Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 14 novembre 2007 –

Castell del Remei / UAMI – Bodegas Roda (Castell del Remei ODA)

(causa T‑101/06)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Castell del Remei ODA – Marchio internazionale denominativo anteriore RODA e marchi nazionali denominativi anteriori RODA, RODA I, RODA II e BODEGAS RODA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 71‑72, 82)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 gennaio 2006 (procedimento R 263/2005-1) relativo ad un’opposizione tra Bodegas Roda, SA e Castell del Remei, SL

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Castell del Remei, SL

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo Castell del Remei ODA per prodotti delle classi 29, 30 e 33 – domanda n. 2325256

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Bodegas Roda, SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo internazionale RODA, marchi denominativi spagnoli RODA (n. 1757553), RODA I (n. 2006616), RODA II (n. 2006615) e BODEGAS RODA (n. 137050), per prodotti della classe 33, e denominazione commerciale BODEGAS RODA, SA per l’attività rivolta alla produzione e alla conservazione del vino

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.