30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV

(Causa C-54/07) (1)

(Direttiva 2000/43/CE - Criteri discriminatori di selezione del personale - Onere della prova - Sanzioni)

(2008/C 223/17)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Convenuta: Firma Feryn NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Brussel — Interpretazione degli artt. 2, n. 2, lett. a), 8, n. 1, e 15 della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22) — Criteri di selezione di personale direttamente discriminatori a causa della razza o dell'origine etnica — Onere della prova — Valutazione e accertamento da parte del giudice nazionale — Obbligo o meno, per il giudice nazionale, di ordinare la cessazione della discriminazione

Dispositivo

1)

Il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell'assunzione ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 luglio 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro.

2)

Dichiarazioni pubbliche con le quali un datore di lavoro rende noto che, nell'ambito della sua politica di assunzione, non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale sono sufficienti a far presumere l'esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43. Incombe quindi al detto datore di lavoro l'onere di provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Lo potrà fare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione da parte dell'impresa non corrisponde a tali dichiarazioni. Al giudice del rinvio compete verificare che i fatti addebitati siano accertati, nonché valutare se siano sufficienti gli elementi addotti a sostegno delle affermazioni del detto datore di lavoro secondo le quali egli non ha violato il principio della parità di trattamento.

3)

L'art. 15 della direttiva 2000/43 prescrive che, quantunque non vi siano vittime identificabili, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione di tale direttiva debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.