8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/41


Ricorso presentato il 21 febbraio 2006 — UPM-Kymmene/Commissione

(Causa T-53/06)

(2006/C 86/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UPM-Kymmene Oyj (Helsinki, Finlandia) [Rappresentanti: avv.ti B. Amory, E. Friedel, F. Bimont]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare parzialmente la decisione nella parte in cui conclude che la Rosenlew Saint Frères Emballage ha partecipato alle riunioni della Valveplast a livello europeo dal 18 luglio 1994 al 31 gennaio 1999 e che è stata commessa un'unica e continua infrazione in base alla breve partecipazione della Rosenlew Saint Frères Emballage alle riunioni della Valveplast (dal 21 novembre 1997 al 26 novembre 1998) ed alla sua collaborazione alle riunioni francesi sui sacchi a bocca aperta;

ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione;

ordinare alla Commissione di restituire alla ricorrente la parte dell'ammenda pagata indebitamente, più gli interessi dalla data del pagamento dell'ammenda fino al pieno e definitivo rimborso da parte della Commissione; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 fin., Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali. Essa non contesta la sostanza dei fatti accertati, ma lamenta che la decisione contiene vari errori di valutazione dei fatti riguardanti la Rosenlew Saint Frères Emballage, sua controllata, ed il suo ruolo nelle attività del cartello e chiede la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta, ritenendola ingiustificata e sproporzionata.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere taluni errori di fatto nell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE. Essa sostiene che la decisione è viziata in quanto manca la prova di un'infrazione unica e continua commessa dalla Rosenlew Saint Frères Emballage. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha valutato in modo errato la durata dell'infrazione. A suo parere, la Commissione non ha dimostrato che la Rosenlew Saint Frères Emballage abbia preso parte alle attività del cartello nel settore dei sacchi richiudibili ed abbia partecipato alle riunioni della Valveplast a livello europeo dal 20 dicembre 2004. La ricorrente afferma inoltre che il coinvolgimento della Rosenlew Saint Frères Emballage nelle riunioni del gruppo francese sui sacchi a bocca aperta fino al 31 gennaio 1999 non è stato provato a sufficienza.

Essa lamenta poi la violazione dei principi della proporzionalità, della parità di trattamento e della correttezza, nonché taluni errori di valutazione nella quantificazione dell'ammenda.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha superato i limiti della sua discrezionalità, ai sensi dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, avendo fissato un importo di partenza dell'ammenda sproporzionato rispetto alla gravità dell'infrazione commessa. In proposito, la ricorrente contesta l'applicazione di un fattore deterrente pari a 2 ed afferma che la quota di mercato detenuta nel 1996 sul mercato dei sacchi industriali e coperta dall'intero cartello non costituiva un fondamento idoneo per calcolare l'importo di base dell'ammenda.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha sbagliato nel valutare la durata della partecipazione della Rosenlew Saint Frères Emballage alle attività del cartello.

In terzo luogo, essa afferma che la Commissione non ha dato il giusto peso al fatto che la ricorrente è stata ritenuta responsabile solo in qualità di società controllante, violando così il principio della correttezza.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha tenuto conto di talune circostanze attenuanti ed ha a torto ritenuto sussistente la circostanza aggravante della recidiva.

Infine, quanto alla determinazione dell'importo finale dell'ammenda, la ricorrente, alla luce del limitato effetto del cartello sulla concorrenza e della sua limitata portata geografica, contesta la definizione del cartello data dalla Commissione, secondo cui quest'ultimo avrebbe costituito una grave infrazione delle norme sulla concorrenza.

La ricorrente lamenta inoltre una violazione dei diritti della difesa poiché, nel corso della fase amministrativa, non le è stato concesso l'accesso a talune importanti prove su cui la Commissione si è basata per dimostrare la durata e la portata dell'infrazione commessa dalla Rosenlew Saint Frères Emballage.