Causa C-359/05

Estager SA

contro

Receveur principal de la recette des douanes de Brive

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde)

«Politica economica e monetaria — Regolamenti (CE) nn. 1103/97 e 974/98 — Introduzione dell’euro — Conversione tra le unità monetarie nazionali e l’unità euro — Normativa di uno Stato membro recante adeguamento del valore in euro di taluni importi espressi in moneta nazionale nei testi legislativi dello Stato medesimo»

Massime della sentenza

Politica economica e monetaria — Introduzione dell’euro — Conversione tra le unità monetarie nazionali e l’unità euro

(Regolamenti del Consiglio nn. 1103/97 e 974/98)

Se è pur vero che i regolamenti n. 1103/97, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, e n. 2866/98, sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro, non hanno minimamente pregiudicato la sovranità fiscale degli Stati membri e la facoltà per i medesimi di aumentare l’importo delle loro tasse, resta il fatto che la conversione in euro dell’importo di una tassa dev’essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento n. 1103/97 nonché del principio di continuità degli strumenti giuridici e dell’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro. Ciò implica, in particolare, esigenze di certezza del diritto e di trasparenza che consentono di proteggere l’affidamento degli operatori economici sull’introduzione dell’euro.

Pertanto, i regolamenti nn. 1103/97 e 974/98, relativi all’introduzione dell’euro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, nell’operazione di conversione in euro dell’importo di una tassa sui quantitativi di farine, semolini e semole di grano tenero forniti o preparati per il consumo umano, abbia elevato tale importo rispetto a quello che sarebbe risultato dall’applicazione delle norme di conversione previste dai detti regolamenti, salvo che tale aumento rispetti le esigenze di certezza del diritto e di trasparenza garantite dai regolamenti medesimi, il che implica che i testi normativi di cui trattasi consentano di distinguere chiaramente la decisione delle autorità di uno Stato membro di aumentare il detto importo dall’operazione di conversione dell’importo medesimo in euro. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò sia avvenuto nel giudizio dinanzi ad esso pendente.

(v. punti 32-33, 37 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

18 gennaio 2007 (*)

«Politica economica e monetaria – Regolamenti (CE) nn. 1103/97 e 974/98 – Introduzione dell’euro – Conversione tra le unità monetarie nazionali e l’unità euro – Normativa di uno Stato membro recante adeguamento del valore in euro di taluni importi espressi in moneta nazionale nei testi legislativi dello Stato medesimo»

Nel procedimento C‑359/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal de grande instance de Brive‑la‑Gaillarde (Francia), con decisione 9 settembre 2005, pervenuta in cancelleria il 26 settembre seguente, nella causa

Estager SA

contro

Receveur principal de la recette des douanes de Brive,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Klučka, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. J. Makarczyk e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito alla trattazione orale del 7 settembre 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Estager SA, dagli avv.ti F. Genot‑Delbecque e N. Petrignet, avocates

–        per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.‑C. Gracia, in qualità di agenti

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.‑F. Pasquier e P. Aalto, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 ottobre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei regolamenti (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU L 162, pag. 1), e 3 maggio 1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro (GU L 139, pag. 1).

2        Tale domanda è sorta nell’ambito di una controversia tra la Estager SA (in prosieguo: la «Estager») e il Receveur principal de la recette des douanes de Brive (esattoria principale dell’amministrazione doganale di Brive, in prosieguo: l’«esattoria principale») in merito all’aumento operato, in occasione del passaggio all’euro, di una tassa sui quantitativi di farina, di semola e tritello di grano tenero ceduti o immessi in commercio ai fini del consumo umano (in prosieguo: la «tassa»).

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        A termini dell’art. 1 del regolamento n. 1103/97:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

–        “strumenti giuridici”: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;

(…)».

4        L’art. 3 del regolamento medesimo così dispone:

«L’introduzione dell’euro non avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall’adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti».

5        A termini del successivo art. 4:

«1.      I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.

2.      I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all’atto delle conversioni.

3.      I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.

4.      Gli importi monetari da convertire da un’unità monetaria nazionale in un’altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell’altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati».

6        Il successivo art. 5 così recita:

«Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all’articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all’unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all’unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell’unità divisionale o dell’unità della moneta nazionale. Se l’applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso».

7        Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 974/98, la sostituzione dell’euro alla moneta di ciascuno Stato membro partecipante non produce, di per sé, l’effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione.

8        L’art. 14 di tale regolamento così dispone:

«I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all’unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (…) n. 1103/97».

9        Per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 31 dicembre 1998, n. 2866, sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro, il tasso di conversione fissato irrevocabilmente tra l’euro e il franco francese è di 1 euro per FRF 6,55957.

 La normativa nazionale

10      La tassa è stata istituita dall’art. 1618 septies del codice generale delle imposte francesi. Anteriormente all’introduzione dell’euro il suo importo era fissato in FRF 100 per tonnellata di farina, semolino o semola di grano tenero.

11      L’art. 1, n. 1, della legge 15 giugno 2000, n. 2000‑517, che autorizza il governo ad adeguare, mediante ordinanza, il valore in euro di taluni importi espressi nei testi legislativi in franchi francesi (JORF 16 giugno 2000, pag. 9063), consente al governo di adottare, sempre mediante ordinanza, i provvedimenti necessari per adeguare al passaggio all’euro taluni importi espressi nei testi legislativi in franchi francesi.

12      Adottata in esecuzione della suddetta legge, l’ordinanza 19 settembre 2000, n. 916, recante adeguamento del valore in euro di taluni importi espressi nei testi legislativi in franchi francesi (JORF 22 settembre 2000, pag. 14877), ha fissato l’importo della tassa in EUR 16 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

13      L’art. 1 della detta ordinanza così recita:

«Conformemente all’art. 14 del regolamento [n. 974/98], gli importi espressi nei testi legislativi in franchi (…) sono sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2002, da importi in euro, con applicazione del tasso ufficiale e delle regole di arrotondamento comunitarie.

(…)»

14      A termini della relazione al Presidente della Repubblica relativa all’ordinanza n. 2000‑916 (JORF 22 settembre 2000, pag. 14876):

«In applicazione dei regolamenti comunitari n. 1103/97 (…) e n. 974/98 (…), i riferimenti alle unità monetarie nazionali contenuti nei testi legislativi devono essere intesi, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come riferimenti all’euro, applicando il tasso di conversione ufficiale di [FRF] 6,55957 per 1 euro, con arrotondamento al secondo decimale.

Il risultato dell’applicazione di tali norme sarà, in taluni casi, poco leggibile e memorizzabile, il che rischia, di conseguenza, di rendere più difficile l’applicazione dei testi legislativi in cui figurano i riferimenti monetari in questione.

Al fine di garantire la chiarezza della legislazione e facilitarne così la corretta applicazione, occorre quindi fissare gli importi monetari previsti in taluni testi legislativi in valori espressi in euro senza decimali o in valori più significativi.

(…)

La presente ordinanza, adottata in forza della [delega conferita dalla legge n. 2000‑517] si fonda sui seguenti principi.

In primo luogo, poiché l’adeguamento dei testi legislativi dev’essere giustificato dall’intento di mantenerne la leggibilità, vengono modificati solo gli importi monetari difficilmente adeguabili a valori con due cifre dopo la virgola.

L’applicazione pura e semplice delle regole comunitarie di conversione e arrotondamento deve rimanere il principio e gli adeguamenti l’eccezione. Ne consegue che gli importi già espressi in centesimi, in linea di massima, non vengono modificati.

(…)

Tali adeguamenti entreranno tutti in vigore il 1° gennaio 2002, data della sostituzione definitiva e completa del franco con l’euro.

(…)»

 La causa principale e la questione pregiudiziale

15      Ritenendo che l’applicazione dei regolamenti nn. 1103/97, 974/98 e 2866/98 avrebbe dovuto necessariamente condurre a fissare l’importo della tassa in EUR 15,24 e non in EUR 16, la Estager chiedeva all’esattoria principale, con lettera 12 marzo 2002, la restituzione di una parte della tassa assolta dalla società medesima a decorrere dal 1° gennaio 2002.

16      Con decisione 26 marzo 2002 l’esattoria principale respingeva la domanda di rimborso.

17      In data 24 maggio 2002, la Estager conveniva l’esattoria principale dinanzi al giudice del rinvio al fine di ottenere il rimborso delle somme che essa ritiene di aver indebitamente versato.

18      Ciò premesso, il Tribunal de grande instance de Brive‑la‑Gaillarde decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’ordinanza n. 2000‑916 (…) nella parte riguardante la conversione da FRF 100 in EUR 16 della tassa (…) applicata alle produzioni di farina, semola e tritello di grano tenero siano conformi ai regolamenti comunitari relativi all’introduzione dell’euro».

 Sulla questione pregiudiziale

19      Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se i regolamenti nn. 1103/97 e 974/98 ostino ad una normativa nazionale che, nell’operazione di conversione in euro dell’importo di una tassa come quella oggetto della causa principale, abbia fissato la tassa stessa in un importo superiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione dalle norme di conversione previste dai detti regolamenti.

20      Per rispondere a tale questione occorre far riferimento sia al tenore letterale delle disposizioni dei regolamenti di cui trattasi sia alle loro finalità.

21      Si deve rammentare, a tal riguardo, che ai punti 30‑34 della sentenza 14 settembre 2004, causa C‑19/03, Verbraucher‑Zentrale Hamburg (Racc. pag. I‑8183), la Corte ha già avuto occasione di esaminare le finalità del regolamento n. 1103/97.

22      Da tale esame emerge che il regolamento è volto ad assicurare che il passaggio alla moneta unica si effettui senza conseguenze per gli impegni già sottoscritti dai cittadini e dalle imprese. In tale prospettiva, il suo quarto ‘considerando’ enuncia che «(...) detta certezza giuridica anticipata consentirà che i preparativi dei cittadini e delle imprese procedano in condizioni soddisfacenti». A termini del successivo settimo ‘considerando’, «(...) è un principio di diritto generalmente accettato che la continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici non è influenzata dall’introduzione di una nuova moneta». Nello stesso ‘considerando’ si precisa che l’obiettivo delle disposizioni del regolamento n. 1103/97 relative a tale continuità consiste nel garantire «certezza giuridica e (...) trasparenza per gli operatori economici, specialmente per i consumatori (…)». L’art. 3, prima frase, del regolamento medesimo dispone che «[l]’introduzione dell’euro non avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall’adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico» (sentenza Verbraucher‑Zentrale Hamburg, cit. supra, punto 31).

23      Si deve inoltre ricordare che, a termini dell’art. 7 del regolamento n. 974/98, «la sostituzione dell’euro alla moneta di ciascuno Stato membro partecipante non ha di per sé l’effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione».

24      Contribuisce parimenti a tale obiettivo di neutralità del passaggio all’euro la fissazione di norme relative alle operazioni di conversione. In effetti, la ricerca della maggiore neutralità possibile di tali operazioni, per i cittadini come per le imprese, presuppone, come emerge dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97, che venga garantito un «grado elevato di precisione nelle operazioni di conversione». L’art. 4, n. 1, del regolamento medesimo prevede in tal senso che i tassi di conversione si compongano di «sei cifre significative». Nel successivo n. 2 si precisa che «[i] tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all’atto delle conversioni» nonché, al successivo n. 3, che «[n]on si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione», ove quest’ultima prescrizione è diretta alla luce del decimo ‘considerando’ del regolamento medesimo, ad evitare «notevoli imprecisioni, specie nel caso di importi elevati» (sentenza Verbraucher‑Zentrale Hamburg, cit. supra, punto 32).

25      Il principio di continuità degli strumenti giuridici e l’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro si applicano ai «termini» o al «tenore» degli «strumenti giuridici», ai sensi dei regolamenti nn. 1103/97 e 974/98.

26      Orbene, non può minimamente dubitarsi che l’importo di una tassa come quella oggetto della causa principale costituisca un «termine di uno strumento giuridico» ai sensi dell’art. 3 del regolamento 1103/97.

27      Occorre quindi esaminare se i regolamenti nn. 1103/97 e 974/98 ostino ad una normativa nazionale che, in occasione del passaggio all’euro, abbia simultaneamente proceduto alla conversione in euro ed all’aumento dell’importo della tassa stessa.

28      Nella causa principale è pacifico che il legislatore francese, con l’emanazione dell’ordinanza n. 2000-916, abbia inteso applicare la normativa comunitaria relativa all’introduzione dell’euro al fine di fissare l’importo della tassa.

29      Infatti, la detta ordinanza, come emerge tanto dalla relazione al presidente della Repubblica ad essa relativa quanto dal chiaro tenore dell’art. 1, n. 1, della medesima, è diretta a sostituire, il 1° gennaio 2002, in esecuzione dei regolamenti nn. 1103/97 e 974/98 nonché in applicazione del tasso di conversione ufficiale, gli importi espressi in franchi francesi contenuti nei testi legislativi con importi espressi in euro.

30      Dalla detta relazione e dall’art. 2 dell’ordinanza n. 2000‑916 emerge parimenti che, al fine di garantire la chiarezza della legislazione e facilitarne l’applicazione, talune disposizioni dell’ordinanza stessa sono volte all’adeguamento di taluni importi in euro risultanti dall’applicazione delle norme di conversione comunitarie indicate al precedente art. 1.

31      Orbene, nelle rispettive osservazioni scritte, il governo francese e la Commissione delle Comunità europee non hanno contestato che un aumento dell’importo della tassa abbia avuto effettivamente luogo, in quanto, unitamente alla Estager, concordano nel riconoscere che l’applicazione restrittiva, da un lato, del tasso di conversione irrevocabilmente fissato tra l’euro e il franco francese dall’art. 1 del regolamento n. 2866/98 nonché, dall’altro, delle regole di arrotondamento previste all’art. 5 del regolamento n. 1103/97 avrebbe dovuto condurre ad un importo dell’imposta fissato in EUR 15,24 in luogo di 16.

32      A tal riguardo, se è pur vero che, come rilevato dal governo francese, i regolamenti nn. 1103/97 e 2866/98 non hanno minimamente pregiudicato la sovranità fiscale degli Stati membri e la facoltà per i medesimi di aumentare l’importo delle loro tasse, resta il fatto che la conversione in euro dell’importo di una tassa dev’essere effettuata, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento n. 1103/97 nonché del principio di continuità degli strumenti giuridici e dell’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro.

33      Ciò implica, in particolare, esigenze di certezza del diritto e di trasparenza che consentono di proteggere l’affidamento degli operatori economici sull’introduzione dell’euro. Infatti, come emerge dal settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97, l’obiettivo delle disposizioni di tale regolamento relative alla continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici consiste nel garantire la certezza del diritto e la trasparenza per gli operatori economici.

34      Ne consegue che uno Stato membro, qualora proceda simultaneamente alla conversione in euro ed all’aumento dell’importo di una tassa – come nella specie oggetto della causa principale –, deve provvedere affinché per gli operatori economici siano garantite la trasparenza e la certezza del diritto.

35      Il rispetto di tali esigenze presuppone, in particolare, che gli operatori possano distinguere chiaramente, nei testi normativi di cui trattasi, la decisione delle autorità dello Stato membro di aumentare l’importo della tassa dall’operazione di conversione dell’importo stesso in euro.

36      Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò sia avvenuto nel caso di specie.

37      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale dev’essere risolta dichiarando che i regolamenti nn. 1103/97 e 974/98 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, nell’operazione di conversione in euro dell’importo di una tassa, come quella oggetto della causa principale, ne abbia elevato l’importo rispetto a quello che sarebbe risultato dall’applicazione delle norme di conversione previste dai detti regolamenti, salvo che tale aumento rispetti le esigenze di certezza del diritto e di trasparenza garantite dai regolamenti medesimi, il che implica che i testi normativi di cui trattasi consentano di distinguere chiaramente la decisione delle autorità di uno Stato membro di aumentare il detto importo dall’operazione di conversione dell’importo medesimo in euro. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nel giudizio dinanzi ad esso pendente, ciò sia avvenuto.

 Sulle spese

38      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non danno luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

I regolamenti (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103 relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, e 3 maggio 1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, nell’operazione di conversione in euro dell’importo di una tassa sui quantitativi di farina, di semola e tritello di grano tenero ceduti o immessi in commercio ai fini del consumo umano, come quella oggetto della causa principale, ne abbia elevato l’importo rispetto a quello che sarebbe risultato dall’applicazione delle norme di conversione previste dai detti regolamenti, salvo che tale aumento rispetti le esigenze di certezza del diritto e di trasparenza garantite dai regolamenti medesimi, il che implica che i testi normativi di cui trattasi consentano di distinguere chiaramente la decisione delle autorità di uno Stato membro di aumentare il detto importo dall’operazione di conversione dell’importo medesimo in euro. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nel giudizio dinanzi ad esso pendente, ciò sia avvenuto.

Firme


* Lingua processuale: il francese.