21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — The Wellcome Foundation Ltd/Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

(Causa C-276/05) (1)

(Marchio - Prodotto farmaceutico - Riconfezionamento - Importazione parallela - Modifica sostanziale dell'aspetto dell'imballaggio - Obbligo di preavviso)

(2009/C 44/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: The Wellcome Foundation Ltd

Convenuta: Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Riconfezionamento di un prodotto farmaceutico oggetto di importazione parallela — Modifica sostanziale dell'aspetto esterno dell'imballaggio — Estensione dell'obbligo di previa informazione

Dispositivo

1)

L'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che, qualora sia dimostrato che il riconfezionamento del prodotto farmaceutico, mediante un nuovo imballaggio dello stesso, è necessario per la sua ulteriore commercializzazione nello Stato membro di importazione, la modalità di presentazione di tale imballaggio deve essere valutata soltanto con riferimento alla condizione secondo cui non deve essere tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare.

2)

L'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che spetta all'importatore parallelo fornire al titolare del marchio le informazioni necessarie e sufficienti al fine di consentire a quest'ultimo di verificare che il riconfezionamento del prodotto sotto tale marchio sia necessario al fine di commercializzarlo nello Stato membro di importazione.


(1)  GU C 217 del 3.9.2005.