Causa T‑184/04

Sulvida – Companhia de alienação de terrenos, Lda

contro

Commissione delle Comunità europee

«Irricevibilità manifesta — Ricorso per carenza — Proposta di direttiva — Impossibilità per il ricorrente di essere rappresentato da un avvocato che non sia un terzo»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 13 gennaio 2005 

Massime dell’ordinanza

Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Condizioni riguardanti il firmatario — Qualità di terzo rispetto alle parti — Società rappresentata dal suo amministratore in veste di avvocato — Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, terzo comma, e 53, primo comma)

Per adire il Tribunale mediante un ricorso una parte, ai sensi dell’art. 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile ai giudizi dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, di detto Statuto, deve avvalersi, pena l’irricevibilità, degli uffici di un terzo abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo.

Non può essere considerato terzo e, pertanto, non è autorizzato a firmare l’atto introduttivo del giudizio in nome di una società un avvocato che ne sia parimenti l’amministratore ed eserciti pertanto le funzioni di organo direttivo di quest’ultima.

(v. punti 8, 10-12)





ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
13 gennaio 2005(1)

«Irricevibilità manifesta – Ricorso per carenza – Proposta di direttiva – Impossibilità di una rappresentanza del ricorrente da parte di un avvocato che non sia un terzo»

Nel procedimento T-184/04,

Sulvida – Companhia de alienação de terrenos, Lda, con sede in Lagoa (Portogallo), rappresentata dall'avv. N. Buchbinder,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta a che sia ingiunto alla Commissione di proporre una direttiva relativa al trasferimento transfrontaliero della sede statutaria delle società di capitali e di persone,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione)



composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, e J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente



Ordinanza




Procedimento

1
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2004 la parte ricorrente, appellandosi all’art. 232 CE, ha proposto il presente ricorso per carenza contro la Commissione. Essa domanda al Tribunale di dichiarare che la Commissione è tenuta ad adottare nei confronti degli Stati membri una normativa che autorizzi e renda possibile il trasferimento transfrontaliero della sede statutaria delle società di capitali e di persone senza che gli ordinamenti giuridici degli Stati membri possano rendere più difficile o impossibile un tale trasferimento e, in particolare, di convertire in direttiva la «proposta di una quattordicesima direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento transfrontaliero della sede statutaria delle società, con cambiamento del diritto loro applicabile».

2
La ricorrente è una società di diritto portoghese rappresentata dal suo gestore, sig. N. Buchbinder. Essa ha designato come mandatario ad litem la società Pro-Videntia Rechtsanwaltsaktiengesellschaft, rappresentata dal suo direttore, sig. N. Buchbinder, avvocato e unica persona delegata a rappresentare la detta società, che è la stessa persona che ricopre la funzione di gestore della società ricorrente. Il ricorso è firmato dal sig. Buchbinder nella sua funzione di avvocato e di direttore della Pro-Videntia Rechtsanwaltsaktiengesellschaft.


In diritto

3
Ai sensi dell’art. 111 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

4
Nella fattispecie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti e decide, considerata l’insanabilità del vizio di forma da cui è affetto il ricorso, di statuire d’ufficio senza proseguire il procedimento.

5
Ai sensi dell’art. 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53 dello stesso Statuto:

«Le (…) parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte».

6
L’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte dispone inoltre quanto segue:

«La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L’istanza deve contenere l’indicazione del nome del domicilio dell’istante e della qualità del firmatario (…)».

7
Infine, ai sensi dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura:

«L’originale di ogni atto processuale deve essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte».

8
Come risulta da tali disposizioni, in particolare dal ricorso al termine «rappresentate» all’art. 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, per presentare ricorso dinanzi al Tribunale una «parte», ai sensi di tale articolo, deve avvalersi degli uffici di un terzo abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (ordinanza della Corte 5 dicembre 1996, causa C-174/96 P, Lopes/Corte di giustizia, Racc. pag. I-6401, punto 11; ordinanza del Tribunale 29 novembre 1999, causa T‑131/99, Shaw e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 11).

9
Questa necessità di ricorrere a un terzo corrisponde alla concezione del ruolo dell’avvocato secondo la quale costui è chiamato a collaborare con la giustizia e a fornire, in tutta indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Questa concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e si riscontra anche nell’ordinamento giuridico comunitario, come risulta, per l’appunto, dell’art. 19 dello Statuto della Corte [sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/Commissione, Racc. pag. 1575, punto 24, e ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1999, causa T-79/99, Euro-Lex/UAMI (EU-LEX), Racc. pag. II-3555, punto 28].

10
Ne consegue che il sig. Buchbinder, avvocato che rappresenta la ricorrente, non può essere considerato, ai fini del presente procedimento, come un «terzo», ai sensi della citata ordinanza Lopes/Corte di giustizia. Il ricorso, infatti, è stato proposto a nome della ricorrente dal sig. Buchbinder nella sua qualità di avvocato. Orbene, come risulta da una delibera societaria («Gesellschafterbeschluss») della ricorrente datata 17 febbraio 2003, il sig. Buchbinder ne è anche il gestore ed esercita, in quanto tale, le funzioni di «organo direttivo» di quest’ultima. Alla luce di quanto sopra, il sig. Buchbinder non è autorizzato a rappresentare la ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

11
Atteso che il sig. Buchbinder ha firmato l’atto introduttivo, il presente ricorso non è stato presentato conformemente agli artt. 19, terzo e quarto comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte, né conformemente all’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura.

12
Il ricorso va pertanto dichiarato in ogni caso manifestamente irricevibile.

13
Ad abundantiam, il ricorso è manifestamente irricevibile anche perché la ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere alla Commissione di presentare agli Stati membri una proposta di normativa avente un determinato contenuto, relativa al trasferimento transfrontaliero della sede statutaria delle società di capitali e di persone. Per giurisprudenza costante, non spetta al giudice comunitario, nell’ambito del controllo di legittimità che esso esercita, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime (v., in particolare, sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T‑384/94 e T‑388/94, European Night Services e a./Commissione, Racc. pag. II‑3141, punto 53, e 9 settembre 1999, causa T-127/98, UPS Europe/Commissione, Racc. pag. II‑2633, punto 50).

14
Inoltre, una semplice proposta di direttiva, come quella che la ricorrente pretende dalla Commissione, sul trasferimento transfrontaliero della sede statutaria delle società di capitali e di persone non sarebbe un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti per i terzi, bensì una misura puramente intermedia e preparatoria. Orbene, un provvedimento del genere non può costituire oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, né la mancata adozione di un simile provvedimento può essere contestata con un ricorso per carenza, ai sensi dell’art. 232 CE (sentenza della Corte 28 marzo 1979, causa 90/78, Granaria/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1081, punti 12 e segg.; ordinanze del Tribunale 26 novembre 1996, causa T-167/95, Kuchlenz-Winter/Consiglio, Racc. pag. II-1607, punti 20 e segg.; 15 maggio 1997, causa T-175/96, Berthu/Commissione, Racc. pag. II-811, punti 18 e segg., e 1° dicembre 1999, causa T-198/99, Buchbinder e Nöcker/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 11).

15
Occorre altresì ricordare che un ricorso di annullamento proposto da un singolo non è ricevibile qualora sia diretto contro il diniego di adottare un regolamento di portata generale (ordinanza del Tribunale 11 dicembre 1998, causa T-22/98, Scottish Soft Fruit Growers/Commissione, Racc. pag. II-4219, punto 41). Orbene, questa regola si applica per analogia al caso di specie, giacché la sostanza della direttiva che la ricorrente vuole far ingiungere alla Commissione di proporre sarebbe anch’essa di natura legislativa e di portata generale. Ne consegue che un ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica e diretto a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal proporre l’adozione di una direttiva è anch’esso irricevibile.

16
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso va dichiarato manifestamente irricevibile, senza che occorra notificarlo alla parte convenuta.


Sulle spese

17
Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, la parte ricorrente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)
Il ricorso è manifestamente irricevibile.

La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 13 gennaio 2005

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger


1
Lingua processuale: il tedesco.