Cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P

Sumitomo Metal Industries Ltd

e

Nippon Steel Corp.

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Mercato dei tubi in acciaio senza saldatura — Protezione dei mercati nazionali — Onere e produzione della prova — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale»

Massime della sentenza

1.        Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51)

2.        Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale

(Art. 81, n. 1, CE)

3.        Concorrenza — Intese — Prova

(Art. 81, n. 1, CE)

4.        Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità

5.        Concorrenza — Intese — Prova

6.        Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente

7.        Procedura — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Criteri di valutazione

1.        In caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento di questi ultimi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Tale valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte.

Il potere di controllo della Corte sugli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale si estende quindi, in particolare, all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dai documenti del fascicolo, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione se siano state rispettate le disposizioni in materia di onere e di produzione della prova.

A questo proposito, la questione se il Tribunale abbia applicato la norma giuridica corretta nell’esaminare elementi probatori costituisce una questione di diritto.

Ciò non vale, invece, per la valutazione del Tribunale secondo cui gli elementi probatori non erano ambigui, ma, al contrario, precisi e concordanti per permettere di fondare la convinzione che l’infrazione era stata commessa.

Del pari, non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte la valutazione del Tribunale secondo cui delle dichiarazioni devono essere considerate un elemento di prova preciso.

(v. punti 38-40, 56, 64-65, 100-101)

2.        Quando la Commissione è riuscita a produrre prove documentali a sostegno dell’infrazione addebitata e quando tali prove appaiono sufficienti per dimostrare l’esistenza di un accordo di natura anticoncorrenziale, non è necessario esaminare se l’impresa accusata avesse un interesse commerciale per tale accordo.

Per quanto riguarda, in particolare, gli accordi di natura anticoncorrenziale che si manifestano nel corso di riunioni di imprese concorrenti, un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE è integrata allorché tali riunioni hanno l’oggetto di limitare, impedire o falsare il gioco della concorrenza e mirano, in tal modo, ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato. In un caso del genere è sufficiente, per provare la partecipazione dell’impresa interessata all’intesa, che la Commissione dimostri che la detta impresa ha partecipato a riunioni nel corso delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale. Qualora sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni di questo tipo, incombe all’impresa dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, comprovando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro.

La ragione soggiacente a tale norma è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata.

(v. punti 46-48, 58, 74)

3.        Di norma le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, tali documenti saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza.

Infatti, se certamente, in base al principio della presunzione d’innocenza, la sussistenza di un dubbio deve giocare in favore dell’impresa incriminata, nulla osta alla constatazione di un’infrazione quando quest’ultima risulta dimostrata.

(v. punti 51-52)

4.        La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale.

(v. punto 77)

5.        Una dichiarazione resa in quanto rappresentante di una società e con la quale si riconosce l’esistenza di un’infrazione commessa da quest’ultima comporta rischi giuridici ed economici considerevoli, il che rende estremamente improbabile che essa sia fatta senza che il suo autore abbia potuto disporre di informazioni fornite dai dipendenti della società in questione che, da parte loro, hanno avuto cognizione diretta dei fatti addebitati. Pertanto, l’assenza di cognizione diretta dei fatti da parte del rappresentante stesso della società non incide sull’efficacia probatoria che il Tribunale ha potuto attribuire a siffatta dichiarazione.

(v. punto 103)

6.        Nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, le censure mosse in merito ad una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale devono essere subito respinte, poiché una motivazione siffatta non può comportare l’annullamento della pronuncia.

(v. punto 106)

7.        Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, ispirato all’art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un’impresa per violazione della normativa sulla concorrenza.

Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.

A questo proposito, l’elencazione dei detti criteri non è esaustiva e la valutazione del carattere ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla stregua di uno solo di essi. Pertanto, la complessità di una causa, caratterizzata dalla proposizione di numerosi ricorsi in diverse lingue processuali, che hanno dovuto essere esaminati in parallelo e hanno richiesto un’istruttoria approfondita, può essere considerata una valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo.

(v. punti 115-117, 121)




SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

25 gennaio 2007 (*)


Indice


I –  La decisione controversa

A –  L’intesa

B –  La durata dell’intesa

C –  Il dispositivo della decisione controversa

II –  Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

III –  Procedimento dinanzi alla Corte

IV –  Sui ricorsi dinanzi alla Corte

A –  Sul motivo dedotto dalla Nippon Steel, vertente su errori di diritto nella definizione del livello di esigenza in materia di prova

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio della Corte

a)  Sulla prima parte del motivo

b)  Sulla seconda parte del motivo

c)  Sulla terza parte del motivo

d)  Sulla quarta parte del motivo

B –  Sul primo motivo dedotto dalla Sumitomo, vertente su errori di diritto quanto alla partecipazione dei produttori giapponesi all’infrazione di cui all’art. 1 della decisione

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio della Corte

C –  Sul secondo motivo dedotto dalla Sumitomo, vertente sulla durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio della Corte

V –  Sulle spese

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Intesa – Mercato dei tubi in acciaio senza saldatura – Protezione dei mercati nazionali – Onere e produzione della prova – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale»

Nei procedimenti riuniti C‑403/04 P e C‑405/04 P,

aventi ad oggetto due ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposti il 22 settembre 2004,

Sumitomo Metal Industries Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata dal sig. C. Vajda, QC, dalla sig.ra G. Sproul e dal sig. S. Szlezinger, solicitors (C‑403/04 P),

Nippon Steel Corp., con sede in Tokyo, rappresentata dai sigg. J.-F. Bellis e K. Van Hove, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo (C‑405/04 P),

ricorrenti,

procedimenti in cui le altre parti sono:

JFE Engineering Corp., già NKK Corp., con sede in Tokyo, con domicilio eletto in Lussemburgo,

JFE Steel Corp., già Kawasaki Steel Corp., con sede in Tokyo, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti in primo grado,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. N. Khan e A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Autorità di vigilanza AELS,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann e M. Ilešič (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 dicembre 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con i loro ricorsi dinanzi alla Corte le società Sumitomo Metal Industries Ltd (in prosieguo: la «Sumitomo») (C‑403/04 P) e Nippon Steel Corp. (in prosieguo: la «Nippon Steel») (C‑405/04 P) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione (Racc. pag. II‑2501; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui tale sentenza le riguarda.

2        Nella sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver ridotto le ammende inflitte alle ricorrenti dalla decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 81 CE (Caso IV/E‑1/35.860‑B Tubi d’acciaio senza saldatura) (GU 2003, L 140, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), ha respinto nella sostanza i ricorsi diretti contro tale decisione.

I –  La decisione controversa

A –  L’intesa

3        La Commissione delle Comunità europee ha inviato la decisione controversa a otto imprese produttrici di tubi di acciaio senza saldatura. Fra tali imprese figurano quattro società europee (in prosieguo: i «produttori comunitari»): la Mannesmannröhren-Werke AG (in prosieguo: la «Mannesmann»), la Vallourec SA (in prosieguo: la «Vallourec»), la Corus UK Ltd (già British Steel Ltd; in prosieguo: la «Corus») e la Dalmine SpA (in prosieguo: la «Dalmine»). Le altre quattro destinatarie della decisione di cui trattasi sono società giapponesi (in prosieguo: i «produttori giapponesi»): la NKK Corp., la Nippon Steel, la Kawasaki Steel Corp. e la Sumitomo.

4        I tubi in acciaio senza saldatura sono utilizzati dall’industria petrolifera e del gas e si suddividono in due grandi categorie di prodotti.

5        La prima di tali categorie è quella dei tubi per il sondaggio, comunemente denominati «Oil Country Tubular Goods» ovvero «OCTG». Essi possono essere venduti senza filettatura («tubi lisci») o filettati. La filettatura è un’operazione volta a consentire il raccordo dei tubi OCTG. Essa può essere realizzata secondo i parametri fissati dall’American Petroleum Institute (API), e i tubi filettati secondo tale metodo sono denominati «tubi OCTG standard», oppure realizzata con tecniche particolari, solitamente brevettate. In quest’ultimo caso si parla di filettatura o, eventualmente, di «giunti di prima qualità» ovvero «premium», e i tubi così filettati sono denominati «tubi OCTG premium».

6        Alla seconda categoria appartengono i tubi per il trasporto di petrolio e di gas («linepipe»), tra i quali rientrano, da un lato, i tubi fabbricati secondo norme standard e, d’altro lato, quelli fabbricati su misura nell’ambito di progetti specifici (in prosieguo: i «linepipe “project”»).

7        Nel novembre 1994 la Commissione decideva di avviare un’indagine sull’esistenza di pratiche anticoncorrenziali riguardanti tali prodotti. Nel dicembre dello stesso anno essa effettuava ispezioni presso diverse imprese, tra le quali la Sumitomo. Tra il settembre 1996 e il dicembre 1997 la Commissione effettuava ulteriori accertamenti presso la Vallourec, la Dalmine e la Mannesmann. Nel corso di un’ispezione presso la Vallourec effettuata il 17 settembre 1996, il presidente della Vallourec Oil & Gas, sig. Verluca, rilasciava talune dichiarazioni (in prosieguo: le «dichiarazioni del sig. Verluca»). Nel corso di un’ispezione presso la Mannesmann, avvenuta nell’aprile 1997, il dirigente di tale impresa, sig. Becher, rilasciava, del pari, talune dichiarazioni (in prosieguo: le «dichiarazioni del sig. Becher»).

8        Tenuto conto delle dette dichiarazioni, nonché di altri elementi probatori, nella decisione controversa la Commissione constatava che le otto imprese destinatarie di tale decisione avevano concluso un accordo che prevedeva, in particolare, la reciproca protezione dei loro mercati nazionali. In base all’accordo, ogni impresa si impegnava a non vendere tubi OCTG standard e linepipe «project» nel mercato nazionale di un’altra parte aderente all’accordo.

9        L’accordo sarebbe stato concluso nell’ambito di riunioni tra i produttori comunitari e quelli giapponesi, conosciute con il nome di «club Europa-Giappone».

10      Il principio della protezione dei mercati nazionali era denominato «regole di base dell’accordo» («fundamentals»). La Commissione rilevava che i «fundamentals» erano stati effettivamente osservati e che pertanto l’accordo aveva sortito effetti anticoncorrenziali sul mercato comune.

11      L’accordo nel suo complesso sarebbe stato costituito da tre parti: la prima rappresentata dai «fundamentals» per la protezione dei mercati nazionali, menzionati supra, i quali integrano l’infrazione constatata all’art. 1 della decisione controversa; la seconda parte consistente nella fissazione dei prezzi per le gare d’appalto e di prezzi minimi per i «mercati speciali» («special markets»), e la terza parte consistente nella ripartizione degli altri mercati mondiali, eccetto quelli del Canada e degli Stati Uniti d’America, mediante apposite chiavi di ripartizione («sharing keys»).

12      Quanto all’esistenza dei «fundamentals», la Commissione si fondava su una serie di indizi documentali elencati ai punti 62‑67 della motivazione della decisione impugnata, nonché sulla tabella di cui al punto 68 di quest’ultima. Dalla detta tabella risulterebbe che la quota del produttore nazionale nelle forniture effettuate dalle destinatarie della decisione controversa in Giappone e nel mercato interno di ciascuno dei quattro produttori comunitari è molto elevata. La Commissione ne deduceva che, nel complesso, i mercati nazionali erano effettivamente rispettati dalle parti dell’accordo.

13      Il 5 novembre 1993 i membri del club Europa-Giappone si sarebbero incontrati a Tokyo, per tentare di raggiungere un nuovo accordo di ripartizione dei mercati con i produttori dell’America latina. Il contenuto dell’accordo stipulato in tale occasione comparirebbe in un documento, consegnato alla Commissione il 12 novembre 1997 da un informatore estraneo al procedimento, che contiene in particolare una chiave di ripartizione (in prosieguo: il documento «Sharing key»).

B –  La durata dell’intesa

14      A partire dal 1977 il club Europa-Giappone si sarebbere riunito, al ritmo di circa due volte l’anno, fino al 1994.

15      La Commissione riteneva tuttavia che si dovesse prendere in considerazione il 1990 quale momento iniziale dell’intesa ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, in quanto tra il 1977 e il 1990 erano stati conclusi tra la Comunità europea e il Giappone accordi di autolimitazione delle esportazioni. Secondo la Commissione, l’infrazione è terminata nel 1995.

C –  Il dispositivo della decisione controversa

16      Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della decisione controversa, le otto imprese destinatarie della stessa «hanno violato le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, (…) CE, partecipando (...) ad un accordo che prevedeva fra l’altro la protezione dei rispettivi mercati nazionali dei tubi OCTG (…) standard e linepipe project senza saldatura».

17      Ai termini dell’art. 1, n. 2, della decisione controversa l’infrazione è durata dal 1990 al 1995 per le società Mannesmann, Vallourec, Dalmine, Sumitomo, Nippon Steel, Kawasaki Steel Corp. e NKK Corp. Con riferimento alla Corus si indica che l’infrazione è durata dal 1990 al febbraio 1994.

18      Ai sensi dell’art. 4 della decisione in questione, «[a] motivo dell’infrazione constatata all’articolo 1, alle imprese ivi elencate sono irrogate le seguenti ammende:

1.      [Mannesmann]                            13 500 000 EUR

2.      Vallourec (…)                             8 100 000 EUR

3.      [Corus]                                     12 600 000 EUR

4.      Dalmine (…)                            10 800 000 EUR

5.      Sumitomo (…)                            13 500 000 EUR

6.      Nippon Steel (…)                   13 500 000 EUR

7.      Kawasaki Steel Corp. (…)          13 500 000 EUR

8.      NKK Corp. (…)                   13 500 000 EUR».

II –  Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

19      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, sette delle otto imprese sanzionate dalla decisione controversa, tra le quali la Sumitomo e la Nippon Steel, hanno proposto ricorsi diretti tutti all’annullamento, totale o parziale, di tale decisione e, in subordine, all’annullamento dell’ammenda che era stata inflitta loro oppure alla riduzione dell’importo di quest’ultima.

20      Con la sentenza impugnata il Tribunale ha:

–        annullato l’art. 1, n. 2, della decisione controversa nella parte in cui accertava in capo alle ricorrenti nelle dette cause l’esistenza dell’infrazione sanzionata da tale disposizione anteriormente al 1º gennaio 1991 e successivamente al 30 giugno 1994;

–        fissato in EUR 10 935 000 l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna delle ricorrenti;

–        respinto il ricorso quanto al resto;

–        condannato ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

III –  Procedimento dinanzi alla Corte

21      Nel suo ricorso la Sumitomo conclude che la Corte voglia:

–        annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata;

–        annullare, in tutto o in parte, gli artt. 1 e 3‑6 della decisione controversa, nella parte in cui la riguardano;

–        ordinare, eventualmente, alla Commissione di risarcirla per la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale mediante il pagamento di un importo ammontante ad almeno EUR 1 012 332;

–        condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

22      Nel suo ricorso la Nippon Steel conclude che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa nelle parti che la riguardano;

–        in subordine, nell’ipotesi in cui il ricorso sia accolto solo per quanto riguarda i pipeline «project», ridurre di due terzi l’ammenda che le è stata inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

23      La Commissione chiede che la Corte voglia respingere i ricorsi e condannare le ricorrenti alle spese.

24      Con ordinanza del presidente della Corte 15 marzo 2005 i due ricorsi sono stati riuniti ai fini della trattazione orale e della sentenza.

IV –  Sui ricorsi dinanzi alla Corte

25      La Sumitomo ha dedotto due motivi a sostegno del suo ricorso, vertenti, il primo, su errori di diritto quanto alla partecipazione dei produttori giapponesi all’infrazione di cui all’art. 1 della decisione e, il secondo, sulla durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale.

26      La Nippon Steel ha dedotto, in sostanza, un solo motivo d’annullamento, vertente su errori di diritto nel definire il livello di esigenza in materia di prove.

27      È opportuno esaminare anzitutto il motivo dedotto dalla Nippon Steel.

A –  Sul motivo dedotto dalla Nippon Steel, vertente su errori di diritto nella definizione del livello di esigenza in materia di prova

1.     Argomenti delle parti

28      Nella prima parte del suo motivo, la Nippon Steel contesta al Tribunale un errore di diritto in quanto non ha tenuto conto delle conseguenze giuridiche derivanti dalla mancanza di interesse commerciale dei produttori giapponesi a commettere l’asserita infrazione.

29      A torto il Tribunale si sarebbe limitato a constatare che l’eventuale assenza di interesse commerciale è irrilevante qualora l’esistenza dell’accordo sia dimostrata. Secondo la Nippon Steel, la circostanza che i produttori giapponesi, soprattutto per l’esistenza di barriere commerciali tra il mercato giapponese e i principali mercati europei per quanto riguarda i tubi in questione, non avessero alcun logico motivo economico per concludere l’asserito accordo comporta che avrebbero dovuto esser prodotte prove più convincenti riguardo all’esistenza dell’accordo, ovvero indizi particolarmente precisi, logici e affidabili su tutti gli elementi essenziali dell’infrazione.

30      Inoltre, allorché esiste, come nella fattispecie, una spiegazione alternativa per i comportamenti dell’impresa incriminata, compatibile con le regole di concorrenza, non si può concludere per l’esistenza dell’infrazione in base a prove ambigue. A tal proposito, la Nippon Steel invoca il principio della presunzione di innocenza.

31      In particolare, le dichiarazioni fatte da un’impresa accusata d’aver partecipato ad un cartello e contestate da altre imprese parimenti accusate potrebbero essere utilizzate come prove solo qualora tutti gli elementi essenziali del cartello siano stati dimostrati in base a prove indipendenti da tali dichiarazioni. A tal proposito la Nippon Steel sottolinea che il diritto comunitario della concorrenza, che consente alle imprese di fruire di una riduzione dell’ammenda in cambio della loro cooperazione, comporta un notevole rischio di dichiarazioni false o imprecise.

32      Con la seconda parte del suo motivo la Nippon Steel contesta al Tribunale di non aver riconosciuto che una plausibile spiegazione alternativa del comportamento dell’impresa accusata è pertinente allorché le prove sulle quali si fonda la Commissione necessitano, per la loro ambiguità, di un’interpretazione. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto relativo al livello di esigenza in materia di prova e avrebbe violato il principio della presunzione di innocenza.

33      Con la terza parte di questo motivo, la Nippon Steel addebita al Tribunale di non aver tenuto conto dell’ambiguità delle dichiarazioni del sig. Verluca né delle contraddizioni sussistenti tra tali dichiarazioni e altri elementi di prova. Non esigendo, tanto in termini di precisione che di contenuto, un livello di corroborazione più elevato degli altri elementi di prova, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e impedito un sindacato giurisdizionale completo della veridicità dei fatti constatati dalla Commissione. A tal proposito, la Nippon Steel ricorda che siffatto sindacato da parte dei giudici comunitari è necessario affinché sia soddisfatta la condizione attinente all’accesso ad un giudice indipendente e imparziale di cui all’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

34      Secondo la quarta parte del motivo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto fondando su motivi contraddittori e inadeguati il suo giudizio secondo cui le dichiarazioni del sig. Becher potevano corroborare quelle del sig. Verluca relativamente all’asserita infrazione riguardante i linepipe «project». Pur avendo riconosciuto che un documento poteva corroborare le dichiarazioni del sig. Verluca solo laddove non fosse in contraddizione con queste ultime, il Tribunale avrebbe applicato un criterio diverso alle dichiarazioni del sig. Becher, che contraddicevano manifestamente quelle del sig. Verluca.

35      La Commissione fa osservare che la seconda e la terza parte del motivo consistono solo nella riproposizione di taluni elementi della prima parte di quest’ultimo. In ogni caso, queste tre parti sarebbero irricevibili in quanto non possono avere esito positivo senza che sia rimessa in discussione la valutazione dei fatti cui è pervenuto il Tribunale e non sono in grado di dimostrare che quest’ultimo abbia snaturato le prove.

36      Peraltro, quand’anche tali parti fossero ricevibili, esse sarebbero manifestamente infondate nei limiti in cui si riferiscono all’ambiguità degli elementi di prova e alla sussistenza di plausibili spiegazioni alternative per tali elementi. A tal proposito la Commissione osserva che gli indizi sui quali si è fondata, quali le dichiarazioni del sig. Verluca, non presentano ambiguità per quanto riguarda gli elementi essenziali dell’infrazione e che non è stata fornita alcuna spiegazione alternativa plausibile per i termini utilizzati nelle prove documentali. La Commissione conclude che la valutazione delle prove dell'infrazione effettuata dal Tribunale è perfettamente conforme al diritto.

37      La quarta parte del motivo sarebbe del pari irricevibile in quanto, anche laddove fosse fondata, non potrebbe giustificare l’annullamento della sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, dopo aver considerato al punto 333 della sentenza impugnata che le dichiarazioni del sig. Becher suffragavano quelle del sig. Verluca relative ai pipeline «project», nei punti 334 e 335 di tale sentenza ha giudicato che, in ogni caso, le dichiarazioni del sig. Verluca erano sufficienti a provare un accordo di ripartizione dei mercati tra i membri del club Europa-Giappone riferentesi non solo ai tubi OCTG standard, ma anche ai linepipe «project».

2.     Giudizio della Corte

a)     Sulla prima parte del motivo

38      Occorre ricordare che, in caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento di questi ultimi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (sentenza 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I‑3111, punto 22). Tale valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte (sentenze 2 marzo 1994, causa C‑53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I‑667, punto 42, e 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 49).

39      Il potere di controllo della Corte sugli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale si estende quindi, in particolare, all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dai documenti del fascicolo, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione se siano state rispettate le disposizioni in materia di onere e di produzione della prova (sentenze 6 gennaio 2004, cause riunite C‑2/01 P e C‑3/01 P, BAI e Commissione/Bayer, Racc. pag. I‑23, punti 47, 61 e 117, e 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I‑3173, punti 51 e 52).

40      La prima parte del motivo verte essenzialmente sulla questione se l’asserita mancanza di interessi commerciali a commettere l’infrazione addebitata avrebbe dovuto condurre il Tribunale a valutare gli elementi di prova secondo criteri diversi da quelli che esso ha preso in considerazione. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tale parte del motivo è ricevibile. Infatti, la questione se il Tribunale abbia applicato la norma giuridica corretta nell’esaminare elementi probatori costituisce una questione di diritto.

41      Con riferimento alla fondatezza di tale parte del motivo, vanno esaminati i punti della sentenza impugnata nei quali il Tribunale ha esposto i principi regolanti l’onere e la produzione della prova che esso ha applicato.

42      Nel punto 179 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo cui la Commissione è tenuta a produrre elementi probatori sufficientemente precisi e concordanti che corroborino la convinzione che l’infrazione sia stata commessa. Nel punto 180 della stessa sentenza esso sottolinea che è sufficiente che il complesso degli indizi invocato dalla Commissione, valutato globalmente, risponda a tale requisito. Al punto 181, poi, il Tribunale ricorda che dal testo stesso dell’art. 81, n. 1, CE deriva che gli accordi tra imprese sono vietati indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale.

43      Il Tribunale ne deduce, nei punti 183 e 184 della sentenza impugnata, che l’argomento della ricorrente relativo alla mancanza di effetti dell’accordo, supponendolo fondato, non può comportare l’annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata. A tal riguardo, il Tribunale ha ricordato di aver già statuito, nella sua sentenza 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II‑491, punti 1085-1088), che gli accordi diretti alla protezione dei mercati nazionali hanno un oggetto restrittivo della concorrenza di per sé e rientrano in una categoria espressamente vietata dall’art. 81, n. 1, CE e che tale oggetto non può essere giustificato mediante un’analisi del contesto economico nel quale si inserisce il comportamento anticoncorrenziale in questione.

44      Nel punto 185 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che è indifferente, per quanto riguarda l’esistenza dell’infrazione, che la conclusione dell’accordo sia stata o meno nell’interesse commerciale dei produttori giapponesi.

45      Come ha osservato l’avvocato generale nei paragrafi 190 e seguenti delle sue conclusioni, tale ragionamento del Tribunale è conforme al diritto. Esso risponde ad una costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punto 20; 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 123, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punto 508). È contrario a tale giurisprudenza l’argomento della Nippon Steel, secondo cui l’esistenza di una plausibile spiegazione alternativa per i comportamenti addebitati, ovvero la mancanza di interesse commerciale, avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad imporre criteri più rigorosi quanto alle prove da produrre.

46      Il Tribunale ha quindi correttamente constatato che, quando la Commissione è riuscita a produrre prove documentali a sostegno dell’infrazione addebitata e quando tali prove appaiono sufficienti per dimostrare l’esistenza di un accordo di natura anticoncorrenziale, non è necessario esaminare se l’impresa accusata avesse un interesse commerciale per tale accordo.

47      Per quanto riguarda, in particolare, gli accordi di natura anticoncorrenziale che si manifestano, come nella fattispecie, nel corso di riunioni di imprese concorrenti, la Corte ha già statuito che un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE è integrata allorché tali riunioni hanno l’oggetto di limitare, impedire o falsare il gioco della concorrenza e mirano, in tal modo, ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punti 508 e 509). In un caso del genere, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni nel corso delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale per provare la partecipazione della detta impresa all’intesa. Qualora sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni di questo tipo, incombe all’impresa dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, comprovando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenza 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punto 155, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 81).

48      La ragione soggiacente a tale norma è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 82).

49      Orbene, nella fattispecie, la Nippon Steel non ha formalmente contestato di aver partecipato alle riunioni del club Europa-Giappone, né ha apportato elementi atti a dimostrare che la sua partecipazione a tali riunioni fosse priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale riguardo alla protezione dei mercati nazionali.

50      A tal proposito, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando ha analizzato i documenti disponibili nel modo seguente:

«194      (...) le ricorrenti giapponesi non negano che abbiano avuto luogo riunioni tra rappresentanti dei produttori giapponesi ed europei di tubi d’acciaio senza saldatura (...). Inoltre, la JFE-NKK, la JFE-Kawasaki e la Sumitomo non negano di aver partecipato a tali riunioni, ma affermano che le sole informazioni di cui dispongono su di esse provengono dai ricordi dei loro impiegati, ricordi alquanto deboli se si tiene conto del tempo passato da tali riunioni.

195      Quanto alla Nippon [Steel], essa afferma che, a sua conoscenza, nessuno dei suoi attuali impiegati ha assistito a tali riunioni, ma precisa di non poter escludere che taluni suoi ex-impiegati vi abbiano assistito. Tuttavia, un dettaglio fornito dalla risposta della Nippon [Steel] del 4 dicembre 1997 ai quesiti supplementari posti dalla Commissione, vale a dire il fatto che il sig. [X], responsabile delle esportazioni di tubi di acciaio, si sia recato a Cannes per una missione dal 14 al 17 marzo 1994, accredita la tesi della Commissione relativa alla partecipazione della Nippon [Steel] alle riunioni in questione, poiché una delle riunioni del club Europa-Giappone, menzionate dal sig. Verluca si è svolta a Cannes il 16 marzo 1994 (...). Nella medesima risposta, la Nippon [Steel] afferma di non essere in grado di spiegare lo scopo di questa missione né quello di altre missioni dei suoi impiegati a Firenze, poiché essa non aveva clienti in tali due città.

196      Ciò premesso, la Commissione ha concluso correttamente che le ricorrenti giapponesi nominate dal sig. Verluca nella sua dichiarazione 14 ottobre 1996 (...), inclusa la Nippon [Steel], hanno effettivamente partecipato alle riunioni del club Europa-Giappone descritte dallo stesso.

(…)

201      Quanto all’argomento secondo cui le riunioni del club Europa-Giappone non hanno mai avuto ad oggetto i mercati comunitari, occorre rilevare che, se, secondo il sig. Verluca, i “grandi avvenimenti che incidono sul mercato dei prodotti petroliferi [VRA americano, sconvolgimenti politici in URSS, sviluppo della Cina (…)]” venivano discussi durante tali riunioni, ciò non esclude che l’“applicazione dei ‘Fundamentals’ menzionati sopra” vi fosse parimenti “accertata”. Così, dalla dichiarazione del sig. Verluca 17 settembre 1996 emerge che l’applicazione dei “fundamentals” che implicano, in particolare, il rispetto dei quattro mercati nazionali dei produttori comunitari da parte delle ricorrenti giapponesi è uno dei soggetti discussi durante tali riunioni.

202      Occorre ricordare, a tale proposito, che la missione della Commissione è [quella di sanzionare le] infrazioni all’art. 81, n. 1, CE e che gli accordi consistenti nel “ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento” sono espressamente menzionati all’art. 81, n. 1, lett. c), CE, in quanto vietati ai sensi di tale disposizione. È sufficiente quindi che la Commissione dimostri che un accordo tra imprese che possa incidere sul commercio tra Stati membri abbia avuto come oggetto o effetto la ripartizione tra di esse dei mercati comunitari di uno o più prodotti perché tale accordo costituisca un’infrazione.

203      Occorre inoltre rilevare che, in pratica, la Commissione è spesso tenuta a provare l’esistenza di un’infrazione in condizioni poco favorevoli a tale compito, in quanto possono essere passati diversi anni dall’epoca dei fatti costitutivi dell’infrazione e diverse tra le imprese oggetto della verifica non hanno collaborato attivamente con la stessa. Anche se spetta necessariamente alla Commissione dimostrare che è stato concluso un accordo illecito di ripartizione dei mercati (...), sarebbe eccessivo richiedere che essa fornisca inoltre la prova del meccanismo specifico mediante il quale doveva essere raggiunto tale scopo (...). Infatti un’impresa colpevole di un’infrazione potrebbe sfuggire troppo facilmente a qualsiasi sanzione se potesse appellarsi alla vaghezza delle informazioni presentate quanto al funzionamento di un accordo illecito in una situazione in cui l’esistenza dell’accordo ed il suo scopo anticoncorrenziale sono tuttavia sufficientemente dimostrati. (...)

(…)

205      Al riguardo, occorre considerare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti giapponesi, le dichiarazioni del sig. Verluca oltre ad essere affidabili hanno un valore probatorio particolarmente elevato poiché sono state rese a nome della Vallourec. (...)

(…)

207      In ogni caso, il sig. Verluca è stato testimone diretto delle circostanze da egli esposte. Infatti, la Commissione ha affermato, (...), senza essere contraddetta al riguardo, che il sig. Verluca, nella sua qualità di presidente della Vallourec (...), aveva partecipato egli stesso a riunioni del club Europa-Giappone».

51      Si deve necessariamente constatare che tale valutazione degli elementi probatori è compatibile con una giurisprudenza consolidata. Infatti, come la Corte ha già osservato in altri casi, di norma le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, tali documenti saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punti 55-57).

52      Nei limiti in cui la Nippon Steel si fonda anche, nell’ambito della prima parte del motivo, sul principio della presunzione d’innocenza nonché sul rischio di dichiarazioni false o imprecise da parte di imprese concorrenti accusate, è sufficiente ricordare, come ha fatto il Tribunale nei punti 177-179 della sentenza impugnata, che se certamente la sussistenza di un dubbio deve giocare in favore dell’impresa incriminata, nulla osta alla constatazione di un’infrazione quando quest’ultima risulta dimostrata.

53      Infine, nulla nel fascicolo consente di supporre che il Tribunale, nell’analizzare e valutare gli elementi probatori, abbia snaturato la portata di questi ultimi o commesso un’inesattezza materiale.

54      Da tutto ciò che precede risulta che, attenendosi ai criteri sopra menzionati in materia di onere e di produzione della prova e giudicando che, nella fattispecie, tali criteri fossero soddisfatti, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.

55      Pertanto la prima parte del motivo deve essere respinta.

b)     Sulla seconda parte del motivo

56      La seconda parte del motivo si fonda sulla premessa che gli elementi probatori sono ambigui. Orbene, come già è stato ricordato nell’ambito dell’esame della prima parte del motivo, non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte la valutazione da parte del Tribunale dell’efficacia probatoria dei documenti del fascicolo che gli sono sottoposti, fatto salvo il caso di inosservanza delle norme in materia di onere e produzione della prova e di snaturamento di tali documenti, (v., anche, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punti 49 e 66, e 2 ottobre 2003, causa C‑182/99 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I‑10761, punto 43). Ciò vale, nella fattispecie, per la valutazione del Tribunale secondo cui gli elementi probatori non erano ambigui, ma, al contrario, precisi e concordanti per permettere di fondare la convinzione che l’infrazione era stata commessa.

57      Pertanto, nei limiti in cui la Nippon Steel rimette in discussione questa valutazione del Tribunale, tale argomento deve essere dichiarato irricevibile.

58      Peraltro, l’argomento della Nippon Steel, secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel giudicare che era irrilevante la spiegazione alternativa, plausibile e compatibile con le regole di concorrenza, del comportamento dei produttori giapponesi è sostanzialmente identico a quello che è stato respinto nell’ambito della prima parte del motivo, con il quale si contestava al Tribunale di aver constatato che, se l’esistenza dell’accordo è stata stabilita, l’eventuale assenza di interesse commerciale dei produttori giapponesi a commettere l’infrazione imputata è irrilevante.

59      Alla luce di quanto precede, la seconda parte del motivo deve essere respinta.

c)     Sulla terza parte del motivo

60      Con questa parte del motivo, la Nippon Steel contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, in primo luogo, dell’ambiguità delle dichiarazioni del sig. Verluca e, in secondo luogo, delle contraddizioni tra tali dichiarazioni e altri elementi probatori, in particolare le dichiarazioni del sig. Becher.

61      Si deve necessariamente constatare che, nelle sue dichiarazioni 17 settembre 1996, il sig. Verluca ha ammesso che i mercati nazionali delle partecipanti all’accordo «beneficiavano di una protezione», ad eccezione del mercato offshore del Regno Unito che era «semiprotetto». I prodotti interessati da tale accordo, secondo lui, erano i tubi OCTG standard e i linepipe «project». Quanto alla durata dell’accordo l’interessato ha dichiarato che «queste riunioni hanno avuto inizio dopo il collasso del mercato del 1977» e che esse «erano terminate da poco più di un anno». In riferimento alle modalità pratiche dell’accordo, il sig. Verluca ha precisato che «in linea di principio, si avevano riunioni due volte l’anno (...). In esse venivano trattati grandi avvenimenti che incidevano sul mercato dei prodotti petroliferi (...). Vi si constatava globalmente il notevole scarto tra le capacità mondiali di tubi e la domanda, nonché l’applicazione dei “fundamentals” menzionati in precedenza».

62      Interrogato il 18 dicembre 1997, in occasione di una nuova ispezione presso la Vallourec, il sig. Verluca ha dichiarato che:

«–      I produttori interessati del club Europa-Giappone rispettavano, negli appalti internazionali, una chiave di ripartizione approssimativa per i soli prodotti standard.

–        In tale contesto venivano stabiliti listini indicativi dei prezzi che fungevano da base per le offerte presentate nell’ambito di tali appalti (...).

–        Tali listini venivano aggiornati di tanto in tanto (“NL”: New List) e consentivano ai singoli produttori di stabilire il prezzo da offrire per ottenere l’appalto (“WP”: Winning Price) (...).

–        Erano considerati domestici i mercati francese, tedesco e italiano. Il Regno Unito aveva uno status particolare (v. mia dichiarazione del 17.09.96)».

63      Il sig. Becher, a sua volta, ha dichiarato quanto segue:

«–      A mia conoscenza si tratta di un accordo (i “fundamentals”) su tubi OCTG e linepipe “project” il cui oggetto essenziale era la protezione dei rispettivi mercati nazionali. Ciò significava che, in tale settore, i produttori giapponesi non dovevano penetrare nel mercato europeo e viceversa i produttori europei non dovevano (...) effettuare forniture in Giappone.

–        Oltre a tali intese riguardanti direttamente i rispettivi mercati nazionali, esistevano apparentemente anche altri accordi complementari riguardanti altri paesi. (...)

–        Per gli altri mercati che erano oggetto di gare d’appalto mondiali, erano stati convenuti determinati quantitativi, che dovevano essere forniti rispettivamente dai produttori giapponesi e europei, che, all’epoca, erano stati designati con l’espressione “chiave di ripartizione” (“sharing key”). Lo scopo era manifestamente quello di mantenere i rispettivi quantitativi da fornire al livello storicamente raggiunto. (...)».

64      Quanto alla prima censura sollevata nell’ambito di questa parte del motivo, relativa all’ambiguità delle dichiarazioni del sig. Verluca, è sufficiente constatare che il Tribunale ha considerato tali dichiarazioni come un elemento probatorio preciso. Esso ha constatato, in particolare, nel punto 193 della sentenza impugnata, che il «termine “échanges” usato nella dichiarazione del sig. Verluca 17 settembre 1996 (…) indica che vi sono stati contatti tra i produttori giapponesi ed europei di tubi d’acciaio» e, al punto 201 della sentenza impugnata, che «dalla dichiarazione del sig. Verluca 17 settembre 1996 emerge che l’applicazione dei “fundamentals” che implicano, in particolare, il rispetto dei quattro mercati nazionali dei produttori comunitari da parte delle ricorrenti giapponesi è uno dei soggetti discussi durante [le riunioni del club Europa-Giappone]».

65      Alla luce della giurisprudenza ricordata nei punti 38, 39 e 56 della presente sentenza, questa valutazione che il Tribunale ha fatto delle dichiarazioni del sig. Verluca, salvo restando il caso di inosservanza delle disposizioni in materia di onere e produzione della prova, di snaturamento delle dette dichiarazioni o di inesattezza materiale, non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte. Orbene, la Nippon Steel non ha formulato alcun argomento atto a dimostrare che le conclusioni ricordate supra, che il Tribunale ha tratto dalle dichiarazioni del sig. Verluca, siano viziate da un’inesattezza materiale, da uno snaturamento di tali dichiarazioni o da un errore di diritto.

66      Risulta, peraltro, dall’esame della prima parte del motivo che il Tribunale non ha neppure violato le norme in materia di onere e di produzione della prova nel valutare i documenti del fascicolo.

67      Ne consegue che la prima censura, vertente sull’ambiguità delle dichiarazioni del sig. Verluca, deve essere respinta.

68      Quanto alla seconda censura mossa nell’ambito della terza parte del motivo, si deve necessariamente constatare che il Tribunale ha tenuto conto, nel valutare gli elementi probatori, dell’esistenza di una certa discordanza tra le dichiarazioni del sig. Verluca e altri elementi probatori. Il Tribunale ha, infatti, constatato, nel punto 302 della sentenza impugnata, che «[è] vero che la circostanza secondo cui il sig. Becher ha negato l’esistenza di una parte intra-europea dei “fundamentals” in conformità ad un obbligo di reciproca protezione dei mercati nazionali tra i produttori europei indebolisce la sua dichiarazione, in una certa misura, in quanto elemento probatorio che consente di corroborare le dichiarazioni del sig. Verluca».

69      Il Tribunale ha successivamente esaminato se, nonostante tale discordanza, le dichiarazioni del sig. Verluca fossero corroborate in maniera sufficientemente precisa dalle dichiarazioni del sig. Becher.

70      Ai fini di tale esame, il Tribunale ha precisato, a proposito delle dichiarazioni del sig. Verluca, che:

«219      (…) secondo la giurisprudenza del Tribunale la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova (...). Occorre così concludere che, nonostante la loro affidabilità, le dichiarazioni del sig. Verluca devono essere corroborate da altri elementi di prova per dimostrare l’esistenza dell’infrazione sanzionata all’art. 1 della decisione impugnata.

220      Occorre tuttavia considerare che il grado di corroborazione richiesto nella fattispecie, sia in termini di precisione che in termini d’intensità, a causa dell’affidabilità delle dichiarazioni del sig. Verluca, è minore di quanto lo sarebbe se queste non fossero particolarmente credibili. Occorre in tal modo considerare che, se dovesse essere affermato che un complesso di indizi concordanti consentiva di corroborare l’esistenza e taluni aspetti specifici dell’accordo di ripartizione dei mercati richiamato dal sig. Verluca e menzionato all’art. 1 della decisione [controversa], le dichiarazioni di quest’ultimo potrebbero bastare di per sé, in tal caso, ad attestare altri aspetti della decisione [controversa] ai sensi della regola derivante dalla sentenza [Cimenteries CBR e a./Commissione, cit.] (punto 1838), (...). Inoltre, purché un documento non contrasti manifestamente con le dichiarazioni del sig. Verluca sull’esistenza o il contenuto essenziale dell’accordo di ripartizione dei mercati, è sufficiente che esso attesti elementi significativi dell’accordo da esso descritto per avere un certo valore a titolo di elemento di corroborazione nell’ambito del complesso delle prove dedotte a carico (...)».

71      È alla luce di tali considerazioni che il Tribunale ha analizzato le dichiarazioni del sig. Becher. Riguardo a quest’ultimo documento il Tribunale ha constatato, nel punto 302 della sentenza impugnata, che «il sig. Becher ha confermato in modo univoco l’esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati tra i produttori europei e giapponesi per i tubi OCTG e linepipe “project” (...). In tal modo, la sua dichiarazione corrobora quelle del sig. Verluca per quanto riguarda tale aspetto dell’infrazione e, pertanto, per quanto riguarda il fatto che le ricorrenti giapponesi sono state parti di un accordo di ripartizione dei mercati ai termini del quale esse accettavano di non immettere in commercio i tubi OCTG standard e i linepipe “project” sui mercati comunitari. (...). Infine, il valore probatorio della dichiarazione della Mannesmann è, nella fattispecie, rafforzato ancora dal fatto che essa corrobora anche quelle del sig. Verluca per quanto riguarda l’esistenza di una chiave di ripartizione relativa all’attribuzione di gare d’appalto internazionali su mercati di paesi terzi (...)».

72      In esito a tale esame comparativo dei principali elementi probatori, e in applicazione dei criteri in materia di onere e produzione della prova esaminati nell’ambito della prima parte del motivo, il Tribunale ha concluso quanto segue:

«332      Dalla maggior parte degli elementi che costituiscono tale complesso di indizi non emerge chiaramente quali fossero i tubi in acciaio senza saldatura interessati da tale ripartizione, ma ne risulta univocamente che, tra i prodotti interessati, figuravano i tubi OCTG standard. Infatti, i riferimenti specifici a tali prodotti (...) nel documento Sharing Key e nella risposta della Mannesmann, nonché quelli ai tubi OCTG in generale, senza altra precisazione, in altri documenti fatti valere dalla Commissione corroborano in modo adeguato e chiaro le dichiarazioni del sig. Verluca quanto al fatto che i “fundamentals” riguarderebbero tali prodotti.

333      Per quanto riguarda i linepipe “project”, un unico elemento di prova, la risposta della Mannesmann effettuata dal sig. Becher, conforta in modo univoco l’affermazione del sig. Verluca secondo cui l’accordo illecito riguardava anche i linepipe “project”. Tuttavia, dato il carattere particolarmente probatorio di tale risposta, (...), occorre considerare che essa è sufficiente a corroborare le dichiarazioni del sig. Verluca, già molto affidabili di per sé (...) per quanto riguarda tali prodotti.

334      In ogni caso è già stato affermato che, sebbene il complesso di indizi concordanti invocati dalla Commissione consenta di dimostrare l’esistenza e taluni aspetti specifici dell’accordo di ripartizione dei mercati richiamato dal sig. Verluca e constatato all’art. 1 della decisione [controversa], le dichiarazioni di quest’ultimo potrebbero bastare di per sé, in tal caso, ad attestare altri aspetti della decisione [controversa] (...). Orbene, è già stato constatato, supra ai punti 330 e 332, che il complesso di indizi invocati dalla Commissione è sufficiente per corroborare le dichiarazioni del sig. Verluca sotto diversi aspetti, e in particolare per quanto riguarda i tubi OCTG standard.

335      Ciò premesso, occorre considerare che il sig. Verluca ha detto chiaramente la verità nelle sue dichiarazioni e, pertanto, che tali dichiarazioni bastano, in quanto elementi di prova a dimostrare che l’accordo di ripartizione dei mercati nazionali dei membri del club Europa-Giappone si riferiva non solo ai tubi OCTG standard come attestato da diversi altri elementi probatori, ma anche ai linepipe “project”. Infatti, non vi è alcuna ragione per ritenere che il sig. Verluca, che aveva una conoscenza diretta dei fatti, abbia effettuato dichiarazioni inesatte per quanto riguarda i linepipe, laddove altri elementi probatori corroborano le sue affermazioni riguardo all’esistenza di un accordo e la sua applicazione ai tubi OCTG standard».

73      Contrariamente a quanto affermato dalla Nippon Steel, risulta da tali brani della sentenza impugnata che il Tribunale ha esercitato un controllo giurisdizionale completo circa la veridicità dei fatti constatati dalla Commissione. Esso ha inoltre ponderato gli elementi discordanti e concordanti esistenti tra le dichiarazioni del sig. Verluca e quelle del sig. Becher e ha concluso a giusto titolo che le dichiarazioni del sig. Becher corroborassero quelle del sig. Verluca quanto all’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione controversa.

74      Non può inoltre essere addebitato al Tribunale il fatto di aver richiesto un livello troppo basso di corroborazione. A tal proposito è sufficiente constatare che l’iter logico seguito dal Tribunale non deroga in alcun modo ai criteri applicabili in materia di onere e di produzione della prova, come sono definiti nei punti 42-48 e 51 della presente sentenza.

75      Anche la seconda censura, sollevata nell’ambito della terza parte del motivo, è pertanto infondata.

76      La terza parte del motivo deve quindi essere disattesa.

d)     Sulla quarta parte del motivo

77      Per quanto riguarda la quarta parte del motivo, occorre ricordare anzitutto che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (sentenze 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione, Racc. pag. I‑2587, punto 53, e 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 25). Tale parte del motivo è quindi ricevibile.

78      Pertanto, al fine di rispondere agli argomenti sollevati dalla Nippon Steel, occorre verificare se il giudizio del Tribunale, secondo il quale le dichiarazioni del sig. Becher corroborano quelle del sig. Verluca in merito all’infrazione riguardante i pipeline «project», si fondi su una motivazione sufficiente e coerente.

79      Come il Tribunale ha constatato nel punto 290 della sentenza impugnata, il sig. Becher ha risposto agli ispettori della Commissione che i «fundamentals» riguardavano i tubi OCTG e i pipeline «project». Risulta da tale constatazione del Tribunale, nonché dal testo stesso delle dichiarazioni dei sigg. Verluca e Becher citate nei punti 61‑63 della presente sentenza, che tali dichiarazioni concordano quanto all’ambito di applicazione materiale dell’infrazione. La circostanza che il sig. Becher abbia confermato che la sua impresa aveva partecipato ad un accordo di ripartizione dei mercati riguardante anche i linepipe «project» poteva costituire un motivo sufficiente perché il Tribunale considerasse la risposta dell’interessato, nella parte in cui si riferiva a tali tubi, come una conferma delle dichiarazioni del sig. Verluca del 17 settembre 1996, in base alle quali l’accordo riguardava i tubi OCTG, nonché i linepipe «project».

80      Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata non può essere qualificata come contraddittoria o inadeguata.

81      Inoltre, nei limiti in cui la Nippon Steel imputa al Tribunale, nell’ambito della quarta parte del motivo, di aver applicato erroneamente le disposizioni in materia di produzione della prova, è sufficiente constatare che il suo argomento ripropone sostanzialmente quello formulato nell’ambito delle altre parti, tutte infondate, del suo motivo.

82      La quarta parte del motivo non può quindi essere accolta.

83      Il motivo va pertanto integralmente respinto.

84      Dalle suesposte considerazioni risulta che il ricorso della Nippon Steel deve essere respinto.

B –  Sul primo motivo dedotto dalla Sumitomo, vertente su errori di diritto quanto alla partecipazione dei produttori giapponesi all’infrazione di cui all’art. 1 della decisione

1.     Argomenti delle parti

85      Secondo la Sumitomo, il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto concludendo che i produttori giapponesi avevano partecipato all’infrazione di cui all’art. 1 della decisione controversa, sia per quanto attiene ai tubi OCTG standard che per i pipeline «project».

86      In proposito, la Sumitomo fa propri gli argomenti esposti nel ricorso della Nippon Steel dinanzi alla Corte e aggiunge a questi ultimi argomenti specifici riferentisi ai pipeline «project».

87      Il Tribunale avrebbe snaturato le prove fornite dal sig. Becher. Esso avrebbe, inoltre, effettuato una qualificazione giuridica erronea di tali elementi, motivato in modo contraddittorio e insufficiente l’uso delle dichiarazioni dei sigg. Verluca e Becher e operato un’inversione dell’onere della prova.

88      Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal sig. Becher, la Sumitomo sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha attribuito loro un valore probatorio errato nel constatare che tali dichiarazioni confermavano inequivocabilmente l’esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati con riferimento ai linepipe «project». Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il sig. Becher aveva precisato di riferire fatti che erano avvenuti prima che egli diventasse direttore della Mannesmann. Inoltre, dai termini stessi impiegati dal sig. Becher, emergerebbe che quest’ultimo nutriva dubbi sulle informazioni che gli erano state fornite.

89      Un altro errore commesso dal Tribunale consisterebbe nella qualificazione delle dichiarazioni del sig. Becher come elemento probatorio affidabile, che consente di corroborare le dichiarazioni del sig. Verluca del 17 settembre 1996, nonostante il Tribunale avesse ammesso che la negazione da parte del sig. Becher dell’aspetto intraeuropeo dei «fundamentals» era erronea. Avendo constatato che le dichiarazioni del sig. Becher erano viziate da un rilevante errore quanto al loro contenuto, il Tribunale avrebbe dovuto astenersi dall’utilizzare taluni altri elementi di tali dichiarazioni per suffragare quelle del sig. Verluca.

90      Inoltre, la Sumitomo ritiene che il Tribunale abbia violato le disposizioni in materia di produzione della prova giudicando, al punto 336 della sentenza impugnata, che «pur supponendo che le ricorrenti giapponesi abbiano potuto far sorgere un dubbio quanto ai prodotti specifici coperti dall’accordo sanzionato all’art. 1 della decisione impugnata, circostanza non dimostrata, occorre rilevare che se dalla stessa, considerata complessivamente, emerge che l’infrazione constatata ha riguardato un tipo particolare di prodotti e menziona gli elementi di prova a sostegno di una tale conclusione, il fatto che tale decisione non contenga un’enunciazione precisa ed esaustiva di tutti i tipi di prodotti coperti dall’infrazione non può essere, di per sé, sufficiente a giustificare il suo annullamento (v., per analogia, nel contesto di un motivo relativo ad un difetto di motivazione, sentenza [14 maggio 1998, causa T‑310/94,] Gruber + Weber/Commissione, (...) [Racc. pag. II‑1043], punto 214). (...)». Seguendo tale iter logico a sostegno della sua tesi secondo cui la Commissione aveva comprovato l’infrazione riguardante i pipeline «project», il Tribunale avrebbe operato un’inversione dell’onere della prova.

91      Quanto alle dichiarazioni del sig. Verluca, la Sumitomo contesta il ragionamento seguito dal Tribunale nei punti 219 e 220 della sentenza impugnata, citati al punto 70 della presente sentenza, nella parte in cui da esso conseguirebbe che era possibile concludere, in base alle sole dichiarazioni del sig. Verluca, che i comportamenti addebitati alle imprese giapponesi riguardavano anche i linepipe «project». La posizione adottata dal Tribunale nel punto 220 della sentenza impugnata riguardo all’affidabilità delle dichiarazioni del sig. Verluca sarebbe, in ogni caso, contestabile, in quanto il Tribunale ha espressamente constatato, nei punti 281-284 e 349 della stessa sentenza, che tali dichiarazioni erano viziate da errori e imprecisioni. Posto che il Tribunale constatava che le comunicazioni del sig. Verluca non erano affidabili in alcuni punti, non era giustificato seguire un approccio diverso con riguardo ad un altro punto, a proposito del quale potevano del pari sussistere seri dubbi.

92      Infine, la Sumitomo sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ammettendo l’esistenza di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE con riferimento ai pipeline «project» quando, in base agli elementi probatori disponibili, non era in grado di indicare la data iniziale e la data finale di tale infrazione.

93      La Commissione sostiene, anzitutto, che la Sumitomo non può ampliare la portata del suo ricorso dinanzi alla Corte facendo propri gli argomenti presentati nelle memorie della Nippon Steel. Il ricorso della Sumitomo sarebbe quindi irricevibile nei limiti in cui riguarda i tubi OCTG standard e in cui fa valere argomenti della Nippon Steel riferentisi ai pipeline «project».

94      La Commissione fa inoltre valere che gli argomenti della Sumitomo dimostrano tutt’al più che sarebbe stata plausibile una diversa valutazione degli elementi probatori. Ciò tuttavia non sarebbe sufficiente a fondare il ricorso contro la sentenza, giacché la Sumitomo non è riuscita a confutare i tre motivi principali della sentenza impugnata, secondo i quali le dichiarazioni del sig. Verluca costituiscono di per sé una prova sufficiente, la mancanza di altre prove specifiche riguardanti i pipeline «project» nulla toglie alla constatazione di un’infrazione e le dichiarazioni del sig. Verluca sono state corroborate dalle dichiarazioni del sig. Becher.

95      La Commissione sottolinea che la Sumitomo non ha contestato talune constatazioni del Tribunale che sono di per sé sufficienti a confermare l’infrazione. Il ricorso sarebbe pertanto inconferente. Esso sarebbe inoltre irricevibile, in quanto sostanzialmente gli argomenti della Sumitomo vertono unicamente sulla valutazione dei fatti. In particolare, le critiche della Sumitomo riguardanti la constatazione dell’affidabilità delle dichiarazioni del sig. Verluca non metterebbero in luce alcun errore di diritto.

96      In ogni caso, il Tribunale non avrebbe snaturato le prove né operato un’inversione dell’onere della prova.

97      La Commissione osserva, infine, che l’affermazione della Sumitomo secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe fondata su una motivazione contraddittoria e insufficiente è suffragata solo da un rinvio generale ai paragrafi precedenti del ricorso e per tale motivo deve essere respinta.

2.     Giudizio della Corte

98      Va anzitutto constatato che non è necessario pronunciarsi sulla questione se la Sumitomo potesse fare propri gli argomenti presentati nelle memorie della Nippon Steel. Come è stato già dichiarato supra, infatti, l’argomentazione avanzata dalla Nippon Steel è, in ogni caso, infondata.

99      Per quanto riguarda l’argomento prospettato nelle memorie della Sumitomo, si deve constatare che esso mira essenzialmente a rimettere in discussione il valore probatorio riconosciuto dal Tribunale alle dichiarazioni dei sigg. Verluca e Becher, mediante argomenti diretti a dimostrare che tali dichiarazioni non sono affidabili e in ogni caso meno credibili di quanto le abbia valutate il Tribunale.

100    Come ha rilevato l’avvocato generale nei paragrafi 88-92 delle sue conclusioni e come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 56 della presente sentenza, tali argomenti sono ricevibili solo nei limiti in cui essi non costituiscono un mezzo dissimulato per ottenere un riesame dei fatti da parte della Corte.

101    Quanto al valore probatorio riconosciuto alle dichiarazioni del sig. Becher, l’argomento della Sumitomo, secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto qualificare diversamente l’efficacia probatoria delle dette dichiarazioni a motivo della mancata cognizione diretta dell’infrazione addebitata, da parte del sig. Becher, può essere esaminato dalla Corte.

102    Nel punto 297 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che «quando, come nella fattispecie per quanto riguarda la Mannesmann, una persona che non abbia una conoscenza diretta delle circostanze rilevanti effettua una dichiarazione, in quanto rappresentante di una società, riconoscendo un’infrazione in capo alla stessa e ad altre imprese, la stessa si basa necessariamente su informazioni fornite dalla sua società e, in particolare, da impiegati della stessa aventi una conoscenza diretta dei comportamenti in questione. (...) le dichiarazioni contrastanti con gli interessi propri dell’autore devono, in linea di principio, essere considerate probatorie e occorre quindi attribuire un peso considerevole alla dichiarazione del sig. Becher nella fattispecie».

103    Risulta da tale punto che il Tribunale ha effettivamente tenuto conto, nella sua valutazione dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni del sig. Becher, del fatto che quest’ultimo non avesse cognizione diretta dell’infrazione considerata. Inoltre, il ragionamento seguito dal Tribunale in tale punto non è viziato da alcuna violazione delle norme in materia di onere e produzione della prova. Come ha osservato l’avvocato generale nel paragrafo 119 delle sue conclusioni, una dichiarazione resa in quanto rappresentante di una società e con la quale si riconosce l’esistenza di un’infrazione commessa da quest’ultima comporta rischi giuridici ed economici considerevoli, il che rende estremamente improbabile che essa sia fatta senza che il suo autore abbia potuto disporre di informazioni fornite dai dipendenti della società in questione che, da parte loro, hanno avuto cognizione diretta dei fatti addebitati. Pertanto l’assenza di cognizione diretta dei fatti da parte del rappresentante stesso della società non incide sull’efficacia probatoria che il Tribunale ha potuto attribuire a siffatta dichiarazione.

104    Quanto agli altri argomenti della Sumitomo attinenti ad errori di diritto nella valutazione delle dichiarazioni del sig. Becher e ad incoerenze nell’uso di tali dichiarazioni e di quelle del sig. Verluca, va necessariamente constatato che essi corrispondono sostanzialmente agli argomenti della Nippon Steel dichiarati infondati per i motivi esposti ai punti 68-73, 79 e 80 della presente sentenza. Per tali ragioni gli argomenti, sostanzialmente identici, della Sumitomo non possono essere accolti.

105    Neppure nei limiti in cui la Sumitomo imputa al Tribunale di aver operato un’inversione dell’onere della prova nel dichiarare, al punto 336 della sentenza impugnata, che «pur supponendo che le ricorrenti giapponesi abbiano potuto far sorgere un dubbio quanto ai prodotti specifici coperti dall’accordo sanzionato all’art. 1 della decisione impugnata, circostanza non dimostrata, occorre rilevare che se dalla stessa, considerata complessivamente, emerge che l’infrazione constatata ha riguardato un tipo particolare di prodotti e menziona gli elementi di prova a sostegno di una tale conclusione, il fatto che tale decisione non contenga un’enunciazione precisa ed esaustiva di tutti i tipi di prodotti coperti dall’infrazione non può essere, di per sé, sufficiente a giustificare il suo annullamento», il suo argomento può essere accolto.

106    Come ha rilevato l’avvocato generale nei paragrafi 130-132 delle sue conclusioni, dall’inizio del detto punto 336 della sentenza impugnata, formulato nei termini seguenti: «(...) pur supponendo che (...), circostanza non dimostrata, (...)», risulta chiaramente che si tratta di un motivo ad abundantiam della sentenza impugnata che è autonomo rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nei punti 332-335, citati al punto 72 della presente sentenza. Orbene secondo giurisprudenza costante, la Corte respinge in modo puro e semplice le censure mosse in merito ad una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale, poiché una motivazione siffatta non può comportare l’annullamento della pronuncia (ordinanza 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I‑1611, punto 47; sentenza 16 settembre 1997, causa C‑362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4775, punto 23).

107    Per quanto riguarda poi l’efficacia probatoria delle dichiarazioni del sig. Verluca, è sufficiente ricordare, come è stato già constatato in sede di esame della terza parte del motivo della Nippon Steel, che l’iter logico seguito dal Tribunale nei punti 219 e 220 della sentenza impugnata, che viene contestato dalla Sumitomo, non è viziato da alcun errore di diritto. In ogni caso, come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 104 delle sue conclusioni, dopo aver qualificato come affidabili le dichiarazioni del sig. Verluca, il Tribunale poteva anche considerare che le medesime fossero sufficienti per dimostrare l’esistenza della violazione, nei limiti in cui erano corroborate da altri elementi di prova e che, in tale ipotesi, le dette dichiarazioni erano sufficienti per ritenere provata la sussistenza di un’infrazione in merito a un determinato prodotto rientrante nella categoria dei prodotti considerati.

108    Infine, la circostanza che, al punto 349 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia constatato che le dichiarazioni del sig. Verluca non sono sufficientemente precise per quanto riguarda la data di cessazione dell’infrazione non incide affatto sull’affidabilità di tali dichiarazioni quanto al loro contenuto, affidabilità accertata nella sentenza impugnata e corroborata da altri elementi di prova.

109    Non potendo essere accolta nessuna delle censure mosse dalla Sumitomo, il primo motivo deve essere respinto.

C –  Sul secondo motivo dedotto dalla Sumitomo, vertente sulla durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale

1.     Argomenti delle parti

110    La Sumitomo critica la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, che è stata di quattro anni e tre mesi. Essa ricorda che due anni sono trascorsi tra la fine della fase scritta del procedimento e la decisione di dare inizio alla trattazione orale e quasi sedici mesi tra la fine della trattazione orale e la pronuncia della sentenza. Sono trascorsi inoltre due anni tra la domanda della Commissione diretta alla concessione di misure di organizzazione del procedimento e la richiesta che il Tribunale ha rivolto alla Commissione affinchè depositasse un fascicolo consolidato.

111    La durata del procedimento dinanzi al Tribunale sarebbe pertanto incompatibile con l’art. 6, n. 1, della CEDU.

112    La durata della trattazione del ricorso da parte del Tribunale, inoltre, sarebbe stata sostanzialmente più lunga di quella giudicata eccessiva dalla Corte nella citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione. Inoltre, raffrontata alla durata media dei procedimenti avviati dinanzi al Tribunale in categorie di cause simili, la trattazione della presente causa avrebbe avuto una durata sproporzionata.

113    La Sumitomo dichiara di aver subito danni economici a causa della durata del procedimento e considera appropriato un indennizzo di almeno EUR 1 012 332.

114    A parere della Commissione, tenuto conto delle circostanze della causa, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale non è stata eccessiva.

2.     Giudizio della Corte

115    Occorre ricordare che il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, ispirato all’art. 6, n. 1, della CEDU, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un’impresa per violazione della normativa sulla concorrenza (sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punti 20 e 21, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 179, e 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. I‑10821, punto 154).

116    Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti (sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 29, e Thyssen Stahl/Commissione, cit., punto 155).

117    La Corte ha precisato a questo proposito che l’elencazione dei detti criteri non è esaustiva e che la valutazione del carattere ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla stregua di uno solo di essi. Pertanto, la complessità della causa può essere considerata una valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo (sentenze Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 188, e Thyssen Stahl/Commissione, cit., punto 156).

118    Nella fattispecie, il procedimento dinanzi al Tribunale ha avuto inizio con il deposito, il 1° aprile 2000, dell’atto introduttivo della Sumitomo con cui si proponeva ricorso di annullamento della decisione controversa e si è concluso l’8 luglio 2004, data di pronuncia della sentenza impugnata. Tale procedimento è durato quindi circa quattro anni e tre mesi.

119    Tale durata appare a prima vista considerevole. Nondimeno, come ha rilevato l’avvocato generale nei paragrafi 151 e 159 delle sue conclusioni, quasi tutti i fatti posti a fondamento della decisione della Commissione sono stati contestati nel procedimento di primo grado ed hanno dovuto essere verificati. Il valore probatorio delle dichiarazioni e dei documenti disponibili ha dovuto essere valutato. Inoltre le diverse misure adottate dal Tribunale a partire dal giugno 2002 per l’organizzazione dei procedimenti presupponevano una previa analisi dei fascicoli o quantomeno di alcune parti di questi ultimi.

120    Va ancora ricordato che sette imprese hanno proposto ricorso di annullamento contro la stessa decisione, in tre lingue processuali. La sentenza impugnata è stata pronunciata il medesimo giorno in cui sono state pronunciate le altre tre sentenze che hanno deciso i ricorsi proposti contro la decisione controversa.

121    Dalle considerazioni che precedono risulta che la durata del procedimento che si è concluso con la sentenza impugnata si spiega proprio in ragione del numero di imprese che hanno partecipato all’intesa addebitata e che hanno proposto ricorso contro la decisione controversa, circostanza che ha richiesto un esame parallelo dei diversi ricorsi; in ragione dell’approfondita istruttoria del fascicolo condotta dal Tribunale e in ragione dei vincoli linguistici imposti dalle norme procedurali di quest’ultimo.

122    Ne consegue che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è giustificata in considerazione della complessità della causa.

123    Il secondo motivo dedotto dalla Sumitomo è pertanto infondato.

124    Dal momento che nessuno dei motivi sollevati dalla Sumitomo può essere accolto, il suo ricorso va respinto.

125    Da tutti gli elementi che precedono risulta che i ricorsi devono essere respinti.

V –  Sulle spese

126    A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Sumitomo e della Nippon Steel e queste ultime sono risultate soccombenti, la Sumitomo va condannata alle spese nella causa C‑403/04 P e la Nippon Steel nella causa C‑405/04 P.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      La Sumitomo Metal Industries Ltd è condannata alle spese nella causa C‑403/04 P e la Nippon Steel Corp. è condannata alle spese nella causa C‑405/04 P.

Firme


* Lingua processuale: l'inglese.