Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 dicembre 2006 – Meister / UAMI
(Causa C‑12/05 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Impiego — Nuova assegnazione di un caposervizio come consigliere giuridico presso la vicepresidenza agli affari giuridici — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errore di valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione salvo in caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 39‑41)
2. Dipendenti — Organizzazione dei servizi — Assegnazione del personale (Statuto del personale, art. 7, n. 1) (v. punti 45-48, 54-57, 75, 78)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione insufficiente (v. punti 82‑84)
4. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Mancata identificazione dell’errore di diritto invocato — Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 95‑96)
5. Dipendenti — Misura di organizzazione interna adottata nell’interesse del servizio non lesiva né della posizione statutaria del dipendente né del principio di corrispondenza tra grado e impiego (Statuto del personale, art. 25) (v. punto 104)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza sezione) 28 ottobre 2004, causa T-76/03, Meister/UAMI, che respinge il ricorso di annullamento avverso la decisione dell’UAMI 22 aprile 2002, che nomina il ricorrente, nell’interesse del servizio, con il suo impiego di consigliere giuridico presso la vicepresidenza degli affari giuridici |
Dispositivo
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Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono respinti. |
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Il sig. Meister è condannato alle spese relative al ricorso principale. |
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L’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese relative al ricorso incidentale. |