Parole chiave
Massima

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1. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37 — Appalti pubblici di lavori — Nozione

[Direttiva del Consiglio 93/37, art. 1, lett. a)]

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37 — Ambito di applicazione

(Direttiva del Consiglio 93/37, art. 6)

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37 — Ambito di applicazione

[Direttiva del Consiglio 93/37, art. 1, lett. a)]

Massima

1. Una convenzione con cui una prima amministrazione aggiudicatrice affida ad una seconda amministrazione aggiudicatrice la realizzazione di un’opera costituisce un appalto pubblico di lavori ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, indipendentemente dal fatto che sia previsto o no che la prima amministrazione aggiudicatrice sia o divenga proprietaria in tutto o in parte di tale opera.

(v. punto 47, dispositivo 1)

2. Per determinare il valore di un appalto ai fini dell’art. 6 della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, occorre prendere in considerazione il valore totale dell’appalto di lavori dal punto di vista di un potenziale offerente, il che include non soltanto l’insieme degli importi che l’amministrazione aggiudicatrice dovrà pagare, ma anche tutti gli introiti che proverranno da terzi.

(v. punto 57, dispositivo 2)

3. Un’amministrazione aggiudicatrice non è dispensata dal fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori previste dalla direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, per il fatto che, in conformità al diritto nazionale, la convenzione riguardante l’opera da realizzare può essere conclusa soltanto con determinate persone giuridiche, che abbiano esse stesse lo status di amministrazione aggiudicatrice e che saranno tenute, a loro volta, ad applicare le dette procedure per aggiudicare eventuali appalti susseguenti.

(v. punto 68, dispositivo 3)