Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 novembre 2008 – Commissione / Germania

(causa C‑247/06)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 85/337/CEE – Impatto ambientale di determinati progetti – Impianto di riscaldamento – Produzione di energia – Incenerimento parziale di prodotti pericolosi»

1.                     Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti – Direttiva 85/337 – Smaltimento dei rifiuti – Nozione (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, e allegato I, punto 9) (v. punti 28‑31)

2.                     Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (Art. 226 CE) (v. punti 45‑47, 49‑51)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 4, n. 1, in combinato disposto con il punto 9 dell’Allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) – Autorizzazione senza valutazione di impatto ambientale di un impianto di riscaldamento per la produzione di energia che incenerisce parzialmente rifiuti pericolosi – Operazione di smaltimento e operazione di riciclaggio dei rifiuti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.