Causa C-337/05

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di forniture — Direttive 77/62/CEE e 93/36/CEE — Attribuzione di un appalto pubblico non preceduta dalla pubblicazione di un bando — Assenza di gara — Elicotteri Agusta e Agusta Bell»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 10 luglio 2007   I - 2176

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 aprile 2008   I - 2195

Massime della sentenza

  1. Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Diffida

    (Art. 226 CE)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture – Direttiva 93/36 – Deroghe alle norme comuni – Interpretazione restrittiva

    (Direttiva del Consiglio 93/36, art. 6, nn. 2 e 3)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture – Direttive 77/62 e 93/36 – Aggiudicazione degli appalti

    (Direttive del Consiglio 93/36 e 77/62)

  1.  Nella fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, mentre il parere motivato di cui all’art. 226 CE deve contenere un’esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato membro interessato è venuto meno a uno degli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato, la lettera di diffida non deve soddisfare requisiti di esaustività rigidi come quelli che deve soddisfare il parere motivato, dato che, necessariamente, essa può consistere solo in un primo e succinto riassunto degli addebiti.

    (v. punto 23)

  2.  Risulta, in particolare, dal dodicesimo ’considerando’ della direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e deve essere applicata soltanto in casi elencati espressamente. A tal fine, l’art. 6, nn. 2 e 3, della medesima direttiva menziona tassativamente ed espressamente le uniche eccezioni per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata. Infatti, le deroghe alle norme miranti a garantire l’efficacia dei diritti conferiti dal Trattato nel settore degli appalti pubblici devono essere interpretate restrittivamente. Pena la privazione dell’effetto utile della direttiva 93/36, gli Stati membri non possono quindi introdurre ipotesi di ricorso alla procedura negoziata non previste dalla direttiva medesima o aggiungere alle ipotesi espressamente previste dalla direttiva in esame nuove condizioni aventi l’effetto di rendere più agevole il ricorso a detta procedura. Inoltre, l’onere di dimostrare che sussistono effettivamente le circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intende avvalersene.

    (v. punti 56-58)

  3.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva 97/52, e, in precedenza, dalla direttiva 77/62, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata e completata dalle direttive 80/767 e 88/295, uno Stato membro che ha posto in essere una prassi, esistente da lungo tempo e tuttora seguita, di attribuzione diretta degli appalti per l’acquisto di elicotteri di una certa marca nazionale destinati a sopperire alle esigenze di diversi corpi militari e civili al di fuori di qualsiasi procedura di gara e, segnatamente, senza rispettare le procedure previste da tali direttive.

    Siffatta prassi non può essere giustificata dall’esistenza di una relazione «in house», qualora un’impresa privata abbia una partecipazione, anche minoritaria, al capitale della società produttrice di questi elicotteri, alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice in questione, sicché tale amministrazione non possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi.

    Peraltro, con riguardo alle esigenze legittime di interesse nazionale previste dagli artt. 296 CE e 2, n. 1, lett. b), della direttiva 93/36, in quanto tali elicotteri costituiscono beni a duplice uso, in forza dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. Pertanto, l’acquisto di attrezzature la cui destinazione a fini militari sia dubbia deve necessariamente rispettare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. La fornitura di elicotteri a corpi militari ai fini di un uso civile deve rispettare le medesime regole.

    (v. punti 38-41, 46-49, 60 e dispositivo)