusione

125.

Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere le questioni della Court of Appeal nei termini seguenti:

1)

La sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo, prevista dall’art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 all’Atto di adesione del 2003, non preclude ad un giudice di un altro Stato membro di riconoscere e di eseguire sulla base del regolamento n. 44/2001 una decisione di un giudice della Repubblica di Cipro che presenta collegamenti con la zona non controllata dal governo della medesima.

2)

L’art. 35, n. 1, nel combinato disposto con l’art. 22, n. 1, del regolamento n. 44/2001 non autorizza un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa dai giudici di un altro Stato membro qualora tale decisione riguardi un terreno ubicato in una zona di quest’altro Stato membro sulla quale il governo di tale Stato non esercita un controllo effettivo.

3)

Un giudice di uno Stato membro non può negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione invocando la riserva di ordine pubblico prevista dall’art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, in quanto la decisione, pur formalmente esecutiva nello Stato d’origine, non può essere ivi eseguita per motivi di fatto.

4)

L’art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza contumaciale non possono essere negati invocando irregolarità nella notifica della domanda giudiziale, qualora il convenuto, in un primo momento contumace, abbia potuto impugnare la sentenza contumaciale, i giudici dello Stato d’origine abbiano conseguentemente sottoposto a verifica la decisione in un procedimento completo ed equo e non sussistano elementi da cui emerge il mancato rispetto del diritto alla difesa del convenuto.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) V. sullo sviluppo storico anche le conclusioni dell’avvocato generale Gulmann 20 aprile 1994, nella causa C-432/92, Anastasiou (Racc. pag. I-3087, paragrafi 9-13).

( 3 ) Nel 2005 risultavano pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo 1400 ricorsi presentati in prevalenza da cittadini greco-ciprioti contro la Turchia relativi a violazioni del diritto di proprietà (v. Corte eur. D. U., sentenza Xenides-Arestis c. Turchia del 22 dicembre 2005, n. 46347/99, § 38 — sentenza Xenides-Arestis II).

( 4 ) GU 2001 L 12, pag. 1.

( 5 ) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Protocollo n. 10 su Cipro (GU 2003, L 236, pag. 955).

( 6 ) V. art. 1, n. 3, del regolamento n. 44/2001 e i suoi ventesimo e ventunesimo ‘considerando’.

( 7 ) Sentenza 1o marzo 2005, causa C-281/02, Owusu (Racc. pag. I-1383, punto 29).

( 8 ) Parere 1/03 del 7 febbraio 2006 (Racc. pag. I-1145, punto 143).

( 9 ) Sentenza Owusu (cit. alla nota 7, punto 26) e parere 1/03 (cit. alla nota 8, punto 145).

( 10 ) Sentenza Owusu (cit. alla nota 7, punto 34).

( 11 ) V. sentenze 29 marzo 1979, causa 231/78, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 1447, punto 13); 25 febbraio 1988, cause riunite 194/85 e 241/85, Commissione/Grecia (Racc. pag. 1037, punti 19-21); 14 dicembre 1989, causa C-3/87, Agegate (Racc. pag. 4459, punto 39) nonché 3 dicembre 1998, causa C-233/97, KappAhl (Racc. pag. I-8069, punto 18).

( 12 ) V. il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, il quale rimanda alla connessione con la creazione del mercato interno.

( 13 ) Tale obiettivo è perseguito dal regolamento (CE) del Consiglio 27 febbraio 2006, n. 389, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65, pag. 5).

( 14 ) Regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 866 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo n. 10 dell'atto di adesione (GU L 161, pag. 128, rettificato in GU L 206, pag. 51).

( 15 ) Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza concernenti Cipro sono raccolte sul sito internet della forza di pace delle Nazioni Unite (UNFICYP): www.unficyp.org/nqcontent.cfm?a_id=1636.

( 16 ) V., inter alia, le risoluzioni 20 luglio 1974, n. 353 (1974); 18 novembre 1983, n. 541 (1983) nonché 29 giugno 1999, n. 1251 (1999).

( 17 ) V., sullo sviluppo della libera circolazione delle persone e delle merci, la comunicazione della Commissione 27 agosto 2008 — Relazione annuale sull’attuazione del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, e sulla situazione derivante dalla sua applicazione, COM(2008) 529 def.

( 18 ) In tal senso, sulla Convenzione di Bruxelles: sentenze 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a. (Racc. pag. I-6307, punto 23); 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix (Racc. pag. I-1699, punto 24) nonché sentenza Owusu (cit. alla nota 7, punto 38); sul regolamento n. 44/2001: sentenza 22 maggio 2008, causa C-462/06, Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline (Racc. pag. I-3965, punto 33).

( 19 ) V., in tal senso, l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 e la sentenza Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline (cit. alla nota 18, punto 33) nonché sulla Convenzione di Bruxelles sentenza Owusu (cit. alla nota 7, punti 39 e 40).

( 20 ) V. Corte eur. D. U., sentenza Loizidou c. Turchia del 18 dicembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI.

( 21 ) Corte eur. D. U., sentenza Loizidou (cit. alla nota 20, § 46). V. anche Corte eur. D. U., sentenza Cipro c. Turchia del 10 maggio 2001, n. 25781/94, CEDU 2001-IV.

( 22 ) V. Corte eur. D. U., sentenze Loizidou (cit. alla nota 20, § 64) e Xenides-Arestis II (cit. alla nota 3): violazione dell’art. 1, del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (diritto all’inviolabilità del domicilio) e la giurisprudenza cit.

( 23 ) Corte eur. D. U., sentenza Xenides-Arestis c. Turchia del 7 dicembre 2006, n. 46347/99, §§ 37 e 42 — sentenza Xenides-Arestis III. La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva obbligato il convenuto ad adottare una disciplina risarcitoria generale, conforme ai precetti della convenzione (Xenides-Arestis II, cit. alla nota 3, § 40); v. anche ordinanza Xenides-Arestis/Turchia I del 14 marzo 2005 sulla ricevibilità.

( 24 ) V. al riguardo F. Matscher, «Grundfragen der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen», in: Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP) 1990, pag. 94, 318; il medesimo autore, «Die indirekte Wirkung des Art. 6 EMRK bei der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen», in Festschrift für Helmut Kollhosser, 2004, pagg. 427, segnatamente 444 e segg.; R. Geimer, «Menschenrechte im internationalen Zivilverfahrensrecht», in: Aktuelle Probleme des Menschenrechtsschutzes, Berichte der deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, vol. 33° Heidelberg 1994, pagg. 219 e segg.

( 25 ) V. Corte eur. D. U., sentenze Hornsby c. Grecia del 19 marzo 1997, n. 18357/91, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40, e Burdov c. Russia del 7 maggio 2002, n. 59498/00, ECHR 2002-III, § 34.

( 26 ) V., in proposito, i riferimenti che figurano alla nota 23.

( 27 ) Sentenze 14 ottobre 1976, causa 29/76, LTU (Racc. pag. 1541); 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer (Racc. pag. 3807, punto 7); 14 novembre 2002, causa C-271/00, Baten (Racc. pag. I-10489, punto 28); 15 maggio 2003, causa C-266/01, Préservatrice foncière TIARD (Racc. pag. I-4867, punto 20); 18 maggio 2006, causa C-343/04, ČEZ (Racc. pag. I-4557, punto 22) nonché 15 febbraio 2007, causa C-292/05, Lechouritou e a. (Racc. pag. I-1519, punto 29).

( 28 ) V., sulla Convenzione di Bruxelles, sentenza 1o ottobre 2002, causa C-167/00, Henkel (Racc. pag. I-8111, punto 26).

( 29 ) Cit. alla nota 27.

( 30 ) Le disposizioni rilevanti che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, corrispondono, in linea di principio, alle prescrizioni della CEDU, sono entrate in vigore solo il 22 dicembre 2005 e il 30 marzo 2006 (v. sentenza Xenides-Arestis III, cit. alla nota 23, § 11).

( 31 ) Sentenze Rüffer (cit. alla nota 27, punto 15) e Lechouritou (cit. alla nota 27, punto 41).

( 32 ) V. sentenza Rüffer (cit. alla nota 27, punto 8).

( 33 ) V. sentenze Baten (cit. alla nota 27, punto 31); Préservatrice foncière TIARD (cit. alla nota 27, punto 23) nonché 5 febbraio 2004, causa C-265/02, Frahuil (Racc. pag. I-1543, punto 20).

( 34 ) Cit. alla nota 23.

( 35 ) Sentenza Xenides-Arestis III (cit. alla nota 23, § 37).

( 36 ) V. i riferimenti alla nota 21.

( 37 ) V. sentenza Loizidou (cit. alla nota 20, § 45) e ordinanza Xenides-Arestis I (cit. alla nota 23).

( 38 ) Ciò naturalmente non significa necessariamente che un soggetto danneggiato può esigere allo stesso tempo la restituzione del proprio terreno attraverso un ricorso di diritto civile e il pagamento di un indennizzo a seguito di un’espropriazione. Allorché sono possibili procedimenti paralleli, è possibile tenere conto in un procedimento delle prestazioni conseguite nell’altro, al fine di evitare arricchimenti indebiti.

( 39 ) Sentenza 14 dicembre 2006, causa C-283/05, ASML (Racc. pag. I-12041, punto 23).

( 40 ) V. sentenza Anastasiou e a. (cit. alla nota 2, punto 40).

( 41 ) V., inter alia, C. Tomuschat, «The Accession of Cyprus to the European Union», in: P. Häberle/M. Morlock/V. Skouris (a cura di), Festschrift für D. Tsatsos, Baden-Baden, 2003, pagg. 72 e in particolare 676.

( 42 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Gulmann nella causa Anastasiou (cit. alla nota 2, n. 12). Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato espressamente la proclamazione della Repubblica e ha invitato a non riconoscere la RTCN (v. risoluzioni 18 novembre 1983, 541 [1983] e 11 maggio 1984, 550 [1984], reperibili all’indirizzo internet: www.unficyp.org/nqcontent.cfm?a_id=1636). Con dichiarazioni datate 16 novembre 1983 (Bollettino delle Comunità europee n. 11/1983, 2.4.1) e 27 marzo 1984 (Bollettino delle Comunità europee n. 3/1984, 2.4.3) anche i Ministri degli Esteri degli Stati membri hanno condannato, nell’ambito della cooperazione politica europea, la proclamazione dell’indipendenza. V., sulla questione del riconoscimento, anche S. Talmon, Kollektive Nichtanerkennung illegaler Staaten, Tübingen 2006, pagg. 41 e segg.

( 43 ) Qualora venga accordato un indennizzo per il godimento del bene, l’art. 22, n. 1, potrebbe risultare inapplicabile (v. sentenza 9 giugno 1994, causa C-292/93, Lieber, Racc. pag. I-2535, punto 15).

( 44 ) V., sulla Convenzione di Bruxelles, sentenze 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders (Racc. pag. 2383, punti 10-11); 10 gennaio 1990, causa C-115/88, Reichert e Kockler (Racc. pag. I-27, punto 10); 13 ottobre 2005, causa C-73/04, Klein (Racc. pag. I-8667, punto 16) nonché 18 maggio 2006, causa C-343/04, ČEZ (Racc. pag. I-4557, punto 28). In tal senso anche la relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles (GU 1979 C 59, pag. 1, 35).

( 45 ) V. segnatamente sentenza ČEZ (cit. alla nota 44, punto 29).

( 46 ) V., sullo stato della controversia, Rauscher/Mankowski, Europäisches Zivilprozessrecht, 2a ed., Monaco di Baviera, 2006, art. 22 Brüssel I-VO, punto 26; Layton/Mercer, European Civil Practice, 2a ed., Londra, 2004, punto 19.010.

( 47 ) Parere 1/03 (cit. alla nota 8, punto 153).

( 48 ) Verrebbe tuttavia in considerazione una competenza presso il domicilio del convenuto ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001. In che misura la casa di villeggiatura a Lapta possa essere considerata come ulteriore domicilio accanto al domicilio nel Regno Unito, viene stabilito, ai sensi dell’art. 59, n. 1, del regolamento, in base alla lex fori. Poiché il domicilio è situato nella zona nord di Cipro, sussiste tuttavia qui una problematica analoga a quella che caratterizza l’applicazione dell’art. 22, n. 1.

( 49 ) Sentenza 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach (Racc. pag. I-1935, punti 19-21). V. anche sentenza 11 maggio 2000, causa C-38/98, Renault (Racc. pag. I-2973, punto 26).

( 50 ) Sentenze Krombach (cit. alla nota 49, punto 21) e Renault (cit. alla nota 49, punto 26) con riferimento alle sentenze 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann (Racc. pag. 645, punto 21) nonché 10 ottobre 1996, causa C-78/95, Hendrikman e Feyen (Racc. pag. I-4943, punto 23).

( 51 ) Sentenze Krombach (cit. alla nota 49, punto 37) e Renault (cit. alla nota 49, punto 30).

( 52 ) Sentenze Krombach (cit. alla nota 49, punto 22) e Renault (cit. alla nota 49, punto 27).

( 53 ) Sentenze Krombach (cit. alla nota 49, punto 23) e Renault (cit. alla nota 49, punto 28).

( 54 ) V. i chiarimenti contenuti nella relazione Jenard (cit. alla nota 44, pagg. 7 e segg.).

( 55 ) Sentenza 29 aprile 1999, causa C-267/97 (Racc. pag. I-2543, punto 29).

( 56 ) V., al riguardo, supra paragrafo 75 di queste conclusioni.

( 57 ) Sentenze 9 dicembre 1965, causa 44/65, Singer (Racc. pag. 1267, in particolare pag. 1275); 17 settembre 1998, causa C-412/96, Kainuun Liikenne e Pohjolan Liikenne (Racc. pag. I-5141, punto 23); 12 agosto 2008, causa C-296/08 PPU, Santesteban Goicoechea (Racc. pag. I-6307, punto 46) nonché 9 ottobre 2008, causa C-404/07, Katz (Racc. pag. I-7607, punto 37).

( 58 ) V., supra, paragrafo 94 di queste conclusioni e i riferimenti alla nota 52.

( 59 ) Sentenza Krombach (cit. alla nota 49, punto 23).

( 60 ) Sentenza Krombach (cit. alla nota 49, punti 25-27 e 38-40).

( 61 ) V. sentenze 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch e a. (Racc. pag. 3477, punti 8-10); 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 19); 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925, punti 42 e segg.); 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger (Racc. pag. I-5659, punto 75) nonché 11 luglio 2006, causa C-13/05, Chacón Navas (Racc. pag. I-6467, punto 56). V., in tal senso, inter alia, E. Jayme/C. Kohler, «Europäisches Kollisionsrecht 2000: Interlokales Privatrecht oder universelles Gemeinschaftsrecht?», Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax, 2000, 454, 460.

( 62 ) V., supra, paragrafo 45 di queste conclusioni e i riferimenti alla nota 16 nonché le mie conclusioni presentate in data odierna nella sentenza Gambazzi, causa C-394/07 (pendente davanti alla Corte)

( 63 ) Sentenze Krombach (cit. alla nota 49, punto 37) e Renault (cit. alla nota 49, punto 30).

( 64 ) V., supra, paragrafi 45 e 49-52 di queste conclusioni.

( 65 ) Sentenze 3 luglio 1990, causa C-305/88, Lancray (Racc. pag. I-2725, punto 23); 12 novembre 1992, causa C-123/91, Minalmet (Racc. pag. I-5661, punto 21); 10 ottobre 1996, Hendrikman e Feyen (cit. alla nota 50, punto 18) nonché 16 febbraio 2006, causa C-3/05, Verdoliva (Racc. pag. I-1579, punto 29).

( 66 ) Cit. alla nota 39, punti 19 e segg.

( 67 ) Sentenza ASML (cit. alla nota 39, punto 20).

( 68 ) Secondo l’avvocato generale Léger, dalla genesi storica del regolamento n. 44/2001 risulta che la nuova versione si è diretta in maniera mirata contro le conseguenze risultanti dalla citata giurisprudenza relativa all’art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles (v. conclusioni 28 settembre 2006 nella causa ASML, cit. alla nota 39, paragrafi 51 e segg.).

( 69 ) V. sentenza ASML (cit. alla nota 39, punti 23 e segg.).