SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 aprile 2008 ( *1 )

«Assicurazione per la vecchiaia — Lavoratore cittadino di uno Stato membro — Contributi previdenziali — Periodi diversi — Stati membri diversi — Calcolo dei periodi assicurativi — Domanda di pensione — Residenza in uno Stato terzo»

Nel procedimento C-331/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank te Amsterdam (Paesi Bassi), con decisione 27 luglio 2006, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2006, nella causa

K. D. Chuck

contro

Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e J.-C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 settembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

per il Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,dagli avv.ti E. Pijnacker Hordijk e S.J.H. Evans, advocaten;

per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. Sevenster, in qualità di agente;

per il governo greco, dal sig. K. Georgiadis nonché dalle sig.re Z. Chatzipavlou e O. Patsopoulou, in qualità di agenti;

per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 gennaio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 48 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631 (GU L 100, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Chuck e il Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (consiglio di amministrazione della cassa di previdenza sociale; in prosieguo: l’«SVB»), in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di tener conto dei contributi previdenziali versati dal sig. Chuck in Danimarca, in quanto egli non risiedeva in uno Stato membro al momento in cui aveva inoltrato la sua domanda di pensione.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3

L’art. 2 del regolamento n. 1408/71 definisce il suo campo di applicazione quanto alle persone e così dispone al n. 1:

«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

4

Ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Revoca delle clausole di residenza — Incidenza dell’assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi»:

«1.   Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice.

(…)».

5

Secondo la lettera dell’art. 48 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno»:

«1.   Nonostante l’articolo 46, paragrafo 2, l’istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni per i periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e che vanno presi in considerazione al momento dell’avverarsi del rischio se:

la durata di detti periodi non raggiunge un anno e,

tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di questa legislazione.

2.   L’istituzione competente di ciascuno degli altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b).

3.   Qualora l’applicazione del paragrafo 1 abbia l’effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell’ultimo di detti Stati le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti e presi in considerazione, conformemente all’articolo 45, paragrafi da 1 a 4, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato».

6

Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), all’art. 36, n. 3, così dispone:

«Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato che non è uno Stato membro, è tenuto a presentare la domanda all’istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo».

La normativa nazionale

7

L’art. 6, n. 1, della legge sull’assicurazione contro la vecchiaia (Algemene Ouderdomswet; in prosieguo: l’«AOW») è formulato nel modo seguente:

«Sono assicurati ai sensi delle presenti disposizioni,

a)

i residenti nonché,

b)

i non residenti che sono soggetti all’imposta sul reddito a causa delle prestazioni di lavoro dipendente esercitate nei Paesi Bassi e che non hanno ancora compiuti i 65 anni di età».

8

Secondo la lettera dell’art. 7 dell’AOW:

«Hanno diritto ad una pensione di vecchiaia secondo le disposizioni della presente legge le persone:

a)

che hanno compiuto i 65 anni di età, e

b)

che, in conformità della presente legge, erano assicurate durante il periodo iniziato il giorno in cui hanno compiuto i 15 anni di età e terminato il giorno in cui hanno compiuto i 65 anni di età».

Causa principale e questione pregiudiziale

9

Il sig. Chuck, cittadino britannico, ha lavorato e risieduto nei Paesi Bassi nei periodi compresi tra il 1o settembre 1972 e il 1o aprile 1975 e tra il 1o gennaio 1976 e il 31 dicembre 1977. Durante i nove mesi intercorsi tra questi due periodi, egli ha lavorato in Danimarca, dove ha versato i contributi previdenziali. Dal 1o gennaio 1978 egli risiede negli Stati Uniti. Al momento in cui ha compiuto i 65 anni di età, egli ha inoltrato una domanda di pensione di vecchiaia presso l’SVB.

10

L’SVB ha accordato al sig. Chuck una pensione di vecchiaia con un’integrazione a partire dal dicembre 2000, ridotta del 90% per i 45 anni in cui non era stato assicurato. Per il calcolo dell’importo di questa pensione l’SVB non ha tenuto conto dei periodi assicurativi compiuti in Danimarca, in quanto il sig. Chuck non risiedeva più nel territorio di uno Stato membro e, secondo l’SVB, non poteva invocare il beneficio di cui all’art. 48 del regolamento n. 1408/71.

11

Il sig. Chuck ha proposto un reclamo contro tale decisione presso l’SVB, che l’ha respinto con decisione 2 gennaio 2002. Il sig. Chuck ha allora proposto un ricorso dinanzi al Rechtbank te Amsterdam.

12

Egli sostiene che, conformemente all’art. 48 del regolamento n. 1408/71, i periodi in cui era stato assicurato in Danimarca avrebbero dovuto essere considerati per il calcolo dei periodi assicurativi. La circostanza che egli non risiedesse nel territorio di uno Stato membro al momento della sua domanda non dovrebbe ostare all’applicazione del detto art. 48.

13

Il 27 luglio 2006 il Rechtbank te Amsterdam ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Nel caso in cui un lavoratore risieda al di fuori della Comunità nel momento in cui compie l’età che dà diritto ad un trattamento pensionistico, se l’art. 48 del regolamento [n. 1408/71] debba essere applicato così come lo sarebbe nell’ipotesi in cui il lavoratore interessato risiedesse nel territorio della Comunità».

Sulla questione pregiudiziale

14

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 48, n. 2, del regolamento n. 1408/71 imponga all’ente competente dell’ultimo Stato membro in cui ha risieduto un lavoratore cittadino di uno Stato membro di prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia di tale lavoratore, residente al momento della domanda di liquidazione di tale pensione in uno Stato terzo, i periodi in cui egli ha lavorato in un altro Stato membro alle stesse condizioni che si applicherebbero se tale lavoratore continuasse a risiedere nel territorio della Comunità.

Osservazioni presentate alla Corte

15

L’SVB afferma che il regolamento n. 1408/71 garantisce diritti e benefici esclusivamente ai lavoratori che circolano all’interno della Comunità e che non si può dedurre dalla giurisprudenza della Corte che chiunque rientri nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento possa automaticamente ricavarne diritti.

16

Tale ente aggiunge di dover applicare le disposizioni dell’art. 48 del detto regolamento nel caso di domanda di pensione da parte di una persona che risieda al di fuori della Comunità solo se le prestazioni da cumulare sono esportabili sulla base dell’art. 10 del medesimo regolamento. Orbene, quest’ultimo articolo garantirebbe la possibilità di esportare una pensione solo in un altro Stato membro. Ciò implicherebbe che le autorità danesi non sarebbero obbligate a esportare una pensione verso uno Stato terzo per cui sarebbe illogico che il summenzionato art. 48 del regolamento obblighi le autorità olandesi a prendere in considerazione i contributi versati dal sig. Chuck in Danimarca.

17

D’altra parte l’SVB afferma che, poiché il diritto comunitario non prevede l’esportazione di tali prestazioni, è a fortiori impossibile dedurne il diritto di esportare il cumulo dei periodi per cui sono stati versati contributi sulla base dell’art. 48, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Tale conclusione sarebbe confermata dall’art. 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

18

A favore di una soluzione affermativa della questione proposta, il governo olandese afferma che, per incoraggiare la libertà di circolazione dei lavoratori, l’art. 42 CE prevede un sistema che ne garantisce i diritti in materia di previdenza sociale. A tal fine, il detto articolo prevede, da un lato, il cumulo di tutti i periodi assicurativi per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni al di fuori del territorio nazionale di ogni Stato membro e, dall’altro lato, un obbligo di erogare prestazioni in tutto il territorio della Comunità. Inoltre l’art. 36, n. 3, del regolamento di applicazione prevederebbe la procedura di domanda di pensione di vecchiaia per coloro che non risiedono in uno degli Stati membri.

19

A favore di una soluzione negativa di tale questione, il governo olandese sostiene che il regolamento n. 1408/71 è concepito per facilitare la libertà di circolazione dei lavoratori e delle loro famiglie all’interno della Comunità, opinione confermata anche dalla lettera dell’art. 42 CE che prevede che il Consiglio dell’Unione europea adotti le misure necessarie per assicurare il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nel territorio degli Stati membri.

20

Infine il governo olandese sottolinea che, pur se la prestazione di vecchiaia dovesse essere calcolata in base all’art. 48, n. 2, del regolamento n. 1408/71, questo non significherebbe che essa sia esportabile in uno Stato terzo per essere ivi versata. Tale questione non sarebbe disciplinata dal regolamento n. 1408/71 e resterebbe esclusivamente soggetta alla normativa nazionale.

21

La Commissione delle Comunità europee propone di risolvere la questione dichiarando che, se un lavoratore risiede al di fuori della Comunità al momento in cui raggiunge l’età della pensione, l’art. 48 del regolamento n. 1408/71 deve essere applicato così come lo sarebbe nell’ipotesi in cui il lavoratore risiedesse nel territorio della Comunità. A suo parere, il fatto che il luogo di residenza si trovi nel territorio della Comunità o al di fuori di esso non ha alcuna incidenza sull’applicazione di tale disposizione.

22

A tale riguardo essa afferma che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il regolamento n. 1408/71 ha l’unico obiettivo di assicurare un coordinamento tra i sistemi nazionali. Esso lascerebbe quindi sussistere sistemi nazionali distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti dei diversi enti nazionali.

23

Inoltre, il criterio decisivo per l’applicazione di tali norme sarebbe il rapporto tra un lavoratore e il sistema previdenziale di un determinato Stato membro presso il quale egli è stato assicurato per un dato periodo, senza tener conto del luogo in cui svolge la sua attività lavorativa.

24

La Commissione ne deduce che seguire il ragionamento dell’SVB priverebbe il principio del cumulo enunciato dal regolamento n. 1408/71 di gran parte dei suoi effetti. Cionondimeno, nessuna disposizione di diritto comunitario imporrebbe che le prestazioni previdenziali siano effettivamente pagate in Stati terzi. Le modalità di pagamento di tali prestazioni restano disciplinate dal diritto nazionale.

25

I governi greco e italiano condividono sostanzialmente la tesi della Commissione. Il primo di tali governi sottolinea altresì l’importanza dell’art. 36 del regolamento di applicazione che disciplina la situazione di un richiedente non residente nel territorio della Comunità al momento di una domanda di prestazioni.

Risposta della Corte

26

Occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che l’art. 51 del Trattato CEE (divenuto art. 51 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE) lascia sussistere diversità tra i regimi previdenziali degli Stati membri e, di conseguenza, tra i diritti dei lavoratori ivi occupati (sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, Racc. pag. I-323, punto 12).

27

Il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti ed ha come solo scopo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi (sentenza 5 luglio 1988, causa 21/87, Borowitz, Racc. pag. 3715, punto 23). Esso lascia sussistere regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti rispetto ai quali il destinatario della prestazione possiede diritti diretti a norma o del solo diritto nazionale, o del diritto nazionale integrato, se del caso, dal diritto comunitario (sentenza 6 marzo 1979, Rossi, causa 100/78, Racc. pag. 831, punto 13).

28

La Corte ha altresì dichiarato che i regolamenti emanati per l’applicazione dell’art. 51 del Trattato vanno interpretati alla luce dell’obiettivo perseguito da questo articolo, consistente nell’istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori all’interno della Comunità (v. sentenze 12 ottobre 1978, causa 10/78, Belbouab, Racc. pag. 1915, punto 5, e 14 novembre 1990, causa C-105/89, Buhari Haji, Racc. pag. I-4211, punto 20).

29

È pacifico che il regolamento n. 1408/71 non riguarda espressamente la situazione di cui alla causa principale per quanto concerne l’incidenza del luogo di residenza dell’assicurato al momento della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia sul calcolo dei suoi diritti a pensione per i periodi in cui ha lavorato in diversi Stati membri.

30

Infatti, l’art. 2 di tale regolamento richiede, per la sua applicazione, esclusivamente che si verifichino due condizioni, cioè che il lavoratore sia cittadino di uno degli Stati membri (o benefici dello status di apolide o di profugo residente nel territorio di uno degli Stati membri) e che sia o sia stato assoggettato alla normativa di uno o più Stati membri.

31

Per quanto riguarda l’art. 10 del medesimo regolamento, esso vieta le clausole di residenza esclusivamente tra gli Stati membri.

32

Tuttavia, come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, il regolamento n. 1408/71 mira a realizzare l’obiettivo stabilito dall’art. 51 del Trattato attraverso la prevenzione di possibili effetti negativi che l’esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori potrebbe avere sul godimento, da parte dei lavoratori e delle loro famiglie, delle prestazioni previdenziali, in particolare per quanto riguarda la carriera dei lavoratori migranti che hanno versato contributi a vari sistemi di previdenza sociale e quindi a offrire loro la certezza giuridica che manterranno i diritti a pensione derivanti dai loro contributi a sistemi previdenziali in modo analogo ad un lavoratore che non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione all’interno della Comunità.

33

Disciplinando il cumulo di periodi assicurativi di meno di un anno compiuti sotto la normativa di un determinato Stato membro con periodi assicurativi compiuti in altri Stati membri, l’art. 48 di tale regolamento contribuisce a garantire al lavoratore la libertà di circolazione tra gli Stati membri.

34

Inoltre, occorre constatare che il detto art. 48, che peraltro non subordina la sua applicazione alla condizione del luogo di residenza del lavoratore al momento della sua domanda di pensione di vecchiaia, non può essere interpretato nel senso che il mero trasferimento da parte dell’interessato della sua residenza in uno Stato terzo sarebbe idoneo a rimettere in discussione il diritto di quest’ultimo a ricevere una pensione di vecchiaia calcolata in conformità delle regole enunciate in tale articolo.

35

Inoltre, dalla lettura dell’art. 36, n. 3, del regolamento di applicazione risulta, da un lato, che una domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata da un non residente in uno Stato membro e che, dall’altro, essa deve essere indirizzata all’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. Il legislatore comunitario ha quindi effettivamente previsto una situazione come quella del sig. Chuck in quanto residente di uno Stato terzo ed ex lavoratore che ha versato contributi in vari Stati membri.

36

Da quanto precede risulta che ad un lavoratore che si trovi in una situazione come quella del sig. Chuck deve essere applicato il principio del cumulo dei periodi lavorativi compiuti negli Stati membri come definito dall’art. 48, n. 2, del regolamento n. 1408/71 ai fini del calcolo della sua pensione di vecchiaia.

37

D’altra parte, occorre rilevare che l’ultimo Stato membro interessato non è assoggettato all’obbligo di versare tale pensione nel territorio di uno Stato terzo.

38

Infatti, va sottolineato, come ha fatto l’avvocato generale, che, anche se l’art. 10 del regolamento n. 1408/71 prevede un diritto esigibile al versamento di una pensione in un qualsiasi Stato membro, né il detto regolamento né alcuna altra disposizione di diritto comunitario obbligano gli Stati membri a versare pensioni in Stati terzi. Ne consegue che le modalità pratiche in base alle quali si effettua il pagamento di tale pensione di vecchiaia rimangono assoggettate alle disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro dell’istituzione debitrice di tale pensione.

39

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 48, n. 2, del regolamento n. 1408/71 impone all’istituzione competente dell’ultimo Stato membro in cui ha risieduto un lavoratore cittadino di uno Stato membro di prendere in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia di tale lavoratore, residente al momento della domanda di liquidazione di tale pensione in uno Stato terzo, i periodi lavorativi compiuti in un altro Stato membro alle stesse condizioni che sarebbero applicabili se tale lavoratore continuasse a risiedere nel territorio della Comunità europea.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’art. 48, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631, impone all’istituzione competente dell’ultimo Stato membro in cui ha risieduto un lavoratore cittadino di uno Stato membro di prendere in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia di tale lavoratore, residente al momento della domanda di liquidazione di tale pensione in uno Stato terzo, i periodi lavorativi compiuti in un altro Stato membro alle stesse condizioni che sarebbero applicabili se tale lavoratore continuasse a risiedere nel territorio della Comunità europea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.