Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro
(Direttiva del Consiglio 93/104, artt. 3, 5 e 17, n. 1)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 17, n. 1, 3 e 5 della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34, uno Stato membro che applica ai lavoratori il cui orario di lavoro in parte non è misurato o predeterminato, o può essere fissato dal lavoratore stesso, la deroga prevista dall’art. 17, n. 1, e che non adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione dei diritti al riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori.
A quest’ultimo proposito, l’effetto utile dei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla direttiva 93/104 implica necessariamente l’obbligo per gli Stati membri di garantire il rispetto del diritto di fruire di un riposo effettivo. Uno Stato membro che, nel provvedimento nazionale di recepimento della menzionata direttiva, prevede che i lavoratori possano beneficiare di tali diritti a periodi di riposo e che, nelle linee guida destinate ai datori di lavoro e ai lavoratori, relative all’attuazione di tali diritti, indica che tuttavia il datore di lavoro non è tenuto a garantire che i lavoratori godano effettivamente dei detti diritti, non garantisce l’osservanza né delle prescrizioni minime fissate dagli artt. 3 e 5 della stessa direttiva, né dello scopo fondamentale di quest’ultima. Lasciando intendere che, pur se non possono impedire che i lavoratori prendano i periodi minimi di riposo, i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di fare in modo che i lavoratori siano effettivamente in grado di esercitare siffatto diritto, le linee guida sono chiaramente idonee a svuotare di contenuto i diritti sanciti dagli artt. 3 e 5 della detta direttiva e non sono conformi allo scopo di quest’ultima, che considera i periodi minimi di riposo indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
(v. punti 40, 42, 44, 47 e dispositivo)