CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate il 3 luglio 2008 ( 1 )

Causa C-113/07 P

SELEX Sistemi Integrati SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

Indice

 

I — Introduzione

 

II — Contesto normativo

 

A — Fondamenti normativi di Eurocontrol

 

B — Diritto comunitario

 

III — Fatti e procedimento

 

A — Fatti all’origine della controversia

 

B — Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

 

C — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

 

IV — Sul ricorso d’impugnazione

 

A — Osservazioni introduttive

 

1. La qualificazione di Eurocontrol come impresa ai sensi dell’art. 82 CE

 

2. Sistematica dei motivi di impugnazione

 

B — L’eccezione di immunità sollevata da Eurocontrol quale parte interveniente

 

C — Esame dei motivi

 

1. Sui motivi attinenti alla procedura

 

a) Violazione dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, per aver ammesso l’intervento di Eurocontrol

 

b) Violazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, per snaturamento dei fatti posti a base della decisione di dichiarare irricevibili siccome nuovi i motivi introdotti dalla ricorrente

 

c) Violazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, per omessa considerazione della condotta della Commissione sui fatti posti a base della decisione di dichiarare irricevibili siccome nuovi i motivi introdotti dalla ricorrente

 

d) Violazione dell’art. 66, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per omessa adozione di un’ordinanza in merito alla richiesta di mezzi istruttori

 

2. Sui motivi attinenti al merito

 

a) Sull’attività di assistenza alle amministrazioni nazionali svolta da Eurocontrol

 

i) Istanza della Commissione di sostituzione dei motivi

 

— Significato dell’istanza della Commissione

 

— Esame dell’impulso della Commissione

 

ii) Snaturamento del contenuto della decisione impugnata

 

iii) Contraddittorietà della motivazione, poiché la decisione impugnata non è stata annullata nonostante l’accoglimento del primo motivo di ricorso

 

iv) Contraddittorietà della motivazione, per aver il Tribunale sostituito la propria motivazione a quella della Commissione nella decisione impugnata

 

v) Violazione della consolidata giurisprudenza comunitaria in materia di limiti al sindacato giurisdizionale

 

vi) Errore di valutazione in merito alla violazione dell’art. 82 CE

 

b) Sull’attività di normalizzazione di Eurocontrol

 

i) Istanza della Commissione di sostituzione dei motivi

 

— Argomenti delle parti

 

— Valutazione giuridica

 

ii) Snaturamento del contenuto della decisione impugnata

 

iii) Adozione di una nozione di attività economica contraria a quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria

 

iv) Erronea interpretazione e applicazione della giurisprudenza comunitaria in materia di prestazioni socio-assistenziali

 

v) Violazione dell’obbligo di motivazione

 

c) Sull’attività di ricerca e sviluppo di Eurocontrol

 

i) Snaturamento della decisione impugnata

 

ii) Adozione di una nozione di attività economica contraria a quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria

 

iii) Travisamento e snaturamento degli elementi di prova addotti dalla ricorrente circa la natura economica della gestione dei diritti di proprietà intellettuale da parte di Eurocontrol

 

V — Conclusione dell’esame

 

VI — Sulle spese

 

VII — Conclusione

«Impugnazione — Concorrenza — Art. 82 CE — Nozione di impresa — Attività economica — Organizzazione internazionale — Abuso di posizione dominante»

I — Introduzione

1.

Nella causa in oggetto la Corte di giustizia delle Comunità europee è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società SELEX Sistemi Integrati SpA (già Alenia Marconi Systems SpA) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2006 nella causa T-155/04, SELEX Sistemi Integrati/Commissione ( 2 ).

2.

La ricorrente in sede di impugnazione e ricorrente in primo grado (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della suddetta sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato legittima la decisione della Commissione 12 febbraio 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che aveva sostanzialmente negato la qualità di impresa dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ovvero non aveva ritenuto che le attività della medesima integrassero un abuso di posizione dominante nel senso dell’art. 82 CE, e ha respinto di conseguenza la domanda di annullamento e/o di modifica della stessa.

II — Contesto normativo

A — Fondamenti normativi di Eurocontrol

3.

Eurocontrol, organizzazione internazionale di carattere regionale nel settore della navigazione aerea, è stata istituita da diversi Stati europei ( 3 ), Stati membri della Comunità europea e altri esterni ad essa, mediante la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea 13 dicembre 1960, più volte modificata e coordinata dal protocollo (in prosieguo: la «Convenzione»), allo scopo di rafforzare la cooperazione fra i propri Stati membri nel settore della navigazione aerea e di sviluppare attività comuni a tali Stati in un’ottica di armonizzazione e d’integrazione necessaria per stabilire un sistema uniforme di gestione del traffico aereo (Air traffic management; in prosieguo: «ATM»). Benché la Convenzione non sia ancora formalmente in vigore, non essendo stata ratificata da tutti i contraenti, le sue disposizioni sono provvisoriamente applicate dal 1998 in conformità di una decisione della commissione permanente di Eurocontrol del dicembre 1997. L’Italia ha aderito ad Eurocontrol il . Nel 2002 la Comunità e i suoi Stati membri hanno firmato un protocollo — non entrato ancora in vigore — concernente l’adesione della Comunità europea ad Eurocontrol. La Comunità ha deciso di approvare tale protocollo con decisione del Consiglio , 2004/636/CE, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo di adesione della Comunità europea all’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea ( 4 ). Dal 2003 talune disposizioni di tale protocollo sono applicate provvisoriamente, in attesa della ratifica di tutte le parti contraenti.

B — Diritto comunitario

4.

Ai sensi dell’art. 82 CE è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui può essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

5.

Nella direttiva del Consiglio 19 luglio 1993, 93/65/CEE, relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo ( 5 ), modificata dalla direttiva della Commissione , 97/15/CE, che adotta le norme Eurocontrol ( 6 ), il Consiglio ha previsto di adottare specifiche tecniche comunitarie in materia di ATM sulla base delle corrispondenti specifiche tecniche definite da Eurocontrol.

6.

Gli artt. 1-5 della direttiva 93/65 recitano come segue:

«Articolo 1

La presente direttiva si applica alla definizione e all’utilizzazione delle specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, più in particolare per quanto attiene:

ai sistemi di comunicazione;

ai sistemi di sorveglianza;

ai sistemi di assistenza automatizzata al controllo del traffico aereo;

ai sistemi di navigazione.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

specifiche tecniche: i requisiti di ordine tecnico, contenuti in particolare nel capitolato d’oneri, che definiscono le caratteristiche di una serie di opere, di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l’opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all’uso cui sono destinati dall’ente aggiudicatore. Tra queste prescrizioni di ordine tecnico possono rientrare la qualità, le prestazioni, la sicurezza, le dimensioni nonché i requisiti applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura;

b)

norme: le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un organismo di normalizzazione riconosciuto ai fini di un’applicazione ripetuta o continua;

c)

Norme Eurocontrol: gli elementi obbligatori delle specifiche Eurocontrol relative alle caratteristiche fisiche, alla configurazione, al materiale, alle prestazioni, al personale o alla procedura, la cui applicazione uniforme è ritenuta essenziale per l’instaurazione di un sistema integrato dei servizi del traffico aereo (ATS) (Gli elementi obbligatori formano oggetto di un documento normativo Eurocontrol).

Articolo 3

1.   La Commissione, conformemente alla procedura prevista nell’articolo 6, identifica ed adotta le Norme Eurocontrol, e le relative modifiche Eurocontrol successive, segnatamente per i settori indicati nell’allegato I, il cui rispetto è obbligatorio ai sensi della legislazione comunitaria. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i riferimenti di tutte le specifiche tecniche rese obbligatorie.

2.   Per garantire la massima completezza dell’allegato I, in cui figura un elenco di Norme Eurocontrol da presentare, la Commissione, in conformità della procedura di cui all’articolo 6 ed in consultazione con Eurocontrol, può eventualmente modificare tale allegato in linea con le modifiche adottate da Eurocontrol.

(…)

Articolo 4

Per completare ove necessario il processo di attuazione delle Norme Eurocontrol, la Commissione può affidare mandati di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione, in conformità delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE ed in consultazione con Eurocontrol.

Articolo 5

1.   Fatto salvo quanto disposto dalle direttive 77/62/CEE e 90/531/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti aggiudicatori civili definiti nell’allegato II facciano riferimento alle specifiche adottate in virtù della presente direttiva nei documenti generali o nei capitolati d’oneri propri a ciascun contratto all’atto dell’acquisto di apparecchiature di navigazione aerea.

2.   Per garantire che l’allegato II sia quanto più completo possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche intervenute nei loro elenchi. La Commissione modifica l’allegato II secondo la procedura prevista all’articolo 6».

III — Fatti e procedimento

A — Fatti all’origine della controversia

7.

La ricorrente opera dal 1961 nel settore dei sistemi di gestione del traffico aereo. Il 28 ottobre 1997 essa denunciava alla Commissione, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio , n. 17: Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ( 7 ), talune violazioni delle norme in materia di concorrenza assertivamente poste in essere da Eurocontrol nell’esercizio della sua attività di standardizzazione relativa alle apparecchiature e ai sistemi ATM (in prosieguo: la «denuncia»).

8.

La ricorrente faceva valere l’abuso di una posizione dominante da parte di Eurocontrol. Essa denunciava in particolare distorsioni della concorrenza risultanti, a suo parere, dalla gestione dei diritti di proprietà intellettuale propri dei contratti di sviluppo e acquisto di prototipi conclusi da Eurocontrol nonché dall’attività di assistenza prestata da Eurocontrol alle amministrazioni nazionali su richiesta delle medesime.

9.

Con lettera 12 febbraio 2004 la Commissione respingeva la denuncia affermando che le attività oggetto della medesima non avrebbero rivestito natura economica e che, di conseguenza, Eurocontrol non avrebbe potuto essere considerata un’impresa ai sensi dell’art. 82 CE. Essa sosteneva inoltre che tali attività, anche a volerle qualificare attività d’impresa, non sarebbero state contrarie all’art. 82 CE.

B — Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2004 la ricorrente proponeva ricorso nei confronti della Commissione, chiedendo l’annullamento e/o la modifica della decisione impugnata e la condanna della Commissione alle spese.

11.

Nella sua comparsa di risposta datata 23 luglio 2004 la Commissione chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

12.

Con memoria 1o settembre 2004, pervenuta alla cancelleria del Tribunale il , Eurocontrol chiedeva l’autorizzazione ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza il presidente della Seconda Sezione del Tribunale, conformemente all’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, ammetteva l’intervento di Eurocontrol.

13.

Con atto depositato il 25 febbraio 2005 la ricorrente chiedeva che la Commissione fosse invitata a depositare presso il Tribunale, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, una lettera datata e tutti gli altri documenti elaborati dai suoi servizi nel corso del procedimento amministrativo, le analisi tecniche, l’eventuale corrispondenza scambiata tra i detti servizi ed Eurocontrol nonché i documenti prodotti da quest’ultima. Con lettera , depositata il , la Commissione produceva la lettera e affermava di non disporre di altri documenti utili ai fini della decisione della controversia da versare agli atti.

14.

Con atto depositato il 27 aprile 2005 la ricorrente presentava un’istanza di assunzione di mezzi istruttori avente ad oggetto l’audizione di testimoni e la produzione di documenti da parte della Commissione.

15.

Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese.

C — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

16.

La ricorrente ha interposto il presente ricorso di impugnazione con atto introduttivo 23 febbraio 2007, pervenuto alla cancelleria della Corte il , chiedendo alla Corte di

annullare la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2006 nella causa T-155/04 e rimettere la causa a quest’ultimo affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornire;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e a quelle della causa T-155/04.

17.

La Commissione ed Eurocontrol, in quanto parte interveniente, hanno interposto i loro rispettivi controricorsi in data 29 maggio e , chiedendo alla Corte di

rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato e/o parzialmente irricevibile, eventualmente previa parziale sostituzione dei motivi esposti nella sentenza del Tribunale;

condannare la ricorrente alle spese del procedimento.

Nella sua replica datata 29 luglio 2007 la ricorrente ha precisato le proprie richieste chiedendo di

dichiarare irricevibile l’eccezione di immunità sollevata da Eurocontrol;

respingere la richiesta di sostituzione dei motivi della sentenza del Tribunale avanzata dalla Commissione;

accogliere il ricorso, annullare la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2006 nella causa T-155/04 e rimettere la causa a quest’ultimo affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornire.

18.

Nella loro controreplica, rispettivamente del 12 e del 9 ottobre 2007, la Commissione ed Eurocontrol hanno ribadito le proprie conclusioni.

19.

Dopo la fase scritta si è svolta, l’8 maggio 2008, un’udienza dibattimentale nella quale sono state ascoltate le osservazioni orali delle parti.

IV — Sul ricorso d’impugnazione

A — Osservazioni introduttive

1. La qualificazione di Eurocontrol come impresa ai sensi dell’art. 82 CE

20.

Per la prima volta dalla sentenza 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol ( 8 ), la Corte è chiamata ad esaminare la questione se Eurocontrol possa essere considerata un’«impresa» ai sensi dell’art. 82 CE. Secondo la costante giurisprudenza della Corte ( 9 ), per impresa si intende, nel diritto comunitario della concorrenza, qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

21.

Nella summenzionata sentenza la Corte ha innanzi tutto considerato se le diverse attività di Eurocontrol siano separabili dalle sue prerogative di pubblico potere, in primis quelle relative al controllo della navigazione aerea ( 10 ), e ha poi verificato se tali attività presentino natura economica ( 11 ). La Corte ha accertato in tale contesto che Eurocontrol svolge, per conto degli Stati contraenti, compiti di interesse generale, il cui scopo è contribuire alla conservazione e al miglioramento della sicurezza della navigazione aerea ( 12 ). Essa è quindi pervenuta alla conclusione che, considerate nel loro complesso, le attività di Eurocontrol, per la loro natura, per il loro oggetto e per le norme alle quali soggiacciono, si ricollegano all’esercizio delle prerogative di controllo e di polizia dello spazio aereo. La Corte ne ha derivato che tali attività non presentano un carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza ( 13 ).

22.

Peraltro, logicamente, per qualificarla come «impresa» ai sensi dell’art. 82 CE, ad Eurocontrol devono innanzi tutto potersi applicare le disposizioni del diritto comunitario. Possibilità che Eurocontrol, nella sua qualità di parte interveniente a sostegno della Commissione nel presente procedimento, esclude, invocando espressamente la sua immunità ai sensi del diritto internazionale pubblico in quanto organizzazione internazionale. In questo contesto potrebbe sorgere la questione della misura in cui il giudice comunitario, nell’ambito della verifica della ricevibilità di un ricorso, sia obbligato a prendere in considerazione ex officio l’immunità di una parte.

2. Sistematica dei motivi di impugnazione

23.

Le suddette questioni costituiscono l’ambito tematico del presente procedimento. La ricorrente fonda le proprie conclusioni su una serie di errori di diritto riguardanti ora la procedura ora il merito. Nel complesso, essa fa valere, nei confronti della sentenza impugnata, sedici motivi di impugnazione; le censure concernenti il merito sono riferibili a tre settori i quali coincidono, dal punto di vista del contenuto, con i diversi ambiti di attività di Eurocontrol: l’assistenza alle amministrazioni nazionali, la normalizzazione e, infine, la ricerca e lo sviluppo.

24.

Per ragioni di chiarezza è opportuno trattare i motivi di impugnazione uno dopo l’altro e nel loro rispettivo contesto tematico.

B — L’eccezione di immunità sollevata da Eurocontrol quale parte interveniente

25.

È necessario affrontare preliminarmente l’eccezione di irricevibilità del ricorso dinanzi ai giudici comunitari sollevata da Eurocontrol sul fondamento della sua immunità. Eurocontrol sostiene, infatti, che la sua immunità deve essere considerata ex officio dal giudice comunitario. All’uopo ripropone l’argomentazione già svolta nel procedimento di primo grado.

26.

Essa fonda la propria argomentazione sostanzialmente sul fatto di essere un’organizzazione internazionale la quale comprenderebbe Stati membri in parte differenti da quelli della Comunità europea e il cui ordinamento giuridico si distinguerebbe anch’esso da quello della Comunità europea, cosicché quest’ultima, sulla base del principio generale «par in parem non habet imperium», non potrebbe assoggettarla alle sue norme.

27.

Essa rammenta inoltre che la Comunità ha firmato un protocollo di adesione a Eurocontrol, cosicché dovrebbe astenersi, in base al principio di buona fede riconosciuto nell’art. 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, da qualsiasi atto che possa privare tale protocollo di adesione del suo oggetto e del suo scopo. La stessa conclusione deriverebbe dalla norme consuetudinarie di diritto internazionale, che la proteggerebbero in modo assoluto, perlomeno in relazione a tutte le attività controverse nel presente procedimento.

28.

Ritengo necessario ricordare che Eurocontrol ha partecipato già al procedimento di primo grado in qualità di parte interveniente e che il suo status processuale è rimasto immutato nella causa dinanzi alla Corte. Anche in sede di impugnazione vige il principio enunciato all’art. 93, n. 4, del regolamento di procedura della Corte secondo il quale l’interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento.

29.

È vero che alla parte interveniente spetta uno status processuale autonomo nella misura in cui, una volta ammessa al procedimento, ottiene la possibilità, ai sensi dell’art. 93, n. 5, del regolamento di procedura, di depositare una memoria di intervento contenente le proprie conclusioni, i propri motivi ed eventualmente istanze di mezzi istruttori. Allo stesso tempo, però, il suo diritto di presentare domande procedurali è limitato in rapporto alla sua funzione, in quanto le sue istanze, ai sensi dell’art. 40, n. 4, dello Statuto della Corte, devono mirare sempre a sostenere gli argomenti della parte principale. La parte interveniente non può pertanto, in sede di intervento, presentare istanze le quali abbiano un contenuto autonomo rispetto alle istanze delle parti principali ovvero ne modifichino l’oggetto. Alla parte interveniente non è neppure consentito modificare o alterare l’ambito della controversia definito dal ricorso adducendo nuovi motivi ( 14 ). A maggior ragione, una parte interveniente non è legittimata a sollevare un’eccezione di irricevibilità che non sia stata formulata nelle conclusioni del convenuto ( 15 ).

30.

Come correttamente affermato dal Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, l’eccezione di immunità sollevata da Eurocontrol modifica considerevolmente l’ambito della controversia. Le istanze presentate dalla Commissione nel procedimento di primo grado dirette al rigetto della domanda di annullamento della decisione impugnata, come le istanze di rigetto del ricorso nel procedimento dinanzi alla Corte, non vengono sostenute da Eurocontrol. Piuttosto è vero il contrario. Infatti, qualora l’argomento di Eurocontrol venisse ritenuto fondato, si dovrebbe necessariamente pervenire alla conclusione, come sostiene la ricorrente, che la decisione della Commissione sia stata adottata in violazione della presunta immunità di Eurocontrol e sia quindi illegittima.

31.

Inoltre, occorre constatare che la questione dell’immunità non è mai stata fatta valere quale mezzo di difesa dalla Commissione ( 16 ). Sul punto la Commissione e la ricorrente concordano. Dall’argomentazione sviluppata dalla Commissione risulta piuttosto che questa, nel momento in cui ha adottato la decisione impugnata, partendo dalla sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol, dalle conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella medesima causa nonché dalla sentenza Höfner e Elser ( 17 ), ha sostanzialmente ritenuto applicabili le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza anche alle organizzazioni internazionali, qualora svolgano un’attività economica ( 18 ). La Commissione ha escluso l’applicazione dell’art. 82 CE a Eurocontrol fondandosi esclusivamente sull’assenza di qualsivoglia attività economica da parte di quest’ultima e non invece sulla sua pretesa immunità.

32.

Non conduce ad una valutazione diversa l’argomento di Eurocontrol secondo il quale la questione dell’immunità dovrebbe essere esaminata ex officio dal giudice comunitario. Come affermato dalla stessa Eurocontrol ( 19 ), non vi è giurisprudenza della Corte sul punto. Inoltre, le affermazioni di Eurocontrol sull’ampiezza della propria immunità sono estranee al presente procedimento, in cui si deve decidere esclusivamente dell’accoglimento o del rigetto del ricorso ( 20 ).

33.

Poiché Eurocontrol modifica l’ambito della controversia nonostante sia parte interveniente a sostegno della Commissione — Eurocontrol non appoggia l’istanza della Commissione, bensì mette in discussione la competenza della Corte a pronunciarsi nella fattispecie facendo valere la propria immunità —, questo suo argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

C — Esame dei motivi

1. Sui motivi attinenti alla procedura

34.

Quali errori di diritto attinenti alla procedura commessi dal Tribunale la ricorrente fa valere:

la violazione dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, per aver autorizzato Eurocontrol a ricevere comunicazione degli atti di causa e a depositare una memoria scritta;

la violazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, per snaturamento dei fatti posti a base della decisione di dichiarare irricevibili siccome nuovi i motivi introdotti dalla ricorrente;

la violazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, per omessa considerazione della condotta della Commissione sui fatti posti a base della decisione di dichiarare irricevibili siccome nuovi i motivi introdotti dalla ricorrente;

la violazione dell’art. 66, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per omessa adozione di un’ordinanza in merito alla richiesta di mezzi istruttori.

a) Violazione dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, per aver ammesso l’intervento di Eurocontrol

La ricorrente deduce innanzi tutto la violazione dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, per aver quest’ultimo autorizzato Eurocontrol a ricevere comunicazione degli atti di causa e a depositare una memoria scritta, nonostante l’istanza di intervento fosse stata presentata oltre il termine delle sei settimane previsto dall’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura. La ricorrente ricorda che le disposizioni procedurali rivestono carattere imperativo e fa inoltre valere che il Tribunale non si può fondare sull’art. 64 del suo regolamento di procedura per aggirare i termini di preclusione previsti dal diritto processuale.

35.

Ebbene, alla luce degli obiettivi delle misure di organizzazione del procedimento enunciati dall’art. 64, n. 2, del regolamento di procedura, al Tribunale spetta necessariamente un ampio potere discrezionale nell’esercizio delle competenze attribuitegli da tale art. 64, n. 2. Per poter concludere per una violazione delle disposizioni procedurali, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che il Tribunale ha esercitato le proprie competenze esclusivamente o perlomeno principalmente per altri scopi ( 21 ). Ma la ricorrente non ha addotto alcuna prova in tal senso.

36.

Non solo. La ricorrente sarebbe stata tenuta a dimostrare perché l’asserita violazione del regolamento di procedura del Tribunale dovuta all’ammissione fuori termine dell’intervento di Eurocontrol avrebbe pregiudicato i suoi interessi. Ai sensi dell’art. 58 dello Statuto della Corte, un ricorso può fondarsi solo su vizi procedurali recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente. Una siffatta prova non è tuttavia stata fornita dalla ricorrente. In particolare, non si vede in che misura la partecipazione di Eurocontrol in qualità di parte interveniente avrebbe modificato l’esito del procedimento, tanto più che il Tribunale non ha accolto, perché irricevibile, l’istanza di Eurocontrol mirante all’accertamento della sua immunità.

37.

Questo motivo d’impugnazione deve pertanto essere respinto.

b) Violazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, per snaturamento dei fatti posti a base della decisione di dichiarare irricevibili siccome nuovi i motivi introdotti dalla ricorrente

38.

La ricorrente fa valere la violazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il Tribunale ha dichiarato irricevibili siccome nuovi i motivi da lei introdotti fondati sulla lettera 3 novembre 1998, prodotta dalla Commissione nel corso del procedimento. Il Tribunale avrebbe snaturato il contenuto di una lettera della Commissione a lei indirizzata.

39.

Occorre constatare che l’argomento della ricorrente fa manifestamente riferimento ad una circostanza già valutata dal Tribunale nell’ambito del procedimento di primo grado. Avuto riguardo alle estese e dettagliate allegazioni della ricorrente in merito all’esatto scambio di corrispondenza fra la stessa e la Commissione, prima e durante la fase scritta del procedimento di primo grado, ritengo necessario ricordare che il ricorso dinanzi alla Corte è circoscritto, ai sensi dell’art. 225, n. 1, secondo comma, CE, ai motivi di diritto. L’art. 58 dello Statuto della Corte precisa che mediante tale ricorso possono essere fatti valere l’incompetenza del Tribunale, vizi procedurali o la violazione del diritto comunitario.

40.

Nel valutare l’ammissibilità di un’eccezione nell’ambito di un ricorso di impugnazione, si deve tenere conto del fatto che obiettivo del procedimento di impugnazione è il controllo dell’applicazione della legge da parte del Tribunale e in nessun modo la ripetizione del procedimento di primo grado. A ciò si aggiunge che, in linea di principio, la valutazione dei fatti è riservata al Tribunale ( 22 ) e che la Corte interviene solo laddove dai documenti del fascicolo a lei sottoposto risulti l’inesattezza materiale degli accertamenti ( 23 ). Qualora le prove siano state assunte regolarmente e i principi generali del diritto nonché le norme relative all’onere della prova e all’istruttoria siano stati rispettati, spetta esclusivamente al Tribunale apprezzare il valore probatorio dei mezzi di prova ad esso offerti ( 24 ).

41.

Ebbene, non si vede quale sia, nel caso di specie, l’errore di diritto. Come esposto dal Tribunale al punto 36 della sentenza impugnata, la lettera del direttore di Eurocontrol 2 luglio 1999 non conteneva maggiori elementi rispetto alla lettera della Commissione . Per questo, la ricorrente non poteva invocare detta lettera quale elemento di fatto emerso solo durante il procedimento. Di conseguenza, il Tribunale ha a ragione dichiarato irricevibile, perché tardivo, il motivo dinanzi ad esso introdotto.

42.

Anche questo motivo d’impugnazione deve pertanto essere respinto.

c) Violazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, per omessa considerazione della condotta della Commissione sui fatti posti a base della decisione di dichiarare irricevibili siccome nuovi i motivi introdotti dalla ricorrente

43.

Con tale motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe respinto i suoi nuovi motivi senza aver preso in considerazione la condotta della Commissione durante il procedimento amministrativo e contenzioso. La ricorrente afferma che l’introduzione di tali motivi sarebbe stata un’inevitabile conseguenza del rifiuto della Commissione di produrre tutta la documentazione rilevante, soprattutto la lettera datata 3 novembre 1998. Tali documenti sarebbero stati prodotti per la prima volta in una fase avanzata del procedimento, cosicché solo in tale momento la ricorrente avrebbe potuto consultarli e formulare una serie di nuovi motivi.

44.

Ebbene, nell’ambito del procedimento di primo grado la ricorrente non ha mai eccepito la violazione di un qualche obbligo di produrre determinati documenti. Si tratterebbe pertanto di un motivo nuovo, il quale dovrebbe essere respinto come irricevibile, in quanto l’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte vieta espressamente la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi solo durante il procedimento.

45.

Poiché siffatto requisito processuale non è soddisfatto nel caso di specie, anche questo motivo d’impugnazione deve essere respinto.

d) Violazione dell’art. 66, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per omessa adozione di un’ordinanza in merito alla richiesta di mezzi istruttori

46.

La ricorrente fa valere la violazione dell’art. 66, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la quale conseguirebbe, a suo dire, dalla decisione del Tribunale di rigettare con la sentenza ora impugnata e non con un’ordinanza la richiesta di mezzi istruttori da lei avanzata nel ricorso e nell’istanza depositata il 27 aprile 2005. Secondo la ricorrente, il rigetto di una richiesta di mezzi istruttori con una sentenza che definisce il giudizio equivale a privare le parti della possibilità di avvalersi di uno degli strumenti messi loro a disposizione dall’ordinamento processuale, e precisamente la reiterazione della loro istanza sulla base di nuovi e più convincenti argomenti.

47.

Come correttamente osserva la Commissione, tale argomento è contraddittorio nella misura in cui la ricorrente, al punto 56 del ricorso, riconosce espressamente, rinviando alla giurisprudenza comunitaria, l’ampio potere discrezionale del Tribunale in sede di applicazione dell’art. 66, n. 1, del suo regolamento di procedura. Dall’ordinanza della Corte 12 gennaio 2006, causa C-162/05 P, Entorn/Commissione ( 25 ), citata dalla ricorrente stessa, risulta infatti che non occorre né una decisione sotto forma di ordinanza né l’audizione delle parti qualora il Tribunale non ritenga necessari i mezzi istruttori richiesti da una parte.

48.

Tale era il caso nel procedimento di primo grado, come risulta dai punti 132 e 133 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha ivi affermato che le istanze di mezzi istruttori dovevano essere respinte, in quanto lo stesso poteva pronunciarsi utilmente sulla base delle conclusioni, dei motivi e degli argomenti sviluppati sia durante la fase scritta sia durante la fase orale del procedimento come pure alla luce dei documenti prodotti. In altre parole, il Tribunale non ha ritenuto necessari i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente.

49.

D’altro canto, si deve ricordare che la ricorrente non contesta la correttezza del contenuto, bensì esclusivamente la forma assunta dalla decisione in questione. Non si capisce, pertanto, in cosa i suoi diritti sarebbero stati lesi.

50.

Di conseguenza, anche questo motivo di impugnazione deve essere respinto.

2. Sui motivi attinenti al merito

a) Sull’attività di assistenza alle amministrazioni nazionali svolta da Eurocontrol

51.

Quali errori di diritto relativi all’applicabilità dell’art. 82 CE all’attività di assistenza alle amministrazioni nazionali svolta da Eurocontrol la ricorrente fa valere:

uno snaturamento del contenuto della decisione impugnata;

la contraddittorietà della motivazione, poiché la decisione impugnata non è stata annullata nonostante l’accoglimento del primo motivo di ricorso;

la contraddittorietà della motivazione, per aver il Tribunale sostituito la propria motivazione a quella della Commissione nella decisione impugnata;

la violazione della consolidata giurisprudenza comunitaria in materia di limiti al sindacato giurisdizionale;

un manifesto errore di valutazione in merito alla violazione dell’art. 82 CE.

52.

La Commissione censura la motivazione della sentenza impugnata e chiede pertanto una sostituzione dei motivi.

i) Istanza della Commissione di sostituzione dei motivi

53.

Qualora l’istanza della Commissione di sostituzione dei motivi dovesse rivelarsi fondata, non si può escludere che ciò non influirà sull’apprezzamento dei restanti motivi di impugnazione. Per ragioni di ordine sistematico è pertanto necessario trattare innanzi tutto, prima di esaminare le eccezioni sollevate dalla ricorrente, l’istanza della Commissione.

— Significato dell’istanza della Commissione

54.

Si deve constatare, in primo luogo, che l’istanza di sostituzione dei motivi concerne i motivi essenziali della sentenza impugnata. Si pone pertanto la questione se tale istanza debba essere intesa in senso processuale quale impugnazione incidentale della Commissione. La qualificazione di un’istanza come impugnazione incidentale presuppone, in forza dell’art. 117, n. 2, del regolamento di procedura, che con essa si chieda l’annullamento totale o parziale della sentenza impugnata in base ad un motivo che non è stato dedotto nell’atto di impugnazione. Per stabilire se siamo qui in presenza di un’impugnazione incidentale, occorre esaminare il testo, lo scopo e il contesto del passo corrispondente della comparsa di risposta della Commissione ( 26 ).

55.

Al riguardo è opportuno sottolineare che la Commissione non utilizza la nozione «impugnazione incidentale» in nessun punto della propria memoria. La Commissione stessa intende evidentemente la sua condotta nello specifico solo come un dato relativo ad una questione di diritto esaminabile d’ufficio ( 27 ). Alla luce di ciò, si deve ritenere che l’«istanza» della Commissione non debba essere intesa quale impugnazione incidentale e che non occorra una decisione separata della Corte al riguardo.

56.

A mio avviso, non è di conseguenza neanche necessario decidere in merito alla ricevibilità di una siffatta «istanza». Infatti, questa deve essere intesa quale mero impulso della Commissione alla Corte a modificare la motivazione della sentenza nel senso da lei indicato ( 28 ).

— Esame dell’impulso della Commissione

Argomenti delle parti

57.

La Commissione è del parere che il Tribunale abbia erroneamente qualificato Eurocontrol, a causa della sua attività di assistenza alle amministrazioni nazionali, come impresa ai sensi dell’art. 82 CE. Essa afferma che siffatta attività di Eurocontrol non sarebbe separabile dai compiti che essa svolge in quanto pubblica autorità. In ogni caso, anche a volerla considerare isolatamente, non potrebbe essere considerata un’attività economica. Il Tribunale si sarebbe fondato su considerazioni inconciliabili con la sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol là dove ha dichiarato, al punto 86 della sentenza impugnata, che non si tratterebbe affatto di un’attività «essenziale o addirittura indispensabile a garanzia della sicurezza della navigazione aerea». Il Tribunale avrebbe inoltre disconosciuto la circostanza che tale attività presenterebbe un collegamento diretto con l’esercizio di prerogative tipiche dei pubblici poteri e rientrerebbe tra i compiti istituzionali di Eurocontrol. Ancora, l’affermazione che, quanto all’attività di assistenza, si sarebbe in presenza di un’offerta di servizi sul mercato delle consulenze, sul quale potrebbero parimenti operare imprese private specializzate nel settore, disconoscerebbe il nesso fra questa attività e le altre attività svolte al servizio dell’interesse generale, nonché la particolare natura delle consulenze fornite da Eurocontrol.

58.

Anche Eurocontrol contesta le affermazioni del Tribunale concernenti il carattere di tale attività, pervenendo alla medesima conclusione della Commissione. Essa sostiene che l’attività di assistenza alle amministrazioni nazionali da lei svolta sarebbe esclusivamente non economica, nonostante il carattere opzionale.

59.

La ricorrente controbatte l’argomento della Commissione facendo sostanzialmente valere che il Tribunale si sarebbe pronunciato in conformità dei principi della sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol.

Valutazione giuridica

60.

Come pertinentemente affermato dalla ricorrente nella sua replica, il Tribunale, nel valutare se Eurocontrol sia un’impresa ai sensi dell’art. 82 CE, si è orientato alla sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol della Corte, nel senso che si è chiesto in primo luogo se l’attività controversa, nel caso di specie l’assistenza alle amministrazioni nazionali in particolare nelle procedure d’appalto relative all’acquisto di sistemi e apparecchiature ATM, possa essere dissociata dalla missione affidata ad Eurocontrol di gestione dello spazio aereo e di garanzia della sicurezza aerea.

61.

Riscontriamo, infatti, tale approccio al punto 28 della menzionata sentenza, dove la Corte ha affermato che l’attività di Eurocontrol relativa alla riscossione dei contributi di rotta non è scindibile dalle altre attività dell’organizzazione. Del resto, si ricava dalla giurisprudenza comunitaria che le disposizioni del Trattato in materia di concorrenza restano applicabili alle attività di un ente che siano separabili da quelle che esso svolge in quanto pubblica autorità, cosicché le differenti attività di un ente vanno esaminate individualmente ( 29 ). L’approccio seguito dal Tribunale è pertanto ineccepibile sotto il profilo giuridico.

62.

Ciononostante, sono a mio avviso legittimi i dubbi in relazione alle conclusioni del Tribunale di cui ai punti 86-92 della sentenza impugnata, soprattutto alla luce della circostanza che gli argomenti sostenuti dal Tribunale depongono nel complesso piuttosto a sfavore che a favore di una qualificazione dell’attività di assistenza di Eurocontrol come attività economica. Occorre concordare con Eurocontrol sul fatto che l’unico argomento che sembra veramente poter supportare la conclusione del Tribunale è quello esposto al punto 87 della sentenza impugnata. Qui il Tribunale constata, in relazione alle attività di Eurocontrol connesse all’assistenza alle amministrazioni nazionali sotto forma di consulenze, che si tratta di «un’offerta di servizi sul mercato delle consulenze, mercato su cui potrebbero parimenti operare imprese private specializzate in materia». Risulta tuttavia poco chiaro su quale base il Tribunale sia giunto a tale conclusione, tanto più che non viene prodotta alcuna prova in tal senso.

63.

Il Tribunale relativizza inoltre le proprie conclusioni ammettendo, al punto 89 della sentenza impugnata, che «i servizi in discussione non sono attualmente offerti da imprese private». Come affermato a ragione da Eurocontrol, data la natura estremamente specifica e l’elevato livello tecnico delle consulenze fornite da questa organizzazione alle amministrazioni nazionali, non sembra possibile valutare la questione dell’idoneità delle imprese private a fornire siffatti servizi sulla sola base di conoscenze generalmente condivise.

64.

Il Tribunale non ha inoltre tenuto sufficiente conto del fatto che Eurocontrol è un’organizzazione internazionale che viene finanziata mediante contributi dei suoi Stati membri ( 30 ) e che con la sua attività di assistenza persegue allo stesso tempo uno scopo di interesse pubblico. È vero che il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza Höfner e Elser ( 31 ) e constatato, sull’esempio delle attività di collocamento dell’Ufficio federale per l’occupazione, che la qualificazione di un’attività come attività economica non dipende dal finanziamento mediante contributi. Ed è vero anche che, dall’altro lato, esso ha fatto riferimento agli organismi che gestiscono sistemi legali di previdenza sociale ( 32 ), per affermare che non si tratta qui neppure di un’attività a carattere sociale. Il Tribunale ha però omesso di valutare nel loro complesso i criteri summenzionati ( 33 ). Il modello di valutazione applicato dal Tribunale corrisponde così ad una procedura di esclusione la quale non permette di accertare in modo univoco e positivo se l’attività controversa debba essere considerata economica.

65.

Non è condivisibile l’affermazione fatta dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata secondo la quale l’attività di assistenza alle amministrazioni nazionali presenterebbe un rapporto solo indiretto con la sicurezza della navigazione aerea. Il Tribunale ha fondato tale affermazione sull’assunto che l’assistenza offerta da Eurocontrol riguardi solo le specifiche tecniche per lo svolgimento delle gare d’appalto per apparecchiature ATM, per cui non si ripercuoterebbe sulla sicurezza della navigazione aerea se non mediante tali gare d’appalto.

66.

In realtà, si deve osservare che, ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. h), della Convenzione Eurocontrol, le Parti contraenti convengono di «promuovere la creazione comune di sistemi e impianti per la sicurezza del traffico aereo». L’art. 2, n. 2, lett. a), precisa inoltre espressamente che «l’organizzazione, su richiesta di una o più Parti contraenti, sulla base di uno o più accordi speciali stipulati fra la medesima e le parti contraenti interessate, può assistere queste ultime nella pianificazione, specificazione e allestimento di sistemi e servizi per la sicurezza del traffico aereo». Ne consegue, come esposto a ragione dalla Commissione, che l’attività di assistenza offerta da Eurocontrol alle amministrazioni nazionali nel contesto degli appalti pubblici si inserisce sicuramente fra le attività istituzionali di tale organizzazione e fornisce un contributo essenziale al raggiungimento delle finalità da essa perseguite di integrazione, armonizzazione e convergenza dei sistemi nazionali a garanzia della sicurezza del traffico aereo ( 34 ).

67.

Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, la circostanza che Eurocontrol offra i propri servizi solo su richiesta delle amministrazioni nazionali non mi pare decisiva, soprattutto in quanto, da un lato, si può immaginare che alcune amministrazioni siano in condizione più di altre di preparare gare d’appalto che soddisfino le specifiche tecniche di Eurocontrol, senza dipendere dall’aiuto di quest’ultima, e, dall’altro, il Tribunale non tiene conto del fatto che il carattere opzionale di una data attività non è determinante, tanto più che Eurocontrol, come constatato dalla Corte nella sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol ( 35 ), esercita anche funzioni tipicamente istituzionali, quali l’attività operativa di controllo della navigazione aerea su richiesta degli Stati membri.

68.

Da quanto affermato consegue che la motivazione esposta ai punti 86-93 della sentenza impugnata è viziata da una violazione del diritto comunitario. La circostanza che la sentenza impugnata si basi su una motivazione errata non ne giustifica tuttavia l’annullamento, in quanto il dispositivo della medesima risulta fondato per altri motivi di diritto ( 36 ). Il Tribunale, infatti, nonostante abbia qualificato come economica l’attività di assistenza di Eurocontrol ed abbia quindi affermato la qualità di impresa della medesima, alla fine ha comunque respinto il primo motivo di ricorso. Al punto 94 della sentenza impugnata esso ha infatti concluso che la constatazione della qualità di impresa di Eurocontrol non può comportare l’annullamento della decisione impugnata in quanto quest’ultima poggerebbe altresì sulla constatazione della Commissione che le attività di Eurocontrol, anche se dovessero essere considerate attività economiche, non sarebbero in contrasto con l’art. 82 CE.

69.

Propongo pertanto alla Corte di modificare corrispondentemente la motivazione della sentenza.

ii) Snaturamento del contenuto della decisione impugnata

70.

La ricorrente eccepisce uno snaturamento del contenuto della decisione impugnata ai punti 15 e 48 della sentenza impugnata. Qui il Tribunale ha affermato che la Commissione ha fondato la propria decisione sulla duplice constatazione che Eurocontrol non sia un’impresa e che, in ogni caso, i comportamenti in discussione non sarebbero contrari all’art. 82 CE. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha verificato se le attività di Eurocontrol violino l’art. 82 CE, bensì si sarebbe limitata ad accertare se le attività controverse possano essere qualificate come economiche.

71.

In realtà, dai punti 28 e 29 della decisione impugnata risulta in modo evidente che la Commissione, da una parte, ha constatato che le attività controverse di Eurocontrol non rivestivano natura economica e, dall’altra, ha affermato che, «in ogni caso, anche a qualificare tali attività come attività d’impresa, esse non sono contrari(e) all’art. 82 [CE]» ( 37 ). La Commissione sembra dunque aver ben preso posizione sulla questione se le attività di Eurocontrol siano contrarie all’art. 82 CE.

72.

Di conseguenza, il Tribunale non ha snaturato il contenuto della decisione impugnata. Questo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

iii) Contraddittorietà della motivazione, poiché la decisione impugnata non è stata annullata nonostante l’accoglimento del primo motivo di ricorso

73.

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata, a causa dell’asserito snaturamento del contenuto della decisione impugnata, da una contraddizione evidente: la decisione non è stata annullata nonostante l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

74.

Come affermato dalla ricorrente nel suo ricorso di impugnazione, questa censura è la «conseguenza logica dello snaturamento dei fatti» ( 38 ) da parte del Tribunale. In altre parole, il presente motivo di impugnazione si fonda sull’assunto che il Tribunale abbia snaturato i fatti muovendo dalla premessa, ai punti 15 e 48 della sentenza impugnata, che la Commissione non avrebbe individuato in concreto alcuna attività di Eurocontrol, inclusa l’attività di assistenza alle amministrazioni nazionali, contraria all’art. 82 CE.

75.

In realtà, come ho già esposto ( 39 ), nella sua motivazione il Tribunale si limita a riprodurre il contenuto della decisione impugnata, cosicché non si può parlare di snaturamento dei fatti.

76.

Di conseguenza, anche questo motivo di impugnazione deve essere respinto.

iv) Contraddittorietà della motivazione, per aver il Tribunale sostituito la propria motivazione a quella della Commissione nella decisione impugnata

77.

Secondo la ricorrente, la motivazione risulterebbe viziata da un’ulteriore contraddizione: il Tribunale, da una parte, avrebbe respinto come irricevibile la sua istanza di modifica della decisione impugnata, sostenendo che non spetta al giudice comunitario, nell’ambito del suo controllo di legittimità, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime, e, dall’altra, si sarebbe sostituito alla Commissione nell’esame del secondo motivo di ricorso, traendo complesse conclusioni di ordine economico, al punto 108 della sentenza impugnata, in relazione ad un’eventuale condotta abusiva di Eurocontrol, del tutto assenti nella decisione impugnata.

78.

Come correttamente evidenziato dalla Commissione, la ricorrente omette tuttavia, nelle sue allegazioni, di rinviare al punto 104 della sentenza impugnata, dal quale risulta che nella sua valutazione giuridica il Tribunale si è fondato innanzi tutto sulle considerazioni della Commissione contenute nella decisione impugnata («occorre rilevare, in primo luogo, come fa giustamente la Commissione»). In quella sede la Commissione era pervenuta alla conclusione che le attività di Eurocontrol nell’ambito dell’assistenza alle amministrazioni nazionali non erano contrarie all’art. 82 CE.

79.

Il Tribunale, ai punti 106-108, si è limitato a rilevare che la ricorrente, alla luce delle circostanze indicate al punto 104, le quali avevano portato la Commissione a concludere per l’insussistenza di un abuso di posizione dominante, avrebbe dovuto produrre prove circostanziate in merito alla sussistenza di una posizione dominante e ad una condotta abusiva. Il Tribunale non ha pertanto fornito alcuna motivazione autonoma.

80.

Conformemente a ciò, anche se le considerazioni di cui ai punti 105-108 della sentenza impugnata non si trovano già nella decisione impugnata, non per questo la sentenza andrebbe annullata, in quanto il Tribunale ha svolto tali considerazioni ad abundantiam («In secondo luogo si deve ricordare») rispetto a quelle incontestabilmente contenute nella decisione impugnata. Inoltre, il Tribunale, nelle sue osservazioni conclusive contenute al punto 109 della sentenza, riporta esclusivamente il risultato cui era pervenuto al punto 104 («La ricorrente non è quindi riuscita a dimostrare un manifesto errore di apprezzamento della Commissione in ordine all’esistenza di una violazione dell’art. 82 CE da parte di Eurocontrol»). Ciò mostra che le censurate considerazioni svolte al punto 108 non costituiscono i motivi essenziali della sentenza. Secondo costante giurisprudenza, la Corte respinge tuttavia subito le censure mosse contro aspetti sovrabbondanti della motivazione di una sentenza del Tribunale, poiché non possono comportarne l’annullamento ( 40 ).

81.

Questo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

v) Violazione della consolidata giurisprudenza comunitaria in materia di limiti al sindacato giurisdizionale

82.

La ricorrente eccepisce inoltre la violazione della giurisprudenza comunitaria in materia di limiti al sindacato giurisdizionale. Essa rinvia soprattutto alla sentenza Haladjian Frères/Commissione ( 41 ), in cui il Tribunale ha affermato che «il controllo giurisdizionale degli atti della Commissione che implicano valutazioni economiche complesse, come avviene in materia di allegazioni di violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere».

83.

Essa fonda questo motivo di impugnazione sulla circostanza che il Tribunale, al punto 109 della sentenza impugnata, non si sarebbe limitato a verificare l’esistenza di un errore di apprezzamento da parte della Commissione, sostituendosi piuttosto a quest’ultima per effettuare un complesso esame della condotta di Eurocontrol.

84.

Occorre constatare che con questo motivo di impugnazione la ricorrente ripete semplicemente le eccezioni sollevate contro le conclusioni del Tribunale contenute al punto 108 della sentenza impugnata, senza produrre alcun argomento nuovo. A prescindere dal fatto che non si vede in cosa il Tribunale avrebbe superato i limiti del suo sindacato, visto che si è limitato a rilevare che la ricorrente, per controbattere l’apprezzamento della Commissione ( 42 ), avrebbe dovuto produrre prove circostanziate in merito alla sussistenza di una posizione dominante e ad una condotta abusiva, si deve ricordare ancora una volta che l’eccezione della ricorrente non è indirizzata contro i motivi essenziali di questa sentenza.

85.

Questo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

vi) Errore di valutazione in merito alla violazione dell’art. 82 CE

86.

Con questo motivo di impugnazione la ricorrente accusa il Tribunale di aver commesso un errore di valutazione confermando la validità della decisione ed escludendo che la condotta di Eurocontrol censurata dalla ricorrente potesse essere abusiva.

87.

La ricorrente fa sostanzialmente valere che l’impossibilità di Eurocontrol di influenzare le decisioni delle amministrazioni nazionali nonché la natura opzionale dell’attività di assistenza — criteri sui quali si è fondato il Tribunale al punto 104 della sentenza impugnata per negare una condotta abusiva di Eurocontrol — non sarebbero rilevanti. Da un lato, l’art. 82 CE non presupporrebbe una condotta abusiva sistematica, dall’altro, l’assenza di potere decisionale verrebbe compensata dall’influenza esercitata di fatto da questa organizzazione per mezzo dei suoi servizi.

88.

In considerazione delle estese allegazioni della ricorrente è opportuno ricordare nuovamente che lo scopo del procedimento di impugnazione consiste nel controllare l’applicazione della legge da parte del Tribunale e non nella ripetizione in secondo grado del primo processo. Gli argomenti della ricorrente non possono pertanto formare oggetto di una nuova valutazione e possono essere esaminati dalla Corte solo laddove tale verifica riguardi la qualificazione giuridica dei fatti e delle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto ( 43 ).

89.

In tale contesto occorre constatare che la ricorrente si fonda in parte su un argomento irricevibile, poiché le sue allegazioni sono intese ad un nuovo accertamento dei fatti e non esclusivamente ad un controllo di legittimità delle motivazioni del Tribunale, accertamento che non rientra nella competenza della Corte in quanto istanza di revisione. La ricorrente mette in discussione, per esempio, l’accertamento compiuto dal Tribunale al punto 104 della sentenza impugnata, secondo il quale essa non è riuscita a dimostrare neppure in un caso concreto che Eurocontrol abbia realmente influenzato la decisione di aggiudicare un appalto a questo o a quell’offerente facendo leva su considerazioni diverse da quelle relative alla ricerca della migliore soluzione tecnica al prezzo più vantaggioso.

90.

Come giustamente rilevato dalla Commissione, non si vede in cosa la valutazione del Tribunale sia errata. Né la ricorrente produce argomenti a sostegno del proprio punto di vista. Al contrario, si deve concordare con la Commissione sul fatto che la semplice prestazione di una consulenza può difficilmente integrare un abuso di posizione dominante, spettando in definitiva all’amministrazione nazionale decidere se accogliere il parere ricevuto. Come correttamente afferma il Tribunale al punto 104 della sentenza impugnata, l’intervento di Eurocontrol quale consulente non è obbligatorio e neanche sistematico. Piuttosto esso avviene, ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della Convenzione, solo su espressa richiesta delle amministrazioni interessate. Un’eventuale condotta abusiva dovrà in definitiva essere imputata all’amministrazione nazionale e non a Eurocontrol.

91.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente ( 44 ), non è neanche ravvisabile una contraddizione fra le allegazioni contenute al punto 104 e la seguente affermazione del Tribunale di cui al punto 108 della sentenza impugnata:

«In particolare, non pare che Eurocontrol abbia potuto trarre vantaggi in termini di concorrenza dal fatto di aver potuto influenzare, mediante i servizi di consulenza offerti alle amministrazioni nazionali, la scelta da parte di queste ultime dei loro fornitori di apparecchiature ATM a favore di determinate imprese».

92.

L’affermazione contenuta al punto 108, secondo la quale Eurocontrol avrebbe la possibilità di influenzare le procedure di selezione delle autorità nazionali nell’ambito della concessione di appalti, non è in alcun modo in contraddizione con le allegazioni fatte al punto 104, secondo le quali la ricorrente non sarebbe riuscita a dimostrare neppure in un caso che Eurocontrol abbia realmente influenzato la decisione di aggiudicare un appalto ad un offerente anziché ad un altro. Per questo motivo tale argomento deve essere respinto.

93.

Infine, la ricorrente lamenta uno snaturamento degli elementi probatori invocando la lettera della Commissione 3 novembre 1998. Essa rinvia al riguardo alle considerazioni svolte dal Tribunale ai punti 110-112 della sentenza impugnata.

94.

Ebbene, occorre innanzi tutto constatare che il Tribunale non era tenuto a valutare gli argomenti della ricorrente fondati su questa lettera, giacché essi erano stati prodotti in connessione con nuovi motivi di ricorso respinti dal Tribunale medesimo in quanto irricevibili ( 45 ).

95.

In ogni caso, il Tribunale ha valutato in maniera adeguata gli argomenti della ricorrente. Al punto 112 della sentenza impugnata esso non sarebbe incorso in errore di diritto affermando che la circostanza che la Commissione avesse formulato un certo numero di osservazioni critiche su talune attività di Eurocontrol non dimostrava assolutamente che la Commissione stessa fosse convinta dell’illegittimità del comportamento di Eurocontrol sotto il profilo del diritto della concorrenza. In tal senso non si può parlare di uno snaturamento degli elementi probatori.

96.

Questo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

b) Sull’attività di normalizzazione di Eurocontrol

97.

Quali errori di diritto relativi all’applicabilità dell’art. 82 CE all’attività di normalizzazione di Eurocontrol la ricorrente eccepisce:

lo snaturamento del contenuto della decisione impugnata;

l’adozione di una nozione di attività economica contraria a quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria;

l’erronea interpretazione e applicazione della giurisprudenza comunitaria in materia di prestazioni socio-assistenziali;

la violazione dell’obbligo di motivazione.

98.

La Commissione censura la motivazione della sentenza impugnata e chiede pertanto un’ulteriore sostituzione dei motivi.

i) Istanza della Commissione di sostituzione dei motivi

99.

In conformità delle considerazioni precedenti ( 46 ) anche questa «istanza» della Commissione deve essere intesa come un semplice impulso rivolto alla Corte affinché modifichi la motivazione nel senso da lei propugnato.

— Argomenti delle parti

100.

La Commissione chiede una sostituzione dei motivi in relazione alla distinzione, effettuata dal Tribunale ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, fra l’attività di preparazione ed elaborazione delle norme e specifiche tecniche, compito svolto dall’agenzia di Eurocontrol quale organo esecutivo, da un lato, e l’adozione di norme da parte del consiglio di Eurocontrol, dall’altro. La Commissione considera artificiosa siffatta distinzione. Come nel caso dell’attività di assistenza alle amministrazioni nazionali, il Tribunale avrebbe applicato criteri erronei e non conformi a quanto enunciato nella sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol per concludere infine che la prima attività menzionata è scindibile dalle altre funzioni pubbliche. La Commissione eccepisce inoltre che il Tribunale avrebbe valutato erroneamente il carattere di tale attività.

101.

Anche Eurocontrol censura la distinzione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata.

102.

La ricorrente sostiene, al contrario, che il Tribunale si sarebbe al riguardo attenuto ai principi della sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol.

— Valutazione giuridica

103.

Il Tribunale, ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, ha giustificato la suddetta distinzione affermando che l’adozione di norme da parte del consiglio di Eurocontrol rientrerebbe nell’ambito legislativo. Infatti, il consiglio di Eurocontrol sarebbe composto dai direttori dell’amministrazione dell’aviazione civile di ciascuno Stato membro dell’organizzazione, incaricati dai rispettivi Stati di adottare specifiche tecniche che avranno forza vincolante in tutti tali Stati. Tale attività sarebbe direttamente riconducibile all’esercizio, da parte di questi Stati, delle loro prerogative sovrane. Il ruolo di Eurocontrol si avvicinerebbe pertanto a quello di un ministero che, a livello nazionale, prepara le misure legislative o regolamentari che saranno poi adottate dal governo. Secondo il Tribunale, si tratta quindi di un’attività rientrante nella missione pubblica di Eurocontrol.

104.

Non potrebbe dirsi altrettanto, invece, per la preparazione ed elaborazione delle norme tecniche da parte di Eurocontrol. Gli argomenti sostenuti dalla Commissione, in forza dei quali l’attività di normalizzazione di Eurocontrol rientrerebbe nella «missione di servizio pubblico di tale organizzazione» ( 47 ), si riferirebbero in realtà solo all’adozione di tali norme e non alla loro elaborazione. La necessità di adottare norme a livello internazionale non implicherebbe che l’ente che elabora le norme sia necessariamente lo stesso che poi le adotta. Il Tribunale ne deriva che questa attività può essere dissociata dalla missione di gestione dello spazio aereo e di sviluppo della sicurezza della navigazione aerea.

105.

Un siffatto ragionamento mette a mio avviso in luce una qualificazione dei fatti che deve essere considerata viziata dal punto di vista giuridico.

106.

Dall’art. 2, n. 1, lett. f), della Convenzione Eurocontrol risulta chiaramente che fra i compiti di Eurocontrol rientra quello di «elaborare, adottare e aggiornare le disposizioni comuni, le specifiche e le procedure per i sistemi e i servizi di gestione del traffico aereo». Come vediamo, tale Convenzione, diversamente da quanto ritiene il Tribunale, non opera alcuna distinzione fra la preparazione o l’elaborazione delle norme e la loro adozione. Nel testo di questa disposizione non si rinviene, pertanto, alcun elemento a sostegno della distinzione operata dal Tribunale.

107.

L’interpretazione propugnata dal Tribunale non è neppure conciliabile con l’oggetto e con lo scopo di tale disposizione, soprattutto ove si consideri che la preparazione e l’elaborazione di norme e specifiche tecniche costituiscono mezzi fondamentali a disposizione di Eurocontrol al fine di realizzare l’obiettivo fissato dall’art. 1, n. 1, della Convenzione, consistente nel realizzare l’«armonizzazione e integrazione necessaria alla creazione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo» ( 48 ).

108.

Non viene inoltre precisato su quali dati di fatto il Tribunale fondi la sua conclusione secondo la quale i compiti di preparazione ed elaborazione di norme e specifiche tecniche, affidati ad Eurocontrol dai suoi Stati membri, potrebbero essere eseguiti anche da un altro ente o da un’altra impresa. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare se tale possibilità sussistesse nel caso concreto, invece, si è accontentato di constatare semplicemente, al punto 60 della sentenza impugnata, che la Commissione «non ha dimostrato che, nel caso di specie, queste due attività debbano necessariamente essere esercitate da un solo e medesimo ente, piuttosto che da due enti diversi».

109.

Il Tribunale relativizza inoltre le sue stesse conclusioni allorché, al successivo punto 61, nega il carattere economico di siffatta attività con la motivazione che non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di un mercato per «servizi di normalizzazione tecnica nel settore delle apparecchiature ATM». In proposito il Tribunale medesimo ammette che la mancanza di un mercato per la normalizzazione tecnica in questo settore sarebbe dovuta alla circostanza che a richiedere simili servizi potrebbero essere solo gli Stati nella loro qualità di autorità di controllo del traffico aereo. Questi ultimi avrebbero però deciso di elaborare essi stessi tali norme nell’ambito di una cooperazione internazionale mediata da Eurocontrol. Nel settore della normalizzazione tale organismo costituirebbe solamente un foro di concertazione che essi avrebbero creato per coordinare gli standard tecnici dei propri sistemi ATM.

110.

A mio avviso, le allegazioni pur in parte contraddittorie del Tribunale mostrano chiaramente che, perlomeno per quanto riguarda il caso di specie, anche la preparazione e l’elaborazione di norme e specifiche tecniche debbono essere considerate forme di adempimento di una missione pubblica ( 49 ), non scindibili dall’attività normativa di Eurocontrol in quanto anch’esse esercizio di un potere pubblico ( 50 ). Le norme elaborate dall’agenzia di Eurocontrol vengono adottate dal consiglio di Eurocontrol e dichiarate vincolanti per tutti gli Stati membri. Quale soggetto di diritto internazionale sui generis Eurocontrol esercita, pertanto, siffatte prerogative su incarico dei propri Stati membri, sulla base delle competenze di cui è stata investita ( 51 ). L’attribuzione di una funzione pubblica ad un’organizzazione internazionale da parte dei suoi Stati membri costituisce un modo di svolgere tale funzione in un contesto internazionale multilaterale. Il paragone con organismi di normazione privati è pertanto errato. Se gli Stati membri avessero voluto ammettere la partecipazione di organismi di normazione privati all’elaborazione di norme e specifiche tecniche nel settore della sicurezza del traffico aereo, avrebbero dovuto prevedere una deroga al riguardo nella Convenzione Eurocontrol.

111.

Come correttamente affermato in definitiva dal Tribunale, l’attività di normalizzazione di Eurocontrol non può essere considerata economica.

112.

Alla luce di tutte queste considerazioni propongo alla Corte di modificare in modo corrispondente la motivazione della sentenza.

ii) Snaturamento del contenuto della decisione impugnata

113.

Con questo motivo di impugnazione la ricorrente ( 52 ) fa nuovamente valere uno snaturamento del contenuto della decisione impugnata ai punti 15 e 48 della sentenza impugnata. La Commissione non avrebbe fatto alcun apprezzamento circa la sussistenza di un abuso di posizione dominante. Tale constatazione sarebbe stata svolta piuttosto dal Tribunale che dalla Commissione, snaturando così la decisione di quest’ultima.

114.

Come già constatato sopra ( 53 ), la Commissione ha in realtà negato la sussistenza di un abuso di posizione dominante, cosicché tale motivo deve essere respinto.

iii) Adozione di una nozione di attività economica contraria a quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria

115.

Secondo la ricorrente, la conclusione del Tribunale in base alla quale essa non avrebbe dimostrato l’esistenza di un mercato per servizi di normalizzazione tecnica sarebbe irrilevante per la valutazione della natura — economica o meno — dell’attività controversa e, in ogni caso, inesatta. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, Eurocontrol presterebbe senz’altro un servizio autonomo di elaborazione di norme tecniche. In ogni caso, alla luce della giurisprudenza e della prassi della Commissione, la circostanza che l’attività in questione non consista nell’offerta di beni e servizi su un determinato mercato non avrebbe alcun peso. Ciò che conta sarebbe piuttosto se l’attività controversa possa essere considerata economica.

116.

Come già affermato sopra ( 54 ), la nozione di impresa ai sensi dell’art. 82 CE è una nozione autonoma di diritto comunitario. Essa comprende ogni entità che eserciti attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Per attività economica si intende qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato ( 55 ).

117.

Come a ragione fa valere la Commissione, un’attività economica presuppone necessariamente l’esistenza di un «mercato» nel senso di una domanda e di un’offerta di determinati beni o servizi ( 56 ). A ciò, e non al «mercato rilevante» controverso, come evidentemente intende la ricorrente, si sarebbe riferito il Tribunale ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata.

118.

Il Tribunale ha correttamente concluso che non è stata dimostrata l’esistenza di un mercato per i servizi di normalizzazione tecnica nel settore delle apparecchiature ATM. Esso ha verificato all’uopo l’esistenza di domanda e offerta in tale settore e, non trovando riscontri, l’ha negata. Il Tribunale ha pertanto potuto a ragione partire dal presupposto che l’attività di normalizzazione di Eurocontrol non rivestisse carattere economico.

119.

Anche questo motivo di impugnazione deve dunque essere respinto.

iv) Erronea interpretazione e applicazione della giurisprudenza comunitaria in materia di prestazioni socio-assistenziali

120.

La ricorrente addebita al Tribunale di avere erroneamente respinto il suo argomento relativo alla trasponibilità al presente caso dei principi enunciati nella sentenza FENIN/Commissione.

121.

È opportuno osservare in limine, come correttamente rileva la Commissione ( 57 ), che siffatta censura, avuto riguardo al suo contenuto, è rivolta in realtà contro le conclusioni del Tribunale secondo cui l’attività di acquisto di prototipi da parte di Eurocontrol non aveva carattere economico, e non contro l’attività di normalizzazione di tale organizzazione qui in esame. Le affermazioni della ricorrente sono in tal misura errate.

122.

In ogni caso l’eccezione è irricevibile. La ricorrente si serve delle conclusioni del Tribunale nella sentenza FENIN/Commissione, rese in un altro contesto, per far valere eccezioni non sollevate nel procedimento di primo grado. In quella sede la ricorrente non ha eccepito che non era stato accertato se l’esecuzione osservasse il principio di solidarietà.

123.

Qualora la Corte dovesse comunque pervenire alla conclusione che l’eccezione è ricevibile, sarà necessario tenere conto delle seguenti considerazioni sulla sua fondatezza.

124.

Dagli atti si ricava che la ricorrente intende evidentemente la giurisprudenza suddetta nel senso che i principi alla sua base possono essere trasposti solo ai casi in cui un ente svolge compiti a carattere esclusivamente sociale ( 58 ).

125.

Al riguardo occorre ricordare innanzi tutto, a titolo di precisazione, che le allegazioni del Tribunale contenute ai punti 65-69 della sentenza impugnata, cui fa riferimento la ricorrente, avevano ad oggetto la questione se l’attività di normalizzazione di Eurocontrol rivestisse carattere economico o meno.

126.

Come affermato dal Tribunale al punto 61, con riferimento alla giurisprudenza comunitaria ivi citata ( 59 ), costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato. Il Tribunale ha inoltre sottolineato a ragione che nel diritto comunitario la nozione di attività economica è collegata all’offerta di beni o servizi e non al loro acquisto. Conformemente a ciò, il Tribunale ha fatto riferimento per analogia alla sentenza FENIN/Commissione ( 60 ), in cui aveva affermato che la semplice circostanza che un ente acquisti un prodotto — anche in grandi quantità — per impiegarlo nell’ambito di un’altra attività, per esempio un’attività di natura puramente sociale, non è sufficiente a qualificarlo come impresa. La presenza di un ente su un mercato in veste di acquirente non basta a qualificare l’attività del medesimo come economica, data la mancanza del criterio essenziale dell’offerta di beni e servizi.

127.

La ricorrente non contesta la correttezza di questa giurisprudenza. Interpreta, tuttavia, la sentenza FENIN/Commissione in modo eccessivamente restrittivo e dunque errato. Come abbiamo visto sopra, nella sentenza citata il Tribunale ha voluto in fondo chiarire che solo un’attività indirizzata all’offerta di beni e servizi può essere considerata economica ( 61 ).

128.

Di conseguenza il Tribunale ha respinto a ragione l’argomento della ricorrente.

129.

Anche questo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

v) Violazione dell’obbligo di motivazione

130.

L’eccezione concernente la violazione dell’obbligo di motivazione non mi sembra sufficientemente circostanziata, soprattutto alla luce del fatto che il Tribunale, ai punti 59 e segg., in particolare al punto 61, della sentenza impugnata, espone i motivi secondo i quali l’attività di elaborazione normativa non può, a suo giudizio, essere considerata economica.

131.

Questo motivo di impugnazione deve quindi essere respinto.

c) Sull’attività di ricerca e sviluppo di Eurocontrol

132.

Quali errori di diritto concernenti l’applicabilità dell’art. 82 CE all’attività di ricerca e sviluppo svolta da Eurocontrol (in particolare all’acquisto di prototipi e alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale) la ricorrente fa valere:

uno snaturamento della decisione impugnata;

l’adozione di una nozione di attività economica contraria a quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria;

un travisamento e uno snaturamento degli elementi di prova addotti dalla ricorrente circa la natura economica della gestione dei diritti di proprietà intellettuale da parte di Eurocontrol.

i) Snaturamento della decisione impugnata

133.

La ricorrente contesta al Tribunale di avere snaturato i fatti della controversia attribuendo alla decisione della Commissione un significato che essa non avrebbe.

134.

In particolare, contesta l’affermazione secondo cui l’attività avente ad oggetto l’acquisto di prototipi e la gestione dei diritti di proprietà intellettuale non costituisce un’attività economica. La ricorrente afferma che la Commissione, nella decisione impugnata, non avrebbe negato il carattere economico di tale attività, bensì si sarebbe limitata ad escludere un eventuale abuso di posizione dominante.

135.

Come peraltro già riconosciuto dal Tribunale al punto 74 della sentenza impugnata, basta una semplice lettura della decisione impugnata per constatare che questo argomento è privo di ogni fondamento. Al punto 28 della decisione la Commissione afferma chiaramente che l’attività controversa, a suo avviso, non riveste natura economica; affermazione ribadita con maggior vigore ai punti 29 e 30 della medesima decisione.

136.

Questo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

ii) Adozione di una nozione di attività economica contraria a quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria

137.

Con il presente motivo di impugnazione la ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale secondo cui l’attività di Eurocontrol nel settore dell’acquisto di prototipi e della gestione dei diritti di proprietà intellettuale non ha carattere economico.

138.

Essa critica innanzi tutto le allegazioni del Tribunale contenute nel punto 76 della sentenza impugnata affermando l’irrilevanza della circostanza che non sia Eurocontrol stessa ad occuparsi dello sviluppo dei prototipi, bensì imprese operanti nel settore interessato, in quanto l’attività oggetto della presente controversia sarebbe costituita dall’acquisto di tali prototipi.

139.

L’argomento della ricorrente si fonda palesemente su un’interpretazione errata della sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, non ha escluso il carattere economico dell’acquisto di prototipi perché lo sviluppo di tali prototipi viene effettuato da terzi, bensì, come risulta inequivocabilmente dal punto 75 della sentenza, principalmente in quanto l’acquisto di prototipi non implica l’offerta di beni o servizi su un mercato determinato. In tal modo mancherebbe un criterio essenziale per classificare come economica un’attività.

140.

Come in modo convincente illustra Eurocontrol, essa non usa i prototipi quali input per la produzione di un altro prodotto commerciale né commercializza i prototipi sviluppati. Piuttosto, gli sforzi legati all’acquisto di prototipi mirano a realizzare un sistema europeo uniforme per la gestione del traffico aereo ( 62 ). A mio avviso ciò conferma la conclusione del Tribunale che l’attività di Eurocontrol non può essere considerata un’attività economica.

141.

La ricorrente critica inoltre il fatto che il Tribunale attribuirebbe importanza al criterio della mancanza di remunerazione, nonostante tale criterio non venga considerato determinante dalla giurisprudenza comunitaria. Essa ritiene irrilevante la circostanza che Eurocontrol non persegua un fine di lucro e che i diritti di proprietà intellettuale da essa acquisiti nell’ambito dello sviluppo siano messi a disposizione gratuitamente, in quanto il dato della mancanza di remunerazione comunque non sarebbe decisivo.

142.

Ebbene, nell’ambito della valutazione del carattere economico di un’attività la giurisprudenza comunitaria assegna sì importanza al dato della mancanza di remunerazione ( 63 ) nonché eventualmente allo scopo di lucro. Anche se non è di per sé determinante, la mancanza dello scopo di lucro di un ente costituisce perlomeno un indizio il quale può essere confermato da ulteriori elementi ( 64 ). Il corrispondente motivo della ricorrente deve pertanto essere respinto.

143.

La ricorrente ritiene inoltre viziata dal punto di vista giuridico la seguente affermazione del Tribunale, contenuta nel punto 77 della sentenza:

«Tuttavia, nel caso di specie, il fatto che le licenze per i diritti di proprietà acquisiti da Eurocontrol nell’ambito dello sviluppo dei prototipi siano concesse a titolo gratuito si aggiunge al fatto che si tratta di un’attività accessoria alla promozione dello sviluppo tecnico, che si iscrive nell’ambito dell’obiettivo di interesse generale della missione di Eurocontrol e non è perseguita per un interesse proprio dell’organizzazione che sia dissociabile dal detto obiettivo, il che esclude il carattere economico di un’attività».

144.

Secondo la ricorrente siffatta affermazione si fonderebbe sulla presunzione che un’attività svolta nell’ambito dello sviluppo tecnico non possa rivestire carattere economico. Ciò sarebbe tuttavia in contraddizione con la giurisprudenza comunitaria, la quale avrebbe recentemente riconosciuto il carattere economico del compito dello sviluppo tecnico.

145.

La ricorrente fa valere a buon diritto che, secondo la giurisprudenza comunitaria ( 65 ), lo sviluppo di nuove tecnologie, in presenza di determinate circostanze, può effettivamente costituire un’attività economica. Allo stesso tempo, però, non si accorge, o finge di non accorgersi, come giustamente rileva la Commissione, che il Tribunale non ha parlato di un’«attività di sviluppo tecnico», bensì di un’«un’attività [accessoria] alla promozione dello sviluppo tecnico». D’altra parte, questa possibilità non vale in via generale, ma può al massimo costituire un indizio fra tanti, cosicché dovrà essere verificato sempre caso per caso se la promozione dello sviluppo tecnico da parte di un ente, tenuto conto di altri aspetti, quali l’assenza di un qualsiasi scopo di lucro oppure il suo carattere di attività accessoria, possa far validamente concludere che siamo in presenza di un’attività economica. Così ha proceduto il Tribunale, in modo ineccepibile sotto il profilo giuridico.

146.

Questo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

iii) Travisamento e snaturamento degli elementi di prova addotti dalla ricorrente circa la natura economica della gestione dei diritti di proprietà intellettuale da parte di Eurocontrol

147.

Con il presente motivo la ricorrente eccepisce uno snaturamento degli elementi di prova da essa prodotti in udienza dinanzi al Tribunale concernenti i corrispettivi percepiti da Eurocontrol. La ricorrente afferma di essersi voluta riferire non al carattere lucrativo delle attività di Eurocontrol, bensì alla loro varietà nonché alla contraddizione tra il sistema di gestione dei diritti di proprietà intellettuale da parte di Eurocontrol e il contenuto del documento interno di Eurocontrol intitolato «ARTAS Intellectual Property Rights and Industrial Policy».

148.

La Commissione ribatte che non vi è traccia di tale documento né nel ricorso né nella replica. Essa ritiene che l’argomento che ne viene dedotto, seppure invocato dalla ricorrente all’udienza dinanzi al Tribunale, sia comunque tardivo e quindi irricevibile.

149.

Occorre constatare, ebbene, che l’argomento della ricorrente mira in modo palese a mettere in discussione a posteriori gli accertamenti di fatto del Tribunale di cui al punto 79 della sentenza impugnata, senza che la stessa abbia sufficientemente dimostrato in che cosa sia consistito lo snaturamento dei mezzi di prova. Per contro, il Tribunale ha esaustivamente valutato i mezzi di prova a sua disposizione. Esso ha esaminato la gestione dei diritti di proprietà intellettuale nell’ambito del sistema ARTAS da parte di Eurocontrol ed ha al riguardo accertato che il diritto per la licenza di utilizzo di tale sistema ammontava a ECU 1, il che significava che era gratuito.

150.

Anche questo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

V — Conclusione dell’esame

151.

Tutto ciò considerato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto integralmente.

152.

Propongo di modificare la motivazione della sentenza alla luce delle riflessioni che precedono ( 66 ).

VI — Sulle spese

153.

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica per analogia al procedimento di impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese.

154.

Ai sensi dell’art. 69, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, parimenti applicabile per analogia al procedimento di impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la Corte può ordinare che una parte interveniente diversa da quelle indicate al primo e al secondo comma sopporti le proprie spese. In forza di questa disposizione Eurocontrol andrà condannata alle spese nelle quali è incorsa in quanto parte interveniente.

VII — Conclusione

155.

Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di voler

respingere l’impugnazione integralmente;

condannare la parte interveniente alle proprie spese e

condannare la ricorrente alle restanti spese.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Sentenza 12 dicembre 2006, causa T-155/04, SELEX Sistemi Integrati/Commissione (Racc. pag. II-4797).

( 3 ) Fondata inizialmente da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono attualmente suoi membri i seguenti Stati (in ordine alfabetico conformemente alla loro denominazione in lingua inglese): Albania, Armenia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Ucraina nonché Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

( 4 ) GU L 304, pag. 209.

( 5 ) GU L 187, pag. 52.

( 6 ) GU L 95, pag. 16.

( 7 ) GU 1962, 13, pag. 204.

( 8 ) Sentenza 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol (Racc. pag. I-43).

( 9 ) Sentenze 11 dicembre 2007, causa C-280/06, ETI e a. (Racc. pag. I-10893, punto 38); , causa C-205/03 P, FENIN/Commissione (Racc. pag. I-6295, punto 25); , causa C-237/04, Enirisorse (Racc. pag. I-2843, punto 28); , causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (Racc. pag. I-289, punto 107); , cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag. I-5425, punto 112); , cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK-Bundesverband e a. (Racc. pag. I-2493, punto 46); , cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e a. (Racc. pag. I-6451, punto 74), nonché , causa C-41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 21).

( 10 ) Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Chicago del 1944 (UN Treaty Series vol. 15, n. 105), gli Stati contraenti riconoscono che «ogni Stato ha la sovranità piena ed esclusiva sullo spazio aereo al disopra del suo territorio». La ratio di questa convenzione risiede nel fatto che la sicurezza del traffico aereo rientra nella responsabilità dei singoli Stati (Majid, A., Legal status of international institutions: SITA, INMARSAT and Eurocontrol examined, Aldershot, 1996, pag. 91). Ciò non esclude tuttavia che gli Stati possano trasferire tale competenza ad un’organizzazione internazionale. Eurocontrol è stata fondata per sorvegliare lo spazio aereo superiore in Europa. L’obiettivo però non è stato centrato. Fino alla conclusione del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981, infatti, Eurocontrol si è limitata a sorvegliare la sicurezza aerea nello spazio aereo superiore dai suoi centri a Karlsruhe e Maastricht. A seguito del protocollo di emendamento, i compiti di Eurocontrol sono stati estesi a numerosi altri settori, ma solo il centro regionale di Maastricht sorveglia ormai il traffico aereo nello spazio aereo superiore del nord della Germania, del Belgio, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo (Seidl-Hohenveldern, I., «Eurocontrol und EWG-Wettbewerbsrecht», Völkerrecht zwischen normativem Anspruch und politischer Realität, Berlino, 1994, pag. 252).

( 11 ) Idot, L., «Retour sur la notion d’entreprise», Europe, febbraio 2007, n. 68, pag. 25, definisce l’esame individuale di una molteplicità di attività come un’applicazione del «principio di dissociazione» («principe de dissociation»).

( 12 ) Sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol (cit. alla nota 8), punto 27.

( 13 ) Ibidem, punto 30.

( 14 ) V. sentenze della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Hohe Behörde (Racc. pagg. 3, 36 e 37); , causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I-1125, punto 22), e , causa C-245/92 P, Chemie Linz/Commissione (Racc. pag. I-4643, punto 32), nonché sentenze del Tribunale , causa T-459/93, Siemens/Commissione (Racc. pag. II-1675, punto 21); , cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a./Commissione (Racc. pag. II-2405, punto 75); , cause riunite T-125/96 e T-152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-3427, punto 183); , causa T-395/94, Atlantic Container Line e a./Commissione (Racc. pag. II-875, punto 382), e , causa T-114/02, BaByliss/Commissione (Racc. pag. II-1279, punto 417). Rengeling, H.-W./Middeke, A./Gellermann, M., Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, Monaco di Baviera, 2003, § 22, punto 40, pag. 405.

( 15 ) Sentenze 19 marzo 2002, causa C-13/00, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-2943, punti 3-6); CIRFS e a./Commissione (cit. alla nota 14), punti 21 e 22, e , causa C-225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I-3203, punti 11 e 12).

( 16 ) V. sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol (cit. alla nota 8), punto 41.

( 17 ) La Commissione rinvia alla sentenza Höfner e Elser (cit. alla nota 9), punto 24. Qui la Corte afferma che un ufficio pubblico per l’occupazione che, in virtù della normativa di uno Stato membro, è incaricato della gestione di servizi d’interesse economico generale, come quelli di cui all’art. 3 dell’Arbeitsförderungsgesetz [legge tedesca sulla promozione del lavoro], è soggetto alle norme sulla concorrenza conformemente all’art. 90, n. 2, del Trattato CE finché non sia provato che la loro applicazione è incompatibile con lo svolgimento dei compiti affidatigli.

( 18 ) V. punto 3 della controreplica della Commissione.

( 19 ) V. punto 56 della comparsa di risposta di Eurocontrol.

( 20 ) Questa affermazione è in accordo con le conclusioni della Corte nella sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol (cit. alla nota 8), punti 10 e 11, in cui la Corte, all’eccezione di incompetenza (dovuta all’immunità) sollevata da Eurocontrol, rispondeva che ai sensi dell’art. 234 CE le era stata sottoposta una questione pregiudiziale concernente l’interpretazione delle disposizioni CE in materia di concorrenza e non l’interpretazione della Convenzione Eurocontrol. Pertanto, la questione se le norme del diritto comunitario possano essere invocate contro Eurocontrol riguarderebbe piuttosto il diritto sostanziale e rimarrebbe priva di incidenza sulla competenza della Corte. L’immunità delle organizzazioni internazionali viene spiegata in prima linea in maniera funzionale: l’immunità serve a garantire l’indipendenza di cui esse necessitano per adempiere ai loro compiti e realizzare i propri obiettivi (Wenckstern, M., Handbuch des Internationalen Zivilverfahrensrechts, Die Immunität internationaler Organisationen, vol. II/1, Tubinga 1994, punto 44, pag. 13). Il procedimento in questione non è però rivolto contro Eurocontrol. Nella presente impugnazione la Corte è chiamata esclusivamente a pronunciarsi sull’accoglimento o il rigetto di un ricorso contro una sentenza del Tribunale; oggetto della causa, come già della causa summenzionata, è solo l’interpretazione delle norme del Trattato CE in materia di concorrenza. Eurocontrol non viene dunque pregiudicata nell’adempimento dei suoi compiti di organizzazione internazionale.

( 21 ) Secondo la giurisprudenza della Corte sussiste uno sviamento di potere allorché un’istituzione esercita le proprie competenze allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie. V. sentenze 25 gennaio 2007, causa C-407/04 P, Dalmine/Commissione (Racc. pag. I-829, punto 99); , causa C-342/03, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-1975, punto 64), nonché , causa C-48/96 P, Windpark Groothusen/Commissione (Racc. pag. I-2873, punto 52).

( 22 ) Sentenze 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a. (Racc. pag. I-123, punto 48), nonché , causa C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione (Racc. pag. I-10821, punto 33). Lenaerts, K./Arts, D./Maselis, I., Procedural Law of the European Union, 2a ed., Londra, 2006, pag. 453, punto 16-003, sottolineano che la Corte di giustizia non è competente ad effettuare accertamenti sui fatti. La circostanza che l’impugnazione sia limitata alle questioni di diritto significa che il Tribunale è dotato di una competenza esclusiva riguardo ai fatti. Ne consegue che un ricorrente non può né mettere in discussione gli accertamenti sui fatti operati dal Tribunale, né far valere fatti non oggetto di accertamento da parte del Tribunale nel procedimento di primo grado.

( 23 ) Sentenza Aalborg Portland e a. (cit. alla nota 22), punto 48. V. al riguardo le mie conclusioni presentate il 13 marzo 2008 nella causa ancora pendente C-204/07 P, CAS/Commissione (paragrafo 84).

( 24 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate l’11 febbraio 2003 nella causa Aalborg Portland e a. (sentenza cit. alla nota 22), paragrafo 38; sentenze , cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione (Racc. pag. I-4717, punto 78), nonché , causa C-185/95 P, Baustahlgewerbe/Commissione (Racc. pag. I-8417, punto 24).

( 25 ) Racc. pag. I-12, punti 54 e 55.

( 26 ) In tal senso già l’avvocato generale Kokott nelle conclusioni presentate il 13 dicembre 2007, nella causa ancora pendente C-413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America (Racc. pag. I-4951, paragrafo 283).

( 27 ) V. al riguardo le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi presentate l’8 aprile 2008 nella causa ancora pendente C-71/07 P, Campoli/Commissione (Racc. pag. I-5887, paragrafo 41).

( 28 ) V. al riguardo le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Bertelsmann e Sony Corporation of America (cit. alla nota 26), paragrafo 286, in cui l’avvocato generale ha inteso le «altre osservazioni» della Commissione concernenti la sostituzione dei motivi di giudizio non come impugnazione incidentale, bensì come osservazioni integrative utili unicamente a comprendere meglio gli effettivi argomenti della Commissione in risposta all’impugnazione.

( 29 ) Sentenze della Corte 11 luglio 1985, causa 107/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 2655, punti 14 e 15), e del Tribunale , causa T-128/98, Aéroports de Paris/Commissione (Racc. pag. II-3929, punto 108).

( 30 ) Eurocontrol viene sostanzialmente finanziata mediante contributi dei suoi Stati membri. L’ammontare di tali contributi tiene conto del bilancio redatto dal comitato direttivo dell’agenzia e approvato dalla commissione di Eurocontrol; tale bilancio fissa un criterio di ripartizione dei contributi fra gli Stati membri. Questo viene determinato sulla base del prodotto nazionale lordo dei singoli Stati membri, quale risulta dalle statistiche dell’OCSE. I progetti di bilancio annuali vengono redatti dal comitato direttivo e approvati dalla commissione di Eurocontrol (v. al riguardo Schwenk, W./Giemulla, E., Handbuch des Luftverkehrsrechts, 3a ed., Colonia/Berlino/Monaco di Baviera, 2005, pag. 96).

( 31 ) Sentenza Höfner e Elser (cit. alla nota 9), punto 22.

( 32 ) Sentenze 16 novembre 1995, causa C-244/94, Fédération française des sociétés d’assurances e a. (Racc. pag. I-4013, punto 22), e , causa C-67/96, Albany (Racc. pag. I-5751, punti 84-87).

( 33 ) Secondo Mestmäcker/Schweitzer, nel contributo raccolto in AA.VV. (curr. Ulrich Immeng e Ernst-Joachim Mestmäcker), Wettbewerbsrecht, 4a ed., Monaco di Baviera, 2007, art. 86, punto 18, per stabilire se un’attività sia esercizio di un pubblico potere, se ne deve effettuare una valutazione complessiva. Così, la Corte di giustizia nella sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol (cit. alla nota 8), punto 30, ritiene rilevanti la natura, l’oggetto e le norme alle quali l’attività è soggetta.

( 34 ) Prompl, W., Luftverkehr — Eine ökonomische und politische Einführung, 5a ed., Berlino/Heidelberg, 2007, pag. 23, ottimamente rinvia all’importanza della necessità di armonizzare il sistema della sicurezza aerea in Europa. Così, con lo «European Air Traffic Control Harmonisation and Integration Program» (EATCHIP) vengono armonizzati e resi compatibili fra loro i diversi sistemi di sicurezza aerea (49 unità del servizio del traffico aereo utilizzano 31 differenti sistemi informatici con 22 diversi sistemi di utilizzazione e 30 linguaggi informatici).

( 35 ) Sentenza SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol (cit. alla nota 8), punto 24.

( 36 ) Nelle sentenze 19 gennaio 1994, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc. pag. I-4125, punto 120), e , causa C-30/91 P, Lestelle/Commissione (Racc. pag. I-3755, punto 28), la Corte ha dichiarato che, qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto.

( 37 ) V. punto 51 del controricorso della Commissione.

( 38 ) V. punto 73 del ricorso.

( 39 ) V. paragrafo 71 di queste conclusioni.

( 40 ) Fra l’ormai ampia giurisprudenza in materia si vedano le sentenze 18 marzo 1993, causa C-35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I-991, punto 31); , causa C-362/95 P, Blackspur/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-4775, punti 18-23), e , cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P, Sumitomo Metal Industries/Commissione (Racc. pag. I-729, punto 106), nonché l’ordinanza , causa C-467/00 P, Comitato del personale della Banca centrale europea e a./BCE (Racc. pag. I-6041, punti 34-36).

( 41 ) Sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T-204/03, Haladjian Frères/Commissione (Racc. pag. II-3779, punto 30).

( 42 ) V. paragrafo 79 di queste conclusioni.

( 43 ) Una volta che il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte, conformemente all’art. 225 CE, è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti nonché sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (in tal senso Lenaerts, K./Arts, D./Maselis, I., op. cit. alla nota 22, pag. 457, punto 16-007). Come la Corte ha più volte dichiarato, siffatta operazione di qualificazione costituisce infatti una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata dinanzi alla Corte nell’ambito di un ricorso di annullamento di una sentenza. V. sentenze 3 marzo 2005, causa C-499/03 P, Biegi (Racc. pag. I-1751, punto 41); , causa C-19/93 P, Rendo e a./Commissione (Racc. pag. I-3319, punto 26), nonché , causa C-470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a. (Racc. pag. I-4167, punto 41).

( 44 ) V. punti 92 e 93 del ricorso.

( 45 ) Sentenza SELEX Sistemi Integrati/Commissione (cit. alla nota 2), punti 33-40.

( 46 ) V. paragrafi 54-56 di queste conclusioni.

( 47 ) Così, letteralmente, la versione italiana della sentenza impugnata. Analoga la versione francese: «mission de service public de cette organisation». Nella versione tedesca, invece, si legge «Aufgabe dieser Organisation als öffentliche Anstalt» e in quella inglese «that organisation’s public service mission» [nella traduzione della presente nota e della citazione contenuta nel paragrafo corrispondente si è tenuto presente come lettore di riferimento quello italiano].

( 48 ) L’ex Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (1976-1988) ed ex Direttore generale di Eurocontrol (1994-2000) Yves Lambert sottolinea, nel suo contributo «Eurocontrol et l’OACI», Annals of air and space law/Annales de droit aérien et spatial, vol. 19 (1994), pag. 360, che la preparazione e l’elaborazione di norme e specifiche tecniche vengono considerate mezzi fondamentali per realizzare gli scopi di armonizzazione e integrazione perseguiti dall’agenzia.

( 49 ) Quella di «missione pubblica» è una nozione ampia che, quale nozione scientifica, esprime l’importanza sociale di una questione, ma esiste anche isolata quale nozione giuridica. Così, quando di qualcosa si dice che costituisce una missione pubblica, non si intende per ciò stesso che essa sia una missione dello Stato. Come giustamente osserva Raschauer, B., Allgemeines Verwaltungsrecht, Vienna/New York, 1998, pag. 358, punto 722, missioni pubbliche possono essere svolte anche da privati (per esempio le attività, a sgravio dello Stato, prestate dalle associazioni che si occupano di reinserimento sociale o di AIDS).

( 50 ) Rientra nella competenza delle autorità pubbliche ogni settore in cui si manifesta il potere sovrano dello Stato, il suo primato, il suo potere di imposizione e di divieto unilaterali: lo Stato quale titolare di propri «imperia» [Raschauer, B., op. cit. (nota 49), pag. 357, punto 720]. Un esempio di pubblico potere o «imperium» è costituito dal potere legislativo esercitato dagli organi pubblici. Esso non è tuttavia riservato esclusivamente agli Stati quali soggetti originari di diritto pubblico internazionale, bensì può anche essere trasferito alle organizzazioni internazionali e da queste esercitato (Schliesky, U., Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, Tubinga, 2004, pag. 336, il quale addita la Comunità europea quale esempio di legislatore sovranazionale che prende il posto del legislatore nazionale).

( 51 ) A livello internazionale agiscono oggi ormai non solo gli Stati. A partire dall’inizio del XX secolo essi sono affiancati da organizzazioni internazionali sempre più numerose e sempre più protagoniste. Il motivo alla base dell’ascesa di tali organizzazioni risiede nel fatto che il traffico internazionale è sempre meno pensabile senza una forma istituzionalizzata di cooperazione. Le organizzazioni internazionali costituiscono pertanto gli elementi determinanti di tale istituzionalizzazione, in quanto possono essere create dai loro membri in pratica per qualsiasi scopo e possono essere munite di competenze adeguate alle loro funzioni. Una struttura interna consolidata e una formazione della volontà autonoma possono garantire ampiamente un adempimento continuativo delle funzioni [v. al riguardo Klein, E., «Die Internationalen und Supranationalen Organisationen als Völkerrechtssubjekte», in AA.VV. (cur. Wolfgang Graf Vitzthum), Völkerrecht, Berlino/New York, 1997, pag. 273, punto 1].

( 52 ) V. punti 104 e 105 del ricorso.

( 53 ) V. paragrafi 71 e 72 di queste conclusioni.

( 54 ) V. paragrafo 20 di queste conclusioni.

( 55 ) Sentenze della Corte 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2599, punto 7); , causa C-343/95, Diego Cali & Figli (Racc. pag. I-1547, punto 16); Pavlov e a. (cit. alla nota 9), punto 75; Cassa di Risparmio di Firenze (cit. alla nota 9), punto 108; Enirisorse (cit. alla nota 9), punto 29, nonché sentenza del Tribunale Aéroports de Paris/Commissione (cit. alla nota 29), punto 107.

( 56 ) Arcelin, L., «Être ou (et?) ne pas être une entreprise. C’est la question…», Revue Lamy de la Concurrence, 2007, n. 11, pag. 22, sottolinea che il «mercato» è tradizionalmente definito interazione di domanda e offerta. Non vi è pertanto offerta senza domanda.

( 57 ) V. punto 101 del controricorso della Commissione.

( 58 ) V. punto 122 del ricorso.

( 59 ) V. paragrafo 116 di queste conclusioni nonché la giurisprudenza citata alla nota 55.

( 60 ) Sentenza del Tribunale 4 marzo 2003, causa T-319/99, FENIN/Commissione (Racc. pag. II-357, punto 37). Il Tribunale ha affermato quanto segue: «Quando un’entità acquista un prodotto, anche se lo fa in gran quantità, non per offrire beni o servizi nell’ambito di un’attività economica, ma per impiegarlo nell’ambito di un’altra attività, per esempio un’attività di natura puramente sociale, essa non agisce in qualità di impresa per il solo fatto di operare come acquirente sul mercato. Anche se è esatto che una simile entità può esercitare un potere economico molto rilevante, il quale potrebbe dar luogo, se del caso, ad una situazione di monopolio, cionondimeno, se l’attività per l’esercizio della quale esso acquista tali prodotti non è di natura economica, essa non agisce in qualità di impresa ai sensi delle regole comunitarie in materia di concorrenza e non è soggetta ai divieti previsti agli artt. 81, n. 1, CE e 82 CE».

( 61 ) Lo ha confermato la Corte nel procedimento di impugnazione attraverso la sentenza FENIN/Commissione (cit. alla nota 9), punto 25. Qui essa ha affermato che il Tribunale, conformemente alla giurisprudenza della Corte, avrebbe evidenziato, al punto 36 della citata sentenza, che a caratterizzare il concetto di attività economica sarebbe il fatto di offrire beni o servizi su un determinato mercato. Il Tribunale ne ha correttamente dedotto che, al fine di valutare la natura dell’attività di acquisto, non si dovrebbe separare l’attività di acquisto di un prodotto dall’utilizzo successivo che ne è fatto, e che il carattere economico o non economico dell’utilizzo successivo del prodotto acquistato determinerebbe necessariamente il carattere dell’attività di acquisto. Secondo Prieto, C., «Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes», Journal du droit international, 2007, pag. 670, la Corte di giustizia ha in tal modo inteso dichiarare che ciò che rileva è sempre il criterio dell’offerta di beni e servizi. In tal senso anche Kovar, J.-P., «Le Tribunal précise la notion d’activité économique et confirme la jurisprudence Fenin sur la qualification de l’acte d’achat», Concurrences, 2007, n. 1, pagg. 168 e 170, e Arcelin, L., op. cit. (nota 56), pag. 22, i quali vedono nella sentenza del Tribunale SELEX/Commissione (cit. alla nota 2) una conferma della giurisprudenza comunitaria FENIN/Commissione.

( 62 ) V. punto 102 della comparsa di risposta di Eurocontrol. Secondo Idot, L., op. cit. (nota 11), pag. 25, quanto agli aspetti in esame, non si tratta tanto di accertare l’esistenza di un mercato, quanto piuttosto della decisione politica di accordare priorità alla ricerca pubblica rispetto a quella privata.

( 63 ) Sulla rilevanza del criterio della mancanza di remunerazione in sede di valutazione del carattere economico di un’attività, v. sentenze 17 febbraio 1993, causa C-159/91, Poucet e Pistre (Racc. pag. I-637, punto 10), concernente le funzioni di un sistema di sicurezza sociale, e , causa C-35/96, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3851, punto 37), concernente l’attività degli spedizionieri doganali; Pavlov (cit. alla nota 29), punti 76 e 77, sull’attività dei medici specialisti autonomi. Prieto, C., op. cit. (nota 61), pag. 670, rinvia alla giurisprudenza summenzionata e afferma la necessità di prendere sempre in considerazione la partecipazione a titolo oneroso ad un mercato.

( 64 ) Nella sentenza FENIN/Commissione (cit. alla nota 60), punto 39, il Tribunale ha attribuito rilevanza al fatto che l’ente in questione esercitasse un’attività senza scopo di lucro. Nella sentenza Enirisorse (cit. alla nota 55), punto 31, la Corte ha, da un lato, constatato che è l’attività svolta in concreto da un’impresa — nel caso di specie si trattava dello sviluppo di nuove tecnologie di impiego del carbone nonché della prestazione di servizi di sostegno specializzato alle amministrazioni, agli enti pubblici e alle società interessate allo sviluppo di tali tecnologie — a determinarne il carattere economico. Dall’altro, si è fondata sul perseguimento di uno scopo di lucro da parte dell’impresa interessata.

( 65 ) V. sentenza Enirisorse (cit. alla nota 55), punto 31, in relazione all’attività di sviluppo tecnico.

( 66 ) V. paragrafi 53-69 nonché 98-110 di queste conclusioni.