21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Heemskerk BV, Firma Schaap/Productschap Vee en Vlees

(Causa C-455/06) (1)

(Regolamenti (CE) nn. 615/98, 1254/1999 e 800/1999 - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione - Protezione dei bovini durante il trasporto - Competenza di un organo amministrativo di uno Stato membro a giudicare, contrariamente alla dichiarazione del veterinario ufficiale, il mezzo di trasporto degli animali come non conforme alle disposizioni comunitarie - Competenza dei giudici degli Stati membri - Esame d'ufficio di motivi tratti dal diritto comunitario - Regola nazionale di divieto della reformatio in peius)

(2009/C 69/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Heemskerk BV, Firma Schaap

Convenuto: Productschap Vee en Vlees

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19), dell'art. 33, n. 9, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e che modifica le direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) e del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11) — Competenza di un organo amministrativo di uno Stato membro a giudicare, contrariamente alla dichiarazione del veterinario ufficiale, il mezzo di trasporto non conforme alle disposizioni comunitarie — Valutazione in base ai criteri dello Stato membro interessato o dello Stato membro di bandiera della nave che trasporta gli animali — Competenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, e, in particolare, i suoi artt. 1 e 5, nn. 3 e 7, devono essere interpretati nel senso che l'autorità nazionale competente in materia di restituzioni all'esportazione ha la facoltà di decidere che un trasporto di animali non è stato effettuato conformemente alle disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, mentre, in applicazione dell'art. 2, n. 3, del medesimo regolamento, il veterinario ufficiale aveva certificato che tale trasporto era conforme alle disposizioni della direttiva in questione. Per giungere a tale conclusione l'autorità di cui trattasi deve basarsi su elementi oggettivi, relativi al benessere degli animali in questione, idonei a rimettere in discussione i documenti presentati dall'esportatore, salvo che quest'ultimo non dimostri, eventualmente, che sono privi di rilevanza gli elementi addotti dall'autorità competente per concludere che la direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata.

2)

Quando una nave sia stata autorizzata dallo Stato membro di bandiera al trasporto degli animali per una determinata superficie, l'autorità competente dello Stato membro di esportazione deve basarsi su tale autorizzazione per stabilire se siano state rispettate le disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali durante il trasporto.

3)

La nozione di «conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali», di cui all'art. 33, n. 9, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dev'essere intesa nel senso che, quando risulti dimostrato che nel corso del trasporto degli animali non sono stati rispettati i requisiti comunitari in materia di densità di carico, di cui al capitolo VI, punto 47, B, dell'allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, occorre, in linea di principio, concludere nel senso dell'inosservanza di tali disposizioni per quanto riguarda la totalità degli animali vivi trasportati.

4)

Il diritto comunitario non obbliga il giudice nazionale ad applicare d'ufficio una disposizione di diritto comunitario, quando una siffatta applicazione lo condurrebbe a derogare al principio, sancito dal diritto nazionale rilevante, del divieto della reformatio in peius.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.