SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

22 aprile 2016 ( *1 )

«Aiuti di Stato — Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina — Esenzione dall’accisa — Carattere selettivo del provvedimento — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Principio lex specialis derogat legi generali — Principio della presunzione di legittimità e dell’effetto utile degli atti delle istituzioni — Principio di buon andamento dell’amministrazione — Obbligo di motivazione»

Nelle cause riunite T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Aiello, avvocato dello Stato,

Eurallumina SpA, con sede in Portoscuso (Italia), rappresentata da L. Martin Alegi, R. Denton, A. Stratakis e L. Philippou, solicitors,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan e K. Walkerová, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), nei limiti in cui essa accerta l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna (Italia) e ordina alla Repubblica italiana il recupero di detto aiuto,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore), E. Buttigieg, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

L’esenzione controversa

1

L’allumina (o ossido di alluminio) è una polvere bianca utilizzata principalmente nelle fonderie per la produzione di alluminio. Essa è ricavata dalla bauxite mediante un processo di raffinazione, la cui ultima fase consiste nella calcinazione. L’allumina calcinata è utilizzata per oltre il 90% per la fusione dell’alluminio. Il resto è sottoposto ad ulteriori lavorazioni ed utilizzato in applicazioni chimiche. Esistono due mercati di prodotti distinti, vale a dire quello dell’allumina metallurgica e quello dell’allumina chimica. Per la produzione di allumina possono essere utilizzati, come combustibile, oli minerali.

2

In Irlanda, in Italia e in Francia esiste un solo produttore di allumina. Si tratta, in Italia, dell’Eurallumina SpA, con sede in Sardegna. Produttori di allumina sono parimenti presenti in Germania, in Spagna, in Grecia, in Ungheria e nel Regno Unito.

3

Dal 1993, la Repubblica italiana esenta dall’accisa gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna (in prosieguo: l’«esenzione controversa»). L’esenzione controversa è stata introdotta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, intitolato «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» (Supplemento ordinario alla GURI n. 279, del 29 novembre 1995; in prosieguo: il «decreto legislativo del 1995»).

4

L’applicazione dell’esenzione controversa in Sardegna è stata autorizzata fino al 31 dicembre 1994 con decisione 93/697/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali, utilizzati per fini specifici riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dell’accisa, conformemente alla procedura prevista d[a]ll’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (GU L 321, pag. 29). Tale autorizzazione è stata successivamente prorogata dal Consiglio dell’Unione europea sino al 31 dicembre 1996 con decisione 96/273/CE, del 22 aprile 1996, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d’accisa secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (GU L 102, pag. 40). Essa è stata nuovamente prorogata dal Consiglio sino al 31 dicembre 1998 con decisione 97/425/CE, del 30 giugno 1997, che autorizza gli Stati membri ad applicare ed a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall’accisa secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (GU L 182, pag. 22). L’autorizzazione è stata nuovamente prorogata dal Consiglio sino al 31 dicembre 1999 con decisione 1999/255/CE del 30 marzo 1999, che autorizza, ai sensi della direttiva 92/81/CEE, alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa e che modifica la decisione 97/425 (GU L 99, pag. 26). Essa è stata poi prorogata dal Consiglio sino al 31 dicembre 2000 per mezzo della decisione 1999/880/CE, del 17 dicembre 1999, che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (GU L 331, pag. 73).

5

La decisione 2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dall’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84, pag. 23), vale a dire l’ultima riguardante l’esenzione controversa, proroga detta esenzione sino al 31 dicembre 2006. A termini del punto 5, tale decisione «non pregiudica l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 [CE] e 88 [CE]» e «non dispensa gli Stati membri, a norma dell’articolo 88 [CE], dall’obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti».

Procedimento amministrativo

6

Con lettera del 29 maggio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto informazioni alle autorità italiane al fine di verificare se l’esenzione controversa rientrasse nell’ambito di applicazione degli articoli 87 CE e 88 CE. In seguito a un sollecito della Commissione del 16 giugno 1998, la Repubblica italiana ha risposto in data 20 luglio 1998.

7

Con lettera del 17 luglio 2000, la Commissione ha chiesto alla Repubblica italiana di notificarle l’esenzione controversa. La Commissione ha ricordato la propria richiesta alla Repubblica italiana, invitandola a fornire informazioni complementari con lettera del 27 settembre 2000. In seguito a un sollecito della Commissione del 20 novembre 2000, la Repubblica italiana ha risposto in data 7 dicembre 2000.

8

Con decisione C (2001) 3300, del 30 ottobre 2001, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE, riguardo all’esenzione controversa (in prosieguo: il «procedimento d’indagine formale»). Tale decisione è stata notificata alla Repubblica italiana con lettera del 5 novembre 2001 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 2 febbraio 2002 (GU C 30, pag. 17).

9

Con lettere datate 26 e 28 febbraio e 1o marzo 2002, la Commissione ha ricevuto osservazioni rispettivamente dall’Aughinish Alumina Ltd, dall’Eurallumina, dall’Alcan Inc. e dall’Associazione europea dell’alluminio. Queste sono state trasmesse alla Repubblica italiana in data 26 marzo 2002.

10

La Repubblica italiana ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 6 febbraio 2002.

Decisione allumina I

11

Il 7 dicembre 2005, la Commissione ha adottato la decisione 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12; in prosieguo: la «decisione allumina I»).

12

La decisione allumina I riguarda il periodo anteriore al 1o gennaio 2004, data in cui è divenuta applicabile la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), che abroga la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), nonché la direttiva 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19), con effetto dal 31 dicembre 2003 (punto 57). Essa ha esteso, tuttavia, il procedimento d’indagine formale al periodo successivo al 31 dicembre 2003 (punto 92).

13

Il dispositivo della decisione allumina I prevede, in particolare, quanto segue:

«Articolo 1

Le esenzioni dall’accisa sugli oli combustibili pesanti utilizzati per la produzione di allumina concesse da Francia, Irlanda e Italia fino al 31 dicembre 2003 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE].

Articolo 2

Gli aiuti concessi fra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002, nella misura in cui sono incompatibili con il mercato comune, non sono soggetti a recupero, poiché ciò sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario.

Articolo 3

Gli aiuti di cui all’articolo 1, concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 [CE], nella misura in cui i beneficiari versano un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 4

Gli aiuti (...) concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, [CE], nella misura in cui i beneficiari non versano un’aliquota pari come minimo a EUR 13,01 per 1000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 5

1.   La Francia, l’Irlanda e l’Italia prendono tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4.

(...)

5.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia, l’Irlanda e l’Italia intimano a tutti i beneficiari degli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4 di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi».

Procedimento e conclusioni delle parti

14

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 16 e il 23 febbraio 2006, la Repubblica italiana e l’Eurallumina hanno proposto i presenti ricorsi, iscritti a ruolo rispettivamente con i numeri T‑60/06 e T‑62/06.

15

In applicazione dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 e su proposta della Seconda Sezione, il Tribunale ha deciso, sentite le parti conformemente all’articolo 51 di detto regolamento, di rinviare le presenti cause dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

16

Con ordinanza del 24 maggio 2007, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale, sentite le parti, ha riunito le cause T‑60/06 e T‑62/06 e le cause T‑50/06, T‑56/06 e T‑69/06 (in prosieguo: le «cause allumina I») ai fini della fase orale, conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

17

Con sentenza del 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06, EU:T:2007:383), il Tribunale ha riunito le cause allumina I ai fini della sentenza, ha annullato la decisione allumina I e, nella causa T‑62/06, ha respinto il ricorso quanto al resto.

18

Con atto di ricorso del 26 febbraio 2008, la Commissione ha proposto impugnazione avverso tale sentenza del Tribunale.

19

Con sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, Racc., EU:C:2009:742), la Corte ha annullato la sentenza Irlanda e a./Commissione, citata al precedente punto 17 (EU:T:2007:383), nella parte in cui il Tribunale aveva annullato la decisione allumina I, ha rinviato le cause allumina I dinanzi al Tribunale e riservato le spese.

20

A seguito della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 19 (EU:C:2009:742), e a norma dell’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, le cause allumina I sono state assegnate alla Seconda Sezione ampliata, con decisione del presidente del Tribunale del 18 dicembre 2009.

21

Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata del 1o marzo 2010, le cause allumina I sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

22

Con decisione del presidente del Tribunale del 20 settembre 2010, le cause allumina I sono state riassegnate alla Quarta Sezione ampliata.

23

Con sentenza del 21 marzo 2012, Irlanda/Commissione (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV e T‑69/06 RENV, Racc., EU:T:2012:134), il Tribunale ha annullato la decisione allumina I nella parte in cui accertava ovvero si fondava sull’accertamento che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina, concesse dalla Repubblica francese, dall’Irlanda e dalla Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2003 (in prosieguo: le «esenzioni dall’accisa»), costituivano aiuti di Stato a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e nella parte in cui ordinava alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana di adottare tutte le misure necessarie per recuperare dette esenzioni presso i loro beneficiari, nei limiti in cui questi ultimi non avevano versato un’accisa pari ad almeno EUR 13,01 per kg 1000 di oli combustibili pesanti.

24

Con atto di ricorso del 1o giugno 2012, la Commissione ha proposto impugnazione avverso tale sentenza del Tribunale.

25

Con sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a. (C‑272/12 P, Racc., EU:C:2013:812), la Corte ha annullato la sentenza Irlanda/Commissione, citata al precedente punto 23 (EU:T:2012:134), rinviato le cause allumina I dinanzi al Tribunale e riservato le spese.

26

In seguito alla sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), le cause allumina I sono state assegnate alla Prima Sezione, con decisioni del presidente del Tribunale del 21 gennaio e del 10 marzo 2014.

27

Conformemente all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, l’Eurallumina e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni scritte rispettivamente il 28 gennaio e il 17 marzo 2014. Nelle sue osservazioni scritte, l’Eurallumina ha affermato che non desiderava trarre conseguenze dalla sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), e ha invitato il Tribunale a pronunciarsi su tutti i motivi invocati a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II. La Commissione ne ha preso atto nelle sue osservazioni scritte. La Repubblica italiana non ha presentato osservazioni scritte.

28

Con decisione del presidente del Tribunale del 30 settembre 2014, le cause allumina I sono state riassegnate alla Prima Sezione ampliata, in conformità all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

29

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento adottata a norma all’articolo 64, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ha chiesto alle parti nella causa T‑60/06 RENV II di pronunciarsi su un aspetto della controversia. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

30

Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del 26 gennaio 2015, le presenti cause sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

31

L’Eurallumina e la Commissione hanno esposto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 6 marzo 2015. Per contro, la Repubblica italiana non è stata rappresentata in udienza.

32

La Repubblica italiana chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

annullare la decisione allumina I, nei limiti in cui accerta l’esistenza di un aiuto di Stato da essa concesso, tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sulla base dell’esenzione controversa (in prosieguo: l’«aiuto controverso») e le ordina di recuperare l’aiuto controverso;

condannare la Commissione alle spese;

33

L’Eurallumina chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

annullare o modificare la decisione allumina I, nei limiti in cui accerta l’esistenza dell’aiuto controverso e ordina alla Repubblica italiana di recuperarlo;

ingiungere alla Commissione di non ordinare il recupero dell’aiuto concesso dalla Repubblica italiana, sino al 31 dicembre 2006 o, perlomeno, sino al 31 dicembre 2003, sulla base dell’esenzione controversa;

condannare la Commissione alle spese;

34

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere i presenti ricorsi;

condannare la Repubblica italiana e l’Eurallumina alle spese.

In diritto

35

In via preliminare, occorre osservare che i presenti ricorsi mirano entrambi all’annullamento della decisione allumina I, nei limiti in cui essa accerta l’esistenza dell’aiuto controverso e ordina alla Repubblica italiana di recuperarlo (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Entro tali limiti, i predetti ricorsi hanno il medesimo oggetto.

Sulla ricevibilità

36

Nella causa T‑60/06 RENV II, la Commissione solleva eccezioni di irricevibilità contro, da un lato, il primo motivo nei limiti in cui verte su una violazione delle condizioni contemplate all’articolo 87, paragrafo1, CE per la qualificazione come aiuto di Stato relative, in primo luogo, al vantaggio conferito al beneficiario e, in secondo luogo, alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri e, dall’altro, il sesto motivo, nei limiti in cui attiene a una violazione del principio della certezza del diritto derivante dalla mancata presa in considerazione, nella decisione impugnata, della durata eccessiva del procedimento di indagine formale. Tali specifiche censure sarebbero state formulate per la prima volta nella replica e costituirebbero dunque motivi nuovi, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, che dovrebbero essere respinti in quanto irricevibili.

37

La Repubblica italiana non risponde alle suddette eccezioni di irricevibilità.

38

Nella causa T‑62/06 RENV II, la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto tende ad ottenere più dell’annullamento della decisione impugnata. Essa ritiene, inoltre, che il motivo con cui l’Eurallumina contesta che l’esenzione controversa costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, è stato dedotto per la prima volta nella replica e costituisce dunque un motivo nuovo, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, che deve essere respinto in quanto irricevibile.

39

L’Eurallumina chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità diretta contro il ricorso nella causa T‑62/06 RENV II in quanto infondata. Per contro, essa non risponde all’eccezione di irricevibilità diretta contro un motivo nuovo vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

40

Per quanto riguarda, anzitutto, l’eccezione di irricevibilità diretta contro il ricorso nella causa T‑62/06 RENV II, in quanto tende ad ottenere più dell’annullamento della decisione impugnata, va constatato che, oltre all’annullamento della decisione impugnata, detto ricorso mira a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di non ordinare il recupero dell’aiuto concesso dalla Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2006 o perlomeno fino al 31 dicembre 2003, in quanto tale aiuto sarebbe legittimo.

41

Tuttavia, tale domanda è solo volta a dimostrare la sussistenza di una causa di illegittimità che inficia la decisione impugnata ed è atta a giustificare l’accoglimento dei motivi e delle censure dedotti a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata e, pertanto, di quest’ultima domanda stessa. Detta domanda è dunque priva di qualsiasi portata autonoma rispetto alla domanda di annullamento della decisione impugnata.

42

Anche ammettendo, come suggerito dalla Commissione, che tale domanda persegua fini diversi dal mero annullamento della decisione impugnata, come la pronuncia di un’ingiunzione o l’adozione di un dispositivo che vieti alla Commissione di dichiarare l’esistenza dell’aiuto controverso o di ordinarne il recupero, essa dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile, stante l’incompetenza del Tribunale a darvi seguito.

43

Infatti, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime (v. sentenza del 24 gennaio 1995, Ladbroke Racing/Commissione, T‑74/92, Racc., EU:T:1995:10, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata). Ciò valeva segnatamente nell’ambito del sindacato di legittimità fondato sull’articolo 230 CE, nei limiti in cui l’articolo 233, primo comma, CE disponeva espressamente che spettava all’istituzione da cui promanava l’atto annullato adottare le misure che comportava l’esecuzione della sentenza (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, 53/85, Racc., EU:C:1986:256, punto 23, e Ladbroke Racing/Commissione, cit., EU:T:1995:10, punto 75).

44

Per quanto riguarda poi l’eccezione di irricevibilità diretta, nella causa T‑62/06 RENV II, contro un motivo con cui l’Eurallumina contesterebbe che l’esenzione controversa costituisce un aiuto, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, essa è priva di fondamento in fatto e deve quindi essere respinta nei limiti in cui dalla replica non emerge che l’Eurallumina abbia sollevato un siffatto motivo.

45

Per quanto riguarda, infine, le eccezioni di irricevibilità dirette, nella causa T‑60/06 RENV II, contro le censure vertenti, da un lato, su una violazione delle condizioni previste dall’articolo 87, paragrafo 1, CE per la qualificazione come aiuto di Stato relative, in primo luogo, al vantaggio conferito al beneficiario e, in secondo luogo, alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri e, dall’altro, su una violazione del principio della certezza del diritto derivante dalla mancata presa in considerazione, nella decisione impugnata, della durata eccessiva del procedimento di indagine formale, va ricordato che, conformemente al combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, era vietata la deduzione di motivi nuovi successivi al deposito dell’atto introduttivo del giudizio, a meno che essi non si basassero su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, un motivo che costituisse un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, esplicitamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che fosse strettamente connesso con questo, doveva essere dichiarato ricevibile (v. sentenza del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T‑345/05, Racc., EU:T:2008:440, punto 85 e la giurisprudenza ivi citata). Una soluzione analoga s’imponeva per una censura formulata a sostegno di un motivo.

46

Per poter essere considerato un’estensione di un motivo o di una censura precedentemente dedotti, un nuovo argomento doveva presentare, con i motivi o le censure inizialmente esposte nell’atto introduttivo del giudizio, un legame sufficientemente stretto perché potesse essere considerato derivare dalla normale evoluzione del contraddittorio nell’ambito di un procedimento giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, Racc., EU:C:2013:770, punto 31).

47

Nel caso di specie, come osservato a giusto titolo dalla Commissione, le censure menzionate al precedente punto 45 non compaiono nel ricorso nella causa T‑60/06 RENV II e costituiscono pertanto censure nuove.

48

Inoltre, tali nuove censure non si basano su alcun elemento di fatto o di diritto che sia emerso durante il procedimento dinanzi al Tribunale.

49

Infine, tali nuove censure non costituiscono l’estensione di uno dei motivi formulati nel ricorso nella causa T‑60/06 RENV II, i quali riguardano questioni di diritto diverse. In particolare, esse non presentano un legame stretto con il primo motivo, vertente su una violazione del requisito della selettività di cui all’articolo 87, paragrafo 1, CE, o con il sesto motivo, fondato sull’argomento giuridico secondo cui i principi del rispetto del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della presunzione di legittimità ostano a che un aiuto di Stato venga recuperato quando è stato precedentemente autorizzato dal Consiglio in base alle norme in materia di armonizzazione fiscale.

50

Alla luce delle considerazioni contenute nei precedenti punti da 45 a 49, occorre accogliere le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nella causa T‑60/06 RENV II e, di conseguenza, respingere in quanto irricevibili le censure vertenti, da una parte, su una violazione delle condizioni previste dall’articolo 87, paragrafo 1, CE per la qualificazione come aiuto di Stato relative, in primo luogo, al vantaggio conferito al beneficiario e, in secondo luogo, alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri e, dall’altra, su una violazione del principio della certezza del diritto derivante dalla mancata presa in considerazione, nella decisione impugnata, della durata eccessiva del procedimento di indagine formale.

Nel merito

51

A sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II, la Repubblica italiana deduce sei motivi. Il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e su una motivazione contraddittoria. Il secondo attiene ad una violazione dell’articolo 1, lettera b), ii), e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1) nonché delle decisioni 93/697, 96/273, 97/425, 1999/255, 1999/880 e 2001/224 (in prosieguo: le «decisioni di autorizzazione del Consiglio»). Il terzo motivo verte su una violazione delle norme che disciplinano gli aiuti per la tutela dell’ambiente e, in particolare, il paragrafo 82, secondo comma, lettera a), della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU 2001, C 37, pag. 3; in prosieguo: la «disciplina comunitaria»). Il quarto motivo riguarda una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, CE e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9; in prosieguo: gli «orientamenti»). Il quinto motivo verte su una violazione dell’articolo 18 della direttiva 2003/96 in combinato disposto con l’allegato II alla medesima, nonché della decisione 2001/224. Il sesto motivo concerne una violazione dei principi del rispetto del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della presunzione di legittimità.

52

A sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II, l’Eurallumina deduce quattro motivi. Il primo motivo verte sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento. Il secondo motivo verte su una violazione dei principi della certezza del diritto, della presunzione di validità e dell’efficacia pratica degli atti delle istituzioni nonché del principio lex specialis derogat legi generali. Il terzo motivo verte su una violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione. Il quarto motivo verte sostanzialmente su una violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 253 CE nonché del principio del rispetto del legittimo affidamento.

53

Occorre anzitutto esaminare il motivo con cui l’Eurallumina contesta, essenzialmente, l’applicabilità all’esenzione controversa delle norme in materia di aiuti di Stato, ossia il secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II, attinente ad una violazione dei principi della certezza del diritto, della presunzione di validità e dell’efficacia pratica degli atti delle istituzioni nonché del principio lex specialis derogat legi generali.

54

Va poi esaminato il motivo con cui la Repubblica italiana si oppone, in sostanza, alla qualificazione dell’esenzione controversa come aiuto di Stato, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, per il periodo fino al 31 dicembre 2003, ossia il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II, vertente su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE e su una motivazione contraddittoria.

55

È opportuno continuare mediante l’esame dei motivi con cui la Repubblica italiana censura, in sostanza, la qualificazione dell’esenzione controversa come aiuto nuovo e non come aiuto esistente, a norma dell’articolo 88 CE, vale a dire il secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 1, lettera b), ii), e dell’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 nonché delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, e il quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 18 della direttiva 2003/96, in combinato disposto con il suo allegato II, nonché della decisione 2001/224, dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II.

56

Occorre poi esaminare i motivi con cui la Repubblica italiana addebita sostanzialmente alla Commissione di aver dichiarato incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, CE, l’aiuto concesso, fino al 31 dicembre 2003, sulla base dell’esenzione controversa, ovvero il terzo motivo, vertente su una violazione delle norme che disciplinano gli aiuti per la tutela dell’ambiente e, in particolare, il paragrafo 82, secondo comma, lettera a), della disciplina comunitaria, e il quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, CE e degli orientamenti, dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II.

57

Infine, si deve concludere mediante l’esame dei motivi con cui le ricorrenti contestano, in sostanza, il recupero dell’aiuto controverso, ossia, da un lato, il sesto motivo, vertente su una violazione dei principi del rispetto del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della presunzione di legittimità, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II, e, dall’altro, il primo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento, il terzo motivo, vertente su una violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, e il quarto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 253 CE nonché del principio del rispetto del legittimo affidamento, dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II.

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dei principi della certezza del diritto, della presunzione di validità e dell’efficacia pratica degli atti delle istituzioni nonché del principio lex specialis derogat legi generali, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II

58

L’Eurallumina sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato i principi della certezza del diritto, della lex specialis derogat legi generali nonché della presunzione di validità e dell’efficacia pratica degli atti delle istituzioni, nel ritenere che l’esenzione controversa costituisse un aiuto di Stato illegittimo e recuperabile, per il periodo dal 3 febbraio 2002 al 31 dicembre 2003. Essa fa valere, in sostanza, che i principi summenzionati ostavano all’applicazione, all’esenzione controversa, delle norme in materia di aiuti di Stato.

– Sulla violazione dei principi della certezza del diritto, della presunzione di legittimità e dell’efficacia pratica degli atti delle istituzioni

59

L’Eurallumina sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato i principi della certezza del diritto, nonché della presunzione di legittimità e dell’efficacia pratica degli atti delle istituzioni, quali interpretati dalla giurisprudenza, in quanto ha qualificato l’esenzione controversa come aiuto di Stato illegittimo, di cui essa poteva ordinare il recupero, per il periodo dal 3 febbraio 2002 al 31 dicembre 2003. A tal proposito, in primo luogo, l’Eurallumina deduce che con la decisione impugnata è stata rimessa indirettamente in questione la legittimità dell’articolo 18 della direttiva 2003/96, che ha sostituito ed abrogato le direttive 92/81 e 92/82, e della decisione 2001/224, sebbene se ne presumesse la legittimità, nonché le rispettive misure di applicazione, adottate dalla Repubblica italiana. In secondo luogo, essa invoca il pregiudizio arrecato dalla decisione impugnata all’efficacia pratica dell’articolo 18 della direttiva 2003/96 e della decisione 2001/224, in quanto essa ha impedito loro di spiegare piena efficacia fino al 31 dicembre 2006. In terzo luogo, essa si riferisce alla mancanza di proposte adeguate da parte della Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 o dell’articolo 18 della direttiva 2003/96, affinché il Consiglio proceda a un riesame anticipato dell’autorizzazione ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006. In quarto luogo, essa rinvia alla mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della Commissione, in base all’articolo 230 CE, avverso le decisioni di autorizzazione del Consiglio. In quinto luogo, l’Eurallumina fa leva sulle proposte di decisioni di autorizzazione del Consiglio, in cui la Commissione ha sempre proposto al Consiglio di autorizzare la Repubblica italiana ad applicare o a continuare ad applicare l’esenzione controversa, da ultimo fino al 31 dicembre 2002. In sesto luogo, essa invoca l’impossibilità per essa di anticipare un cambiamento di atteggiamento della Commissione in merito alla legittimità delle decisioni di autorizzazione del Consiglio e alla regolarità dell’esenzione controversa. In settimo luogo, essa si basa sul comportamento contraddittorio della Commissione, la quale, avviando il procedimento di indagine formale sin dal 30 ottobre 2001 e ordinando il recupero dell’aiuto controverso, ha agito in modo contrario al testo e alla ratio della sua proposta di decisione di autorizzazione del Consiglio del 15 novembre 2000, in forza della quale la Repubblica italiana doveva essere autorizzata a continuare ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2002. In ottavo luogo, essa si riferisce al contenuto delle proposte di decisioni di autorizzazione del Consiglio, che ha alimentato il legittimo affidamento che essa aveva nella regolarità dell’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006.

60

La Commissione chiede il rigetto della presente censura in quanto infondata.

61

La presente censura solleva, in sostanza, la questione se la decisione impugnata produca effetti giuridici in contrasto con quelli prodotti dalla decisione 2001/224 e dall’articolo 18 della direttiva 2003/96, i quali avrebbero espressamente autorizzato la Repubblica italiana a continuare ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006.

62

A tal riguardo, si deve ricordare che gli atti delle istituzioni, in linea di principio, godono di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso di annullamento, ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v., in tal senso, sentenze del e 15 giugno 1994, Commissione/BASF a., C‑137/92 P, Racc., EU:C:1994:247, punto 48; dell’8 luglio 1999, Chemie Linz/Commissione, C‑245/92 P, Racc., EU:C:1999:363, punto 93, e del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia, C‑475/01, Racc., EU:C:2004:585, punto 18).

63

Inoltre, da una costante giurisprudenza emerge che il principio della certezza del diritto mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nel diritto dell’Unione europea (sentenze del 10 aprile 2003, Schulin, C‑305/00, Racc., EU:C:2003:218, punto 58, e del 15 settembre 2005, Irlanda/Commissione, C‑199/03, Racc., EU:C:2005:548, punto 69). A tal fine, è essenziale che le istituzioni rispettino l’intangibilità degli atti che esse hanno emanato e che incidono sulla situazione giuridica e sostanziale dei soggetti di diritto, sicché esse potranno modificare tali atti solo nel rispetto delle norme di competenza e di procedura (v. sentenza del 21 ottobre 1997, Deutsche Bahn/Commissione, T‑229/94, Racc., EU:T:1997:155, punto 113 e la giurisprudenza ivi citata). Il rispetto del principio della certezza del diritto richiede altresì che le istituzioni evitino, per principio, le incoerenze che possano sorgere nell’applicazione delle varie disposizioni del diritto dell’Unione, e ciò in particolar modo qualora tali disposizioni riguardino uno stesso obiettivo, come quello di una concorrenza leale nel mercato comune (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C‑225/91, Racc., EU:C:1993:239, punti 4142, e del 31 gennaio 2001, RJB Mining/Commissione, T‑156/98, Racc., EU:T:2001:29, punto 112 e la giurisprudenza ivi citata).

64

Nella fattispecie, come rilevato a buon diritto dalla Commissione, l’argomentazione sottesa alla presente censura è direttamente confutata dalla sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812).

65

Infatti, ai punti da 45 a 48 della sentenza in parola, la Corte ha tracciato un netta distinzione tra le rispettive competenze del Consiglio e della Commissione in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle accise, da un lato, e in materia di aiuti di Stato, dall’altro. Inoltre, essa ha dichiarato che il procedimento previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 aveva una finalità e un ambito di applicazione diversi da quelli del regime istituito dall’articolo 88 CE.

66

Al punto 49 della medesima sentenza essa ne ha dedotto che, pertanto, una decisione del Consiglio che autorizza uno Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, ad introdurre un’esenzione dalle accise non poteva produrre l’effetto di impedire alla Commissione di esercitare le competenze ad essa assegnate dal Trattato CE e, di conseguenza, di attuare il procedimento previsto dall’articolo 88 CE al fine di esaminare se tale esenzione costituisse un aiuto di Stato e di adottare, ove necessario, in esito a tale procedimento, una decisione quale la decisione allumina I.

67

La Corte ha anche precisato, al punto 50 della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), che la circostanza che le decisioni di autorizzazione del Consiglio concedessero esenzioni totali dalle accise fissando condizioni di ordine geografico e temporale precise e che queste ultime fossero state rigorosamente rispettate dagli Stati membri non incideva sulla ripartizione delle competenze tra il Consiglio e la Commissione e non poteva dunque privare la Commissione dell’esercizio delle proprie.

68

Al punto 51 della suddetta sentenza, essa ha osservato che, d’altronde è nel rispetto di tale ripartizione delle competenze che il punto 5 della decisione 2001/224, in vigore nel periodo per il quale la decisione impugnata ordinava il recupero degli aiuti controverso, enunciava che la decisione di cui trattasi non pregiudicava l’esito di eventuali procedimenti che avrebbero potuto essere intentati a norma degli articoli 87 CE e 88 CE e non dispensava gli Stati membri dal loro «obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti».

69

Infine, ai punti 52 e 53 della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), la Corte ha nuovamente evidenziato che la circostanza che le decisioni di autorizzazione del Consiglio fossero state adottate su proposta della Commissione e che quest’ultima non avesse mai esercitato i poteri che deteneva, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 o degli articoli 230 CE e 241 CE, per ottenere l’abrogazione o la modifica delle predette decisioni non poteva ostare alla qualificazione delle esenzioni dall’accisa come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, se ricorrevano i presupposti per l’esistenza di un aiuto di Stato.

70

Conformemente all’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di rinvio, il Tribunale è vincolato alla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto. Alla luce dei motivi citati al punto 54 della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), va constatato che i motivi citati ai precedenti punti da 65 a 69 costituiscono il supporto necessario del dispositivo della medesima sentenza, con cui la Corte ha annullato la sentenza Irlanda/Commissione, di cui al precedente punto 23 (EU:T:2012:134), e rinviato le cause allumina I dinanzi al Tribunale.

71

Orbene, emerge da tali motivi che, attuando il procedimento previsto dall’articolo 88 CE al fine di esaminare se l’esenzione controversa costituisse un aiuto di Stato ed adottando, in esito a tale procedimento, la decisione allumina I, la Commissione si è limitata ad esercitare competenze conferitele dal Trattato CE in materia di aiuti di Stato e che, così facendo, essa non ha potuto arrecare pregiudizio alle competenze attribuite al Consiglio dal Trattato CE in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle accise o agli atti adottati dal Consiglio nell’esercizio delle suddette competenze.

72

Ne consegue che, attuando il procedimento previsto dall’articolo 88 CE al fine di esaminare se l’esenzione controversa costituisse un aiuto di Stato ed adottando, in esito a detto procedimento, la decisione allumina I, la Commissione non ha potuto violare gli atti adottati dal Consiglio e che, al pari dell’articolo 18 della direttiva 2003/96, in combinato disposto con le norme dell’allegato II alla medesima, o dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2001/224, autorizzavano espressamente la Repubblica italiana a continuare ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006. Infatti, queste ultime autorizzazioni potevano produrre effetti solo nell’ambito coperto dalle norme in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle accise e lasciavano impregiudicati gli effetti di un’eventuale decisione, quale la decisione allumina I, che la Commissione poteva adottare nell’esercizio delle proprie competenze in materia di aiuti di Stato.

73

Inoltre, dai punti 52 e 53 della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), in cui la Corte ricorda che la nozione di aiuto di Stato corrisponde a una situazione oggettiva e non può dipendere dal comportamento o dalle dichiarazioni delle istituzioni, emerge che il fatto che la Commissione avesse ritenuto, al momento dell’adozione delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, che le esenzioni dall’accisa non comportassero distorsioni della concorrenza e non ostacolassero il buon funzionamento del mercato comune non poteva ostare alla qualificazione delle esenzioni controverse come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, se ricorrevano i presupposti per l’esistenza di un aiuto di Stato.

74

Discende, a fortiori, dalla soluzione seguita dalla Corte che la Commissione non era vincolata, ai fini della qualificazione delle esenzioni dall’accisa come aiuti di Stato, alle valutazioni espresse dal Consiglio nelle sue decisioni in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle accise, secondo cui dette esenzioni non comportavano distorsioni della concorrenza e non ostacolavano il buon funzionamento del mercato comune.

75

Nella fattispecie, l’Eurallumina non è dunque legittimata a sostenere che la decisione impugnata produce effetti giuridici contrari a quelli prodotti dalla decisione 2001/224 e dall’articolo 18 della direttiva 2003/96.

76

Quanto all’argomentazione giuridica invocata a sostegno della presente censura, fondata sul legittimo affidamento che l’Eurallumina poteva avere nella regolarità dell’esenzione controversa, essa si ricollega, in realtà, al primo e al quarto motivo, dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II, in quanto vertono sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento, e dovrà dunque essere esaminata nell’ambito dei predetti motivi.

77

Di conseguenza, fatto salvo l’esame dell’argomentazione prima citata, occorre respingere in quanto infondata la censura vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto, della presunzione di legittimità e dell’efficacia degli atti delle istituzioni.

– Sulla violazione del principio lex specialis derogat legi generali

78

Con la presente censura, l’Eurallumina sostiene che la Commissione ha violato il principio lex specialis derogat legi generali, nella decisione impugnata, in quanto non ha fatto prevalere l’articolo 93 CE e le rispettive misure d’applicazione, tra cui l’articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva 92/81 e l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, sugli articoli 87 CE e 88 CE. A tal riguardo, in primo luogo, l’Eurallumina si basa sulla formulazione dell’articolo 87 CE, il quale enuncia che esso si applica «salvo deroghe contemplate dal presente trattato [CE]», sicché non può trovare applicazione, in particolare, in presenza di misure specifiche di armonizzazione fiscale, adottate in base all’articolo 93 CE. In secondo luogo, essa si riferisce alla direttiva 92/81 e alla direttiva 2003/96, fondate sull’articolo 93 CE, che forniscono una disciplina specifica in applicazione della quale il Consiglio e la Commissione agiscono congiuntamente per autorizzare e controllare le deroghe all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali. In terzo luogo, essa invoca la proposta della Commissione al Consiglio di prorogare l’esenzione controversa, che poggia sulla valutazione secondo cui quest’ultima era compatibile con il Trattato CE, in particolare con le disposizioni di quest’ultimo che garantiscono una concorrenza leale nonché sull’assenza di distorsioni nel funzionamento del mercato comune. In quarto luogo, essa richiama il punto 5 della decisione 2001/224, il quale non autorizzava la Commissione a privare tale decisione dei propri effetti e che non può prevalere sulle disposizioni del Trattato CE o della direttiva 92/81.

79

La Commissione chiede il rigetto della presente censura in quanto infondata.

80

La presente censura solleva dunque la questione se, come sostenuto dall’Eurallumina, l’articolo 93 CE e le rispettive misure di applicazione, tra cui l’articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva 92/81 e l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, possano essere qualificati come lex specialis rispetto agli articoli 87 CE e 88 CE e se, di conseguenza, prevalgano su questi ultimi.

81

A tal riguardo, va ricordato che, conformemente al principio lex specialis derogat legi generali, le disposizioni speciali prevalgono sulle norme generali nelle situazioni che mirano specificamente a disciplinare (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, Barclays Bank, C‑280/13, Racc., EU:C:2014:279, punto 44, e del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13, Racc., EU:T:2014:926, punto 198 e la giurisprudenza ivi citata).

82

Nella fattispecie, come correttamente rilevato dalla Commissione, l’argomentazione sottesa alla presente censura è direttamente confutata dalla sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812).

83

Invero, come ricordato al precedente punto 65, ai punti da 45 a 48 della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), la Corte ha tracciato una netta distinzione tra le rispettive competenze del Consiglio e della Commissione in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle accise, da un lato, e in materia di aiuti di Stato, dall’altro. Essa ha inoltre dichiarato che il procedimento previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 92/81 aveva una finalità e un ambito di applicazione diversi da quelli del regime istituito dall’articolo 88 CE.

84

Ne consegue che le norme in materia di armonizzazione delle normative tributarie, segnatamente l’articolo 93 CE e le rispettive misure di applicazione, e le norme in materia di aiuti di Stato, ivi compresi gli articoli 87 CE e 88 CE, sono due corpi di norme autonomi e che le prime non possono essere considerate come una lex specialis rispetto alle seconde.

85

Di conseguenza, occorre respingere in quanto infondata la presente censura, vertente sulla violazione del principio lex specialis derogat legi generali.

86

Fatti salvi i precedenti punti 76 e 77, il secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II risulta quindi respinto integralmente.

Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE e su una motivazione contraddittoria, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II

87

La Repubblica italiana deduce che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato una delle condizioni previste dall’articolo 87, paragrafo 1, CE, per la qualificazione come aiuto di Stato avendo erroneamente dichiarato che l’esenzione controversa era selettiva. A tal riguardo, da un lato, essa invoca il punto 14 della tabella A allegata al decreto legislativo del 1995, dal quale emerge che l’esenzione controversa, in via generale, operava a favore di ogni operatore economico che utilizzava oli minerali come combustibile per la produzione di allumina, indipendentemente dal luogo di consumo dei medesimi. Dall’altro, essa afferma che, se è vero che in Italia solo lo stabilimento sardo dell’Eurallumina ha beneficiato dell’esenzione controversa, tale circostanza è puramente fattuale ed inerente alla specificità della produzione di allumina. Inoltre, la Repubblica italiana sostiene che, nella decisione impugnata, la selettività dell’esenzione controversa è stata motivata in modo contraddittorio.

88

La Commissione chiede il rigetto del primo motivo, in quanto infondato.

89

Per quanto riguarda la censura vertente su una motivazione contraddittoria della decisione impugnata relativamente al requisito della selettività di cui all’articolo 87, paragrafo 1, CE, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, l’atto introduttivo del giudizio deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti e tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. L’atto di ricorso doveva, pertanto, indicare esplicitamente in cosa consisteva il motivo su cui era fondato, di modo che la sua semplice enunciazione astratta non rispondeva alle prescrizioni del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 (sentenza del 27 settembre 2012, Nynäs Petroleum e Nynas Belgium/Commissione, T‑347/06, Racc., EU:T:2012:480, punto 107). Un’analoga soluzione si imponeva per una censura formulata a sostegno di un motivo.

90

Nella fattispecie, come affermato giustamente dalla Commissione, la censura vertente su una motivazione contraddittoria relativamente al requisito della selettività di cui all’articolo 87, paragrafo 1, CE, è destituita di ogni fondamento. Invero, nel ricorso nella causa T‑60/06 RENV II, l’argomentazione sviluppata dalla Repubblica italiana a sostegno del primo motivo verte unicamente sulla questione se, nella decisione impugnata, la Commissione violi il requisito della selettività di cui all’articolo 87, paragrafo 1, CE. Per contro, esso non espone affatto le ragioni per cui la motivazione della decisione impugnata sarebbe contraddittoria in ordine a tale requisito.

91

Di conseguenza, riguardo alla presente censura, vertente su una motivazione contraddittoria della decisione impugnata, il ricorso nella causa T‑60/06 RENV II non soddisfa i requisiti di precisione sanciti dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Tale censura deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile.

92

Per quanto riguarda la censura vertente su una violazione, nella decisione impugnata, del requisito della selettività di cui all’articolo 87, paragrafo 1, CE, in primo luogo, va esaminato l’argomento della Repubblica italiana secondo cui dal punto 14 della tabella A allegata al decreto legislativo del 1995 emerge che l’esenzione controversa, in via generale, operava a favore di ogni operatore economico che utilizzava oli minerali come combustibile per la produzione di allumina, indipendentemente dal luogo di consumo dei medesimi. Ciò solleva sostanzialmente la questione se, nella decisione impugnata, la Commissione sia incorsa in un errore valutando il requisito della selettività rispetto all’esenzione dall’accisa, quale autorizzata dal Consiglio in base all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, e non rispetto all’esenzione dall’accisa quale prevista al punto 14 della tabella A allegata al decreto legislativo del 1995.

93

Il carattere selettivo dell’esenzione controversa, sul piano regionale, risulta dal fatto che essa si applica solamente in Sardegna. Orbene, come giustamente osservato dalla Repubblica italiana e come riconosciuto dalla Commissione, ai punti 17 e 63 della decisione allumina I, e dalla Corte, al punto 50 della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), sono le decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate in base all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, che hanno fissato condizioni di ordine geografico precise e conferito all’esenzione controversa carattere selettivo sul piano regionale, in quanto esse autorizzavano la Repubblica italiana ad applicare o a continuare ad applicare detta esenzione solamente in Sardegna.

94

Resta nondimeno il fatto che la misura rilevante ai fini dell’esame alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, nel caso di specie, è l’esenzione controversa, quale autorizzata dal Consiglio in base all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, poiché la Repubblica italiana ha applicato l’esenzione prevista al punto 14 della tabella A allegata al decreto legislativo del 1995 rispettando le condizioni di ordine geografico e temporale precise alle quali il Consiglio aveva subordinato la sua autorizzazione.

95

Nella decisione impugnata, la Commissione ha dunque correttamente valutato il requisito della selettività in relazione all’esenzione controversa, quale effettivamente applicata dalla Repubblica italiana. Di conseguenza, si deve respingere in quanto infondato il presente argomento della Repubblica italiana, vertente su un’erronea valutazione del requisito della selettività in relazione all’esenzione dall’accisa, quale prevista al punto 14 della tabella A allegata al decreto legislativo del 1995.

96

In secondo luogo, occorre esaminare l’argomento della Repubblica italiana, vertente sostanzialmente su un errore in cui la Commissione sarebbe incorsa, al punto 63 della decisione impugnata, constatando che le esenzioni dall’accisa erano selettive in quanto «riguarda[va]no soltanto imprese che producono allumina», e «nella pratica, in ogni Stato membro esiste[va] solo un’impresa beneficiaria dell’esenzione in questione» e si trattava dell’«Eurallumina in Sardegna», mentre invece il fatto che solo lo stabilimento sardo dell’Eurallumina avesse beneficiato dell’esenzione controversa costituiva una circostanza puramente fattuale ed inerente alla specificità della produzione di allumina in Italia.

97

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 87, paragrafo 1, CE vieta gli aiuti di Stato che «favoriscono talune imprese o talune produzioni», vale a dire gli aiuti selettivi (sentenza del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C‑66/02, Racc., EU:C:2005:768, punto 94).

98

In merito alla valutazione del requisito della selettività, da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 87, paragrafo 1, CE impone di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime (v. sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, Racc., EU:C:2011:732, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata).

99

La determinazione del quadro di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo con riferimento ad una tassazione definita «normale». L’aliquota di imposizione normale è l’aliquota in vigore nella zona geografica che costituisce l’ambito di riferimento (sentenza del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, Racc., EU:C:2006:511, punto 56).

100

Nella fattispecie, i punti 63 e 64 della decisione allumina I sono del seguente tenore:

«(63)

(...) Nella fattispecie, però, le esenzioni riguardano soltanto imprese che producono allumina e, nella pratica, in ogni Stato membro esiste solo un’impresa beneficiaria dell’esenzione in questione: (...) Eurallumina in Sardegna (...). Finché erano vigenti le decisioni del Consiglio, le esenzioni erano selettive sul piano regionale: le decisioni autorizzavano infatti le esenzioni soltanto in talune regioni e i potenziali investitori interessati a produrre allumina in altre regioni non potevano essere certi di ricevere un analogo trattamento. La selezione delle regioni non ha nessuna relazione con la logica interna dei sistemi fiscali nazionali in questione.

(64)

Prima che la direttiva 2003/96(...) fosse applicabile, il diritto comunitario faceva obbligo agli Stati membri, in linea di principio, di imporre le accise sugli oli minerali di modo che le esenzioni specifiche, limitate a una data produzione e a regioni determinate, non potevano essere giustificate dalla natura e dalla struttura generale del sistema. Le argomentazioni con cui (...) l’Italia difend[e] l’esenzione unicamente per la produzione di allumina discendono dalle circostanze dei mercati e della produzione di allumina nelle specifiche regioni interessate. Tali argomenti non discendono dalla natura e dalla logica dei rispettivi sistemi di imposizione nazionali, poiché questi ultimi dovevano essere conformi alle disposizioni del diritto comunitario. Le misure autorizzate prima che la direttiva 2003/96(...) fosse applicabile non sono pertanto giustificate dalla natura e dalla struttura generale del sistema e costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1[,CE]».

101

Contrariamente a quanto asserito dalla Repubblica italiana, dai punti 63 e 64 della decisione allumina I emerge che, in quest’ultima, la Commissione non si è basata, nel suo esame della selettività dell’esenzione controversa, sulla circostanza che di tale esenzione, in concreto, avesse beneficiato un solo produttore di allumina situato in Sardegna, ossia l’Eurallumina, bensì sulla duplice circostanza che, nel quadro di riferimento corrispondente al regime fiscale italiano, l’esenzione controversa appariva come una misura selettiva sul piano regionale, nei limiti in cui favoriva qualsiasi produttore di allumina situato in Sardegna rispetto ai potenziali investitori desiderosi di investire nella produzione di allumina in altre regioni italiane, e selettiva sul piano materiale, in quanto favoriva le società produttrici di allumina e la produzione di allumina rispetto alle società produttrici di altri beni o servizi e alle altre produzioni.

102

Ne consegue che il presente argomento della Repubblica italiana, che poggia su una lettura erronea della decisione allumina I è privo di fondamento in fatto e deve essere conseguentemente respinto.

103

Va dunque respinto integralmente il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II.

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 1, lettera b), ii), e dell’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 nonché delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II

104

La Repubblica italiana afferma, sostanzialmente, che la Commissione ha violato l’articolo 1, lettera b), ii), e l’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 nonché le decisioni di autorizzazione del Consiglio, avendo constatato, al punto 67 della decisione impugnata, che l’aiuto controverso costituiva un aiuto nuovo, divenuto illegittimo, ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 659/1999, in quanto non le era stato notificato prima della sua esecuzione. A suo giudizio, l’aiuto controverso avrebbe dovuto essere qualificato come aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 659/1999. A tal riguardo, in primo luogo, la Repubblica italiana si basa sulle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo la decisione 2001/224, che l’autorizzavano ad applicare o a continuare ad applicare l’esenzione controversa. In secondo luogo, essa invoca il carattere di lex specialis dell’articolo 93 CE, su cui si fonda la competenza del Consiglio in materia di armonizzazione fiscale e che costituisce la base giuridica della direttiva 92/81 nonché delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, rispetto alla lex generalis costituita dagli articoli 87 CE e 88 CE, su cui si fonda la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato. In terzo luogo, essa si riferisce all’obbligo incombente al Consiglio, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, di verificare che l’esenzione controversa fosse giustificata da ragioni di politica specifiche, che essa non comportasse distorsioni della concorrenza e non ostacolasse il buon funzionamento del mercato comune.

105

La Commissione chiede il rigetto del secondo motivo in quanto infondato.

106

Il presente motivo solleva sostanzialmente la questione se, nella decisione impugnata, la Commissione sia incorsa in un errore nel valutare la regolarità dell’esenzione controversa alla luce delle norme applicabili agli aiuti nuovi, quando invece si sarebbe trattato di un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 659/1999, poiché sarebbe stato autorizzato dalle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo dalla decisione 2001/224.

107

A tal riguardo, va ricordato che, a norma dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 659/1999 possono essere qualificati come «aiuto esistente», «gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio».

108

Il Trattato CE istituisce procedure distinte a seconda che gli aiuti siano esistenti o nuovi. Mentre gli aiuti nuovi, in conformità all’articolo 88, paragrafo 3, CE, vanno preliminarmente notificati alla Commissione e non vi si può dare esecuzione prima che il procedimento abbia condotto ad una decisione finale, gli aiuti esistenti possono, a norma dell’articolo 88, paragrafo 1, CE, essere regolarmente erogati fintantoché la Commissione non li abbia dichiarati incompatibili (v. sentenza del 24 marzo 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, T‑443/08 e T‑455/08, Racc., EU:T:2011:117, punto 187 e la giurisprudenza ivi citata). Gli aiuti esistenti possono pertanto costituire solo l’oggetto, se del caso, di una decisione di incompatibilità che produce effetti per il futuro (v. sentenza Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, cit., EU:T:2011:117, punto 187 e la giurisprudenza ivi citata).

109

Nella fattispecie, come rilevato a buon diritto dalla Commissione, l’argomentazione sottesa al presente motivo è direttamente confutata dalla sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812).

110

Infatti, al punto 49 della sentenza in parola, la Corte ha dichiarato che una decisione del Consiglio che autorizza uno Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, ad introdurre un’esenzione dalle accise non poteva produrre l’effetto di impedire alla Commissione di esercitare le competenze ad essa assegnate dal Trattato e, di conseguenza, di attuare il procedimento previsto dall’articolo 88 CE al fine di esaminare se tale esenzione costituisse un aiuto di Stato e di adottare, ove necessario, in esito a tale procedimento, una decisione quale la decisione impugnata. Al punto 47 della medesima sentenza, la Corte aveva precedentemente constatato che il procedimento previsto all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 aveva una finalità e un ambito di applicazione diversi dal regime istituito dall’articolo 88 CE per disciplinare gli aiuti di Stato nuovi ed esistenti. Da tali motivi si evince che le decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate in base all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, non possono in alcun modo essere intese come decisioni di autorizzazione di un regime di aiuti o di un aiuto individuale, a norma dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 659/1999.

111

Ne consegue che le decisioni di autorizzazione del Consiglio adottate in base all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 non consentono, nel caso di specie, di qualificare l’esenzione controversa come «aiuto esistente», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 659/1999.

112

Il secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II deve quindi essere respinto in quanto infondato.

Sul quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 18 della direttiva 2003/96, in combinato disposto con il suo allegato II, nonché della decisione 2001/224, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II

113

La Repubblica italiana afferma sostanzialmente che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 18 della direttiva 2003/96, in combinato disposto con le norme del suo allegato II, nonché l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2001/224, che l’autorizzavano espressamente a continuare ad applicare l’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006. L’entrata in vigore della direttiva 2003/96, il 1o gennaio 2004, avrebbe posto fine al suo obbligo di notificare l’aiuto controverso alla Commissione e quest’ultima non avrebbe avuto alcuna competenza per emanare la decisione impugnata.

114

La Commissione chiede il rigetto del quinto motivo in quanto infondato.

115

Nella fattispecie, come rilevato a buon diritto dalla Commissione, l’argomentazione sottesa al presente motivo è direttamente confutata dalla sentenza Commissione/Irlanda e a., citata nel precedente punto 25 (EU:C:2013:812).

116

Invero, emerge dalla motivazione della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), ricordata ai precedenti punti da 65 a 69 che, attuando il procedimento di cui all’articolo 88 CE al fine di esaminare se l’esenzione controversa costituisse un aiuto di Stato ed adottando, in esito al predetto procedimento, la decisione impugnata, la Commissione si è limitata ad esercitare competenze conferitele dal Trattato CE in materia di aiuti di Stato e, così facendo, essa non ha potuto arrecare pregiudizio alle competenze assegnate al Consiglio dal predetto Trattato in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle accise o agli atti adottati dal Consiglio nell’esercizio di tali competenze.

117

Ne consegue che, attuando il procedimento di cui all’articolo 88 CE al fine di esaminare se l’esenzione controversa costituisse un aiuto di Stato e adottando, in esito al predetto procedimento, la decisione allumina I, la Commissione non ha potuto violare gli atti adottati dal Consiglio che, al pari dell’articolo 18 della direttiva 2003/96, in combinato disposto con le norme del suo allegato II, o dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2001/224, autorizzavano espressamente la Repubblica italiana a continuare ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006. Invero, queste ultime autorizzazioni potevano produrre effetti unicamente nell’ambito coperto dalle norme in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle accise e lasciavano impregiudicati gli effetti di un’eventuale decisione, quale la decisione impugnata, che la Commissione poteva adottare nell’esercizio delle sue competenze in materia di aiuti di Stato.

118

Di conseguenza, la Repubblica italiana non è legittimata a sostenere che la decisione impugnata viola l’articolo 18 della direttiva 2003/96, in combinato disposto con le norme del suo allegato II, e l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2001/224.

119

Va dunque respinto in quanto infondato il quinto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II.

Sul terzo motivo, vertente su una violazione delle norme che disciplinano gli aiuti per la tutela dell’ambiente e, in particolare, il paragrafo 82, secondo comma, lettera a), della disciplina comunitaria, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II

120

La Repubblica italiana deduce essenzialmente che, nella decisione allumina I, la Commissione ha violato le norme che disciplinano gli aiuti per la tutela dell’ambiente e, in particolare, il paragrafo 82, secondo comma, lettera a), della disciplina comunitaria, in quanto ha rifiutato di dichiarare che l’aiuto controverso era strettamente connesso alla realizzazione, da parte dell’Eurallumina, di obiettivi in materia di tutela dell’ambiente. A tal riguardo, in primo luogo, la Repubblica italiana si basa sul forte impatto ambientale dell’attività di produzione di allumina, attesa la necessità di smaltire in tutta sicurezza i rifiuti che residuano dal ciclo industriale, ragion per cui il territorio in cui era situata l’Eurallumina era stato dichiarato area ad alto rischio di crisi ambientale con delibera del Consiglio dei ministri italiano del 30 novembre 1990. In secondo luogo, essa invoca gli impegni ambientali assunti dall’Eurallumina cui essa doveva dare esecuzione a proprie spese nell’ambito dell’attuazione di un piano di disinquinamento e risanamento ambientale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri italiano del 23 aprile 1993 e, segnatamente, il programma di risanamento deciso dal Ministero dell’Ambiente italiano in data 15 giugno 1995 e il contratto di programma stipulato con le autorità italiane il 12 aprile 1999. In terzo luogo, essa si basa sull’obbligo di ridurre i livelli massimi di emissione di ossido di zolfo e delle polveri, imposto dal Ministero dell’Ambiente italiano all’Eurallumina con decreto del 1998. In quarto luogo, essa fa riferimento all’impegno, assunto dall’Eurallumina con convenzione del 27 aprile 1999 conclusa con la Regione Sardegna, di realizzare un impianto speciale di desolforazione dei fumi provenienti dai forni di calcinazione e dalle caldaie, e, in tale contesto, essa richiama la realizzazione da parte dell’Eurallumina di rilevanti investimenti nel proprio stabilimento sardo, che sono proseguiti sino al 2005 e in esito ai quali essa ha ottenuto la certificazione ISO 14001. In quinto luogo, essa fa valere la lettera del 6 febbraio 2002 da essa inviata alla Commissione nel corso del procedimento d’indagine formale, in cui vengono menzionati i principali costi imposti all’Eurallumina dalla normativa tributaria e ambientale italiana e gli impegni ambientali dalla medesima assunti.

121

La Commissione chiede il rigetto del terzo motivo in quanto, in parte, irricevibile o, in ogni caso, infondato, nonché infondato quanto al resto.

122

Il presente motivo solleva sostanzialmente la questione se, al punto 75 della decisione allumina I, la Commissione sia incorsa in un errore rifiutando di constatare che l’aiuto controverso era stato concesso come contropartita della realizzazione, da parte dell’Eurallumina, di obiettivi in materia di tutela dell’ambiente e che, entro tali limiti, esso era compatibile con il mercato comune, alla luce dei paragrafi da 47 a 52 della disciplina comunitaria.

123

A tal riguardo, va ricordato che il paragrafo 82 della disciplina comunitaria, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2001, prevede segnatamente quanto segue:

«(...)

Per gli aiuti non notificati, la Commissione applicherà:

a)

le disposizioni della presente disciplina se l’aiuto è stato concesso dopo la pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

(...)».

124

Inoltre, i paragrafi da 47 a 51 della disciplina comunitaria sono redatti nei seguenti termini:

«47.

Nell’adottare imposte gravanti su determinate attività e giustificate da motivi di tutela ambientale (ecotasse), gli Stati membri possono considerare necessarie deroghe temporanee a favore di talune imprese, in particolare laddove non esista un’armonizzazione a livello europeo o vi siano rischi temporanei di perdita di competitività internazionale per determinate imprese. Siffatte deroghe configurano in genere aiuti al funzionamento ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE. Nell’analizzare tali misure occorre accertare se l’imposta tragga origine da una decisione comunitaria o da una decisione autonoma dello Stato.

(...)

49.

Se l’imposta dipende da una direttiva comunitaria, possono presentarsi due casi:

(...).

b)

lo Stato membro applica a determinati prodotti un’aliquota d’imposta pari a quella minima prescritta dalla direttiva comunitaria e prevede una deroga a favore di determinate imprese, le quali saranno perciò soggette ad un’imposizione inferiore all’aliquota minima. Se non è ammessa dalla direttiva comunitaria, tale deroga costituisce un aiuto incompatibile ai sensi dell’articolo 87 [CE]; se è invece ammessa, la Commissione potrà considerarla compatibile alla luce dell’articolo 87 [CE], sempreché sia necessaria e non sia sproporzionata rispetto agli obiettivi comunitari prefissi. La Commissione considererà particolarmente rilevante la rigorosa limitazione nel tempo di tali deroghe.

50.

In linea generale le misure fiscali di cui trattasi devono contribuire significativamente alla tutela dell’ambiente. Occorre verificare che le deroghe o eccezioni non compromettano, in quanto tali, gli obiettivi generali perseguiti.

51.

Tali deroghe possono costituire forme di aiuto al funzionamento, che possono essere autorizzate secondo le seguenti modalità:

1)

Se uno Stato membro introduce una nuova imposta per motivi ambientali, in un certo settore d’attività o per determinati prodotti, in assenza di un’armonizzazione fiscale comunitaria, o se l’imposta prevista dallo Stato membro è superiore all’aliquota fissata dalla norma comunitaria, la Commissione considera che possono giustificarsi decisioni di esenzione, aventi efficacia decennale e forma decrescente, nei seguenti due casi:

a)

Quando gli sgravi sono subordinati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro interessato e le imprese beneficiarie, con cui le imprese o le loro associazioni s’impegnano a conseguire determinati obiettivi di tutela ambientale nel corso del periodo d’applicazione degli sgravi, oppure quando le imprese s’impegnino a stipulare liberi accordi aventi lo stesso effetto. Tali accordi o impegni possono vertere, per esempio, sulla riduzione del consumo d’energia, sulla riduzione delle emissioni inquinanti o su un’altra azione proficua per l’ambiente. Il contenuto degli accordi dev’essere negoziato da ciascuno Stato membro e sarà valutato dalla Commissione in sede di esame dei progetti d’aiuto notificati. Lo Stato membro deve organizzare controlli rigorosi sull’adempimento degli impegni sottoscritti dalle imprese o dalle associazioni di imprese. Gli accordi conclusi tra lo Stato membro e le imprese o associazioni di imprese interessate devono prevedere le modalità relative alle sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni assunti.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nell’ipotesi in cui lo Stato membro subordini lo sgravio fiscale a condizioni che abbiano lo stesso effetto degli accordi o impegni suddetti;

b)

Detti sgravi possono anche non essere subordinati alla conclusione di accordi fra lo Stato membro e le imprese beneficiarie, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni alternative:

ove lo sgravio riguardi un’imposta comunitaria, l’importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito della riduzione deve restare significativamente superiore al minimo comunitario, e comunque a un livello tale da incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell’ambiente,

(...).

2)

Le disposizioni di [cui] al [paragrafo] 51[,punto 1,] possono essere applicate alle imposte vigenti se sono soddisfatte cumulativamente le due condizioni seguenti:

a)

l’imposta deve avere un significativo effetto positivo in termini di tutela dell’ambiente;

b)

le deroghe a favore delle imprese interessate devono essere state decise al momento dell’adozione dell’imposta (...)».

125

Ai punti 71 e 73 della decisione allumina I, la Commissione ha rilevato che «[g]li aiuti concessi dopo il 3 febbraio 2001 d[ovevano] essere valutati alla luce della disciplina [comunitaria] (…) in conformità al [paragrafo] 82, [secondo comma,] lettera a), di tale disciplina» e, più precisamente, alla luce dei paragrafi da 47 a 52 della medesima, che stabiliscono norme applicabili a tutti gli aiuti al funzionamento concessi sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali.

126

Ai punti da 73 a 76 della decisione di cui trattasi, essa ha inoltre rilevato quanto segue:

«(73)

(...)Inizialmente, le accise sugli oli minerali non erano destinate a essere uno strumento di politica ambientale. Tuttavia, per essere considerato ambientale un tributo dovrebbe avere una base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull’ambiente [...]. Siccome gli oli minerali hanno un manifesto effetto negativo sull’ambiente, le accise sugli oli minerali possono essere considerate imposte ambientali.

(74)

In tutti e tre gli Stati membri destinatari della presente decisione, le accise sugli oli minerali esistevano prima dell’introduzione delle esenzioni in oggetto, e devono quindi essere considerate imposte esistenti ai sensi del [paragrafo] 51[, punto 2,] della disciplina [comunitaria]. Le accise, tuttavia, hanno un significativo effetto positivo in termini di tutela dell’ambiente ai sensi del [paragrafo] 51, [punto 2, lettera a], poiché costituiscono un incentivo significativo per i produttori a ridurre i consumi di oli minerali. Le accise in questione possono non aver avuto un esplicito scopo ambientale fin dall’inizio e le esenzioni sono state decise molti anni fa, in particolare nel caso dell’Irlanda e dell’Italia, e decise comunque, in tutti e tre gli Stati membri, molto prima che divenisse applicabile la disciplina [comunitaria]. Pertanto, si può considerare che le esenzioni fossero state decise al momento dell’adozione delle accise. Di conseguenza, secondo il [paragrafo] 51[, punto 2,] della disciplina, alle esenzioni oggetto della presente decisione possono applicarsi le disposizioni di cui al [paragrafo 51,] punto 1.

(75)

Nei loro commenti, i beneficiari affermano di avere intrapreso investimenti ambientali significativi in cambio delle esenzioni. Tuttavia, non ci sono prove che abbiano concluso accordi con gli Stati membri interessati per impegnarsi a realizzare obiettivi di tutela ambientale durante il periodo di applicazione delle esenzioni. Le esenzioni non erano nemmeno soggette a condizioni che garantissero lo stesso effetto di tali accordi e impegni. Risulta inoltre che gli investimenti ambientali non andassero al di là di quanto necessario per rispettare la legislazione rilevante o di quanto fattibile ed economico da un punto di vista commerciale. Di conseguenza, non ricorrono le condizioni per applicare il [paragrafo] 51[, punto 1, lettera a,] della disciplina [comunitaria], e sono applicabili solo le disposizioni del [paragrafo] 51[, punto 1, lettera b)].

(76)

Per il periodo fino al 31 dicembre 2003, le esenzioni riguardano un’imposta comunitaria, cioè un’imposta armonizzata sulla base della direttiva 92/82(...). Si applica pertanto il [paragrafo] 51, punto 1, lettera b, primo trattino, della disciplina [comunitaria]. Conformemente a tale disposizione, una riduzione può essere approvata se l’importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito della riduzione resta superiore al minimo comunitario. Tutte e tre le esenzioni, invece, erano totali. Tenendo conto dell’impatto positivo sull’ambiente dell’imposta di cui al punto 73 della presente decisione, le misure in oggetto possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune solo nella misura in cui i beneficiari pagano un’aliquota più alta dell’aliquota minima comunitaria stabilita dalla direttiva 92/82(...), che per quel periodo era pari a 13 EUR per 1000 kg. Può essere pertanto considerata compatibile solo l’esenzione dall’imposta al di là di un’aliquota di 13,01 EUR, mentre l’esenzione fino al livello di 13,01 EUR configura aiuto incompatibile».

127

Si deve preliminarmente ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, nell’ambito specifico degli aiuti di Stato, la Commissione è vincolata alle discipline da essa emanate, nei limiti in cui non derogano a norme del Trattato CE (v. sentenza del 2 dicembre 2010, Holland Malt/Commissione, C‑464/09 P, Racc., EU:C:2010:733, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

128

Nella fattispecie, la Repubblica italiana non contesta il punto 67 della decisione allumina I dal quale risulta che l’aiuto controverso non è mai stato notificato alla Commissione. Poiché l’aiuto è stato concesso dopo il 3 febbraio 2001, può essergli applicata la disciplina comunitaria, conformemente al suo paragrafo 82 (v. punto 123 supra).

129

Per dimostrare che l’aiuto controverso è compatibile con il mercato comune alla luce della disciplina comunitaria, la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato al ricorso, tutta una serie di atti e di convenzioni dai quali emergerebbe che l’Eurallumina sarebbe stata tenuta a conseguire numerosi obiettivi in materia di tutela dell’ambiente o si sarebbe volontariamente impegnata a conseguire tali obiettivi nel periodo in cui l’aiuto controverso era stato concesso.

130

La Commissione ritiene tuttavia che tale argomentazione debba essere respinta in quanto irricevibile, poiché la Repubblica italiana non ha prodotto tali atti e convenzioni nel corso del procedimento di indagine formale.

131

A tal riguardo, va osservato che, nei limiti in cui la Repubblica italiana farebbe riferimento, a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II, a informazioni che non sarebbero state disponibili al momento dell’adozione della decisione impugnata, o che non sarebbero state portate a conoscenza della Commissione nel corso del procedimento di indagine formale, tali informazioni non potrebbero essere prese in considerazione dal Tribunale al fine di valutare la legittimità della decisione di cui trattasi.

132

Infatti, nell’ambito di un ricorso di annullamento, la legittimità dell’atto di cui trattasi deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui è stato adottato l’atto (sentenza del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T‑109/01, Racc., EU:T:2004:4, punto 50). Così, ai sensi della giurisprudenza, la legittimità di una decisione in materia di aiuti deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata (v. sentenza Fleuren Compost/Commissione, cit., EU:T:2004:4, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata). Uno Stato membro non può quindi valersi dinanzi al giudice dell’Unione di elementi di fatto che non sono stati dedotti durante il procedimento precontenzioso previsto dall’articolo 88 CE (v. sentenza Fleuren Compost/Commissione, cit., EU:T:2004:4, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

133

Nella fattispecie, emerge dagli atti di causa che, nelle sue osservazioni scritte di cui alla lettera del 6 febbraio 2002, durante il procedimento di indagine formale, la Repubblica italiana ha fatto valere, in via generale, che l’aiuto controverso compensava parzialmente i costi operativi imposti all’Eurallumina dalla normativa tributaria e ambientale italiana. Più specificamente, essa ha dichiarato che una parte dell’aiuto controverso era destinata a compensare i sovraccosti inerenti alla tutela dell’ambiente e che esso rientrava quindi nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria. A tal riguardo, la Repubblica italiana ha chiarito che, dal 1974, le autorità regionali avevano vietato lo scarico dei residui nel Mediterraneo, pratica tuttora consentita in Francia e Grecia. Tale divieto aveva comportato costi elevati per l’Eurallumina, ossia 6 miliardi di lire italiane (ITL) (EUR 3 milioni). Visti i limiti di emissione restrittivi [25% al di sotto dei limiti nazionali per gli ossidi di zolfo (SOx)], la società aveva dovuto investire in una nuova tecnologia di desolforazione per un costo di ITL 44 miliardi (EUR 22 milioni), il che comportava un costo operativo aggiuntivo di ITL 6 miliardi (EUR 3 milioni) l’anno, inclusi gli ammortamenti. Nonostante questi investimenti, la società doveva ancora pagare ITL 1,1 miliardi (EUR 0,55 milioni) l’anno per la tassa sulle emissioni.

134

Al punto 56 della decisione allumina I, la Commissione ha preso atto delle informazioni in tal modo comunicate dalla Repubblica italiana, ma ha ritenuto, al punto 75 della medesima decisione, che esse non consentivano di considerare che, nel periodo coperto dalla decisione impugnata, l’esenzione controversa fosse stata intesa come contropartita di accordi conclusi tra le autorità italiane e l’Eurallumina con cui quest’ultima si sarebbe impegnata a realizzare obiettivi di tutela dell’ambiente o obblighi equivalenti derivanti, per l’Eurallumina, dalla legislazione italiana. Inoltre, la Commissione ha fatto valere che nessuna prova le era stata fornita del fatto che gli investimenti ambientali realizzati dall’Eurallumina avrebbero ecceduto quanto necessario per rispettare la legislazione italiana o di quanto fattibile ed economico da un punto di vista commerciale. Di conseguenza, la Commissione è giunta alla conclusione che nella fattispecie non ricorrevano le condizioni per applicare il paragrafo 51, punto 1, lettera a), della disciplina comunitaria.

135

In merito ai documenti prodotti dalla Repubblica italiana in allegato al ricorso, dal fascicolo non emerge che questi siano stati trasmessi alla Commissione durante il procedimento di indagine formale. Inoltre, nelle sue memorie la Repubblica italiana non afferma, in risposta agli argomenti della Commissione, che una siffatta trasmissione abbia avuto luogo. Infine, in udienza, la Commissione ha confermato, in risposta a un quesito orale del Tribunale, che i documenti di cui trattasi non erano stati prodotti durante il procedimento di indagine formale. Ciò premesso, si deve considerare che i documenti prodotti in allegato al ricorso non erano stati prodotti precedentemente. Pertanto, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 132 deriva che le informazioni contenute in detti documenti non possono essere prese in considerazione al fine di valutare la legittimità della decisione impugnata, a meno che esse non si limitino a riprendere informazioni già comunicate alla Commissione nell’ambito del procedimento di indagine formale, segnatamente con la summenzionata lettera del 6 febbraio 2002.

136

Per quanto riguarda le sole informazioni che erano state comunicate alla Commissione con la lettera del 6 febbraio 2002, è a buon diritto che, nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che esse non le consentivano di concludere che il beneficio dell’esenzione controversa sia stato subordinato al rispetto, da parte dell’Eurallumina, dell’obbligo di conseguire determinati obiettivi di tutela dell’ambiente. Inoltre, tali informazioni non consentivano alla Commissione di concludere che l’esenzione controversa fosse stata intesa come contropartita di impegni assunti da quest’ultima di conseguire obiettivi di tutela dell’ambiente che eccedessero quelli già derivanti dalla normativa tributaria o ambientale italiana, segnatamente alle norme nazionali che imponevano la limitazione delle emissioni per rispettare le norme in materia di qualità dell’aria o il pagamento di tasse sulle emissioni, o di concludere accordi volontari aventi la medesima portata, ai sensi del paragrafo 51, punto 1, lettera a), della disciplina comunitaria. Nella lettera del 6 febbraio 2002, la Repubblica italiana ha d’altronde riconosciuto che «[l’]aiuto conferito ad Eurallumina, definito come aiuto al funzionamento dalla Commissione (...), compensa[va] parzialmente i maggiori costi operativi dell’impresa imposti dalla legislazione fiscale ed ambientale italiana». Inoltre, dal punto 45 della decisione allumina I emerge che, durante il procedimento di indagine formale, l’Eurallumina stessa aveva rilevato che gli «investimenti significativi» realizzati nel suo stabilimento sardo erano stati effettuati «per assicurare che l’impianto fosse in conformità con le norme e standard ambientali più rigorosi». Ad ogni modo, le uniche informazioni comunicate alla Commissione con la lettera del 6 febbraio 2002 non le consentivano di verificare che, come sostenuto dalla Repubblica italiana nell’ambito del presente ricorso, l’esenzione controversa fosse effettivamente prevista, nei contratti o nelle convenzioni conclusi con le autorità italiane, come contropartita di investimenti realizzati dall’Eurallumina per conformarsi ai suoi impegni di conseguire obiettivi di tutela dell’ambiente che eccedessero quelli già derivanti dalla legislazione ad essa applicabile.

137

Anche ammettendo che si tenga conto degli atti e delle convenzioni prodotti dalla Repubblica italiana in allegato al ricorso, questi non consentirebbero, nella fattispecie, di constatare che l’Eurallumina si sia impegnata, come contropartita del beneficio che essa traeva dall’esenzione controversa, a realizzare obiettivi di tutela dell’ambiente che eccedessero quelli già derivanti dalla normativa italiana o a concludere accordi volontari aventi la medesima portata. Certamente, emerge segnatamente dall’articolo 3 del contratto di programma concluso il 12 aprile 1999 tra le autorità italiane e l’Eurallumina nonché dagli articoli da 2 a 4 della convenzione del 27 aprile 1999, stipulata tra la regione Sardegna e l’Eurallumina, che quest’ultima si era impegnata a realizzare taluni investimenti destinati al conseguimento di obiettivi ambientali nel contesto di un piano di risanamento ambientale del suo stabilimento di Portoscuso (Sardegna). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, tali investimenti destinati a conseguire obiettivi ambientali non dovevano essere realizzati unicamente a spese dell’Eurallumina, poiché era espressamente previsto, all’articolo 4 del contratto di programma del 12 aprile 1999 nonché agli articoli da 4 a 6 della convenzione del 27 aprile 1999, che, ai fini dell’attuazione di tali impegni da parte dell’Eurallumina, la regione Sardegna si impegnava a contribuire finanziariamente alla realizzazione del piano di risanamento ambientale dello stabilimento di Portoscuso entro un limite massimo del 30% delle spese riconosciute finanziabili e, in tutti i casi, per un importo massimo di ITL 17,5 miliardi. Per contro, da tali accordi non emerge che l’esenzione controversa fosse parimenti intesa come contributo finanziario agli investimenti di tipo ambientale realizzati dall’Eurallumina. Per il resto, la documentazione prodotta dalla Repubblica italiana in allegato al ricorso attesta unicamente costi operativi imposti all’Eurallumina dalla normativa tributaria e ambientale italiana, come quelli corrispondenti alla limitazione delle emissioni al fine di rispettare le norme in materia di qualità dell’aria o al pagamento stesso delle tasse sulle emissioni.

138

Di conseguenza, al punto 75 della decisione allumina I, la Commissione ha concluso a buon diritto che le condizioni di applicazione del paragrafo 51, punto 1, lettera a), della disciplina comunitaria non erano soddisfatte nella fattispecie.

139

Va dunque respinto, in quanto infondato, il terzo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II.

Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, CE e degli orientamenti, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II

140

La Repubblica italiana sostiene che, ai punti da 78 a 80 della decisione allumina I, la Commissione ha violato l’articolo 87, paragrafo 3, CE nonché gli orientamenti, in quanto ha ritenuto che l’aiuto controverso non potesse essere considerato compatibile con il mercato comune, ai sensi di tali disposizioni, in base al rilievo che esso avrebbero agevolato lo sviluppo economico della Sardegna. A tal riguardo, in primo luogo, essa fa valere il ritardo economico della Sardegna, che è una delle regioni svantaggiate rientranti nell’obiettivo n. 1 dei fondi a finalità strutturali, che occupa l’ultimo posto tra le regioni italiane per quanto riguarda la ricchezza ed il reddito individuale e che è parimenti al di sotto della media nazionale per quanto riguarda la percentuale delle persone occupate e delle imprese industriali in rapporto alla popolazione residente. In secondo luogo, essa rinvia al ritardo economico del territorio del Sulcis-Iglesiente sul quale era ubicato lo stabilimento dell’Eurallumina in Sardegna, che presenta un tasso di disoccupazione pari a circa il 21% della popolazione attiva con circa il 50% di disoccupazione giovanile. In terzo luogo, essa si riferisce alla garanzia di circa 1800 posti di lavoro fornita dall’Eurallumina, direttamente nel proprio stabilimento sardo e indirettamente negli stabilimenti sardi dell’Alcoa Italia SpA, di cui era l’unica fornitrice di allumina. In quarto luogo, essa si fonda sulla documentazione fornita alla Commissione in merito alle svantaggiose condizioni di vita in Sardegna sotto il profilo sia della densità di popolazione, sia del tenore di vita e dell’elevato tasso di disoccupazione. In quinto luogo, essa invoca il punto 79 della decisione allumina I, in cui la Commissione riconosce che la Sardegna può beneficiare della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE. In sesto luogo, essa deduce l’applicabilità, nella fattispecie, del punto 4.15 degli orientamenti, a termini del quale gli aiuti regionali al funzionamento possono essere concessi alle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE. In settimo luogo, essa richiama l’inapplicabilità, nel caso di specie, del punto 4.17 degli orientamenti, secondo cui gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti, essendo la Sardegna una regione a scarsa densità di popolazione che beneficia della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE.

141

La Commissione chiede il rigetto del quarto motivo in quanto infondato.

142

Il presente motivo pone sostanzialmente la questione se, al punto 80 della decisione allumina I, la Commissione sia incorsa in un errore ritenendo che l’aiuto controverso non potesse essere considerato compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE e dei punti da 4.11 a 4.17 degli orientamenti, in quanto esso avrebbe agevolato lo sviluppo economico della Sardegna.

143

A tal proposito, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE, possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Secondo la giurisprudenza, l’uso dei termini «anormalmente» e «grave» nella deroga contenuta all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso (sentenza del , 14 ottobre 1987Germania/Commissione, 248/84, Racc., EU:C:1987:437, punto 19).

144

Gli orientamenti enunciano i criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato comune, in applicazione segnatamente dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE.

145

Gli orientamenti riguardanti qualsiasi aiuto regionale corrispondente a un «aiuto al funzionamento» sono redatti nei seguenti termini:

«4.15.

Gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell’impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, però, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all’[articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE] purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare (...). Spetta allo Stato membro dimostrare l’esistenza degli svantaggi e quantificarne l’importanza.

4.16.

Nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all’[articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), CE] e nelle regioni a scarsa densità di popolazione, che beneficiano o della deroga dell’[articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE] ovvero, in base al criterio della densità della popolazione di cui al punto 3.10.4, della deroga di cui all’[articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE] possono essere autorizzati degli aiuti intesi a compensare, in parte, i sovraccosti di trasporto (...), purché siano rispettate alcune condizioni particolari (...). Spetta allo Stato membro dimostrare l’esistenza di tali sovraccosti e valutarne l’entità.

4.17.

Fatta eccezione per i due casi citati al punto 4.16, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti. (...)».

146

Nei punti da 78 a 81 della decisione allumina I, la Commissione ha esaminato la compatibilità con il mercato comune degli aiuti nuovi sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE e degli orientamenti. I punti da 78 a 80 della decisione allumina I sono così formulati:

«(78)

Per quanto riguarda la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), [CE], riguardante gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, la Commissione osserva che per l’ultima parte del periodo in cui le esenzioni sono concesse, sono applicabili gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998. Il punto 4.15 di questi orientamenti specifica che gli aiuti al funzionamento possono essere concessi in via eccezionale nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), [CE] purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l’esistenza degli svantaggi e quantificarne l’importanza. Conformemente al punto 4.17 degli orientamenti, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti. Ebbene, tali condizioni non sono soddisfatte nella specie.

(79)

(...) La Sardegna è una regione che può beneficiare della deroga prevista [all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE]. (…)

(80)

Nelle decisioni con cui ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, [CE], la Commissione ha sollevato dei dubbi sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), [CE]. Le autorità italiane (...) non hanno presentato elementi per dissipare tali dubbi. Non hanno dimostrato l’esistenza di svantaggi particolari né ne hanno quantificato l’entità per giustificare la concessione di aiuti al funzionamento. I prezzi elevati dell’energia e la concorrenza delle importazioni da paesi terzi, in particolare, non hanno carattere regionale. Anche se la mancanza di gas naturale rappresentasse un particolare svantaggio regionale delle aree interessate – cosa che non è stata dimostrata –, (...) l’Italia non ne [ha] quantificato l’entità per giustificare il livello degli aiuti. La legislazione italiana, che secondo Eurallumina induce costi aggiuntivi, può avere in parte carattere regionale, per il fatto che la Sardegna è stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale, ma in generale non può essere considerata come uno svantaggio particolare per la regione. In ogni caso, risulta che le esenzioni oggetto del caso in questione non sono limitate nel tempo, né decrescenti, come richiedono gli orientamenti. Gli aiuti non possono quindi essere considerati compatibili col mercato comune per il fatto che facilitano lo sviluppo di determinate regioni».

147

In via preliminare, va ricordato che, sebbene gli orientamenti quali misure di ordine interno emanati dall’amministrazione, non possano essere qualificati come norme di diritto, essi enunciano tuttavia una norma di condotta indicativa della prassi da seguire da cui quest’ultima non può discostarsi, in un caso particolare, senza fornire ragioni compatibili con il principio della parità di trattamento (sentenza del 9 giugno 2011, Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, da C‑465/09 P a C‑470/09 P,EU:C:2011:372, punto 120). Siffatte norme possono produrre, in presenza di determinate condizioni e in funzione del loro contenuto, effetti giuridici (sentenza Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, cit., EU:C:2011:372, punto 120).

148

Per quanto riguarda l’applicazione che, al punto 80 della decisione allumina I, la Commissione ha dato al punto 4.15 degli orientamenti, va ricordato che si evince dalla formulazione di quest’ultima disposizione che gli aiuti regionali al funzionamento, in linea di principio, sono vietati e possono, in via eccezionale, essere concessi nelle regioni che beneficano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionato agli svantaggi che intendono compensare, circostanza che spetta allo Stato membro interessato dimostrare.

149

Tale disposizione impone segnatamente che lo Stato membri dimostri che l’aiuto al funzionamento mira a compensare uno svantaggio regionale specifico al quale deve far fronte il suo beneficiario e che il livello di tale aiuto è proporzionato a quanto necessario per compensare tale svantaggio.

150

Orbene, gli elementi di informazione comunicati dalla Repubblica italiana, durante il procedimento di indagine formale, non erano sufficienti per dimostrare che l’aiuto controverso intendesse compensare uno svantaggio regionale specifico, subito dall’Eurallumina, e che il livello di tale aiuto fosse proporzionato al predetto svantaggio.

151

Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 2 febbraio 2002, la Commissione menziona la circostanza che le autorità italiane hanno in particolare «sottolineato il fatto che la Sardegna è una regione fortemente svantaggiata, priva di accesso al gas naturale e che le eventuali conseguenze della chiusura dell’impianto di allumina in termini di occupazione per la regione sarebbero estremamente gravi».

152

A tal riguardo, va ricordato che, come si evince dalla giurisprudenza, la circostanza che la situazione economica prevalente in una regione sia abbastanza sfavorevole affinché essa possa beneficiare dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE non comporta che qualsiasi progetto di aiuto idoneo ad essere realizzato in detta regione sia considerato d’ufficio necessario per lo sviluppo della medesima (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, Racc., EU:C:2013:387, punto 112). Pertanto, la mera deduzione della situazione economica sfavorevole della Sardegna, segnatamente in termini di sottoccupazione, non era sufficiente nel caso di specie.

153

In tale contesto, l’unico elemento che possa effettivamente costituire uno svantaggio regionale specifico è la mancanza di accesso al gas naturale in Sardegna invocata dalla Repubblica italiana. Orbene, come rilevato a buon diritto dalla Commissione al punto 80 della decisione allumina I, la Repubblica italiana non ha quantificato né tantomeno tentato di misurare l’entità di tale svantaggio per l’Eurallumina nel suo stabilimento sardo. Essa osserva inoltre correttamente, in questo stesso punto, che la Repubblica italiana, ad ogni modo, non ha quantificato né perlomeno tentato di misurare l’entità di uno svantaggio siffatto al fine di dimostrare che l’aiuto controverso fosse proporzionato ad esso.

154

Emerge inoltre dalla lettera del 6 febbraio 2002 che, durante il procedimento di indagine formale, la Repubblica italiana ha nuovamente fatto valere quanto segue:

«Non va poi dimenticato che l’azienda interessata è ubicata in un’area compresa fra quelle ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 87, [paragrafo 3, lettera] a), CE], in quanto caratterizzata da un elevato tasso di disoccupazione. Lo Stato italiano decise a suo tempo di favorire la sua creazione ed il suo sviluppo proprio per favorire opportunità occupazionali alternative a quelle non più offerte dalle attività estrattive in miniera. Sotto questo profilo l’Eurallumina rappresenta una realtà importante e difficilmente sostituibile. L’impresa attualmente impiega 760 unità lavorative, di cui 350 circa come manodopera ad elevata specializzazione. La cessazione della produzione di allumina creerebbe gravissimi ed insolubili problemi per il loro reinserimento nel mercato del lavoro».

155

Così facendo, la Repubblica italiana non ha citato alcuno svantaggio regionale specifico, sopportato dall’Eurallumina, che l’aiuto controverso sarebbe stato destinato a compensare, come richiesto al punto 4.15 degli orientamenti. Come già indicato al precedente punto 152, la mera deduzione della situazione di sottoccupazione esistente in Sardegna non era sufficiente nel caso di specie.

156

Infine, la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato al ricorso, documenti volti a comprovare le condizioni di vita svantaggiose in Sardegna, in base a dati comparativi relativi ai livelli di reddito e al tasso di sottoccupazione. La Commissione non ha sostenuto che gli argomenti fondati sui documenti di cui trattasi sarebbero irricevibili in quanto detti documenti non sarebbero stati trasmessi durante il procedimento di indagine formale.

157

Anche ammettendo che tali documenti possano essere presi in considerazione, nel caso di specie, per valutare la legittimità della decisione impugnata, essi dimostrano unicamente l’esistenza di una situazione economica sfavorevole in Sardegna, in termini di livelli di reddito e di sottoccupazione, la quale è d’altronde già riconosciuta ai punti 23 e 79 della decisione allumina I, in cui la Commissione ha riconosciuto che la Sardegna era una regione che poteva beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE. Tuttavia, come già indicato ai precedenti punti 152 e 155, la mera deduzione della situazione economica sfavorevole esistente in Sardegna non è sufficiente nel caso di specie. Per contro, i documenti di cui trattasi non attestano, come invece richiesto al punto 4.15 degli orientamenti, l’esistenza di uno svantaggio regionale specifico, subito dall’Eurallumina, che l’aiuto controverso avrebbe tentato di compensare.

158

Pertanto, è a buon diritto che la Commissione ha deciso, al punto 80 della decisione allumina I, che le autorità italiane non avevano dedotto elementi che le consentissero di ritenere che l’aiuto controverso soddisfacesse le condizioni sancite al punto 4.15 degli orientamenti.

159

Tenuto conto del carattere cumulativo delle condizioni sancite ai punti 4.15 e 4.17 degli orientamenti, l’inosservanza di talune di esse è sufficiente per constatare che nella decisione allumina I la Commissione era legittimata a decidere che l’aiuto controverso non poteva essere autorizzato in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE, quale attuato dagli orientamenti.

160

Va dunque respinto, in quanto infondato, il quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II.

Sul sesto motivo, vertente su una violazione dei principi del rispetto del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della presunzione di legittimità, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II nonché sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II

161

Nell’ambito del sesto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II, la Repubblica italiana sostiene che la Commissione ha violato i principi del rispetto del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della presunzione di legittimità, avendo ordinato, all’articolo 5 della decisione impugnata, il recupero dell’aiuto controverso. Essa deduce che, viste le decisioni di autorizzazione del Consiglio, l’Eurallumina ed essa stessa avevano un legittimo affidamento nella regolarità dell’esenzione controversa, anche riguardo alle norme in materia di aiuti di Stato, e che esse potevano parimenti presumere che le decisioni di autorizzazione del Consiglio fossero legittime. A tal riguardo, in primo luogo, essa afferma che le decisioni di autorizzazione del Consiglio le consentivano, dal 1993, di applicare o di continuare ad applicare l’esenzione controversa. In secondo luogo, essa invoca i punti delle decisioni 93/697, 96/273 e 97/425 in cui veniva dichiarato che l’esenzione controversa non comportava distorsioni della concorrenza e non ostacolava il buon funzionamento del mercato comune. In terzo luogo, essa cita le decisioni 1999/255 e 1999/880, in cui viene fatto riferimento a un riesame periodico ad opera della Commissione, al fine di garantire la compatibilità dell’esenzione controversa con il funzionamento del mercato comune e altri obiettivi del Trattato CE. In quarto luogo, essa richiama l’assenza di qualsivoglia riferimento, nelle decisioni di autorizzazione del Consiglio anteriori alla decisione 2001/224, ad eventuali procedimenti relativi a distorsioni del funzionamento del mercato unico che avrebbero potuto essere avviati, segnatamente, in forza degli articoli 87 CE e 88 CE. In quinto luogo, essa fa leva sull’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2001/224 nonché sull’articolo 18 della direttiva 2003/96, in combinato disposto con le norme del suo allegato II, che avevano fatto sorgere, in capo all’Eurallumina, il legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’esenzione controversa, in considerazione della quale quest’ultima aveva realizzato, tra il 2 febbraio 2002 e la fine del 2005, investimenti che avrebbero dovuto essere ammortizzati al 31 dicembre 2006. In sesto luogo, essa si riferisce all’assenza di equivocità delle disposizioni vigenti, in virtù delle quali l’Eurallumina e la Repubblica italiana stessa potevano confidare nella regolarità dell’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006.

162

Nell’ambito del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II, l’Eurallumina fa anche valere che la Commissione ha violato il principio del rispetto del legittimo affidamento nella decisione impugnata, in quanto ha ordinato il recupero dell’aiuto controverso nonostante il legittimo affidamento che essa aveva nella regolarità dell’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006 o, quantomeno nell’impossibilità legale di recuperare l’aiuto concesso in base a detta esenzione fino a quest’ultima data.

163

A tal riguardo, in primo luogo, l’Eurallumina invoca, da un lato, la presunzione di legittimità inerente alla decisione 2001/224, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 luglio 2006, e, dall’altro, le proposte di decisioni di autorizzazione del Consiglio, trasmesse dalla Commissione, che prevedevano unicamente la soppressione o l’abrogazione progressiva e futura dell’esenzione controversa.

164

In secondo luogo, essa si avvale del contenuto delle decisioni di autorizzazione del Consiglio e delle proposte o del comportamento della Commissione, dai quali non è mai emerso con precisione che l’aiuto controverso potesse costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, CE. A tal riguardo, in primo luogo, essa fa leva sull’imprecisione del punto 5 della decisione 2001/224, che si limitava ad indicare che alcune delle numerose esenzioni autorizzate dalla decisione in parola potrebbero essere incompatibili con il mercato comune, a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, CE. In secondo luogo, essa invoca la proposta di decisione del Consiglio, del 15 novembre 2000, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2002, la quale ha sostituito la richiesta di notificazione della Commissione del 17 luglio 2000. In terzo luogo, essa rinvia alla mancanza di discussioni avviate sui problemi di aiuti di Stato citati dalla Commissione nelle sue proposte di decisioni di autorizzazione del Consiglio, come quella del 29 novembre 1999, o di menzioni di siffatti problemi nelle decisioni di autorizzazione del Consiglio. In quarto luogo, essa si basa sul contenuto delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, dal quale emerge che quest’ultimo non ha mai riconosciuto che l’aiuto concesso sulla base dell’esenzione controversa costituisse un aiuto di Stato illegittimo, e ciò sebbene, in forza della direttiva 92/81, che perseguiva lo stesso obiettivo delle norme in materia di aiuti di Stato, il Consiglio fosse tenuto a verificare che le misure proposte dalla Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva in parola non comportassero distorsioni della concorrenza. In quinto luogo, l’Eurallumina si basa sulla decisione 2001/224, con cui il Consiglio ha autorizzato la Repubblica italiana a continuare ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006, il cui contenuto è stato confermato dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96. In sesto luogo, essa invoca il comunicato stampa della Commissione (IP/03/1456), del 27 ottobre 2003, con cui quest’ultima ha salutato l’adozione della direttiva 2003/96 rilevando che essa avrebbe ridotto le distorsioni della concorrenza esistenti tra gli Stati membri. In settimo luogo, essa si riferisce al ritardo accumulato dalla Commissione nell’adozione della decisione allumina I, avvenuta solo il 7 dicembre 2005 mentre, nel febbraio 2002, la decisione di avvio del procedimento di indagine formale era stata pubblicata ed erano state presentate le ultime osservazioni delle parti, il che ha alimentato il legittimo affidamento che essa aveva nella regolarità dell’esenzione controversa.

165

In terzo luogo, l’Eurallumina sostiene che si deve tenere conto degli effetti prodotti dalla decisione 2001/224, confermata dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, in combinato disposto con il suo allegato II, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006. A suo giudizio, sebbene la legittimità o la durata dell’autorizzazione potessero essere rimesse in discussione dalla Commissione ricorrendo al procedimento previsto dall’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 o proponendo un ricorso a norma dell’articolo 230 CE, esse non potevano essere contestate indirettamente da quest’ultima nell’ambito di un procedimento a norma degli articoli 87 CE e 88 CE. Inoltre, l’Eurallumina si basa sul considerando 32 della direttiva 2003/96, che menziona solamente «eventuali» procedimenti in virtù degli articoli 87 CE e 88 CE, da cui si può dedurre che i procedimenti relativi agli aiuti di Stato intentati prima dell’adozione di tale direttiva non potevano avere alcun impatto sulle esenzioni autorizzate dalla medesima.

166

In quarto luogo, l’Eurallumina fa valere che l’articolo 18 della direttiva 2003/96 dimostra che, al momento della proposizione e adozione della direttiva citata, la Commissione e il Consiglio non ritenevano che l’esenzione controversa fosse parzialmente incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, CE. Ciò sarebbe confermato dal comunicato stampa della Commissione, secondo cui l’adozione della direttiva in parola consentirebbe di migliorare il funzionamento del mercato comune, e le decisioni di autorizzazione del Consiglio che, fino alla decisione 2001/224, indicavano espressamente che l’esenzione controversa era compatibile con una concorrenza leale e non interferiva con il funzionamento del mercato comune.

167

In quinto luogo, l’Eurallumina afferma che la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale non era atta ad intaccare il legittimo affidamento che essa aveva nella regolarità dell’esenzione controversa. A tal riguardo, in primo luogo, essa si basa sull’oggetto della pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che era un semplice invito rivolto ai terzi interessati a sottoporre i propri commenti, lasciando impregiudicato il significato dell’emananda decisione. In secondo luogo, essa deduce il legittimo affidamento che essa aveva nel fatto che il procedimento di indagine formale sarebbe stato puramente prospettivo, ossia che esso avrebbe riguardato soltanto l’aiuto concesso dopo la scadenza dell’autorizzazione, vale a dire dopo il 31 dicembre 2006. In terzo luogo, essa rinvia alla conferma, dopo la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, dell’autorizzazione rilasciata alla Repubblica italiana a continuare ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006, con l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, in combinato disposto con il suo allegato II. In quarto luogo, essa si fonda sulle indicazioni della Commissione secondo cui, se l’esenzione controversa avesse comportato distorsioni della concorrenza, vi si sarebbe posto progressivamente fine senza che l’aiuto concesso sul fondamento della medesima venisse recuperato.

168

In sesto luogo, l’Eurallumina sostiene che si deve tenere conto degli investimenti a lungo termine, di importo pari a circa EUR 81 milioni, da essa realizzati in buona fede nel suo stabilimento sardo, stante il legittimo affidamento che essa aveva nella regolarità dell’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006 o, quantomeno, nell’impossibilità legale di recuperare l’aiuto concesso in base alla suddetta esenzione fino a quest’ultima data. Anche ammettendo che il Tribunale consideri che tale legittimo affidamento sia spirato il 2 febbraio 2002, l’Eurallumina sostiene di aver autorizzato spese in conto capitale per un importo di circa EUR 11,6 milioni nel periodo dal 12 marzo 2001 al 2 febbraio 2002.

169

La Commissione conclude per il rigetto del sesto motivo dedotto nell’ambito della causa T‑60/06 RENV II in quanto, in parte irricevibile e, per il resto, infondato. Essa chiede altresì il rigetto del primo motivo dedotto nell’ambito della causa T‑62/06 RENV II, in quanto infondato.

170

I motivi e le censure in esame sollevano la questione se, richiedendo, nella decisione impugnata, il recupero dell’aiuto controverso, la Commissione abbia disatteso determinati principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio del rispetto del legittimo affidamento, il principio della certezza del diritto e il principio della presunzione di legittimità.

171

A tal riguardo, va ricordato che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, la Commissione non può imporre il recupero di un aiuto di Stato qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.

172

Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura vertente sulla violazione del principio della presunzione di legittimità, invocata nell’ambito del sesto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II, essa poggia sostanzialmente sul fatto che la decisione impugnata produrrebbe effetti giuridici in contrasto con quelli prodotti dalle decisioni di autorizzazione del Consiglio, le quali autorizzavano espressamente la Repubblica italiana a continuare ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006.

173

Secondo la giurisprudenza già citata al precedente punto 62, in linea di principio, gli atti delle istituzioni godono di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso di annullamento, ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità.

174

Nella fattispecie, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 71 a 75, a loro volta fondate sulla motivazione della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), citata ai precedenti punti da 65 a 69, va tuttavia constatato che la Commissione non ha potuto, adottando la decisione impugnata, violare gli atti adottati dal Consiglio che autorizzavano espressamente la Repubblica italiana a continuare ad applicare l’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006, nei limiti in cui dette autorizzazioni non potevano produrre effetti al di fuori dell’ambito coperto dalle norme in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle accise e lasciavano impregiudicati gli effetti di un’eventuale decisione, quale la decisione allumina I, che la Commissione poteva adottare nell’esercizio delle proprie competenze in materia di aiuti di Stato.

175

Inoltre, come già indicato ai precedenti punti 73 e 74, dai punti 52 e 53 della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), si evince che, in materia di aiuti di Stato, la Commissione può sempre modificare la sua valutazione in merito alla questione se sussistano i requisiti per l’esistenza di un aiuto, riservandosi di trarne tutte le conseguenze in merito all’obbligo di recuperare l’aiuto incompatibile, alla luce dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, sicché nella decisione impugnata la Commissione non era vincolata alle valutazioni espresse dal Consiglio nelle sue decisioni in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle accise, secondo cui l’esenzione controversa non comportava distorsioni della concorrenza e non ostacolava il buon funzionamento del mercato comune.

176

Di conseguenza, la censura vertente sulla violazione del principio della presunzione di legittimità, formulata nell’ambito del sesto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II, deve essere respinta in quanto infondata.

177

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le censure vertenti sulla violazione dei principi del rispetto del legittimo affidamento e della certezza del diritto, formulati nell’ambito del sesto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II e del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II, essi poggiano sostanzialmente sul fatto che le decisioni di autorizzazione del Consiglio nonché l’articolo 18 della direttiva 2003/96, in combinato disposto con le norme del suo allegato II, avrebbero alimentato, in capo all’Eurallumina, un legittimo affidamento nella regolarità dell’esenzione controversa o, in ogni caso, avrebbero creato una situazione equivoca che la Commissione avrebbe dovuto chiarire prima di adottare la decisione impugnata.

178

A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che il principio di tutela del legittimo affidamento, principio fondamentale del diritto dell’Unione (sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, Racc., EU:C:1999:498, punto 52), consente a qualsiasi operatore economico, in capo al quale un’istituzione abbia fatto sorgere speranze fondate, di fare affidamento su di esse [sentenze dell’11 marzo 1987, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, 265/85, Racc., EU:C:1987:121, punto 44; del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./Commissione, C‑369/09 P, Racc., EU:C:2011:175, punto 123, e del 27 settembre 2012, Producteurs de légumes de France/Commissione, T‑328/09, EU:T:2012:498, punto 18]. Tuttavia, quando un operatore economico prudente ed accorto è in condizione di prevedere l’adozione da parte delle istituzioni di un atto idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (v. sentenze del 1o febbraio 1978, Lührs, 78/77, Racc., EU:C:1978:20, punto 6, e del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione, T‑332/06, EU:T:2009:79, punto 102). Il diritto di far valere il legittimo affidamento presuppone la presenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, assicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, cit., EU:T:2012: 498, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

179

Per quanto attiene più in particolare all’applicabilità del principio di tutela del legittimo affidamento in materia di aiuti di Stato, occorre poi ricordare che uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 88 CE, può invocare il legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria per contestare dinanzi al giudice dell’Unione la validità di una decisione della Commissione che gli ordina di recuperare l’aiuto, ma non per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sua esecuzione (v. sentenza del 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, C‑169/95, Racc., EU:C:1997:10, punti 4849 e la giurisprudenza ivi citata). Emerge inoltre dalla giurisprudenza che, tenuto conto del ruolo fondamentale svolto dall’obbligo di notifica per consentire l’effettiva esecuzione del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, che riveste carattere imperativo, i beneficiari di un aiuto possono nutrire, in linea di principio, un legittimo affidamento nella regolarità di detto aiuto solo se quest’ultimo è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 88 CE, e un operatore economico diligente dev’essere normalmente in grado di assicurarsi che detta procedura sia stata osservata. In particolare, quando un aiuto è posto in esecuzione senza preventiva notifica alla Commissione, di modo che esso è illegittimo conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, CE, il beneficiario dell’aiuto non può nutrire in nessun momento un legittimo affidamento nella regolare concessione di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, cit. punto 178 supra, EU:T:2012:498, punti 2021, nonché la giurisprudenza ivi citata), a meno che non sussistano circostanze eccezionali (sentenza del 20 settembre 1990, Commissione/Germania, C‑5/89, Racc., EU:C:1990:320, punto 16; v., altresì, sentenze del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑298/00 P, Racc., EU:C:2004:240, punto 86 e la giurisprudenza ivi citata, e del 30 novembre 2009, Francia/Commissione, T‑427/04 e T‑17/05, Racc., EU:T:2009:474, punto 263 e la giurisprudenza ivi citata).

180

Va altresì ricordato che l’osservanza di un termine ragionevole nello svolgimento di un procedimento amministrativo costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (sentenza del 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commissione, Racc., EU:T:2003:316, punto 136). Inoltre, il principio fondamentale della certezza del diritto, il quale osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri, porta il giudice ad esaminare se lo svolgimento del procedimento amministrativo riveli l’esistenza di un’azione eccessivamente tardiva da parte di tale istituzione (sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, Racc., EU:C:2002:524, punti 140141, e Fleuren Compost/Commissione, cit. punto 132 supra, EU:T:2004:4, punti da 145 a 147).

181

Il ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che dev’essere eliminato e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, giustificare per i beneficiari di detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare al suddetto Stato membro di ordinare la restituzione di questo aiuto (sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione, 223/85, Racc., EU:C:1987:502, punto 17). In presenza di aiuti di Stato non notificati, un siffatto ritardo può tuttavia essere imputato alla Commissione solo a partire dal momento in cui essa ha preso conoscenza dell’esistenza degli aiuti incompatibili con il mercato comune (sentenza Italia/Commissione, cit. punto 179 supra, EU:C:2004:240, punto 91).

182

La mera circostanza che il regolamento n. 659/1999, ad eccezione di un termine di prescrizione di durata decennale (decorrente dalla concessione dell’aiuto) alla scadenza del quale il recupero dell’aiuto non può più essere ordinato, non preveda alcun termine, nemmeno indicativo, per l’esame da parte della Commissione di un aiuto illegittimo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento che dispone che la Commissione non è vincolata al termine fissato dall’articolo 7, paragrafo 6, dello stesso regolamento, non osta a che il giudice dell’Unione verifichi se tale istituzione non abbia osservato un termine ragionevole o abbia agito in maniera eccessivamente tardiva (v., in tal senso e per analogia, in merito ad un termine indicativo, sentenze del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, Racc., EU:T:2005:219, punto 57, e del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a., da T‑230/01 a T‑232/01 e da T‑267/01 a T‑269/01, EU:T:2009:316, punti 338339, e Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T‑30/01 a T‑32/01 e da T‑86/02 a T‑88/02, Racc., EU:T:2009:314, punti 259260).

183

Va infine rammentato che, secondo la giurisprudenza, il principio della certezza del diritto impone che, qualora la Commissione abbia creato, in violazione del dovere di diligenza ad essa incombente, una situazione equivoca a causa dell’introduzione di elementi di incertezza e di una mancanza di chiarezza nella normativa applicabile, unitamente alla prolungata assenza di una sua reazione malgrado fosse a conoscenza degli aiuti in questione, le spetta chiarire detta situazione prima di poter pretendere di dare avvio a qualsiasi azione volta ad ordinare la restituzione degli aiuti già versati (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 1970, Commissione/Francia, 26/69, Racc., EU:C:1970:67, punti da 28 a 32).

184

È alla luce delle norme ricordate ai precedenti punti da 178 a 183 che occorre valutare gli argomenti delle ricorrenti vertenti, in sostanza, sull’esistenza di circostanze eccezionali che avrebbero dato un legittimo fondamento all’affidamento dell’Eurallumina nella regolarità dell’esenzione controversa e, di conseguenza, dell’aiuto controverso.

185

Nella fattispecie, occorre anzitutto sottolineare che né la Repubblica italiana (v. punto 128 supra) né l’Eurallumina contestano il punto 67 della decisione impugnata, dal quale emerge che l’aiuto controverso non è mai stato notificato alla Commissione. Si deve dunque ritenere che l’aiuto di cui trattasi sia stato concesso senza essere stato preventivamente notificato a quest’ultima, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, CE.

186

Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione di avvio del procedimento di indagine formale era atta a porre fine al legittimo affidamento che l’Eurallumina poteva avere nella regolarità dell’esenzione controversa, tenuto conto della situazione equivoca in precedenza creata dal disposto delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate su proposta della Commissione, compresa quella della decisione 2001/224, in vigore durante il periodo interessato dalla decisione impugnata.

187

Ai punti 52 e 53 della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), vincolanti per il Tribunale a norma dell’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte, la Corte ha dichiarato che la circostanza che le decisioni di autorizzazione del Consiglio siano state adottate su proposta della Commissione e che quest’ultima non abbia mai esercitato i poteri da essa detenuti in forza dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 o degli articoli 230 CE e 241 CE, per ottenere l’abrogazione o la modifica di dette decisioni era da prendere in considerazione per quanto riguardava l’obbligo di recuperare l’aiuto incompatibile, alla luce dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, come aveva fatto la Commissione nella decisione allumina I rinunciando ad ordinare il recupero degli aiuti concessi fino al 2 febbraio 2002, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle decisioni di avvio del procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE. Tale motivo è stato decisivo affinché la Corte dichiari, al punto 54 della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), che i motivi esposti ai punti da 39 a 44 di questa stessa sentenza non potevano dare un fondamento giuridico alla conclusione del Tribunale, secondo cui la decisione allumina I rimetteva in discussione la validità delle decisioni di autorizzazione del Consiglio e violava quindi i principi della certezza del diritto e della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni e la conclusione, basata sugli stessi motivi, secondo cui, nella causa T‑62/06 RENV, la Commissione aveva violato il principio di buon andamento dell’amministrazione.

188

In considerazione degli obblighi derivanti dai principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, la situazione equivoca creata dalla formulazione delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate su proposta della Commissione, ostava unicamente al recupero dell’aiuto concesso sulla base dell’esenzione controversa fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione di avvio del procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE. Per contro, a decorrere dalla suddetta pubblicazione, l’Eurallumina doveva sapere che, se l’esenzione controversa costituiva un aiuto di Stato, essa doveva essere autorizzata dalla Commissione, conformemente all’articolo 88 CE.

189

Ne consegue che la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale ha posto fine al legittimo affidamento che l’Eurallumina poteva avere, in precedenza, nella regolarità dell’esenzione controversa, alla luce delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate anteriormente su proposta della Commissione.

190

Al punto 98 della decisione allumina I, la Commissione ha dunque tenuto conto a buon diritto del fatto che le circostanze della presente fattispecie erano eccezionali in quanto essa aveva fatto sorgere e mantenuto una certa ambiguità sottoponendo proposte al Consiglio e del fatto che, nei limiti in cui essa non poteva accertare se e, eventualmente, in quale momento i vari beneficiari erano stati effettivamente informati dagli Stati membri della sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, non si poteva escludere che i beneficiari abbiano potuto invocare il principio del legittimo affidamento fino al 2 febbraio 2002, quando le sue decisioni di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE riguardo alle esenzioni dall’accisa erano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale, posto che, quanto meno, siffatta pubblicazione aveva eliminato ogni incertezza dovuta alla formulazione delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, quanto al fatto che le misure di cui trattasi, se costituivano aiuti di Stato, dovevano avere la sua autorizzazione conformemente all’articolo 88 CE.

191

La fondatezza di una soluzione del genere non è rimessa in discussione dagli altri argomenti addotti dalle ricorrenti.

192

Per quanto riguarda gli argomenti che le ricorrenti traggono dalla direttiva 2003/96, va rilevato che la circostanza che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva in parola, in combinato disposto con il suo articolo 28, paragrafo 2, autorizzasse la Repubblica italiana a continuare ad applicare l’esenzione controversa a partire dal 1o gennaio 2003 è irrilevante ai fini di un eventuale legittimo affidamento che l’Eurallumina avrebbe potuto avere nella regolarità dell’esenzione controversa alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato. Infatti, alla data in cui l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 è divenuto applicabile, ossia il 1o gennaio 2003, l’Eurallumina doveva essere informata dell’esistenza di un procedimento di indagine formale in corso, avente ad oggetto l’esenzione controversa e del fatto che, se l’esenzione controversa costituiva un aiuto di Stato, essa doveva essere autorizzata dalla Commissione, conformemente all’articolo 88 CE. Tale situazione non ha potuto essere modificata dall’adozione e dall’entrata in vigore della direttiva 2003/96, rispettivamente in date 27 e 31 ottobre 2003, il cui considerando 32 indica espressamente che la direttiva in parola «lascia impregiudicato l’esito di eventuali procedure relative agli aiuti di Stato avviate a norma degli articoli 87 [CE] e 88 [CE]» (v., in tal senso e per analogia, sentenza Commissione/Irlanda e a., cit. punto 25 supra, EU:C:2013:812, punto 51). Pertanto, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 non era atto, dopo la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, a fare sorgere nuovamente, in capo alla Eurallumina, un legittimo affidamento nella regolarità dell’esenzione controversa alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.

193

Per quanto riguarda l’argomento che l’Eurallumina trae dal ritardo accumulato dalla Commissione nell’adozione della decisione allumina I, va osservato che esso non costituisce una circostanza eccezionale tale da aver fatto sorgere di nuovo, in capo all’Eurallumina, un legittimo affidamento nella regolarità dell’esenzione controversa, e ciò per tutte le ragioni qui di seguito esposte ai punti da 194 a 217.

194

In primo luogo, va esaminato se la durata del procedimento di indagine formale abbia superato, nella fattispecie, i limiti della ragionevolezza.

195

A tale riguardo, va rilevato che, nella sentenza RSV/Commissione, citata al precedente punto 181 (EU:C:1987:502), invocata dall’Eurallumina, la Corte ha ritenuto che il termine di 26 mesi impiegato dalla Commissione per adottare la sua decisione aveva superato i limiti della ragionevolezza.

196

Inoltre, va ricordato che, a norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999, il termine di riferimento per concludere un procedimento di indagine formale nell’ambito degli aiuti di Stato notificati è di 18 mesi. Tale termine, pur non essendo applicabile agli aiuti illegittimi, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 (v. punto 182 supra), fornisce un punto di riferimento utile per valutare la durata ragionevole di un procedimento di indagine formale avente ad oggetto, come nel caso di specie, una misura non notificata.

197

Nella fattispecie, va constatato che, il 17 luglio 2000, la Commissione ha chiesto alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana di notificare le esenzioni dall’accisa in base alle disposizioni in materia di aiuti di Stato. Le risposte, che non hanno valore di notifica, le sono giunte nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2000. Essa ha poi avviato il procedimento di indagine formale con decisione del 30 ottobre 2001, notificata agli Stati membri interessati il 5 novembre 2001 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 2 febbraio 2002. Successivamente, essa ha ricevuto commenti da parte dell’Aughinish Alumina (lettere datate 26 febbraio e 1o marzo 2002), dell’Eurallumina (lettere del 28 febbraio 2002), dell’Alcan (lettera del 1o marzo 2002) e dell’Associazione europea dell’alluminio (lettera del 26 febbraio 2002). Tali osservazioni sono state trasmesse all’Irlanda, alla Repubblica italiana e alla Repubblica francese in data 26 marzo 2002. L’Irlanda ha presentato i suoi commenti sulla decisione di avvio del procedimento di indagine formale l’8 gennaio 2002. Il 18 febbraio 2002, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari all’Irlanda, la quale ha risposto il 26 aprile 2002, dopo aver chiesto una proroga del termine fissato per la risposta. Dopo aver a sua volta chiesto una proroga del termine di risposta il 21 novembre 2001, la Repubblica francese ha commentato la decisione di avvio il 12 febbraio 2002. La Repubblica italiana ha presentato i propri commenti in data 6 febbraio 2002.

198

La decisione allumina I è stata adottata il 7 dicembre 2005.

199

Pertanto, sono trascorsi poco più di 49 mesi tra l’adozione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale e l’adozione della decisione allumina I.

200

A priori, un siffatto termine, che era quasi il doppio rispetto a quello preso in esame nella sentenza RSV/Commissione, citata al precedente punto 181 (EU:C:1987:502), e poco più del doppio rispetto a quello previsto all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999 per concludere un procedimento di indagine formale nell’ambito degli aiuti di Stato notificati, risulta irragionevole. Stando alla giurisprudenza, occorre nondimeno esaminare se tale termine non potesse essere giustificato alla luce delle circostanze della fattispecie.

201

A tale proposito, le circostanze invocate dalla Commissione non sono tuttavia atte a giustificare un termine per l’esame di 49 mesi.

202

Certamente, tale termine tiene conto, da un lato, del termine assegnato agli Stati membri e ai beneficiari per presentare le loro osservazioni e, dall’altro, del fatto che i governi francese, irlandese ed italiano hanno chiesto alla Commissione di rinviare il termine per presentare le proprie osservazioni e risposte nell’ambito del procedimento di indagine formale. In considerazione dei legami stretti esistenti, nella fattispecie, tra le esenzioni dall’accisa, trattandosi di misure simili autorizzate, nell’ambito di procedimenti condotti in parallelo, dalla stessa decisione del Consiglio, occorre tener conto di tutti gli atti procedurali compiuti nell’ambito dei fascicoli di cui trattasi e, in particolare, del fatto che, il 26 aprile 2002, l’Irlanda ha risposto all’ultima richiesta di informazioni supplementari trasmessa dalla Commissione.

203

Tuttavia, dopo quest’ultima data, sono trascorsi ancora poco più di 43 mesi prima che la Commissione adottasse la decisione allumina I. Orbene, un siffatto termine per l’esame dei fascicoli di cui trattasi, alla luce di tutte le osservazioni fornite dagli Stati coinvolti e dalle parti interessate, non è giustificabile nelle circostanze del caso di specie.

204

In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita difficoltà dei fascicoli, essa non è dimostrata e anche se lo fosse, essa non potrebbe giustificare un termine per l’esame così lungo come quello del caso di specie. Infatti, il fascicolo non contiene alcun indizio circa problemi giuridici di particolare rilevanza che la Commissione avrebbe dovuto affrontare; la decisione allumina I, d’altronde, è di una lunghezza ragionevole (112 punti) e non fa emergere, nella sua esposizione, alcuna difficoltà manifesta. La Commissione aveva poi conoscenza delle esenzioni dall’accisa ben prima dell’avvio del procedimento di indagine formale, poiché le prime richieste di esenzione risalivano al 1992, per l’Irlanda, al 1993, per la Repubblica italiana, e al 1997, per la Repubblica francese. D’altronde è stata la Commissione a trasmettere le successive proposte di decisioni di autorizzazione delle esenzioni dall’accisa al Consiglio, dopo aver ricevuto richieste in tal senso da parte della Repubblica francese, dell’Irlanda e della Repubblica italiana. Infine, nell’ambito delle sue relazioni riguardanti gli aiuti di Stato, la Commissione ha informato l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dell’esistenza dell’esenzione irlandese.

205

Inoltre, la Commissione stessa ha dichiarato che, dal 1999, essa considerava le esenzioni dall’accisa contrarie alle norme in materia di aiuti di Stato. Da tale data essa era dunque in condizione di approfondire la propria riflessione sulla regolarità delle suddette esenzioni alla luce delle norme in materia.

206

Peraltro, il fatto che la Commissione non abbia più chiesto alcuna informazione supplementare alla Repubblica francese, all’Irlanda o alla Repubblica italiana durante i 43 mesi precedenti l’adozione della decisione allumina I dimostra che già all’epoca essa disponeva di tutti gli elementi necessari per emettere la propria decisione in merito alle esenzioni dall’accisa.

207

Infine, per quanto riguarda l’asserita difficoltà derivante dall’evoluzione del regime comunitario di tassazione degli oli minerali, e segnatamente dall’adozione della direttiva 2003/96, la Commissione non è legittimata a farla valere. Infatti, la decisione allumina I riguarda una situazione giuridica che non era disciplinata dal nuovo regime di tassazione degli oli minerali derivante dalla direttiva 2003/96, il quale è entrato in vigore solo il 1o gennaio 2004, ma dal regime di tassazione degli oli minerali applicabile anteriormente. Di conseguenza, l’evoluzione della normativa comunitaria, invocata dalla Commissione, era irrilevante nella fattispecie. Ciò trova conferma nel fatto che, nella decisione allumina I, la Commissione ha avviato un nuovo procedimento di indagine formale riguardante le esenzioni dall’accisa sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna per il periodo decorrente dal 1o gennaio 2004, data che segna l’inizio dell’applicazione del nuovo regime di tassazione degli oli minerali derivante dalla direttiva 2003/96. Ad ogni modo, va sottolineato che la decisione allumina I è stata adottata quasi due anni dopo l’adozione della direttiva 2003/96. Orbene, la semplice necessità, asserita dalla Commissione, di tener conto, nella decisione allumina I, del nuovo regime di tassazione degli oli minerali derivante dalla direttiva 2003/96 non poteva essere sufficiente per giustificare un termine per l’esame così lungo come nel caso di specie.

208

Ciò premesso, la Commissione aveva una buona conoscenza del contesto giuridico e fattuale delle esenzioni dall’accisa e non doveva affrontare alcuna manifesta difficoltà in ordine al loro esame alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.

209

In secondo luogo, per quanto attiene alle difficoltà di ordine pratico e linguistico asserite dalla Commissione, anche a supporle comprovate, esse non possono giustificare un termine per l’esame tanto lungo come nella fattispecie. Ad ogni modo, la Commissione disponeva di servizi che le consentivano di far fronte alle difficoltà linguistiche da essa menzionate nonché all’esame, in parallelo, delle esenzioni dall’accisa entro termini ben più brevi di quelli del caso di specie, segnatamente grazie a un buon coordinamento dei suoi servizi.

210

Pertanto, il termine per l’esame dell’aiuto controverso, nel caso di specie, è irragionevole.

211

In secondo luogo, occorre esaminare se il ritardo così accumulato dalla Commissione per emanare la decisione impugnata abbia potuto ragionevolmente indurre l’Eurallumina a ritenere che non sussistessero più dubbi in capo alla Commissione e che l’esenzione controversa non incontrasse alcuna obiezione, e se tale ritardo fosse tale da impedire alla Commissione di chiedere il recupero dell’aiuto concesso, tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sul fondamento della stessa, come statuito nella sentenza RSV/Commissione, citata al precedente punto 181 (EU:C:1987:502, punto 16).

212

In quest’ultima sentenza, la Corte ha certamente ritenuto che il termine di 26 mesi impiegato dalla Commissione per adottare la sua decisione abbia potuto fare sorgere in capo alla ricorrente, beneficiaria dell’aiuto, un legittimo affidamento tale da impedire all’istituzione di intimare alle autorità nazionali interessate di ordinare la restituzione dell’aiuto di cui trattasi.

213

Tuttavia, sebbene occorra vigilare sul rispetto del principio imperativo della certezza del diritto a tutela degli interessi privati, è opportuno ugualmente ponderare detto principio con quello della tutela degli interessi pubblici, che comprende, in materia di aiuti di Stato, il dovere di evitare che il funzionamento del mercato sia falsato in ragione di aiuti di Stato lesivi della concorrenza, il che impone, secondo una costante giurisprudenza, che gli aiuti illegittimi siano restituiti al fine di ripristinare la situazione precedente [v. sentenza del 5 agosto 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, T‑116/01 e T‑118/01, Racc., EU:T:2003:217, punti 207208 e giurisprudenza ivi citata].

214

Nella giurisprudenza la sentenza RSV/Commissione, citata al precedente punto 181 (EU:C:1987:502), è stata dunque interpretata nel senso che le circostanze concrete della causa che vi ha dato luogo hanno svolto un ruolo decisivo nell’orientamento seguito dalla Corte (v., in tal senso, sentenze Italia/Commissione, cit. punto 179 supra, EU:C:2004:240, punto 90; del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑372/97, Racc., EU:C:2004:234, punto 119; Diputación Foral de Álava e a./Commissione, cit. punto 182 supra, EU:T:2009:314, punto 286, e Diputación Foral de Álava e a., cit. punto 182 supra, EU:T:2009:316, punto 344). In particolare, si è tenuto conto del fatto che l’aiuto in questione nella causa RSV/Commissione, citata al precedente punto 181 (EU:C:1987:502), era stato concesso prima che la Commissione avviasse il procedimento di indagine formale ad esso relativo. Inoltre, esso aveva, seppur dopo il suo versamento, costituito l’oggetto di una notifica formale alla Commissione. Peraltro, esso era collegato a costi supplementari inerenti agli aiuti autorizzati dalla Commissione e riguardava un settore che dal 1977 aveva beneficiato di aiuti autorizzati dalla Commissione. Infine, l’esame della compatibilità dell’aiuto non richiedeva una ricerca approfondita.

215

Orbene, non tutte le circostanze eccezionali presenti nella causa sfociata nella sentenza RSV/Commissione, citata al precedente punto 181 (EU:C:1987:502), si ritrovano nella presente causa. Certamente, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza RSV/Commissione, citata al precedente punto 181 (EU:C:1987:502), al momento in cui la Commissione sembra essere rimasta inattiva, essa aveva già una buona conoscenza dell’esenzione controversa ed era dunque in grado di formarsi un’opinione sulla regolarità della medesima alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, sicché essa non doveva più effettuare una ricerca approfondita a tal riguardo. Tuttavia, altre circostanze essenziali prese in esame nella sentenza RSV/Commissione, citata al precedente punto 181 (EU:C:1987:502), mancano nel caso di specie. In particolare, nella presente causa, l’aiuto controverso è stato concesso dopo l’avvio, da parte della Commissione, del procedimento di indagine formale relativo all’esenzione controversa.

216

Ciò differenzia fondamentalmente le circostanze concrete della causa sfociata nella sentenza RSV/Commissione, citata al precedente punto 181 (EU:C:1987:502), da quelle sottese alla presente causa. Di conseguenza, nella fattispecie, l’Eurallumina non può fruttuosamente avvalersi della sentenza RSV/Commissione, citata al precedente punto 181 (EU:C:1987:502).

217

Peraltro, occorre tenere conto del fatto che, al punto 52 della sentenza dell’11 novembre 2004, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione (C‑183/02 P e C‑187/02 P, Racc., EU:C:2004:701), la Corte ha statuito, in merito alle circostanze eccezionali che potrebbero aver giustamente fondato il legittimo affidamento del beneficiario di un aiuto illegittimo nella regolarità del medesimo, che qualsiasi inerzia manifesta della Commissione era priva di significato qualora un regime di aiuti non le fosse stato notificato. Pertanto, nel caso di specie, l’inerzia manifesta della Commissione per 43 mesi dopo la risposta dell’Irlanda all’ultima richiesta di informazioni supplementari della Commissione (v. punto 203 supra), per quanto contraria al principio del rispetto di un termine ragionevole, non assume tuttavia un significato particolare dal punto di vista dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato all’aiuto controverso, che non le era stato regolarmente notificato. Pertanto, essa non è sufficiente per ravvisare l’esistenza di circostanze eccezionali atte ad aver fatto sorgere, in capo alla Eurallumina, un legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto controverso alle luce delle norme in materia di aiuti di Stato. Ne consegue che la mera violazione, nella presente fattispecie, del principio del rispetto di un termine ragionevole per l’adozione della decisione allumina I non ostava a che, in tale decisione, la Commissione ordini il recupero dell’aiuto controverso.

218

Pertanto, deve essere respinto l’argomento dell’Eurallumina vertente sull’inosservanza del termine ragionevole.

219

Per quanto riguarda gli argomenti che le ricorrenti traggono dagli investimenti realizzati dall’Eurallumina nel suo stabilimento sardo nel periodo in cui essa ha beneficiato dell’aiuto controverso, questi sono irrilevanti al fine di valutare l’esistenza, in capo all’Eurallumina, di un legittimo affidamento nella regolarità di detto aiuto alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, poiché, come emerge dai precedenti punti 136 e 137, non è dimostrato che l’Eurallumina doveva realizzare siffatti investimenti in esecuzione di impegni volontariamente assunti nei confronti delle autorità italiane o di obblighi imposti da queste ultime come contropartita del beneficio che essa traeva dall’aiuto controverso.

220

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato, nel caso di specie, l’esistenza di circostanze eccezionali atte ad aver ragionevolmente indotto l’Eurallumina a ritenere che non sussistessero più dubbi in capo alla Commissione e che l’esenzione controversa non incontrasse alcuna obiezione, le quali avrebbero potuto ostare a che, nella decisione allumina I, la Commissione ordini il recupero dell’aiuto controverso.

221

Di conseguenza, le censure vertenti sulla violazione dei principi del rispetto del legittimo affidamento e della certezza del diritto, invocate nell’ambito del sesto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II e del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II, devono essere integralmente respinte in quanto infondate.

222

Ne consegue che il sesto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II e il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II devono essere integralmente respinti in quanto infondati.

Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II

223

L’Eurallumina sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio di buon andamento dell’amministrazione imponendo alla Repubblica italiana di recuperare l’aiuto controverso. A tal riguardo, in primo luogo, essa fa valere il principio di buon andamento dell’amministrazione, in forza del quale essa aveva fondate aspettative che la Commissione non proponesse al Consiglio di adottare decisioni che consentissero la concessione di un aiuto di Stato illegittimo e che il Consiglio non adottasse siffatte decisioni. In secondo luogo, essa si riferisce al contenuto della decisione 2001/224, che, nell’ipotesi che l’esenzione controversa venga qualificata come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, dovrebbe essere considerata un’autorizzazione esplicita di concedere l’aiuto di cui trattasi o, quantomeno, un ostacolo al recupero del medesimo fino al 31 dicembre 2006. In terzo luogo, essa rinvia al fatto che la Commissione non ha rimesso direttamente in discussione la legittimità delle decisioni di autorizzazione del Consiglio esercitando i suoi poteri in forza dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 o proponendo un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 230 CE.

224

La Commissione chiede il rigetto del terzo motivo in quanto infondato.

225

Il presente motivo solleva sostanzialmente la questione se, nella decisione impugnata, la Commissione abbia esaminato, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie e, in particolare, se essa abbia tenuto conto degli effetti giuridici contraddittori che sarebbero esistiti tra la decisione impugnata e le decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate su proposta della Commissione e successivamente mai rimesse in discussione da quest’ultima in base ai poteri che le derivavano dall’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 o dagli articoli 230 CE e 241 CE.

226

A tal riguardo, va ricordato che, nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongano di un siffatto potere discrezionale è di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc., EU:C:1991:438, punto 14). Tra tali garanzie figura in particolare il principio di buon andamento dell’amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (v. sentenze del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, Racc., EU:C:2012:179, punto 95 e la giurisprudenza ivi citata, e del 23 settembre 2009, Estonia/Commissione, T‑263/07, Racc., EU:T:2009:351, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

227

Nella fattispecie, va rilevato che, a sostegno del presente motivo, l’Eurallumina adduce sostanzialmente argomenti simili a quelli da essa invocati nell’ambito del suo secondo motivo. Orbene, per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti da 65 a 75, a loro volta fondate sui punti da 45 a 48 della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), l’Eurallumina non è legittimata a sostenere che la decisione impugnata produce effetti giuridici contrari a quelli prodotti dalla decisione 2001/224 e dall’articolo 18 della direttiva 2003/96.

228

Certamente, come emerge dal punto 53 della sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), la circostanza che le decisioni di autorizzazione del Consiglio fossero state adottate su proposta della Commissione era da prendere in considerazione per quanto attiene all’obbligo di recuperare l’aiuto incompatibile, alla luce dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. Tuttavia, come rilevato allo stesso punto, ciò è stato fatto quando la Commissione, nella decisione impugnata, ha rinunciato ad ordinare il recupero degli aiuti concessi anteriormente alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle decisioni di avvio del procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE.

229

Non è quindi stato dimostrato che, nella decisione impugnata, la Commissione abbia omesso di esaminare, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie.

230

Per tutte le ragioni che precedono, il terzo motivo dedotto nell’ambito della causa T‑62/06 RENV II deve essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione sancito all’articolo 253 CE e del principio del rispetto del legittimo affidamento, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II

231

L’Eurallumina sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione sancito all’articolo 253 CE nonché il principio del rispetto del legittimo affidamento, in quanto, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza, essa non ha tenuto conto del livello, del calendario e della durata di ammortamento degli investimenti realizzati nel suo stabilimento sardo stante il legittimo affidamento che essa aveva nella regolarità dell’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006. Oltre agli argomenti già addotti a sostegno del primo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento (v. punti da 162 a 168 supra), in primo luogo, essa si basa sull’irrilevanza della circostanza che la Commissione abbia cercato di limitare, sin dal 1995, il livello dell’esenzione controversa alla parte dell’accisa superiore al tasso minimo fissato dalla direttiva 92/82, alla luce della questione se, a tale data, la Commissione fosse preoccupata per la concessione di un aiuto di Stato illegittimo sulla base dell’esenzione di cui trattasi. In secondo luogo, essa invoca il riconoscimento, da parte della Commissione, del fatto che essa si sia preoccupata dei problemi degli aiuti di Stato solo dal novembre 1999 e non dal 1995. In terzo luogo, essa si riferisce al contenuto, innanzitutto, della domanda di notificazione dell’esenzione controversa del luglio 2000, in seguito, della proposta di decisione del novembre 2000 e, infine, del punto 5 della decisione 2001/224, che non consentivano di giungere automaticamente alla conclusione che la Commissione avrebbe avviato un procedimento di indagine formale riguardo all’esenzione controversa o che quest’ultima era un aiuto illegittimo che poteva essere recuperato, e ciò segnatamente alla luce del contenuto della decisione 2001/224, successivamente confermato dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96.

232

La Commissione chiede il rigetto del presente motivo in quanto infondato.

233

Il presente motivo solleva sostanzialmente la questione se, nella decisione impugnata, la Commissione, da un lato, abbia violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 253 CE e, dall’altro, abbia violato il principio del rispetto del legittimo affidamento, ordinando il recupero dell’aiuto controverso senza tener conto del periodo di cui l’Eurallumina avrebbe avuto bisogno per far fruttare gli investimenti realizzati nel suo stabilimento sardo, alla luce del legittimo affidamento che essa avrebbe avuto nella regolarità dell’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006.

234

Le violazioni invocate congiuntamente dall’Eurallumina, nell’ambito del presente motivo, riguardano due censure distinte che possono essere formulate nell’ambito del ricorso previsto dall’articolo 230 CE (sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 67). Il primo, che riguarda un difetto di motivazione o una motivazione insufficiente, rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi della disposizione in parola, mentre il secondo, attinente alla legittimità sostanziale della decisione impugnata, rientra nella violazione di una norma di diritto relativa all’applicazione del Trattato, ai sensi del medesimo articolo 230 CE (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., EU:C:1998:154, punto 67).

235

Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, va rammentato che, a norma dell’articolo 253 CE, le decisioni adottate dalla Commissione sono motivate. Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. punto 234 supra, EU:C:1998:154, punto 63; del 12 dicembre 2002, Belgio/Commissione, C‑5/01, Racc., EU:C:2002:754, punto 68, e dell’11 settembre 2003, Belgio/Commissione, C‑197/99 P, Racc., EU:C:2003:444, punto 72).

236

Al punto 75 della decisione allumina I, la Commissione ha segnatamente rifiutato di tener conto delle osservazioni dell’Eurallumina, ricordate ai punti 37 e 45 della medesima decisione, secondo le quali essa aveva realizzato rilevanti investimenti ambientali nel suo stabilimento sardo come contropartita dell’esenzione controversa, adducendo come motivazione che non c’era alcuna prova che essa abbia concluso accordi con le autorità italiane per impegnarsi a realizzare obiettivi di tutela dell’ambiente nel periodo di applicazione dell’esenzione controversa e che detta esenzione non era neppure subordinata a condizioni produttive del medesimo effetto degli accordi e impegni di cui trattasi. Tale punto consente di comprendere che, se la Commissione non ha tenuto conto, nella decisione impugnata, del periodo di ammortamento degli investimenti realizzati dall’Eurallumina nel suo stabilimento sardo è proprio in quanto essa ha considerato che non era dimostrato che il beneficio tratto dall’Eurallumina dall’esenzione controversa fosse una contropartita per la realizzazione dei suddetti investimenti. Ciò spiega perché, al punto 98 della decisione allumina I, la Commissione non ha tenuto conto del legittimo affidamento, invocato nel caso di specie dall’Eurallumina, quanto al fatto che gli investimenti realizzati nel suo stabilimento sardo avrebbero potuto essere ammortizzati grazie, in particolare, al beneficio che essa avrebbe tratto dall’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006.

237

Benché succinta, la motivazione della decisione allumina I è nondimeno sufficiente, nel caso di specie, per comprendere il ragionamento seguito a tal riguardo dalla Commissione e per consentire agli interessati di conoscere le ragioni che giustificano la misura adottata e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo.

238

Di conseguenza, la motivazione della decisione impugnata non viola l’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 253 CE, quale interpretato dalla giurisprudenza citata al precedente punto 235. Pertanto, la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione deve essere respinta in quanto infondata.

239

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura vertente su una violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento, va osservato che, con essa, l’Eurallumina imputa sostanzialmente alla Commissione di non aver tenuto conto, nella decisione impugnata, del legittimo affidamento che essa aveva quanto al fatto che gli investimenti realizzati nel suo stabilimento sardo avrebbero potuto essere ammortizzati grazie, in particolare, al beneficio che essa avrebbe tratto dall’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006.

240

Come già osservato ai precedenti punti 136, 137 e 219, gli elementi del fascicolo, nel caso di specie, non consentono di constatare che gli investimenti realizzati dall’Eurallumina nel suo stabilimento sardo avrebbero avuto come contropartita il beneficio da essa tratto dall’esenzione controversa. Di conseguenza, non è dimostrato che tali investimenti siano stati realizzati dall’Eurallumina in considerazione del legittimo affidamento che essa avrebbe avuto quanto al fatto che detti investimenti avrebbero potuto essere ammortizzati grazie, in particolare, al beneficio che essa avrebbe tratto dall’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006.

241

Di conseguenza, nella decisione impugnata, la Commissione fondatamente non ha tenuto conto del legittimo affidamento, invocato nel caso di specie dall’Eurallumina, quanto al fatto che gli investimenti realizzati nel suo stabilimento sardo avrebbero potuto essere ammortizzati grazie, in particolare, al beneficio che essa avrebbe tratto dall’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006. Pertanto, la censura attinente ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento deve essere parimenti respinta in quanto infondata.

242

Ne consegue che il quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II deve essere respinto integralmente.

243

Poiché tutti i motivi e le censure dedotti a sostegno dei presenti ricorsi sono stati respinti in quanto irricevibili o infondati, detti ricorsi devono essere a loro volta respinti integralmente.

Sulle spese

244

A norma dell’articolo 219 del regolamento di procedura del Tribunale, nelle decisioni del Tribunale pronunciate dopo annullamento e rinvio, il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. Nei limiti in cui nelle sentenze Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 19 (EU:C:2009:742), e Commissione/Irlanda e a., citata al precedente punto 25 (EU:C:2013:812), la Corte ha riservato le spese, spetta al Tribunale provvedere parimenti, nella presente sentenza, sulle spese inerenti a tali procedimenti di impugnazione.

245

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in via eccezionale, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte. Inoltre, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del medesimo regolamento, una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese da parte del Tribunale, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso. In particolare, al Tribunale è consentito condannare alle spese un’istituzione la cui decisione non sia stata annullata, a causa delle carenze di quest’ultima, che hanno potuto indurre un ricorrente a proporre ricorso (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑387/08, EU:T:2010:377, punto 177 e giurisprudenza ivi citata).

246

Nella causa T‑60/06 RENV II, la Repubblica italiana è risultata soccombente nelle sue conclusioni. Occorre dunque condannarla alle spese nelle cause T‑60/06, T‑60/06 RENV I e T‑60/06 RENV II e a sopportare le proprie spese, nonché un quinto delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause C‑89/08 P e C‑272/12 P, conformemente alle conclusioni della Commissione.

247

Nella causa T‑62/06 RENV II, l’Eurallumina è risultata soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia, nell’ambito dell’esame del ricorso in tale causa, è stato constatato al precedente punto 210 che, in sede di adozione della decisione impugnata, la Commissione aveva violato il principio del rispetto del termine ragionevole, circostanza che ha potuto incoraggiare l’Eurallumina a proporre ricorso al fine di fare accertare detta violazione. Ciò posto, il Tribunale ritiene che sia giusto ed equo, per quanto riguarda le cause T‑62/06, T‑62/06 RENV I e T‑62/06 RENV II, condannare l’Eurallumina a sopportare le proprie spese, nonché tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione e condannare quest’ultima a sopportare un quarto delle proprie spese. Per quanto riguarda le cause C‑89/08 P e C‑272/12 P, nei limiti in cui in ognuna di esse la Commissione si vedeva contrapposta a cinque parti, occorre, in applicazione del criterio di ripartizione adottato nelle cause T‑62/06, T‑62/06 RENV I e T‑62/06 RENV II, condannare l’Eurallumina a sopportare le proprie spese nonché tre ventesimi, ossia un quinto dei tre quarti, delle spese sostenute dalla Commissione e condannare quest’ultima a sopportare un quinto delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

dichiara e statuisce:

 

1)

I ricorsi sono respinti.

 

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese nelle cause T‑60/06, T‑60/06 RENV I e T‑60/06 RENV II e a sopportare le proprie spese, nonché un quinto delle spese sostenute dalla Commissione europea nelle cause C‑89/08 P e C‑272/12 P.

 

3)

L’Eurallumina SpA è condannata a sopportare le proprie spese, nonché tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause T‑62/06, T‑62/06 RENV I e T‑62/06 RENV II e tre ventesimi delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause C‑89/08 P e C‑272/12 P.

 

4)

La Commissione è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese nelle cause T‑62/06, T‑62/06 RENV I e T‑62/06 RENV II, nonché un quinto delle proprie spese nelle cause C‑89/08 P e C‑272/12 P.

 

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 aprile 2016.

Firme

Indice

 

Fatti

 

L’esenzione controversa

 

Procedimento amministrativo

 

Decisione allumina I

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

In diritto

 

Sulla ricevibilità

 

Nel merito

 

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dei principi della certezza del diritto, della presunzione di validità e dell’efficacia pratica degli atti delle istituzioni nonché del principio lex specialis derogat legi generali, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II

 

– Sulla violazione dei principi della certezza del diritto, della presunzione di legittimità e dell’efficacia pratica degli atti delle istituzioni

 

– Sulla violazione del principio lex specialis derogat legi generali

 

Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE e su una motivazione contraddittoria, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II

 

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 1, lettera b), ii), e dell’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 nonché delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II

 

Sul quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 18 della direttiva 2003/96, in combinato disposto con il suo allegato II, nonché della decisione 2001/224, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II

 

Sul terzo motivo, vertente su una violazione delle norme che disciplinano gli aiuti per la tutela dell’ambiente e, in particolare, il paragrafo 82, secondo comma, lettera a), della disciplina comunitaria, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II

 

Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, CE e degli orientamenti, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II

 

Sul sesto motivo, vertente su una violazione dei principi del rispetto del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della presunzione di legittimità, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑60/06 RENV II nonché sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II

 

Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II

 

Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione sancito all’articolo 253 CE e del principio del rispetto del legittimo affidamento, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑62/06 RENV II

 

Sulle spese


( *1 ) Lingue processuali: l’italiano e l’inglese.