SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

26 giugno 2008 ( *1 )

«Direttiva 91/439/CEE — Reciproco riconoscimento delle patenti di guida — Revoca della patente in uno Stato membro per uso di stupefacenti o di alcol — Nuova patente rilasciata in un altro Stato membro — Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro — Residenza non conforme alla direttiva 91/439/CEE»

Nei procedimenti riuniti C-329/06 e C-343/06,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) (C-329/06) e dal Verwaltungsgericht Chemnitz (Germania) (C-343/06) con decisioni 27 giugno e 3 agosto 2006, pervenute in cancelleria rispettivamente il 28 luglio e l’8 agosto 2006, nelle cause

Arthur Wiedemann (C-329/06)

contro

Land Baden-Württemberg,

e

Peter Funk (C-343/06)

contro

Stadt Chemnitz,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 settembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Wiedemann, dall’avv. G. Stöger, Rechtsanwalt;

per il sig. Funk, dall’avv. A.M. Kohn, Rechtsanwalt;

per il Land Baden-Württemberg, dal sig. F. Laux, in qualità di agente;

per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;

per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M. Ribes, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 febbraio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/439»).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono, da una parte, il sig. Wiedemann al Land Baden-Württemberg (procedimento C-329/06) e, dall’altra, il sig. Funk alla Stadt Chemnitz (procedimento C-343/06) riguardo al rifiuto, da parte della Repubblica federale di Germania, di riconoscere la patente di guida che i sigg. Wiedemann e Funk hanno ottenuto nella Repubblica ceca successivamente alla revoca amministrativa della loro patente di guida tedesca a causa, rispettivamente, di consumo di droga e di consumo di alcol.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3

Ai termini del primo ‘considerando’ della direttiva 91/439, che ha abrogato la prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), a partire dal 1o luglio 1996:

«(…) ai fini della politica comune dei trasporti e nell’intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione».

4

Il quarto ‘considerando’ di questa direttiva così recita:

«(…) per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida».

5

L’ultimo ‘considerando’ della direttiva 91/439 precisa che:

«(…) per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio».

6

L’art. 1 di detta direttiva dispone:

«1.   Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell’allegato I o I bis. (…)

2.   Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

3.   Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».

7

Ai termini dell’art. 7, n. 1, della direttiva 91/439 il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

«a)

al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b)

alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida».

8

Conformemente al punto 14 dell’allegato III di questa direttiva, intitolato «Norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore», il consumo di alcol costituisce un pericolo rilevante per la sicurezza della circolazione e, tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico. Il punto 14.1, primo comma, di questo allegato recita «[l]a patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall’[alcol] o che non possa dissociare la guida dal consumo di [alcol]». Dal secondo comma del detto punto 14.1 risulta che «[l]a patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall’[alcol], al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare».

9

Il punto 15 del medesimo allegato dispone che «[l]a patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta». Il punto 15.1 di questo allegato prevede che «[l]a patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un’influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull’idoneità alla guida».

10

Dal punto 5 di questo medesimo allegato risulta che gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, un esame medico rispondente a norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

11

Ai termini dell’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439:

«Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro».

12

L’art. 8 della stessa direttiva prevede:

«(…)

2.   Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

(…)

4.   Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2 la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

(…)».

13

L’art. 9, primo comma, di detta direttiva precisa che per «residenza normale» si deve intendere «il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita».

14

L’art. 12, n. 3, della direttiva 91/439 stabilisce che:

«Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’applicazione della presente direttiva e si scambiano, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato».

La normativa nazionale

La normativa relativa al riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri

15

L’art. 28, nn. 1, 4 e 5, del regolamento 18 agosto 1998 sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale (regolamento relativo alla patente) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnisverordnung)] (BGBl. I 1998, pag. 2214; in prosieguo: la «FeV») dispone:

«(1)   I titolari di una patente di guida valida [dell’Unione europea] o [dello Spazio economico europeo; (in prosieguo: il «SEE»)] aventi la loro residenza normale ai sensi dell’art. 7, nn. 1 o 2, in Germania sono autorizzati — fatte salve le restrizioni di cui ai nn. 2-4 — a guidare veicoli in Germania nell’ambito dei diritti ad essi riconosciuti. Le condizioni cui sono subordinate le patenti di guida straniere devono essere rispettate anche in Germania. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle dette patenti salvo disposizioni contrarie.

(…)

(4)   L’autorizzazione di cui al n. 1 non si applica ai titolari di una patente di guida [dell’Unione o del] SEE,

(…)

3.

la cui patente di guida è stato oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice o di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa, ai quali sia stato negato il rilascio della patente di guida con una decisione definitiva o ai quali la patente di guida non sia stata revocata soltanto perché nel frattempo gli stessi vi hanno rinunciato,

(…)

(5)   Il diritto di fare uso nel territorio nazionale di una patente di guida [dell’Unione o del] SEE successivamente all’adozione di uno dei provvedimenti menzionati nel n. 4, punti 3 e 4, viene concesso, su domanda dell’interessato, se i motivi della revoca o del divieto temporaneo sono venuti meno (…)».

La normativa relativa alla revoca della patente di guida

16

Secondo l’art. 69 del codice penale (Strafgesetzbuch), il giudice penale ordina la revoca della patente qualora risulti dai fatti di causa che la persona perseguita è inidonea alla guida di veicoli. Conformemente all’art. 69 bis del medesimo codice, tale revoca è accompagnata da un divieto di chiedere una nuova patente per un periodo (periodo di esclusione) che può variare da sei mesi a cinque anni e che, in taluni casi, può essere pronunciato a vita.

17

In virtù dell’art. 46 della FeV, disposizione che attua l’art. 3 della legge sulla circolazione stradale (Straβenverkehrsgesetz), l’autorità competente per il rilascio delle patenti deve revocare il diritto di guidare qualora il titolare di una patente si riveli inidoneo alla guida di veicoli. Conformemente al n. 5 del detto art. 46, il diritto di guidare si estingue a causa della revoca della patente di guida. Nel caso in cui tale patente sia stata rilasciata all’estero, il ritiro della medesima comporta l’estinzione del diritto di guidare veicoli nel territorio nazionale.

La normativa relativa all’idoneità alla guida

18

L’art. 11 della FeV, intitolato «Idoneità», precisa:

«(1)   I richiedenti una patente di guida devono presentare i necessari requisiti fisici e psicologici. Tali condizioni non sono soddisfatte, tra l’altro, quando è presente una delle malattie o deficienze di cui all’allegato 4 o 5, che esclude l’idoneità [alla guida di autoveicoli] o l’idoneità parziale [alla medesima].(…)

(2)   Se sono noti fatti che suscitano preoccupazioni relative allo stato di salute fisica o mentale del richiedente la patente di guida, l’autorità competente per il rilascio delle patenti di guida può, al fine di predisporre decisioni sul rilascio o il rinnovo del permesso di guida o sull’imposizione di limitazioni o condizioni, disporre che il candidato produca una perizia medica. (…)

(3)   La presentazione di una perizia effettuata da un centro ufficialmente riconosciuto in materia di idoneità alla guida (perizia medico-psicologica) può essere richiesta per chiarire dubbi in merito all’idoneità alla guida ai fini di cui al n. 2 [in particolare]

(…)

4.

in caso di infrazioni gravi o ripetute al codice stradale o di reati aventi un rapporto con la circolazione stradale o con l’idoneità a guidare (…)

o

5.

al momento della riassegnazione della patente di guida,

(…)

b)

quando la revoca della patente di guida si basa su uno dei motivi indicati al punto 4.

(…)

(8)   Se la persona interessata si rifiuta di lasciarsi esaminare o non fornisce entro i termini all’autorità competente in materia di patenti la perizia di cui essa ha chiesto la produzione, l’autorità competente può concludere nella sua decisione per l’inidoneità della persona interessata (…)».

19

L’art. 13 della FeV, intitolato «Idoneità in caso di problemi di alcol», abilita le autorità competenti a ordinare, in talune circostanze, la presentazione di una perizia medico-psicologica per predisporre decisioni relative al rilascio o al rinnovo di una patente di guida, oppure all’imposizione di restrizioni o di condizioni per quanto riguarda il diritto alla guida. Ciò avviene particolarmente quando, secondo il parere medico o a causa di talune circostanze, vi siano indizi di un consumo abusivo di alcol o quando le infrazioni in materia di circolazione stradale siano state commesse più volte sotto l’influsso dell’alcol.

20

L’art. 14 della FeV, intitolato «Idoneità in caso di problemi di stupefacenti», è formulato come segue:

«1.   Al fine di predisporre decisioni relative al rilascio o al rinnovo della patente, o all’imposizione di restrizioni o di condizioni, le autorità competenti ordinano che venga presentata una perizia medica (art. 11, n. 2, terza frase) quando talune circostanze permettano di ritenere

1.

che vi sia una dipendenza da stupefacenti ai sensi della legge sugli stupefacenti [Gesetz über den Verkehr mit Batäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz)] nella versione pubblicata il 1o marzo 1994 (BGBl. [1994] I, pag. 358), modificata (…) dall’art. 4 della legge 26 gennaio 1998 (BGBl. [1998] I, pag. 160), nella versione applicabile, o da un’altra sostanza avente un effetto psicoattivo,

2.

che vi sia un consumo di stupefacenti ai sensi della legge sugli stupefacenti (…)

(…)

(2)   Va ordinata la presentazione di una perizia medico-psicologica ai fini del n. 1 quando

1.

la patente è stata revocata per uno dei motivi di cui al n. 1, o

2.

occorre verificare se la persona interessata sia ancora in stato di dipendenza da stupefacenti o, senza esserne dipendente, continui ad assumere le sostanze menzionate al n. 1».

21

L’art. 20, n. 1, della FeV prevede che in caso di rilascio di una nuova patente dopo una revoca si applicchino le disposizioni relative al primo rilascio di una patente. Sebbene, secondo il n. 2 di questo articolo, l’autorità competente possa rinunciare a far sostenere nuovamente gli esami legati al rilascio della patente qualora non vi sia alcun indizio che il richiedente non sia più in possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie a tale scopo, il n. 3 del medesimo articolo prevede che tale decisione non incida sull’obbligo di presentare una perizia medico-psicologica prevista all’art. 11, n. 3, primo comma, punto 5, della FeV.

Cause principali e questioni pregiudiziali

Procedimento C-329/06

22

Il sig. Wiedemann, cittadino tedesco, risiede in Germania dal 30 giugno 1995, abitando inizialmente a Bad Waldsee, poi a Wangen in Allgäu.

23

Il 29 aprile 2002 il Landratsamt Ravensburg (servizi amministrativi della circoscrizione di Ravensburg) gli ha rilasciato una patente di guida di categoria B con un periodo di prova di due anni. Il 2 settembre 2003 al sig. Wiedemann, in seguito ad un’infrazione in materia di circolazione stradale, è stato imposto di partecipare ad un seminario di formazione. Il 20 marzo 2004 in seguito ad un controllo delle urine effettuato su quest’ultimo si sono riscontrate tracce di consumo di eroina e di cannabis. In tale occasione, egli ha riconosciuto di fare un uso regolare di cannabis.

24

Con decisione 14 aprile 2004 il Landratsamt di Ravensburg ha revocato la patente di guida del sig. Wiedemann motivando tale provvedimento con l’inidoneità alla guida di autoveicoli a causa del consumo di stupefacenti.

25

L’opposizione proposta dall’interessato contro tale decisione è stata respinta dal Regierungspräsidium Tübingen (governo della Regione di Tübingen) con decisione 16 agosto 2004, diventata definitiva il 20 settembre 2004.

26

Il 19 settembre 2004, di domenica, l’amministrazione competente per il rilascio della patente di guida della città di Karlovice (Repubblica ceca) ha adottato una decisione che riconosce al sig. Wiedemann il diritto di guidare. Una patente di guida ceca di categoria B gli è stata rilasciata il 1o ottobre 2004 contenente la menzione «Bad Waldsee, Germania» per quanto riguarda il luogo di residenza del titolare.

27

Munito di tale patente, il sig. Wiedemann ha circolato in Germania causando un incidente l’11 ottobre 2004. Il 16 ottobre 2004 la detta patente è stata sequestrata dalla direzione della polizia di Ravensburg.

28

Con decisione del Landratsamt Ravensburg 27 ottobre 2004 il sig. Wiedemann è decaduto dal diritto di guidare autoveicoli in Germania risultante dalla sua patente di guida ceca, in quanto, in applicazione del diritto tedesco, egli non aveva ancora dimostrato la sua idoneità a guidare autoveicoli. Tale patente gli è stata restituita dopo aver apposto l’annotazione «Questa patente di guida non è valida per la guida di autoveicoli in Germania».

29

Per il tramite delle autorità tedesche veniva comunicato al Ministero dei Trasporti ceco che le autorità ceche avevano rilasciato una patente di guida senza tener conto del fatto che il sig. Wiedemann aveva la sua residenza principale in Germania né della revoca precedente della patente tedesca dell’interessato per inidoneità alla guida per consumo di stupefacenti, peraltro persistente.

30

Con lettere 18 aprile 2005 e 10 gennaio 2006 il Ministero dei Trasporti ceco ha annunciato che sarebbe stata effettuata una verifica delle decisioni delle autorità competenti ceche.

31

Poiché il procedimento di opposizione avverso la decisione 27 ottobre 2004 è rimasto infruttuoso, il 6 luglio 2005 il sig. Wiedemann ha proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunale amministrativo di Sigmaringen), che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva [91/439] debbano essere interpretati nel senso che la revoca della patente di guida disposta dalle autorità amministrative nello Stato [membro] di residenza per inidoneità alla guida non osta al rilascio di una patente di guida da parte di un altro Stato membro e se lo Stato membro di residenza debba, in sostanza, riconoscere siffatta patente.

2)

Se gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l’allegato III e l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva [91/439] vadano interpretati nel senso che non sussiste in capo allo Stato [membro] di residenza alcun obbligo di riconoscere la patente di guida che il titolare ha ottenuto in modo fraudolento, dopo la revoca della patente di guida [in tale] Stato [membro], ingannando volutamente le autorità amministrative dello Stato [membro] di rilascio competenti a rilasciare tale patente e senza dimostrare di avere recuperato l’idoneità alla guida, o grazie alla collusione con funzionari dell’amministrazione dello Stato [membro] di rilascio.

3)

Se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva [91/439] vadano interpretati nel senso che lo Stato [membro] di residenza, dopo la revoca della patente di guida da parte delle sue autorità amministrative, può sospendere provvisoriamente il riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, o vietarne l’utilizzo, per il periodo in cui lo Stato [membro] di rilascio sta valutando se ritirare la patente di guida rilasciata illegittimamente».

32

Il 26 aprile 2007 la Corte ha ricevuto comunicazione di una lettera del 14 marzo 2006 inviata al Ministro dei Trasporti tedesco dal suo omologo ceco, con cui quest’ultimo conferma che la patente di guida ceca del sig. Wiedemann gli era stata rilasciata conformemente alle norme applicabili. Questa lettera e la sua traduzione tedesca sono state fornite alla Corte dal giudice del rinvio. Conformemente all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, tali documenti sono stati trasmessi a tutti gli interessati che hanno depositato osservazioni scritte.

Procedimento C-343/06

33

Con sentenza definitiva dell’Amtsgericht Chemnitz (Pretore di Chemnitz) 25 maggio 2001 il sig. Funk, titolare di una patente di guida di categoria B rilasciata in Germania il 12 luglio 2000, è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Il suo diritto a guidare autoveicoli è stato annullato, la sua patente è stata revocata e gli è stato vietato di ottenere una nuova patente tedesca per un periodo di nove mesi scaduto il 24 febbraio 2002.

34

Nell’ambito delle formalità espletate dal sig. Funk per ottenere una nuova patente, egli si è sottoposto ad una perizia medico-psicologica. La relazione di tale perizia, del 7 febbraio 2002, ha concluso che l’interessato non era idoneo a guidare autoveicoli in quanto vi era un rischio rilevante di ricaduta, poiché la sua personalità non si era evoluta in modo positivo. Tuttavia, dopo aver seguito un corso, il sig. Funk ha ottenuto una nuova patente il 26 marzo 2002.

35

In occasione di un controllo effettuato il 17 giugno 2002 è stato constatato che il sig. Funk era di nuovo sotto l’effetto dell’alcol. Poiché una nuova perizia redatta il 17 giugno 2003 in seguito a detto controllo ha concluso che era prevedibile che l’interessato avrebbe continuato a guidare i veicoli sotto l’effetto dell’alcol, la Stadt Chemnitz, con decisione non contestata del 15 luglio 2003, ha revocato la sua nuova patente.

36

Il sig. Funk ha chiesto una nuova patente il 2 dicembre 2003. Tuttavia, dato che una perizia negativa è stata redatta il 27 febbraio 2004, egli ha ritirato la sua domanda.

37

Dalla decisione di rinvio risulta che il 9 dicembre 2004, quando era iscritto all’ufficio dell’anagrafe di Chemnitz come residente esclusivamente in tale località, circostanza da egli stesso confermata successivamente, il sig. Funk ha ottenuto una patente di categoria B a Teplice (Repubblica ceca).

38

La Stadt Chemnitz, venuta a conoscenza di tale circostanza, il 10 febbraio 2005, ha ordinato al sig. Funk di presentare una perizia attestante la sua idoneità a guidare autoveicoli. Poiché quest’ultimo non si è conformato tale ordine, la Stadt Chemnitz, con decisione 11 maggio 2005, gli ha revocato il diritto di fare uso della sua patente di guida ceca nel territorio tedesco e ha ordinato, a pena di ammenda, la presentazione di tale patente affinché venisse apposto tale divieto. Con decisione 31 maggio 2005 l’ammenda dovuta in caso di mancato rispetto di tale ordine è stata fissata a EUR 500 e al sig. Funk è stata inoltre minacciata la revoca di tale patente.

39

Poiché il procedimento di opposizione contro tali decisioni è stato infruttuoso, il sig. Funk ha presentato ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Chemnitz (Tribunale amministrativo di Chemnitz), che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se uno Stato membro, ai sensi dell’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva [91/439], possa esigere che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro richieda alle autorità [del primo Stato membro] il riconoscimento del diritto di utilizzare la propria abilitazione alla guida all’interno [di tale Stato membro], qualora al titolare della patente UE straniera sia stata in precedenza ritirata o altrimenti annullata all’interno [di questo primo Stato membro], [la] patente di guida [anteriore che quest’ultimo gli aveva rilasciato].

2)

In caso di risposta negativa, [s]e l’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva [91/439] debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, nell’ambito del proprio territorio, può rifiutare il riconoscimento dell’abilitazione alla guida sulla base di una patente ottenuta in un altro Stato membro, nel caso in cui al titolare della patente UE straniera sia stata in precedenza ritirata [la] patente [anteriore rilasciata dal primo Stato membro] dalle autorità amministrative, qualora il diritto del primo Stato membro preveda che nel caso di provvedimenti giuridici amministrativi di ritiro o annullamento della patente non sussista alcun periodo di sospensione per [il rilascio di una nuova patente di guida], e qualora il diritto [a tale rilascio] si configuri soltanto dal momento in cui l’interessato, su ordine delle autorità amministrative, abbia fornito la prova in merito all’idoneità alla guida, come presupposto sostanziale per poter riottenere la patente in questione, nella forma di una valutazione medico-psicologica dettagliatamente disciplinata da norme nazionali.

3)

In caso di risposta negativa, [s]e l’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, nell’ambito del proprio territorio, può rifiutare il riconoscimento dell’abilitazione alla guida sulla base di una patente ottenuta in un altro Stato membro, qualora al titolare della patente UE straniera (…) sia stata in precedenza ritirata o altrimenti annullata [la] patente di guida [anteriore rilasciata dal primo Stato membro] dalle autorità amministrative [nel territorio di tale primo Stato membro] e sulla base di elementi obiettivi (non residenza nello Stato membro che ha rilasciato la patente e tentativo infruttuoso di riottenere la patente all’interno del [primo Stato membro]) si debba ritenere che, ottenendo una patente [dell’Unione] [nell’altro Stato membro], si siano soltanto voluti evitare i rigorosi presupposti sostanziali per riottenere la patente all’interno del [primo Stato membro], in particolare la valutazione medico-psicologica».

40

La lettera del 5 settembre 2005 del Ministero dei Trasporti ceco, in cui viene confermata la validità della patente ceca del sig. Funk, è stata allegata alle osservazioni di quest’ultimo ed è stata inoltre inviata alla Corte il 21 giugno 2007. Conformemente all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, detto documento è stato trasmesso a tutti gli interessati che hanno depositato osservazioni scritte.

Procedimento dinanzi alla Corte

41

Con ordinanza 10 ottobre 2006 il presidente della Corte ha ordinato la riunione delle cause C-329/06 e C-343/06 ai fini della fase scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

42

Con un insieme di quesiti scritti notificati il 1o agosto 2007 la Corte ha chiesto al governo ceco chiarimenti, da una parte, sulla normativa della Repubblica ceca per quanto riguarda la verifica delle condizioni stabilite dall’art. 7, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 91/439 e la possibilità di rilasciare una patente contenente l’annotazione della residenza del titolare situata in un altro Stato membro nonché, dall’altra, sui criteri applicabili per determinare se una persona abbia la sua residenza in tale Stato membro e sull’esistenza di controlli quanto all’effettività di tale residenza.

43

Con fax pervenuto alla cancelleria della Corte il 31 agosto 2007, il governo ceco ha risposto ai detti quesiti facendo presente che la condizione relativa alla residenza normale, come prevista dalla direttiva 91/439, è stata introdotta nell’ordinamento giuridico ceco solo a partire dal 1o luglio 2006. Per il periodo precedente a tale data, la normativa ceca permetteva di rilasciare un’autorizzazione a guidare alle persone che non avevano una residenza permanente o temporanea nel territorio della Repubblica ceca.

Sulle questioni pregiudiziali

44

Le presenti questioni pregiudiziali vertono su due aspetti del reciproco riconoscimento delle patenti di guida che occorre esaminare successivamente, vale a dire, da una parte, la possibilità per uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro e, dall’altra, di sospendere provvisoriamente il diritto di guidare risultante da una tale patente nell’attesa che lo Stato membro del rilascio si pronunci sulla revoca eventuale di tale patente.

Sulla possibilità, per uno Stato membro, di rifiutare il riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro

45

In via preliminare, occorre osservare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’art. 234 CE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Va ricordato, inoltre, che la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto comunitario che possano essere utili al giudice nazionale al fine di dirimere la controversia per cui è stato adito, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte dal detto giudice (sentenze 18 marzo 1993, causa C-280/91, Viessmann, Racc. pag. I-971, punto 17; 11 dicembre 1997, causa C-42/96, Immobiliare SIF, Racc. pag. I-7089, punto 28, e 8 marzo 2007, causa C-45/06, Campina, Racc. pag. I-2089, punti 30 e 31).

46

Nella fattispecie, con riferimento ai fatti che sono all’origine delle cause principali, nonché al tenore delle osservazioni sottoposte alla Corte, l’esame delle questioni proposte deve prendere in considerazione l’art. 7, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 91/439. Per fornire una risposta utile e il più possibile completa alle questioni pregiudiziali, occorre quindi, ove i giudici del rinvio abbiano omesso di farlo, ampliarne la portata.

47

Con le prime due questioni nel procedimento C-329/06 e con la seconda e la terza questione nel procedimento C-343/06, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. a) e b), nonché 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro (lo Stato membro ospitante) si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, una patente di guida successivamente rilasciata da un altro Stato membro (lo Stato membro del rilascio) ad una persona che è stata precedentemente oggetto, nello Stato membro ospitante, di un provvedimento di revoca di una patente anteriore per guida sotto l’effetto di stupefacenti o di alcol, quando tale persona ha ottenuto tale patente al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente, ma in violazione del requisito di residenza o dei requisiti di idoneità che lo Stato membro ospitante impone a tale riguardo allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione.

48

Occorre esaminare tali questioni assieme alla prima questione nella causa C-343/06, che mira, in sostanza, a stabilire se uno Stato membro ospitante possa pretendere dal titolare di una nuova patente di guida rilasciata in un altro Stato membro che, prima di farne uso, egli richieda il riconoscimento del diritto di utilizzare tale patente nello Stato membro ospitante quando la patente di guida di cui egli disponeva in precedenza gli è stata revocata o annullata in quest’ultimo Stato membro.

49

Dal primo ‘considerando’ della direttiva 91/439 emerge che il principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti rilasciate dagli Stati membri, enunciato all’art. 1, n. 2, di questa direttiva, è stato instaurato segnatamente al fine di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto l’esame di guida (sentenza 29 aprile 2004, causa C-476/01, Kapper, Racc. pag. I-5205, punto 71).

50

Secondo una giurisprudenza costante, il detto art. 1, n. 2, prevede il riconoscimento reciproco, senza formalità alcuna, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone agli Stati membri un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (v., in tal senso, sentenze 29 ottobre 1998, causa C-230/97, Awoyemi, Racc. pag. I-6781, punti 41 e 43; 10 luglio 2003, causa C-246/00, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-7485, punti 60 e 61, e Kapper, cit., punto 45; ordinanze 6 aprile 2006, causa C-227/05, Halbritter, punto 25, e 28 settembre 2006, causa C-340/05, Kremer, punto 27).

51

Ne risulta che lo Stato membro ospitante non può imporre alcuna formalità preliminare al riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Imporre al titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro di chiedere il riconoscimento di tale patente in un altro Stato membro è dunque contrario al detto principio di reciproco riconoscimento (v., in tal senso, sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punti 60 e segg.).

52

Spetta allo Stato membro del rilascio verificare se i requisiti minimi imposti dal diritto comunitario, in particolare quelli relativi alla residenza e all’idoneità a guidare, siano soddisfatti e, pertanto, se il rilascio di una patente di guida — eventualmente, di una nuova patente — sia giustificato.

53

Pertanto, quando le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida, conformemente all’art. 1, n. 1, della direttiva 91/439, gli altri Stati membri non possono verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio previsti da tale direttiva (v., in tal senso, ordinanze citate Halbritter, punto 34, e Kremer, punto 27). Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova che il titolare della detta patente soddisfaceva tali condizioni il giorno in cui la patente gli è stata rilasciata (v., in tal senso, sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 75, nonché ordinanza 11 dicembre 2003, causa C-408/02, Da Silva Carvalho, punto 21, nonché sentenza Kapper, cit., punto 46). Il fatto che, in conformità al punto 5 dell’allegato III della detta direttiva, uno Stato membro possa esigere, per qualsiasi rilascio di una patente di guida, un esame medico più severo di quelli menzionati nel detto allegato non pregiudica quindi l’obbligo, per tale Stato membro, di riconoscere le patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri conformemente alla medesima direttiva.

54

Ne consegue, in primo luogo, che uno Stato membro ospitante che assoggetta il rilascio di una patente di guida a requisiti nazionali più severi, in particolare dopo la revoca di una patente precedente, non può rifiutare il riconoscimento di una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro per il solo motivo che il titolare di tale nuova patente l’ha ottenuta in applicazione di una normativa nazionale che non impone gli stessi requisiti di tale Stato membro ospitante.

55

In secondo luogo, il principio del reciproco riconoscimento osta a che uno Stato membro ospitante si rifiuti di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro in quanto, secondo le informazioni provenienti dallo Stato membro ospitante, il titolare di tale patente non soddisfaceva, alla data di rilascio della medesima, le condizioni richieste per ottenerla (v., in tal senso, ordinanza Da Silva Carvalho, cit., punto 22, e sentenza Kapper, cit., punto 47).

56

Infatti, poiché la direttiva 91/439 conferisce allo Stato membro del rilascio una competenza esclusiva per assicurarsi che le patenti di guida da esso predisposte siano rilasciate nel rispetto dei requisiti imposti da tale direttiva, spetta solo a questo Stato membro adottare le misure appropriate per quanto riguarda le patenti di guida per le quali risulti a posteriori che i titolari non soddisfacevano i detti requisiti (v., in tal senso, ordinanza Da Silva Carvalho, cit., punto 23, e sentenza Kapper, cit., punto 48).

57

Qualora uno Stato membro abbia seri motivi per dubitare della regolarità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, esso è tenuto ad informarne quest’ultimo nell’ambito della reciproca assistenza e dello scambio di informazioni istituiti dall’art. 12, n. 3, della direttiva 91/439. Nel caso in cui lo Stato membro del rilascio non dovesse adottare le misure appropriate, lo Stato membro ospitante può avviare nei confronti di quest’ultimo un procedimento in applicazione dell’art. 227 CE, diretto a far constatare dalla Corte un inadempimento agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/439 (v., in tal senso, ordinanza Da Silva Carvalho, cit., punto 23, e sentenza Kapper, cit., punto 48).

58

È vero che per ragioni di sicurezza della circolazione — come emerge dall’ultimo ‘considerando’ della direttiva 91/439 — l’art. 8, nn. 2 e 4, di questa consente agli Stati membri, in talune circostanze, di applicare le loro disposizioni nazionali in materia di restrizione, di sospensione, di revoca e di annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare di una patente avente la sua residenza normale nel loro territorio.

59

Va tuttavia ricordato, da una parte, che questa facoltà, come discende dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, può essere esercitata solo a seguito di un comportamento dell’interessato successivo all’ottenimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (v., in tal senso, ordinanze citate Halbritter, punto 38, e Kremer, punto 35).

60

D’altra parte, il n. 4, primo comma, del detto art. 8, che autorizza uno Stato membro a rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona che nel suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente, costituisce una deroga al principio generale di reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenza Kapper, cit., punti 70 e 72, e ordinanze citate Halbritter, punto 35, e Kremer, punto 28).

61

A tale riguardo, occorre anzitutto sottolineare che, anche se questa disposizione consente, a talune condizioni, ad uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, non ne deriva tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il governo tedesco, che il primo Stato membro possa subordinare ad un’autorizzazione positiva preliminare il diritto di fare uso di una patente rilasciata dal secondo Stato membro (v., in tal senso, ordinanza Kremer, cit., punto 37).

62

Infatti, poiché il rilascio di una patente di guida da parte di uno Stato membro deve avvenire nel rispetto dei requisiti minimi imposti dalla direttiva 91/439, tra cui vi sono quelli previsti dall’allegato III della medesima, relativa all’idoneità a guidare, un’interpretazione dell’art. 8, n. 4, primo comma, di questa direttiva secondo cui, in generale, chiunque sia stato titolare di una patente di guida che è stata revocata o annullata in uno Stato membro può essere obbligato a presentarsi dinanzi alle autorità competenti di tale Stato membro per ottenere l’autorizzazione a fare uso del diritto di guidare risultante dalla patente di guida rilasciata successivamente in un altro Stato membro sarebbe in contrasto con l’obbligo di reciproco riconoscimento senza formalità.

63

Detta disposizione non può essere fatta valere da uno Stato membro per rifiutare di riconoscere indefinitamente ad una persona che è stata oggetto nel suo territorio di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente precedente rilasciata da tale Stato la validità di qualsiasi patente che possa esserle rilasciata in seguito da un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza Kapper, cit., punto 76, nonché ordinanze citate Halbritter, punto 27, e Kremer, punto 29). Infatti, ammettere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni di diritto interno per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente rilasciata da un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, che costituisce la chiave di volta del sistema istituito dalla direttiva 91/439 (sentenza Kapper, cit., punto 77, nonché ordinanze citate Halbritter, punto 28, e Kremer, punto 30).

64

Più in particolare, al punto 38 dell’ordinanza Kremer, cit., la Corte afferma che, quando una persona è stata oggetto, nel territorio di uno Stato membro, di un provvedimento di revoca della patente di guida non accompagnato da un periodo di divieto di chiedere una nuova patente, il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 osta a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente in un altro Stato membro e, pertanto, la validità di tale patente finché il titolare della medesima non abbia soddisfatto i requisiti richiesti in tale primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito a tale revoca, incluso l’esame di idoneità alla guida attestante che i motivi che avevano giustificato la detta revoca non sussistono più.

65

Emerge, al contrario, da quanto precede che le disposizioni degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 non ostano a che uno Stato membro rifiuti ad una persona che è stata oggetto, nel suo territorio, di un provvedimento di revoca della patente accompagnato da un divieto di chiedere una nuova patente per un periodo determinato il riconoscimento di una nuova patente rilasciata da un altro Stato membro durante tale periodo di divieto.

66

Parimenti, sebbene l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 non consenta allo Stato membro di residenza normale di rifiutarsi di riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro solo perché al titolare di tale patente è stata anteriormente revocata una patente precedente nello Stato membro di residenza normale, tale disposizione permette tuttavia a quest’ultimo, come è stato ricordato ai punti 58 e 59 della presente sentenza, fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, di restringere, sospendere, revocare o annullare la nuova patente se il comportamento del suo titolare, successivo al rilascio di questa patente, lo giustifichi secondo il diritto nazionale del detto Stato membro ospitante.

67

Per risolvere le questioni proposte dai giudici del rinvio occorre poi interrogarsi, in particolare, sull’applicazione del principio di reciproco riconoscimento, come è stato ricordato supra, ove sia dimostrato che la nuova patente è stata rilasciata in violazione del requisito di residenza imposto dalla direttiva 91/439.

68

A tal riguardo, emerge dal quarto ‘considerando’ di questa direttiva che tra le condizioni introdotte per garantire la sicurezza della circolazione figurano quelle elencate all’art. 7, n. 1, lett. a) e b), della detta direttiva, che subordina il rilascio di una patente di guida a requisiti relativi, rispettivamente, all’idoneità alla guida e alla residenza.

69

Come rilevato dalla Commissione delle Comunità europee nelle sue osservazioni, il requisito di residenza contribuisce, in particolare, a combattere il «turismo delle patenti di guida» in mancanza di un’armonizzazione completa delle normative degli Stati membri relative al rilascio delle patenti di guida. Peraltro, come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, tale requisito è indispensabile al controllo del rispetto del requisito dell’idoneità alla guida.

70

Infatti, l’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, che dispone che si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro, sancisce l’unicità della patente di guida. In quanto requisito preliminare che consente la verifica del rispetto, in capo ad un candidato, degli altri requisiti imposti da tale direttiva, il requisito di residenza, che determina lo Stato membro del rilascio, riveste, di conseguenza, un’importanza particolare rispetto agli altri requisiti imposti dalla detta direttiva.

71

Pertanto, la sicurezza della circolazione potrebbe essere compromessa qualora il detto requisito di residenza non venisse rispettato per quanto riguarda una persona che è stata oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare ai sensi dell’art. 8, n. 4, della direttiva 91/439.

72

Ne consegue che, nel caso in cui è possibile dimostrare, non in funzione di informazioni provenienti dallo Stato membro ospitante, ma sulla base delle annotazioni figuranti sulla patente di guida stessa o di altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il requisito di residenza imposto all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439 non era soddisfatto al momento del rilascio di tale patente, lo Stato membro ospitante, nel cui territorio il titolare della detta patente è stato oggetto di un provvedimento di revoca di una patente di guida precedente, può rifiutarsi di riconoscere il diritto di guidare risultante dalla patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto di richiedere una nuova patente.

73

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono occorre risolvere le questioni sottoposte affermando che gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, in circostanze come quelle delle cause principali, neghi il riconoscimento, nel suo territorio, del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente imposto alla persona interessata e, pertanto, della validità di tale patente finché il titolare della medesima non ha soddisfatto i requisiti posti in questo primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente precedente, incluso l’esame di idoneità alla guida attestante che i motivi che avevano giustificato la detta revoca non esistono più. Nelle stesse circostanze, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro neghi il riconoscimento, nel suo territorio, del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da uno Stato membro ove sia dimostrato, in base alle annotazioni figuranti sulla medesima o ad altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza normale nel territorio dello Stato membro del rilascio.

Sulla possibilità di una sospensione provvisoria del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro

74

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio nella causa C-329/06 chiede, in sostanza, se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro, in seguito alla revoca di una patente di guida da parte delle sue autorità amministrative, possa sospendere provvisoriamente, nell’interesse della sicurezza della circolazione, il diritto di guidare risultante da una patente rilasciata successivamente da un altro Stato membro quando quest’ultimo ha comunicato la sua intenzione di procedere ad un esame delle modalità di rilascio di tale nuova patente da cui potrebbe risultare la revoca della medesima.

Sulla rilevanza della questione

75

Nelle sue osservazioni scritte relative alla causa C-329/06, il governo tedesco sostiene che, in seguito alla posizione espressa dalla Repubblica ceca nella sua lettera del 14 marzo 2006, indicata al punto 32 della presente sentenza, secondo cui tale Stato membro non avrebbe proceduto alla revoca della patente del sig. Wiedemann, la presente questione pregiudiziale non è più rilevante.

76

Si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento in forza dell’art. 234 CE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38; 18 dicembre 2007, causa C-341/05, Laval un Partneri, Racc. pag. I-11767, punto 45, e 14 febbraio 2008, causa C-450/06, Varec, Racc. pag. I-581, punto 23).

77

Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni alle quali è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (sentenza Varec, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica (v. in tal senso, in particolare, sentenze citate PreussenElektra, punto 39, e Laval un Partneri, punto 46).

78

Nella fattispecie, il governo tedesco non contesta la competenza della Corte al momento dell’avvio del procedimento pregiudiziale. Esso si limita, infatti, a sottolineare che la presente questione è divenuta irrilevante in seguito alla lettera del Ministro dei Trasporti ceco del 14 marzo 2006, con la quale quest’ultimo comunica il rifiuto definitivo delle autorità ceche di avviare una procedura di revoca della patente di guida ceca in questione nella causa principale.

79

Tuttavia, spetta al giudice nazionale, e non alla Corte, valutare la portata di tale lettera per determinare se essa contenga un tale rifiuto. Ad ogni modo, spetta solo a questo giudice stabilire se, con riferimento agli avvenimenti di cui è stato informato successivamente alla decisione di rinvio, la soluzione di tale questione pregiudiziale sia divenuta senza interesse per la soluzione della controversia sottopostagli.

80

Ne consegue che non occorre risolvere la presente questione pregiudiziale.

Nel merito

81

Occorre innanzitutto rilevare che, quando uno Stato membro è tenuto, sulla base della direttiva 91/439, a riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, l’effetto utile del reciproco riconoscimento delle patenti di guida sarebbe compromesso se fosse possibile per il primo Stato membro decidere la sospensione del diritto di guidare risultante da tale patente mentre il secondo Stato membro ne verifica le modalità di rilascio.

82

Infatti, in un caso del genere, anche se tale verifica può sfociare in una revoca della patente interessata, la sospensione provvisoria del diritto di guidare derivante da tale patente sarebbe fondata su una presunzione di illegalità della medesima che non è conciliabile con la giurisprudenza della Corte ricordata al punto 53 della presente sentenza, secondo cui il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato da tutti gli altri Stati membri come prova che il titolare della detta patente soddisfaceva le condizioni previste dalla direttiva 91/439 il giorno in cui la patente gli è stata rilasciata.

83

Lo Stato membro che, dopo aver adottato un provvedimento di revoca della patente di guida nei confronti di una persona, è tenuto, in applicazione delle disposizioni di tale direttiva, a riconoscere la patente rilasciata successivamente a questa persona da parte di un altro Stato membro non può quindi sospendere il diritto di guidare risultante da questa nuova patente.

84

Tuttavia, quando, conformemente alla seconda parte della soluzione contenuta al punto 73 della presente sentenza, uno Stato membro eccezionalmente ha il diritto di rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, tale primo Stato membro a maggior ragione può sospendere il diritto di guidare del titolare di tale patente mentre il secondo Stato membro procede alla verifica delle modalità di rilascio della medesima, in particolare per quanto riguarda il rispetto del requisito di residenza imposto all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439, da cui potrebbe eventualmente risultare la revoca della detta patente.

85

Peraltro, come è stato rilevato al punto 66 della presente sentenza, va ricordato che uno Stato membro può applicare, in virtù dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, le sue disposizioni nazionali relative alla restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare al titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro a causa del comportamento dell’interessato, successivo al rilascio di tale patente.

86

Alla luce delle considerazioni che precedono occorre risolvere la terza questione proposta nella causa C-329/06 nel senso che gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 ostano a che uno Stato membro, che, conformemente a questa direttiva, è tenuto a riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, sospenda provvisoriamente tale diritto quando quest’ultimo Stato membro verifica le modalità di rilascio di tale patente. Invece, nel medesimo contesto, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro decida la sospensione del detto diritto ove risulti dalle annotazioni sulla detta patente o da altre informazioni incontestabili provenienti da quest’altro Stato membro che il requisito di residenza imposto dall’art. 7, n. 1, lett. b), della detta direttiva non era soddisfatto al momento del rilascio della patente medesima.

Sulle spese

87

Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, no1882, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, in circostanze come quelle delle cause principali, neghi il riconoscimento, nel suo territorio, del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente imposto alla persona interessata e, pertanto, della validità di tale patente finché il titolare della medesima non ha soddisfatto i requisiti posti in questo primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente precedente, incluso l’esame di idoneità alla guida attestante che i motivi che avevano giustificato la detta revoca non esistono più.

Nelle stesse circostanze, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro neghi il riconoscimento, nel suo territorio, del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro ove sia dimostrato, in base alle annotazioni figuranti sulla medesima o ad altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto nel territorio del primo Stato membro di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza normale nel territorio dello Stato membro del rilascio.

 

2)

Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, ostano a che uno Stato membro, che, conformemente a questa direttiva, è tenuto a riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, sospenda provvisoriamente tale diritto quando quest’ultimo Stato membro verifica le modalità di rilascio di tale patente. Invece, nel medesimo contesto, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro decida la sospensione del detto diritto ove risulti dalle annotazioni sulla detta patente o da altre informazioni incontestabili provenienti da quest’altro Stato membro che il requisito di residenza imposto dall’art. 7, n. 1, lett. b), della detta direttiva non era soddisfatto al momento del rilascio della patente medesima.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.