Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 14 novembre 2007 –
Castell del Remei / UAMI – Bodegas Roda (Castell del Remei ODA)
(causa T‑101/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Castell del Remei ODA – Marchio internazionale denominativo anteriore RODA e marchi nazionali denominativi anteriori RODA, RODA I, RODA II e BODEGAS RODA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 71‑72, 82)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 gennaio 2006 (procedimento R 263/2005-1) relativo ad un’opposizione tra Bodegas Roda, SA e Castell del Remei, SL |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Castell del Remei, SL |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio figurativo Castell del Remei ODA per prodotti delle classi 29, 30 e 33 – domanda n. 2325256 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
Bodegas Roda, SA |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: |
Marchio denominativo internazionale RODA, marchi denominativi spagnoli RODA (n. 1757553), RODA I (n. 2006616), RODA II (n. 2006615) e BODEGAS RODA (n. 137050), per prodotti della classe 33, e denominazione commerciale BODEGAS RODA, SA per l’attività rivolta alla produzione e alla conservazione del vino |
Decisione della divisione di opposizione: |
Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |