Causa C-363/05

JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc

e

The Association of Investment Trust Companies

contro

The Commissioners of HM Revenue and Customs

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London)

«Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. d), punto 6 — Esenzione — Fondi comuni d’investimento — Nozione — Definizione da parte degli Stati membri — Potere discrezionale — Limiti — Fondi di tipo chiuso»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 1° marzo 2007 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 giugno 2007 

Massime della sentenza

1.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte. B, lett. d), punto 6]

2.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 6]

3.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 6]

1.     L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «fondi comuni d’investimento» contenuta in tale disposizione può includere fondi comuni d’investimento di tipo chiuso come le società fiduciarie di investimento (Investment Trust Companies).

Un’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva che esonerasse dall’imposta sul valore aggiunto la gestione dei fondi a capitale variabile e non la gestione dei fondi di tipo chiuso sarebbe contraria al principio di neutralità fiscale, su cui si basa, tra l’altro, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla sesta direttiva e che si oppone a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, i fondi di tipo chiuso non presentano alcuna differenza rilevante che impedisca, a priori, la loro inclusione tra i fondi comuni d’investimento di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, così come i fondi a capitale variabile.

Il rinvio alle disposizioni della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2005/1, non presenta alcuna utilità al fine di dedurne un’interpretazione restrittiva della nozione di «fondi comuni d’investimento» contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva. Anche se dai ‘considerando’ e dai termini della direttiva 85/611 risulta che questa ha lo scopo di coordinare le normative nazionali che disciplinano gli organismi d’investimento collettivo, ciò nondimeno al momento dell’adozione della sesta direttiva la terminologia comunitaria nel settore dei fondi comuni d’investimento non era ancora armonizzata, dato che la direttiva 85/611, che fornisce al suo art. 1, n. 3, una definizione comunitaria degli organismi d’investimento collettivo, è stata adottata solo nel 1985.

(v. punti 29-32, 37, dispositivo 1)

2.     L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri un potere discrezionale nel definire i fondi presenti nel loro territorio che rientrano nella nozione di «fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista da tale disposizione. Tuttavia, nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare lo scopo perseguito da detta disposizione, consistente nell’agevolare agli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento, nel rispetto del principio di neutralità fiscale quanto alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla gestione di fondi comuni d’investimento che si trovano in un rapporto di concorrenza con altri fondi comuni d’investimento, quali i fondi cui si applica la direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2005/1.

(v. punto 54, dispositivo 2)

3.     L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ha un’efficacia diretta, nel senso che può essere invocato dal soggetto passivo dinanzi a un giudice nazionale al fine di opporsi all’applicazione di una normativa nazionale che sia incompatibile con tale disposizione.

L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva indica in maniera sufficientemente precisa e incondizionata che la gestione di fondi comuni d’investimento va esentata. Il fatto che tale disposizione ribadisca l’esistenza di un margine discrezionale in capo agli Stati membri non può rimettere in discussione tale interpretazione se, sulla base di indizi obiettivi, la prestazione controversa risponde ai criteri indicati per detta esenzione.

(v. punti 59-60, 62, dispositivo 3)







SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

28 giugno 2007(*)

«Sesta direttiva IVA – Art. 13, parte B, lett. d), punto 6 – Esenzione – Fondi comuni d’investimento – Nozione – Definizione da parte degli Stati membri – Potere discrezionale – Limiti – Fondi di tipo chiuso»

Nel procedimento C‑363/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito), con ordinanza 19 settembre 2005, pervenuta in cancelleria il 26 settembre 2005, nella causa tra

JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc,

The Association of Investment Trust Companies

e

The Commisioners of HM Revenue and Customs

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra Lynn Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 dicembre 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, dai sigg. K. P. E. Lasok, QC, e M. Angiolini, barrister, su incarico del sig. A. Khan, solicitor;

–       per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. Gibbs e dal sig. R. Hill, in qualità di agenti;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Lyal e dalla sig.ra M. Afonso, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1º marzo 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc (in prosieguo: la «Claverhouse») e The Association of Investment Trust Companies, ricorrenti nella causa principale, ai Commissioners of HM Revenue and Customs (in prosieguo: i «Commissioners»), relativamente al rifiuto di questi ultimi di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») i servizi di gestione forniti a una società fiduciaria d’investimento (Investment Trust Company; in prosieguo: l’«ITC»).

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3       Ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, gli Stati membri esonerano dall’IVA, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste da tale direttiva e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

«la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri;».

4       La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375, pag. 3), quale più volte modificata, in particolare dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 gennaio 2002, 2001/108/CE (GU L 41, pag. 35), e, da ultimo, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2005, 2005/1/CE (GU L 79, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva o.i.c.v.m.»), prevede quanto segue al suo art. 1:

«1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) situati sul loro territorio.

2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 2, si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi:

–       il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e

–       le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.

(…)

3. Conformemente al diritto nazionale, questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di “trust” (“unit trust”) oppure la forma statutaria (società di investimento)».

5       Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva o.i.c.v.m., gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (in prosieguo: gli «organismi d’investimento collettivo») di tipo chiuso non sono considerati organismi d’investimento collettivo assoggettati a tale direttiva.

6       Il sesto ‘considerando’ della direttiva o.i.c.v.m. recita come segue:

«considerando che in una prima fase è opportuno limitare il coordinamento delle legislazioni degli Stati membri agli organismi d’investimento collettivo di tipo diverso da quello “chiuso” che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella Comunità e che hanno come unico obiettivo l’investimento in valori mobiliari (essenzialmente valori mobiliari quotati ufficialmente in borsa o su analoghi mercati regolamentati); che la regolamentazione degli organismi d’investimento collettivo cui la direttiva non si applica solleva vari problemi che occorre risolvere con altre disposizioni e che, quindi, tali organismi saranno oggetto di un successivo coordinamento (...)».

 La normativa nazionale

7       L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva è stato recepito nel Regno Unito dalla legge del 1994 relativa all’imposta sul valore aggiunto (Value Added Tax Act 1994; in prosieguo: il «VATA 1994»).

8       I punti 9 e 10, gruppo 5, dell’allegato 9, del VATA 1994 esonerano, rispettivamente, la gestione di un fondo comune d’investimento autorizzato («authorised unit trust»; in prosieguo: l’«AUT») e la gestione del patrimonio di una società d’investimento a capitale variabile («Open-ended investment company»; in prosieguo: l’«OEIC»).

9       Le nozioni d’«AUT» e d’«OEIC» di cui al VATA 1994 sono definite dalla legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (Financial Services and Markets Act 2000), che recepisce parzialmente nel Regno Unito la direttiva o.i.c.v.m.

10     Dal fascicolo emerge che le ITC sono definite, in linea di principio, secondo i criteri indicati dall’art. 842 della legge del 1988 in materia di imposta sul reddito e di imposta sulle società (Income and Corporation Taxes Act 1988). Tale articolo stabilisce i requisiti che una società deve soddisfare per avere diritto, in qualità di ITC, ad un’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze.

 Controversia principale e questioni pregiudiziali

11     La Claverhouse è una ITC che, per amministrare il suo portafoglio, si è rivolta ai servizi di gestione di un terzo, ossia la JP Morgan Fleming Asset Management (UK) Limited.

12     La Claverhouse è soggetta all’IVA per i servizi di gestione di cui beneficia, in quanto i Commissioners rifiutano di trattare la fornitura di servizi di gestione a un’ITC come una prestazione esente dall’IVA. Quindi, nel corso di un periodo di 10 anni terminato il 31 dicembre 2003, la Claverhouse ha versato, a titolo di IVA, un importo pari a 2,7 milioni di sterline inglesi (GBP), non recuperabili.

13     In tale contesto, la Claverhouse e The Association of Investment Trust Companies, associazione che rappresenta un certo numero di ITC operanti sul mercato britannico, hanno proposto un ricorso contro i Commissioners dinanzi al giudice del rinvio.

14     Dall’ordinanza di rinvio risulta che gli AUT, che hanno la forma di trust, e le OEIC, aventi forma statutaria, sono fondi comuni d’investimento il cui numero rispettivamente di unità e di quote, detenute dagli investitori, varia in funzione degli investimenti. Infatti, gli AUT e le OEIC sono fondi a capitale variabile (o fondi di tipo aperto), tenuti a riacquistare le proprie unità o quote dagli investitori che desiderino venderle. Le ITC, che rivestono la forma statutaria, sono invece fondi a capitale fisso (o fondi di tipo chiuso). Le ITC sono strumenti d’investimento collettivo, costituiti sotto forma di società per azioni quotate in borsa. L’investitore che desidera porre fine alla sua partecipazione in quest’ultimo tipo di fondo vende le sue quote generalmente su un mercato secondario, quale una borsa di valori in cui il prezzo è negoziato in funzione dell’offerta e della domanda sul mercato.

15     Il giudice del rinvio dichiara che, contrariamente agli AUT e alle OEIC, le ITC non sono soggette ad autorizzazione della Financial Services Authority (autorità di controllo dei servizi finanziari) ai sensi della legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari. Tuttavia, proprio come le società quotate in borsa, esse sono disciplinate dalla Financial Services Authority nella sua qualità di Listing Authority (autorità di borsa).

16     Il giudice del rinvio rileva inoltre che la gestione degli AUT e delle OEIC dev’essere affidata ad un gestore esterno, mentre le ITC dispongono di un consiglio d’amministrazione autorizzato a gestire gli investimenti. Tuttavia, il 90% delle ITC affiderebbe la gestione degli investimenti a gestori esterni dei fondi.

17     Infine, dall’ordinanza di rinvio emerge che, nel Regno Unito, le OEIC, il cui capitale è variabile, che costituiscono organismi d’investimento collettivo ai sensi della direttiva o.i.c.v.m. e che sono obbligate a ricorrere a un terzo per la gestione dei propri fondi beneficiano dell’esenzione dall’IVA per le prestazioni ad esse fornite dal loro gestore esterno, mentre le società d’investimento a capitale fisso, quali le ITC, non ne beneficiano.

18     Il VAT & Duties Tribunal, London (Commissione tributaria competente in materia di IVA, Londra, Regno Unito), ha perciò deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’espressione “fondi comuni d’investimento” contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva possa includere fondi di investimento di tipo chiuso come le ITC.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’espressione “quali sono definiti dagli Stati membri”, contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6 [della sesta direttiva]:

a)      consenta agli Stati membri di limitare a taluni «fondi comuni d’investimento» presenti nel loro territorio il beneficio dell’esenzione fiscale per i servizi di gestione e di escluderne altri, ovvero

b)      implichi che gli Stati membri debbano identificare, tra i tipi di fondi presenti nel loro territorio, quelli rientranti nella definizione di “fondi comuni d’investimento”, estendendo a tutti tali fondi il beneficio dell’esenzione fiscale.

3)      In caso di soluzione della seconda questione nel senso che gli Stati membri possono limitare a taluni “fondi comuni d’investimento” il beneficio dell’esenzione d’imposta, come incidano sull’esercizio di tale potere discrezionale i principi di neutralità fiscale, di parità di trattamento e di prevenzione di distorsioni della concorrenza.

4)      Se l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, [della sesta direttiva] abbia un’efficacia diretta».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

19     Secondo una costante giurisprudenza, le esenzioni previste dall’art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario e devono pertanto ricevere una definizione comunitaria che miri ad evitare divergenze nell’applicazione del regime IVA da uno Stato membro all’altro (v., in tal senso, sentenze 3 marzo 2005, causa C‑428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, Racc. pag. I‑1527, punto 27; 26 maggio 2005, causa C‑498/03, Kingscrest Associates e Montecello, Racc. pag. I‑4427, punto 22; 1° dicembre 2005, cause riunite C‑394/04 e C‑395/04, Racc. pag. I‑10373, punto 15; 4 maggio 2006, causa C‑169/04, Abbey National, Racc. pag. I‑4027, punto 38, e 14 dicembre 2006, causa C‑401/05, VDP Dental Laboratory, Racc. pag. I‑12121, punto 26).

20     Tuttavia, il legislatore comunitario può affidare agli Stati membri il compito di definire taluni termini di un’esenzione (v., in tal senso, sentenze 28 marzo 1996, causa C‑468/93, Gemeente Emmen, Racc. pag. I‑1721, punto 25, e Abbey National, cit., punto 39).

21     In tal caso, spetta a ciascuno Stato membro definire, nel proprio diritto interno, le nozioni in questione (v., in tal senso, sentenza 27 aprile 2006, cause riunite C‑443/04 e C‑444/04, Solleveld e van den Hout‑van Eijnsbergen, Racc. pag. I‑3617, punto 29), nel rispetto dei termini dell’esenzione utilizzati dal legislatore comunitario.

22     Inoltre, secondo la giurisprudenza in materia di IVA, gli Stati membri, in sede di definizione dei termini di un’esenzione, non possono pregiudicare gli scopi perseguiti dalla sesta direttiva o ledere i principi generali alla base di tale direttiva, con particolare riguardo al principio di neutralità fiscale (v., in tal senso, sentenze Gemeente Emmen, cit., punto 25, e 12 gennaio 2006, causa C‑246/04, Turn- und Sportunion Waldburg, Racc. pag. I‑589, punto 31).

 Sulla prima questione

23     Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se la nozione di «fondi comuni d’investimento» contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva possa includere fondi d’investimento a capitale fisso come le ITC.

24     Contrariamente a quanto sostenuto dal governo del Regno Unito, le ricorrenti nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee ritengono che la nozione di «fondi comuni d’investimento» possa includere i fondi d’investimento a capitale fisso quali le ITC.

25     Al riguardo, si deve constatare che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva non contiene alcuna definizione della nozione di fondi comuni d’investimento.

26     Al punto 53 della citata sentenza Abbey National, la Corte ha statuito che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva riguarda i fondi comuni d’investimento, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Rientrano quindi nell’ambito di applicazione di tale disposizione tanto gli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale o di trust, quanto quelli aventi forma statutaria.

27     Pertanto, poiché la forma giuridica non è determinante ai fini dell’applicazione della nozione di «fondi comuni d’investimento» contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, resta da esaminare la rilevanza al riguardo della modalità di gestione.

28     Né la formulazione né il contesto dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva suggeriscono che l’intenzione del legislatore comunitario fosse di autorizzare gli Stati membri a introdurre, in sede di definizione dei termini dell’esenzione, differenze secondo la modalità di gestione adottata dai fondi comuni d’investimento.

29     Un’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva che esonerasse dall’IVA la gestione dei fondi a capitale variabile e non la gestione dei fondi a capitale fisso sarebbe contraria al principio di neutralità fiscale, su cui si basa, tra l’altro, il sistema comune dell’IVA istituito dalla sesta direttiva e che si oppone a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA (v., in tal senso, sentenze 16 settembre 2004, causa C‑382/02, Cimber Air, Racc. pag. I‑8379, punti 23 e 24, nonché 8 dicembre 2005, causa C‑280/04, Jyske Finans, Racc. pag. I‑10683, punto 39, e Abbey National, cit., punto 56).

30     Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, i fondi a capitale fisso non presentano alcuna differenza rilevante che impedisca, a priori, la loro inclusione tra i fondi comuni d’investimento di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, così come i fondi a capitale variabile.

31     Contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito, il rinvio alle disposizioni della direttiva o.i.c.v.m. non presenta alcuna utilità al fine di dedurne un’interpretazione restrittiva della nozione di «fondi comuni d’investimento» contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.

32     Anche se dai ‘considerando’ e dai termini della direttiva o.i.c.v.m. risulta che questa ha lo scopo di coordinare le normative nazionali che disciplinano gli organismi d’investimento collettivo, ciò nondimeno, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, al momento dell’adozione della sesta direttiva la terminologia comunitaria nel settore dei fondi comuni d’investimento non era ancora armonizzata, dato che la direttiva o.i.c.v.m., che fornisce al suo art. 1, n. 3, una definizione comunitaria degli organismi d’investimento collettivo, è stata adottata solo nel 1985 (v. sentenza Abbey National, cit., punto 55).

33     Peraltro, mentre alcune versioni linguistiche – in particolare la versione spagnola, francese, italiana e portoghese – dell’art. 1, n. 3, della direttiva o.i.c.v.m., nel definire gli organismi d’investimento collettivo aventi la forma contrattuale, utilizzano, per descrivere i fondi contrattuali a capitale variabile in contrasto ai fondi aventi la forma di trust o ai fondi statutari, l’espressione «fondi comuni di investimento» quale utilizzata dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, ciò non si verifica nel caso di altre versioni linguistiche di tale disposizione, in particolare nelle versioni inglese, danese e tedesca (v., in tal senso, sentenza Abbey National, cit., punto 55).

34     Infine, non si può invocare l’argomento secondo il quale l’armonizzazione introdotta dalla direttiva o.i.c.v.m. non si estende ai fondi a capitale fisso. Al riguardo, occorre constatare, come sottolineato dalla Commissione, che i fondi a capitale fisso non sono definitivamente esclusi dalle misure di coordinamento enunciate in tale direttiva. Infatti, dal sesto ‘considerando’ della stessa risulta che tali fondi sono solo temporaneamente esclusi dalla disciplina di coordinamento di cui alla direttiva. Quindi, non è escluso che i fondi comuni d’investimento a capitale fisso siano armonizzati in seguito.

35     Dall’insieme delle precedenti considerazioni risulta che una società d’investimento a capitale fisso quale un’ITC, che ricorre a servizi di gestione forniti da un terzo, può rientrare nella nozione di «fondi comuni d’investimento» contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.

36     Tale interpretazione non è in alcun modo inficiata dal fatto che i fondi a capitale fisso non hanno l’obbligo di ricorrere ad un gestore esterno, potendo anche scegliere di amministrarsi da soli. Infatti, la circostanza che i fondi a capitale fisso quali le ITC abbiano, contrariamente alle OEIC, la possibilità di autogestirsi e non siano obbligati a ricorrere ad una gestione esterna, non incide in alcun modo sulla situazione di un’ITC che decida di affidarsi ad una gestione esterna. Qualora un fondo del genere scelga di affidarsi ad una gestione esterna, esso si trova obiettivamente nella stessa situazione di un fondo a capitale variabile, quale un’OEIC, che deve obbligatoriamente appoggiarsi ad un gestore esterno.

37     Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «fondi comuni d’investimento» contenuta in tale disposizione può includere fondi comuni d’investimento di tipo chiuso come le ITC.

 Sulla seconda e sulla terza questione

38     Con la seconda e terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia la portata dell’espressione «quali sono definiti dagli Stati membri», contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.

39     Le ricorrenti nella causa principale nonché la Commissione ritengono che gli Stati membri siano esclusivamente autorizzati a identificare, tra i tipi di fondi presenti nel loro territorio, quelli rientranti nella definizione di «fondi comuni d’investimento». Secondo la Commissione, una volta che un fondo è stato individuato come un fondo comune d’investimento, esso deve poter beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva. Il potere discrezionale degli Stati membri non si estenderebbe quindi all’applicazione effettiva o meno del regime IVA. La Commissione aggiunge che l’identificazione dei fondi deve avvenire alla luce delle disposizioni della direttiva o.i.c.v.m.

40     Il governo del Regno Unito, da parte sua, sostiene che un’interpretazione estesa della nozione di «fondi comuni d’investimento» contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva deve necessariamente combinarsi con un’interpretazione dell’espressione «quali sono definiti dagli Stati membri», in base alla quale gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per selezionare i fondi che devono beneficiare dell’esenzione.

41     Innanzi tutto, si deve osservare che il compito di definire il contenuto della nozione di «fondi comuni d’investimento» non consente in alcun modo agli Stati membri di limitare a taluni fondi presenti nel loro territorio il beneficio dell’esenzione e di escluderne altri. Infatti, dal punto 21 della presente sentenza consegue che i termini «fondi comuni d’investimento» devono essere il punto di partenza per il potere discrezionale attribuito agli Stati membri.

42     Orbene, l’interpretazione secondo la quale spetterebbe agli Stati membri selezionare i fondi d’investimento che beneficiano dell’esenzione ed escluderne altri implicherebbe la negazione stessa dell’espressione «fondi comuni d’investimento» contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, il cui scopo è di evitare divergenze nell’applicazione del regime IVA a tali fondi.

43     L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva conferisce quindi agli Stati membri solo il potere di definire, nell’ambito del loro ordinamento interno, i fondi che rientrano nella nozione di fondi comuni d’investimento. Come emerge dal punto 22 della presente sentenza, tale potere dev’essere esercitato nel rispetto dello scopo perseguito dalla sesta direttiva e del principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA.

44     Occorre quindi esaminare se i limiti del potere discrezionale attribuito agli Stati membri dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva siano rispettati quando un soggetto passivo chiede che i servizi di gestione ad esso forniti siano riconosciuti come rientranti nella gestione di un fondo comune d’investimento al fine di beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione.

45     Al riguardo si deve osservare, da un lato, che l’obiettivo dell’esenzione delle operazioni legate alla gestione di fondi comuni d’investimento prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva è, tra l’altro, di agevolare agli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento, escludendo i costi dell’IVA. Infatti, tale disposizione è diretta a garantire che il sistema comune dell’IVA sia fiscalmente neutro quanto alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d’investimento collettivo (sentenza Abbey National, cit., punto 62).

46     D’altro lato, relativamente al principio di neutralità fiscale, proprio del sistema comune dell’IVA, si ricorda che tale principio si oppone a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA. Orbene, tale principio non richiede che si tratti di operazioni identiche. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, detto principio osta a che prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA (v., in particolare, sentenze 23 ottobre 2003, causa C‑109/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑12691, punto 20; 17 febbraio 2005, cause riunite C‑453/02 e C‑462/02, Linneweber e Akritidis, Racc. pag. I‑1131, punto 24; Kingscrest, Associates e Montecello, cit., punto 54; 8 giugno 2006, causa C‑106/05, L.u.p., Racc. pag. I‑5123, punto 32; Turn- und Sportunion Waldburg, cit., punto 33, nonché Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen, cit., punto 39).

47     Il principio di neutralità fiscale include il principio di eliminazione delle distorsioni della concorrenza risultanti da un trattamento differenziato sotto il profilo dell’IVA (v., in tal senso, sentenza 3 maggio 2001, causa C‑481/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑3369, punto 22). Quindi, la distorsione risulta provata una volta constatato che le prestazioni di servizi si trovano in una situazione di concorrenza e sono trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA (v., in tal senso, sentenza 29 marzo 2001, causa C‑404/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑2667, punti 45-47). Al riguardo è irrilevante che la distorsione realizzata sia significativa.

48     Da quanto precede deriva che qualsiasi applicazione di una normativa nazionale che escluda la gestione di fondi comuni d’investimento a capitale fisso dall’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva è contraria allo scopo di tale disposizione e al principio di neutralità fiscale, considerato che tali fondi a capitale fisso sono organismi d’investimento collettivo che permettono agli investitori di investire in titoli e che detti fondi si trovano in una situazione di concorrenza con i fondi esentati dall’IVA.

49     Spetta al giudice nazionale verificare se l’applicazione della normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale sia conforme allo scopo dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva e al principio di neutralità fiscale, alla luce delle indicazioni fornite nella presente sentenza.

50     Al riguardo, è possibile fornire al giudice del rinvio qualche indicazione supplementare, in considerazione delle informazioni da esso comunicate alla Corte. Quindi, si constata che, ad ogni modo, la gestione degli AUT e delle OEIC che costituiscono organismi d’investimento collettivo quali definiti nella direttiva o.i.c.v.m. beneficia dell’esenzione dall’IVA nel Regno Unito. Se, allo stato attuale, le ITC non costituiscono organismi d’investimento collettivo ai sensi della direttiva o.i.c.v.m., ciò nondimeno, come rilevato dal giudice del rinvio, gli AUT, le OEIC e le ITC sono tre forme d’investimento collettivo a rischio condiviso. Inoltre, il giudice del rinvio dichiara che le ITC, così come gli AUT e le OEIC, prevedono l’investimento di titoli tramite l’intermediazione di un organismo d’investimento collettivo che consenta agli investitori privati di investire in un ampio paniere di investimenti, riducendo così i rischi finanziari.

51     Da quanto sottoposto alla Corte risulta quindi che la gestione delle ITC è conforme allo scopo della sesta direttiva e che le ITC costituiscono fondi d’investimento simili agli AUT e alle OEIC che rientrano nella nozione di «fondi comuni d’investimento». In tali circostanze, l’esclusione delle ITC dall’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva non sembra giustificata alla luce dello scopo di tale disposizione e del principio di neutralità fiscale.

52     Come sostenuto dalla Commissione, la questione se tale interpretazione abbia come effetto che l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva si estende anche a fondi diversi da quelli di cui alla causa principale, non rientra tra le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte.

53     Occorre aggiungere che la qualifica, nel diritto interno, di «fondi comuni d’investimento» non basta a giustificare che questi beneficino di un’esenzione comunitaria quale quella di cui alla fattispecie. Occorre inoltre che si tratti di fondi rientranti nella nozione di «fondi comuni d’investimento» ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva ed esentabili alla luce dello scopo di tale direttiva e del principio di neutralità fiscale.

54     Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri un potere discrezionale nel definire i fondi presenti nel loro territorio che rientrano nella nozione di «fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista da tale disposizione. Tuttavia, nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare lo scopo perseguito da detta disposizione, consistente nell’agevolare agli investitori l’investimento in titoli tramite organismi di investimento, nel rispetto del principio di neutralità fiscale quanto alla riscossione dell’IVA relativa alla gestione di fondi comuni d’investimento che si trovano in un rapporto di concorrenza con altri fondi comuni d’investimento, quali i fondi cui si applica la direttiva o.i.c.v.m.

 Sulla quarta questione

55     Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva abbia un’efficacia diretta.

56     Le ricorrenti nella causa principale ritengono di avere il diritto di invocare tale disposizione. Il solo fatto che questa sembri lasciare agli Stati membri un certo margine discrezionale nella loro definizione dei fondi comuni d’investimento non può ostare alla possibilità di invocarla quando le misure nazionali di attuazione della stessa superano i limiti di tale margine discrezionale in quanto contrarie al principio di neutralità fiscale e/o alla finalità perseguita dall’esenzione prevista da detta disposizione. La Commissione condivide tale punto di vista e aggiunge che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva può essere invocato direttamente quando i limiti imposti al potere discrezionale degli Stati membri sono chiari, precisi e sufficientemente incondizionati.

57     Il governo del Regno Unito, invece, sostiene che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva non ha efficacia diretta, richiedendo una trasposizione complementare da parte degli Stati membri.

58     A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere fatte valere, in mancanza di provvedimenti d’attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero, inoltre, in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato (v. sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc. pag. 53, punto 25; 10 settembre 2002, causa C‑141/00, Kügler, Racc. pag. I‑6833, punto 51; 20 maggio 2003, cause riunite C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, Österreichischer Rundfunk e a., Racc. pag. I‑4989, punto 98, nonché Linneweber e Akriditis, cit., punto 33).

59     Quanto al contenuto dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, occorre constatare che esso indica in maniera sufficientemente precisa e incondizionata che la gestione di fondi comuni d’investimento va esentata.

60     Il fatto che tale disposizione ribadisca l’esistenza di un margine discrezionale in capo agli Stati membri non può rimettere in discussione tale interpretazione se, sulla base di indizi obiettivi, la prestazione controversa risponde ai criteri indicati per detta esenzione (v., per analogia, sentenza 6 novembre 2003, causa C‑45/01, Dornier, Racc. pag. I‑12911, punto 81).

61     Di conseguenza, la circostanza che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva conferisca agli Stati membri un potere discrezionale, precisando che essi sono competenti per definire i fondi comuni d’investimento, non impedisce agli interessati di far valere direttamente tale disposizione (v., per analogia, sentenza Dornier, cit., punto 81), allorché uno Stato membro, che esercita tale potere discrezionale, ha adottato misure nazionali incompatibili con tale direttiva (v., in tal senso, sentenza Linneweber e Akriditis, cit., punti 36 e 37).

62     Occorre quindi rispondere alla quarta questione dichiarando che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva ha un’efficacia diretta, nel senso che può essere invocato dal soggetto passivo dinanzi a un giudice nazionale al fine di opporsi all’applicazione di una normativa nazionale che sia incompatibile con tale disposizione.

 Sulle spese

63     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «fondi comuni d’investimento» contenuta in tale disposizione può includere fondi comuni d’investimento di tipo chiuso come le società fiduciarie di investimento (Investment Trust Companies).

2)      L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 dev’essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri un potere discrezionale nel definire i fondi presenti nel loro territorio che rientrano nella nozione di «fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista da tale disposizione. Tuttavia, nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare lo scopo perseguito da detta disposizione, consistente nell’agevolare agli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento, nel rispetto del principio di neutralità fiscale quanto alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla gestione di fondi comuni d’investimento che si trovano in un rapporto di concorrenza con altri fondi comuni d’investimento, quali i fondi cui si applica la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2005, 2005/1/CE.

3)      L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 ha un’efficacia diretta, nel senso che può essere invocato dal soggetto passivo dinanzi a un giudice nazionale al fine di opporsi all’applicazione di una normativa nazionale che sia incompatibile con tale disposizione.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.