30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/11 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV
(Causa C-54/07) (1)
(Direttiva 2000/43/CE - Criteri discriminatori di selezione del personale - Onere della prova - Sanzioni)
(2008/C 223/17)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Arbeidshof te Brussel
Parti
Ricorrente: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Convenuta: Firma Feryn NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Brussel — Interpretazione degli artt. 2, n. 2, lett. a), 8, n. 1, e 15 della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22) — Criteri di selezione di personale direttamente discriminatori a causa della razza o dell'origine etnica — Onere della prova — Valutazione e accertamento da parte del giudice nazionale — Obbligo o meno, per il giudice nazionale, di ordinare la cessazione della discriminazione
Dispositivo
1) |
Il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell'assunzione ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 luglio 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro. |
2) |
Dichiarazioni pubbliche con le quali un datore di lavoro rende noto che, nell'ambito della sua politica di assunzione, non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale sono sufficienti a far presumere l'esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43. Incombe quindi al detto datore di lavoro l'onere di provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Lo potrà fare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione da parte dell'impresa non corrisponde a tali dichiarazioni. Al giudice del rinvio compete verificare che i fatti addebitati siano accertati, nonché valutare se siano sufficienti gli elementi addotti a sostegno delle affermazioni del detto datore di lavoro secondo le quali egli non ha violato il principio della parità di trattamento. |
3) |
L'art. 15 della direttiva 2000/43 prescrive che, quantunque non vi siano vittime identificabili, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione di tale direttiva debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive. |